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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2837 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL GA UD
Sara Pozzetti UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2837/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv. SANDRI ANNA
e nato il [...] ad [...]_2
rappresentato e difeso dall'avv. BILLIA GIAN LUCA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
I
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti in data 16.09.2025, i coniugi chiedevano dichiararsi la separazione personale del matrimonio civile contratto in Monforte D'Alba, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.33, Parte II, Serie C
Anno 2023 e disporsi che i rapporti tra le parti nonché tra genitori e figli siano regolati secondo le seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati.
2. La casa coniugale sita in Alba – Via Renato Vuillermin n. 20, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa unitamente a tutti i beni mobili e gli arredi ivi esistenti che Parte_1 restano di sua esclusiva proprietà, la quale vi abiterà con il figlio minore . Casa Persona_1 coniugale costituita da fabbricato di civile abitazione elevato a due piani fuori terra, entro stante a terreno della superficie catastale di mq 250 tra area coperta e area scoperta, censito a Catasto
Terreni al Foglio 51, mappale 183, ente urbano di are 2,50 e composto da:
- al piano terra (primo fuori terra): ingresso-vano scala, ripostiglio, disimpegno, cucina, una camera, bagno, altro disimpegno, cantina e area di pertinenza esclusiva (sub. 1) e pertinenziale locale ad uso autorimessa (sub. 2);
- al piano primo (secondo fuori terra): due camere, ripostiglio, disimpegno, bagno, soffitta, terrazzo e balcone (sub. 1), con scala interna di collegamento tra i piani;
a confini: strada e mappali 182, 180
e 303 del Foglio 51. Quanto sopra risulta censito come segue: al Catasto Terreni del Comune di Alba
- Foglio 51, mappale 183, ente urbano, are 2,50; al Catasto Fabbricati del Comune di Alba - Foglio
51, mappale 183, subalterno 1, Via Renato Vuillermin n. 20, piano: T-1, zona censuaria 2, categoria
A/3, classe 2, vani 7,5, superficie catastale totale: mq 175, escluse aree scoperte: mq 154, Rendita catastale euro 309,87; - Foglio 51, mappale 183, subalterno 2, Via Renato Vuillermin n. 20, piano:
T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 18, superficie catastale totale: mq. 20,
Rendita catastale euro 50,20.
3. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale ed economica tra i coniugi, dipendenti e conseguenti all'intercorso rapporto di coniugio, le parti convengono quanto segue:
a) la sig.ra dichiara di avere messo in vendita la casa coniugale, tramite l'Agenzia Parte_1
Immobiliare “Chi Casa” di Alba per il prezzo di euro 480.000,00. Le condizioni di vendita e le obbligazioni in caso di mancata vendita alla data del 31.12.2031 sono regolamentate alla successiva lettera d);
b) in merito al residuo debito nei confronti della derivante dal Controparte_1 contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria della durata di 25 anni, stipulato con atto rogito CP_ Notaio di Canelli del 17.1.2024, Rep. n. 8763, Racc. n. 6663, registrato in il Persona_2
31.01.2024 al n. 664, serie 1T, che i coniugi si sono accollati in sede di acquisto della casa coniugale di cui al superiore punto 2, gli stessi concordano che, come fatto fino ad ora, il sig. Parte_2 provvederà regolarmente a pagare per intero le rate mensili fino alla estinzione del mutuo che avverrà all'atto di vendita della casa coniugale;
c) all'atto di vendita della casa coniugale, la sig.ra : estinguerà il mutuo fondiario con Parte_1 garanzia ipotecaria ut supra lettera b) con conseguente liberatoria di entrambi i coniugi da ogni obbligazione nei confronti della Banca;
restituirà al sig. tutte le somme dallo stesso Parte_2 corrisposte mensilmente e per intero a titolo di rate del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ut supra lettera b); corrisponderà al SI. la somma di euro 16.500,00 per le fatture n. 81 del Pt_2
17.05.2024, n. 94 del 31.05.2024, n. 109 del 18.06.2024, dallo stesso pagate a Controparte_2 per la ristrutturazione della casa coniugale;
tratterrà in esclusiva proprietà la somma che residuerà.
d) in merito alla vendita della casa coniugale la sig.ra assume le seguenti obbligazioni: Parte_1 nel caso in cui alla data del 30.06.2027 la sig.ra non avrà reperito acquirenti al prezzo Parte_1 di euro 480.000,00, la stessa si impegna, fin da ora, ad abbassare il prezzo di vendita ad euro
450.000,00; decorso poi il termine di 6 mesi a far data dal 30.06.2027 senza reperire acquirenti al nuovo prezzo, la sig.ra si impegna ad abbassare ulteriormente il prezzo di vendita di altri Pt_1
10.000,00 euro e così via, di 6 mesi in sei mesi.
Se alla data del 30.06.2031 la sig.ra , nonostante i ribassi del prezzo di vendita come Parte_1 indicati, non avrà reperito acquirenti, la stessa si impegna ad abbassare ulteriormente il prezzo di vendita dell'immobile ad euro 350.000,00. Infine, in caso di mancata vendita dell'immobile alla data del 31.12.2031 e al prezzo di euro 350.000,00, la sig.ra , fin da ora, si impegna a Parte_1 restituire al sig. , la somma di euro 16.500,00 per le fatture n. 81 del 17.05.2024, n. Parte_2
94 del 31.05.2024, n. 109 del 18.06.2024 nonchè tutte le somme dallo stesso corrisposte mensilmente e per intero fino alla data del 31.12.2031 a titolo di rate del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ut supra lettera b) ed inoltre si impegna ad accollarsi per intero il debito residuo alla data del
31.12.2031 del citato mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ut supra lettera b), attivandosi con la banca per la liberatoria del sig. . Parte_2 4. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, e pertanto dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il mantenimento.
5. Tenuto conto: del legame di affinità tra (figlia minore del sig. ) e la sig.ra Pt_3 Parte_2
; della volontà della minore;
del forte e significativo legame affettivo tra Parte_1 Persona_3 la minore e la sig.ra , la quale nel corso degli anni di convivenza e di Persona_3 Parte_1 matrimonio delle parti si è di fatto sostituita alla madre naturale deceduta quando la minore aveva solo tre anni;
della residenza della minore che resterà in Canelli - Regione Monforte n. 47 presso il padre, le parti concordano, nell'esclusivo interesse della minore, che la sig.ra terrà Parte_1 con sé la minore con le seguenti modalità: Durante il periodo scolastico - Persona_3
Infrasettimanalmente: due giorni a settimana compresivi del pernotto, indicativamente il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno successivo quando la sig.ra Parte_1 accompagnerà la minore a scuola. In ogni caso i coniugi concorderanno in via definitiva i due giorni settimanali non appena verrà consegnato a l'orario scolastico definitivo in quanto i citati Pt_3 giorni non dovranno cadere in giorni in cui avrà il rientro scolastico pomeridiano prolungato. Pt_3
- Durante i fine settimana: un fine settimana al mese, da concordare tra i coniugi all'inizio di ogni mese in base alle esigenze lavorative e/o personali degli stessi, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la sig.ra accompagnerà la minore a scuola. Nel caso in cui a Parte_1 causa delle esigenze lavorative e/o personali dei coniugi, gli stessi all'inizio del mese non riescano ad individuare concordemente il fine settimana di competenza, concorderanno per il mese successivo due fine settimana così da recuperare il fine settimana perso.
- Durante le vacanze di Natale e Pasqua saranno concordati 2 giorni consecutivi (non nei giorni di festività) in cui potrà stare con la SI.ra ; Pt_3 Pt_1
- Durante le vacanze estive: una settimana nel mese di giugno;
una settimana nel mese di luglio;
quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, ma di cui almeno 10 consecutivi, nel mese di agosto;
almeno 4 o 5 giorni nella prima settimana di settembre per consentire alla sig.ra di Parte_1 controllare insieme a il completamento da parte della minore delle consegne scolastiche Pt_3 estive. I citati periodi dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 30/05 di ogni anno. A questi periodi potranno essere aggiunti giorni e/o weekend in base alle esigenze della famiglia e della Pt_2
SI.ra . I tempi di permanenza e frequentazione di con la sig.ra Parte_1 Persona_3 [...]
, potranno essere ridiscussi e variati con congruo preavviso, tenuto conto degli impegni Pt_1 lavorativi dei ricorrenti e della vita di relazione della minore. In ogni caso gli accordi relativi ai tempi di permanenza e frequentazione di con la sig.ra dovranno essere Persona_3 Parte_1 presi tra le parti e mai direttamente con . Le parti, tenuto conto che oggi ha iniziato Pt_3 Pt_3 la seconda media presso la Scuola Pertini di Alba, si impegnano fin da ora a ridiscutere ed eventualmente variare le modalità di visita ut supra tra la minore e la sig.ra Pt_3 Parte_1 alla fine del ciclo scolastico della scuola media (anno scolastico 2026/2027), in considerazione delle future scelte scolastiche della minore. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , Parte_2 Parte_1 quale rimborso spese per i costi che presumibilmente la SI.ra sosterrà per ospitare Parte_1
, le seguenti somme: Pt_3
• Nel periodo scolastico, la somma mensile di euro 370,00, che sarà corrisposta entro il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra e che sarà rivalutata Parte_1 annualmente a norma degli indici Istat. Si precisa che detta somma è stata così determinata: - euro
40,00 per ogni pomeriggio più pernotto relativi ai giorni infrasettimanali;
- euro 50,00 per ogni fine settimana. Le parti, concordano che nel caso in cui in un determinato mese dovesse Pt_3 trascorrere con la sig.ra meno giorni di quelli previsti, per il mese successivo dalla Parte_1 somma di euro 370,00 verranno dedotte le somme relative ai giorni non goduti, parimenti nel caso in cui in un determinato mese dovesse trascorrere con la sig.ra più giorni di Pt_3 Parte_1 quelli previsti, per il mese successivo alla somma di euro 370,00 verranno aggiunte le somme relative ai giorni in più effettivamente goduti.
• Nei periodi di vacanza le seguenti somme: - euro 50,00 per ogni fine settimana (da intendersi dal venerdì sera al lunedì mattina) e nei giorni (2) durante le vacanze pasquali e natalizie;
- euro 150,00 per ogni settimana estiva (oltre ad eventuali altri costi di biglietti e/o strutture e/o campus o corsi sportivi). Anche dette somme verranno corrisposte dal sig. mediante bonifico sul conto Parte_2 corrente intestato alla sig.ra , in modo anticipato (almeno un giorno prima) rispetto al Parte_1 periodo di permanenza della minore. Resta inteso che le modalità di visita ut supra indicate tra la minore e la sig.ra non comportano alcuna limitazione della responsabilità Persona_3 Parte_1 genitoriale in capo al che, tenuto necessariamente conto della volontà della minore Parte_2 orami dodicenne, potrà decidere di interrompere le stesse qualora non siano più rispondenti all'interesse della minore.
6. I coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra essi intercorso, ritenendosi integralmente soddisfatti e tacitati per ogni loro pretesa e di nulla richiedersi reciprocamente a qualsiasi titolo oggi retro.
7. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti”. In data 15.10.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 04.11.2025, in cui venivano confermate le condizioni proposte nel ricorso introduttivo.
II
Tenuto conto di quanto precede, il Collegio osserva che:
- dall'unione coniugale delle parti non sono nati figli, ma entrambi i coniugi hanno avuto figli nati da precedenti matrimoni;
in particolare, in questa sede si chiede che la minore , nata Persona_3
CP_ ad il 15.05.2013, figlia del sig. e della sig.ra (deceduta nell'anno Parte_2 Persona_4
2016), pur mantenendo la propria residenza anagrafica presso il padre possa trascorrere dei periodi di permanenza presso la sig.ra , stante il legame affettivo creatosi negli anni Parte_1 tra le due;
- al punto 5 delle condizioni proposte dalle parti tali periodi di permanenza non possono definirsi occasionali ma cadenzati settimanalmente oltre che, soprattutto per quanto attiene le vacanze natalizie ed estive, prolungati nel tempo.
La sig.ra non è la madre della minore , essendo quest'ultima figlia del Parte_1 Persona_3
e della di conseguenza, mancando il rapporto di filiazione tra la minore e Pt_2 Persona_4
presso la quale, secondo le condizioni proposte, la piccola sarebbe collocata con le Parte_1 cadenze e durante i periodi proposti, il ricorso non può che essere rigettato.
Nulla in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
RIGETTA
il ricorso;
Nulla in punto spese.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL GA UD
Sara Pozzetti UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2837/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv. SANDRI ANNA
e nato il [...] ad [...]_2
rappresentato e difeso dall'avv. BILLIA GIAN LUCA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
I
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti in data 16.09.2025, i coniugi chiedevano dichiararsi la separazione personale del matrimonio civile contratto in Monforte D'Alba, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.33, Parte II, Serie C
Anno 2023 e disporsi che i rapporti tra le parti nonché tra genitori e figli siano regolati secondo le seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati.
2. La casa coniugale sita in Alba – Via Renato Vuillermin n. 20, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa unitamente a tutti i beni mobili e gli arredi ivi esistenti che Parte_1 restano di sua esclusiva proprietà, la quale vi abiterà con il figlio minore . Casa Persona_1 coniugale costituita da fabbricato di civile abitazione elevato a due piani fuori terra, entro stante a terreno della superficie catastale di mq 250 tra area coperta e area scoperta, censito a Catasto
Terreni al Foglio 51, mappale 183, ente urbano di are 2,50 e composto da:
- al piano terra (primo fuori terra): ingresso-vano scala, ripostiglio, disimpegno, cucina, una camera, bagno, altro disimpegno, cantina e area di pertinenza esclusiva (sub. 1) e pertinenziale locale ad uso autorimessa (sub. 2);
- al piano primo (secondo fuori terra): due camere, ripostiglio, disimpegno, bagno, soffitta, terrazzo e balcone (sub. 1), con scala interna di collegamento tra i piani;
a confini: strada e mappali 182, 180
e 303 del Foglio 51. Quanto sopra risulta censito come segue: al Catasto Terreni del Comune di Alba
- Foglio 51, mappale 183, ente urbano, are 2,50; al Catasto Fabbricati del Comune di Alba - Foglio
51, mappale 183, subalterno 1, Via Renato Vuillermin n. 20, piano: T-1, zona censuaria 2, categoria
A/3, classe 2, vani 7,5, superficie catastale totale: mq 175, escluse aree scoperte: mq 154, Rendita catastale euro 309,87; - Foglio 51, mappale 183, subalterno 2, Via Renato Vuillermin n. 20, piano:
T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 18, superficie catastale totale: mq. 20,
Rendita catastale euro 50,20.
3. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale ed economica tra i coniugi, dipendenti e conseguenti all'intercorso rapporto di coniugio, le parti convengono quanto segue:
a) la sig.ra dichiara di avere messo in vendita la casa coniugale, tramite l'Agenzia Parte_1
Immobiliare “Chi Casa” di Alba per il prezzo di euro 480.000,00. Le condizioni di vendita e le obbligazioni in caso di mancata vendita alla data del 31.12.2031 sono regolamentate alla successiva lettera d);
b) in merito al residuo debito nei confronti della derivante dal Controparte_1 contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria della durata di 25 anni, stipulato con atto rogito CP_ Notaio di Canelli del 17.1.2024, Rep. n. 8763, Racc. n. 6663, registrato in il Persona_2
31.01.2024 al n. 664, serie 1T, che i coniugi si sono accollati in sede di acquisto della casa coniugale di cui al superiore punto 2, gli stessi concordano che, come fatto fino ad ora, il sig. Parte_2 provvederà regolarmente a pagare per intero le rate mensili fino alla estinzione del mutuo che avverrà all'atto di vendita della casa coniugale;
c) all'atto di vendita della casa coniugale, la sig.ra : estinguerà il mutuo fondiario con Parte_1 garanzia ipotecaria ut supra lettera b) con conseguente liberatoria di entrambi i coniugi da ogni obbligazione nei confronti della Banca;
restituirà al sig. tutte le somme dallo stesso Parte_2 corrisposte mensilmente e per intero a titolo di rate del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ut supra lettera b); corrisponderà al SI. la somma di euro 16.500,00 per le fatture n. 81 del Pt_2
17.05.2024, n. 94 del 31.05.2024, n. 109 del 18.06.2024, dallo stesso pagate a Controparte_2 per la ristrutturazione della casa coniugale;
tratterrà in esclusiva proprietà la somma che residuerà.
d) in merito alla vendita della casa coniugale la sig.ra assume le seguenti obbligazioni: Parte_1 nel caso in cui alla data del 30.06.2027 la sig.ra non avrà reperito acquirenti al prezzo Parte_1 di euro 480.000,00, la stessa si impegna, fin da ora, ad abbassare il prezzo di vendita ad euro
450.000,00; decorso poi il termine di 6 mesi a far data dal 30.06.2027 senza reperire acquirenti al nuovo prezzo, la sig.ra si impegna ad abbassare ulteriormente il prezzo di vendita di altri Pt_1
10.000,00 euro e così via, di 6 mesi in sei mesi.
