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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/06/2024, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2613/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MAZZONI FRANCO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTI contro
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. TOGNINI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLA ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia di CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note di trattazione scritta, con termine perentorio fino al 24.05.2024, con cui era stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti: la causa era trasmessa alla scrivente in data 25.05.2024 ed era emessa la presente sentenza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex artt. 22 L. 689/81, 5 e 6 d. lgs. 150/11 i Sigg.ri Pt_1
e in solido con la società proponevano
[...] Parte_2 Parte_3 opposizione distintamente avverso le ordinanza n. 190 e 191 emesse dalla Provincia di in data 02.11.2023 per la somma di €. 4. 148.33 a titolo di sanzione per la CP_1 violazione dell'art. 190 d. lgs.152/06 in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 258 comi 2 e 3 del d. lgs. 152/06 per avere omesso di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi chiedendo la sospensione dell'esecuzione delle ordinanze e il loro annullamento previo accoglimento delle svolte opposizioni;
con vittoria di spese di lite;
si costituiva in giudizio l'ente convenuta che chiedeva il rigetto delle opposizioni e la conferma dei provvedimenti impugnati;
con vittoria di spese.
La causa sub n. rg 2614/23 era riunita a quella recante n. rg 2613/23 e, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze impugnate dato che non era riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex artt. 429 e 127 ter c.p.c. trattandosi di causa di natura documentale:
Sulle conclusioni sopra indicate era emessa la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevato come nel caso che ci occupa non sia contestata la posizione relativa alla società in vincolo di solidarietà con i ricorrenti, di talché su questo punto si ha un consolidamento della sanzione rivolta alla società dato che non è emersa alcuna opposizione.
La parte ricorrente contesta, in entrambi i casi, la legittimazione passiva del soggetto ingiunto atteso che dai documenti versati in atti emergerebbe che sin dalla costituzione della società quest'ultima aveva una gestione affidata ad un CDA composto dal Presidente e dai due Amm.ri delegati, gli odierni ricorrenti e che solo lo Controparte_2 si occupava dell'amministrazione della società e della sua gestione in materia CP_2 di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro e la parte ricorrente fondava la sua prospettazione sulla documentazione in atti ( visura e Statuto) e anche sulle dichiarazioni rese dai dipendenti della società nonché sull'esito del Parte_3 procedimento penale che ha portato lo a patteggiare la pena ex artt. 163 c.p. CP_2
e 444 c.p.p. e alla archiviazione delle posizioni dei ricorrenti.
Tuttavia dalla documentazioni in atti emerge che allo sono conferiti i poteri CP_2 sulle norme in materia di lavoro, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro e tutela dell'ambiente e tutela della privacy solo in data 13.10.2021 ( cfr. visura in atti con la modifica); pertanto al momento della contestazione di cui alle impugnate ordinanze non vi erano tali poteri in capo allo ma erano suddivisi su di lui e sui ricorrenti;
CP_2
pagina 2 di 4 peraltro in atti non assume un valore probatorio quella che la parte ritiene essere una delega in materia ambientale allo ma in realtà appare un verbale assembleare CP_2 del 03.04.2018 del tutto generico e privo di data certa ( cfr. doc. in atti).
Agli atti emerge che l'unica modifica nella visura camerale per quanto riguarda i poteri di gestione in capo agli amministratori della società è quella Parte_3 effettuata il 13.10.2021 quindi trascorsi quattro anni dall'accertamento del 10.10.2018.
Peraltro dai documenti in atti emerge che l'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti non era compilato a decorrere dall'08.11.2016 e quindi ciò faceva emergere la fondatezza della contestazione di cui alle ordinanza impugnate.
