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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8157 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano de Gemmis Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità SP CI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2024, – premesso che l' all'esito Parte_1
dell'avvenuta presentazione, in data 13.1.2023, di apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'erogazione della c.d. SP ordinaria, aveva verificato l'esistenza dei requisiti all'uopo previsti, rilasciando un prospetto recante la quantificazione dell'importo erogabile in favore di esso istante (pari ad euro 1.100,00 per la durata di 333 giorni, a partire dal 14.1.2023) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, in data 28.2.2023, egli aveva iniziato a svolgere attività di lavoro autonomo (consulenza del lavoro); che, pertanto, con domanda del 27.3.2023, aveva chiesto la liquidazione CI, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo della che, inoltre, dall'allegata visura camerale emergeva CP_2
come egli avesse assunto, a far data dal 28.2.2023, la qualifica di legale rappresentante ed amministratore unico della con sede in AP (BT) alla via Padre Controparte_3
de Bellis n. 15, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di consulenza del lavoro;
che, tuttavia, l' non aveva inteso corrispondergli la suddetta prestazione, avendogli invece CP_4
erogato, in data 18.12.2023, soltanto la somma netta di euro 2.414,49, a titolo di SP ordinaria (72 giorni per il periodo compreso tra il 14.1.2023 ed il 26.3.2023); che il procedimento amministrativo si era concluso il successivo 11.7.2024, senza la corresponsione di alcunchè a titolo di SP CI.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a percepire la naspi CI e, per l'effetto, Parte_1
condannare parte resistente in persona del legale rappr. p.t., alla corresponsione, in CP_1 favore del medesimo ricorrente, sig. , della somma di € 8.933,22 a titolo di Parte_1
naspi CI, oppure della somma diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale, poiché non preceduta dalla previa presentazione di una domanda amministrativa completa della documentazione comprovante l'effettivo avvio dell'attività di lavoro autonomo.
Aggiungeva che risultava in attività soltanto dall'1.2.2024 (e non dal 28.2.2023), Parte_1
sicchè la domanda amministrativa era stata presentata fuori termine, con conseguente decadenza in tal senso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di improponibilità, quale sollevata CP_ dall' sul presupposto dell'asserita incompletezza della domanda amministrativa di SP CI (presentata il 27.3.2023: cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Più in dettaglio, secondo quanto argomentato nella memoria di costituzione, la domanda in questione non sarebbe stata corredata della documentazione comprovante l'effettivo avvio dell'attività autonoma, il che avrebbe impedito all'Ente di valutare tale domanda e, se del caso, di accoglierla in sede amministrativa.
L'eccezione è, tuttavia, infondata.
Difatti, nell'interpretazione dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, la Suprema Corte ha
CP_ chiarito che “l' non può introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale” e ha escluso che “il certificato medico “negativo” – con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento –
2 rilasciato su modulo predisposto dall' possa condizionare la stessa domanda CP_1
amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto” (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 27 maggio 2020, n. 9979, in linea con le affermazioni di Cass., sez. lav., 27 maggio 2019, n. 14412; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 ottobre 2019, n. 25804,
e 4 ottobre 2019, n. 24896, e Cass., sez. VI-L, 25 giugno 2020, n. 12549, 7 gennaio 2020, n.
74, e 22 luglio 2019, n. 19724).
Tali principi, enunciati con riferimento al contenuto dell'istanza amministrativa, orientano anche nella soluzione del caso di specie, in cui è in discussione il profilo attinente alla pretesa incompletezza della domanda di SP CI presentata in via amministrativa dall'odierno ricorrente.
A tal fine, si deve ribadire che la “preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 legge n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 cod. proc. civ., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione” (Cass. n. 14412 del
2019, cit.).
Nella specie, la domanda amministrativa era univocamente orientata a conseguire la prestazione di cui si discute.
Tanto emerge dalla ricevuta di presentazione versata in atti, ove si fa esplicita menzione della
“domanda di Anticipo . CP_2
Com'è evidente, la domanda individuava, senza margini di incertezza, la prestazione richiesta, rivelandosi senz'altro idonea a consentire la regolare definizione del procedimento amministrativo.
3 D'altro canto, l' non ha neppure chiesto alla parte istante l'eventuale integrazione della CP_4 domanda all'atto della sua presentazione, come ben avrebbe potuto fare (v. Cass. Sez. Lav. n.
30419 del 21.11.2019).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda giudiziale deve ritenersi proponibile.
3. Passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Più in dettaglio, la prestazione previdenziale giudizialmente rivendicata è disciplinata dall'art. 8 del D.lgs. n. 22/2015, che, ai primi tre commi, testualmente recita: “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della può richiedere la liquidazione CI, in unica CP_2
soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione CI in un'unica soluzione della non da' diritto alla CP_2
contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della deve presentare all a CP_2 CP_1
pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”.
3.2. Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte, “In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego ( uno dei presupposti per la liquidazione CI, in un'unica CP_2
soluzione, dell'importo complessivo del trattamento spettante al lavoratore, a titolo di incentivo all'"autoimprenditorialità" ex art.8 del d.lgs. n.22 del 2015, è costituito dal fatto che il richiedente non goda già del trattamento ordinario (Cass. Sez. Lav. n. 31398 del CP_2
6.12.2024).
Non è questo, tuttavia, il caso in esame, posto che – alla data di presentazione della domanda amministrativa (27.3.2023) – il ricorrente non godeva del trattamento ordinario SP.
Difatti, l'importo netto di euro 2.414,49, quale percepito a titolo di SP ordinaria per il periodo dal 14.1.2023 al 26.3.2023 (all'esito di domanda del 13.1.2023), è stato corrisposto in data 18.12.2023, come dedotto in ricorso e non contestato dall' . CP_4
Una siffatta circostanza trova, peraltro, riscontro documentale nel prospetto di liquidazione prodotto dal ricorrente (doc. 4).
4 3.3. Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'asserita intempestività della domanda amministrativa di CI, poiché – secondo quanto sostenuto CP_2 dall'Istituto – l'attività di consulenza del lavoro esercitata da avrebbe avuto Parte_1 inizio “soltanto dal 01/02/2024 e non dal 28/02/2023, come indicato nella domanda di anticipazione , come dovrebbe evincersi dall'anagrafica unica del contribuente (cfr. CP_2
pag. 4 della memoria).
CP_ Sennonchè, il dato emergente dal documento prodotto dall' – che riconduce, Parte_1
nelle note depositate il 21.1.2025, non già alla propria posizione, bensì a quella di un lavoratore dipendente della (assunto, appunto, in data 1.2.2024) – risulta Controparte_3
smentito per tabulas da plurimi elementi di segno contrario, desumibili dalla produzione documentale offerta dal ricorrente e tutti convergenti nella direzione da questi tracciata.
Viene, anzitutto, in rilievo la visura della C.C.I.A.A. (doc. 6), dalla quale si apprende che la costituita in data 18.1.2023 per l'esercizio dell'attività “propria della Controparte_3 professione dei consulenti del lavoro” (si veda l'oggetto sociale delineato nell'anzidetta visura) ed in cui il ricorrente riveste la carica di amministratore unico, ha iniziato a svolgere detta attività in data 28.2.2023.
Ancora, con nota datata 1.3.2023, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro territorialmente competente notificava alla l'avvenuta iscrizione Controparte_3 nel Registro Speciale dell'Ordine, con decorrenza “28 febbraio 2023” (doc.
1. allegato alle note di trattazione depositate in data 21.1.2025).
Con le medesime note il ricorrente ha, inoltre, prodotto “dichiarazione 2024 (enpacl) concernente il riepilogo generale della contribuzione 2024 dovuta dal sig. in Parte_1 conseguenza all'attività di lavoro autonomo svolta nell'anno 2023 all'interno della suindicata società (all.to n° 3)”, nonché “dichiarazione dei redditi 2024 dello Controparte_3
– società tra professionisti – per l'attività svolta nell'anno 2023”.
[...]
Alla luce della documentazione innanzi richiamata, si ritiene che l'avvio dell'attività professionale possa temporalmente collocarsi alla data del 28.2.2023, in linea con le risultanze della visura camerale e del provvedimento di iscrizione nel Registro Speciale dell'Ordine dei Consulenti, laddove la diversa data di inizio attività (1.2.2024), quale indicata CP_ dall' oltre che sprovvista di adeguato supporto documentale, non s'appalesa neppure coerente con il conseguimento di un reddito già nell'anno 2023.
Ne consegue che la domanda di SP CI deve considerarsi tempestiva, in quanto presentata il 27.3.2023, e quindi entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività della
5 risalente – come detto – al 28.2.2023 e costituente il dies a quo per la Controparte_3
decorrenza del termine decadenziale normativamente previsto.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di a percepire l'indennità di SP Parte_1
CI in unica soluzione.
3.4. In ordine al quantum debeatur (essendo stata proposta domanda di condanna specifica), possono recepirsi i conteggi analitici elaborati in seno al ricorso introduttivo del giudizio,
CP_ siccome aderenti ai dati contabili riportati nel prospetto rilasciato dallo stesso (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente), senza che, per altro verso, siano state sollevate in questa sede contestazioni di sorta da parte dell' . CP_4
CP_ Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore dell'istante la somma di euro 8.933,22, a titolo di SP CI per il periodo marzo-dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, con decorrenza, a norma dell'art. 7 L. n. 533/1973, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8157/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 8.933,22, a titolo di SP CI per il periodo
[...]
marzo-dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., CP_4
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano de Gemmis, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8157 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano de Gemmis Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità SP CI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2024, – premesso che l' all'esito Parte_1
dell'avvenuta presentazione, in data 13.1.2023, di apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere l'erogazione della c.d. SP ordinaria, aveva verificato l'esistenza dei requisiti all'uopo previsti, rilasciando un prospetto recante la quantificazione dell'importo erogabile in favore di esso istante (pari ad euro 1.100,00 per la durata di 333 giorni, a partire dal 14.1.2023) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, in data 28.2.2023, egli aveva iniziato a svolgere attività di lavoro autonomo (consulenza del lavoro); che, pertanto, con domanda del 27.3.2023, aveva chiesto la liquidazione CI, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo della che, inoltre, dall'allegata visura camerale emergeva CP_2
come egli avesse assunto, a far data dal 28.2.2023, la qualifica di legale rappresentante ed amministratore unico della con sede in AP (BT) alla via Padre Controparte_3
de Bellis n. 15, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di consulenza del lavoro;
che, tuttavia, l' non aveva inteso corrispondergli la suddetta prestazione, avendogli invece CP_4
erogato, in data 18.12.2023, soltanto la somma netta di euro 2.414,49, a titolo di SP ordinaria (72 giorni per il periodo compreso tra il 14.1.2023 ed il 26.3.2023); che il procedimento amministrativo si era concluso il successivo 11.7.2024, senza la corresponsione di alcunchè a titolo di SP CI.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a percepire la naspi CI e, per l'effetto, Parte_1
condannare parte resistente in persona del legale rappr. p.t., alla corresponsione, in CP_1 favore del medesimo ricorrente, sig. , della somma di € 8.933,22 a titolo di Parte_1
naspi CI, oppure della somma diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale, poiché non preceduta dalla previa presentazione di una domanda amministrativa completa della documentazione comprovante l'effettivo avvio dell'attività di lavoro autonomo.
