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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 43/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di EG RI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di EG RI, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43/2019 R.G.A.C., vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1 P.IVA_1 amministratore unico, con sede in San Giovanni in Fiore (CS), rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Paolo Cristofaro, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.
Mariangela Bruno, sito in EG RI, Via Galileo Galilei n. 13; (p.e.c.:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di e di C.F._2 Persona_1 Per_2
, (c. f.: , (C.F.:
[...] Controparte_3 C.F._3 Parte_3
), nella qualità di eredi di e di C.F._4 Persona_3 Per_4
quest'ultima anche quale erede di (C.F.:
[...] Persona_5 Parte_4
), quale erede di C.F._5 Persona_5 Parte_5
(C.F.: ), quale erede di (C.F.: C.F._6 Persona_5 Parte_6
), e (c. f.: ), nella qualità di C.F._7 Parte_7 C.F._8 eredi di a sua volta erede di Persona_6 Persona_5 Parte_8
(C.F.: ), nella qualità di erede di C.F._9 Persona_5 Parte_9
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di erede di
[...] C.F._10 Persona_2
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_10 C.F._11
(C.F.: ), nella qualità di erede Persona_2 Parte_11 C.F._12 di in proprio e nella qualità di erede di Persona_1 Persona_2 Pt_12
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._13 Parte_13 C.F._14
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Parte_14 C.F._15 Cianflone, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Roccella Jonica, via
Roma n. 8; (p.e.c.: Email_2
APPELLATI
(C.F. , già Controparte_4 P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Anna Maria Paviglianiti, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente sita in EG RI, via Mons. G. Ferro n.1/B;
(p.e.c.: t) Email_3
APPELLATA
NONCHE'
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Spanò, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in EG RI, via Sbarre Inferiori n 417;
(p.e.c.: Email_4
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.01.2005 gli odierni appellati convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Locri l' (oggi Controparte_7 [...]
) e la CP_4 Parte_1
Esponevano che la aveva commissionato in appalto alla Controparte_5 Parte_1 la costruzione di un grosso edificio in cemento armato da adibirsi a sede del locale . Parte_15
La progettazione prevedeva una fitta palificazione dell'area che aveva modificato gravemente la situazione idrogeologica non solo del terreno palificato, ma anche di quello su cui sorgevano gli immobili degli odierni appellati. Nello spazio di poche settimane dall'inizio dei lavori, le abitazioni degli appellati hanno iniziato a mostrare grosse lesioni nei muri portanti e, con il prosieguo dei lavori, le condizioni si erano aggravate al punto tale da determinare un vero e proprio pericolo di crollo, pertanto, il Comune di Roccella Jonica, aveva emesso per tutti gli immobili ordinanza di sgombero immediato.
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano che il Tribunale adito condannasse i convenuti alle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il danno subito dagli immobili degli attori è stato causato dall'attività edilizia intrapresa dall'amministrazione provinciale di EG RI (oggi
[...]
) e dalla nelle rispettive qualità; condannare le convenute, in solido tra CP_4 Parte_1 loro ovvero quale di esse verrà ritenuta obbligata, a risarcire gli attori di tutti i danni da essi rispettivamente subiti per la causale di cui in narrativa, specificando per ciascuna di essi proprietari la quantificazione del risarcimento nella misura di € 100.000,00 per i coniugi , Controparte_8 nella misura di € 100.000,00 per , nella misura di € 80.000,00 per i coniugi Persona_5
, nella misura di € 80.000,00 per e nella misura di €100.000,00 Persona_7 Parte_12 per e i germani , e ovvero in via Persona_2 Persona_1 Pt_10 Pt_9 subordinata, nella somma maggiore o minore rispetto a quella di cui sopra che meglio verrà accertata per come dovuta nel corso del processo, con interessi e rivalutazione come per legge;
condannare i convenuti, per come dalle conclusioni B, ad eliminare la causa del danno ovvero ad apprestare a loro cure e spese tutte le possibili soluzioni tecniche affinchè cessi e non si riproponga il danno lamentato in narrativa;
condannare i convenuti, in favore degli attori, alla rivalsa delle spese e delle competenze del processo.”
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la , Controparte_5 oggi , e chiedeva il rigetto della domanda. Altresì, si costituiva la Controparte_4 Parte_1 la quale chiedeva il rigetto della domanda e in subordine chiamava in giudizio Controparte_6
[...]
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, chiedeva il rigetto della Controparte_6 domanda proposta nei propri confronti di in subordine che si accertasse che il limite di Parte_1 esposizione era in totale di € 25.900,00 e comunque il rigetto delle domande avanzate dagli attori. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi proposti dagli attori, nonché per mezzo di
CTU.
Con sentenza n. 1234/2018 pubblicata in data 30.10.2018, il Tribunale di Locri così decideva:
“1) condanna la e Controparte_4 Controparte_9
in solido tra loro, al pagamento
[...]
1.1) in favore di , della somma di € 51.354,19, oltre interessi legali dal 26 maggio Parte_12
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.2) in favore di della somma di € 26.919,165, oltre interessi legali dal 26 Persona_3 maggio 2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.3) in favore di , della somma di € 26.919,165, oltre interessi legali dal 26 Persona_4 maggio 2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.4) in favore di , della somma di € 109.400,26, oltre interessi legali dal 26 maggio Persona_5
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.5) in favore di della somma di € 22.416,135, oltre interessi legali dal 26 maggio Parte_13
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.6) in favore di , della somma di € 22.416,135, oltre interessi legali dal 26 maggio Parte_14
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.7) in favore di , della somma di € 22.147,653, oltre interessi legali dal 26 maggio Persona_2
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.8) in favore di , della somma di € 14.765,102, oltre interessi legali dal 26 Parte_9 maggio 2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.9) in favore di , della somma di € 14.765,102, oltre interessi legali dal 26 maggio Persona_1
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, ella via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.10) in favore di , della somma di € 14.765,102, oltre interessi legali dal 26 Parte_10 maggio 2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_9
Controparte_6
3) condanna e Controparte_4 Controparte_9 in solido tra loro, a rifondere in favore degli attori le spese di lite sostenute da costoro, liquidate in
€ 13.430,00 per compensi e in € 318,07 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie del
15% sui compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Francesco Cianflone;
4) condanna a rifondere in favore di Controparte_9 [...] le spese di lite sostenute da quest'ultima, liquidate in € 21.387,00 per compensi, Controparte_6 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
5) pone definitivamente le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, liquidate come da separato decreto, a carico della e di Controparte_4
a ciascuna per un mezzo.” Controparte_9
Con atto di citazione in appello, depositato il 16.01.2019, notificato in data 10.01.2018, la Pt_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1324/2018, pubblicata in data 30.10.2018 dal
[...]
Tribunale di Locri e notificata in data 13.12.2018.
Parte appellante lamentava:
1- Violazione del litisconsorzio necessario ed omessa integrazione del contradittorio nei confronti del quale ente pubblico co-responsabile circa la Controparte_10 realizzazione delle opere per cui è causa;
2- Errata ricostruzione dell'iter processuale ed omissione di pronuncia circa le istanze istruttorie formulate dalla terza chiamata Controparte_6
3- Erronea e contraddittoria valutazione circa l'abusivismo/liceità degli immobili oggetto delle istanze risarcitorie;
4- Illegittima dichiarazione di responsabilità della in solido con la Parte_1 [...]
per assenza del nesso di causalità; Controparte_4
5- Erronea e contraddittoria valutazione delle voci di danno risarcibili e del quantum risarcitorio;
6- Errata esclusione della copertura assicurativa;
7- Incongruenza e sproporzione nel dispositivo di sentenza circa la statuizione della condanna alle spese.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio
e si costituivano con atto depositato in data 23.04.2019 ed Controparte_1 Controparte_2 eccepivano: - Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché parte appellante non ha specificato la parte di sentenza meritevole di riforma;
- Che, la perizia e il sopralluogo era stato effettuato dai tecnici della in data successiva CP_9 all'inizio dei lavori di trivellazione e i danni agli immobili sono conseguenza diretta delle operazioni svolte per la costruzione del liceo scientifico. Altresì, la realizzazione delle due paratie senza alcun preventivo studio relativo al preesistente movimento de terreno posto a monte e senza la previsione di meccanismi di controllo costante durante i lavori, hanno costituito la condizione senza la quale il dissesto non si sarebbe verificato;
- Che non vi è stata violazione del litisconsorzio necessario per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del poiché il rapporto negoziale di Controparte_10 appalto è intercorso tra la e la e, il Controparte_4 Parte_1
rappresentava solamente il luogo dove sono stati eseguiti i lavori;
Controparte_10
- Che il giudice di prime cure ha evidenziato che gli immobili oggetto di contestazione non sono abusivi;
- Che il giudice di prime cure ha apportato le diminuzioni al quantum risarcitorio individuato dal ctu, in considerazione dello stato fessurativo accertato e preesistente negli immobili all'inizio dei lavori.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Parti appellate, , nella qualità di eredi di Controparte_3 Parte_3 Persona_3
e di quest'ultima anche quale erede di ,
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_4
quale erede di quale erede di
[...] Persona_5 Parte_5 Per_5
, , e nella qualità di eredi di a sua
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_6 volta erede di , , nella qualità di erede di , Persona_5 Parte_8 Persona_5
, in proprio e nella qualità di erede di , , Parte_9 Persona_2 Parte_10 in proprio e nella qualità di erede di nella qualità di erede di Persona_2 Parte_11
, in proprio e nella qualità di erede di Persona_1 Persona_2 Parte_12
si costituivano con atto depositato in data 19.04.2019 e Parte_13 Parte_14 proponevano le stesse eccezioni degli appellati e . Controparte_1 Controparte_2
Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Parte appellata, si costituiva con atto depositato in data Controparte_4
23.05.2019 ed eccepiva che:
- il motivo n. 4 è l'unico proposto nei confronti della;
Controparte_4
- la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui riconosce la responsabilità solidale della con la;
Parte_1 Controparte_4
- la causa dei danni agli immobili, come emerso dal giudizio di primo grado, va individuata nel ritardo dei tempi di esecuzione della doppia paratia, attribuibile esclusivamente all'impresa esecutrice e non alla stazione appaltante;
- in ordine ai motivi di appello nn. 3 e 5, condivide le conclusioni rese dalla Parte_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in ordine al motivo n. 4 proposto dall'appellante e la riforma della sentenza impugnata in ordine ai motivi indicati ai nn. 3 e 5 dell'atto di appello. Parte appellata, si costituiva con atto depositato in data 19.04.2019 ed Controparte_6 eccepiva che:
- le censure formulate nei confronti dell'assicurazione sono indicate ai nn. 6 e 7 dell'atto di appello;
- la polizza n. 7/33 non era operante nella fattispecie per espressa volontà delle parti. Non è stata ricompresa infatti, la norma aggiuntiva contraddistinta dalla lettera “G” del frontespizio della polizza che prevede l'estensione della garanzia per i “danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino l'uso di battipali, sotto murature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento”;
- l'assicurazione, ai sensi dell'art. 13, lett. a delle CGA, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati involontariamente a terzi per distruzione e deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali stipulato l'assicurazione, per i danni da cedimento franamento del terreno, tenendo conto che lo scoperto, limitatamente alle cose è pari al 10%, con un minimo di euro 1.500,00 ed il massimale per ogni sinistro è pari a euro 25.900,00;
- riguardo al motivo di appello n. 7 la difetta di legittimazione a proporre appello Parte_1 per carenza di interesse, altresì non vi è alcuna violazione di legge ritenuto che la liquidazione delle spese di lite è stata correttamente effettuata applicando la normativa vigente.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in ordine ai motivi nn. 6 e 7 proposto dall'appellante e la riforma della sentenza impugnata in ordine ai motivi indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, e 5 dell'atto di appello.
*
In data 04.09.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Inammissibilità art. 342 c.p.c.
Preliminare ad ogni valutazione sul merito della controversia, è l'esame della sollevata eccezione di inammissibilità per genericità dell'atto d'appello. L'onere della specificazione dei motivi d'appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, sia in conformità del principio “tanto devolutum quantum appellatum”, sia in modo da consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (SU 27199/2017).
Nel caso di specie, tale requisito è stato pienamente osservato, sono indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione. L'incipit dell'appello indica, con elencazione per punti i motivi per cui si intende proporre impugnazione, con specifico riferimento al punto ed alla pagina della sentenza che si intende impugnare, (pag. 4 atto di appello). Segue poi, una ricostruzione della vicenda con vari richiami ai punti della sentenza che si intendono erronei. Ne deriva che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata deve essere rigettata.
2- Violazione del litisconsorzio necessario ed omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_10
Parte appellante, con il primo motivo di appello, lamenta che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui non ha integrato il contraddittorio nei confronti del quale Controparte_10 ente pubblico corresponsabile della realizzazione delle opere per cui è causa, proprietario del fondo su cui è stata realizzata l'opera e soggetto concedente le autorizzazioni edificatorie indispensabili.
Nel caso in esame, la lamenta la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del CP_9 poiché gli attori in primo grado hanno citato in giudizio la società Controparte_10 costruttrice dell'istituto scolastico e l'amministrazione provinciale, quale ente appaltatore dell'opera. Esponeva, infatti, che il era l'ente che aveva inizialmente individuato il sito di edificazione CP_10
e successivamente aveva autorizzato l'edificazione dell'immobile ed infine, aveva approvato il progetto definitivo redatto dalla Provincia.
Dalla disamina degli atti depositati in giudizio si evidenzia che: il “Contratto di appalto” (pag. 125 iscr. a ruolo) ha come parti la e la società il verbale di Controparte_5 Parte_1 gara (pag. 135) cita la deliberazione della giunta provinciale;
l'avviso è stato pubblicato nell'Albo
Pretorio del Comune di EG RI e della (pag. 136); l'elenco Controparte_5 della spesa (pag. 143) ha come committente l'amministrazione provinciale;
la perizia di variante tecnica e suppletiva (pag. 160) è stata redatta dall'amministrazione provinciale di EG RI, in particolare dall'ufficio tecnico dell'ente; l'atto di sottomissione (pag. 171) è stato sottoscritto dai dirigenti e direttori dell'amministrazione provinciale (pag. 180); il certificato di collaudo statico (pag. 242) ha quale committente l' ; il certificato di Controparte_7 ultimazione lavori è stato redatto dal direttore dei lavori dell'amministrazione (pag. 248). CP_7
Dall'analisi di tutta la documentazione prodotta in atti, sia dall'appellante che dai convenuti, emerge che il rapporto contrattuale era sorto esclusivamente tra l'allora amministrazione provinciale di EG RI, oggi , e l'impresa aggiudicatrice dell'appalto, Controparte_4 Parte_1
Da nessun altro atto emerge che vi sia stato alcun rapporto in essere tra le parti ed il CP_10
Va rilevato, pure, che il Comune di ha individuato il luogo dove costruire il liceo, ha CP_10 approvato il progetto redatto dalla Provincia e ne ha certificato il collaudo. Tuttavia, va evidenziato che la zona di edificazione del plesso scolastico ricade nella fascia R2, zona a rischio idrogeologico, dove però è comunque possibile edificare nuove costruzioni, pertanto il Comune, in forza di tale assunto, ha rilasciato il titolo edilizio a tale scopo necessario.
Detto ciò, il non può essere individuato quale litisconsorte necessario Controparte_10 poiché (nei confronti di più proprietari o parti) sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata la condanna ad un "facere", mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando (nei loro confronti) sia domandata la condanna al risarcimento del danno. In questo secondo caso, pertanto, il giudice d'appello, ove accerti che uno dei convenuti sia stato illegittimamente dichiarato contumace, deve scindere le cause e rimettere al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti del contumace, decidendo nel merito le altre.
Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011 (Rv. 618211 - 01).
Nel giudizio di primo grado gli attori chiedevano di “accertare il danno subito dagli immobili degli attori, causato dall'attività edilizia intrapresa dall'amministrazione provinciale di EG RI e della condannare le convenute, in solido tra di loro ovvero quale di esse verrà ritenuta Parte_1 obbligata a risarcire gli attori di tutti i danni da essi rispettivamente subiti… condannare i convenuti, ad eliminare la causa del danno..”. Pertanto, l'eccezione avanzata sul punto deve essere rigettata.
3- Sull'omissione di pronuncia circa le istanze istruttorie formulate dalla terza chiamata
Controparte_6
Parte appellante, con il secondo motivo, lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulle istanze istruttorie formulate dalla Controparte_6
In effetti, unica a potersi dolere di tale circostanza è la compagnia assicurativa che aveva chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori. In ogni caso, il primo giudice ha dichiarato che “Innanzitutto, ha Controparte_6 articolato delle richieste istruttorie nella propria memoria depositata il 26 ottobre 2007, chiedendo per due volte la revoca dell'ordinanza del precedente giudice istruttore, il quale aveva ritenuto di rigettare le predette istanze.
Nonostante la reiterata richiesta formulata ai sensi dell'articolo 177 c.p.c. durante la fase istruttoria, la compagnia di assicurazioni, quando ha (più volte) precisato le conclusioni, non ha mai specificamente insistito per la revoca, riportandosi alle richieste (anche) istruttorie di cui alle memorie del “23.10.2007” (ma si deve ritenere che il riferimento sia alle memorie ex articolo 184
c.p.c. depositate il 26 ottobre 2007) esclusivamente a partire dalla comparsa di costituzione e risposta depositata a seguito della terza interruzione del giudizio e della terza rimessione sul ruolo istruttorio. Si ritiene dunque che le istanze istruttorie già disattese siano state abbandonate da
la quale non le ha specificamente reiterate (cfr. Cass. Civ. n. Controparte_6
19352/2017).”
Tale statuizione appare essere pienamente condivisibile.
Sul punto si evidenzia che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è poi tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione”. (Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767).
Da un'attenta disamina dei verbali di causa si legge che, con memoria depositata in data 26.10.2007
(pag. 42 verbali I grado), aveva chiesto che fosse espletato Controparte_6
l'interrogatorio formale di e nonché e l'escussione del teste ing. Persona_5 Parte_12
. Testimone_1
Con ordinanza resa all'udienza del 5.12.2007, il giudice ammetteva la prova testimoniale di parte attrice abilitando parte convenuta alla prova del contrario.
All'udienza del 29.05.2008 si dava avvio la prova per testi e solo all'udienza successiva del
25.06.2008 la compagnia assicurativa chiedeva la revoca dell'ordinanza del 05.12.2007. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, riteneva la richiesta avanzata dalla terza chiamata tardiva sul presupposto che l'invocata revoca dovesse essere avanzata prima dell'inizio della fase istruttoria, all'udienza del 29.05.2008. Successivamente, all'udienza del 29.10.2008, , reiterava la richiesta di Controparte_6 revoca dell'ordinanza del 5.12.2007, rilevando l'omessa pronuncia del giudice sulle richieste istruttorie avanzate. A scioglimento della riserva (pag. 78), il giudice confermava l'ordinanza del
02.07.2008.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Corte di Cassazione Tributaria, Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32258 Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011). Nel caso di specie, la decisione adottata dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 02.07.2008 mostra consapevolezza delle eccezioni sollevate e decide sulle istanze avanzate accogliendo esclusivamente quelle delle parti convenute determinando, così, una statuizione implicita di rigetto delle medesime.
Infine, si rileva che le richieste istruttorie di escussione del teste ing. e Testimone_1
l'interrogatorio formale di e avanzate da Persona_5 Parte_12 Controparte_6 non avrebbero avuto alcun apporto utile ai fini della risoluzione della controversia poiché le
[...] domande vertevano su fatti già documentalmente provati (sopralluogo del 22.07.2003).
Il motivo di appello, dunque, non può trovare accoglimento.
4- Sulla liceità/abusivismo degli immobili di proprietà delle parti attrici
Parte appellante, con il terzo motivo, lamenta l'erronea valutazione circa l'abusivismo/liceità degli immobili oggetto delle istanze risarcitorie e chiede, a tal fine, la rinnovazione della ctu.
Sul punto si richiamano le ordinanze del 24.06.2019 e del 04.09.2024 ove è stato chiarito che:
“considerato poi - quanto alla richiesta di rinnovazione della c. t. u. avanzata dall'appellante al fine di verificare la liceità/abusivismo degli immobili di parte attrice, stabilire le cause dei danni e le eventuali responsabilità degli Enti pubblici preposti, oltre all'eventuale concorso di colpa della
e dei danneggiati e accertare il quantum risarcitorio entro i limiti delle domande di parte Pt_1 attrice – che essa non appare affatto necessaria ai fini del decidere, avuto riguardo alle emergenze istruttorie già acquisite agli atti;
”
Ancora, “ritenuto che, avuto riguardo alle risultanze del fascicolo processuale, non si ravvisano i presupposti per procedere all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'appellante, già rigettati con ordinanza del 24 giugno 2019 per le motivazioni che verranno trattate unitamente al merito della controversia;
che quanto emerso in atti impone di procedere alla decisione della causa;
”
Occorre a riguardo premettere che, in primo grado, la parte non muoveva contestazioni alla CTU.
Tuttavia, secondo il più recente orientamento delle SS.UU. (cfr. da ultimo Cass. Civ. SS.UU. n. 5624 del 21.02.2022), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento come disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono mere argomentazioni difensive, in quanto tali non sottoposte ad alcuna barriera preclusiva (cfr. Cass. n. 15418/2016; Cass. 21/08/2018, n. 20829; Cass., ord., 22/01/2019, n. 2516). Ne consegue che, esse possano essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Si ritiene infatti che il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla L. n.
69 del 2009, abbia natura ordinatoria e funzione acceleratoria ed esaurisca dunque il suo scopo nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare.
Pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi nel successivo corso del giudizio, nel quale la controparte ha avuto la possibilità di interloquire.
Chiarito ciò, i quesiti posti al ctu nel corso del primo grado di giudizio erano i seguenti:
1. Descriva i luoghi di causa;
2. Accerti e descriva l'esistenza dei lamentati danni e la relativa entità;
3. In caso di risposta positiva al superiore quesito ne individui le cause nonché le opere necessarie alla relativa rimozione ed i costi relativi;
4. Quantifichi i danni discendenti dal mancato godimento e disponibilità dell'immobile valutando ogni ulteriore profilo utile a detto fine;
5. Riferisca ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia.
L'elaborato peritale è stato oggetto di chiarimenti circa i valori di stima dei danni nonché in merito alla regolarità edilizia degli immobili danneggiati ed al nesso di causalità tra i danni lamentati e la costruzione dell'edificio. La richiesta di rinnovazione della ctu formulata in appello verte, tra l'altro, sulla liceità/abusivismo degli immobili degli attori.
Tale circostanza non può essere demandata al CTU: grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. Si ritiene che le critiche mosse alla pronuncia impugnata sotto tutti gli aspetti “peritali” in considerazione, si risolvano in valutazioni di carattere soggettivo.
Nella sostanza, dunque, le doglianze espresse nei confronti della CTU non esprimono una ricostruzione alternativa valida. Quindi, le esposte considerazioni consentono di disattendere la richiesta di rinnovo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, così come già rigettate dalla Corte con ordinanza del 24 giugno 2019.
Il giudice di prime cure con ordinanza del 18.04.2018 ha ritenuto “la necessità di revocare l'ordinanza emessa dal precedente giudice il 12 dicembre 2017, perché il primo dei quesiti integrativi
è meramente esplorativo (è già accertato in giudizio che le costruzioni oggetto di causa risalgono a decine di anni fa)”. In sentenza a pag. 14 precisava che, “siccome emerge (anche dai titoli negoziali prodotti dagli attori) che i fabbricati per cui è causa sono di antica costruzione, il “dubbio” del precedente giudice, espresso nell'ordinanza del 12 dicembre 2017, circa la possibilità che le case degli odierni istanti siano abusive, deve ritenersi superato. Non sono infatti abusivi i fabbricati la cui costruzione sia iniziata dopo il 1° settembre 1967 (v. artt. 40 – 41 della legge n. 47/1985); non vi sono elementi in atti per ritenere che l'edificazione di alcuno degli immobili oggetto di causa sia cominciata dopo tale data (uno dei titoli prodotti dagli attori, anzi, è addirittura precedente il 1967) e si ritiene che un consulente tecnico, per quanto preparato, sulla base della documentazione a disposizione, cioè di quella ritualmente versata in atti (in cui non vi sono accenni specifici all'epoca di costruzione degli immobili), non possa accertare il momento in cui ha avuto inizio la realizzazione dei fabbricati de quibus.”
Va rilevato che, i proprietari degli immobili hanno depositato in atti (da pag. 216 costit. in appello),
i titoli negoziali da cui emerge che la data di edificazione degli stessi è, senza alcun dubbio, antecedente al 1967.
Sul punto si evidenzia che il Consiglio di Stato con la sentenza 12 aprile 2024, n. 3347 ha confermato che l'obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano è stato introdotto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato l'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Prima del 1967 non era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo, se non all'interno del centro abitato. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l'onere di dimostrare che le opere realizzate rientrino fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Tale prova può essere data anche per presunzioni che devono essere precise gravi e concordanti.
Nel caso di specie, dagli indizi prodotti della parte privata, valutati complessivamente, vi sono elementi che militano nel senso indicato dagli appellati, (i titoli negoziali allegati ove risulta che gli immobili erano esistenti prima dell'anno 1967).
Da ciò deriva che, va confermata la statuizione del giudice di prime cure e il relativo motivo di appello va rigettato.
5- Sulla responsabilità della in solido con la Parte_1 Controparte_4
[...]
Parte appellante, con il quarto motivo di appello, lamenta l'illegittima dichiarazione di responsabilità della in solido con la , per assenza del nesso di Parte_1 Controparte_4 causalità. A sostegno di tale assunto esponeva che la , quale soggetto appaltatore dei lavori, CP_9 non aveva avuto alcun tipo di autonomia nella realizzazione dell'opera anzi, era un mero esecutore di un progetto realizzato da altri soggetti, (la ), su cui gravava l'intera Controparte_4 responsabilità degli eventi occorsi.
Gli appalti di opere e di lavori pubblici, nonostante la loro specialità, sono uniformati alla disciplina del codice civile tenuto conto che la natura pubblicistica della committenza non intacca il rapporto che regola l'esecuzione dell'opera che la prima instaura con l'appaltatore aggiudicatario, il quale trova comunque fonte in un normale contratto di appalto regolato dal codice civile.
La nozione contenuta nell'art. 1655 c.c. secondo la quale l'appaltatore è “la parte che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari ed a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
(…)” vale anche nell'appalto di opere pubbliche. La prestazione tipica che, in virtù del contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a svolgere nei confronti del committente consiste, a ben vedere, nella realizzazione di un determinato bene della vita fisicamente tangibile e non necessariamente preesistente al contratto di appalto. L'obbligazione dell'appaltatore, pertanto, assume le forme di un'obbligazione di risultato con la conseguenza che nei giudizi d'inadempimento o risarcimento danni trova applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c., cosicché sarà sufficiente per il committente provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, o per il terzo il danno lamentato;
mentre toccherà all'appaltatore dimostrare di essere immune da colpa. Ciò premesso, risulta abbastanza evidente l'entità del rischio a cui è sottoposto l'appaltatore che, oltre al rischio economico (espresso dal legislatore nella locuzione “gestione a proprio rischio”), si assume anche un notevole rischio giuridico che dipende direttamente dalla tipologia di prestazione (e di obbligazione) che deve svolgere nonché, dall'autonomia di cui lo stesso soggetto gode nell'adempimento del suo obbligo. La gestione a proprio rischio da parte dell'appaltatore comporta, quindi, la possibilità che eventi o fatti imprevisti rendano più onerosa la prestazione, la cui entità obiettiva è determinata o determinabile in base a criteri prestabiliti.
Un'ingerenza diretta del committente, con conseguente limitazione della sfera di autonomia dell'appaltatore, può realizzarsi attraverso la predisposizione del progetto da parte del committente ovvero attraverso la nomina di costui di un direttore dei lavori.
L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto a eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente;
conseguentemente, egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1965).
La responsabilità dell'appaltatore è esclusa se il committente o il direttore dei lavori, avvertiti degli errori di progetto, insistano perché il progetto venga eseguito senza modifiche.
La responsabilità dell'appaltatore per carenze del progetto è esclusa se l'appaltatore, per espressa previsione contrattuale, debba agire come nudus minister del committente.
Il termine "nudus minister" si riferisce a un mero esecutore materiale privato di libertà decisionale durante l'esecuzione dei lavori, agendo sotto le direttive del committente. La responsabilità dell'appaltatore deve essere esclusa quando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore medesimo in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente – tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete – o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o la prestazione del servizio sono stati affidati a un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto, senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi (Cass. 20 aprile 2004, n. 7499; Cass., sez. II, 19 febbraio 2007, n. 3752).
Ciò che differenzia l'appaltatore di opere pubbliche dal costruttore di opere private è proprio tale autonomia la quale, nell'ambito degli appalti pubblici, è limitata dall'obbligatorietà della presenza di un direttore dei lavori che assurge ad organo della PA attraverso il quale l'amministrazione appaltante esercita di continuo la propria ingerenza sull'attività dell'appaltatore. Conseguenza dell'autonomia dell'appaltatore e del rischio assunto nell'esecuzione del contratto è la responsabilità dell'appaltatore per i danni provocati a terzi, eventualmente in concorso con il direttore dei lavori e/o il committente.
Per converso, in tutti i casi in cui manchi una specifica colpa del committente, ad esempio allorché il danno non sia riconducibile a istruzioni del committente medesimo e/o del direttore dei lavori, è da escludere – proprio per il carattere autonomo dell'appalto che impedisce di assimilare l'appaltatore al commesso – qualsiasi responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. per violazione del dovere di vigilanza. Con particolare riferimento agli appalti pubblici, la Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo il quale gli specifici poteri di autorizzazione, con controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nell'esecuzione dei lavori, con facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente. Il committente (anche ente pubblico) è responsabile per i danni causati dalla “cosa” oggetto dell'appalto, anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. (Corte di Cassazione Sentenza 28/09/2018, n. 23442)
Ancora, la Suprema Corte, affrontando un caso di danni causati a terzi durante lavori affidati in appalto ha illustrato con precisione i principi di diritto che regolano questa materia.
In particolare, la Corte ha stabilito che, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). (Cassazione Civile Sez. VI Sentenza
n. 41507 del 24/12/2021)
Si evidenzia, inoltre, l'ordinanza della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2022, n. 31273, la quale stabilisce chiaramente alcuni principi importanti riguardo alla responsabilità dell'appaltatore quando segue il progetto fornito dal committente: -se l'appaltatore segue pedissequamente il progetto fornito dal committente, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera; -la condotta dell'appaltatore viene valutata secondo il parametro del "professionista medio" (ex art. 1176 c. 2 c.c.)., ciò implica che l'appaltatore è tenuto a comportarsi come un professionista di competenza media nel settore;
nonostante l'appaltatore segua il progetto del committente, è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali che possono influire sulla qualità dell'opera; se l'appaltatore non segnala gli errori progettuali e procede comunque con l'esecuzione fedele del progetto, è responsabile per eventuali difetti nell'opera, anche se ha eseguito i lavori secondo le indicazioni ricevute;
se le istruzioni fornite sono palesemente errate, l'appaltatore può essere esente da responsabilità solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle come "nudus minister" a causa delle insistenze del committente;
in mancanza della prova di dissenso, l'appaltatore non può invocare il concorso di colpa del progettista. È quindi responsabile per le imperfezioni o i vizi dell'opera, conformemente alla sua obbligazione di risultato. In sostanza, questa ordinanza enfatizza l'importanza della segnalazione degli errori progettuali da parte dell'appaltatore e stabilisce condizioni specifiche sotto le quali l'appaltatore può essere esente da responsabilità in presenza di istruzioni palesemente errate.
Nel caso specifico, la lamenta di non aver avuto alcun tipo di autonomia nella Parte_1 realizzazione dell'opera e di aver eseguito pedissequamente le indicazioni impartite dalla stazione appaltante ed in appello (pag. 15) dichiara di aver segnalato “alle autorità preposte le problematiche strutturali notate sugli immobili degli attori ed al contempo adoperandosi per far redigere apposita perizia giurata, si da cristallizzare lo stato dei luoghi al momento dell'inizio dei lavori”.
Sul punto si evidenzia che non vi è prova che la società abbia operato tale segnalazione. Risulta depositata in atti soltanto la perizia giurata dell'ing. . Tes_1
Il ctu nell'elaborato peritale effettuato in primo grado ha evidenziato che: “nel caso in esame il sottoscritto ha constatato che pur se le opere di realizzazione della paratia ricadono in zona R due e quindi legittime dietro nullaosta dell'ABR le stesse sono ubicate a ridosso se non al limite di una zona R4 (specificatamente al piede del pendio in zona R4) e soprattutto urbanizzata con edifici le cui strutture non sono atte a sottoporre qualsivoglia deformazione del terreno.
Inoltre sia dei rapporti fotografici della direzione dei lavori allegati alla presente, che dai libri contabili, risulta che la paratia superiore (e comunque anche quella inferiore) iniziata subito dopo la consegna definitiva dei lavori luglio dell'anno 2003 non risulta completata in ogni sua parte, si vede la foto datata 03.10.2005 scattata dalla DL, ovvero risultano realizzati le opere in calcestruzzo armato e nello specifico i pali da diametro 1,00 metro di profondità 24,00 metri ad interasse di 1,40 metri ed il cordolo di coronamento in testa, mentre non risulta completato il rivestimento sulla parete di valle della paratia da realizzare per tutta la sua lunghezza con rete in acciaio elettrosaldata e spritz-beton per chiudere gli interstizi tra i pali della larghezza di 40 cm ed altezza di circa 5,00 metri né il drenaggio con ciottololame. Si consulti anche la sezione progettuale della doppia paratia allegata alla presente, dalla quale si evince anche che il dislivello a lavori ultimati tra le due in corrispondenza dei fabbricati, doveva essere di circa 5 metri.
Si premette a ciò che dalla perizia di variante tecnica e suppletiva per la realizzazione e completamento delle paratie al posto dei muri erano stati previsti 60 giorni lavorativi naturali e consecutivi. Si precisa ulteriormente che a completamento della realizzazione dei pali, come pure di quella delle travi di coronamento delle due paratie, sono stati effettuati gli scavi di sterro per creare gradoni come su già esposto e tra le due paratie è stato effettuato lo scavo di una vasca cisterna per acqua ad uso del sistema di prevenzione antincendio del , che secondo le Parte_15 testimonianze, è rimasta senza opere di finitura quindi a scavo aperto, fino alla fine dei lavori.
Dai rapporti fotografici si riscontra ancora che, visto il mancato completamento dell'opera con il rivestimento della parete a valle, visto anche i grandi interstizi tra i pali di 40 cm (lo spazio vuoto tra palo a palo), c'è stato lo svuotamento a monte della paratia per un tratto di lunghezza rilevante con rilascio a valle di materiale solido dagli stessi. I vuoti creatrici sono rimasti aperti quasi fino alla fine dei lavori.
Tutto quanto detto in merito alla realizzazione della paratia secondo l'esperienza professionale del sottoscritto CTU, che dallo studio della geotecnica, ha costituito una vera e propria parete drenante che ha contribuito ad abbassare il livello della falda a Monte, intercettando il flusso di filtrazione del terreno in direzione del Fosso Roccella. L'abbassamento della falda ha instabilizzato il versante
a monte della paratia in zona a rischio frana R4 e su cui insistono gli edifici oggetto di causa, poiché il terreno argilloso saturo, drenando, hai iniziato il processo di consolidazione, ovvero una diminuzione delle pressioni neutre, (pressione a carico dell'acqua presente nel terreno) ed un aumento delle pressioni efficaci a carico delle particelle di terreno. Questo processo porta a breve periodo ad un cedimento del terreno, che nel caso in esame di pendio o in forte pendenza ed in frana ha causato uno scivolamento con rotazione. L'entità delle deformazioni, cedimento e scivolamento, è in correlazione stretta con la durata del drenaggio e dell'abbassamento della falda, in parole povere più è lungo il tempo di drenaggio con reciproco abbassamento del livello di falda è maggiore saranno le deformazioni. Tutto questo ha portato al cedimento ed allo scivolamento del terreno di degli edifici oggetto di causa, che con un'evoluzione repentina delle deformazioni CP_11 agenti sulle strutture portanti ed in mancanza di adeguata resistenza degli stessi alle sollecitazioni indotte hanno comportato il quadro fessurativo e di danneggiamento già esposto abbondantemente in precedenza fino all'inagibilità strutturale. In conclusione, l'opera d'arte realizzata, ovvero la doppia paratia, elemento stabilizzante del pendio
a medio lungo termine, però in questo contesto franoso con le condizioni al contorno in essere di movimento franoso e zone contigue a rischio R4, la fascista di costruzione ha comportato a breve periodo il verificarsi di cedimenti e scivolamenti rilevanti del terreno a monte. … Secondo
l'esperienza professionale del sottoscritto, in questo caso, la scelta di pali di diametro da 1 m ad interasse di 1,40 metri con interstizi di 40 cm è stata infelice, un interesse minore il completamento del rivestimento della parete a valle avrebbe limitato l'eccessivo drenaggio e di conseguenza i cedimenti.”
