TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1201 /2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mastrangelo;
e
, nata l'[...] a [...], , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Calvano;
OGGETTO: Scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
e in data 14 luglio 1974; Parte_1 Controparte_2
-ordinare al Comune di Vasto, CH, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
-I ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con lo scioglimento del rapporto, alle seguenti condizioni:
BR e vivranno separati;
Pt_1 Controparte_2
BR e rinunciano reciprocamente ad ogni mantenimento, Pt_1 Controparte_2 dichiarandosi autosufficienti;
-La figlia oramai maggiorenne ed indipendente, è autosufficiente e nulla sarà dovuto a titolo Per_1 di mantenimento nei suoi confronti.
-La figlia maggiorenne ma incapace e non autosufficiente, titolare di pensione di invalidità pari Per_2
a circa 1.200,00 mensili verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma sarà seguita ed assistita secondo ogni Controparte_2 necessità da entrambi i genitori. L'importo percepito a titolo di pensione viene attribuito al 50% tra il e la he in pari misura provvederanno alle esigenze della figlia . Pt_1 CP_2 Per_2
e provvederanno, in ogni caso, ciascuno in proprio, a Parte_1 Controparte_2 contribuire a qualsivoglia esigenza, anche economica, che verrà prospettata dai loro figli;
e esprimono il loro consenso al reciproco espatrio;
Parte_1 Controparte_2
-Le spese del procedimento si intendono interamente compensate.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_2
che si sono sposati a Fossacesia il 14/07/1974, hanno chiesto la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio.
L'udienza del 23.01.2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto di omologa del 15.02.2008 il
Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 7.2.2008. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Fossacesia il 14/07/1974, trascritto nel Registro dello Controparte_2
Stato Civile del Comune di Fossacesia al n. 50, parte II, serie B dell'anno 1974; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fossacesia di procedere alle annotazioni di legge;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/01/2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1201 /2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mastrangelo;
e
, nata l'[...] a [...], , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Calvano;
OGGETTO: Scioglimento – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
e in data 14 luglio 1974; Parte_1 Controparte_2
-ordinare al Comune di Vasto, CH, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
-I ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con lo scioglimento del rapporto, alle seguenti condizioni:
BR e vivranno separati;
Pt_1 Controparte_2
BR e rinunciano reciprocamente ad ogni mantenimento, Pt_1 Controparte_2 dichiarandosi autosufficienti;
-La figlia oramai maggiorenne ed indipendente, è autosufficiente e nulla sarà dovuto a titolo Per_1 di mantenimento nei suoi confronti.
-La figlia maggiorenne ma incapace e non autosufficiente, titolare di pensione di invalidità pari Per_2
a circa 1.200,00 mensili verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la mamma sarà seguita ed assistita secondo ogni Controparte_2 necessità da entrambi i genitori. L'importo percepito a titolo di pensione viene attribuito al 50% tra il e la he in pari misura provvederanno alle esigenze della figlia . Pt_1 CP_2 Per_2
e provvederanno, in ogni caso, ciascuno in proprio, a Parte_1 Controparte_2 contribuire a qualsivoglia esigenza, anche economica, che verrà prospettata dai loro figli;
e esprimono il loro consenso al reciproco espatrio;
Parte_1 Controparte_2
-Le spese del procedimento si intendono interamente compensate.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_2
che si sono sposati a Fossacesia il 14/07/1974, hanno chiesto la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio.
L'udienza del 23.01.2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto di omologa del 15.02.2008 il
Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 7.2.2008. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Fossacesia il 14/07/1974, trascritto nel Registro dello Controparte_2
Stato Civile del Comune di Fossacesia al n. 50, parte II, serie B dell'anno 1974; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fossacesia di procedere alle annotazioni di legge;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/01/2025.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi