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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 27.3.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. De Parte_1
Leonardis
Ricorrente
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
CP_2
contumace
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3242023000061492400 con il quale gli aveva intimato il CP_1 pagamento della somma di € 2244,70 a titolo di contributi fissi dovuti nella gestione artigiani per gli anni 2021 e 2022.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto, nel periodo in contestazione, non aveva svolto alcuna attività per la società Controparte_3
Rilevava in particolare che, sino al mese di agosto 2020, aveva svolto nell'interesse della predetta società, di cui era socio accomandante, attività di conducente di mezzi pesanti;
attività che invece, da agosto 2020, non aveva più potuto svolgere stante il raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per la conduzione dei mezzi pesanti.
Soggiungeva che in data 2.9.2021 aveva ceduto le proprie quote, rientrando nella compagine sociale in data 23.12.2022.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
1 Nonostante la regolarità della notifica, la società di cartolarizzazione rimaneva contumace.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 617 c.p.c. in quanto parte ricorrente ha tempestivamente opposto l'avviso di addebito n. 3242023000061492400, contestando nel merito la pretesa ivi trasfusa.
Ciò posto, giova preliminarmente osservare che la legge 463/1959 ha esteso l'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (art. 1).
Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, “Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”.
L'art. 2 legge 446/1985 ha definito come imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
L'art 3 commi 2 e 3 della citata legge prevede poi che l'attività artigiana possa essere esercitata sotto forma di impresa individuale o in forma societaria.
Ai fini che occupano è dunque necessario che il socio eserciti la propria attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso.
Co Come evidenziato dalla “per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare
l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale"; tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa);
2 in sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall (cfr. Cass. 18822/2021). CP_1
Quanto poi al riparto degli oneri probatori, è pacifico che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'Istituto previdenziale (cfr. Cass. 21511/2018 che richiama Cass. n. 5210 del
28/2/2017 in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario;
Cass. n. 3835 del 26/02/2016).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie che occupa, reputa la scrivente che – a fronte delle circostanze fattuali, non contestate e comunque risultanti documentalmente, allegate a fondamento del ricorso- alcun elemento di segno contrario abbia fornito l' . CP_5
Ed invero, il ricorrente ha evidenziato di essere stato legittimamente iscritto nella gestione artigiani, sino ad agosto 2020, in quanto socio accomandante di società artigiana e coniuge di socio accomandatario, avendo svolto nell'interesse della società dallo stesso partecipata attività di conducente di mezzi pesanti.
Attività che, a decorrere da agosto 2020, non ha più potuto svolgere avendo compiuto 68 anni di età, limite massimo previsto dall'art. 115 comma 2 lett. a) del Codice della Strada per la conduzione dei suddetti mezzi.
Inoltre, come è pacifico tra le parti, l'istante ha ceduto le proprie quote in data 2.9.2021, rientrando nella compagine sociale solo in data 23.12.2022.
Sulla scorta di tali elementi, deve dunque ritenersi che, nel periodo in contestazione, il ricorrente fosse privo dei presupposti per l'iscrizione nella gestione artigiana e, conseguentemente, non fosse tenuto al versamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese - liquidate in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse - segue la soccombenza di , CP_1
mentre non essendo emersi profili di illegittimità addebitabili alla società di cartolarizzazione le spese tra quest'ultima e il ricorrente si compensano integralmente.
Pqm
3 Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
così provvede: CP_2 annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario, iva CP_1
e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Compensa le spese tra il ricorrente e CP_2
Brindisi, 27.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 27.3.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. De Parte_1
Leonardis
Ricorrente
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
CP_2
contumace
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3242023000061492400 con il quale gli aveva intimato il CP_1 pagamento della somma di € 2244,70 a titolo di contributi fissi dovuti nella gestione artigiani per gli anni 2021 e 2022.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto, nel periodo in contestazione, non aveva svolto alcuna attività per la società Controparte_3
Rilevava in particolare che, sino al mese di agosto 2020, aveva svolto nell'interesse della predetta società, di cui era socio accomandante, attività di conducente di mezzi pesanti;
attività che invece, da agosto 2020, non aveva più potuto svolgere stante il raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per la conduzione dei mezzi pesanti.
Soggiungeva che in data 2.9.2021 aveva ceduto le proprie quote, rientrando nella compagine sociale in data 23.12.2022.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
1 Nonostante la regolarità della notifica, la società di cartolarizzazione rimaneva contumace.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 617 c.p.c. in quanto parte ricorrente ha tempestivamente opposto l'avviso di addebito n. 3242023000061492400, contestando nel merito la pretesa ivi trasfusa.
Ciò posto, giova preliminarmente osservare che la legge 463/1959 ha esteso l'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (art. 1).
Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, “Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”.
L'art. 2 legge 446/1985 ha definito come imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
L'art 3 commi 2 e 3 della citata legge prevede poi che l'attività artigiana possa essere esercitata sotto forma di impresa individuale o in forma societaria.
Ai fini che occupano è dunque necessario che il socio eserciti la propria attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso.
Co Come evidenziato dalla “per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare
l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale"; tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa);
2 in sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall (cfr. Cass. 18822/2021). CP_1
Quanto poi al riparto degli oneri probatori, è pacifico che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'Istituto previdenziale (cfr. Cass. 21511/2018 che richiama Cass. n. 5210 del
28/2/2017 in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario;
Cass. n. 3835 del 26/02/2016).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie che occupa, reputa la scrivente che – a fronte delle circostanze fattuali, non contestate e comunque risultanti documentalmente, allegate a fondamento del ricorso- alcun elemento di segno contrario abbia fornito l' . CP_5
Ed invero, il ricorrente ha evidenziato di essere stato legittimamente iscritto nella gestione artigiani, sino ad agosto 2020, in quanto socio accomandante di società artigiana e coniuge di socio accomandatario, avendo svolto nell'interesse della società dallo stesso partecipata attività di conducente di mezzi pesanti.
Attività che, a decorrere da agosto 2020, non ha più potuto svolgere avendo compiuto 68 anni di età, limite massimo previsto dall'art. 115 comma 2 lett. a) del Codice della Strada per la conduzione dei suddetti mezzi.
Inoltre, come è pacifico tra le parti, l'istante ha ceduto le proprie quote in data 2.9.2021, rientrando nella compagine sociale solo in data 23.12.2022.
Sulla scorta di tali elementi, deve dunque ritenersi che, nel periodo in contestazione, il ricorrente fosse privo dei presupposti per l'iscrizione nella gestione artigiana e, conseguentemente, non fosse tenuto al versamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese - liquidate in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse - segue la soccombenza di , CP_1
mentre non essendo emersi profili di illegittimità addebitabili alla società di cartolarizzazione le spese tra quest'ultima e il ricorrente si compensano integralmente.
Pqm
3 Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
così provvede: CP_2 annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario, iva CP_1
e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Compensa le spese tra il ricorrente e CP_2
Brindisi, 27.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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