Il ctu, rispondendo al quesito posto dal giudice, pone in posizione di responsabilità la Parte_1 sul presupposto che la variante tecnica prevedeva quale termine ultimo per la realizzazione della stessa 60 giorni. Ebbene, dalla perizia di variante tecnica suppletiva depositata in atti, (pag. 160 iscr a ruolo), si legge che: “il contratto prevedeva la realizzazione delle opere in appalto in un tempo di
381 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna dei lavori. Per la realizzazione delle lavorazioni aggiuntive precedentemente descritte, da affidare la stessa impresa agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale, con l'aggiunta dei n. 9 nuovi prezzi concordati, la presente perizia prevede la concessione di un maggior tempo contrattuale di 60 gg naturali e consecutivi le conseguenti variazioni del programma lavori contrattuale, fissando così il tempo complessivo assegnato per l'esecuzione delle opere a gg 441.” Ancora, nell'atto di sottomissione (pag. 174 iscr. Ruolo), all'art. 3 la ha formalmente CP_9 accettato di “portare a termine i lavori suddetti, in maggior tempo di 60 giorni rispetto al tempo prefissato nel capitolato speciale d'appalto e le conseguenti variazioni del programma lavori e del piano sicurezza.”
Pertanto, come correttamente ha evidenziato il ctu, la variante aveva quale termine per l'ultimazione del lavoro aggiuntivo, 60 giorni naturali e consecutivi. Tale termine però, non è stato rispettato poiché, come emerso nel corso del giudizio di primo grado e come dimostrato dalla documentazione fotografica esibita in atti, quasi due anni dopo l'inizio dei lavori (2005), la seconda paratia non era stata ancora completata.
Tale responsabilità va condivisa con la stazione appaltante. Ed invero, la Controparte_4
(già ), con l'atto di costituzione in primo grado (pag. 53 prod. per
[...] CP_5 [...]
) aveva dichiarato che i lavori erano stati eseguiti “con costante vigilanza del direttore CP_4 dei lavori” della stazione appaltante. Nessuna contestazione è stata mossa nei confronti dell'impresa appaltatrice da parte della la quale avrebbe dovuto correttamente adoperarsi Controparte_4 affinché fossero rispettati i tempi di esecuzione dei lavori e fosse garantita la sicurezza degli edifici intorno.
Sul punto, la Suprema Corte con sentenza 17 marzo 2021 n. 7553 ha osservato che la peculiare qualificazione del Committente Pubblico, unitamente alla disciplina speciale del rapporto che ne consegue, costituisce, rispetto al contratto di appalto tra privati, circostanza che limita l'autonomia dell'appaltatore proprio per effetto della presenza del Committente pubblico che non svolge una mera attività di vigilanza bensì intensa e continua ingerenza nel corso dell'esecuzione dell'opera.
Tale ingerenza andrebbe, quindi, ad attenuare la caratteristica autonomia dell'appaltatore sulla quale tradizionalmente si basano gli addebiti di responsabilità mossi all'esecutore dell'opera, aprendo la strada ad una responsabilità del committente pubblico per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera. Ne consegue che, ove l'ingerenza della committente pubblica sia tale da vincolare l'attività dell'appaltatore tanto da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione, escludendo ogni autonomia nell'esecuzione ed organizzazione dei lavori, la prima sarà unica responsabile per gli eventuali danni cagionati a terzi viceversa, ove il fatto dannoso sia avvenuto in esecuzione del progetto o delle direttive della committente, vi sarà responsabilità concorrente e solidale.
Dunque, secondo la Corte, se l'autonomia dell'appaltatore può essere più o meno limitata dalla ingerenza della committente, incidendo conseguentemente sui profili di responsabilità dello stesso, difficilmente sarà possibile elidere completamente la responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera pubblica.
Emergono, infatti, vari obblighi a carico della committente pubblica che non si esauriscono nelle direttive e nei controlli. Insita nell'esecuzione dell'opera vi è altresì l'obbligazione di custodia, alla quale consegue un correlato profilo di responsabilità.
Proprio con riferimento all'obbligo di custodia la Corte di Cassazione arriva ad affermare la responsabilità del committente pubblico, enunciando il seguente principio di diritto “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente
è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore».” (Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 17 marzo 2021 n. 7553)
Così facendo, i giudici di legittimità si sono allontanati dai profili obbligatori puramente endocontrattuali, collegati al contratto di appalto pubblico e privato e oggetto dell'articolato dibattito giurisprudenziale pure richiamato. Hanno invece valorizzato un profilo di responsabilità extracontrattuale, l'art. 2051 c.c., comunque applicabile alla fattispecie esaminata in quanto il rapporto con i terzi è, appunto, estraneo al contratto d'appalto. A tal fine si evidenzia che, nonostante l'ingerenza della committenza, residua in capo alla Pt_1 autonomia, seppur limitata, nell'esecuzione dell'opera. Tale autonomia si è palesata, tra l'altro,
[...] nella gestione dei tempi di realizzazione della seconda paratia. Invero, come dettagliatamente evidenziato dal ctu, la seconda paratia, dopo ben due anni dall'inizio dei lavori, non era stata ancora completata.
Lo stesso ctu però evidenzia che, anche il progetto di variante tecnica, in particolare “la scelta di pali di diametro da 1,00 metro ad interasse di 1,40 cm è stata infelice, un interasse minore ed il completamento del rivestimento della parete a valle avrebbe limitato l'eccessivo drenaggio e di conseguenza i cedimenti”.
A ben vedere, vi sono alcuni elementi che meritano di essere vagliati: il sopralluogo effettuato dall'ing. in data 22.07.2003 sugli immobili di cui è causa, la dichiarazione resa da Tes_1 [...]
lo stato degli immobili prima dell'avvio dei lavori, la zona di edificazione del plesso Pt_12 scolastico R2, la zona dove si trovano gli immobili R4, le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di prime cure.
Il sopralluogo effettuato dall'ing. in data 22.07.2003, per conto della ha Tes_1 Parte_1 cristallizzato la situazione degli immobili. Dalla documentazione fotografica allegata sono evidenti le crepe sui muri degli immobili ma, come rilevato dal giudice di prime cure, il sopralluogo è stato effettuato dopo la consegna dei luoghi all'appaltatore (30.06.2003), ovvero dopo l'avvio dei lavori;
pertanto, non può essere elemento utile al fine di dimostrare la preesistenza di crepe sugli immobili. A tal proposito rileva la dichiarazione stragiudiziale resa dalla a un consulente di Parte_12 parte della dove asserisce di un quadro fessurativo già presente prima dell'avvio dei lavori. CP_9
La zona di edificazione del plesso scolastico rientra nell'area di rischio R2, a ridosso degli immobili ricadenti nell'area a grado di rischio R4, dove il rischio idrogeologico è molto elevato, aggravato dal fatto che le case sono di vecchia costruzione e sono state realizzate con materiali di qualità scadente, come affermato dal ctu.
In data 26.05.2004 il Comune di ha ordinato lo sgombero degli immobili poiché non CP_10 più abitabili.
I testi escussi nel corso del giudizio di prime cure hanno evidenziato che le lesioni si sono prodotte dopo l'inizio dei lavori (seppur alcune di queste dichiarazioni non sono state considerate veritiere).
Tutti questi elementi sono stati vagliati al fine di individuare le responsabilità delle parti in giudizio.
Il ctu ha altresì dichiarato che la palificazione, seppur ha creato degli evidenti danni nell'immediatezza della sua realizzazione, ha stabilizzato nel lungo tempo l'intero versante.
Ha altresì affermato, come già evidenziato, che la scelta dei pali di diametro di 1 metro, ad interasse di 1,40 con interstizi di 40 cm è stata infelice, un interasse minore ed il completamento del rivestimento della parete a valle avrebbe limitato l'eccessivo drenaggio e di conseguenza i cedimenti.
Pertanto, appare acclarata la responsabilità delle e della Parte_1 Controparte_4
per i danni causati sugli immobili.
[...]
Alla è addebitabile il ritardo nell'esecuzione della realizzazione della paratia. Parte_1
La Committenza avrebbe dovuto e potuto contestare la tardiva realizzazione della seconda paratia e limitare così i danni prodotti.
La documentazione fotografica risalente al 2005, predisposta dai tecnici della committenza dimostra come quest'ultima fosse a conoscenza dell'evidente ritardo nell'esecuzione dell'opera e, ciò nonostante non ha adottato alcuna misura alternativa od effettuato alcuna segnalazione.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, dunque, non può escludersi la responsabilità della parte appellante e, pertanto, anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
6- Sul quantum risarcitorio
Parte appellante, con il quinto motivo di appello lamenta l'erronea valutazione del giudice di prime cure in merito alle modalità di determinazione del quantum risarcitorio, evidenziando come i calcoli effettuati siano gravati da un errore di stima del valore medio dei beni immobili oggetto di risarcimento.
Esponeva che il giudice aveva errato poiché aveva utilizzato il valore di euro 1.280,00 al mq, come individuato dal ctu, e poi aveva operato le opportune decurtazioni e adeguamenti. Rilevava inoltre che, il corretto valore da cui partire era di euro 605,00 al mq, riferibile alle abitazioni di tipo economico site nel Comune di e poi, su questo valore base rendere le dovute CP_10 riduzioni.
Il giudice di prime cure in sentenza a pag. 21 rileva che “non si possono prendere in considerazione
i valori espressi dal c.t.u. considerando il prezzo di mercato di beni immobili siti in zona semi- centrale nel Comune di .”, poiché, “...non si potrebbe pertanto attribuire agli odierni CP_10 istanti il valore corrispondente ad un immobile nuovo, peraltro non posto in zona ad elevato rischio di frana.” Ancora “..partendo comunque dal valore di euro 1280,00 ritenuto dal ctu essere il prezzo di mercato al metro quadrato per l'anno 2016 in relazione a un immobile posto in zona semi-centrale del
Comune di e semi-nuovo (le ricerche di mercato compiute dalla difesa di CP_10 [...]
e allegate alle note depositate in data 11 maggio 2017 non hanno determinato Controparte_6 dei risultati sensibilmente divergenti rispetto a tale valore, tenuto conto del fatto che il predetto prezzo al metro quadrato, stabilito dall'ingegnere si ritiene sia riferito ad un'abitazione di CP_12 qualità notevolmente superiore rispetto agli immobili oggetto di causa), si devono applicare le seguenti decurtazioni:
a) del 30% di tale valore, per “riportarlo” al 2004, ritenendo che prima della crisi globale del settore immobiliare, verificatasi notoriamente nell'anno 2008, il prezzo dei beni immobili (di ottima qualità) era in costante ascesa e successivamente si è stabilizzato, così come ha riferito
l'ingegnere si giunge così a un valore di euro 896,00 al metro quadrato per le superfici Tes_2 residenziali (superiore rispetto alle quotazioni o.m.i. del 2012 per abitazioni di tipo economico, su cui ha preso posizione l'ingegnere si ribadisce comunque che il Tes_3 valore-base adottato dall'ingegnere deve essere considerato come relativo ad Tes_2 un'abitazione di ottima qualità in buono stato di conservazione); b) di un'ulteriore 20% poiché un immobile “di remota costruzione” edificato con materiali scadenti e non in linea con le NTC del 2008, non è “semi-nuovo”; si arriva così al valore di euro 716,80;
c)di un altro 60% per la proprietà e, invece, del 40% per le altre proprietà (tenuto conto Pt_12 del diverso stato di degrado che si ritiene accertato in giudizio, esistente al momento dell'avvio dei lavori di costruzione del liceo scientifico di ), perché gli immobili sono posti in zona CP_10
a elevato rischio di frana, quindi erano (ulteriormente) scarsamente appetibili sul mercato, in quanto soggetti a fenomeni lesivi per via del lento movimento franoso, nonché a possibili accentuazioni di tali lesioni in presenza di fenomeni naturali alluvionali.
