Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2024, n. 25623
CASS
Sentenza 25 settembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il trattamento economico del direttore generale delle aziende sanitarie locali è ancorato ai parametri di cui all'art. 1 del d.P.C.M. n. 319 del 2001, con rinvio all'art. 1 del d.P.C.M. n. 502 del 1999, senza specifici riferimenti alla contrattazione collettiva, mentre quello del direttore sanitario e del direttore amministrativo di dette aziende è agganciato ed adeguato, ex art. 2 del medesimo d.P.C.M., alle retribuzioni delle posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa, pattuite nei contratti collettivi nazionali.

In tema di trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, la riduzione dei compensi, disposta ex art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, non è subordinata all'effettiva riduzione o abolizione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica, disposta dal comma 19 della medesima disposizione, come si evince sia dall'interpretazione letterale del citato comma 14, che prevede la decurtazione dei trattamenti economici in via del tutto autonoma, sia dall'esegesi teleologica e sistematica della norma, inserita nel quadro delle disposizioni di coordinamento finanziario e finalizzata al contenimento della spesa sanitaria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2024, n. 25623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25623
    Data del deposito : 25 settembre 2024

    Testo completo