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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2440 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Lorenzo Carini e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso il verbale unico di CP_1 accertamento n. 2023004243/DDL, prot. Inf.: 8200.24/10/2023.0301601, del CP_1
24.10.2023, col quale le è stato intimato il pagamento di € 131.744,87 per talune irregolarità (meglio sintetizzate a pag. 5 del verbale contestato) emerse a seguito dell'ispezione del giugno 2023. Contestando solo taluni degli addebiti, la cooperativa opponente ha chiesto l'annullamento del detto verbale di accertamento e, comunque, l'accertamento dell'inesistenza del redito ivi menzionato.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va premesso che la c.d. opposizione ad avviso di accertamento, in realtà è un'azione di accertamento negativo dei fatti ivi menzionati e, quindi, del credito ad essi correlato. Va quindi rigettata la domanda di “annullamento” del verbale, non venendo in essere un atto suscettibile di caducazione.
1 Concentrando quindi l'attenzione sul profilo dell'accertamento negativo, va ricordato che la giurisprudenza ormai stratificata ritenga che gravi sull l'onere di provare CP_1 la sussistenza dei fatti menzionati nel verbale, anche nei casi (come quello in oggetto) in cui l'iniziativa processuale sia stata assunta dal soggetto che si assume essere debitore. Va poi ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. 166/2014; Cass. n. 10427/14, Cass. 20820/18, Cass. 8946/20) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda
2 superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Quanto precede è stato ancor più di recente condiviso da Cass. 26086/23, la quale ha ribadito che, per quanto concerne il valore probatorio del materiale raccolto dai verbalizzanti (ad es. delle dichiarazioni acquisite dagli stessi), questo “deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”. Quanto precede risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. pure Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
Alla luce di tali premesse può essere esaminato il caso di specie.
Le condotte menzionate a pag. 5 del verbale di accertamento sono le seguenti: A) Irregolare registrazione degli orari di lavoro B) Omessa maggiorazione della retribuzione per lavoro notturno C) Omessa maggiorazione della retribuzione per lavoro domenicale D) Omessa comunicazione ai Centri per l'Impiego relativamente alla lavoratrice
Persona_1
E) Erronea qualificazione del rapporto lavorativo facente capo a Persona_2
(assunta come dipendente, ma da tutti i lavoratori indicata come
[...]
“titolare” e, comunque, come persona che non svolgeva attività lavorativa, ma si limitava a gestire la struttura e a controllare l'operato del personale) F) Retribuzione al personale erogata con mezzi non tracciabili (salvo che per i mesi di gennaio e maggio 2020) G) Omessa preventiva comunicazione dell'assunzione obbligatoria della lavoratrice Dispensa Per_3
H) Omessa comunicazione della variazione del rapporto di lavoro nel termine di 5 gg. per il lavoratore Persona_4
I) Tardiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la dipendente Parte_2
3 Nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ricorso avverso i punti D, E, F, G, H, I. L'oggetto del presente giudizio, quindi, è costituito solo dalle irregolarità di cui ai punti A, B e C.
