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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2863/2020 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa AR NI, in data 10 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2863 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marian Bonfà, unitamente e disgiuntamente all'avv. Parte_1 Stefania Antonini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marian Bonfà, in Firenze, alla Via Masaccio n. 183, come da procura in foglio separato, allegata alla busta contenente il ricorso e inviata telematicamente;
RICORRENTE E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco Coruzzo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio principale in Firenze, alla Via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta alla memoria di costituzione e difensiva, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001; RESISTENTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Coruzzo ed elettivamente domiciliato presso e nel CP_2 suo studio principale in Firenze, alla Via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta alla memoria di costituzione e difensiva, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001; RESISTENTE E in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a, presso gli avvocati Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 rogito 21569 registrato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 per atto del Notar in Roma;
RSona_1 TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17.12.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società e Controparte_1 CP_2 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare la sussistenza fra e , in proprio e quale titolare Parte_1 CP_4 della ditta individuale omonima, di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 01.04.2008 e fino al 30.09.2015, con riconoscimento del 2° livello del C.C.N.L. Terziario Commercio e con diritto ad una retribuzione mensile netta di € 2.200,00, pari ad una retribuzione mensile lorda di € 3.362,84;
pagina 1 di 12 - accertare e dichiarare la sussistenza fra e , in proprio e quale titolare Parte_1 CP_2 della ditta individuale omonima, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 01.10.2015 al 31.03.2017, con riconoscimento del 2° livello del C.C.N.L. Terziario Commercio e con diritto ad una retribuzione mensile netta di € 2.200,00, pari ad una retribuzione mensile lorda di € 3.362,84;
- accertare e dichiarare la sussistenza fra e la in persona del Parte_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, a far data dal 01.04.2017, con riconoscimento del 2° livello del C.C.N.L. Terziario Commercio e con diritto di ad una retribuzione mensile netta di € 2.200,00, pari ad una retribuzione Parte_1 mensile lorda di € 3.362,84 e all'accantonamento del T.F.R. nella misura di € 49.157,27 alla data del 31.12.2020;
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento a favore di delle differenze retributive maturate dal 01.04.2008 al Pt_1 Pt_1 31.12.2020, pari a € 173.784,90, in solido con fino alla concorrenza di € 113.866,64 CP_2 quali differenze retributive vantate al 31.03.2017, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sulle differenze retributive dovute e non corrisposte, con diritto di Pt_1 Pt_1 all'accantonamento del T.F.R. maturato nella misura di € 49.157,27 alla data del 31.12.2020. Tutti gli importi in ogni caso con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo e interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2. Le due parti private convenute si sono ritualmente costituite in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, in tesi, di respingere la domanda proposta da perché infondata in fatto e in diritto;
in Parte_1 ipotesi, nel caso di accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarare e CP_2 [...] tenuti al pagamento in favore di di quelle somme che dovessero risultare in CP_1 Parte_1 corso di causa, tenuto conto sia dell'intervenuta prescrizione di parte delle somme azionate, che del cd. principio dell'assorbimento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Disposta dal Tribunale (con ordinanza fuori udienza del 17.1.2022) l'integrazione del contradditorio nei confronti dell ex art. 102 c.p.c., in quanto litisconsorte necessario rispetto alla domanda di CP_3 condanna delle parti private convenute al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sulle differenze retributive dovute e non corrisposte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. L., n. 17320/2020), l CP_3 si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “in ipotesi di accertamento e condanna in favore del ricorrente di differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro di cui è causa, condannare i resistenti in solido tra loro o chi di ragione, anche al pagamento dei contributi non prescritti, in ragione delle differenze medesime, nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore delle spese.”.
4. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale sfogata e la CTU contabile disposta e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 ottobre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, entro detti limiti debba trovare accoglimento.
6. In particolare, il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria svolta, ritiene accertato che:
- in data 07.06.2012 tra e si sia costituito un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 CP_4 subordinato a tempo pieno e indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di commesso alla vendita al pubblico;
- in data 01.10.2015 sia transistato ex lege senza soluzione di continuità alle dipendenze Parte_1 di , ex art. 2112 c.c. e, allo stesso titolo, in data 1.4.2017 alle dipendenze di CP_2 [...]
CP_1
- il rapporto sia cessato successivamente all'introduzione del presente giudizio, per effetto del licenziamento del 4.3.2021;
pagina 2 di 12 - il ricorrente abbia svolto per l'intero periodo dedotto in giudizio mansioni di commesso alla vendita al pubblico e debba essere inquadrato al V livello per i primi 18 mesi del rapporto e successivamente al IV livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio pro tempore vigente (doc. 1 fasc. res.);
- il ricorrente abbia di fatto osservato per l'intero periodo dedotto in giudizio un orario di 8 ore al giorno per sei giorni la settimana con giorno libero a rotazione;
- il ricorrente abbia fruito di ferie e permessi nella misura risultante dalle buste paga in atti e, comunque, di ferie nei periodi specificati dalle parti convenute nella comparsa di costituzione e risposta a pag. 8;
- il ricorrente abbia percepito la somma netta di € 2.200,00 mensili per 12 mesi;
- la quota di retribuzione corrisposta in assenza di/fuori busta paga debba essere detratta dalle spettanze senza previa lordizzazione;
- fino al 30.06.2013 le mensilità aggiuntive non siano mai state corrisposte e le ferie e i permessi non siano mai stati retribuiti;
- a decorrere dal 01.07.2013 in poi le mensilità aggiuntive siano state corrisposte solo nella misura di cui alle relative buste paga in atti, così come ferie e permessi siano stati retribuiti solo nella misura di cui alle relative buste paga in atti;
- in data 09.03.2020, a causa dell'emergenza COVID, sia stato collocato in Cassa Parte_1 Integrazione, almeno fino alla data di introduzione del presente giudizio, percependo in tale periodo l'indennità di CIG nella misura di cui alle relative buste paga in atti;
- il principio c.d. dell'assorbimento debba trovare applicazione - comunque, con l'esclusione del T.F.R.
- limitatamente al periodo formalizzato in termini di contratto a progetto di cui al doc. 3 e al doc. 4 di parte ricorrente (v., fra le molte, Cass. n. 2937/2013; n. 5552/2001).
7. In primo luogo, infatti, a giudizio del Tribunale, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere RS probatorio, non è riuscita a dimostrare che (detto dal 1.04.2008 al 6.6.2012 abbia Parte_1 lavorato presso il negozio posto in Firenze, alla Via dei Cerchi n. 9r, alle dipendenze di CP_4 (non convenuta nel presente giudizio), titolare della ditta individuale omonima (e parente del ricorrente), senza regolarizzazione del rapporto di lavoro.
8. La teste ha, infatti, dichiarato in proposito quanto segue: “… Dal 2011 al 2018/2019 Testimone_1 sono stata dipendente di e lavoravo in Piazza Duomo, ci lavoravo a tempo pieno dal Controparte_5 lunedì al venerdì. In precedenza, ossia dal 2007 alla metà del 2010 circa, avevo una ditta familiare con mia sorella e la ditta gestiva un minimarket posto in Via dei Cimatori n. 24/r; io e mia sorella di regola lavoravamo nel minimarket metà giornata per uno. La persona che mi si dice chiamarsi
[...]
era a me noto come 'ho conosciuto quando noi abbiamo aperto il minimarket;
egli Pt_1 Per_2 lavorava in un negozio di scarpe sull'angolo e quindi veniva da noi ad acquistare dei prodotti. Sarò RS forse entrata una volta nel negozio per salutare, ma non ci ho mai fatto acquisti. Questo non veniva da noi tutti i giorni; faceva occasionalmente degli acquisti. C'erano anche dei periodi in cui non lo vedevo. Dopo aver cessato l'attività del minimarket, mi è capitato di incontrarlo ancora in zona. Non so dire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente.”.
9. A parere del giudicante, tale deposizione testimoniale si palesa inidonea, per la sua genericità, a provare la continuità, la durata, le modalità di svolgimento, il contenuto e la misura della prestazione lavorativa espletata dal ricorrente nel suddetto periodo (parte attrice assume in ricorso, come detto, che l'orario di lavoro di era dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 20.00, senza alcuna pausa e, Parte_1 dunque, di n. 11 ore giornaliere).
10. Altrettanto generica risulta la testimonianza resa da , il quale ha dichiarato quanto Testimone_2 segue: “… Tra il 2001 e il 2018 ho avuto più impieghi sempre nel settore della pelletteria. Non ho mai lavorato per il convenuto, lo conosco in quanto mio connazionale. Ho conosciuto il ricorrente al suo arrivo in Italia nel 1994, egli ha lavorato anche per me dal 1994 fino a un po' prima che io cessassi l'attività. In seguito ho continuato a frequentare il ricorrente come amico. … Nel 2008 lavoravo in San Lorenzo per Sax Leather Factory, ci ho lavorato per circa 4 anni. … Io affermo che il ricorrente ha lavorato per il convenuto dal 2008 fino a prima del in quanto mi capitava di passare dal negozio Pt_2 del convenuto e di vederlo lavorare nel negozio. Sono entrato poche volte dentro il negozio. Vedevo il ricorrente da fuori, passando per strada. Mi sembra che il negozio del convenuto sia posto vicino alla casa di è piazza Cimatori. Non so dire quale fosse l'orario osservato dal ricorrente. Non so dire Per_3 neppure quanti giorni la settimana lavorasse il ricorrente. Siccome il negozio vendeva scarpe, affermo
pagina 3 di 12 che il ricorrente si occupava di vendere scarpe. Non conosco nessuna altra persona del negozio. Io mi fermavo solo a salutare il ricorrente e andavo con lui a prendere un caffè. Non so dire chi altri eventualmente lavorasse nel negozio. Non so chi sia . Passavo a salutare il ricorrente o CP_4 la mattina verso le 9.30/10.00 (io cominciavo a lavorare alle 10) o, soprattutto, la sera verso le 19/19.30. Io non andavo a trovarlo tutti i giorni, ci andavo una volta ogni tanto, e in queste occasioni trovavo il ricorrente dentro il negozio agli orari che ho indicato. Non c'era un giorno preciso in cui passavo a trovarlo. Non mi ricordo se mi sia capitato di passare a trovarlo anche di sabato o domenica.”.
11. A giudizio del Tribunale, la estemporaneità e la fugacità dei passaggi del teste innanzi al negozio ove, a suo dire, lavorava il ricorrente (quand'anche effettivamente avvenuti), unitamente alla assoluta genericità e scarsità delle informazioni dallo stesso fornite (anche per quanto concerne le mansioni espletate dal ricorrente, il teste ha mostrato di non averne conoscenza diretta ma di desumerle dalla tipologia di beni in vendita nel negozio), rendono la deposizione di del tutto inidonea Testimone_2 a far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
12. Diversamente, ritiene il Tribunale che debba essere riqualificato ex lege in termini di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) a tempo pieno e indeterminato il contratto di lavoro a progetto, sottoscritto in data 7.6.2012 tra e (ex artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003), per la durata di 6 mesi, Parte_1 CP_4 con decorrenza dal 8.6.2012 e scadenza al 7.12.2012, poi prorogata al 7.6.2013 (doc. 3 fasc. ric.).
13. Come emerge per tabulas dal “PROGETTO ALLEGATO” al contratto in atti, il progetto risulta, infatti, del tutto generico e, peraltro, assolutamente coincidente con l'ordinario esercizio dell'attività commerciale svolta dal committente (in Firenze alla Via dei Cerchi n. 9/r, v. doc. 4 fasc. ric.). Vi si legge, infatti, che al collaboratore viene affidato il compito di seguire, gestire e organizzare il punto vendita, per giunta utilizzando mezzi e strumenti dell'azienda, con l'obiettivo di incrementare la clientela dell'esercizio.
14. Come è noto, infatti, il giudice di legittimità ha ripetutamente chiarito che “In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini
- il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente ad integrare il requisito distintivo del progetto la riferibilità dell'attività di arredatore svolta dal ricorrente ad una specifica produzione televisiva).” (così, fra le tante, Cass. n. 5418/2019).
15. È, dunque, evidente come il contratto di lavoro a progetto stipulato inter partes sia radicalmente difforme dal paradigma normativo in quanto privo di uno specifico progetto.
16. Dalla genericità del progetto discende, pertanto, la conversione ex lege del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine ex art. 69, co. 1 d.lgs. n. 276/2003 (1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. …”.
17. La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato (v., fra le tante, Cass. n. 34193/2022) che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 nell'originario testo contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, è sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, e restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; mentre al comma 2 è disciplinata l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass. 12820/16, Cass. 17707/20, Cass. 27543/20; Cass. 24636/22). Accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si deve dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro pagina 4 di 12 subordinato a tempo indeterminato (v. Cass. 17127/16, Cass. 17707/20). Per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica. È stato lo stesso legislatore, onde fugare qualsiasi dubbio interpretativo, ad escludere la presunzione semplice di subordinazione e ad affermare che, all'invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato. 18. Diversamente da quanto eccepito dai resistenti, alcuna decadenza è maturata nel caso di specie ex art. 32, co. 3 l. n. 183/2010, che prevede, per quel che rileva nel presente giudizio, che “
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
…”. 19. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, ripetutamente chiarito (v., fra le molte, Cass. n. 14131/2020; Cass. n. 32254/2019) che, in ipotesi di contratti di lavoro a progetto o, comunque, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non nella modalità a progetto, in difetto di un provvedimento datoriale qualificabile come licenziamento o recesso (insussistente nel caso di specie), l'azione per l'accertamento della subordinazione non è assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, co. 3 lett. a) e b) l. n. 183/2010 (“quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di
“recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare”, così Cass., 10 dicembre 2019, n. 32254; in termini, cfr. Cass.,
19 gennaio 2023 n. 1701; Cass., 31 luglio 2024 n. 21490; Cass., 12 agosto 2024 n. 22680; Cass., 11 settembre 2024 n. 24446).
20. Nel caso di specie, allora, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituitosi ex lege fra il ricorrente e la summenzionata in data 7.6.2012 è proseguito senza soluzione di CP_4 continuità (e, quindi, anche nel periodo 8.6.2013-30.6.2013) fino al licenziamento (non oggetto di causa), pacificamente sopravvenuto nelle more del giudizio in data 4.3.2021, non avendo le parti convenute, che ne erano onerate, allegato e provato in giudizio la sussistenza di una anteriore causa di risoluzione del rapporto valida ed efficace.
21. Irrilevante, dunque, ai fini della qualificazione giuridica dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente, è la circostanza che in data 1.7.2013 sia stato (anche formalmente) assunto da Parte_1 CP_4
alle proprie dipendenze (doc. 5 fasc. ric.), posto che, come si è appena detto, a quella data era già
[...] in essere fra dette parti fin dal 7.6.2012 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 22. In data 1.10.2015 è, quindi, transistato ex lege senza soluzione di continuità alle Parte_1 dipendenze di , ex art. 2112 c.c. (v. doc. 7 e doc. 8 fasc. ric.), e, allo stesso titolo, in data CP_2
1.4.2017 alle dipendenze di Controparte_1 23. Non sono, infatti, in contestazione tra le parti e, comunque, sono documentati in atti il trasferimento da al convenuto del ramo d'azienda corrente in Firenze, alla Via dei Cerchi CP_4 CP_2 n. 9r con decorrenza 1.10.2015, e l'affitto del ramo d'azienda corrente in Firenze, alla Via dei Cerchi n. 5r, 7r e 9r, angolo Via dei Cimatori n. 17/r, con decorrenza 1.04.2017, dal convenuto CP_2 alla affittuaria (v. doc. 11 e doc. 12 fasc. ric.), affitto pacificamente ancora in corso Controparte_1 alla data di introduzione di questo giudizio.
24. Quanto alle mansioni in concreto espletate dal ricorrente dal 7.6.2012 alla data di introduzione del presente giudizio, ritiene il Tribunale che l'istruttoria svolta abbia comprovato in modo certo unicamente l'esecuzione delle mansioni di commesso alla vendita al pubblico, e non anche che il ricorrente ricoprisse il ruolo di responsabile di negozio, ovvero espletasse mansioni di concetto con autonomia operativa e/o con funzioni di coordinamento e controllo, come richiesto dalla declaratoria contrattuale relativa al rivendicato II livello (v. doc. 1 fasc. res.).
25. Richiamate, infatti, le deposizioni testimoniali già sopra esaminate, deve rilevarsi, altresì, che il teste ha riferito quanto segue: “Faccio l'agente di commercio, sono socio di NI ON SI & C. s.a.s.; opero nel settore delle calzature;
svolgo questa attività dal 1992/1993. Ho ancora
pagina 5 di 12 oggi rapporti commerciali con penso siano iniziati nel 1995/1996b circa. Controparte_1 L'attività della viene esercitata nel punto vendita di Via de Cerchi, non ricordo il Controparte_1 civico. È l'unico punto vendita riconducibile a tale società, per quanto mi risulta. Io mi reco presso tale negozio circa 3-4 volte l'anno; mi trattengo di solito un'oretta, ad esempio per verificare eventuali CP_ difetti nella merce. Per i campionari è che viene da me. All'inizio per circa un anno o due era la CP_ moglie di a venire da me per i campionari in quanto la ditta era intestata a lei;
da allora in poi è CP_ CP_ sempre venuto da me. Quando vado in negozio io mi relaziono con o altrimenti con i figli;
CP_ negli ultimi dieci anni circa non ho mai avuto a che fare con la moglie di Conosco il ricorrente, l'ho trovato qualche volta in negozio. Non sono in grado di riferire con precisione né per quanti anni l'ho visto in negozio né quando ho iniziato a vederlo in negozio. Per me era un normale commesso, non ho prestato attenzione, anche perché non avevo a che fare direttamente con lui nell'ambito della mia attività di agente. Non so dire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente. Io vado nel negozio di CP_ solo durante la settimana, né di sabato né di domenica. Io in negozio ho visto il ricorrente vendere le scarpe alla clientela.”. 26. Ancora, il teste ha dichiarato quanto segue: “… Faccio il commesso presso Tes_4 CP_1 dalla fine del 2015. Da allora ho sempre lavorato in maniera continuativa. Lavoro dalle CP_6 10 alle 19, con un'ora di pausa;
ho un giorno libero a settimana che scelgo io, quando voglio un giorno libero, lo chiedo. Alcune volte la domenica non lavoro, ciò capita quando chiedo il giorno libero di domenica. Ho conosciuto il ricorrente agli inizi degli anni 2000 presso il mercato di San Lorenzo tramite un suo cugino. Dal 2016 al 2020/2021 ho diviso l'appartamento con il ricorrente. Quando io ho iniziato a lavorare nel negozio, il ricorrente già ci lavorava. Non so dire quando avesse cominciato a lavorarci. Il cugino si chiama . So che hanno lavorato insieme abbastanza tempo. Il cugino ha RSona_4 un negozio che si chiama Adam. Il ricorrente ha lavorato presso fino al Covid, fino al CP_1 2020. Il ricorrente ha osservato sempre il mio stesso orario, anch'egli aveva un giorno libero a Tes settimana. Oltre a noi in negozio lavoravano altri commessi. Ricordo e , entrambi non ci Per_5 lavorano più. È sempre stato il convenuto a dirigere, organizzare e controllare il nostro lavoro. Non ho mai visto nel negozio la moglie del convenuto, se non a salutare il marito, non l'ho mai vista svolgerci alcuna attività.”.
27. Parimenti, anche la teste ha dichiarato in argomento: “Per quello che ho visto, il Testimone_6 ricorrente vendeva scarpe, non so se facesse altro.”.
28. Infine, il teste , cugino del convenuto ha riferito quanto Testimone_7 CP_2 segue: “… Io ho un mio negozio di pelletteria in centro, Pelletteria Albizi, dal 2017, situato in Borgo degli Albizi. In precedenza dal 1996 al 2017 ho lavorato presso una bancarella di pelletteria presso il mercato di San Lorenzo, che dal 2000 è divenuta di mia proprietà. Non ho mai lavorato da CP_1
Conosco il ricorrente in quanto per andare dal mio negozio alla banca Intesa San Paolo in Piazza
[...] della Signoria a volte mi fermo presso il negozio di mio cugino per prendere un caffè con lui. Ho, quindi, conosciuto il ricorrente che lavorava in negozio quale commesso. Io mi trattengo pochi minuti nel negozio di mio cugino, spesso esce fuori lui. Non so dire da quale anno ho visto il ricorrente lavorare nel negozio di mio cugino, né ne conosco l'orario di lavoro. …”.
29. Quanto ai documenti prodotti in atti da parte attrice (v. docc. 12-bis, 13, 14, 15), ritiene il Tribunale che essi, già in sé considerati, ma, a maggior ragione, se valutati alla luce delle testimonianze raccolte, non siano sufficienti a dimostrare la sussistenza nel caso di specie degli elementi caratterizzanti, dei tratti distintivi delle mansioni proprie del II livello (trattasi, ad esempio, di un unico messaggio Whatsapp tra il ricorrente e il fornitore di buste;
di un blocco con date, conti e ore che non dimostra che il conteggio delle eventuali ore lavorate a nero dai dipendenti e gli eventuali pagamenti a nero delle retribuzioni ai lavoratori fossero eseguiti dal ricorrente;
di una serie di scontrini fiscali con delle annotazioni;
di una serie di messaggi Whatsapp inviati da due lavoratrici al ricorrente, per lo più per avvisarlo di ritardi, RS impedimenti etc., in assenza, però, della produzione degli eventuali messaggi di risposta di di una serie di messaggi Whatsapp inviati dal ricorrente ad per lo più per dargli conto dell'incasso della CP_2 giornata etc.).
30. Di conseguenza, il ricorrente deve essere inquadrato al V livello per i primi 18 mesi del rapporto (quale aiutante commesso in quanto lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio perché ha superato l'età o perché proviene pagina 6 di 12 da altri settori) e successivamente al IV livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, al quale appartiene il profilo professionale del commesso (v. doc. 1 fasc. res.).
31. Per quanto concerne il quantum della prestazione lavorativa espletata dal ricorrente nel corso del rapporto, si ritiene che dalla deposizione resa dal teste indotto dalle parti convenute e Tes_4 ancora dipendente di alla data della testimonianza, possa ricavarsi la prova Controparte_1 dell'osservanza da parte del ricorrente, per l'intera durata del rapporto1, di un orario settimanale di 48 ore distribuite su sei giorni con giorno libero a rotazione, tenuto conto anche del fatto che le parti convenute non hanno dedotto che dalla fine dell'anno 2015 (inizio del rapporto di lavoro del teste) l'orario di lavoro settimanale del ricorrente sia stato aumentato o, comunque, sia stato modificato, avendo, piuttosto, sostenuto che l'odierno attore ha sempre osservato l'orario part time risultante dalle buste paga in atti (“nella realtà il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro indicato nei contratti di assunzione”) fino al 1.3.2020 (docc. 5, 8, 12 fasc. ric.), allorquando l'orario di lavoro è stato trasformato in full time (doc. 12 fasc. ric.).
32. Tutto ciò posto, deve, poi, rilevarsi che le parti convenute non hanno specificamente contestato che il ricorrente, come dallo stesso dedotto, abbia sempre percepito una retribuzione mensile di € 2.200,00 netti per 12 mesi, assumendo, piuttosto, che “come si evince da quanto asserito dal ricorrente nel corpo del ricorso, egli avrebbe sempre riscosso una retribuzione lorda [rectius, netta, n.d.r.] mensile di € 2.200,00=, corrispondente ad un lordo di € 3.364.84=, ovvero una somma largamente superiore ai minimi tabellari contemplati dal CCNL.”, senza, peraltro, neppure allegare (né, a maggior ragione, provare) che i pagamenti in contanti degli importi mensili eccedenti il netto a pagare delle buste paga, fossero finalizzati a retribuire “a nero”, ad esempio, ore di lavoro straordinario (delle quali, del resto, è stata negata l'esecuzione), o, altra voce di credito diversa dalla retribuzione diretta, o, ancora, sempre per esempio, l'esistenza di un legittimo patto di forfettizzazione o di conglobamento etc.
33. A parere di questo giudice, pertanto, la somma netta mensile di € 2.200,00 non può che essere qualificata in termini di retribuzione diretta ordinaria mensile.
34. Si ritiene, quindi, che, ai fini della determinazione delle spettanze del ricorrente, l'importo mensile di € 2.200,00 netti debba essere interamente lordizzato (non solo, quindi, limitatamente alle somme che trovano corrispondenza nelle buste paga in atti) e che la somma lordizzata debba costituire la base di calcolo per la quantificazione di tutti gli importi diretti (compreso il lavoro straordinario), indiretti e differiti. 35. Deve, poi, osservarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il c.d. principio dell'assorbimento può trovare applicazione solo con riguardo al periodo temporale coperto dal contratto di lavoro a progetto di cui sopra (“Nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito, “ope iudicis”, in subordinato, poiché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto e non più dal contratto individuale formalmente intercorso tra le parti, deve trovare applicazione il solo criterio dell'assorbimento, salvo che per il TFR che matura alla cessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quello collettivo.” (così, ex plurimis, Cass. n. 46/2017).
36. Diversamente, infatti, con riguardo alla fase del rapporto già ab origine qualificata dalle parti in termini di subordinazione (i.e. dal 1.7.13), l'erogazione di un trattamento retributivo superiore ai minimi tabellari si traduce nella corresponsione di un superminimo che, come è noto, concorre a formare la retribuzione lorda imponibile.
37. Né, nel caso di specie, è mai stata sollevata, tantomeno tempestivamente (art. 416 c.p.c.), alcuna questione in tema di assorbimento del superminimo da parte di aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali del C.C.N.L. applicato, o, da passaggi a un livello superiore di inquadramento.
pagina 7 di 12 38. Ai fini della quantificazione del PERCEPITO dal 7.6.2012 al 17.12.2020 (quindi, per tutto il periodo) (da detrarre da tutte le spettanze), la retribuzione percepita deve, invece, essere considerata al lordo delle ritenute limitatamente agli importi che trovano corrispondenza nelle buste paga in atti, senza, perciò, lordizzare le somme percepite in assenza di buste paga o eccedenti gli importi lordi di cui alle buste paga in atti.
39. Quanto alla liquidazione delle differenze retributive, deve rammentarsi che, per ferma giurisprudenza di legittimità, “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo.” (così, fra le molte, Cass. n. 18044/2015). Mentre, in merito al percepito, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte.” (Cass. n. 18584/2008).
40. Infondata è poi l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute con riguardo alle differenze retributive maturate anteriormente all'11.8.2015 (v. doc. 17 fasc. ric.).
41. Premesso che nel presente giudizio è stata accertata la sussistenza inter partes di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che ha avuto esecuzione dal 7.6.2012 e che alla data di notifica del ricorso non era ancora cessato, deve considerarsi, in diritto, che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto (cfr., sul punto, Cass. n. 29981/2022; Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n. 22172; Cass. 23 gennaio 2009, n.1717).
42. A ciò deve aggiungersi che, ancorché le parti convenute non abbiano neppure allegato di soddisfare i requisiti dimensionali per l'applicazione della c.d. tutela reale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
43. Di conseguenza, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere, per tutti i crediti retributivi maturati dal ricorrente fra il 7.6.2012 e il 17.12.2020, soltanto dalla cessazione del (unico e ininterrotto) rapporto, sopravvenuta in data 4.3.2021. Disposta ed eseguita CTU contabile (v. per la formulazione del quesito i verbali di udienza del 20.12.20242 e del pagina 8 di 12 26.5.20253), come emerge dalla relazione tecnica del 1.8.2025, il CTU incaricato, rag.
ha quantificato nella somma capitale lorda di € 210.999,99, le differenze RSona_6 retributive maturate dal ricorrente rispetto al percepito dal 8.6.2013 al 17.12.20204 e nella
- in data 01.10.2015 sia transistato ex lege senza soluzione di continuità alle dipendenze di Parte_1
, ex art. 2112 c.c. e, allo stesso titolo, in data 1.4.2017 alle dipendenze di CP_2 Controparte_1
- il rapporto sia cessato successivamente all'introduzione del presente giudizio, per effetto del licenziamento del 4.3.2021;
- il ricorrente abbia svolto per l'intero periodo dedotto in giudizio mansioni di commesso alla vendita al pubblico e debba essere inquadrato al V livello per i primi 18 mesi del rapporto e successivamente al IV livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio (doc. 1 fasc. res.);
- il ricorrente abbia di fatto osservato per l'intero periodo dedotto in giudizio un orario di 8 ore al giorno per sei giorni la settimana con giorno libero a rotazione;
- il ricorrente abbia fruito di ferie e permessi nella misura risultante dalle buste paga in atti e, comunque, di ferie nei periodi specificati dalle parti convenute nella comparsa di costituzione a pag. 8;
- il ricorrente abbia percepito la somma netta di € 2.200,00 mensili per 12 mesi;
- la quota di retribuzione corrisposta in assenza di o fuori busta debba essere detratta senza previa lordizzazione;
- fino al 30.06.2013 le mensilità aggiuntive non siano mai state corrisposte e le ferie e i permessi non siano mai stati retribuiti;
- a decorrere dal 01.07.2013 in avanti le mensilità aggiuntive siano state corrisposte solo nella misura di cui alle relative buste paga in atti, così come ferie e permessi siano stati retribuiti solo nella misura di cui alle relative buste paga in atti;
- in data 09.03.2020, a causa dell'emergenza COVID, sia stato collocato in Cassa Integrazione Parte_1 almeno fino alla data di introduzione del presente giudizio, percependo in tale periodo soltanto l'indennità di CIG come da relative buste paga in atti;
- il principio c.d. dell'assorbimento debba trovare applicazione - comunque, con l'esclusione del T.F.R. - limitatamente al periodo formalizzato in termini di contratto a progetto di cui al doc. 3 e al doc. 4 di parte ricorrente (v., fra le molte, Cass. n. 2937/2013; n. 5552/2001).”. 3 “…. il CTU integri la relazione tecnica in atti, rispondendo al quesito postogli in data 20.12.2024 presupponendo che:
- in ogni caso, ai fini della quantificazione del percepito dal 7.6.2012 al 17.12.2020 (da detrarre dalle eventuali spettanze), la retribuzione percepita debba essere considerata al lordo delle ritenute limitatamente agli importi che trovano corrispondenza nelle buste paga in atti, senza, quindi, lordizzare le somme percepite in assenza di busta paga o eccedenti gli importi lordi di cui alle buste paga in atti;
- per il periodo dal 8.6.2013 al 17.12.2020, le differenze retributive eventualmente spettanti rispetto al percepito, a titolo di retribuzione diretta, indiretta e differita, debbano essere quantificate ipotizzando che il ricorrente abbia percepito una retribuzione diretta netta convenzionale di € 2.200,00 per 12 mesi e che, ai fini del calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti, in un primo caso, detto importo convenzionale debba essere interamente lordizzato, mentre, in un secondo caso, esso debba essere lordizzato limitatamente agli importi che trovano corrispondenza nelle buste paga in atti, senza, quindi, lordizzare le somme percepite in assenza di busta
o in eccedenza rispetto agli importi lordi di cui alle buste in atti;
- le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente a titolo di CIG rispetto al percepito al medesimo titolo devano essere quantificate ipotizzando una retribuzione diretta netta convenzionale di € 2.200,00 per 12 mesi;
- 13ma dicembre 2015, 14ma giugno 2016, 13ma dicembre 2016, 13ma dicembre 2019 e 14ma giugno 2020 non siano state corrisposte;
- rimanga invariato per il resto il quesito di cui al verbale di udienza del 20.12.2024;
- sia distintamente indicato l'eventuale ammontare del T.F.R. al 17.12.2020.”. 4 Per il periodo 7.6.2012-7.6.2013 non sono risultate sussistere differenze retributive per effetto dell'applicazione del principio dell'assorbimento.
pagina 9 di 12 somma capitale lorda di € 29.551,105 il T.F.R. maturato dal ricorrente dal 7.6.2012 alla data del 17.12.2020.
44. Le conclusioni così raggiunte dal CTU devono essere recepite e poste a base della presente sentenza in quanto corrette sotto il profilo contabile, conformi alla disciplina legale e contrattuale applicabile al rapporto e congrue rispetto al quesito postogli.
45. Posto che, però, come risulta per tabulas dalle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, parte attrice non ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento dell'eventuale “maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia” (locuzione tardivamente inserita ex art. 414 c.p.c. nelle note depositate in corso di causa), in applicazione dell'art. 112 c.p.c., la condanna di al pagamento Controparte_1 delle suddette differenze retributive deve essere contenuta nei limiti del petitum di € 173.784,90 lordi, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge ex art. 429 c.p.c.
46. Il convenuto , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale (doc. 1 fasc. CP_2 ric.), deve, invece, essere condannato, in solido con la predetta società, ex art. 2112 c.c., limitatamente alle differenze retributive maturate dal ricorrente al 31.3.2017, determinabili sulla base della relazione tecnica del 1.8.2025 in atti e dei relativi allegati.
47. Deve, poi, affermarsi il diritto del ricorrente all'accantonamento (alla data di introduzione del giudizio il rapporto era ancora in corso e, quindi, il credito non era esigibile, tanto che non è stato fatto oggetto di domanda di condanna) dell'importo maturato a titolo di T.F.R. alla data del 17.12.2020, nella misura quantificata dal CTU.
48. deve essere condannata, altresì, a corrispondere al ricorrente la somma capitale di Controparte_1 1.761,86, a titolo di differenze sull'indennità di CIGO maturate dal 9.3.2020 al 17.12.2020, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge.
49. Per quanto concerne la domanda di regolarizzazione contributiva, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall . CP_3
50. Il primo atto interruttivo della prescrizione è da individuarsi nella costituzione in giudizio dell CP_3 del 11.3.2022, trattandosi del primo atto di esercizio del diritto compiuto dall'unico soggetto di diritto titolare, dal lato attivo, dell'obbligazione contributiva.
51. Deve poi tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione, disposta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'art. 37, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per n. 129 giorni e con l'art. 11, comma 9 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per n. 181 giorni, per un totale di n. 310 giorni.
52. Di conseguenza, la contribuzione dovuta all nella misura di legge sulle differenze retributive CP_3 imponibili ex lege accertate nel presente giudizio in favore del ricorrente per il periodo dal 8.6.2013 al 17.12.20206, è prescritta per il periodo antecedente al 5 maggio 2016, ossia a 5 anni e 310 giorni prima dell'11.3.2022.
53. Come è noto, infatti, la prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore (così, fra le molte, Cass. n. 8921/2023).
54. Il sistema di prelievo contributivo previdenziale si fonda, infatti, sul criterio di competenza e non su quello di cassa, facendo perno sulla nozione di retribuzione "dovuta" e non su quella di fatto corrisposta, con la conseguenza che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali resta insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi. I contributi devono essere commisurati non alla retribuzione materialmente erogata ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto della normativa di pagina 10 di 12 riferimento, sicché il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui la retribuzione deve essere corrisposta nella sua interezza secondo quanto stabilito dalla legge o dal contratto, indipendentemente dalla sua effettiva corresponsione (in tal senso, Cass. n. 15054/2025).
55. Ciò detto, deve, però, considerarsi che, in caso di trasferimento d'azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento della cessione, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente prevista dal co. 2 dell'art. 2112 c.c. La Suprema Corte (v., fra le altre, Cass. n. 3646/2016) ha chiarito che i lavoratori non vantano diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento delle ritenute, che, invece, costituiscono obbligazioni inerenti all'esercizio dell'impresa e restano soggette alla disciplina dell'art. 2560 c.c. (“debiti relativi all'azienda ceduta”). Ne discende che il cessionario non è legittimato passivo della pretesa creditoria dell'istituto previdenziale dopo il trasferimento d'azienda. Il giudice di legittimità ha, infatti, precisato che la solidarietà tra alienante e acquirente è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, fra i quali vanno annoverati gli enti previdenziali, e che il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo quanto previsto dall'art. 2116, co. 2 c.c.), essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro.
56. Ne deriva che deve essere condannato a versare all in favore del ricorrente la CP_2 CP_3 contribuzione dovuta nella misura di legge sulle differenze retributive imponibili spettanti al ricorrente in forza della presente sentenza per il periodo dal 5 maggio 2016 al 31 marzo 2017; mentre
[...] deve essere condannata a versare all in favore del ricorrente la contribuzione dovuta CP_1 CP_3 nella misura di legge sulle differenze retributive imponibili spettanti al ricorrente in forza della presente sentenza per il periodo dal 1 aprile 2017 al 17 dicembre 2020.
57. È assorbito ogni ulteriore profilo controverso, di rito, di merito e istruttorio.
58. Il regolamento delle spese di lite fra le parti private, liquidate come in dispositivo, segue il criterio legale della soccombenza delle parti convenute.
59. Si ritiene di disporre la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese di lite di pertinenza dell scaturendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell da un mutamento CP_3 CP_3 di indirizzo della giurisprudenza di legittimità andato affermandosi nelle more del giudizio.
60. Le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva sulle parti convenute private soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna pagare a , per differenze retributive Controparte_1 Parte_1 maturate dal 8.6.2013 al 17.12.2020, la somma capitale lorda di € 173.784,90, di cui, in solido ex art. 2112 c.c. con , la quota parte maturata al 31.3.2017, ogni somma oltre CP_2 accessori con la decorrenza e nella misura di legge ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a pagare a la somma capitale di Controparte_1 Pt_1 Pt_1 1.761,86, a titolo di differenze sull'indennità di CIGO maturate dal 9.3.2020 al 17.12.2020, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge ex art. 429 c.p.c.;
- accerta e dichiara il diritto di all'accantonamento della somma capitale lorda Parte_1 di € 29.551,10, a titolo di T.F.R. maturato al 17.12.2020;
- condanna a versare all in favore del ricorrente la contribuzione CP_2 CP_3 dovuta nella misura di legge sulle differenze retributive imponibili spettanti al ricorrente in forza della presente sentenza per il periodo dal 5 maggio 2016 al 31 marzo 2017; e Controparte_1 a versare all in favore del ricorrente la contribuzione dovuta nella misura di legge
[...] CP_3 sulle differenze retributive imponibili spettanti al ricorrente in forza della presente sentenza per il periodo dal 1 aprile 2017 al 17 dicembre 2020;
pagina 11 di 12 - condanna e , in solido tra loro, a rifondere al Controparte_1 CP_2 ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa per intero fra tutte le parti le spese di lite di pertinenza dell CP_3
- pone in via definitiva a carico di , in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto.
Firenze, 10 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
AR NI
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro, deve considerarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28862/2023), il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, patto non sussistente nel caso di specie, risultando l'orario part time (60%) – per il periodo decorrente dal 1.7.2013 - solo dalle buste paga, che, come è noto, sono formate ed emesse dal datore di lavoro. 2 “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, quantifichi in sorte capitale lorda le differenze retributive (a titolo di retribuzione diretta, indiretta e differita) eventualmente maturate dal ricorrente fino al 17.12.2020, rispetto al percepito, ipotizzando a tal fine che:
- in data 07.06.2012 tra e si sia costituito un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 CP_4 subordinato a tempo pieno e indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di commesso alla vendita al pubblico;
5 Come correttamente rilevato dal CT delle parti convenute, l'art. 249 del C.C.N.L. Commercio esclude in modo esplicito il compenso degli straordinari dalla formazione dell'imponibile utile al calcolo del T.F.R. 6Estranea all'oggetto del presente giudizio, in quanto non oggetto di domanda ad opera di alcuna parte, è, infatti, la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente con riguardo alle somme corrispostegli mensilmente in contanti fuori busta in costanza di rapporto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa AR NI, in data 10 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2863 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marian Bonfà, unitamente e disgiuntamente all'avv. Parte_1 Stefania Antonini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marian Bonfà, in Firenze, alla Via Masaccio n. 183, come da procura in foglio separato, allegata alla busta contenente il ricorso e inviata telematicamente;
RICORRENTE E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco Coruzzo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio principale in Firenze, alla Via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta alla memoria di costituzione e difensiva, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001; RESISTENTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Coruzzo ed elettivamente domiciliato presso e nel CP_2 suo studio principale in Firenze, alla Via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta alla memoria di costituzione e difensiva, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001; RESISTENTE E in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a, presso gli avvocati Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 rogito 21569 registrato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 per atto del Notar in Roma;
RSona_1 TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17.12.2020 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società e Controparte_1 CP_2 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare la sussistenza fra e , in proprio e quale titolare Parte_1 CP_4 della ditta individuale omonima, di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 01.04.2008 e fino al 30.09.2015, con riconoscimento del 2° livello del C.C.N.L. Terziario Commercio e con diritto ad una retribuzione mensile netta di € 2.200,00, pari ad una retribuzione mensile lorda di € 3.362,84;
pagina 1 di 12 - accertare e dichiarare la sussistenza fra e , in proprio e quale titolare Parte_1 CP_2 della ditta individuale omonima, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno dal 01.10.2015 al 31.03.2017, con riconoscimento del 2° livello del C.C.N.L. Terziario Commercio e con diritto ad una retribuzione mensile netta di € 2.200,00, pari ad una retribuzione mensile lorda di € 3.362,84;
- accertare e dichiarare la sussistenza fra e la in persona del Parte_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, a far data dal 01.04.2017, con riconoscimento del 2° livello del C.C.N.L. Terziario Commercio e con diritto di ad una retribuzione mensile netta di € 2.200,00, pari ad una retribuzione Parte_1 mensile lorda di € 3.362,84 e all'accantonamento del T.F.R. nella misura di € 49.157,27 alla data del 31.12.2020;
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento a favore di delle differenze retributive maturate dal 01.04.2008 al Pt_1 Pt_1 31.12.2020, pari a € 173.784,90, in solido con fino alla concorrenza di € 113.866,64 CP_2 quali differenze retributive vantate al 31.03.2017, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sulle differenze retributive dovute e non corrisposte, con diritto di Pt_1 Pt_1 all'accantonamento del T.F.R. maturato nella misura di € 49.157,27 alla data del 31.12.2020. Tutti gli importi in ogni caso con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo effettivo e interessi legali sul capitale così rivalutato per lo stesso periodo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2. Le due parti private convenute si sono ritualmente costituite in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, in tesi, di respingere la domanda proposta da perché infondata in fatto e in diritto;
in Parte_1 ipotesi, nel caso di accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarare e CP_2 [...] tenuti al pagamento in favore di di quelle somme che dovessero risultare in CP_1 Parte_1 corso di causa, tenuto conto sia dell'intervenuta prescrizione di parte delle somme azionate, che del cd. principio dell'assorbimento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Disposta dal Tribunale (con ordinanza fuori udienza del 17.1.2022) l'integrazione del contradditorio nei confronti dell ex art. 102 c.p.c., in quanto litisconsorte necessario rispetto alla domanda di CP_3 condanna delle parti private convenute al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sulle differenze retributive dovute e non corrisposte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. L., n. 17320/2020), l CP_3 si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “in ipotesi di accertamento e condanna in favore del ricorrente di differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro di cui è causa, condannare i resistenti in solido tra loro o chi di ragione, anche al pagamento dei contributi non prescritti, in ragione delle differenze medesime, nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore delle spese.”.
4. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale sfogata e la CTU contabile disposta e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 ottobre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, entro detti limiti debba trovare accoglimento.
6. In particolare, il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria svolta, ritiene accertato che:
- in data 07.06.2012 tra e si sia costituito un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 CP_4 subordinato a tempo pieno e indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di commesso alla vendita al pubblico;
- in data 01.10.2015 sia transistato ex lege senza soluzione di continuità alle dipendenze Parte_1 di , ex art. 2112 c.c. e, allo stesso titolo, in data 1.4.2017 alle dipendenze di CP_2 [...]
CP_1
- il rapporto sia cessato successivamente all'introduzione del presente giudizio, per effetto del licenziamento del 4.3.2021;
pagina 2 di 12 - il ricorrente abbia svolto per l'intero periodo dedotto in giudizio mansioni di commesso alla vendita al pubblico e debba essere inquadrato al V livello per i primi 18 mesi del rapporto e successivamente al IV livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio pro tempore vigente (doc. 1 fasc. res.);
- il ricorrente abbia di fatto osservato per l'intero periodo dedotto in giudizio un orario di 8 ore al giorno per sei giorni la settimana con giorno libero a rotazione;
- il ricorrente abbia fruito di ferie e permessi nella misura risultante dalle buste paga in atti e, comunque, di ferie nei periodi specificati dalle parti convenute nella comparsa di costituzione e risposta a pag. 8;
- il ricorrente abbia percepito la somma netta di € 2.200,00 mensili per 12 mesi;
- la quota di retribuzione corrisposta in assenza di/fuori busta paga debba essere detratta dalle spettanze senza previa lordizzazione;
- fino al 30.06.2013 le mensilità aggiuntive non siano mai state corrisposte e le ferie e i permessi non siano mai stati retribuiti;
- a decorrere dal 01.07.2013 in poi le mensilità aggiuntive siano state corrisposte solo nella misura di cui alle relative buste paga in atti, così come ferie e permessi siano stati retribuiti solo nella misura di cui alle relative buste paga in atti;
- in data 09.03.2020, a causa dell'emergenza COVID, sia stato collocato in Cassa Parte_1 Integrazione, almeno fino alla data di introduzione del presente giudizio, percependo in tale periodo l'indennità di CIG nella misura di cui alle relative buste paga in atti;
- il principio c.d. dell'assorbimento debba trovare applicazione - comunque, con l'esclusione del T.F.R.
- limitatamente al periodo formalizzato in termini di contratto a progetto di cui al doc. 3 e al doc. 4 di parte ricorrente (v., fra le molte, Cass. n. 2937/2013; n. 5552/2001).
7. In primo luogo, infatti, a giudizio del Tribunale, parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere RS probatorio, non è riuscita a dimostrare che (detto dal 1.04.2008 al 6.6.2012 abbia Parte_1 lavorato presso il negozio posto in Firenze, alla Via dei Cerchi n. 9r, alle dipendenze di CP_4 (non convenuta nel presente giudizio), titolare della ditta individuale omonima (e parente del ricorrente), senza regolarizzazione del rapporto di lavoro.
8. La teste ha, infatti, dichiarato in proposito quanto segue: “… Dal 2011 al 2018/2019 Testimone_1 sono stata dipendente di e lavoravo in Piazza Duomo, ci lavoravo a tempo pieno dal Controparte_5 lunedì al venerdì. In precedenza, ossia dal 2007 alla metà del 2010 circa, avevo una ditta familiare con mia sorella e la ditta gestiva un minimarket posto in Via dei Cimatori n. 24/r; io e mia sorella di regola lavoravamo nel minimarket metà giornata per uno. La persona che mi si dice chiamarsi
[...]
era a me noto come 'ho conosciuto quando noi abbiamo aperto il minimarket;
egli Pt_1 Per_2 lavorava in un negozio di scarpe sull'angolo e quindi veniva da noi ad acquistare dei prodotti. Sarò RS forse entrata una volta nel negozio per salutare, ma non ci ho mai fatto acquisti. Questo non veniva da noi tutti i giorni; faceva occasionalmente degli acquisti. C'erano anche dei periodi in cui non lo vedevo. Dopo aver cessato l'attività del minimarket, mi è capitato di incontrarlo ancora in zona. Non so dire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente.”.
9. A parere del giudicante, tale deposizione testimoniale si palesa inidonea, per la sua genericità, a provare la continuità, la durata, le modalità di svolgimento, il contenuto e la misura della prestazione lavorativa espletata dal ricorrente nel suddetto periodo (parte attrice assume in ricorso, come detto, che l'orario di lavoro di era dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 20.00, senza alcuna pausa e, Parte_1 dunque, di n. 11 ore giornaliere).
10. Altrettanto generica risulta la testimonianza resa da , il quale ha dichiarato quanto Testimone_2 segue: “… Tra il 2001 e il 2018 ho avuto più impieghi sempre nel settore della pelletteria. Non ho mai lavorato per il convenuto, lo conosco in quanto mio connazionale. Ho conosciuto il ricorrente al suo arrivo in Italia nel 1994, egli ha lavorato anche per me dal 1994 fino a un po' prima che io cessassi l'attività. In seguito ho continuato a frequentare il ricorrente come amico. … Nel 2008 lavoravo in San Lorenzo per Sax Leather Factory, ci ho lavorato per circa 4 anni. … Io affermo che il ricorrente ha lavorato per il convenuto dal 2008 fino a prima del in quanto mi capitava di passare dal negozio Pt_2 del convenuto e di vederlo lavorare nel negozio. Sono entrato poche volte dentro il negozio. Vedevo il ricorrente da fuori, passando per strada. Mi sembra che il negozio del convenuto sia posto vicino alla casa di è piazza Cimatori. Non so dire quale fosse l'orario osservato dal ricorrente. Non so dire Per_3 neppure quanti giorni la settimana lavorasse il ricorrente. Siccome il negozio vendeva scarpe, affermo
pagina 3 di 12 che il ricorrente si occupava di vendere scarpe. Non conosco nessuna altra persona del negozio. Io mi fermavo solo a salutare il ricorrente e andavo con lui a prendere un caffè. Non so dire chi altri eventualmente lavorasse nel negozio. Non so chi sia . Passavo a salutare il ricorrente o CP_4 la mattina verso le 9.30/10.00 (io cominciavo a lavorare alle 10) o, soprattutto, la sera verso le 19/19.30. Io non andavo a trovarlo tutti i giorni, ci andavo una volta ogni tanto, e in queste occasioni trovavo il ricorrente dentro il negozio agli orari che ho indicato. Non c'era un giorno preciso in cui passavo a trovarlo. Non mi ricordo se mi sia capitato di passare a trovarlo anche di sabato o domenica.”.
