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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta ConIGliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo ConIGliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.3903/2019 vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'avv.
Pasquale Guastafierro (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Boscoreale (NA) alla Via G. Della Rocca 120 – fax
0818588019; Pec: Appellante Email_1
CONTRO
P.I. – C.F. con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Telese Terme (BN) alla Via Roma n. 29, in persona dell'Amministratore
Unico p.t., dott. , elettivamente domiciliata presso lo studio in Controparte_2
Benevento alla Via Gaetano Rummo n. 27, dall'Avv. Stefano Parziale (CF:
), che la rappresenta e difende congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente all'Avv. Mariagrazia Parziale (CF : ) giusta C.F._4
procura in calce alla costituzione in appello, fax: 0824.24422 pec:
– - appellato – Email_2 Email_3
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._5
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Teresa Foschini – cf.
- e – cf. - e con le C.F._6 Parte_2 C.F._7 stesse elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Guardia
Sanframondi (BN) alla via Condotto n. 1, giusta procura a margine della costituzione in appello;
fax: 0824 817454 PEC: e Email_4
1 - appellato – Email_5
.F. e P.IVA , con sede legale Controparte_4 P.IVA_3
in San Cesario Sul Panaro (MO) – Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del ConIGlio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Avv.
, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata e Controparte_5
tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Rosaria Villano del Foro di Como (C.F.: – PEC: C.F._8
, dall'Avv. Francesco Panni del Foro di Email_6
DE (C.F.: - PEC: C.F._9
e Ester Perifano del Foro di Benevento Email_7
(C.F.: – PEC: presso lo studio C.F._10 Email_8 di quest'ultima in Napoli – Via Toledo n. 156 tutti eleggono domicilio dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, oltre che alla utenza fax numero
031/300995 - appellata chiamata in causa –
(C.F. ) in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno CAMILLERI del Foro di Benevento (C.F.: ), fax 0824.1811211 - PEC : CodiceFiscale_11
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Email_9
Napoli alla Via Melisurgo n. 4 presso lo Studio dell'Avv. Andrea ABBAMONTE del Foro di Napoli, il tutto giusta procura a margine della costituzione in appello rilasciata dal procuratore ad negotia della Società, dott. CP_7 [...]
in forza di procura speciale per Notar di Persona_1 Persona_2
Bologna – nn. 92580/9874 di rep/racc; - appellata chiamata in causa –
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1205/19 resa dal Tribunale di
Benevento in data 01.07.2019 notificata in data 05.07.2019.
2 CONCLUSIONI
- L'avv. Guastafierro per l'appellante:
' 1. In via preliminare, disporre la rinnovazione o quantomeno un supplemento di CTU per i motivi tutti innanzi indicati;
2. In subordine, riformare l'impugnata sentenza n. 1205/19 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 01.07.2019 e notificata in data 05.07.2019
e, in accoglimento dell'appello accertare e dichiarare:
3. la responsabilità professionale del Dott. quale operatore sanitario CP_3 dipendente della per tutti i danni subiti dalla IG.ra Controparte_1 Pt_1
4. la diretta dipendenza della descritta condotta professionale colposa con i danni
[...] non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale) subiti dalla IG.ra Parte_1
5. per tutte le causali di cui alla premessa in fatto e diritto, la responsabilità diretta e/o indiretta della per tutti i danni subiti dalla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
[...]
6. per l'effetto condannare, solidalmente e/o ognuno per il proprio titolo, la CP_1
in persona del legale rappresentante p.tt., nonché il Dott. e le
[...] CP_3 rispettive compagnie assicurative, al risarcimento in favore della IG.ra dei Parte_1 seguenti danni: - danni non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale) che si quantificano in complessivi Euro 41.681,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia per le causali di cui sopra oltre ulteriori interessi a maturarsi;
- condannare altresì, gli appellati in solido e/o ciascuno per il proprio titolo al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.'.
- L'avv. Parziale per l'appellata Controparte_1
1) in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc, come modificati dalla L. 134/12. 2) In subordine e nel merito, rigettare l'appello in quanto generico, non provato e, comunque infondato sia in fatto che in diritto;
3) in caso di accoglimento dell'appello, tenere manlevata la
[...] da quanto sarà dovuto ad essi appellanti e conseguentemente condannare Controparte_1 la Compagnia assicuratrice, al pagamento dell'eventuale risarcimento danni;
4) in ogni caso e per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze di lite, con attribuzione agli avvocati anticipatari.
3 - L'avv. Villani per l'appellata Controparte_4 in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello perché notificato oltre il termine perentorio;
- accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello verso per difetto di titolarità e/o legittimazione passiva verso parte Controparte_4 appellante e per la assenza di domande da parte del dott. - accertare e dichiarare la CP_3 inammissibilità dell'appello per le ragioni analiticamente spiegate dalla difesa del dott.
CP_3
- in via principale, respingere la domanda di appello proposta da parte appellante;
- in via subordinata, accertare e dichiarare comunque la inoperatività della copertura assicurativa per le ragioni dedotte nel primo grado di giudizio e riproposte nel presente atto,
- con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, oltre spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
L'avv. Foschini per l'appellato CP_3
1) in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla IG.ra per tutti i motivi ex ante rappresentati ovvero dichiararlo Parte_1 inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio;
2) nel merito - rigettare in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 1205/19 resa dal Tribunale di Benevento in data
01.07.2019 e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere le domande svolte dall'appellante contro il dott. per i motivi esposti in narrativa;
- In ogni CP_3 caso, condannare parte appellante, al pagamento delle spese e competenze Parte_1 difensive del presente grado di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori antistatari'.
L'avv. Camilleri per l'appellata : CP_8
A) rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato;
B) condannare l'appellante IG.ra al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
4
Fatti di causa
Primo grado
Con citazione del 17.04.2015 la IG.ra conveniva in giudizio il dott. Parte_1
e la per sentirli entrambi condannare al CP_3 Controparte_1
risarcimento di tutti i danni (morali, biologici ed esistenziali, quantificati in euro
52,000 oltre interessi) subiti da essa parte attorea in occasione del ricovero effettuato presso la suddetta Casa di Cura dal 09.05.08 al 17.05.2008 giusta diagnosi di gonartrosi grave al ginocchio sinistro.
Sottoposta ad intervento chirurgico dal dott. veniva dimessa il 17 maggio CP_3
2008 con diagnosi severa gonartrosi sinistra. artoprotesi al ginocchio sinistro.
Il 14 novembre 2008 veniva nuovamente ricoverata presso la medesima Casa di
Cura per la persistenza di dolore. Il successivo 15 novembre 2008 veniva sottoposta ad ulteriore intervento di aderenza intrarticolare “con diagnosi di artofibrosi in esiti di artoprotesi ginocchio sinistro”. Il 19 novembre 2008 la Pt_1
era nuovamente ricoverata con diagnosi di Ematoma pulsante ginocchio sinistro.
Asseriva che, dopo vari ulteriori ricoveri, in data 26 marzo 2009 aveva effettuato una scintigrafia presso l'A.O.U. della Federico II di Napoli dove le veniva rappresentato un “verosimile processo infettivo”.
Ritenendo che tale iter terapeutico non fosse stato consono al suo stato di salute ed asserendo che, anzi, esso sarebbe stato peggiorato in maniera permanente dall'incauto operato del dott. e del personale della CP_3 Controparte_1
si risolveva a formulare la descritta richiesta risarcitoria al Tribunale di
[...]
Benevento.
Con comparsa depositata in cancelleria il 10 luglio 2015 si costituiva in giudizio il convenuto dott. l quale, nel contestare ed impugnare ogni avverso dedotto, CP_3
chiedeva la chiamata in garanzia della , con la quale il Controparte_4 medesimo era assicurato per la responsabilità professionale. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la convenuta . la quale, Controparte_9 CP_10
nel contestare ed impugnare ogni avverso dedotto, chiedeva chiamarsi in causa la propria compagnia di assicurazioni . Controparte_11
5 Si costituivano in giudizio le terze chiamate ed Controparte_11
, contestando ogni responsabilità dei propri assicurati e Controparte_4
invocando il rigetto della domanda attorea.
Espletata la CTU, rigettata ogni altra richiesta istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11 dicembre 2018 ed ivi riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
All'esito, con la sentenza nr. 1205/2019 pubblicata il 01.07.2019 il Tribunale di
Benevento così provvedeva:
1) Rigetta la domanda di Parte_1
2) Condanna la medesima attrice alla refusione in favore del dott. delle CP_3 competenze di giudizio in ragione della metà quantificate e già ridotte in euro 810 per la fase di studio, euro 573,5 per la fase introduttiva, euro 860 per la fase istruttoria ed euro
1.383,5 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con attribuzione ai difensori anticipatari.