Punto A: Irregolare registrazione degli orari di lavoro. L'addebito concerne il fatto che la cooperativa avrebbe registrato un numero di ore lavorative inferiore rispetto a quelle che il personale, ascoltato in sede ispettiva, ha dichiarato di aver svolto. Nel ricorso si invoca la flessibilità dell'orario (in particolare, l'art. 26 del CCNL), e si afferma che l'attività svolta dal personale “in alcune giornate aveva una durata notevolmente inferiore rispetto a quella registrata in busta paga e in altre giornate, invece, poteva richiedersi lo svolgimento di qualche minuto di lavoro in più”. Va però osservato che le buste paga elaborate dalla cooperativa (quantomeno quelle per i periodi dal 2020 in poi) menzionavano, per ciascuna giornata lavorativa, il numero di ore espletato da ciascun dipendente. L'affermazione contenuta in ricorso e sopra riportata appare quindi contraddetta dalla stessa documentazione prodotta in atti: se il personale lavorava con orari disomogenei, connotati dalla concentrazione dell'attività in talune giornate, con successivo “recupero” dei riposi in altri giorni, tale circostanza dovrebbe emergere dai cedolini, cosa che invece non è. Peraltro, è stato lo stesso legale rappresentante a dichiarare agli ispettori che (come confermato pure dai dipendenti ascoltati) vi solo erano tre possibili turni per tutto il personale: quello mattutino, dalle 7,00 alle 14,00 (7 ore), quello pomeridiano, dalle 14,00 alle 21,00 (7 ore) e quello di notte, dalle 21,00 alle 7,00 (10 ore). Tale circostanza può essere quindi data per certa, dovendosi sul punto ravvisare una confessione stragiudiziale del legale rappresentante della cooperativa. Non è quindi chiara la ragione per la quale, dai cedolini depositati, risulta che la maggior parte dei lavoratori avrebbe lavorato per n. 4 ore al giorno. Se i turni potevano avere durata di 7 o di 10 ore, nessun dipendente avrebbe dovuto lavorare per sole 4 ore. Acquisiscono quindi piena attendibilità le dichiarazioni di taluni lavoratori secondo le quali le buste paga non riportavano tutte le ore lavorate e, laddove venivano registrate 4 ore di attività, invero, ne erano state espletate 7. Giova ricordare che il fatto che siano state rese tali dichiarazioni (che nel verbale sono peraltro riportate tra virgolette) è incontestabile, dal momento che sul punto il verbale ha valore di prova legale. Circa la veridicità di tali dichiarazioni, poi, è la convergenza delle medesime con quanto riferito dal legale rappresentante della cooperativa a conferire alle prime un pieno valore di prova. In ordine al profilo in esame, dunque, il ricorso va rigettato.
4 Punto B: lavoro notturno Tanto dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della cooperativa, quanto da quanto riferito dai lavoratori ascoltati dagli ispettori, emerge che tutto il personale della ricorrente copriva i tre turni sopra indicati, quindi, svolgeva periodicamente delle ore di lavoro notturno. Del resto, anche nell'atto introduttivo del presente giudizio la cooperativa ribadisce che tutti i lavoratori coprivano, a rotazione, anche il turno di notte. Pure tale circostanza può essere quindi data per assodata. Posto che, a norma dell'art. 56 CCNL, le ore di lavoro notturno avrebbero dovuto essere retribuite mediante una maggiorazione del 15%, e considerato che di tale maggiorazione non vi è traccia nelle buste paga, anche sotto questo profilo l'opposizione è infondata.
Punto C: Lavoro domenicale Dalle buste paga emerge limpidamente che (come peraltro confermato anche in sede ispettiva dai lavoratori e pure dal legale rappresentante della cooperativa) la rotazione nella turnazione era effettuata in modo tale da coprire pure le giornate di domenica. In parecchi casi, nei cedolini risulta effettivamente conteggiata la detta maggiorazione retributiva. In altri casi, però, ciò non è avvenuto (si vedano, ad esempio, le seguenti buste paga: per i mesi di febbraio e ottobre Parte_3
2020; per i mesi di gennaio e giugno 2021, per Controparte_2 Controparte_3 il mese di giugno 2021 etc.) Da quanto si evince dal verbale di accertamento, è solo con riferimento a tali omissioni che è stato conteggiato il debito contributivo dell'opponente. Pure in ordine a tale profilo, pertanto il ricorso va rigettato.
In ordine a tutte le altre doglianze, il verbale di accertamento indica in modo puntuale la fonte del convincimento degli ispettori (talvolta di matrice documentale - come per le omissioni delle comunicazioni di cui ai punti D, G, H e I nonché per l'erogazione delle retribuzioni con strumenti non tracciabili-, talaltra di matrice non documentale, come con riferimento alla presenza a lavoro “in nero” della s.ra e per l'erronea qualificazione del rapporto di lavoro facente capo Persona_1 alla s.ra Mauro), quindi, il detto verbale ha valore fino a prova contraria (come chiarito da Cass. 26086/23 sopra richiamata.
