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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1028 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Rubino, Parte_1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Calogero U. Marino ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Oberdan n. 5 presso lo studio Rubino.
Appellante
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore e la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via V. Villareale n. 6, domiciliano ex lege.
Appellati
Controparte_4
Appellato- contumace
All'udienza del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 luglio 2020 innanzi al Tribunale G.L. di
Palermo, , dopo avere premesso di essere dipendente della Parte_1
, con inquadramento nella seconda fascia del ruolo dei Controparte_1 dirigenti della citata Amministrazione, sin dal 2008, ed incaricato della direzione dell' interni- sistemi generali di Parte_2 elaborazione dati della segreteria generale e dei siti presidenziali, presso la
1 Presidenza della Regione di Catania, deduceva di avere presentato la propria candidatura, a fronte dei relativi atti di interpello, per la qualifica di Dirigente
Generale ed in particolare, per quella di dirigente generale del dipartimento affari extra regionali e che, tuttavia, detto incarico era stato conferito all'Ing.
, dirigente appartenente alla terza fascia del ruolo della Controparte_4 dirigenza regionale.
Lamentava la illegittimità del D.P.Reg. n. 2807 del 19 giugno 2020 e della delibera di giunta regionale n. 266 del 14.06.2020, recanti il conferimento all' ing. dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Affari CP_4
Extraregionali, per violazione dell'art. 9 comma 4 e 8 della l.r. 10/2000, dell'art. 11, co. 4 e 5 della l.r. 20/03 e dell'art. 19 del d.lgs 165/01, per il fatto che la detta normativa non consentirebbe l'affidamento degli incarichi di dirigente generale ai dirigenti di II Fascia della;
che il Controparte_1 suddetto atto di conferimento dell'incarico non recava alcuna motivazione specifica in ordine alle ragioni per cui l'amministrazione aveva inteso scegliere un dirigente di terza fascia ignorando le professionalità di qualifica superiore presenti proprio all'interno dell'amministrazione regionale Rilevava di avere maturato un'esperienza trentennale nel settore della promozione del territorio ed organizzazione di eventi, anche di respiro internazionale, sin dal 2008, a seguito di superamento di concorso pubblico e di essere uno dei pochissimi dirigenti di seconda fascia in organico presso l'amministrazione regionale (all'epoca soltanto otto, di cui più della metà in via di pensionamento e quindi impossibilitati a ricoprire incarichi dirigenziali generali, ai sensi della delibera di giunta n. 17 del 16 gennaio 2020), che risultano essere oggi i dirigenti di grado più elevato all'interno dell'amministrazione regionale, non essendo al momento in servizio dirigenti di prima fascia.
Agiva, quindi, anche in via cautelare, per il riconoscimento:
• Del diritto all'attribuzione dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Affari Extraregionali, per la durata minima prevista dalla legge (tre anni), ed al relativo trattamento economico e contributivo – previdenziale ovvero, in ogni caso, del diritto alla ripetizione della procedura di affidamento dell'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Affari Extraregionali;
• del diritto al risarcimento del danno per perdita di chance conseguente alla mancata attribuzione del suddetto incarico dirigenziale generale, per un importo annuo pari ad euro 94.377,46 , determinato utilizzando quale parametro il trattamento economico e previdenziale perduto, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa avuto riguardo alle circostanze ut supra rappresentate…..da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria”.;
2 PREVIA DISAPPLICAZIONE
- del D.P.Reg. n. 2807 del 19 giugno 2020, recante il conferimento all' ing. CP_4
dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento del Dipartimento Affari
[...]
Extraregionali;
- Della Delibera di giunta regionale n. 266 del 14.06.2020, recante il conferimento all'Ing. dell'incarico di Dirigente generale del Controparte_4
Dipartimento Affari Extraregionali.
Per l'effetto, che l'Amministrazione venisse condannata al pagamento di detta somma.
Instaurato il contraddittorio - respinta con ordinanza del 25.08.2020
l'istanza cautelare - con sentenza n. 1204/2023, emessa in data 6 aprile 2023, il Tribunale accolse parzialmente il ricorso condannando le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuna per le rispettive competenze, a ripetere la procedura di affidamento dell'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento Dirigente regionale degli affari extraregionali della Presidenza della Regione, nel rispetto dei criteri di legge e rigettandolo nel resto.
Il Giudice di prime cure, richiamata la normativa che disciplina l'affidamento degli incarichi di dirigente generale, al fine di valutare la contestata possibilità di affidarlo anche ai dirigenti di terza fascia (art.9 c.4 L.r.
n.10/2000 e at.11 c.5 e 6 L.r. n.20/20039) e l'orientamento della Corte di legittimità in materia (Cass.n.37431/2022), ritenne che non fosse consentito estendere l'ambito soggettivo dei potenziali nominandi ai dirigenti di terza fascia.
Valutò, quindi, fondata la deduzione in ordine alla necessità di comparazione fra i vari curricula dei candidati aspiranti al conferimento dell'incarico in questione, condividendo le argomentazioni di questa Corte (v. sent. n.789/2021), per concludere che risultasse documentato che nella specie non vi sia stata alcuna comparazione fra i curricula dei candidati. In particolare, nella delibera della Giunta regionale impugnata, in atti, viene sono dato conto delle attitudini e delle competenze ed esperienze del soggetto che ha ottenuto l'incarico, ovvero il , mentre non vi è CP_4 alcuna indicazione circa i requisiti e i curricula degli altri candidati, ma solo la generica dicitura “a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Segreteria tecnica dei propri Uffici di diretta collaborazione e dall'ulteriore esame dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti minimi..”, di per sé sola, in assenza di altre prove che era onere della convenuta fornire, inidonea a dimostrare che vi sia stata un'effettiva comparazione valutativa e quali siano stati i criteri utilizzati a tal fine
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , 12/10/2010 , n. 21088: “Nel conferire gli incarichi dirigenziali, le p.a. sono obbligate ad effettuare valutazioni anche comparative fra gli
3 aspiranti, non limitandosi a riscontrare le capacità e le attitudini del soggetto prescelto”) e che, quindi, la procedura e i provvedimenti impugnati fossero illegittimi.
Il Giudice ha, invece, respinto la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, valutando che non potesse trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata in ricorso, atteso che sulla scorta del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito;
che nel caso di specie, non pare potersi apprezzare una concreta chance da parte del ricorrente di conseguire l'incarico in questione, poiché lo stesso si è limitato a sostenere che, escluso il , CP_4 concorreva con un altro dirigente di seconda fascia e ha poi elencato i propri titoli, evidenziando l'attinenza degli stessi con l'incarico in questione, senza tuttavia, avere allegato, oltre a non aver provato né chiesto di provare, nulla in termini di titoli e capacità possedute dall'altro concorrente. Ha ritenuto, quindi, che in assenza di dette indicazioni, non risulta possibile compiere quel giudizio probabilistico volto a individuare le chances di ottenimento del bene della vita sperato, difettando, pertanto nella specie la prova di un serio grado di probabilità di aggiudicazione dell'incarico da parte del ricorrente, atteso che concorreva per la nomina, insieme a quest'ultimo, anche un altro dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione, mentre il ricorrente non ha provato che il corretto svolgimento della procedura avrebbe condotto l'amministrazione a conferire proprio a lui e non anche all'altro dirigente di seconda fascia, l'incarico in questione, dovendosi altresì rimarcare la natura particolarmente fiduciaria dell'incarico de quo. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , Parte_1 con ricorso depositato il 5 ottobre 2023.
L'appellante lamenta, anzitutto, l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e irragionevolezza nella parte in cui il primo giudice, sostenendo che “ il ricorrente non ha provato che il corretto svolgimento della procedura avrebbe condotto l'amministrazione a conferire proprio a lui “ e travisando il reale tenore della domanda risarcitoria, ha ritenuto necessaria e imprescindibile ai fini di che trattasi la prova della certezza del conferimento dell'incarico in favore dell'appellante, mentre nel caso in esame in realtà la domanda risarcitoria proposta
4 prime cure dal dott. era relativa alla perdita della chance, ossia alla Parte_1 probabilità di ottenere il suddetto incarico , che peraltro nel caso in esame risultava essere rilevante poiché erano soltanto 2 i concorrenti cui poteva essere legittimamente conferito l'incarico de quo. Deduce la sussistenza dei presupposti per la concessione del danno da perdita di chance in suo favore, che configura un'autonoma voce di danno patrimoniale attuale, intendendosi per tale una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita e non già una situazione giuridica soggettiva né tantomeno una mera aspettativa di fatto, ma.. un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione… che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo;
che sia possibile accordare il risarcimento al danno da perdita di chance, qualora venga dimostrato che il soggetto leso aveva al momento della realizzazione della lesione una probabilità superiore al 50% di raggiungere il risultato sperato;
che per ottenere il risarcimento il danneggiato ha soltanto l'onere di provare di aver avuto una chance e di non averla potuta cogliere, nel senso di avere avuto una ragionevole probabilità di verificazione della stessa e che tale circostanza …ricorre nel caso di specie ove in presenza di due soli candidati è evidente la sussistenza della probabilità di ottenere l'incarico per il dirigente con maggiore anzianità ed esperienza professionale, laddove, invece, il primo giudice ha preteso la prova della certezza e non della probabilità del conferimento dell'incarico con ciò errando palesemente e travisando il tenore della domanda risarcitoria proposta in prime cure.
Rileva e ribadisce che ove avesse adottato il prescritto criterio probabilistico (
e non quello erroneo fondato sulla certezza) il primo giudice avrebbe potuto e dovuto correttamente orientare il proprio giudizio di rilevanza che di certo, stante l'esigua (2 candidati) platea dei soggetti idonei all'incarico, lo avrebbe portato a conclusioni diverse da quella in concreto adottata unitamente al fatto che egli … risultava comunque il dirigente più qualificato a rivestire l'incarico in questione, evincendosi dall'esame comparato del curriculum e delle sue esperienze professionali ….la sua idoneità, in virtù innanzitutto della fascia rivestita e poi dell'anzianità nel relativo ruolo e della trentennale esperienza acquisita nei settori in commento, a ricoprire l'incarico dirigenziale generale di cui sopra. Ha, quindi, elencato (come già in prime cure) le diverse esperienze maturate, a suo dire rilevanti con riferimento al dipartimento degli affari extraregionali, le cui principali competenze riguardano la partecipazione della regione a contesti ed iniziative internazionali e nell'ambito mediterraneo e la promozione di eventi culturali e commerciali, potendo egli vantare una esperienza trentennale
5 nell'organizzazione di eventi di valorizzazione e promozione del territorio anche in ambito internazionale, anche nella qualità di sindaco del Comune di Tremestieri nonché di deputato regionale e docente di università estere.
Più in particolare l'appellante ricorda che nell'autunno del 1989, in qualità di Sindaco del Comune di , è stato delegato dall'Ass. Reg. del Parte_3
Territorio ed Ambiente, alla partecipazione, in rappresentanza della
[...]
, ad un stage formativo negli Stati Uniti d'America (Los Angeles, Boston e CP_1
Filadelfia) per prendere contezza delle procedure e delle metodologie volte a gestire l'intero processo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
inoltre, negli anni 1996 e
1998 …è stato delegato dall' Ass. Reg. al Turismo pro tempore, all'organizzazione della partecipazione della alla Borsa Internazionale del Turismo Controparte_1
Ungherese "Utazas", svoltasi presso la città di Budapest;
…in data 5.11.2015, su Parte autorizzazione del Presidente dell è stato autorizzato a partecipare alla Borsa
Fieristica Internazionale del turismo, denominata "World Travel Market", tenutasi a
Londra dal 5 all'8 novembre 2015; infine gli erano state affidate funzioni didattiche di libero docente universitario nelle discipline di Scienze Politiche / Giuridiche da parte dell' con sede in Zurigo. Controparte_5
Conclude nel senso che fosse evidente la sua idoneità a ricoprire l'incarico in questione, cui consegue, in presenza di un solo altro concorrente con minore anzianità ed esperienza professionale del primo, quantomeno la dimostrazione di una seria probabilità ( chance) di ottenerlo.
Ribadisce di avere, quindi, diritto al trattamento economico aggiuntivo che avrebbe percepito qualora gli fosse stato conferito l'incarico di Direttore generale al quale aspirava, pari alla differenza retributiva annua con la distinta posizione di
Dirigente di servizio, per € 94.377,46 (ivi comprese trattamento economico fondamentale, indennità di posizione e indennità di risultato) oltre contributi previdenziali.
Con memoria del 13 maggio 2025, l'Amministrazione ha resistito all'appello, ribadendo che il non avrebbe dimostrato, con probabilità Parte_1 elevata “prossima alla certezza”, che avrebbe potuto conseguire l'incarico tra tutti i 4 partecipanti alla procedura, uno dei quali di maggiore anzianità e altro di pari anzianità.