I documenti versati in atti e provenienti dal processo penale ( verbali di sit dei dipendenti della società e del dott. non hanno un valore pieno di prova nel Parte_4 procedimento civile atteso che la sentenza di patteggiamento non ha effetti di vincolo di giudicato avendo un valore solo in punto di accertamento del fatto oggetto di reato per cui si decide di patteggiare. I documenti del procedimento penale assumono, infatti, una valenza probatoria solo se sono acquisiti a seguito di un'istruttoria dibattimentale che, nel caso che ci occupa, non vi è stata data la scelta del rito premiale;
pertanto tali documenti sono liberamente apprezzabili dal giudicante in sede civile ex art.116 c.p.c. ma unitamente ad altri indizi di prova come stabilito dalla giurisprudenza oramai risalente e confermata più recentemente ( cfr. fra le tante: Cass. civ. sez. III 30.07.2018 n. 20170).
Dalla documentazione in atti appare che le dichiarazioni di cui alle sit derivanti dal procedimento penale e fatte confluire nel presente procedimento siano del tutto incompatibili con quanto emerge per tabulas dai documenti in atti che non fanno emergere né dalla visura né dallo statuto una delega in materia ambientale in capo al solo a cui verrà conferita solo nel 2021. CP_2
Alcun rilievo viene ad assumere nel presente procedimento la archiviazione nel procedimento penale delle posizioni dei due ricorrenti attesi i diversi presupposti della responsabilità amministrativa rispetto a quella penale dato che solo in quest'ultima viene operata una valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo che non viene enucleata nella prima.
Pertanto si ritiene che le opposizioni siano da rigettare perché infondate e si debbano confermare i provvedimenti qui impugnati;
le spese seguono la soccombenza e. ex art. 91 c.p.c. le parti ricorrenti sono condannate, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte resistente che si liquidano ex d.m. 147/22 e visto il valore delle cause, in €. 2.552,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge ritenendo che si possa addivenire ad una liquidazione unica sebbene si tratti di due fascicoli riuniti viste la tipologia delle questioni trattate e pagina 3 di 4 la natura delle posizioni processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le opposizioni perché infondate e , per gli effetti, conferma le ordinanze - ingiunzione opposte;
condanna altresì, ex art. 91 c.p.c. le parti ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €. 2.552,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 24 giugno 2024
Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2613/2023 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MAZZONI FRANCO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTI contro
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. TOGNINI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLA ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia di CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note di trattazione scritta, con termine perentorio fino al 24.05.2024, con cui era stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti: la causa era trasmessa alla scrivente in data 25.05.2024 ed era emessa la presente sentenza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex artt. 22 L. 689/81, 5 e 6 d. lgs. 150/11 i Sigg.ri Pt_1
e in solido con la società proponevano
[...] Parte_2 Parte_3 opposizione distintamente avverso le ordinanza n. 190 e 191 emesse dalla Provincia di in data 02.11.2023 per la somma di €. 4. 148.33 a titolo di sanzione per la CP_1 violazione dell'art. 190 d. lgs.152/06 in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 258 comi 2 e 3 del d. lgs. 152/06 per avere omesso di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi chiedendo la sospensione dell'esecuzione delle ordinanze e il loro annullamento previo accoglimento delle svolte opposizioni;
con vittoria di spese di lite;
si costituiva in giudizio l'ente convenuta che chiedeva il rigetto delle opposizioni e la conferma dei provvedimenti impugnati;
con vittoria di spese.
La causa sub n. rg 2614/23 era riunita a quella recante n. rg 2613/23 e, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze impugnate dato che non era riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex artt. 429 e 127 ter c.p.c. trattandosi di causa di natura documentale:
Sulle conclusioni sopra indicate era emessa la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevato come nel caso che ci occupa non sia contestata la posizione relativa alla società in vincolo di solidarietà con i ricorrenti, di talché su questo punto si ha un consolidamento della sanzione rivolta alla società dato che non è emersa alcuna opposizione.
La parte ricorrente contesta, in entrambi i casi, la legittimazione passiva del soggetto ingiunto atteso che dai documenti versati in atti emergerebbe che sin dalla costituzione della società quest'ultima aveva una gestione affidata ad un CDA composto dal Presidente e dai due Amm.ri delegati, gli odierni ricorrenti e che solo lo Controparte_2 si occupava dell'amministrazione della società e della sua gestione in materia CP_2 di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro e la parte ricorrente fondava la sua prospettazione sulla documentazione in atti ( visura e Statuto) e anche sulle dichiarazioni rese dai dipendenti della società nonché sull'esito del Parte_3 procedimento penale che ha portato lo a patteggiare la pena ex artt. 163 c.p. CP_2
e 444 c.p.p. e alla archiviazione delle posizioni dei ricorrenti.
Tuttavia dalla documentazioni in atti emerge che allo sono conferiti i poteri CP_2 sulle norme in materia di lavoro, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro e tutela dell'ambiente e tutela della privacy solo in data 13.10.2021 ( cfr. visura in atti con la modifica); pertanto al momento della contestazione di cui alle impugnate ordinanze non vi erano tali poteri in capo allo ma erano suddivisi su di lui e sui ricorrenti;
CP_2
pagina 2 di 4 peraltro in atti non assume un valore probatorio quella che la parte ritiene essere una delega in materia ambientale allo ma in realtà appare un verbale assembleare CP_2 del 03.04.2018 del tutto generico e privo di data certa ( cfr. doc. in atti).
Agli atti emerge che l'unica modifica nella visura camerale per quanto riguarda i poteri di gestione in capo agli amministratori della società è quella Parte_3 effettuata il 13.10.2021 quindi trascorsi quattro anni dall'accertamento del 10.10.2018.
Peraltro dai documenti in atti emerge che l'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti non era compilato a decorrere dall'08.11.2016 e quindi ciò faceva emergere la fondatezza della contestazione di cui alle ordinanza impugnate.
I documenti versati in atti e provenienti dal processo penale ( verbali di sit dei dipendenti della società e del dott. non hanno un valore pieno di prova nel Parte_4 procedimento civile atteso che la sentenza di patteggiamento non ha effetti di vincolo di giudicato avendo un valore solo in punto di accertamento del fatto oggetto di reato per cui si decide di patteggiare. I documenti del procedimento penale assumono, infatti, una valenza probatoria solo se sono acquisiti a seguito di un'istruttoria dibattimentale che, nel caso che ci occupa, non vi è stata data la scelta del rito premiale;
pertanto tali documenti sono liberamente apprezzabili dal giudicante in sede civile ex art.116 c.p.c. ma unitamente ad altri indizi di prova come stabilito dalla giurisprudenza oramai risalente e confermata più recentemente ( cfr. fra le tante: Cass. civ. sez. III 30.07.2018 n. 20170).
Dalla documentazione in atti appare che le dichiarazioni di cui alle sit derivanti dal procedimento penale e fatte confluire nel presente procedimento siano del tutto incompatibili con quanto emerge per tabulas dai documenti in atti che non fanno emergere né dalla visura né dallo statuto una delega in materia ambientale in capo al solo a cui verrà conferita solo nel 2021. CP_2
Alcun rilievo viene ad assumere nel presente procedimento la archiviazione nel procedimento penale delle posizioni dei due ricorrenti attesi i diversi presupposti della responsabilità amministrativa rispetto a quella penale dato che solo in quest'ultima viene operata una valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo che non viene enucleata nella prima.
Pertanto si ritiene che le opposizioni siano da rigettare perché infondate e si debbano confermare i provvedimenti qui impugnati;
le spese seguono la soccombenza e. ex art. 91 c.p.c. le parti ricorrenti sono condannate, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte resistente che si liquidano ex d.m. 147/22 e visto il valore delle cause, in €. 2.552,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge ritenendo che si possa addivenire ad una liquidazione unica sebbene si tratti di due fascicoli riuniti viste la tipologia delle questioni trattate e pagina 3 di 4 la natura delle posizioni processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le opposizioni perché infondate e , per gli effetti, conferma le ordinanze - ingiunzione opposte;
condanna altresì, ex art. 91 c.p.c. le parti ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €. 2.552,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 24 giugno 2024
Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
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