TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2024, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 563 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 563/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Piazza Sicilia N.3 98076 SANT'AGATA MILITELLO ITALIA presso lo studio dell'avv. GIARDINA SABRINA , che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ETTORE LOMBARDO PELLEGRINO 26, MESSINA, presso lo studio dell'avv. MANNINO GIOVANNI che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: assicurazione contro i danni
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio la al fine di ottenere Controparte_1
l'indennizzo per le lesioni personali subite in data 24.04.2017, a seguito di una caduta durante una raccolta amatoriale di asparagi in Santo
Stefano di Camastra, alla stessa dovuto in forza della polizza infortuni
1 Pluriattiva Infortuni n. 106142118, sottoscritta con la Compagnia assicuratrice il 18.10.2016 e con scadenza 18.10.2017.
La costituendosi in giudizio rilevava di Controparte_1 aver già corrisposto all'attrice le spese mediche e di non dover liquidare null'altro (men che meno la chiesta indennità di gessatura) in assenza dei presupposti previsti e richiesti dalle condizioni generali del contratto assicurativo. Pertanto, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la vittoria di spese e compensi.
Istruita, quindi, mediante produzione documentale e CTU, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva introitata a sentenza l'11.9.2024, con concessione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 cpc.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
In particolare, l'attrice ha chiesto l'indennità di gessatura dalla polizza.
L'attrice ha dovuto tenere un tutore rigido per un lungo periodo di tempo a causa della distensione traumatica della guaina comune dell'estensore breve e dell'abduttore lungo del primo compartimento del polso sinistro.
Al fine di verificare se tale tipo di lesione rientrasse o meno tra quelle indennizzabili a termini di polizza, è stata disposta CTU medico-legale.
Al quesito posto (verificare se sulla base della documentazione medica in atti, possano ritenersi soddisfatti i requisiti previsti dalle condizioni generali della polizza assicurativa per il riconoscimento CP_1 dell'indennità di gessatura in caso di applicazione di tutore rigido e dunque l'insorgere a seguito dell'infortunio patito dall'attrice di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC o RM
o ecografia o artroscopia”) il Consulente, dopo le indagini e gli esami del caso, ha rilevato che “Nell'ambito della infortunistica privata le voci indennizzabili devono, pedissequamente, soddisfare le specifiche condizioni concordate con la stipula della polizza stessa e, nel caso in esame, l'indennizzo da immobilizzazione con tutore prevede specifiche
2 condizioni contrattuali tra cui che l'applicazione del tutore, prescritta da uno specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC
o RM o ecografia o artroscopia. Il riscontro documentale ecografico, effettuato otto giorni dopo l'evento traumatico, non rilevava la presenza delle specifiche lesioni capsulari o rotture legamentose totali o parziali previste dalle suddette condizioni di polizza, pertanto, non risulta soddisfatto il dettato contrattuale relativo all'indennizzo da immobilizzazione con tutore.”
Il Consulente incaricato ha, dunque, concluso affermando che “non possono ritenersi soddisfatti i requisiti previsti dalle condizioni generali della polizza assicurativa per il riconoscimento dell'indennità CP_1 di gessatura in caso di applicazione di tutore rigido, applicato alla periziata in conseguenza dell'evento traumatico patito Parte_1 il 24/04/2017, in quanto l'ecografia del 02/05/2017 non ha evidenziato la presenza di lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali clinicamente diagnosticate e documentate.”
Le conclusioni del CTU, ben argomentate e satisfattive del quesito posto, vengono recepite ai fini della decisione.
Per quanto sopra, non ricorrendone i presupposti, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- vanno poste a carico della parte attrice soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 563/2020 R.G., promossa da contro Parte_1 [...]
[..
[...] , disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione Controparte_2
e difesa, così provvede:
1.rigetta le domande attoree;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, di € 5.077,,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. pone le spese di CTU liquidate in corso di casa definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
Patti, 6.12.2024 IL GIUDICE
Rosalia Russo Femminella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 563/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Piazza Sicilia N.3 98076 SANT'AGATA MILITELLO ITALIA presso lo studio dell'avv. GIARDINA SABRINA , che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ETTORE LOMBARDO PELLEGRINO 26, MESSINA, presso lo studio dell'avv. MANNINO GIOVANNI che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: assicurazione contro i danni
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio la al fine di ottenere Controparte_1
l'indennizzo per le lesioni personali subite in data 24.04.2017, a seguito di una caduta durante una raccolta amatoriale di asparagi in Santo
Stefano di Camastra, alla stessa dovuto in forza della polizza infortuni
1 Pluriattiva Infortuni n. 106142118, sottoscritta con la Compagnia assicuratrice il 18.10.2016 e con scadenza 18.10.2017.
La costituendosi in giudizio rilevava di Controparte_1 aver già corrisposto all'attrice le spese mediche e di non dover liquidare null'altro (men che meno la chiesta indennità di gessatura) in assenza dei presupposti previsti e richiesti dalle condizioni generali del contratto assicurativo. Pertanto, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la vittoria di spese e compensi.
Istruita, quindi, mediante produzione documentale e CTU, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva introitata a sentenza l'11.9.2024, con concessione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 cpc.
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
In particolare, l'attrice ha chiesto l'indennità di gessatura dalla polizza.
L'attrice ha dovuto tenere un tutore rigido per un lungo periodo di tempo a causa della distensione traumatica della guaina comune dell'estensore breve e dell'abduttore lungo del primo compartimento del polso sinistro.
Al fine di verificare se tale tipo di lesione rientrasse o meno tra quelle indennizzabili a termini di polizza, è stata disposta CTU medico-legale.
Al quesito posto (verificare se sulla base della documentazione medica in atti, possano ritenersi soddisfatti i requisiti previsti dalle condizioni generali della polizza assicurativa per il riconoscimento CP_1 dell'indennità di gessatura in caso di applicazione di tutore rigido e dunque l'insorgere a seguito dell'infortunio patito dall'attrice di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC o RM
o ecografia o artroscopia”) il Consulente, dopo le indagini e gli esami del caso, ha rilevato che “Nell'ambito della infortunistica privata le voci indennizzabili devono, pedissequamente, soddisfare le specifiche condizioni concordate con la stipula della polizza stessa e, nel caso in esame, l'indennizzo da immobilizzazione con tutore prevede specifiche
2 condizioni contrattuali tra cui che l'applicazione del tutore, prescritta da uno specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC
o RM o ecografia o artroscopia. Il riscontro documentale ecografico, effettuato otto giorni dopo l'evento traumatico, non rilevava la presenza delle specifiche lesioni capsulari o rotture legamentose totali o parziali previste dalle suddette condizioni di polizza, pertanto, non risulta soddisfatto il dettato contrattuale relativo all'indennizzo da immobilizzazione con tutore.”
Il Consulente incaricato ha, dunque, concluso affermando che “non possono ritenersi soddisfatti i requisiti previsti dalle condizioni generali della polizza assicurativa per il riconoscimento dell'indennità CP_1 di gessatura in caso di applicazione di tutore rigido, applicato alla periziata in conseguenza dell'evento traumatico patito Parte_1 il 24/04/2017, in quanto l'ecografia del 02/05/2017 non ha evidenziato la presenza di lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali clinicamente diagnosticate e documentate.”
Le conclusioni del CTU, ben argomentate e satisfattive del quesito posto, vengono recepite ai fini della decisione.
Per quanto sopra, non ricorrendone i presupposti, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- vanno poste a carico della parte attrice soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 563/2020 R.G., promossa da contro Parte_1 [...]
[..
[...] , disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione Controparte_2
e difesa, così provvede:
1.rigetta le domande attoree;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, di € 5.077,,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. pone le spese di CTU liquidate in corso di casa definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
Patti, 6.12.2024 IL GIUDICE
Rosalia Russo Femminella
4