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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14970/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14970/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] Codice fiscale: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Palo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
CA ZU, DA TA e LA FU, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 27.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno d'invalidità sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione del procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n. RG.
16301/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è ammissibile atteso che l'odierno opponente ha specificato le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente il ricorso è procedibile avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 31.10.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 3.10.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 27.11.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola invalido con “riduzione della capacità lavorativa pari al cinquantacinque per cento (55%)”a partire dalla data della domanda amministrativa del 31.05.2023
(cfr. perizia Dott. del 5.09.2024). Persona_1
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare, si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione presentata nella precedente fase e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche.
Del resto il CTU con riguardo “OSAS di grado moderato in trattamento con CPAP” ha precisato che
“può essere valutata, solo per analogia, alla luce della voce tabellare 6455 [malattia polmonare ostruttiva cronica-prevalente bronchite], prevista con un tasso fisso di valutazione del 75%. Nel caso di specie, dallo studio della documentazione in Atti, si evince come, la polisonnografia effettuata in data 02.05.2023, evidenziava una sindrome delle Apnee Notturne (OSAS) di grado moderato con insufficienza respiratoria latente e in buon compenso con CPAP. Dall'anamnesi e dall'esame clinico obiettivo effettuato nel corso dei presenti accertamenti medico-legali, l'istante riferisce difficoltà respiratoria specie nelle ore notturne e astenia profusa. Alla luce di quanto esposto appare congruo applicare un tasso di valutazione complessivo del trentacinque per cento (35%)”.
Mentre con riguardo alla “Cardiopatia ipertensiva” la stessa è stata valutata solo per analogia, alla luce della voce tabellare 6445 [coronaropatia lieve (I classe NYHA)] prevista con un “range” di valutazione compreso tra l'11% e il 20%, con una valutazione finale del quindici per cento (15%), tenuto conto che l'istante è affetta da cardiopatia ipertensiva in trattamento e buon compenso farmacologico come evidenziato anche dall'esame ecocardiografico effettuato il 16.03.2024, mentre all'esame clinico obiettivo, la misurazione dei parametri vitali ha fatto emergere valori pressori di
125/85 mmHg e una frequenza arteriosa di 83 bpm ed assenza di chiari segni periferici di scompenso cardiaco.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione la ricorrente non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., né tale aggravamento è dato evincere dalla documentazione medica depositata nel giudizio di opposizione.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da “OSAS di grado moderato in trattamento con
CPAP; Cardiopatia ipertensiva;
Artrosi polidistrettuale” comportanti un'invalidità nella misura del
55% ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.. Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU relative alla fase di Atp sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa il 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14970/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] Codice fiscale: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Palo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
CA ZU, DA TA e LA FU, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 27.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno d'invalidità sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione del procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n. RG.
16301/2023, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è ammissibile atteso che l'odierno opponente ha specificato le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente il ricorso è procedibile avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 31.10.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 3.10.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data 27.11.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola invalido con “riduzione della capacità lavorativa pari al cinquantacinque per cento (55%)”a partire dalla data della domanda amministrativa del 31.05.2023
(cfr. perizia Dott. del 5.09.2024). Persona_1
Le deduzioni, proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio, appaiono infondate ed inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
In particolare, si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione presentata nella precedente fase e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche.
Del resto il CTU con riguardo “OSAS di grado moderato in trattamento con CPAP” ha precisato che
“può essere valutata, solo per analogia, alla luce della voce tabellare 6455 [malattia polmonare ostruttiva cronica-prevalente bronchite], prevista con un tasso fisso di valutazione del 75%. Nel caso di specie, dallo studio della documentazione in Atti, si evince come, la polisonnografia effettuata in data 02.05.2023, evidenziava una sindrome delle Apnee Notturne (OSAS) di grado moderato con insufficienza respiratoria latente e in buon compenso con CPAP. Dall'anamnesi e dall'esame clinico obiettivo effettuato nel corso dei presenti accertamenti medico-legali, l'istante riferisce difficoltà respiratoria specie nelle ore notturne e astenia profusa. Alla luce di quanto esposto appare congruo applicare un tasso di valutazione complessivo del trentacinque per cento (35%)”.
Mentre con riguardo alla “Cardiopatia ipertensiva” la stessa è stata valutata solo per analogia, alla luce della voce tabellare 6445 [coronaropatia lieve (I classe NYHA)] prevista con un “range” di valutazione compreso tra l'11% e il 20%, con una valutazione finale del quindici per cento (15%), tenuto conto che l'istante è affetta da cardiopatia ipertensiva in trattamento e buon compenso farmacologico come evidenziato anche dall'esame ecocardiografico effettuato il 16.03.2024, mentre all'esame clinico obiettivo, la misurazione dei parametri vitali ha fatto emergere valori pressori di
125/85 mmHg e una frequenza arteriosa di 83 bpm ed assenza di chiari segni periferici di scompenso cardiaco.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione la ricorrente non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c., né tale aggravamento è dato evincere dalla documentazione medica depositata nel giudizio di opposizione.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da “OSAS di grado moderato in trattamento con
CPAP; Cardiopatia ipertensiva;
Artrosi polidistrettuale” comportanti un'invalidità nella misura del
55% ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.. Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU relative alla fase di Atp sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa il 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano