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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1880/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6563/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239118923068000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1074/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Sentenza nel ricorso iscritto al n. T-1272436/2025 del registro generale, promosso dal Ricorrente Sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nato a [...] nascita, residente in [...], indirizzo elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Difensore_1 in Roma, indirizzo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
contro
Resistente_1 S.p.A. – Azienda Municipale Società_1, C.F. 05445891004, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, in giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, come da procura generale alle liti in atti, Resistente – Ente impositore,
avente ad oggetto: impugnazione di avviso di intimazione di pagamento n. 097 2023 91189230 68/000 emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione per crediti, tra l'altro, riferiti a TARI/TEFA in favore di Resistente_1 S.p.A., nonché accertamento negativo, anche parziale, del relativo credito.
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto. Con ricorso ex art. 18 D.Lgs. 546/1992 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2023 91189230 68/000 emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificatogli in data 23.01.2025, con cui veniva richiesto il pagamento complessivo di euro 4.835,87, di cui euro 1.750,75 riferiti a crediti di TARI e relativi accessori vantati da Resistente_1 S.p.A. sulla base della cartella di pagamento n. 09720180004881416000, notificata in data 25.06.2018.
Il ricorrente esponeva che l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti di natura periodica, essendo decorso, tra la notifica della cartella del
25.06.2018 e la notifica dell'intimazione del 23.01.2025, un lasso temporale superiore a cinque anni, in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione a lui notificati.
Deduceva, pertanto, l'inesigibilità delle somme pretese e l'estinzione per prescrizione del credito TARI di cui alla predetta cartella, chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'intimazione impugnata e, in ogni caso, l'accertamento della prescrizione della somma di euro 1.750,75 riferita alla cartella Resistente_1 n. 09720180004881416000, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via preliminare il ricorrente sosteneva la legittimazione passiva esclusiva dell'ente impositore Resistente_1 S.p. A., pur essendo l'atto formalmente emesso e notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, trattandosi di opposizione rivolta al merito della pretesa tributaria (prescrizione del credito) e non a vizi formali dell'atto della riscossione.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 S.p.A., che depositava atto di controdeduzioni e integrazione del contraddittorio, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti l'intimazione di pagamento e la cartella sottesa, nonché l'inammissibilità del ricorso per mancata chiamata in causa di Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi degli artt. 102 c.p.c. e 14 D.Lgs.
546/1992, quale soggetto titolare dell'atto esecutivo e degli eventuali vizi di notificazione e di interruzione della prescrizione.
Nel merito Resistente_1 chiedeva comunque il rigetto del ricorso, sostenendo la fondatezza della pretesa e dei termini di riscossione, con vittoria di spese.
Dalla scheda NIR del Processo Tributario Telematico (identificativo T-1272436/2025) risultano regolarmente acquisite l'iscrizione a ruolo del ricorso, la notifica all'ente resistente Resistente_1 S.p.A., nonché il deposito dell'atto impugnato (avviso di intimazione), della procura alle liti e delle ricevute di accettazione e consegna PEC .
All'udienza in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Sulla legittimazione passiva L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Resistente_1 S.p.A. non è fondata.
Il ricorso è diretto a far accertare l'inesistenza o l'inesigibilità del credito TARI vantato da Resistente_1 S.p.A. nei confronti del ricorrente, per intervenuta prescrizione della cartella presupposta n.
09720180004881416000; esso non si limita a censurare vizi formali propri dell'avviso di intimazione, ma investe il merito della pretesa tributaria sottostante.
In tale evenienza, conformemente al consolidato orientamento di legittimità, il legittimato passivo necessario è l'ente impositore, quale titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, mentre l'agente della riscossione, mero incaricato della riscossione, resta estraneo rispetto alle contestazioni concernenti l'an e il quantum del tributo, potendo essere chiamato soltanto quando si deducano vizi propri degli atti esecutivi o del procedimento di riscossione.
Deve pertanto ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di Resistente_1 S.p.A. quale ente creditore, non rilevando, ai fini del presente giudizio, la mancata evocazione in giudizio di Agenzia delle
Entrate-Riscossione, rispetto alla quale non sono dedotti specifici vizi propri dell'atto di intimazione diversi dall'eccepita estinzione del credito per prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio.
2. Sulla natura del credito TARI e sul termine di prescrizione
Il credito oggetto di contestazione, per la parte che qui rileva, concerne la TARI – Tassa sui rifiuti – comprensiva di TEFA e accessori, per l'anno d'imposta 2014, come emerge dal dettaglio della cartella n.
09720180004881416000 riportato nell'avviso di intimazione impugnato .
La TARI costituisce tributo locale periodico, dovuto annualmente in relazione all'utilizzo di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani;
in quanto obbligazione periodica, il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e non al termine decennale proprio dei crediti assistiti da titolo giudiziale o di diversa natura.
È principio pacifico che, in caso di riscossione mediante ruolo, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione breve in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale norma trova applicazione solo in presenza di un vero e proprio titolo giudiziale divenuto definitivo, e non per effetto del mero decorso del termine di impugnazione di un atto amministrativo quale la cartella di pagamento.
Pertanto, ai fini che qui interessano, il credito TARI per l'anno 2014 incorporato nella cartella di pagamento del 25.06.2018 resta soggetto al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dall'ultima valida notifica interruttiva (nella specie, la cartella stessa).
3. Sul decorso del termine quinquennale e sulla sospensione COVID-19.
Dagli atti emerge che:
○ la cartella di pagamento n. 09720180004881416000 è stata notificata al sig. Ricorrente_1 in data 25.06.2018;
○ il successivo avviso di intimazione n. 097 2023 91189230 68/000 è stato notificato al ricorrente in data 23.01.2025;
○ non risultano agli atti, né sono stati allegati da Resistente_1 S.p.A., ulteriori atti interruttivi della prescrizione notificati al contribuente tra tali due date.
Il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica della cartella del 25.06.2018 sarebbe, in via ordinaria, venuto a scadenza il 25.06.2023.
Il ricorrente ha correttamente richiamato la normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia da COVID-19, osservando che la sospensione dei termini disposta per le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso non può essere automaticamente estesa oltre il periodo espressamente indicato e riguarda solo i termini che sarebbero scaduti all'interno dell'arco temporale di sospensione.
Tenuto conto dei periodi di sospensione riconducibili alla legislazione emergenziale (in particolare l'intervallo 8.3.2020 – 31.8.2021), il termine finale di prescrizione del credito TARI qui in esame, pur tenendo conto di tali sospensioni, viene comunque individuato dal ricorrente – con calcolo che il Collegio ritiene condivisibile, non essendo stato specificamente contestato da Resistente_1 – nella data del 12.01.2025.
L'avviso di intimazione è tuttavia stato notificato in data 23.01.2025, ossia successivamente al predetto termine, quando la prescrizione era già maturata, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
Deve, dunque, ritenersi che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il credito TARI di euro
1.750,75 risultava prescritto ed era divenuto inesigibile nei confronti del sig. Ricorrente_1.
4. Conseguenze sulla legittimità dell'avviso di intimazione
L'avviso di intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione coattiva avente la funzione di sollecitare il pagamento di crediti già iscritti a ruolo, in vista dell'avvio delle procedure esecutive;
esso presuppone, dunque, la persistenza e l'esigibilità del credito sotteso.
Nel caso di specie, essendo il credito TARI di euro 1.750,75 relativo alla cartella n.
09720180004881416000 già estinto per prescrizione al momento della notifica dell'intimazione, l'atto impugnato risulta illegittimo nella parte in cui pretende il pagamento di somme non più dovute, dovendosene disporre l'annullamento in relazione a tale componente del debito indicato. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura dedotto dal ricorrente in relazione alla medesima posta creditoria, poiché l'accertata prescrizione è di per sé sufficiente a escludere l'esigibilità del relativo credito.
5. Sulle spese di lite e sulla distrazione in favore del procuratore antistatario L'accoglimento del ricorso nei sensi che precedono comporta la soccombenza di Resistente_1 S.p.A., con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, da liquidarsi sulla base dei parametri ministeriali in relazione al valore della controversia (euro 1.750,75) e alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione, decisionale).
Considerata la natura e il valore della causa, l'attività difensiva svolta e la semplicità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere equitativamente liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfetario), nonché in euro 30,00 per contributo unificato.
Il difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, ha espressamente chiesto, nel ricorso introduttivo, la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi procuratore antistatario, avendo anticipato le spese e non ancora riscosso i relativi onorari.
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre che le spese di lite, come sopra liquidate, siano distratte a favore del predetto difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per applicare la condanna per lite temeraria di cui all'art. 96
c.p.c., non risultando provati né il dolo né la colpa grave dell'ente nella gestione della pretesa, né uno specifico danno ulteriore rispetto alle spese di lite.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica così decide - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito TARI di euro
1.750,75 relativo alla cartella di pagamento n. 09720180004881416000 emessa in favore di Resistente_1 S.p.A.; - dichiara, conseguentemente, la parziale illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2023 91189230 68/000, notificato in data 23.01.2025, nella parte in cui richiede al sig. Ricorrente_1 il pagamento della predetta somma di euro 1.750,75, che deve intendersi non più dovuta;
- condanna Resistente_1 S.p.A. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché in euro 30,00 per contributo unificato;
- dispone che le spese così liquidate siano distratte in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore del ricorrente, dichiaratosi procuratore antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6563/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239118923068000 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1074/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Sentenza nel ricorso iscritto al n. T-1272436/2025 del registro generale, promosso dal Ricorrente Sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, nato a [...] nascita, residente in [...], indirizzo elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Difensore_1 in Roma, indirizzo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
contro
Resistente_1 S.p.A. – Azienda Municipale Società_1, C.F. 05445891004, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, in giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, come da procura generale alle liti in atti, Resistente – Ente impositore,
avente ad oggetto: impugnazione di avviso di intimazione di pagamento n. 097 2023 91189230 68/000 emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione per crediti, tra l'altro, riferiti a TARI/TEFA in favore di Resistente_1 S.p.A., nonché accertamento negativo, anche parziale, del relativo credito.
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto. Con ricorso ex art. 18 D.Lgs. 546/1992 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2023 91189230 68/000 emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificatogli in data 23.01.2025, con cui veniva richiesto il pagamento complessivo di euro 4.835,87, di cui euro 1.750,75 riferiti a crediti di TARI e relativi accessori vantati da Resistente_1 S.p.A. sulla base della cartella di pagamento n. 09720180004881416000, notificata in data 25.06.2018.
Il ricorrente esponeva che l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti di natura periodica, essendo decorso, tra la notifica della cartella del
25.06.2018 e la notifica dell'intimazione del 23.01.2025, un lasso temporale superiore a cinque anni, in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione a lui notificati.
Deduceva, pertanto, l'inesigibilità delle somme pretese e l'estinzione per prescrizione del credito TARI di cui alla predetta cartella, chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'intimazione impugnata e, in ogni caso, l'accertamento della prescrizione della somma di euro 1.750,75 riferita alla cartella Resistente_1 n. 09720180004881416000, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via preliminare il ricorrente sosteneva la legittimazione passiva esclusiva dell'ente impositore Resistente_1 S.p. A., pur essendo l'atto formalmente emesso e notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, trattandosi di opposizione rivolta al merito della pretesa tributaria (prescrizione del credito) e non a vizi formali dell'atto della riscossione.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 S.p.A., che depositava atto di controdeduzioni e integrazione del contraddittorio, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi afferenti l'intimazione di pagamento e la cartella sottesa, nonché l'inammissibilità del ricorso per mancata chiamata in causa di Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi degli artt. 102 c.p.c. e 14 D.Lgs.
546/1992, quale soggetto titolare dell'atto esecutivo e degli eventuali vizi di notificazione e di interruzione della prescrizione.
Nel merito Resistente_1 chiedeva comunque il rigetto del ricorso, sostenendo la fondatezza della pretesa e dei termini di riscossione, con vittoria di spese.
Dalla scheda NIR del Processo Tributario Telematico (identificativo T-1272436/2025) risultano regolarmente acquisite l'iscrizione a ruolo del ricorso, la notifica all'ente resistente Resistente_1 S.p.A., nonché il deposito dell'atto impugnato (avviso di intimazione), della procura alle liti e delle ricevute di accettazione e consegna PEC .
All'udienza in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Sulla legittimazione passiva L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Resistente_1 S.p.A. non è fondata.
Il ricorso è diretto a far accertare l'inesistenza o l'inesigibilità del credito TARI vantato da Resistente_1 S.p.A. nei confronti del ricorrente, per intervenuta prescrizione della cartella presupposta n.
09720180004881416000; esso non si limita a censurare vizi formali propri dell'avviso di intimazione, ma investe il merito della pretesa tributaria sottostante.
In tale evenienza, conformemente al consolidato orientamento di legittimità, il legittimato passivo necessario è l'ente impositore, quale titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, mentre l'agente della riscossione, mero incaricato della riscossione, resta estraneo rispetto alle contestazioni concernenti l'an e il quantum del tributo, potendo essere chiamato soltanto quando si deducano vizi propri degli atti esecutivi o del procedimento di riscossione.
Deve pertanto ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di Resistente_1 S.p.A. quale ente creditore, non rilevando, ai fini del presente giudizio, la mancata evocazione in giudizio di Agenzia delle
Entrate-Riscossione, rispetto alla quale non sono dedotti specifici vizi propri dell'atto di intimazione diversi dall'eccepita estinzione del credito per prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio.
2. Sulla natura del credito TARI e sul termine di prescrizione
Il credito oggetto di contestazione, per la parte che qui rileva, concerne la TARI – Tassa sui rifiuti – comprensiva di TEFA e accessori, per l'anno d'imposta 2014, come emerge dal dettaglio della cartella n.
09720180004881416000 riportato nell'avviso di intimazione impugnato .
La TARI costituisce tributo locale periodico, dovuto annualmente in relazione all'utilizzo di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani;
in quanto obbligazione periodica, il relativo credito è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e non al termine decennale proprio dei crediti assistiti da titolo giudiziale o di diversa natura.
È principio pacifico che, in caso di riscossione mediante ruolo, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione breve in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale norma trova applicazione solo in presenza di un vero e proprio titolo giudiziale divenuto definitivo, e non per effetto del mero decorso del termine di impugnazione di un atto amministrativo quale la cartella di pagamento.
Pertanto, ai fini che qui interessano, il credito TARI per l'anno 2014 incorporato nella cartella di pagamento del 25.06.2018 resta soggetto al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dall'ultima valida notifica interruttiva (nella specie, la cartella stessa).
3. Sul decorso del termine quinquennale e sulla sospensione COVID-19.
Dagli atti emerge che:
○ la cartella di pagamento n. 09720180004881416000 è stata notificata al sig. Ricorrente_1 in data 25.06.2018;
○ il successivo avviso di intimazione n. 097 2023 91189230 68/000 è stato notificato al ricorrente in data 23.01.2025;
○ non risultano agli atti, né sono stati allegati da Resistente_1 S.p.A., ulteriori atti interruttivi della prescrizione notificati al contribuente tra tali due date.
Il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica della cartella del 25.06.2018 sarebbe, in via ordinaria, venuto a scadenza il 25.06.2023.
Il ricorrente ha correttamente richiamato la normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia da COVID-19, osservando che la sospensione dei termini disposta per le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso non può essere automaticamente estesa oltre il periodo espressamente indicato e riguarda solo i termini che sarebbero scaduti all'interno dell'arco temporale di sospensione.
Tenuto conto dei periodi di sospensione riconducibili alla legislazione emergenziale (in particolare l'intervallo 8.3.2020 – 31.8.2021), il termine finale di prescrizione del credito TARI qui in esame, pur tenendo conto di tali sospensioni, viene comunque individuato dal ricorrente – con calcolo che il Collegio ritiene condivisibile, non essendo stato specificamente contestato da Resistente_1 – nella data del 12.01.2025.
L'avviso di intimazione è tuttavia stato notificato in data 23.01.2025, ossia successivamente al predetto termine, quando la prescrizione era già maturata, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
Deve, dunque, ritenersi che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il credito TARI di euro
1.750,75 risultava prescritto ed era divenuto inesigibile nei confronti del sig. Ricorrente_1.
4. Conseguenze sulla legittimità dell'avviso di intimazione
L'avviso di intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione coattiva avente la funzione di sollecitare il pagamento di crediti già iscritti a ruolo, in vista dell'avvio delle procedure esecutive;
esso presuppone, dunque, la persistenza e l'esigibilità del credito sotteso.
Nel caso di specie, essendo il credito TARI di euro 1.750,75 relativo alla cartella n.
09720180004881416000 già estinto per prescrizione al momento della notifica dell'intimazione, l'atto impugnato risulta illegittimo nella parte in cui pretende il pagamento di somme non più dovute, dovendosene disporre l'annullamento in relazione a tale componente del debito indicato. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura dedotto dal ricorrente in relazione alla medesima posta creditoria, poiché l'accertata prescrizione è di per sé sufficiente a escludere l'esigibilità del relativo credito.
5. Sulle spese di lite e sulla distrazione in favore del procuratore antistatario L'accoglimento del ricorso nei sensi che precedono comporta la soccombenza di Resistente_1 S.p.A., con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, da liquidarsi sulla base dei parametri ministeriali in relazione al valore della controversia (euro 1.750,75) e alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione, decisionale).
Considerata la natura e il valore della causa, l'attività difensiva svolta e la semplicità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere equitativamente liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfetario), nonché in euro 30,00 per contributo unificato.
Il difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, ha espressamente chiesto, nel ricorso introduttivo, la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi procuratore antistatario, avendo anticipato le spese e non ancora riscosso i relativi onorari.
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre che le spese di lite, come sopra liquidate, siano distratte a favore del predetto difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per applicare la condanna per lite temeraria di cui all'art. 96
c.p.c., non risultando provati né il dolo né la colpa grave dell'ente nella gestione della pretesa, né uno specifico danno ulteriore rispetto alle spese di lite.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica così decide - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito TARI di euro
1.750,75 relativo alla cartella di pagamento n. 09720180004881416000 emessa in favore di Resistente_1 S.p.A.; - dichiara, conseguentemente, la parziale illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2023 91189230 68/000, notificato in data 23.01.2025, nella parte in cui richiede al sig. Ricorrente_1 il pagamento della predetta somma di euro 1.750,75, che deve intendersi non più dovuta;
- condanna Resistente_1 S.p.A. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché in euro 30,00 per contributo unificato;
- dispone che le spese così liquidate siano distratte in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore del ricorrente, dichiaratosi procuratore antistatario.