Il valore al metro quadrato per le superfici residenziali, attualizzato al 2004, è dunque di euro 286,72 per la proprietà è di euro 430,08 per le altre proprietà, e quello per le superfici non Pt_12 residenziali, pari a un terzo del primo (così come ha ritenuto il ctu) è rispettivamente di euro 95,57
è di euro 143,36. Si tratta di valori comparabili rispetto a quelli ritenuti congrui dal consulente tecnico della compagnia di assicurazioni terza chiamata in giudizio. (… )
Si ottengono allora i seguenti valori, attualizzati al 26 maggio 2004, data delle due ordinanze sindacali di sgombero, che a parere di chi scrive hanno definitivamente “cristallizzato” la produzione del danno lamentato dagli attori (ribadendo le “scelte” del c.t.u., il primo rigo della tabella che segue riguarda l'immobile di proprietà Ehi il secondo rigo la casa dei signori Pt_12
– , il terzo gli immobili di , il quarto è la casa di proprietà Per_3 Per_5 Persona_5
– è il quinto l'immobile di proprietà – ; (… ) Pt_13 Pt_14 Per_2 Per_1
Il totale del danno è dunque pari a:
- € (38.993,92 + 2.092,98 + 10.267,29 =) 51.354,19 per l'immobile n. 1 spettante interamente a
; Parte_12
- € (46.061,57 + 559,10 + 7.217,66 =) 53.838,33 per l'immobile n. 2 spettante per metà
(€26.919,165) a e per l'altra metà (€ 26.919,165) a;
Per_3 Per_3 Persona_4
- € (89.706,09 + 4.217,65 + 15.476,52 =) 109.400,26 per l'immobile n. 3, spettante interamente a
; Persona_5
- € (37.184,72 + 1.393,46 + 6.254,09 =) 44.832,27 per l'immobile n. 4 spettante per metà (€
22.416,135) a e per metà (€ 22.416,135) a;
Parte_13 Parte_14 - € (57.716,74 + 8.726,22 =) 66.442,96 per l'immobile n. 5, spettante per un terzo (€ 22.147,653) a
e per due noni ciascuno (€ 14.765,102) a a Persona_2 Parte_9 Persona_1
e a Parte_10
Sulle predette somme, già attualizzate al 26 maggio 2004, rivalutate annualmente sino alla presente pronuncia secondo gli indici Istat Foi, devono essere calcolati gli interessi nella misura legale annua dalla predetta data fino al soddisfo (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 1712/1995).”
La Suprema Corte in una recente pronuncia ha statuito che: “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.” Sez. 3 - , Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023 (Rv. 667998 - 01) Ancora, “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.” Sez. 3 - , Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697 - 02)
Questa Corte ritiene che l'operato del giudice di prime cure sia corretto.
Ed invero, è stato preso quale valore base degli immobili quello indicato dal ctu (come, tra Tes_2
l'altro, riconfermato in sede di integrazione della ctu in data 14.11.2016), e su questo sono state operate le dovute decurtazioni precisate e dettagliate in sentenza, tenendo conto del materiale di scarsa qualità con cui sono stati edificati gli immobili, della zona R4 in cui ricadono, dello stato manutentivo non perfetto in cui versavano nell'anno 2004 ed infine, delle dichiarazioni rese dalla (ha Pt_12 riferito che il suo immobile prima dell'avvio dei lavori presentava già delle lesioni).
Ulteriore precisazione si rende necessaria relativamente alla lamentata condanna al pagamento delle spese di demolizione. Parte appellante lamenta che tale voce di danno non era stata oggetto di specifica richiesta da parte degli attori in primo grado e che pertanto, il giudice sia caduto in un errore di ultra petitum.
Nel caso di specie gli attori in primo grado, oltre la condanna al risarcimento dei danni subiti, avevano chiesto la condanna dei convenuti “ad eliminare la causa del danno ovvero ad apprestare a loro cure
e spese tutte le possibili soluzioni tecniche affinché cessi e non si riproponga il danno lamentato in narrativa”. Sulla scorta di tale conclusione era stato demandato al ctu di individuare “le opere necessarie alla relativa rimozione ed i costi relativi”.
Il ctu, rilevate le ordinanze di sgombero emanate dal Comune di , la zona di CP_10 edificazione degli immobili, R4 ad alto rischio idrogeologico e lo stato in cui gli immobili versavano a seguito dei danni, ha evidenziato “la non possibilità di qualsiasi intervento” (pag. 4 ctu) ed ancora, “ha ritenuto di dovere tenere in debito conto anche la demolizione degli stessi che in ogni caso per la sicurezza e l'incolumità di cose e persone deve essere effettuata reputandola a carico dei proprietari”. La Cassazione sul punto si è espressa nei seguenti termini: “In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o in forma specifica, quest'ultima esperibile anche in materia contrattuale - del patrimonio leso.
Sez. 3, Sentenza n. 15726 del 02/07/2010 (Rv. 614021 - 01)
Il costo della demolizione non poteva essere domandato al momento del deposito dell'atto di citazione di primo grado poiché soltanto con l'espletamento della perizia è emerso che gli immobili, considerato in grave stato delle lesioni, il continuo peggioramento con il tempo, e la zona a grave rischio idrogeologico, non potevano essere ristrutturati ma esclusivamente demoliti.
Pertanto, deve essere confermata la statuizione del giudice di prime cure e il relativo il motivo di appello va rigettato.
7- Sulla copertura assicurativa della Parte_1
Parte appellante con il sesto motivo di appello lamenta l'erronea interpretazione delle clausole contrattuali della polizza assicurativa rivendicata dalla con la Parte_1 Controparte_6
[...]
In atti è stata prodotta dalla la polizza assicurativa sottoscritta con Parte_1 [...] in data 07.03.2003 n. 7/33, (pag. 196 iscr. a ruolo). Tale assicurazione comprende Controparte_6 sia la r.c.t. che la r.c.o.. e sono state “flaggate” le norme aggiuntive indicate con le lettere “F” e “I”, che comprendono i danni a condutture e impianti sotterranei e danni da interruzione o sospensione di attività.
Nella polizza a pag. 197 sono state indicate le attività esercitate dalla società ovvero: “
2- Costruzione di edifici con operazioni di scavo, fornitura di servizi di rete, sopraelevazioni e demolizioni di fabbricati anche parzialmente occupati, ristrutturazione ed ogni altra operazione prevista al punto
1; 3 – Operazione di scavi per fondazioni, lavori di sterro e reinterro per scavi generali, riadattamento dei terreni, preparazione aree e terrapieni ed ogni altra attività di cui ai punti 1 e 2;
4- Costruzione e manutenzione di strade, fognature, acquedotti e reti per la distribuzione di pubblici servizi con operazioni finalizzate all'esecuzione di tali lavori ed ogni altra attività di cui ai punti 1- 2 e 3”. L'art. 13 delle Condizioni Contrattuali (pag. 202) prevede: “a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per
i quali è stata stipulata l'assicurazione.” Vero è quanto sostenuto dall'appellata che tra le norme aggiuntive non Controparte_6
è stata ricompresa nel modulo quella per danni da cedimento o franamento di terreno indicata con la lettera “G”. Va rilevato che, l'art. 14 delle Condizioni Contrattuali (pag. 202) prevede che: “A) l'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, vale anche per la responsabilità civile derivante dall'assicurato ed ai suoi dipendenti o subappaltatori.” Tra le attività principali dichiarate in polizza vi è anche la costruzione di edifici con operazioni di scavo, per fondazioni, lavori di sterro e a pag. 197 tra franchigie – scoperti – limiti di risarcimento vi
è “applicabili esclusivamente ai danni: a cose occasionati da lavoro su o lungo strade, rientranti nelle attività dei punti 3-4 o 5 con scoperto 10% MINIMO € 250 (L. 484.067).” Va rilevato dunque che, l'attività compiuta dalla rientra tra le attività principali Parte_1 dichiarate dalla stessa in polizza.
Ma, per espressa previsione dell'art. 17 lettera f delle condizioni contrattuali (pag. 204), sono stati esclusi “i danni fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, scuotimento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.”
Ne consegue che, non può ritenersi valida e operativa la polizza assicurativa e pertanto il motivo di appello è rigettato.
8- Spese processuali
Parte appellante con il settimo motivo di appello lamenta l'incongruenza e sproporzione nel dispositivo di sentenza circa la statuizione della condanna alle spese. In particolare, lamenta che la determinazione è sproporzionata poiché venivano liquidati euro 13.430,00 al procuratore degli attori
(10 soggetti) ed euro 21.387,00 al difensore di , terza chiamata, (1 Controparte_6 soggetto).
Il giudice di prime cure a pagina 26 della sentenza precisa che le spese di lite nei confronti del procuratore degli attori sono state liquidate come da nota spese depositata in data 12.09.2018 dall'avvocato pari ad euro 13.430,00 e che, le spese di lite in favore di Controparte_6 sono state liquidate ai sensi della tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), pari ad euro 21.387,00.
Pertanto, alcuna incongruenza è ravvisabile nella determinazione del primo giudice, che ha proceduto alla liquidazione della compagnia assicurativa applicando i valori previsti nelle tabelle di riferimento, mentre, quanto al difensore delle parti privati, si è attenuto alla minor somma da questi richiesta.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 260.000,01 a
520.000,00 utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del
13.8.2022, tenendo conto del valore dichiarato della causa pari ad € 325.867,98 e dei parametri minimi, tenuto conto della circostanza che le questioni sollevate non sono di particolare complessità.
Quanto alle parti private, avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24757/2005;
Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Le spese, dunque, sono liquidate in complessivi € 10.060,00 in favore della a Controparte_4
; € 10.060,00 in favore di € 10.060,00 in favore degli
[...] Controparte_6 appellati e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14 Pt_14
da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c., così
[...] determinati: fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.195,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.276,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00; Fase decisionale, valore minimo: € 3.649,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di EG RI, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di della Parte_1 Controparte_13 [...]
, di Controparte_14 Controparte_15
in proprio e nella qualità di eredi di e di
[...] Persona_1 Per_2
e di , nella qualità di eredi
[...] Controparte_3 Parte_3 di e di , quest'ultima anche quale erede di , Persona_3 Persona_4 Persona_5
, quale erede di Parte_4 Persona_5 Parte_5
quale erede di , , e
[...] Persona_5 Parte_6 Parte_7 nella qualità di eredi di a sua volta erede di , Persona_6 Persona_5 Parte_8
, nella qualità di erede di , , in proprio e
[...] Persona_5 Parte_9 nella qualità di erede di , , in proprio e nella qualità Persona_2 Parte_10 di erede di , nella qualità di erede di , in Persona_2 Parte_11 Persona_1 proprio e nella qualità di erede di , Persona_2 Parte_12 Parte_13
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] Parte_14 provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la al pagamento delle spese di lite così determinate: € 10.060,00 in Parte_1 favore della a;
€ 10.060,00 in favore di Controparte_4 [...]
€ 10.060,00 in favore degli appellati e Controparte_6 Controparte_1
; Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c., oltre rimborso spese forfettarie del 15% sui compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così è deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
di EG RI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di EG RI, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43/2019 R.G.A.C., vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Parte_1 P.IVA_1 amministratore unico, con sede in San Giovanni in Fiore (CS), rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Paolo Cristofaro, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.
Mariangela Bruno, sito in EG RI, Via Galileo Galilei n. 13; (p.e.c.:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di eredi di e di C.F._2 Persona_1 Per_2
, (c. f.: , (C.F.:
[...] Controparte_3 C.F._3 Parte_3
), nella qualità di eredi di e di C.F._4 Persona_3 Per_4
quest'ultima anche quale erede di (C.F.:
[...] Persona_5 Parte_4
), quale erede di C.F._5 Persona_5 Parte_5
(C.F.: ), quale erede di (C.F.: C.F._6 Persona_5 Parte_6
), e (c. f.: ), nella qualità di C.F._7 Parte_7 C.F._8 eredi di a sua volta erede di Persona_6 Persona_5 Parte_8
(C.F.: ), nella qualità di erede di C.F._9 Persona_5 Parte_9
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di erede di
[...] C.F._10 Persona_2
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_10 C.F._11
(C.F.: ), nella qualità di erede Persona_2 Parte_11 C.F._12 di in proprio e nella qualità di erede di Persona_1 Persona_2 Pt_12
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._13 Parte_13 C.F._14
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Parte_14 C.F._15 Cianflone, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale sito in Roccella Jonica, via
Roma n. 8; (p.e.c.: Email_2
APPELLATI
(C.F. , già Controparte_4 P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Anna Maria Paviglianiti, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente sita in EG RI, via Mons. G. Ferro n.1/B;
(p.e.c.: t) Email_3
APPELLATA
NONCHE'
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Spanò, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in EG RI, via Sbarre Inferiori n 417;
(p.e.c.: Email_4
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.01.2005 gli odierni appellati convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Locri l' (oggi Controparte_7 [...]
) e la CP_4 Parte_1
Esponevano che la aveva commissionato in appalto alla Controparte_5 Parte_1 la costruzione di un grosso edificio in cemento armato da adibirsi a sede del locale . Parte_15
La progettazione prevedeva una fitta palificazione dell'area che aveva modificato gravemente la situazione idrogeologica non solo del terreno palificato, ma anche di quello su cui sorgevano gli immobili degli odierni appellati. Nello spazio di poche settimane dall'inizio dei lavori, le abitazioni degli appellati hanno iniziato a mostrare grosse lesioni nei muri portanti e, con il prosieguo dei lavori, le condizioni si erano aggravate al punto tale da determinare un vero e proprio pericolo di crollo, pertanto, il Comune di Roccella Jonica, aveva emesso per tutti gli immobili ordinanza di sgombero immediato.
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano che il Tribunale adito condannasse i convenuti alle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il danno subito dagli immobili degli attori è stato causato dall'attività edilizia intrapresa dall'amministrazione provinciale di EG RI (oggi
[...]
) e dalla nelle rispettive qualità; condannare le convenute, in solido tra CP_4 Parte_1 loro ovvero quale di esse verrà ritenuta obbligata, a risarcire gli attori di tutti i danni da essi rispettivamente subiti per la causale di cui in narrativa, specificando per ciascuna di essi proprietari la quantificazione del risarcimento nella misura di € 100.000,00 per i coniugi , Controparte_8 nella misura di € 100.000,00 per , nella misura di € 80.000,00 per i coniugi Persona_5
, nella misura di € 80.000,00 per e nella misura di €100.000,00 Persona_7 Parte_12 per e i germani , e ovvero in via Persona_2 Persona_1 Pt_10 Pt_9 subordinata, nella somma maggiore o minore rispetto a quella di cui sopra che meglio verrà accertata per come dovuta nel corso del processo, con interessi e rivalutazione come per legge;
condannare i convenuti, per come dalle conclusioni B, ad eliminare la causa del danno ovvero ad apprestare a loro cure e spese tutte le possibili soluzioni tecniche affinchè cessi e non si riproponga il danno lamentato in narrativa;
condannare i convenuti, in favore degli attori, alla rivalsa delle spese e delle competenze del processo.”
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la , Controparte_5 oggi , e chiedeva il rigetto della domanda. Altresì, si costituiva la Controparte_4 Parte_1 la quale chiedeva il rigetto della domanda e in subordine chiamava in giudizio Controparte_6
[...]
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, chiedeva il rigetto della Controparte_6 domanda proposta nei propri confronti di in subordine che si accertasse che il limite di Parte_1 esposizione era in totale di € 25.900,00 e comunque il rigetto delle domande avanzate dagli attori. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi proposti dagli attori, nonché per mezzo di
CTU.
Con sentenza n. 1234/2018 pubblicata in data 30.10.2018, il Tribunale di Locri così decideva:
“1) condanna la e Controparte_4 Controparte_9
in solido tra loro, al pagamento
[...]
1.1) in favore di , della somma di € 51.354,19, oltre interessi legali dal 26 maggio Parte_12
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.2) in favore di della somma di € 26.919,165, oltre interessi legali dal 26 Persona_3 maggio 2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.3) in favore di , della somma di € 26.919,165, oltre interessi legali dal 26 Persona_4 maggio 2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.4) in favore di , della somma di € 109.400,26, oltre interessi legali dal 26 maggio Persona_5
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.5) in favore di della somma di € 22.416,135, oltre interessi legali dal 26 maggio Parte_13
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.6) in favore di , della somma di € 22.416,135, oltre interessi legali dal 26 maggio Parte_14
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.7) in favore di , della somma di € 22.147,653, oltre interessi legali dal 26 maggio Persona_2
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.8) in favore di , della somma di € 14.765,102, oltre interessi legali dal 26 Parte_9 maggio 2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.9) in favore di , della somma di € 14.765,102, oltre interessi legali dal 26 maggio Persona_1
2004 fino al soddisfo sul predetto importo, ella via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
1.10) in favore di , della somma di € 14.765,102, oltre interessi legali dal 26 Parte_10 maggio 2004 fino al soddisfo sul predetto importo, via via rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat Foi dalla predetta data fino alla presente pronuncia;
2) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_9
Controparte_6
3) condanna e Controparte_4 Controparte_9 in solido tra loro, a rifondere in favore degli attori le spese di lite sostenute da costoro, liquidate in
€ 13.430,00 per compensi e in € 318,07 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie del
15% sui compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Francesco Cianflone;
4) condanna a rifondere in favore di Controparte_9 [...] le spese di lite sostenute da quest'ultima, liquidate in € 21.387,00 per compensi, Controparte_6 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
5) pone definitivamente le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, liquidate come da separato decreto, a carico della e di Controparte_4
a ciascuna per un mezzo.” Controparte_9
Con atto di citazione in appello, depositato il 16.01.2019, notificato in data 10.01.2018, la Pt_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1324/2018, pubblicata in data 30.10.2018 dal
[...]
Tribunale di Locri e notificata in data 13.12.2018.
Parte appellante lamentava:
1- Violazione del litisconsorzio necessario ed omessa integrazione del contradittorio nei confronti del quale ente pubblico co-responsabile circa la Controparte_10 realizzazione delle opere per cui è causa;
2- Errata ricostruzione dell'iter processuale ed omissione di pronuncia circa le istanze istruttorie formulate dalla terza chiamata Controparte_6
3- Erronea e contraddittoria valutazione circa l'abusivismo/liceità degli immobili oggetto delle istanze risarcitorie;
4- Illegittima dichiarazione di responsabilità della in solido con la Parte_1 [...]
per assenza del nesso di causalità; Controparte_4
5- Erronea e contraddittoria valutazione delle voci di danno risarcibili e del quantum risarcitorio;
6- Errata esclusione della copertura assicurativa;
7- Incongruenza e sproporzione nel dispositivo di sentenza circa la statuizione della condanna alle spese.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio
e si costituivano con atto depositato in data 23.04.2019 ed Controparte_1 Controparte_2 eccepivano: - Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché parte appellante non ha specificato la parte di sentenza meritevole di riforma;
- Che, la perizia e il sopralluogo era stato effettuato dai tecnici della in data successiva CP_9 all'inizio dei lavori di trivellazione e i danni agli immobili sono conseguenza diretta delle operazioni svolte per la costruzione del liceo scientifico. Altresì, la realizzazione delle due paratie senza alcun preventivo studio relativo al preesistente movimento de terreno posto a monte e senza la previsione di meccanismi di controllo costante durante i lavori, hanno costituito la condizione senza la quale il dissesto non si sarebbe verificato;
- Che non vi è stata violazione del litisconsorzio necessario per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del poiché il rapporto negoziale di Controparte_10 appalto è intercorso tra la e la e, il Controparte_4 Parte_1
rappresentava solamente il luogo dove sono stati eseguiti i lavori;
Controparte_10
- Che il giudice di prime cure ha evidenziato che gli immobili oggetto di contestazione non sono abusivi;
- Che il giudice di prime cure ha apportato le diminuzioni al quantum risarcitorio individuato dal ctu, in considerazione dello stato fessurativo accertato e preesistente negli immobili all'inizio dei lavori.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Parti appellate, , nella qualità di eredi di Controparte_3 Parte_3 Persona_3
e di quest'ultima anche quale erede di ,
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_4
quale erede di quale erede di
[...] Persona_5 Parte_5 Per_5
, , e nella qualità di eredi di a sua
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_6 volta erede di , , nella qualità di erede di , Persona_5 Parte_8 Persona_5
, in proprio e nella qualità di erede di , , Parte_9 Persona_2 Parte_10 in proprio e nella qualità di erede di nella qualità di erede di Persona_2 Parte_11
, in proprio e nella qualità di erede di Persona_1 Persona_2 Parte_12
si costituivano con atto depositato in data 19.04.2019 e Parte_13 Parte_14 proponevano le stesse eccezioni degli appellati e . Controparte_1 Controparte_2
Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Parte appellata, si costituiva con atto depositato in data Controparte_4
23.05.2019 ed eccepiva che:
- il motivo n. 4 è l'unico proposto nei confronti della;
Controparte_4
- la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui riconosce la responsabilità solidale della con la;
Parte_1 Controparte_4
- la causa dei danni agli immobili, come emerso dal giudizio di primo grado, va individuata nel ritardo dei tempi di esecuzione della doppia paratia, attribuibile esclusivamente all'impresa esecutrice e non alla stazione appaltante;
- in ordine ai motivi di appello nn. 3 e 5, condivide le conclusioni rese dalla Parte_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in ordine al motivo n. 4 proposto dall'appellante e la riforma della sentenza impugnata in ordine ai motivi indicati ai nn. 3 e 5 dell'atto di appello. Parte appellata, si costituiva con atto depositato in data 19.04.2019 ed Controparte_6 eccepiva che:
- le censure formulate nei confronti dell'assicurazione sono indicate ai nn. 6 e 7 dell'atto di appello;
- la polizza n. 7/33 non era operante nella fattispecie per espressa volontà delle parti. Non è stata ricompresa infatti, la norma aggiuntiva contraddistinta dalla lettera “G” del frontespizio della polizza che prevede l'estensione della garanzia per i “danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino l'uso di battipali, sotto murature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento”;
- l'assicurazione, ai sensi dell'art. 13, lett. a delle CGA, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati involontariamente a terzi per distruzione e deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali stipulato l'assicurazione, per i danni da cedimento franamento del terreno, tenendo conto che lo scoperto, limitatamente alle cose è pari al 10%, con un minimo di euro 1.500,00 ed il massimale per ogni sinistro è pari a euro 25.900,00;
- riguardo al motivo di appello n. 7 la difetta di legittimazione a proporre appello Parte_1 per carenza di interesse, altresì non vi è alcuna violazione di legge ritenuto che la liquidazione delle spese di lite è stata correttamente effettuata applicando la normativa vigente.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello in ordine ai motivi nn. 6 e 7 proposto dall'appellante e la riforma della sentenza impugnata in ordine ai motivi indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, e 5 dell'atto di appello.
*
In data 04.09.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Inammissibilità art. 342 c.p.c.
Preliminare ad ogni valutazione sul merito della controversia, è l'esame della sollevata eccezione di inammissibilità per genericità dell'atto d'appello. L'onere della specificazione dei motivi d'appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, sia in conformità del principio “tanto devolutum quantum appellatum”, sia in modo da consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (SU 27199/2017).
Nel caso di specie, tale requisito è stato pienamente osservato, sono indicate le statuizioni della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni addotte a fondamento dell'impugnazione. L'incipit dell'appello indica, con elencazione per punti i motivi per cui si intende proporre impugnazione, con specifico riferimento al punto ed alla pagina della sentenza che si intende impugnare, (pag. 4 atto di appello). Segue poi, una ricostruzione della vicenda con vari richiami ai punti della sentenza che si intendono erronei. Ne deriva che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata deve essere rigettata.
2- Violazione del litisconsorzio necessario ed omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_10
Parte appellante, con il primo motivo di appello, lamenta che il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui non ha integrato il contraddittorio nei confronti del quale Controparte_10 ente pubblico corresponsabile della realizzazione delle opere per cui è causa, proprietario del fondo su cui è stata realizzata l'opera e soggetto concedente le autorizzazioni edificatorie indispensabili.
Nel caso in esame, la lamenta la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del CP_9 poiché gli attori in primo grado hanno citato in giudizio la società Controparte_10 costruttrice dell'istituto scolastico e l'amministrazione provinciale, quale ente appaltatore dell'opera. Esponeva, infatti, che il era l'ente che aveva inizialmente individuato il sito di edificazione CP_10
e successivamente aveva autorizzato l'edificazione dell'immobile ed infine, aveva approvato il progetto definitivo redatto dalla Provincia.
Dalla disamina degli atti depositati in giudizio si evidenzia che: il “Contratto di appalto” (pag. 125 iscr. a ruolo) ha come parti la e la società il verbale di Controparte_5 Parte_1 gara (pag. 135) cita la deliberazione della giunta provinciale;
l'avviso è stato pubblicato nell'Albo
Pretorio del Comune di EG RI e della (pag. 136); l'elenco Controparte_5 della spesa (pag. 143) ha come committente l'amministrazione provinciale;
la perizia di variante tecnica e suppletiva (pag. 160) è stata redatta dall'amministrazione provinciale di EG RI, in particolare dall'ufficio tecnico dell'ente; l'atto di sottomissione (pag. 171) è stato sottoscritto dai dirigenti e direttori dell'amministrazione provinciale (pag. 180); il certificato di collaudo statico (pag. 242) ha quale committente l' ; il certificato di Controparte_7 ultimazione lavori è stato redatto dal direttore dei lavori dell'amministrazione (pag. 248). CP_7
Dall'analisi di tutta la documentazione prodotta in atti, sia dall'appellante che dai convenuti, emerge che il rapporto contrattuale era sorto esclusivamente tra l'allora amministrazione provinciale di EG RI, oggi , e l'impresa aggiudicatrice dell'appalto, Controparte_4 Parte_1
Da nessun altro atto emerge che vi sia stato alcun rapporto in essere tra le parti ed il CP_10
Va rilevato, pure, che il Comune di ha individuato il luogo dove costruire il liceo, ha CP_10 approvato il progetto redatto dalla Provincia e ne ha certificato il collaudo. Tuttavia, va evidenziato che la zona di edificazione del plesso scolastico ricade nella fascia R2, zona a rischio idrogeologico, dove però è comunque possibile edificare nuove costruzioni, pertanto il Comune, in forza di tale assunto, ha rilasciato il titolo edilizio a tale scopo necessario.
Detto ciò, il non può essere individuato quale litisconsorte necessario Controparte_10 poiché (nei confronti di più proprietari o parti) sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata la condanna ad un "facere", mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando (nei loro confronti) sia domandata la condanna al risarcimento del danno. In questo secondo caso, pertanto, il giudice d'appello, ove accerti che uno dei convenuti sia stato illegittimamente dichiarato contumace, deve scindere le cause e rimettere al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti del contumace, decidendo nel merito le altre.
Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011 (Rv. 618211 - 01).
Nel giudizio di primo grado gli attori chiedevano di “accertare il danno subito dagli immobili degli attori, causato dall'attività edilizia intrapresa dall'amministrazione provinciale di EG RI e della condannare le convenute, in solido tra di loro ovvero quale di esse verrà ritenuta Parte_1 obbligata a risarcire gli attori di tutti i danni da essi rispettivamente subiti… condannare i convenuti, ad eliminare la causa del danno..”. Pertanto, l'eccezione avanzata sul punto deve essere rigettata.
3- Sull'omissione di pronuncia circa le istanze istruttorie formulate dalla terza chiamata
Controparte_6
Parte appellante, con il secondo motivo, lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulle istanze istruttorie formulate dalla Controparte_6
In effetti, unica a potersi dolere di tale circostanza è la compagnia assicurativa che aveva chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori. In ogni caso, il primo giudice ha dichiarato che “Innanzitutto, ha Controparte_6 articolato delle richieste istruttorie nella propria memoria depositata il 26 ottobre 2007, chiedendo per due volte la revoca dell'ordinanza del precedente giudice istruttore, il quale aveva ritenuto di rigettare le predette istanze.
Nonostante la reiterata richiesta formulata ai sensi dell'articolo 177 c.p.c. durante la fase istruttoria, la compagnia di assicurazioni, quando ha (più volte) precisato le conclusioni, non ha mai specificamente insistito per la revoca, riportandosi alle richieste (anche) istruttorie di cui alle memorie del “23.10.2007” (ma si deve ritenere che il riferimento sia alle memorie ex articolo 184
c.p.c. depositate il 26 ottobre 2007) esclusivamente a partire dalla comparsa di costituzione e risposta depositata a seguito della terza interruzione del giudizio e della terza rimessione sul ruolo istruttorio. Si ritiene dunque che le istanze istruttorie già disattese siano state abbandonate da
la quale non le ha specificamente reiterate (cfr. Cass. Civ. n. Controparte_6
19352/2017).”
Tale statuizione appare essere pienamente condivisibile.
Sul punto si evidenzia che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è poi tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione”. (Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767).
Da un'attenta disamina dei verbali di causa si legge che, con memoria depositata in data 26.10.2007
(pag. 42 verbali I grado), aveva chiesto che fosse espletato Controparte_6
l'interrogatorio formale di e nonché e l'escussione del teste ing. Persona_5 Parte_12
. Testimone_1
Con ordinanza resa all'udienza del 5.12.2007, il giudice ammetteva la prova testimoniale di parte attrice abilitando parte convenuta alla prova del contrario.
All'udienza del 29.05.2008 si dava avvio la prova per testi e solo all'udienza successiva del
25.06.2008 la compagnia assicurativa chiedeva la revoca dell'ordinanza del 05.12.2007. Il giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, riteneva la richiesta avanzata dalla terza chiamata tardiva sul presupposto che l'invocata revoca dovesse essere avanzata prima dell'inizio della fase istruttoria, all'udienza del 29.05.2008. Successivamente, all'udienza del 29.10.2008, , reiterava la richiesta di Controparte_6 revoca dell'ordinanza del 5.12.2007, rilevando l'omessa pronuncia del giudice sulle richieste istruttorie avanzate. A scioglimento della riserva (pag. 78), il giudice confermava l'ordinanza del
02.07.2008.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Corte di Cassazione Tributaria, Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32258 Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011). Nel caso di specie, la decisione adottata dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 02.07.2008 mostra consapevolezza delle eccezioni sollevate e decide sulle istanze avanzate accogliendo esclusivamente quelle delle parti convenute determinando, così, una statuizione implicita di rigetto delle medesime.
Infine, si rileva che le richieste istruttorie di escussione del teste ing. e Testimone_1
l'interrogatorio formale di e avanzate da Persona_5 Parte_12 Controparte_6 non avrebbero avuto alcun apporto utile ai fini della risoluzione della controversia poiché le
[...] domande vertevano su fatti già documentalmente provati (sopralluogo del 22.07.2003).
Il motivo di appello, dunque, non può trovare accoglimento.
4- Sulla liceità/abusivismo degli immobili di proprietà delle parti attrici
Parte appellante, con il terzo motivo, lamenta l'erronea valutazione circa l'abusivismo/liceità degli immobili oggetto delle istanze risarcitorie e chiede, a tal fine, la rinnovazione della ctu.
Sul punto si richiamano le ordinanze del 24.06.2019 e del 04.09.2024 ove è stato chiarito che:
“considerato poi - quanto alla richiesta di rinnovazione della c. t. u. avanzata dall'appellante al fine di verificare la liceità/abusivismo degli immobili di parte attrice, stabilire le cause dei danni e le eventuali responsabilità degli Enti pubblici preposti, oltre all'eventuale concorso di colpa della
e dei danneggiati e accertare il quantum risarcitorio entro i limiti delle domande di parte Pt_1 attrice – che essa non appare affatto necessaria ai fini del decidere, avuto riguardo alle emergenze istruttorie già acquisite agli atti;
”
Ancora, “ritenuto che, avuto riguardo alle risultanze del fascicolo processuale, non si ravvisano i presupposti per procedere all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dall'appellante, già rigettati con ordinanza del 24 giugno 2019 per le motivazioni che verranno trattate unitamente al merito della controversia;
che quanto emerso in atti impone di procedere alla decisione della causa;
”
Occorre a riguardo premettere che, in primo grado, la parte non muoveva contestazioni alla CTU.
Tuttavia, secondo il più recente orientamento delle SS.UU. (cfr. da ultimo Cass. Civ. SS.UU. n. 5624 del 21.02.2022), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento come disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono mere argomentazioni difensive, in quanto tali non sottoposte ad alcuna barriera preclusiva (cfr. Cass. n. 15418/2016; Cass. 21/08/2018, n. 20829; Cass., ord., 22/01/2019, n. 2516). Ne consegue che, esse possano essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
Si ritiene infatti che il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla L. n.
69 del 2009, abbia natura ordinatoria e funzione acceleratoria ed esaurisca dunque il suo scopo nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare.
Pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi nel successivo corso del giudizio, nel quale la controparte ha avuto la possibilità di interloquire.
Chiarito ciò, i quesiti posti al ctu nel corso del primo grado di giudizio erano i seguenti:
1. Descriva i luoghi di causa;
2. Accerti e descriva l'esistenza dei lamentati danni e la relativa entità;
3. In caso di risposta positiva al superiore quesito ne individui le cause nonché le opere necessarie alla relativa rimozione ed i costi relativi;
4. Quantifichi i danni discendenti dal mancato godimento e disponibilità dell'immobile valutando ogni ulteriore profilo utile a detto fine;
5. Riferisca ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia.
L'elaborato peritale è stato oggetto di chiarimenti circa i valori di stima dei danni nonché in merito alla regolarità edilizia degli immobili danneggiati ed al nesso di causalità tra i danni lamentati e la costruzione dell'edificio. La richiesta di rinnovazione della ctu formulata in appello verte, tra l'altro, sulla liceità/abusivismo degli immobili degli attori.
Tale circostanza non può essere demandata al CTU: grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. Si ritiene che le critiche mosse alla pronuncia impugnata sotto tutti gli aspetti “peritali” in considerazione, si risolvano in valutazioni di carattere soggettivo.
Nella sostanza, dunque, le doglianze espresse nei confronti della CTU non esprimono una ricostruzione alternativa valida. Quindi, le esposte considerazioni consentono di disattendere la richiesta di rinnovo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, così come già rigettate dalla Corte con ordinanza del 24 giugno 2019.
Il giudice di prime cure con ordinanza del 18.04.2018 ha ritenuto “la necessità di revocare l'ordinanza emessa dal precedente giudice il 12 dicembre 2017, perché il primo dei quesiti integrativi
è meramente esplorativo (è già accertato in giudizio che le costruzioni oggetto di causa risalgono a decine di anni fa)”. In sentenza a pag. 14 precisava che, “siccome emerge (anche dai titoli negoziali prodotti dagli attori) che i fabbricati per cui è causa sono di antica costruzione, il “dubbio” del precedente giudice, espresso nell'ordinanza del 12 dicembre 2017, circa la possibilità che le case degli odierni istanti siano abusive, deve ritenersi superato. Non sono infatti abusivi i fabbricati la cui costruzione sia iniziata dopo il 1° settembre 1967 (v. artt. 40 – 41 della legge n. 47/1985); non vi sono elementi in atti per ritenere che l'edificazione di alcuno degli immobili oggetto di causa sia cominciata dopo tale data (uno dei titoli prodotti dagli attori, anzi, è addirittura precedente il 1967) e si ritiene che un consulente tecnico, per quanto preparato, sulla base della documentazione a disposizione, cioè di quella ritualmente versata in atti (in cui non vi sono accenni specifici all'epoca di costruzione degli immobili), non possa accertare il momento in cui ha avuto inizio la realizzazione dei fabbricati de quibus.”
Va rilevato che, i proprietari degli immobili hanno depositato in atti (da pag. 216 costit. in appello),
i titoli negoziali da cui emerge che la data di edificazione degli stessi è, senza alcun dubbio, antecedente al 1967.
Sul punto si evidenzia che il Consiglio di Stato con la sentenza 12 aprile 2024, n. 3347 ha confermato che l'obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano è stato introdotto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato l'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Prima del 1967 non era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo, se non all'interno del centro abitato. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l'onere di dimostrare che le opere realizzate rientrino fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Tale prova può essere data anche per presunzioni che devono essere precise gravi e concordanti.
Nel caso di specie, dagli indizi prodotti della parte privata, valutati complessivamente, vi sono elementi che militano nel senso indicato dagli appellati, (i titoli negoziali allegati ove risulta che gli immobili erano esistenti prima dell'anno 1967).
Da ciò deriva che, va confermata la statuizione del giudice di prime cure e il relativo motivo di appello va rigettato.
5- Sulla responsabilità della in solido con la Parte_1 Controparte_4
[...]