Aggiungeva che risultava in attività soltanto dall'1.2.2024 (e non dal 28.2.2023), Parte_1
sicchè la domanda amministrativa era stata presentata fuori termine, con conseguente decadenza in tal senso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di improponibilità, quale sollevata CP_ dall' sul presupposto dell'asserita incompletezza della domanda amministrativa di SP CI (presentata il 27.3.2023: cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Più in dettaglio, secondo quanto argomentato nella memoria di costituzione, la domanda in questione non sarebbe stata corredata della documentazione comprovante l'effettivo avvio dell'attività autonoma, il che avrebbe impedito all'Ente di valutare tale domanda e, se del caso, di accoglierla in sede amministrativa.
L'eccezione è, tuttavia, infondata.
Difatti, nell'interpretazione dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, la Suprema Corte ha
CP_ chiarito che “l' non può introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale” e ha escluso che “il certificato medico “negativo” – con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento –
2 rilasciato su modulo predisposto dall' possa condizionare la stessa domanda CP_1
amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto” (fra le molte, Cass., sez. VI-L, 27 maggio 2020, n. 9979, in linea con le affermazioni di Cass., sez. lav., 27 maggio 2019, n. 14412; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 ottobre 2019, n. 25804,
e 4 ottobre 2019, n. 24896, e Cass., sez. VI-L, 25 giugno 2020, n. 12549, 7 gennaio 2020, n.
74, e 22 luglio 2019, n. 19724).
Tali principi, enunciati con riferimento al contenuto dell'istanza amministrativa, orientano anche nella soluzione del caso di specie, in cui è in discussione il profilo attinente alla pretesa incompletezza della domanda di SP CI presentata in via amministrativa dall'odierno ricorrente.
A tal fine, si deve ribadire che la “preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 legge n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 cod. proc. civ., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata presentata la domanda amministrativa. L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione” (Cass. n. 14412 del
2019, cit.).
Nella specie, la domanda amministrativa era univocamente orientata a conseguire la prestazione di cui si discute.
Tanto emerge dalla ricevuta di presentazione versata in atti, ove si fa esplicita menzione della
“domanda di Anticipo . CP_2
Com'è evidente, la domanda individuava, senza margini di incertezza, la prestazione richiesta, rivelandosi senz'altro idonea a consentire la regolare definizione del procedimento amministrativo.
3 D'altro canto, l' non ha neppure chiesto alla parte istante l'eventuale integrazione della CP_4 domanda all'atto della sua presentazione, come ben avrebbe potuto fare (v. Cass. Sez. Lav. n.
30419 del 21.11.2019).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda giudiziale deve ritenersi proponibile.
3. Passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Più in dettaglio, la prestazione previdenziale giudizialmente rivendicata è disciplinata dall'art. 8 del D.lgs. n. 22/2015, che, ai primi tre commi, testualmente recita: “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della può richiedere la liquidazione CI, in unica CP_2
soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione CI in un'unica soluzione della non da' diritto alla CP_2
contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della deve presentare all a CP_2 CP_1
pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”.
3.2. Come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte, “In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego ( uno dei presupposti per la liquidazione CI, in un'unica CP_2
soluzione, dell'importo complessivo del trattamento spettante al lavoratore, a titolo di incentivo all'"autoimprenditorialità" ex art.8 del d.lgs. n.22 del 2015, è costituito dal fatto che il richiedente non goda già del trattamento ordinario (Cass. Sez. Lav. n. 31398 del CP_2
6.12.2024).
Non è questo, tuttavia, il caso in esame, posto che – alla data di presentazione della domanda amministrativa (27.3.2023) – il ricorrente non godeva del trattamento ordinario SP.
Difatti, l'importo netto di euro 2.414,49, quale percepito a titolo di SP ordinaria per il periodo dal 14.1.2023 al 26.3.2023 (all'esito di domanda del 13.1.2023), è stato corrisposto in data 18.12.2023, come dedotto in ricorso e non contestato dall' . CP_4
Una siffatta circostanza trova, peraltro, riscontro documentale nel prospetto di liquidazione prodotto dal ricorrente (doc. 4).
4 3.3. Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'asserita intempestività della domanda amministrativa di CI, poiché – secondo quanto sostenuto CP_2 dall'Istituto – l'attività di consulenza del lavoro esercitata da avrebbe avuto Parte_1 inizio “soltanto dal 01/02/2024 e non dal 28/02/2023, come indicato nella domanda di anticipazione , come dovrebbe evincersi dall'anagrafica unica del contribuente (cfr. CP_2
pag. 4 della memoria).
CP_ Sennonchè, il dato emergente dal documento prodotto dall' – che riconduce, Parte_1
nelle note depositate il 21.1.2025, non già alla propria posizione, bensì a quella di un lavoratore dipendente della (assunto, appunto, in data 1.2.2024) – risulta Controparte_3
smentito per tabulas da plurimi elementi di segno contrario, desumibili dalla produzione documentale offerta dal ricorrente e tutti convergenti nella direzione da questi tracciata.
Viene, anzitutto, in rilievo la visura della C.C.I.A.A. (doc. 6), dalla quale si apprende che la costituita in data 18.1.2023 per l'esercizio dell'attività “propria della Controparte_3 professione dei consulenti del lavoro” (si veda l'oggetto sociale delineato nell'anzidetta visura) ed in cui il ricorrente riveste la carica di amministratore unico, ha iniziato a svolgere detta attività in data 28.2.2023.
Ancora, con nota datata 1.3.2023, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro territorialmente competente notificava alla l'avvenuta iscrizione Controparte_3 nel Registro Speciale dell'Ordine, con decorrenza “28 febbraio 2023” (doc.
1. allegato alle note di trattazione depositate in data 21.1.2025).
Con le medesime note il ricorrente ha, inoltre, prodotto “dichiarazione 2024 (enpacl) concernente il riepilogo generale della contribuzione 2024 dovuta dal sig. in Parte_1 conseguenza all'attività di lavoro autonomo svolta nell'anno 2023 all'interno della suindicata società (all.to n° 3)”, nonché “dichiarazione dei redditi 2024 dello Controparte_3
– società tra professionisti – per l'attività svolta nell'anno 2023”.
[...]
Alla luce della documentazione innanzi richiamata, si ritiene che l'avvio dell'attività professionale possa temporalmente collocarsi alla data del 28.2.2023, in linea con le risultanze della visura camerale e del provvedimento di iscrizione nel Registro Speciale dell'Ordine dei Consulenti, laddove la diversa data di inizio attività (1.2.2024), quale indicata CP_ dall' oltre che sprovvista di adeguato supporto documentale, non s'appalesa neppure coerente con il conseguimento di un reddito già nell'anno 2023.
Ne consegue che la domanda di SP CI deve considerarsi tempestiva, in quanto presentata il 27.3.2023, e quindi entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività della
5 risalente – come detto – al 28.2.2023 e costituente il dies a quo per la Controparte_3
decorrenza del termine decadenziale normativamente previsto.
Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di a percepire l'indennità di SP Parte_1
CI in unica soluzione.
3.4. In ordine al quantum debeatur (essendo stata proposta domanda di condanna specifica), possono recepirsi i conteggi analitici elaborati in seno al ricorso introduttivo del giudizio,
CP_ siccome aderenti ai dati contabili riportati nel prospetto rilasciato dallo stesso (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente), senza che, per altro verso, siano state sollevate in questa sede contestazioni di sorta da parte dell' . CP_4
CP_ Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore dell'istante la somma di euro 8.933,22, a titolo di SP CI per il periodo marzo-dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, con decorrenza, a norma dell'art. 7 L. n. 533/1973, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8157/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 8.933,22, a titolo di SP CI per il periodo
[...]
marzo-dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., CP_4
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano de Gemmis, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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