3) Condanna la medesima attrice alla refusione in favore della CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., delle competenze di giudizio, in ragione
[...] della metà quantificate e già ridotte in euro 810 per la fase di studio, euro 573,5 per la fase introduttiva, euro 860 per la fase istruttoria ed euro 1.383,5 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
4) Compensa tra tutte le parti del giudizio le spese e competenze di lite in relazione alla ed alla . Controparte_11 Controparte_4
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Con atto notificato il 03/09/2019 la IG.ra ha tempestivamente Parte_1 introdotto gravame avverso la sentenza n. 1205/2019 pronunciata dal Tribunale di
Benevento, depositata il 01/07/2019, notificata il 05/07/2019 nel rispetto del termine breve previsto dall'art 325 cpc, computata la sospensione feriale.
6 Si costituivano tutti gli appellati eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello nonché l'infondatezza chiedendone il rigetto.
Disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame per pretesa tardività, nominato Collegio peritale onde procedere alla rinnovazione della CTU, all'esito del deposito della relazione tecnica, dopo una serie di rinvii per ragioni di ruolo, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 05/07/24 con i termini di cui all'art 190 cpc. Le parti depositavano note conclusionali e repliche.
In via preliminare occorre disattendere le eccezioni d'inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, nonché
d'improcedibilità per contrasto con l'art 348 bis cpc.
Invero, quanto alla prima, l'appellante ha individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il 'decisum' di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare, tale che le argomentazioni dell'appellante sono state contrapposte a quelle sviluppate dal Tribunale a fondamento della sua decisione.
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, precludendo l'invocata inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando al merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con un unico ed articolato motivo l'appellante censura l'erroneità ed illegittimità della sentenza laddove ha fondato la decisione sull'erronea valutazione degli elementi
7 probatori, delle risultanze della CTU con carenza di motivazione quanto al rigetto della domanda.
Deduce l'appellante la necessità di rinnovare la consulenza tecnica con un nuovo collegio medico e la presenza di specialisti in chirurgia Vascolare ed in Anatomia e
Istologia patologica o, quantomeno, disporre un supplemento peritale con l'ausilio di medici specialisti come sopra precisati.
Ribadisce che la relazione dei CC.TT.UU. si fonda principalmente su dati ed elementi desunti dalle cartelle cliniche che, oltre ad essere state redatte in maniera anomala (come rilevato dagli stessi consulenti d'ufficio) contengono dati contraddittori e riportano finanche fatti mai avvenuti (quali le dimissioni del 18.11.2008 dell'appellante), palesandosi del tutto inattendibili. A tal riguardo si rappresenta che la cartella clinica del 19.11.2008
(n. 2008004619) si connota per una grave e non trascurabile contraddittorietà degli elementi e dei fatti raccolti, oltre che delle diagnosi effettuate rispetto all'intervento di fatto praticato.
Sul punto, basti considerare che viene annotata quale diagnosi di ingresso e di uscita
“l'ematoma pulsante ginocchio sinistro” mentre, nella scheda di intervento, la diagnosi è stata corretta con l'aggiunta tra parentesi di altro diverso quadro diagnostico
“pseudoaneurisma”; inoltre il tipo d'intervento eseguito viene descritto come “riparazione pseudoaneurisma ginocchio sinistro”.
Tale contraddittorietà, riscontrata peraltro anche dai consulenti d'ufficio, non è di poco rilievo dato che le due condizioni cliniche (ematoma pulsante e pseudoaneurisma) sono profondamente diverse tra di loro e che tale diversità incide sia sulla corretta collocazione temporale dell'insorgenza della problematica (richiedendo tempi di formazione ed evoluzione diversi) sia sulla valutazione della congruità e tempestività dell'intervento riparatore. Consegue che diventa fondamentale inquadrare correttamente la fattispecie ai fini della valutazione dell'operato dei sanitari della appellata. CP_1
Orbene, secondo l'appellante, poiché le CTU sono state espletate sulla base delle cartelle cliniche acquisite agli atti del processo, una volta assodata (come riscontrato anche dai CTU) la loro non corretta formazione e stesura (in ordine alle diagnosi, alle dimissioni ed al nuovo ricovero della IG.ra ) esse diventano Pt_1
inattendibili perché inficiano di erroneità la valutazione tout court compiuta a
8 valle dagli ausiliari.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente occorre ricostruire la storia clinica della IG.ra . Pt_1
Gli ausiliari hanno accertato che: il 10.05.2008 la IG.ra di 74 anni, si sottoponeva presso la Casa di Cura Parte_1
“ di Telese Terme (BN) ad un intervento chirurgico per impianto di protesi CP_1 totale al ginocchio sinistro tipo Nexgen della “Zimmer”; la paziente veniva dimessa il 17.05.2008 con diagnosi di “severa gonartrosi sinistra.
Artroprotesi ginocchio sinistro”. Il 06.06.2008 eseguiva controllo ortopedico presso lo studio del dott. chirurgo operatore, che le prescriveva FKT, rx e controllo CP_3 clinico a distanza di 3 mesi. Il 02.08.2008 effettuava un nuovo controllo ortopedico presso lo studio del dott. che riscontrava “una rigidità articolare del ginocchio CP_3 operato” per cui prescriveva di continuare la FKT e dava indicazione per un eventuale
“release artroscopico della aderenza”.
Persistendo dolore, tumefazione e impotenza funzionale al ginocchio sinistro il 15.11.2008 la IG.ra si sottoponeva –presso la Casa di Cura “ – ad un Parte_1 CP_1 intervento di lisi delle aderenze per via artroscopica per un quadro di fibrosi della guaina e dello sfondato sovrarotuleo.
La paziente veniva dimessa il 18.11.2008 ma, il 19.11.2008, effettuava un nuovo ricovero presso la stessa Casa di Cura per il manifestarsi di un “ematoma pulsante al ginocchio sx”; veniva quindi, sottoposta ad un nuovo intervento di “riparazione di pseudoaneurisma ginocchio sinistro” con riscontro intraoperatorio della presenza di una sacca fibrotica pulsante contenente materiale trombotico ed alimentata da una piccola arteria genicolata la cui parete appariva lacerata in senso longitudinale (pseudoaneurisma). La paziente veniva nuovamente dimessa il 22.11.2008 con diagnosi di “Ematoma pulsante ginocchio sinistro”.
Il 02.01.2009 eseguiva rx ginocchio e nel marzo 2009 si sottoponeva ad una scintigrafia presso l'A.O.U. “Federico II” di Napoli che mostrava una “moderata chemiotassi leucocitaria periprotesica, sia sul versante femorale che tibiale della protesi, che incrementa nel tempo, in particolar modo sul versante tibiale, da verosimile processo infettivo. Come reperto accessorio si segnala focolaio odontogeno a dx”. 9 Secondo il Collegio peritale nominato in appello il “comportamento professionale” di tutti i medici che ebbero in cura la IG.ra presso la Casa di Cura “ Parte_1 CP_1
di Telese Terme (BN) nell'indicata “prima fase clinica” fu del tutto “corretto e
[...] adeguato, in particolare in relazione alla diagnosi, all'esecuzione dell'intervento chirurgico di “protesi totale di ginocchio” ed al successivo decorso post-operatorio. (cfr. CTU pag. 18)
I CTU, pur evidenziando l'irregolare composizione delle due cartelle cliniche relative a riguardanti sia il primo che il secondo ricovero (a prescindere dalla Parte_1 continuità dell'ospedalizzazione) hanno accertato che il “comportamento professionale” del dott. che ebbe in cura la paziente nel periodo post-operatorio fu del tutto CP_3
“corretto ed adeguato” relativamente ai controlli clinici ambulatoriali effettuati [per i quali
è da rilevare che nulla venne segnalato in relazione alle “complicanze” che vengono indicate dai CC. TT. di parte attrice], ai cicli di FKT ed alla terapia farmacologica nonché per la previsione di correzione della rigidità articolare mediante un intervento di lisi aderenziale per via artroscopica.
L'attenta analisi della relazione delle dimissioni ci consente di sottolineare due importanti criticità, sia in merito alla sua redazione che alle scelte compiute dal personale sanitario che ebbe in cura la IG.ra durante la degenza dal 14.11.2008 al 18.11.2008. Parte_1
Evidenziano i CTU che: la “riparazione pseudoaneurisma” ivi riportata non fu mai eseguita nel corso di quel ricovero ma solo a seguito del nuovo accesso del 19.11.2008 presso la stessa tale da rendere la dicitura del tutto incongrua, da CP_1 considerare una mera “previsione” di ciò che sarebbe stato effettuato in seguito.
In secondo luogo, non si riesce a comprendere la scelta di procedere alla dimissione della paziente dal momento in cui gli accertamenti eseguiti nella stessa giornata – del tutto
“corretti ed adeguati” – deponevano per la presenza di una complicanza post-operatoria che non consentiva la dimissione della paziente ma, di contro, la preparazione della stessa ad un intervento chirurgico di “riparazione”.(cfr. pag. 20)
Nonostante queste doverose precisazioni è altrettanto vero che il differimento dell'intervento chirurgico di “riparazione pseudoaneurisma” dopo meno di 24 ore dalla diagnosi non ha comportato IGnificative modificazioni dello stato clinico della IG.ra
[...] né particolari conseguenze che potessero compromettere il buon esito del Pt_1 successivo intervento chirurgico.
10 Difatti la IG.ra si ricoverava nuovamente il 19.11.2008 presso il Pronto Parte_1
Soccorso ove, con ogni verosimiglianza, ci si rendeva conto della “incongrua dimissione” del giorno prima e, quindi, alle ore 14:20 veniva sottoposta ad un intervento di
“riparazione pseudoaneurisma ginocchio sinistro” per “ematoma pulsante ginocchio sinistro” effettuato da una équipe in cui non era presente il dott. ed il primo CP_3 operatore fu il dott. con aiuto il dott. (CTU pag. Persona_3 Persona_4
21).
Ricostruito l'iter clinico della IG.ra con riguardo alla “seconda fase Parte_1 clinica”, è doveroso fare alcune considerazioni in merito all'intervento artroscopico di lisi delle aderenze fibrose cui era stata sottoposta con riguardo alle sue possibili complicanze, in particolare, alla formazione dello “pseudoaneurisma” post-chirurgico che ebbe a verificarsi nel caso di specie.
I CTU hanno accertato che è possibile affermare che l'ematoma pulsante, diagnosticato nel decorso post-operatorio, è da considerarsi certamente quale complicanza dell'intervento in artroscopia di lisi delle aderenze fibrotiche (… ) Alla luce di tale considerazione è possibile concludere che proprio nel corso dell'intervento chirurgico di lisi aderenziale per via artroscopica, gli specialisti chirurghi ebbero a determinare una lesione parietale di una piccola arteria genicolata, inglobata nella formazione fibrotica, diagnosticata in terza giornata e descritta al successivo intervento come “ematoma pulsante contenente discreto materiale trombotico fresco”.
Tale lesione arteriosa di natura iatrogena – come evincibile dalla letteratura scientifica di merito riportata in precedenza – è da inquadrare come una rara complicanza chirurgica accidentale, “prevedibile” ma non “prevenibile”, non imputabile ad un
“errore tecnico professionale”.
Pertanto, quanto alla “seconda fase clinica” è possibile affermare che il “comportamento professionale” dei medici chirurghi coinvolti nell'intervento di “lisi aderenziale per via artroscopica” e per l'intervento di “riparazione pseudoaneurisma” è da considerarsi
“corretto ed adeguato” nell'esecuzione tecnica nonostante che, a seguito della prima, si sia verificata una lesione vascolare responsabile della formazione di uno “pseudoaneurisma”, complicanza prevedibile ma non prevenibile dell'intervento chirurgico praticato il
15.11.2008 e corretto il 19.11.2008.
11 Quanto alla “incongrua dimissione” del 18.11.2008 hanno accertato gli ausiliari come essa, nella sostanza, non abbia modificato l'iter clinico della IG.ra e Parte_1
comportato esiti permanenti meritevoli di valutazione nell'ambito del “danno permanente alla persona”. (cfr. pag 23 CTU)
Concludono i CTU nel senso che: avuto riguardo all'insieme delle argomentazioni e delle valutazioni tecniche del caso (…) il comportamento professionale di tutti i medici che ebbero in cura la IGnora e, in particolare del dottor fu del Parte_1 CP_3 tutto corretto ed adeguato per cui si ritiene di dover rispondere al terzo dei quesiti
“accertamento del danno biologico e residui postumi permanenti” nel senso che alcun danno alla persona è da ricondurre al comportamento professionale di quei medici (cr. pag
25 CTU).
Inoltre, gli ausiliari hanno risposto compiutamente con argomentazioni medico/scientifiche pienamente condivisibili ai rilievi formulati dai CTP.