Se alla data del 30.06.2031 la sig.ra , nonostante i ribassi del prezzo di vendita come Parte_1 indicati, non avrà reperito acquirenti, la stessa si impegna ad abbassare ulteriormente il prezzo di vendita dell'immobile ad euro 350.000,00. Infine, in caso di mancata vendita dell'immobile alla data del 31.12.2031 e al prezzo di euro 350.000,00, la sig.ra , fin da ora, si impegna a Parte_1 restituire al sig. , la somma di euro 16.500,00 per le fatture n. 81 del 17.05.2024, n. Parte_2
94 del 31.05.2024, n. 109 del 18.06.2024 nonchè tutte le somme dallo stesso corrisposte mensilmente e per intero fino alla data del 31.12.2031 a titolo di rate del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ut supra lettera b) ed inoltre si impegna ad accollarsi per intero il debito residuo alla data del
31.12.2031 del citato mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ut supra lettera b), attivandosi con la banca per la liberatoria del sig. . Parte_2 4. I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, e pertanto dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il mantenimento.
5. Tenuto conto: del legame di affinità tra (figlia minore del sig. ) e la sig.ra Pt_3 Parte_2
; della volontà della minore;
del forte e significativo legame affettivo tra Parte_1 Persona_3 la minore e la sig.ra , la quale nel corso degli anni di convivenza e di Persona_3 Parte_1 matrimonio delle parti si è di fatto sostituita alla madre naturale deceduta quando la minore aveva solo tre anni;
della residenza della minore che resterà in Canelli - Regione Monforte n. 47 presso il padre, le parti concordano, nell'esclusivo interesse della minore, che la sig.ra terrà Parte_1 con sé la minore con le seguenti modalità: Durante il periodo scolastico - Persona_3
Infrasettimanalmente: due giorni a settimana compresivi del pernotto, indicativamente il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno successivo quando la sig.ra Parte_1 accompagnerà la minore a scuola. In ogni caso i coniugi concorderanno in via definitiva i due giorni settimanali non appena verrà consegnato a l'orario scolastico definitivo in quanto i citati Pt_3 giorni non dovranno cadere in giorni in cui avrà il rientro scolastico pomeridiano prolungato. Pt_3
- Durante i fine settimana: un fine settimana al mese, da concordare tra i coniugi all'inizio di ogni mese in base alle esigenze lavorative e/o personali degli stessi, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la sig.ra accompagnerà la minore a scuola. Nel caso in cui a Parte_1 causa delle esigenze lavorative e/o personali dei coniugi, gli stessi all'inizio del mese non riescano ad individuare concordemente il fine settimana di competenza, concorderanno per il mese successivo due fine settimana così da recuperare il fine settimana perso.
- Durante le vacanze di Natale e Pasqua saranno concordati 2 giorni consecutivi (non nei giorni di festività) in cui potrà stare con la SI.ra ; Pt_3 Pt_1
- Durante le vacanze estive: una settimana nel mese di giugno;
una settimana nel mese di luglio;
quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, ma di cui almeno 10 consecutivi, nel mese di agosto;
almeno 4 o 5 giorni nella prima settimana di settembre per consentire alla sig.ra di Parte_1 controllare insieme a il completamento da parte della minore delle consegne scolastiche Pt_3 estive. I citati periodi dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 30/05 di ogni anno. A questi periodi potranno essere aggiunti giorni e/o weekend in base alle esigenze della famiglia e della Pt_2
SI.ra . I tempi di permanenza e frequentazione di con la sig.ra Parte_1 Persona_3 [...]
, potranno essere ridiscussi e variati con congruo preavviso, tenuto conto degli impegni Pt_1 lavorativi dei ricorrenti e della vita di relazione della minore. In ogni caso gli accordi relativi ai tempi di permanenza e frequentazione di con la sig.ra dovranno essere Persona_3 Parte_1 presi tra le parti e mai direttamente con . Le parti, tenuto conto che oggi ha iniziato Pt_3 Pt_3 la seconda media presso la Scuola Pertini di Alba, si impegnano fin da ora a ridiscutere ed eventualmente variare le modalità di visita ut supra tra la minore e la sig.ra Pt_3 Parte_1 alla fine del ciclo scolastico della scuola media (anno scolastico 2026/2027), in considerazione delle future scelte scolastiche della minore. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , Parte_2 Parte_1 quale rimborso spese per i costi che presumibilmente la SI.ra sosterrà per ospitare Parte_1
, le seguenti somme: Pt_3
• Nel periodo scolastico, la somma mensile di euro 370,00, che sarà corrisposta entro il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra e che sarà rivalutata Parte_1 annualmente a norma degli indici Istat. Si precisa che detta somma è stata così determinata: - euro
40,00 per ogni pomeriggio più pernotto relativi ai giorni infrasettimanali;
- euro 50,00 per ogni fine settimana. Le parti, concordano che nel caso in cui in un determinato mese dovesse Pt_3 trascorrere con la sig.ra meno giorni di quelli previsti, per il mese successivo dalla Parte_1 somma di euro 370,00 verranno dedotte le somme relative ai giorni non goduti, parimenti nel caso in cui in un determinato mese dovesse trascorrere con la sig.ra più giorni di Pt_3 Parte_1 quelli previsti, per il mese successivo alla somma di euro 370,00 verranno aggiunte le somme relative ai giorni in più effettivamente goduti.
• Nei periodi di vacanza le seguenti somme: - euro 50,00 per ogni fine settimana (da intendersi dal venerdì sera al lunedì mattina) e nei giorni (2) durante le vacanze pasquali e natalizie;
- euro 150,00 per ogni settimana estiva (oltre ad eventuali altri costi di biglietti e/o strutture e/o campus o corsi sportivi). Anche dette somme verranno corrisposte dal sig. mediante bonifico sul conto Parte_2 corrente intestato alla sig.ra , in modo anticipato (almeno un giorno prima) rispetto al Parte_1 periodo di permanenza della minore. Resta inteso che le modalità di visita ut supra indicate tra la minore e la sig.ra non comportano alcuna limitazione della responsabilità Persona_3 Parte_1 genitoriale in capo al che, tenuto necessariamente conto della volontà della minore Parte_2 orami dodicenne, potrà decidere di interrompere le stesse qualora non siano più rispondenti all'interesse della minore.
6. I coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con la puntuale esecuzione delle pattuizioni in esso indicate, di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra essi intercorso, ritenendosi integralmente soddisfatti e tacitati per ogni loro pretesa e di nulla richiedersi reciprocamente a qualsiasi titolo oggi retro.
7. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti”. In data 15.10.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 04.11.2025, in cui venivano confermate le condizioni proposte nel ricorso introduttivo.
II
Tenuto conto di quanto precede, il Collegio osserva che:
- dall'unione coniugale delle parti non sono nati figli, ma entrambi i coniugi hanno avuto figli nati da precedenti matrimoni;
in particolare, in questa sede si chiede che la minore , nata Persona_3
CP_ ad il 15.05.2013, figlia del sig. e della sig.ra (deceduta nell'anno Parte_2 Persona_4
2016), pur mantenendo la propria residenza anagrafica presso il padre possa trascorrere dei periodi di permanenza presso la sig.ra , stante il legame affettivo creatosi negli anni Parte_1 tra le due;
- al punto 5 delle condizioni proposte dalle parti tali periodi di permanenza non possono definirsi occasionali ma cadenzati settimanalmente oltre che, soprattutto per quanto attiene le vacanze natalizie ed estive, prolungati nel tempo.
La sig.ra non è la madre della minore , essendo quest'ultima figlia del Parte_1 Persona_3
e della di conseguenza, mancando il rapporto di filiazione tra la minore e Pt_2 Persona_4
presso la quale, secondo le condizioni proposte, la piccola sarebbe collocata con le Parte_1 cadenze e durante i periodi proposti, il ricorso non può che essere rigettato.
Nulla in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
RIGETTA
il ricorso;
Nulla in punto spese.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.