TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/07/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A P A R Z I A L E Art. 473 bis 22 cpc Nella causa civile iscritta al n. 1255 /2024 R.G./F avente per oggetto: separazione e divorzio giudiziali promossa da:
, Parte_1 nata a [...] i l 03/11/92, cittadina rumena, residente in [...], codice fiscale: , professione: dipendente e rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1 Massimo Ornato del Foro di Asti e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in 10138 Torino, C.So V. Emanuele II n. 186 PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1 nato il [...], a [...] residente in [...], codice fiscale , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino, Via C.F._2
Enrico Cialdini, n. 19, presso lo studio e le persone dell'Avv. Ilaria Viscardi e dell'Avv. Claudiu Craciun che lo rappresentano e difendono per delega in atti PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 29.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti han richiesto emettersi pronuncia parziale di separazione con successiva rimessione in istruttoria Per il PM:° V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 24/07/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti in data 02/07/2016 in Baia Mare (Romania) i coniugi hanno contratto matrimonio che successivamente è stato iscritto presso il Comune di DA VE al n. 3 parte II Serie C anno 2018, come da atto depositato dalle Parti in PCT. Dal matrimonio è nato il figlio in data Persona_1
8.11.2020. Agiva in giudizio parte ricorrente chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi. Si costituiva parte resistente e – celebrata l'udienza ex art 473 bis 21 cpc – il Giudice relatore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, fissando successiva udienza per la precisazione conclusioni in solo punto status di separazione, richiesta dalle Parti che hanno richiesto all'esito la rimessione in istruttoria sulle restanti questioni e domande. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda. pagina 1 di 2 * * * Va preliminarmente rappresentata la presenza di giurisdizione e competenza del Tribunale di Ivrea al lume dell'art. 3 Reg UE 1111/2019 posto che le Parti han convissuto in DA VE nel circondario di Ivrea ove peraltro continuano a risiedere, e dove risiede la prole minore. La domanda di separazione chiesta da entrambe le Parti appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 c.c. Le Parti hanno infatti entrambe indicato che si sono verificati fatti tali da rendere assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono ormai separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da entrambi i coniugi, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni. Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M
. Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle Parti:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 c.c.;
- Dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di DA VE esegua le formalità di legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.7.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A P A R Z I A L E Art. 473 bis 22 cpc Nella causa civile iscritta al n. 1255 /2024 R.G./F avente per oggetto: separazione e divorzio giudiziali promossa da:
, Parte_1 nata a [...] i l 03/11/92, cittadina rumena, residente in [...], codice fiscale: , professione: dipendente e rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1 Massimo Ornato del Foro di Asti e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in 10138 Torino, C.So V. Emanuele II n. 186 PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1 nato il [...], a [...] residente in [...], codice fiscale , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Torino, Via C.F._2
Enrico Cialdini, n. 19, presso lo studio e le persone dell'Avv. Ilaria Viscardi e dell'Avv. Claudiu Craciun che lo rappresentano e difendono per delega in atti PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 29.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti han richiesto emettersi pronuncia parziale di separazione con successiva rimessione in istruttoria Per il PM:° V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 24/07/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti in data 02/07/2016 in Baia Mare (Romania) i coniugi hanno contratto matrimonio che successivamente è stato iscritto presso il Comune di DA VE al n. 3 parte II Serie C anno 2018, come da atto depositato dalle Parti in PCT. Dal matrimonio è nato il figlio in data Persona_1
8.11.2020. Agiva in giudizio parte ricorrente chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi. Si costituiva parte resistente e – celebrata l'udienza ex art 473 bis 21 cpc – il Giudice relatore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, fissando successiva udienza per la precisazione conclusioni in solo punto status di separazione, richiesta dalle Parti che hanno richiesto all'esito la rimessione in istruttoria sulle restanti questioni e domande. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda. pagina 1 di 2 * * * Va preliminarmente rappresentata la presenza di giurisdizione e competenza del Tribunale di Ivrea al lume dell'art. 3 Reg UE 1111/2019 posto che le Parti han convissuto in DA VE nel circondario di Ivrea ove peraltro continuano a risiedere, e dove risiede la prole minore. La domanda di separazione chiesta da entrambe le Parti appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 c.c. Le Parti hanno infatti entrambe indicato che si sono verificati fatti tali da rendere assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono ormai separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da entrambi i coniugi, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni. Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M
. Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle Parti:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 c.c.;
- Dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di DA VE esegua le formalità di legge. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.7.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 2 di 2