CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 442/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
GE Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000391951 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, impugnava il preavviso di fermo notificato dalla GE spa in data 28.07.2025 per contestarne la fondatezza.
La ricorrente eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione, poiché l'ultimo atto ricevuto in ordine al bollo auto su cui si fondava il fermo, risaliva al 2019, avendo il bollo decadenza triennale, il fermo notificato nel 2025 era illegittimo perché ormai il debito tributario era prescritto. Sosteneva che da un accesso agli atti presso la GE aveva appreso che sarebbe stato notifica un atto nel 2022, mai ricevuta dalla parte. Alla luce di quando sopra chiedeva annullamento del fermo stante l'intervenuta decadenza dall'atto presupposto.
Si costituiva la Regione Abruzzo la quale sosteneva che dopo la notifica nel 2015 dell'accertamento ad opera della Regione a mano della ricorrente non impugnato e resosi definitiva, era stato formato il ruolo e inviata alla soget per la notifica dell'ingiunzione del 2019. Chiariti i fatti la Regione riteneva fonda l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, sollevata dalla parte perché dal 2019 alla notifica del fermo non risultavano altri atti interruttivi del termine di decadenza triennale. Pertanto sosteneva di aver provveduto al discarico della pretesa erariale. In merito alle contestazioni relative al difetto di notifica degli atti del concessionario eccepiva la propria carenza di legittimazione. Chiedeva quindi che si dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, data che la prescrizione triennale non era evincibile immediatamente e la contribuente avrebbe potuto chiedere in autotutela l'annullamento dell'atto.
Si costituiva GE il quale eccepiva l'incompetenza del giudice adito poiché avendo la parte contestato la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, ed essendo il bollo emesso dalla Regione Abruzzo la competenza era della Corte di L'Aquila. In merito alla decadenza triennale riteneva la stessa non fondata, poichè rilevava che dopo l'accertamento notificato al marito nel 2015, nel 2019 era stata notificata l'ingiunzione, per cui essendo intervenuta la sospensione dei termini per l'epidemia covid nel 2020, oltre alle sospensioni del terremoto del 2016 non si era maturata alcuna decadenza. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso
La soget depositava memorie nelle quali insisteva per il rigetto del ricorso e per la fondatezza del fermo .
La parte depositava memorie i cui non si opponeva alla cessata materia del contendere ma chiedeva che vi fosse la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto che la Regione Abruzzo, in accoglimento della doglianze della ricorrente ha disposto lo sgravio dell'ingiunzione riferito al bollo auto 2012, chiedendo la cessazione della materia del contendere a cui la parte ricorrente con proprie memorie non si è opposta e a cui si è associato, solo in sede di discussione anche la GE , dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
In merito alla compensazione delle spese a cui la ricorrente si è opposta, il giudice ritiene che in merito alla
Regione Abruzzo la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'ente possa essere accolta, dato che la regione, appena venuto a conoscenza del ricorso ha provveduto per quando di sua competenza annullando l'atto prodromico.
Mentre va rigettata l'istanza, formulata in sede di discussione da parte della GE, di compensazione delle spese anche nei suoi confronti sulla base del cd giudizio prognostico, poiché la condanna alla spese di giudizio la GE, non avviene sulla base della soccombenza virtuale, ma per avere la stessa continuato a coltivare il giudizio di merito ma ancor più per avere mantenuto il fermo sull'autovettura, nonostante la
Regione Abruzzo avesse comunicato in sede di costituzione in giudizio lo sgravio dell'atto presupposto su cui si fondava la misura cautelare azionata.
Nell'operato della GE, che ha mantenuto la misura cautelare del fermo, in assenza del titolo esecutivo annullato dalla Regione Abruzzo, si ravvedono profili di colpa grave, perché pur avendo conoscenza che le proprie pretese erano divenute infondate, di fatto anche con le memorie depositate a pochi giorni dall'udienza, ha continuato ad insistere nelle proprie eccezioni pregiuduziali e di merito, nonostante le stesse fossero state travolte dall'annullamento del titolo esecutivo da parte della Regione Abruzzo, al sol fine di mantere in essere una miusra cautelare ormai illegittima.
La GE per tali motivi viene condannata alle spese di giudizio che si lqiuidano come da separato dispositivo.
Mentre vengono compensate nei confronti della Regione Abruzzo.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, condanna solo la GE al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 800, oltre oneri e accessori se dovuti per legge, oltre al rimborso del CUT, compensa le spese nei confronti della Regione Abruzzo.
Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. Roberta Pia Rita Papa.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 442/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
GE Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000391951 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, impugnava il preavviso di fermo notificato dalla GE spa in data 28.07.2025 per contestarne la fondatezza.
La ricorrente eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione, poiché l'ultimo atto ricevuto in ordine al bollo auto su cui si fondava il fermo, risaliva al 2019, avendo il bollo decadenza triennale, il fermo notificato nel 2025 era illegittimo perché ormai il debito tributario era prescritto. Sosteneva che da un accesso agli atti presso la GE aveva appreso che sarebbe stato notifica un atto nel 2022, mai ricevuta dalla parte. Alla luce di quando sopra chiedeva annullamento del fermo stante l'intervenuta decadenza dall'atto presupposto.
Si costituiva la Regione Abruzzo la quale sosteneva che dopo la notifica nel 2015 dell'accertamento ad opera della Regione a mano della ricorrente non impugnato e resosi definitiva, era stato formato il ruolo e inviata alla soget per la notifica dell'ingiunzione del 2019. Chiariti i fatti la Regione riteneva fonda l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, sollevata dalla parte perché dal 2019 alla notifica del fermo non risultavano altri atti interruttivi del termine di decadenza triennale. Pertanto sosteneva di aver provveduto al discarico della pretesa erariale. In merito alle contestazioni relative al difetto di notifica degli atti del concessionario eccepiva la propria carenza di legittimazione. Chiedeva quindi che si dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, data che la prescrizione triennale non era evincibile immediatamente e la contribuente avrebbe potuto chiedere in autotutela l'annullamento dell'atto.
Si costituiva GE il quale eccepiva l'incompetenza del giudice adito poiché avendo la parte contestato la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, ed essendo il bollo emesso dalla Regione Abruzzo la competenza era della Corte di L'Aquila. In merito alla decadenza triennale riteneva la stessa non fondata, poichè rilevava che dopo l'accertamento notificato al marito nel 2015, nel 2019 era stata notificata l'ingiunzione, per cui essendo intervenuta la sospensione dei termini per l'epidemia covid nel 2020, oltre alle sospensioni del terremoto del 2016 non si era maturata alcuna decadenza. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso
La soget depositava memorie nelle quali insisteva per il rigetto del ricorso e per la fondatezza del fermo .
La parte depositava memorie i cui non si opponeva alla cessata materia del contendere ma chiedeva che vi fosse la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto che la Regione Abruzzo, in accoglimento della doglianze della ricorrente ha disposto lo sgravio dell'ingiunzione riferito al bollo auto 2012, chiedendo la cessazione della materia del contendere a cui la parte ricorrente con proprie memorie non si è opposta e a cui si è associato, solo in sede di discussione anche la GE , dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
In merito alla compensazione delle spese a cui la ricorrente si è opposta, il giudice ritiene che in merito alla
Regione Abruzzo la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'ente possa essere accolta, dato che la regione, appena venuto a conoscenza del ricorso ha provveduto per quando di sua competenza annullando l'atto prodromico.
Mentre va rigettata l'istanza, formulata in sede di discussione da parte della GE, di compensazione delle spese anche nei suoi confronti sulla base del cd giudizio prognostico, poiché la condanna alla spese di giudizio la GE, non avviene sulla base della soccombenza virtuale, ma per avere la stessa continuato a coltivare il giudizio di merito ma ancor più per avere mantenuto il fermo sull'autovettura, nonostante la
Regione Abruzzo avesse comunicato in sede di costituzione in giudizio lo sgravio dell'atto presupposto su cui si fondava la misura cautelare azionata.
Nell'operato della GE, che ha mantenuto la misura cautelare del fermo, in assenza del titolo esecutivo annullato dalla Regione Abruzzo, si ravvedono profili di colpa grave, perché pur avendo conoscenza che le proprie pretese erano divenute infondate, di fatto anche con le memorie depositate a pochi giorni dall'udienza, ha continuato ad insistere nelle proprie eccezioni pregiuduziali e di merito, nonostante le stesse fossero state travolte dall'annullamento del titolo esecutivo da parte della Regione Abruzzo, al sol fine di mantere in essere una miusra cautelare ormai illegittima.
La GE per tali motivi viene condannata alle spese di giudizio che si lqiuidano come da separato dispositivo.
Mentre vengono compensate nei confronti della Regione Abruzzo.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, condanna solo la GE al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 800, oltre oneri e accessori se dovuti per legge, oltre al rimborso del CUT, compensa le spese nei confronti della Regione Abruzzo.
Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. Roberta Pia Rita Papa.