Ha contestato, anche con memoria integrativa del 19 maggio 2025, il quantum della pretesa, sia con riguardo alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dal comma 2 dell'art.9 L.r. n.10/2000, (due anni e non tre, come erroneamente sostenuto), sia con riferimento alla maggiore misura dell'indennità di posizione, riconosciuta a decorrere dall'1 giugno 2020 con atto integrativo al contratto individuale di lavoro e all'indennità di risultato,
6 correlata, invece, alla definizione e valutazione del raggiungimento di determinati obiettivi.
, pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e Controparte_4 ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'udienza del 29 maggio 2025, la causa è stata decisa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti costituite, come da dispositivo steso in calce.
*************
La doglianza che si appunta sul mancato riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance è infondata e, come tale deve essere disattesa, secondo un percorso motivazionale già seguito da questa Corte in casi analoghi e che, in questa sede, deve ribadirsi non sussistendo ragioni per discostarsene
(cfr. sent. 110/2020, sent. 644/2021, sent. n.238/2020, sent n.968/2023 e sent del 28.04.2022 fra Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana e ). Controparte_6
In ordine alla necessità della valutazione comparativa fra più aspiranti all'incarico dirigenziale deve premettersi che costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello per cui ““in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme.... obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile." (Cass. 12.10.2010 n. 21088)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 24/05/2017) 10/11/2017, n. 26694).
E tuttavia, si osserva, la conseguenza di tale condivisibile principio comporta che il lavoratore che agisce in giudizio non possa limitarsi a dimostrare un comportamento illegittimo della parte datoriale;
al contrario deve
7 (anche) allegare e provare che tale condotta abbia determinato la perdita di una più che concreta possibilità di conseguire il vantaggio prospettato.
Deve, pertanto, trovare applicazione, in casi del tipo di quello che occupa,
l'autorevole insegnamento della Suprema Corte secondo cui è necessaria
“l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione” così giustificandosi “l'interesse del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente” (Cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23.9.2013 n.21768 – anche Cassazione Civile, sezione lavoro,
23.1.2009 n.1715).
Sicché la “prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance” deve fondarsi “su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n.
19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1 marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione). Tale impostazione va ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo
(nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del "più probabile che non": Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance. E' in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica…” (così, in motivazione, Cassazione Civile, sezione lavoro, 9.5.2018 n.11165).
Relativamente alla domanda di risarcimento del danno da perdita chance, configurabile in ipotesi di inosservanza di detta valutazione comparativa, secondo buona fede, nella motivazione della su citata sentenza n.26694/2017 la
Corte ha stabilito che “il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente
8 una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno , da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito”. Con la precisazione che “in tal modo non viene risarcito un danno probabile in quanto " il danno è certo quanto all'an deleatur perché certo è
l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro
(quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale e invece il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa" (Cass. n.5119 del 2010)” (v. Ord. n. 26694/2017 cit.).
Principi, quelli esposti, che la Suprema Corte ha più di recente ribadito precisando che : “in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danno derivante dalla perdita di
"chance" - il quale, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (si vedano Cass. n. 6485 del 2021; Cass.
n. 6488 del 2017; Cass. n. 1884 del 2022), il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità, ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima (Cass. n.
37002/2022). In ordine agli oneri probatori, questa Corte ha chiarito che l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno (Cass. n. 3415 del 2012; Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013;
Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 11906 del 2017); il suddetto onere probatorio può essere rispettato dal lavoratore anche solo mediante presunzioni (Cass.
Sezioni Unite: n. 21678/2013 cit.; Cass. n. 11906 del 2017 cit.; Cass. n.
25727/2018; Cass. n. 11165/2018 cit.)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 18/05/2023) 01/06/2023, n. 15478).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, anche in carenza di motivazione e/o di valutazione comparativa, il candidato escluso è tenuto a dare
9 prova dell'effettiva possibilità di conseguimento dell'incarico in termini prossimi alla certezza.( “di fronte ad una motivazione mancante, carente o illegittima la domanda che sia impostata sul piano risarcitorio ha la sostanza del risarcimento da perdita di chance e i conseguenti apprezzamenti giudiziali devono essere rispettosi sia della pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte, sia del non trattarsi comunque di danno in re ipsa- Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 29/09/2020) 09/03/2021, n. 6485).
Su analogo criterio probabilistico è orientata, altresì, la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto come il riconoscimento del danno da perdita di chance presupponga una “rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione”, non identificabile “nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato… In altri termini, il risarcimento in parola può essere riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (così in parte motiva Lazio Roma, sent. n. Pt_5
5178/2019).
Non è quindi sufficiente - al fine di ritenere che dal mancato rispetto degli obblighi di buona fede e correttezza e che dall'omessa motivazione sia derivato un danno risarcibile - la mera possibilità di partecipare alla selezione che discende dal possesso dei requisiti previsti dal relativo avviso per conseguire l'incarico (Cass. sent. n. 20408/2017). Ed invero, non può essere parificata la posizione di tutti i partecipanti alla selezione, indipendentemente dagli specifici titoli posseduti, liquidando il danno sulla base di criteri meramente statistici (ossia numero dei partecipanti alla selezione) e senza tener conto degli elementi in concreto idonei a far apprezzare la probabilità di una utile collocazione in graduatoria del lavoratore escluso. Il Giudice deve, invece, poter apprezzare in concreto “ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che, per inerire alla necessità e correttezza della valutazione comparativa dei titoli del lavoratore escluso e di quelli utilmente selezionati, appaia a tal fine funzionale e coerente”
(Cass. n.5119 del 2010).
La prova del nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il danno lamentato può essere data quindi solo qualora la probabilità di aggiudicazione si collochi, come da giurisprudenza fin qui citata, verso i range più elevati della scala probabilistica.
Orbene, nel caso di specie, va osservato che nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. doc. in atti) non vi era traccia alcuna di compiute allegazioni volte a dimostrare che, ove l'amministrazione
10 avesse correttamente valutato e comparato le schede personali di tutti gli aspiranti candidati (n.2, come assunto dal ricorrente, o n.4, come dedotto dall'Amministrazione e anche nell'ipotesi in cui si dovesse escludere – come puntualizzato in sede di discussione orale - la dott.ssa , prossima al CP_7 pensionamento entro i due anni previsti dal bando), il avrebbe avuto Parte_1 la concreta chance di vedersi conferito l'incarico.
Il ricorrente, infatti, si limitò a dedurre come dall'esame comparato del proprio curriculum con quello degli altri aspiranti, emergesse una sua
“maggiore idoneità …. a ricoprire l'incarico dirigenziale …” In particolare, si soffermò, esclusivamente, sulla comparazione della propria posizione e delle esperienze lavorative, con la natura degli impegni derivanti dall'incarico preteso senza, tuttavia, prendere in alcuna considerazione i titoli e le capacità dell'altro (altri) candidato/i (pure) partecipante/i alla procedura.
Neppure nell'atto di gravame, a ben vedere, il ha evocato i Parte_1 curricula degli altri partecipanti, limitandosi, invece, a ribadire le allegazioni di prime cure circa la, a suo dire, inconfutabile evidenza, della prevalenza, per competenze e titoli, della sua figura professionale rispetto a qualsivoglia candidato alla posizione dirigenziale, senza dialogare con le ragioni della decisione del Tribunale che aveva già escluso, sulla scorta di detto difetto di allegazione, la possibilità di valutare la chance di successo con il grado di probabilità richiesto dalla giurisprudenza su richiamata.
In altri termini, il si è limitato a riproporre le deduzioni già Parte_1 svolte e disattese, chiedendo, in definitiva, a questa Corte di procedere, in totale carenza di allegazione, alla valutazione comparata dei singoli profili professionali.
Escluso, pertanto, che l'appellato abbia assolto l'onere di allegare e di provare che la corretta comparazione tra tutti i candidati all'incarico dirigenziale oggetto di causa avrebbe condotto, con elevata probabilità, prossima alla certezza, all'assegnazione dell'incarico a suo favore, assorbita ogni altra ragione di doglianza formulata dall'appellante, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore dell'Amministrazione appellata. Nulla, invece, sulle spese di questo grado nei confronti del attesa CP_4 la declaratoria di contumacia.
P.Q.M.
11 La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_4
e nel contraddittorio delle altre parti, conferma la sentenza n.1204/2023 emessa il 6 aprile 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, in favore della parte appellata che liquida in € Controparte_8
3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Compensa le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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