Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1988, n. 2018
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Sentenza 25 febbraio 1988

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La circostanza che l'attività lavorativa, di cui è in contestazione il carattere autonomo o subordinato, assorba totalmente il tempo lavorativo del prestatore della medesima non è di per sè sufficiente ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro dipendente, per la quale è invece determinante la circostanza che l'attività da espletare sia di natura tale da non consentire alcun apprezzabile margine di discrezionalità al lavoratore, le cui prestazioni si svolgono in conformità a specifiche prescrizioni impartite dalla controparte nell'esplicazione di un potere di supremazia e di direzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto di natura subordinata l'attività svolta in favore dell'e.N.E.L. e concernente, in particolare, la lettura dei contatori, l'esazione delle bollette e la segnalazione di guasti). ( V 4407/87, mass n 453137; ( V 5888/84, mass n 437555; ( V 6776/82, mass n 424418).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/1988, n. 2018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2018
    Data del deposito : 25 febbraio 1988

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