Considerato che
in ricorso nessuna specifica allegazione è stata articolata, pure in ordine a questi profili, va rigettata la richiesta di accertamento negativo del debito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
5
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7.650,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 16.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Lorenzo Carini e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso il verbale unico di CP_1 accertamento n. 2023004243/DDL, prot. Inf.: 8200.24/10/2023.0301601, del CP_1
24.10.2023, col quale le è stato intimato il pagamento di € 131.744,87 per talune irregolarità (meglio sintetizzate a pag. 5 del verbale contestato) emerse a seguito dell'ispezione del giugno 2023. Contestando solo taluni degli addebiti, la cooperativa opponente ha chiesto l'annullamento del detto verbale di accertamento e, comunque, l'accertamento dell'inesistenza del redito ivi menzionato.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va premesso che la c.d. opposizione ad avviso di accertamento, in realtà è un'azione di accertamento negativo dei fatti ivi menzionati e, quindi, del credito ad essi correlato. Va quindi rigettata la domanda di “annullamento” del verbale, non venendo in essere un atto suscettibile di caducazione.
1 Concentrando quindi l'attenzione sul profilo dell'accertamento negativo, va ricordato che la giurisprudenza ormai stratificata ritenga che gravi sull l'onere di provare CP_1 la sussistenza dei fatti menzionati nel verbale, anche nei casi (come quello in oggetto) in cui l'iniziativa processuale sia stata assunta dal soggetto che si assume essere debitore. Va poi ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. 166/2014; Cass. n. 10427/14, Cass. 20820/18, Cass. 8946/20) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda
2 superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Quanto precede è stato ancor più di recente condiviso da Cass. 26086/23, la quale ha ribadito che, per quanto concerne il valore probatorio del materiale raccolto dai verbalizzanti (ad es. delle dichiarazioni acquisite dagli stessi), questo “deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”. Quanto precede risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. pure Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073).
Alla luce di tali premesse può essere esaminato il caso di specie.
Le condotte menzionate a pag. 5 del verbale di accertamento sono le seguenti: A) Irregolare registrazione degli orari di lavoro B) Omessa maggiorazione della retribuzione per lavoro notturno C) Omessa maggiorazione della retribuzione per lavoro domenicale D) Omessa comunicazione ai Centri per l'Impiego relativamente alla lavoratrice
Persona_1
E) Erronea qualificazione del rapporto lavorativo facente capo a Persona_2
(assunta come dipendente, ma da tutti i lavoratori indicata come
[...]
“titolare” e, comunque, come persona che non svolgeva attività lavorativa, ma si limitava a gestire la struttura e a controllare l'operato del personale) F) Retribuzione al personale erogata con mezzi non tracciabili (salvo che per i mesi di gennaio e maggio 2020) G) Omessa preventiva comunicazione dell'assunzione obbligatoria della lavoratrice Dispensa Per_3
H) Omessa comunicazione della variazione del rapporto di lavoro nel termine di 5 gg. per il lavoratore Persona_4
I) Tardiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la dipendente Parte_2
3 Nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ricorso avverso i punti D, E, F, G, H, I. L'oggetto del presente giudizio, quindi, è costituito solo dalle irregolarità di cui ai punti A, B e C.
Punto A: Irregolare registrazione degli orari di lavoro. L'addebito concerne il fatto che la cooperativa avrebbe registrato un numero di ore lavorative inferiore rispetto a quelle che il personale, ascoltato in sede ispettiva, ha dichiarato di aver svolto. Nel ricorso si invoca la flessibilità dell'orario (in particolare, l'art. 26 del CCNL), e si afferma che l'attività svolta dal personale “in alcune giornate aveva una durata notevolmente inferiore rispetto a quella registrata in busta paga e in altre giornate, invece, poteva richiedersi lo svolgimento di qualche minuto di lavoro in più”. Va però osservato che le buste paga elaborate dalla cooperativa (quantomeno quelle per i periodi dal 2020 in poi) menzionavano, per ciascuna giornata lavorativa, il numero di ore espletato da ciascun dipendente. L'affermazione contenuta in ricorso e sopra riportata appare quindi contraddetta dalla stessa documentazione prodotta in atti: se il personale lavorava con orari disomogenei, connotati dalla concentrazione dell'attività in talune giornate, con successivo “recupero” dei riposi in altri giorni, tale circostanza dovrebbe emergere dai cedolini, cosa che invece non è. Peraltro, è stato lo stesso legale rappresentante a dichiarare agli ispettori che (come confermato pure dai dipendenti ascoltati) vi solo erano tre possibili turni per tutto il personale: quello mattutino, dalle 7,00 alle 14,00 (7 ore), quello pomeridiano, dalle 14,00 alle 21,00 (7 ore) e quello di notte, dalle 21,00 alle 7,00 (10 ore). Tale circostanza può essere quindi data per certa, dovendosi sul punto ravvisare una confessione stragiudiziale del legale rappresentante della cooperativa. Non è quindi chiara la ragione per la quale, dai cedolini depositati, risulta che la maggior parte dei lavoratori avrebbe lavorato per n. 4 ore al giorno. Se i turni potevano avere durata di 7 o di 10 ore, nessun dipendente avrebbe dovuto lavorare per sole 4 ore. Acquisiscono quindi piena attendibilità le dichiarazioni di taluni lavoratori secondo le quali le buste paga non riportavano tutte le ore lavorate e, laddove venivano registrate 4 ore di attività, invero, ne erano state espletate 7. Giova ricordare che il fatto che siano state rese tali dichiarazioni (che nel verbale sono peraltro riportate tra virgolette) è incontestabile, dal momento che sul punto il verbale ha valore di prova legale. Circa la veridicità di tali dichiarazioni, poi, è la convergenza delle medesime con quanto riferito dal legale rappresentante della cooperativa a conferire alle prime un pieno valore di prova. In ordine al profilo in esame, dunque, il ricorso va rigettato.
4 Punto B: lavoro notturno Tanto dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della cooperativa, quanto da quanto riferito dai lavoratori ascoltati dagli ispettori, emerge che tutto il personale della ricorrente copriva i tre turni sopra indicati, quindi, svolgeva periodicamente delle ore di lavoro notturno. Del resto, anche nell'atto introduttivo del presente giudizio la cooperativa ribadisce che tutti i lavoratori coprivano, a rotazione, anche il turno di notte. Pure tale circostanza può essere quindi data per assodata. Posto che, a norma dell'art. 56 CCNL, le ore di lavoro notturno avrebbero dovuto essere retribuite mediante una maggiorazione del 15%, e considerato che di tale maggiorazione non vi è traccia nelle buste paga, anche sotto questo profilo l'opposizione è infondata.
Punto C: Lavoro domenicale Dalle buste paga emerge limpidamente che (come peraltro confermato anche in sede ispettiva dai lavoratori e pure dal legale rappresentante della cooperativa) la rotazione nella turnazione era effettuata in modo tale da coprire pure le giornate di domenica. In parecchi casi, nei cedolini risulta effettivamente conteggiata la detta maggiorazione retributiva. In altri casi, però, ciò non è avvenuto (si vedano, ad esempio, le seguenti buste paga: per i mesi di febbraio e ottobre Parte_3
2020; per i mesi di gennaio e giugno 2021, per Controparte_2 Controparte_3 il mese di giugno 2021 etc.) Da quanto si evince dal verbale di accertamento, è solo con riferimento a tali omissioni che è stato conteggiato il debito contributivo dell'opponente. Pure in ordine a tale profilo, pertanto il ricorso va rigettato.
In ordine a tutte le altre doglianze, il verbale di accertamento indica in modo puntuale la fonte del convincimento degli ispettori (talvolta di matrice documentale - come per le omissioni delle comunicazioni di cui ai punti D, G, H e I nonché per l'erogazione delle retribuzioni con strumenti non tracciabili-, talaltra di matrice non documentale, come con riferimento alla presenza a lavoro “in nero” della s.ra e per l'erronea qualificazione del rapporto di lavoro facente capo Persona_1 alla s.ra Mauro), quindi, il detto verbale ha valore fino a prova contraria (come chiarito da Cass. 26086/23 sopra richiamata.
Considerato che
in ricorso nessuna specifica allegazione è stata articolata, pure in ordine a questi profili, va rigettata la richiesta di accertamento negativo del debito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
5
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7.650,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 16.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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