11. A giudizio del Tribunale, la estemporaneità e la fugacità dei passaggi del teste innanzi al negozio ove, a suo dire, lavorava il ricorrente (quand'anche effettivamente avvenuti), unitamente alla assoluta genericità e scarsità delle informazioni dallo stesso fornite (anche per quanto concerne le mansioni espletate dal ricorrente, il teste ha mostrato di non averne conoscenza diretta ma di desumerle dalla tipologia di beni in vendita nel negozio), rendono la deposizione di del tutto inidonea Testimone_2 a far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
12. Diversamente, ritiene il Tribunale che debba essere riqualificato ex lege in termini di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) a tempo pieno e indeterminato il contratto di lavoro a progetto, sottoscritto in data 7.6.2012 tra e (ex artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003), per la durata di 6 mesi, Parte_1 CP_4 con decorrenza dal 8.6.2012 e scadenza al 7.12.2012, poi prorogata al 7.6.2013 (doc. 3 fasc. ric.).
13. Come emerge per tabulas dal “PROGETTO ALLEGATO” al contratto in atti, il progetto risulta, infatti, del tutto generico e, peraltro, assolutamente coincidente con l'ordinario esercizio dell'attività commerciale svolta dal committente (in Firenze alla Via dei Cerchi n. 9/r, v. doc. 4 fasc. ric.). Vi si legge, infatti, che al collaboratore viene affidato il compito di seguire, gestire e organizzare il punto vendita, per giunta utilizzando mezzi e strumenti dell'azienda, con l'obiettivo di incrementare la clientela dell'esercizio.
14. Come è noto, infatti, il giudice di legittimità ha ripetutamente chiarito che “In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini
- il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente ad integrare il requisito distintivo del progetto la riferibilità dell'attività di arredatore svolta dal ricorrente ad una specifica produzione televisiva).” (così, fra le tante, Cass. n. 5418/2019).
15. È, dunque, evidente come il contratto di lavoro a progetto stipulato inter partes sia radicalmente difforme dal paradigma normativo in quanto privo di uno specifico progetto.
16. Dalla genericità del progetto discende, pertanto, la conversione ex lege del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine ex art. 69, co. 1 d.lgs. n. 276/2003 (1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. …”.
17. La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato (v., fra le tante, Cass. n. 34193/2022) che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 nell'originario testo contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, è sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, e restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; mentre al comma 2 è disciplinata l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass. 12820/16, Cass. 17707/20, Cass. 27543/20; Cass. 24636/22). Accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si deve dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro pagina 4 di 12 subordinato a tempo indeterminato (v. Cass. 17127/16, Cass. 17707/20). Per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica. È stato lo stesso legislatore, onde fugare qualsiasi dubbio interpretativo, ad escludere la presunzione semplice di subordinazione e ad affermare che, all'invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato. 18. Diversamente da quanto eccepito dai resistenti, alcuna decadenza è maturata nel caso di specie ex art. 32, co. 3 l. n. 183/2010, che prevede, per quel che rileva nel presente giudizio, che “
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
…”. 19. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, ripetutamente chiarito (v., fra le molte, Cass. n. 14131/2020; Cass. n. 32254/2019) che, in ipotesi di contratti di lavoro a progetto o, comunque, di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non nella modalità a progetto, in difetto di un provvedimento datoriale qualificabile come licenziamento o recesso (insussistente nel caso di specie), l'azione per l'accertamento della subordinazione non è assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, co. 3 lett. a) e b) l. n. 183/2010 (“quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di
“recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare”, così Cass., 10 dicembre 2019, n. 32254; in termini, cfr. Cass.,
19 gennaio 2023 n. 1701; Cass., 31 luglio 2024 n. 21490; Cass., 12 agosto 2024 n. 22680; Cass., 11 settembre 2024 n. 24446).
20. Nel caso di specie, allora, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituitosi ex lege fra il ricorrente e la summenzionata in data 7.6.2012 è proseguito senza soluzione di CP_4 continuità (e, quindi, anche nel periodo 8.6.2013-30.6.2013) fino al licenziamento (non oggetto di causa), pacificamente sopravvenuto nelle more del giudizio in data 4.3.2021, non avendo le parti convenute, che ne erano onerate, allegato e provato in giudizio la sussistenza di una anteriore causa di risoluzione del rapporto valida ed efficace.
21. Irrilevante, dunque, ai fini della qualificazione giuridica dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente, è la circostanza che in data 1.7.2013 sia stato (anche formalmente) assunto da Parte_1 CP_4
alle proprie dipendenze (doc. 5 fasc. ric.), posto che, come si è appena detto, a quella data era già
[...] in essere fra dette parti fin dal 7.6.2012 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 22. In data 1.10.2015 è, quindi, transistato ex lege senza soluzione di continuità alle Parte_1 dipendenze di , ex art. 2112 c.c. (v. doc. 7 e doc. 8 fasc. ric.), e, allo stesso titolo, in data CP_2
1.4.2017 alle dipendenze di Controparte_1 23. Non sono, infatti, in contestazione tra le parti e, comunque, sono documentati in atti il trasferimento da al convenuto del ramo d'azienda corrente in Firenze, alla Via dei Cerchi CP_4 CP_2 n. 9r con decorrenza 1.10.2015, e l'affitto del ramo d'azienda corrente in Firenze, alla Via dei Cerchi n. 5r, 7r e 9r, angolo Via dei Cimatori n. 17/r, con decorrenza 1.04.2017, dal convenuto CP_2 alla affittuaria (v. doc. 11 e doc. 12 fasc. ric.), affitto pacificamente ancora in corso Controparte_1 alla data di introduzione di questo giudizio.
24. Quanto alle mansioni in concreto espletate dal ricorrente dal 7.6.2012 alla data di introduzione del presente giudizio, ritiene il Tribunale che l'istruttoria svolta abbia comprovato in modo certo unicamente l'esecuzione delle mansioni di commesso alla vendita al pubblico, e non anche che il ricorrente ricoprisse il ruolo di responsabile di negozio, ovvero espletasse mansioni di concetto con autonomia operativa e/o con funzioni di coordinamento e controllo, come richiesto dalla declaratoria contrattuale relativa al rivendicato II livello (v. doc. 1 fasc. res.).
25. Richiamate, infatti, le deposizioni testimoniali già sopra esaminate, deve rilevarsi, altresì, che il teste ha riferito quanto segue: “Faccio l'agente di commercio, sono socio di NI ON SI & C. s.a.s.; opero nel settore delle calzature;
svolgo questa attività dal 1992/1993. Ho ancora
pagina 5 di 12 oggi rapporti commerciali con penso siano iniziati nel 1995/1996b circa. Controparte_1 L'attività della viene esercitata nel punto vendita di Via de Cerchi, non ricordo il Controparte_1 civico. È l'unico punto vendita riconducibile a tale società, per quanto mi risulta. Io mi reco presso tale negozio circa 3-4 volte l'anno; mi trattengo di solito un'oretta, ad esempio per verificare eventuali CP_ difetti nella merce. Per i campionari è che viene da me. All'inizio per circa un anno o due era la CP_ moglie di a venire da me per i campionari in quanto la ditta era intestata a lei;
da allora in poi è CP_ CP_ sempre venuto da me. Quando vado in negozio io mi relaziono con o altrimenti con i figli;
CP_ negli ultimi dieci anni circa non ho mai avuto a che fare con la moglie di Conosco il ricorrente, l'ho trovato qualche volta in negozio. Non sono in grado di riferire con precisione né per quanti anni l'ho visto in negozio né quando ho iniziato a vederlo in negozio. Per me era un normale commesso, non ho prestato attenzione, anche perché non avevo a che fare direttamente con lui nell'ambito della mia attività di agente. Non so dire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente. Io vado nel negozio di CP_ solo durante la settimana, né di sabato né di domenica. Io in negozio ho visto il ricorrente vendere le scarpe alla clientela.”. 26. Ancora, il teste ha dichiarato quanto segue: “… Faccio il commesso presso Tes_4 CP_1 dalla fine del 2015. Da allora ho sempre lavorato in maniera continuativa. Lavoro dalle CP_6 10 alle 19, con un'ora di pausa;
ho un giorno libero a settimana che scelgo io, quando voglio un giorno libero, lo chiedo. Alcune volte la domenica non lavoro, ciò capita quando chiedo il giorno libero di domenica. Ho conosciuto il ricorrente agli inizi degli anni 2000 presso il mercato di San Lorenzo tramite un suo cugino. Dal 2016 al 2020/2021 ho diviso l'appartamento con il ricorrente. Quando io ho iniziato a lavorare nel negozio, il ricorrente già ci lavorava. Non so dire quando avesse cominciato a lavorarci. Il cugino si chiama . So che hanno lavorato insieme abbastanza tempo. Il cugino ha RSona_4 un negozio che si chiama Adam. Il ricorrente ha lavorato presso fino al Covid, fino al CP_1 2020. Il ricorrente ha osservato sempre il mio stesso orario, anch'egli aveva un giorno libero a Tes settimana. Oltre a noi in negozio lavoravano altri commessi. Ricordo e , entrambi non ci Per_5 lavorano più. È sempre stato il convenuto a dirigere, organizzare e controllare il nostro lavoro. Non ho mai visto nel negozio la moglie del convenuto, se non a salutare il marito, non l'ho mai vista svolgerci alcuna attività.”.
27. Parimenti, anche la teste ha dichiarato in argomento: “Per quello che ho visto, il Testimone_6 ricorrente vendeva scarpe, non so se facesse altro.”.
28. Infine, il teste , cugino del convenuto ha riferito quanto Testimone_7 CP_2 segue: “… Io ho un mio negozio di pelletteria in centro, Pelletteria Albizi, dal 2017, situato in Borgo degli Albizi. In precedenza dal 1996 al 2017 ho lavorato presso una bancarella di pelletteria presso il mercato di San Lorenzo, che dal 2000 è divenuta di mia proprietà. Non ho mai lavorato da CP_1
Conosco il ricorrente in quanto per andare dal mio negozio alla banca Intesa San Paolo in Piazza
[...] della Signoria a volte mi fermo presso il negozio di mio cugino per prendere un caffè con lui. Ho, quindi, conosciuto il ricorrente che lavorava in negozio quale commesso. Io mi trattengo pochi minuti nel negozio di mio cugino, spesso esce fuori lui. Non so dire da quale anno ho visto il ricorrente lavorare nel negozio di mio cugino, né ne conosco l'orario di lavoro. …”.
29. Quanto ai documenti prodotti in atti da parte attrice (v. docc. 12-bis, 13, 14, 15), ritiene il Tribunale che essi, già in sé considerati, ma, a maggior ragione, se valutati alla luce delle testimonianze raccolte, non siano sufficienti a dimostrare la sussistenza nel caso di specie degli elementi caratterizzanti, dei tratti distintivi delle mansioni proprie del II livello (trattasi, ad esempio, di un unico messaggio Whatsapp tra il ricorrente e il fornitore di buste;
di un blocco con date, conti e ore che non dimostra che il conteggio delle eventuali ore lavorate a nero dai dipendenti e gli eventuali pagamenti a nero delle retribuzioni ai lavoratori fossero eseguiti dal ricorrente;
di una serie di scontrini fiscali con delle annotazioni;
di una serie di messaggi Whatsapp inviati da due lavoratrici al ricorrente, per lo più per avvisarlo di ritardi, RS impedimenti etc., in assenza, però, della produzione degli eventuali messaggi di risposta di di una serie di messaggi Whatsapp inviati dal ricorrente ad per lo più per dargli conto dell'incasso della CP_2 giornata etc.).
30. Di conseguenza, il ricorrente deve essere inquadrato al V livello per i primi 18 mesi del rapporto (quale aiutante commesso in quanto lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio perché ha superato l'età o perché proviene pagina 6 di 12 da altri settori) e successivamente al IV livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, al quale appartiene il profilo professionale del commesso (v. doc. 1 fasc. res.).
31. Per quanto concerne il quantum della prestazione lavorativa espletata dal ricorrente nel corso del rapporto, si ritiene che dalla deposizione resa dal teste indotto dalle parti convenute e Tes_4 ancora dipendente di alla data della testimonianza, possa ricavarsi la prova Controparte_1 dell'osservanza da parte del ricorrente, per l'intera durata del rapporto1, di un orario settimanale di 48 ore distribuite su sei giorni con giorno libero a rotazione, tenuto conto anche del fatto che le parti convenute non hanno dedotto che dalla fine dell'anno 2015 (inizio del rapporto di lavoro del teste) l'orario di lavoro settimanale del ricorrente sia stato aumentato o, comunque, sia stato modificato, avendo, piuttosto, sostenuto che l'odierno attore ha sempre osservato l'orario part time risultante dalle buste paga in atti (“nella realtà il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro indicato nei contratti di assunzione”) fino al 1.3.2020 (docc. 5, 8, 12 fasc. ric.), allorquando l'orario di lavoro è stato trasformato in full time (doc. 12 fasc. ric.).
32. Tutto ciò posto, deve, poi, rilevarsi che le parti convenute non hanno specificamente contestato che il ricorrente, come dallo stesso dedotto, abbia sempre percepito una retribuzione mensile di € 2.200,00 netti per 12 mesi, assumendo, piuttosto, che “come si evince da quanto asserito dal ricorrente nel corpo del ricorso, egli avrebbe sempre riscosso una retribuzione lorda [rectius, netta, n.d.r.] mensile di € 2.200,00=, corrispondente ad un lordo di € 3.364.84=, ovvero una somma largamente superiore ai minimi tabellari contemplati dal CCNL.”, senza, peraltro, neppure allegare (né, a maggior ragione, provare) che i pagamenti in contanti degli importi mensili eccedenti il netto a pagare delle buste paga, fossero finalizzati a retribuire “a nero”, ad esempio, ore di lavoro straordinario (delle quali, del resto, è stata negata l'esecuzione), o, altra voce di credito diversa dalla retribuzione diretta, o, ancora, sempre per esempio, l'esistenza di un legittimo patto di forfettizzazione o di conglobamento etc.
33. A parere di questo giudice, pertanto, la somma netta mensile di € 2.200,00 non può che essere qualificata in termini di retribuzione diretta ordinaria mensile.
34. Si ritiene, quindi, che, ai fini della determinazione delle spettanze del ricorrente, l'importo mensile di € 2.200,00 netti debba essere interamente lordizzato (non solo, quindi, limitatamente alle somme che trovano corrispondenza nelle buste paga in atti) e che la somma lordizzata debba costituire la base di calcolo per la quantificazione di tutti gli importi diretti (compreso il lavoro straordinario), indiretti e differiti. 35. Deve, poi, osservarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il c.d. principio dell'assorbimento può trovare applicazione solo con riguardo al periodo temporale coperto dal contratto di lavoro a progetto di cui sopra (“Nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito, “ope iudicis”, in subordinato, poiché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto e non più dal contratto individuale formalmente intercorso tra le parti, deve trovare applicazione il solo criterio dell'assorbimento, salvo che per il TFR che matura alla cessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quello collettivo.” (così, ex plurimis, Cass. n. 46/2017).
36. Diversamente, infatti, con riguardo alla fase del rapporto già ab origine qualificata dalle parti in termini di subordinazione (i.e. dal 1.7.13), l'erogazione di un trattamento retributivo superiore ai minimi tabellari si traduce nella corresponsione di un superminimo che, come è noto, concorre a formare la retribuzione lorda imponibile.
37. Né, nel caso di specie, è mai stata sollevata, tantomeno tempestivamente (art. 416 c.p.c.), alcuna questione in tema di assorbimento del superminimo da parte di aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali del C.C.N.L. applicato, o, da passaggi a un livello superiore di inquadramento.
pagina 7 di 12 38. Ai fini della quantificazione del PERCEPITO dal 7.6.2012 al 17.12.2020 (quindi, per tutto il periodo) (da detrarre da tutte le spettanze), la retribuzione percepita deve, invece, essere considerata al lordo delle ritenute limitatamente agli importi che trovano corrispondenza nelle buste paga in atti, senza, perciò, lordizzare le somme percepite in assenza di buste paga o eccedenti gli importi lordi di cui alle buste paga in atti.
39. Quanto alla liquidazione delle differenze retributive, deve rammentarsi che, per ferma giurisprudenza di legittimità, “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo.” (così, fra le molte, Cass. n. 18044/2015). Mentre, in merito al percepito, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde spettanti allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte.” (Cass. n. 18584/2008).
40. Infondata è poi l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute con riguardo alle differenze retributive maturate anteriormente all'11.8.2015 (v. doc. 17 fasc. ric.).
41. Premesso che nel presente giudizio è stata accertata la sussistenza inter partes di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che ha avuto esecuzione dal 7.6.2012 e che alla data di notifica del ricorso non era ancora cessato, deve considerarsi, in diritto, che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto (cfr., sul punto, Cass. n. 29981/2022; Cass. sez. lav. 22 settembre 2017, n. 22172; Cass. 23 gennaio 2009, n.1717).
42. A ciò deve aggiungersi che, ancorché le parti convenute non abbiano neppure allegato di soddisfare i requisiti dimensionali per l'applicazione della c.d. tutela reale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 26246/2022).
43. Di conseguenza, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere, per tutti i crediti retributivi maturati dal ricorrente fra il 7.6.2012 e il 17.12.2020, soltanto dalla cessazione del (unico e ininterrotto) rapporto, sopravvenuta in data 4.3.2021. Disposta ed eseguita CTU contabile (v. per la formulazione del quesito i verbali di udienza del 20.12.20242 e del pagina 8 di 12 26.5.20253), come emerge dalla relazione tecnica del 1.8.2025, il CTU incaricato, rag.
ha quantificato nella somma capitale lorda di € 210.999,99, le differenze RSona_6 retributive maturate dal ricorrente rispetto al percepito dal 8.6.2013 al 17.12.20204 e nella
- in data 01.10.2015 sia transistato ex lege senza soluzione di continuità alle dipendenze di Parte_1
, ex art. 2112 c.c. e, allo stesso titolo, in data 1.4.2017 alle dipendenze di CP_2 Controparte_1
- il rapporto sia cessato successivamente all'introduzione del presente giudizio, per effetto del licenziamento del 4.3.2021;
- il ricorrente abbia svolto per l'intero periodo dedotto in giudizio mansioni di commesso alla vendita al pubblico e debba essere inquadrato al V livello per i primi 18 mesi del rapporto e successivamente al IV livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio (doc. 1 fasc. res.);
- il ricorrente abbia di fatto osservato per l'intero periodo dedotto in giudizio un orario di 8 ore al giorno per sei giorni la settimana con giorno libero a rotazione;
- il ricorrente abbia fruito di ferie e permessi nella misura risultante dalle buste paga in atti e, comunque, di ferie nei periodi specificati dalle parti convenute nella comparsa di costituzione a pag. 8;
- il ricorrente abbia percepito la somma netta di € 2.200,00 mensili per 12 mesi;
- la quota di retribuzione corrisposta in assenza di o fuori busta debba essere detratta senza previa lordizzazione;
- fino al 30.06.2013 le mensilità aggiuntive non siano mai state corrisposte e le ferie e i permessi non siano mai stati retribuiti;
- a decorrere dal 01.07.2013 in avanti le mensilità aggiuntive siano state corrisposte solo nella misura di cui alle relative buste paga in atti, così come ferie e permessi siano stati retribuiti solo nella misura di cui alle relative buste paga in atti;
- in data 09.03.2020, a causa dell'emergenza COVID, sia stato collocato in Cassa Integrazione Parte_1 almeno fino alla data di introduzione del presente giudizio, percependo in tale periodo soltanto l'indennità di CIG come da relative buste paga in atti;
- il principio c.d. dell'assorbimento debba trovare applicazione - comunque, con l'esclusione del T.F.R. - limitatamente al periodo formalizzato in termini di contratto a progetto di cui al doc. 3 e al doc. 4 di parte ricorrente (v., fra le molte, Cass. n. 2937/2013; n. 5552/2001).”. 3 “…. il CTU integri la relazione tecnica in atti, rispondendo al quesito postogli in data 20.12.2024 presupponendo che:
- in ogni caso, ai fini della quantificazione del percepito dal 7.6.2012 al 17.12.2020 (da detrarre dalle eventuali spettanze), la retribuzione percepita debba essere considerata al lordo delle ritenute limitatamente agli importi che trovano corrispondenza nelle buste paga in atti, senza, quindi, lordizzare le somme percepite in assenza di busta paga o eccedenti gli importi lordi di cui alle buste paga in atti;
- per il periodo dal 8.6.2013 al 17.12.2020, le differenze retributive eventualmente spettanti rispetto al percepito, a titolo di retribuzione diretta, indiretta e differita, debbano essere quantificate ipotizzando che il ricorrente abbia percepito una retribuzione diretta netta convenzionale di € 2.200,00 per 12 mesi e che, ai fini del calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti, in un primo caso, detto importo convenzionale debba essere interamente lordizzato, mentre, in un secondo caso, esso debba essere lordizzato limitatamente agli importi che trovano corrispondenza nelle buste paga in atti, senza, quindi, lordizzare le somme percepite in assenza di busta
o in eccedenza rispetto agli importi lordi di cui alle buste in atti;
- le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente a titolo di CIG rispetto al percepito al medesimo titolo devano essere quantificate ipotizzando una retribuzione diretta netta convenzionale di € 2.200,00 per 12 mesi;
- 13ma dicembre 2015, 14ma giugno 2016, 13ma dicembre 2016, 13ma dicembre 2019 e 14ma giugno 2020 non siano state corrisposte;
- rimanga invariato per il resto il quesito di cui al verbale di udienza del 20.12.2024;
- sia distintamente indicato l'eventuale ammontare del T.F.R. al 17.12.2020.”. 4 Per il periodo 7.6.2012-7.6.2013 non sono risultate sussistere differenze retributive per effetto dell'applicazione del principio dell'assorbimento.
pagina 9 di 12 somma capitale lorda di € 29.551,105 il T.F.R. maturato dal ricorrente dal 7.6.2012 alla data del 17.12.2020.
44. Le conclusioni così raggiunte dal CTU devono essere recepite e poste a base della presente sentenza in quanto corrette sotto il profilo contabile, conformi alla disciplina legale e contrattuale applicabile al rapporto e congrue rispetto al quesito postogli.
45. Posto che, però, come risulta per tabulas dalle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, parte attrice non ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento dell'eventuale “maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia” (locuzione tardivamente inserita ex art. 414 c.p.c. nelle note depositate in corso di causa), in applicazione dell'art. 112 c.p.c., la condanna di al pagamento Controparte_1 delle suddette differenze retributive deve essere contenuta nei limiti del petitum di € 173.784,90 lordi, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge ex art. 429 c.p.c.
46. Il convenuto , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale (doc. 1 fasc. CP_2 ric.), deve, invece, essere condannato, in solido con la predetta società, ex art. 2112 c.c., limitatamente alle differenze retributive maturate dal ricorrente al 31.3.2017, determinabili sulla base della relazione tecnica del 1.8.2025 in atti e dei relativi allegati.
47. Deve, poi, affermarsi il diritto del ricorrente all'accantonamento (alla data di introduzione del giudizio il rapporto era ancora in corso e, quindi, il credito non era esigibile, tanto che non è stato fatto oggetto di domanda di condanna) dell'importo maturato a titolo di T.F.R. alla data del 17.12.2020, nella misura quantificata dal CTU.
48. deve essere condannata, altresì, a corrispondere al ricorrente la somma capitale di Controparte_1 1.761,86, a titolo di differenze sull'indennità di CIGO maturate dal 9.3.2020 al 17.12.2020, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge.
49. Per quanto concerne la domanda di regolarizzazione contributiva, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall . CP_3
50. Il primo atto interruttivo della prescrizione è da individuarsi nella costituzione in giudizio dell CP_3 del 11.3.2022, trattandosi del primo atto di esercizio del diritto compiuto dall'unico soggetto di diritto titolare, dal lato attivo, dell'obbligazione contributiva.
51. Deve poi tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione, disposta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'art. 37, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per n. 129 giorni e con l'art. 11, comma 9 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per n. 181 giorni, per un totale di n. 310 giorni.
52. Di conseguenza, la contribuzione dovuta all nella misura di legge sulle differenze retributive CP_3 imponibili ex lege accertate nel presente giudizio in favore del ricorrente per il periodo dal 8.6.2013 al 17.12.20206, è prescritta per il periodo antecedente al 5 maggio 2016, ossia a 5 anni e 310 giorni prima dell'11.3.2022.
53. Come è noto, infatti, la prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore (così, fra le molte, Cass. n. 8921/2023).
54. Il sistema di prelievo contributivo previdenziale si fonda, infatti, sul criterio di competenza e non su quello di cassa, facendo perno sulla nozione di retribuzione "dovuta" e non su quella di fatto corrisposta, con la conseguenza che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali resta insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi. I contributi devono essere commisurati non alla retribuzione materialmente erogata ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto della normativa di pagina 10 di 12 riferimento, sicché il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui la retribuzione deve essere corrisposta nella sua interezza secondo quanto stabilito dalla legge o dal contratto, indipendentemente dalla sua effettiva corresponsione (in tal senso, Cass. n. 15054/2025).
55. Ciò detto, deve, però, considerarsi che, in caso di trasferimento d'azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento della cessione, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente prevista dal co. 2 dell'art. 2112 c.c. La Suprema Corte (v., fra le altre, Cass. n. 3646/2016) ha chiarito che i lavoratori non vantano diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento delle ritenute, che, invece, costituiscono obbligazioni inerenti all'esercizio dell'impresa e restano soggette alla disciplina dell'art. 2560 c.c. (“debiti relativi all'azienda ceduta”). Ne discende che il cessionario non è legittimato passivo della pretesa creditoria dell'istituto previdenziale dopo il trasferimento d'azienda. Il giudice di legittimità ha, infatti, precisato che la solidarietà tra alienante e acquirente è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, fra i quali vanno annoverati gli enti previdenziali, e che il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo quanto previsto dall'art. 2116, co. 2 c.c.), essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro.
56. Ne deriva che deve essere condannato a versare all in favore del ricorrente la CP_2 CP_3 contribuzione dovuta nella misura di legge sulle differenze retributive imponibili spettanti al ricorrente in forza della presente sentenza per il periodo dal 5 maggio 2016 al 31 marzo 2017; mentre
[...] deve essere condannata a versare all in favore del ricorrente la contribuzione dovuta CP_1 CP_3 nella misura di legge sulle differenze retributive imponibili spettanti al ricorrente in forza della presente sentenza per il periodo dal 1 aprile 2017 al 17 dicembre 2020.
57. È assorbito ogni ulteriore profilo controverso, di rito, di merito e istruttorio.
58. Il regolamento delle spese di lite fra le parti private, liquidate come in dispositivo, segue il criterio legale della soccombenza delle parti convenute.
59. Si ritiene di disporre la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese di lite di pertinenza dell scaturendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell da un mutamento CP_3 CP_3 di indirizzo della giurisprudenza di legittimità andato affermandosi nelle more del giudizio.
60. Le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva sulle parti convenute private soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna pagare a , per differenze retributive Controparte_1 Parte_1 maturate dal 8.6.2013 al 17.12.2020, la somma capitale lorda di € 173.784,90, di cui, in solido ex art. 2112 c.c. con , la quota parte maturata al 31.3.2017, ogni somma oltre CP_2 accessori con la decorrenza e nella misura di legge ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a pagare a la somma capitale di Controparte_1 Pt_1 Pt_1 1.761,86, a titolo di differenze sull'indennità di CIGO maturate dal 9.3.2020 al 17.12.2020, oltre accessori con la decorrenza e nella misura di legge ex art. 429 c.p.c.;
- accerta e dichiara il diritto di all'accantonamento della somma capitale lorda Parte_1 di € 29.551,10, a titolo di T.F.R. maturato al 17.12.2020;
- condanna a versare all in favore del ricorrente la contribuzione CP_2 CP_3 dovuta nella misura di legge sulle differenze retributive imponibili spettanti al ricorrente in forza della presente sentenza per il periodo dal 5 maggio 2016 al 31 marzo 2017; e Controparte_1 a versare all in favore del ricorrente la contribuzione dovuta nella misura di legge
[...] CP_3 sulle differenze retributive imponibili spettanti al ricorrente in forza della presente sentenza per il periodo dal 1 aprile 2017 al 17 dicembre 2020;
pagina 11 di 12 - condanna e , in solido tra loro, a rifondere al Controparte_1 CP_2 ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa per intero fra tutte le parti le spese di lite di pertinenza dell CP_3
- pone in via definitiva a carico di , in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto.
Firenze, 10 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
AR NI
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro, deve considerarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28862/2023), il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, patto non sussistente nel caso di specie, risultando l'orario part time (60%) – per il periodo decorrente dal 1.7.2013 - solo dalle buste paga, che, come è noto, sono formate ed emesse dal datore di lavoro. 2 “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, quantifichi in sorte capitale lorda le differenze retributive (a titolo di retribuzione diretta, indiretta e differita) eventualmente maturate dal ricorrente fino al 17.12.2020, rispetto al percepito, ipotizzando a tal fine che:
- in data 07.06.2012 tra e si sia costituito un ordinario rapporto di lavoro Parte_1 CP_4 subordinato a tempo pieno e indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di commesso alla vendita al pubblico;
5 Come correttamente rilevato dal CT delle parti convenute, l'art. 249 del C.C.N.L. Commercio esclude in modo esplicito il compenso degli straordinari dalla formazione dell'imponibile utile al calcolo del T.F.R. 6Estranea all'oggetto del presente giudizio, in quanto non oggetto di domanda ad opera di alcuna parte, è, infatti, la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente con riguardo alle somme corrispostegli mensilmente in contanti fuori busta in costanza di rapporto.