E' da evidenziare come i CTU nominati in appello siano pervenuti alle medesime conclusioni cui era addivenuto il CTU nominato in primo grado allorquando ha affermato che:
3) L'atto chirurgico (sostituzione protesica totale del ginocchio sx) è stato eseguito in modo tecnicamente corretto sia per quanto riguardo l'accesso chirurgico sia anche in relazione alla scelta dimensionale ed al posizionamento dell'impianto protesico, al pari di quanto evidenziato da reperto iconografico in atti;
4) L'impianto protesico non ha avuto e/o determinato reazione da intolleranza settica e/o asettica, ne reazioni da parte dell'osso ricevente;
5) Il timing dei controlli post-operatori risulta congruo e adeguato al caso di specie;
6) Il manifestarsi dei fenomeni di rigidità articolare sono stati prontamente rilevati ed il loro trattamento è stato diagnosticato e prescritto con congruo e adeguato timing;
7) Corretta appare l'indicazione al trattamento chirurgico di lisi artroscopica delle aderenze;
8) La complicanza, sopravvenuta in sede di intervento di lisi artroscopica – sacca fibrotica pulsante contenente discreto materiale trombotico fresco con una fonte emorragica arteriosa che si rileva essere alimentata da una piccola arteria genicolata che appare lacerata in senso longitudinale – è da considerarsi quale evento prevedibile ma non
12 prevenibile ovvero insito nello specifico rischio del tipo di intervento chirurgico che è stato praticato in data 15.11.2008.
Assunte le “evidenze” rilevate, il caso in valutazione fa emergere, relativamente all'intervento del 15.11.2008 – lisi artroscopica aderenze –, l'assenza del consenso informato per il tipo di intervento attuato. Va da sé che il mancato consenso, ovvero l'assenza dello stesso in cartella clinica, ha fatto venir meno nella paziente la possibilità di autodeterminarsi in merito al tipo di intervento chirurgico cui doveva essere sottoposta, oltre che essere resa consapevole dei rischi, generali e locali, che lo stesso intervento presentava. Da tale omissione, è derivato danno certo sequenziale per errata condotta professionale.
Quanto poi all'unico accertamento dal quale si ricavava moderata chemiotassi leucocitaria iperprotesica, sia sul versante femorale che tibiale della protesi che incrementa nel tempo, in particolar modo sul versante tibiale da verosimile processo infettivo esso è evidenziato solamente dalla scintigrafia eseguita presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. Tale rilievo però NON è stato ulteriormente approfondito con successivi e di esami diagnostici e scintigrafici sicché secondo il collegio peritale dalla documentazione presente agli atti non si ravvisa alcun dato clinico o strumentale che possa confermare il sospetto di intolleranza settica periprotesica, né è possibile giungere ad una diagnosi di infezione periprotesica atteso che il rilievo di moderata chemiotassi leucocitaria periprotesica è da ritenersi isolato e non conclusivo.
Orbene all'esito di due accertamenti peritali concordi nella conclusione, la domanda risarcitoria va rigettata non avendo parte attorea adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente in caso di colpa medica professionale atteso che non risulta provato il nesso causale tra la condotta dei sanitari che praticarono l'intervento sulla IG.ra ed il danno come dalla Parte_1
medesima lamentato.
Ed invero, secondo i principi generali e l'orientamento dominante in giurisprudenza premesso che sia il rapporto fra paziente e medico, che quello tra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in ragione del “contatto sociale di spedalità “ che si instaura tra tali soggetti, in punto di onere probatorio il paziente è tenuto a provare l'esistenza del
13 rapporto e a dedurre l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo è tenuto a fornire la prova liberatoria che l'inadempimento non v'è stato o che esso è dipeso da causa a lui non imputabile, oppure che non è stato causa del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate tenuto conto delle cause di valore fino ad € 52.000,00, in € 9.991,00 che considerata l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -2.997,30 sono quantificate in € 6.993,70 per ciascuno delle parti appellate, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU definitivamente a carico di appellante.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante Pt_1
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[...]
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei ConIGlieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1205/19 resa dal Tribunale di Benevento in data 01.07.2019 notificata in data
05.07.2019, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rifondere le spese di lite in favore degli Parte_1
appellati Controparte_1 Controparte_4 in persona dei rispettivi l.r.p.t. nonché Controparte_6 [...]
, e per quest'ultimo dei procuratori antistatari avv.ti Teresa CP_3
Foschini e , che liquida in € 6.993,70 per ciascuna delle parti Parte_2 processuali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) spese di CTU definitivamente a carico di appellante.
4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
14 . Parte_1
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 09/06/2025
Il ConIGliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Alla stesura del provvedimento ha collaborato il Funzionario UPP Dott.ssa Sara
Galletta.
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