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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5541 /2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5541 /2023 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
05.02.2025
TRA
nata in [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio V. Zilio, c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Taranto, alla via Minniti, n. 64, come da mandato a in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. MALVANI ALESSANDRA (CF: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Taranto al viale Virgilio, n. 128, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/02/2025 e per il Pubblico Ministero come da nota del 24.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al Giudice Relatore per il prosieguo. Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da accordo riportato nel verbale di udienza del 05.02.2025.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi nata in [...] il Parte_1
22/11/1988 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Kenitra (Marocco) il 26/05/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Lizzano dell'anno 2014, n. 11, p. II , s. C e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo ci cui al verbale di udienza 05.02.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 28/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5541 /2023 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
05.02.2025
TRA
nata in [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio V. Zilio, c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Taranto, alla via Minniti, n. 64, come da mandato a in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. MALVANI ALESSANDRA (CF: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Taranto al viale Virgilio, n. 128, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/02/2025 e per il Pubblico Ministero come da nota del 24.02.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi esperito invano il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori, veniva rimesso dinanzi al Giudice Relatore per il prosieguo. Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da accordo riportato nel verbale di udienza del 05.02.2025.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi nata in [...] il Parte_1
22/11/1988 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Kenitra (Marocco) il 26/05/2014, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Lizzano dell'anno 2014, n. 11, p. II , s. C e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo ci cui al verbale di udienza 05.02.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 28/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente