Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Nr.1187/2021 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 30.04.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Micali ed elettivamente domiciliato in San Cataldo (CL) nel Corso Sicilia n. 118 (studio Avv. Daniela Maira),
- ricorrente
contro in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, e difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22.10.2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di avere inoltrato, in data 03/07/2020, presso la sede di Caltanissetta, domanda n. CP_1
2033858500057 al fine di ottenere la pensione di vecchiata anticipata in quanto affetto da patologie da renderlo invalido nella misura pari o superiore all' 80% e che la suddetta domanda veniva respinta con comunicazione del 20/07/2020;
Per tali motivi, conveniva in giudizio l' , affinché, venisse accertato: “Ritenere e CP_1
dichiarare che ricorrendo i presupposti di legge, il ricorrente è invalido nella misura pari o superiore all'80% dal compimento dei 62 anni di età e/o dalla diversa data accertanda, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e che, pertanto, il ricorrente ha diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per il conseguimento da parte dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore della pensione di vecchiaia anticipata formulata in atti dal riconoscimento della percentuale di invalidità all'80% e/o dalla diversa data accertanda, senza soluzione di continuità ed in via definitiva.
Conseguentemente condannare l' in persona del suo Presidentepro-tempore, al pagamento CP_1
della predetta prestazione (pensione di vecchiaia anticipata) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio, con gli interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare il grado invalidante del ricorrente.
Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onoraridel presente giudizio, oltre CP_1
C.P.A. ed I.V.A., da distrarre in favoredel sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Con salvezza di ogni altro diritto”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando l'esistenza dello stato invalidante, di quello assicurativo-contributivo e di età e, quindi, la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti e a mezzo consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese.
***
Come si evince dagli atti introduttivi di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, oggetto del presente procedimento è costituito dall'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Ed invero, il D.lgs. n. 503/1992, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, disciplina:
- all'art. 1, il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia, disponendo quanto segue:
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. 2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre
1990, n.407, è elevato fino al compimento del 65 anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977,
n.903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma
1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e
65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n.153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990,
n.407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
-all'art. 2, i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, disponendo quanto segue:
“1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre
1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite massimo previsto dalla previgente normativa”.
Ora, il ricorrente invoca l'applicazione in suo favore dell'art. 2, co. 3 lettera b), norma che, in via di eccezione rispetto alla disciplina generale, consente l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia con 15 anni di contribuzione ai lavoratori dipendenti, i quali possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Secondo i principi generali della materia e l'inequivoco tenore della norma in esame, i due requisiti richiesti per l'inverarsi della fattispecie d'interesse sono soddisfatti alle condizioni che seguono:
- i “25 anni di anzianità assicurativa”, se vi è il corrispondente periodo di effettiva iscrizione del lavoratore nella gestione assicurativa di riferimento, indipendentemente dal fatto che vi sia stato versamento di contributi in suo favore;
- i “10 anni di occupazione anche non consecutivi per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare”, se vi è stata attività lavorativa per un periodo di 10 anni di lavoro, pur non prestata interamente in ogni anno solare (infatti, ogni anno conta 52 settimane).
Ebbene, nel caso di specie sono soddisfatti entrambi i requisiti. Invero, al momento della domanda amministrativa del 03/07/2020, il ricorrente risultava assicurato dal 1° gennaio 1981 al marzo 2016, il che le ha fatto maturare un'anzianità assicurativa di più di venticinque anni.
Inoltre, dall'estratto contributivo, in atti, risulta che il ricorrente era stato occupato (ha svolto attività di lavoro agricolo dipendente in maniera discontinua dal 1981 al 1998 e dal 2010 al 2016 altro lavoro dipendente) per un numero di settimane di contribuzione utile ai fini del riconoscimento del diritto a pensione.
Pertanto, al momento della presentazione della domanda amministrativa l'odierno ricorrente aveva soddisfatto anche il requisito dei 10 anni di occupazione per periodi inferiori a 52 settimane l'anno solare.
Consegue che per il ricorrente la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia avviene con il perfezionamento del requisito contributivo di quindici anni.
Il requisito è in effetti sussistente, perché al momento della presentazione della domanda amministrativa aveva totalizzato oltre 900 contributi, superiore ai 780 necessari (ossia, 52 settimane l'anno x 15 anni), così come ammesso dallo stesso (v. pag. 2 ricorso).
Inoltre, il ricorrente ha poi maturato il requisito anagrafico dei 60 anni di età richiesto dall'art. 1, u.c. del D.lgs. n. 503/1992. Infatti, è nato il [...] e la domanda è stata presentata
03/07/2020.
Quanto alla prova dell'invalidità, il CTU nominato nel corso del presente procedimento, dott. , dallo studio degli atti processuali, dall'ananmesi, dall'esame obiettivo e dagli Persona_1
accertamenti specialistici annessi agli atti, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “il complesso morboso accertato in sede peritale in atto assume gravità tale da rendere il periziando
di anni 66 invalido con riduzione della capacità lavorativa in attività Parte_1
confacenti alle sue attitudini ( coltivatore diretto-allevatore) a meno di 1/3 della norma ovvero pari a non meno dell'80% a far data dal 3/7/2020, epoca di presentazione della domanda per via amministrativa poiché i requisiti sanitari necessari non sono mai cessati , anzi il quadro clinico si
è ulteriormente aggravato essendo patologie croniche ed evolutive in peius”.
Le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. (la cui relazione va qui integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) sono condivisibili, in quanto immuni da vizi logico giuridici e supportati da idonea motivazione.
Invero, con sentenza n. 9081/2013 la Suprema Corte ha affermato: “Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella Legge
n. 222 del 1984, articolo 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della Legge n. 222 del 1984, articolo 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Infine, è documentato in atti che il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa il 31 marzo 2016 dunque, al momento della presentazione della domanda amministrativa, i requisiti per l'insorgenza del diritto alla prestazione pensionistica oggetto di causa erano soddisfatti.
Nondimeno, il diritto del alla predetta prestazione va affermato con Parte_1
decorrenza dal 1° agosto 2021. Infatti, alla decorrenza di legge (ossia 1° agosto 2020, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa) va applicata la c.d. “finestra mobile” di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 (Cass. n. 10613/2020).
Conseguentemente, l' va condannato a pagare al ricorrente i ratei della prestazione CP_1
scaduti dalla predetta decorrenza, maggiorati degli interessi legali (soli, ex art. 16 L. n.412/1991) dal 121° giorno dalla domanda amministrativa fino al saldo effettivo.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione nei confronti del procuratore del ricorrente che se ne dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento in epigrafe indicato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce;
- accerta e dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia anticipata Parte_1
giusta la domanda amministrativa del 03.07.2020, nella misura di legge e con decorrenza dal 1° agosto 2021 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere in favore del medesimo i ratei scaduti con la predetta decorrenza, con gli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1.500,00 per CP_1
compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Micali, procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato Decreto, a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 30 aprile 2025
Il GOP
Maria Zammito