Parte appellante, con il quarto motivo di appello, lamenta l'illegittima dichiarazione di responsabilità della in solido con la , per assenza del nesso di Parte_1 Controparte_4 causalità. A sostegno di tale assunto esponeva che la , quale soggetto appaltatore dei lavori, CP_9 non aveva avuto alcun tipo di autonomia nella realizzazione dell'opera anzi, era un mero esecutore di un progetto realizzato da altri soggetti, (la ), su cui gravava l'intera Controparte_4 responsabilità degli eventi occorsi.
Gli appalti di opere e di lavori pubblici, nonostante la loro specialità, sono uniformati alla disciplina del codice civile tenuto conto che la natura pubblicistica della committenza non intacca il rapporto che regola l'esecuzione dell'opera che la prima instaura con l'appaltatore aggiudicatario, il quale trova comunque fonte in un normale contratto di appalto regolato dal codice civile.
La nozione contenuta nell'art. 1655 c.c. secondo la quale l'appaltatore è “la parte che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari ed a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
(…)” vale anche nell'appalto di opere pubbliche. La prestazione tipica che, in virtù del contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a svolgere nei confronti del committente consiste, a ben vedere, nella realizzazione di un determinato bene della vita fisicamente tangibile e non necessariamente preesistente al contratto di appalto. L'obbligazione dell'appaltatore, pertanto, assume le forme di un'obbligazione di risultato con la conseguenza che nei giudizi d'inadempimento o risarcimento danni trova applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c., cosicché sarà sufficiente per il committente provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, o per il terzo il danno lamentato;
mentre toccherà all'appaltatore dimostrare di essere immune da colpa. Ciò premesso, risulta abbastanza evidente l'entità del rischio a cui è sottoposto l'appaltatore che, oltre al rischio economico (espresso dal legislatore nella locuzione “gestione a proprio rischio”), si assume anche un notevole rischio giuridico che dipende direttamente dalla tipologia di prestazione (e di obbligazione) che deve svolgere nonché, dall'autonomia di cui lo stesso soggetto gode nell'adempimento del suo obbligo. La gestione a proprio rischio da parte dell'appaltatore comporta, quindi, la possibilità che eventi o fatti imprevisti rendano più onerosa la prestazione, la cui entità obiettiva è determinata o determinabile in base a criteri prestabiliti.
Un'ingerenza diretta del committente, con conseguente limitazione della sfera di autonomia dell'appaltatore, può realizzarsi attraverso la predisposizione del progetto da parte del committente ovvero attraverso la nomina di costui di un direttore dei lavori.
L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto a eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente;
conseguentemente, egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1965).
La responsabilità dell'appaltatore è esclusa se il committente o il direttore dei lavori, avvertiti degli errori di progetto, insistano perché il progetto venga eseguito senza modifiche.
La responsabilità dell'appaltatore per carenze del progetto è esclusa se l'appaltatore, per espressa previsione contrattuale, debba agire come nudus minister del committente.
Il termine "nudus minister" si riferisce a un mero esecutore materiale privato di libertà decisionale durante l'esecuzione dei lavori, agendo sotto le direttive del committente. La responsabilità dell'appaltatore deve essere esclusa quando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore medesimo in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente – tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete – o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o la prestazione del servizio sono stati affidati a un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto, senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi (Cass. 20 aprile 2004, n. 7499; Cass., sez. II, 19 febbraio 2007, n. 3752).
Ciò che differenzia l'appaltatore di opere pubbliche dal costruttore di opere private è proprio tale autonomia la quale, nell'ambito degli appalti pubblici, è limitata dall'obbligatorietà della presenza di un direttore dei lavori che assurge ad organo della PA attraverso il quale l'amministrazione appaltante esercita di continuo la propria ingerenza sull'attività dell'appaltatore. Conseguenza dell'autonomia dell'appaltatore e del rischio assunto nell'esecuzione del contratto è la responsabilità dell'appaltatore per i danni provocati a terzi, eventualmente in concorso con il direttore dei lavori e/o il committente.
Per converso, in tutti i casi in cui manchi una specifica colpa del committente, ad esempio allorché il danno non sia riconducibile a istruzioni del committente medesimo e/o del direttore dei lavori, è da escludere – proprio per il carattere autonomo dell'appalto che impedisce di assimilare l'appaltatore al commesso – qualsiasi responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. per violazione del dovere di vigilanza. Con particolare riferimento agli appalti pubblici, la Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo il quale gli specifici poteri di autorizzazione, con controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nell'esecuzione dei lavori, con facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente. Il committente (anche ente pubblico) è responsabile per i danni causati dalla “cosa” oggetto dell'appalto, anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. (Corte di Cassazione Sentenza 28/09/2018, n. 23442)
Ancora, la Suprema Corte, affrontando un caso di danni causati a terzi durante lavori affidati in appalto ha illustrato con precisione i principi di diritto che regolano questa materia.
In particolare, la Corte ha stabilito che, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). (Cassazione Civile Sez. VI Sentenza
n. 41507 del 24/12/2021)
Si evidenzia, inoltre, l'ordinanza della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2022, n. 31273, la quale stabilisce chiaramente alcuni principi importanti riguardo alla responsabilità dell'appaltatore quando segue il progetto fornito dal committente: -se l'appaltatore segue pedissequamente il progetto fornito dal committente, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera; -la condotta dell'appaltatore viene valutata secondo il parametro del "professionista medio" (ex art. 1176 c. 2 c.c.)., ciò implica che l'appaltatore è tenuto a comportarsi come un professionista di competenza media nel settore;
nonostante l'appaltatore segua il progetto del committente, è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali che possono influire sulla qualità dell'opera; se l'appaltatore non segnala gli errori progettuali e procede comunque con l'esecuzione fedele del progetto, è responsabile per eventuali difetti nell'opera, anche se ha eseguito i lavori secondo le indicazioni ricevute;
se le istruzioni fornite sono palesemente errate, l'appaltatore può essere esente da responsabilità solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle come "nudus minister" a causa delle insistenze del committente;
in mancanza della prova di dissenso, l'appaltatore non può invocare il concorso di colpa del progettista. È quindi responsabile per le imperfezioni o i vizi dell'opera, conformemente alla sua obbligazione di risultato. In sostanza, questa ordinanza enfatizza l'importanza della segnalazione degli errori progettuali da parte dell'appaltatore e stabilisce condizioni specifiche sotto le quali l'appaltatore può essere esente da responsabilità in presenza di istruzioni palesemente errate.
Nel caso specifico, la lamenta di non aver avuto alcun tipo di autonomia nella Parte_1 realizzazione dell'opera e di aver eseguito pedissequamente le indicazioni impartite dalla stazione appaltante ed in appello (pag. 15) dichiara di aver segnalato “alle autorità preposte le problematiche strutturali notate sugli immobili degli attori ed al contempo adoperandosi per far redigere apposita perizia giurata, si da cristallizzare lo stato dei luoghi al momento dell'inizio dei lavori”.
Sul punto si evidenzia che non vi è prova che la società abbia operato tale segnalazione. Risulta depositata in atti soltanto la perizia giurata dell'ing. . Tes_1
Il ctu nell'elaborato peritale effettuato in primo grado ha evidenziato che: “nel caso in esame il sottoscritto ha constatato che pur se le opere di realizzazione della paratia ricadono in zona R due e quindi legittime dietro nullaosta dell'ABR le stesse sono ubicate a ridosso se non al limite di una zona R4 (specificatamente al piede del pendio in zona R4) e soprattutto urbanizzata con edifici le cui strutture non sono atte a sottoporre qualsivoglia deformazione del terreno.
Inoltre sia dei rapporti fotografici della direzione dei lavori allegati alla presente, che dai libri contabili, risulta che la paratia superiore (e comunque anche quella inferiore) iniziata subito dopo la consegna definitiva dei lavori luglio dell'anno 2003 non risulta completata in ogni sua parte, si vede la foto datata 03.10.2005 scattata dalla DL, ovvero risultano realizzati le opere in calcestruzzo armato e nello specifico i pali da diametro 1,00 metro di profondità 24,00 metri ad interasse di 1,40 metri ed il cordolo di coronamento in testa, mentre non risulta completato il rivestimento sulla parete di valle della paratia da realizzare per tutta la sua lunghezza con rete in acciaio elettrosaldata e spritz-beton per chiudere gli interstizi tra i pali della larghezza di 40 cm ed altezza di circa 5,00 metri né il drenaggio con ciottololame. Si consulti anche la sezione progettuale della doppia paratia allegata alla presente, dalla quale si evince anche che il dislivello a lavori ultimati tra le due in corrispondenza dei fabbricati, doveva essere di circa 5 metri.
Si premette a ciò che dalla perizia di variante tecnica e suppletiva per la realizzazione e completamento delle paratie al posto dei muri erano stati previsti 60 giorni lavorativi naturali e consecutivi. Si precisa ulteriormente che a completamento della realizzazione dei pali, come pure di quella delle travi di coronamento delle due paratie, sono stati effettuati gli scavi di sterro per creare gradoni come su già esposto e tra le due paratie è stato effettuato lo scavo di una vasca cisterna per acqua ad uso del sistema di prevenzione antincendio del , che secondo le Parte_15 testimonianze, è rimasta senza opere di finitura quindi a scavo aperto, fino alla fine dei lavori.
Dai rapporti fotografici si riscontra ancora che, visto il mancato completamento dell'opera con il rivestimento della parete a valle, visto anche i grandi interstizi tra i pali di 40 cm (lo spazio vuoto tra palo a palo), c'è stato lo svuotamento a monte della paratia per un tratto di lunghezza rilevante con rilascio a valle di materiale solido dagli stessi. I vuoti creatrici sono rimasti aperti quasi fino alla fine dei lavori.
Tutto quanto detto in merito alla realizzazione della paratia secondo l'esperienza professionale del sottoscritto CTU, che dallo studio della geotecnica, ha costituito una vera e propria parete drenante che ha contribuito ad abbassare il livello della falda a Monte, intercettando il flusso di filtrazione del terreno in direzione del Fosso Roccella. L'abbassamento della falda ha instabilizzato il versante
a monte della paratia in zona a rischio frana R4 e su cui insistono gli edifici oggetto di causa, poiché il terreno argilloso saturo, drenando, hai iniziato il processo di consolidazione, ovvero una diminuzione delle pressioni neutre, (pressione a carico dell'acqua presente nel terreno) ed un aumento delle pressioni efficaci a carico delle particelle di terreno. Questo processo porta a breve periodo ad un cedimento del terreno, che nel caso in esame di pendio o in forte pendenza ed in frana ha causato uno scivolamento con rotazione. L'entità delle deformazioni, cedimento e scivolamento, è in correlazione stretta con la durata del drenaggio e dell'abbassamento della falda, in parole povere più è lungo il tempo di drenaggio con reciproco abbassamento del livello di falda è maggiore saranno le deformazioni. Tutto questo ha portato al cedimento ed allo scivolamento del terreno di degli edifici oggetto di causa, che con un'evoluzione repentina delle deformazioni CP_11 agenti sulle strutture portanti ed in mancanza di adeguata resistenza degli stessi alle sollecitazioni indotte hanno comportato il quadro fessurativo e di danneggiamento già esposto abbondantemente in precedenza fino all'inagibilità strutturale. In conclusione, l'opera d'arte realizzata, ovvero la doppia paratia, elemento stabilizzante del pendio
a medio lungo termine, però in questo contesto franoso con le condizioni al contorno in essere di movimento franoso e zone contigue a rischio R4, la fascista di costruzione ha comportato a breve periodo il verificarsi di cedimenti e scivolamenti rilevanti del terreno a monte. … Secondo
l'esperienza professionale del sottoscritto, in questo caso, la scelta di pali di diametro da 1 m ad interasse di 1,40 metri con interstizi di 40 cm è stata infelice, un interesse minore il completamento del rivestimento della parete a valle avrebbe limitato l'eccessivo drenaggio e di conseguenza i cedimenti.”
Il ctu, rispondendo al quesito posto dal giudice, pone in posizione di responsabilità la Parte_1 sul presupposto che la variante tecnica prevedeva quale termine ultimo per la realizzazione della stessa 60 giorni. Ebbene, dalla perizia di variante tecnica suppletiva depositata in atti, (pag. 160 iscr a ruolo), si legge che: “il contratto prevedeva la realizzazione delle opere in appalto in un tempo di
381 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna dei lavori. Per la realizzazione delle lavorazioni aggiuntive precedentemente descritte, da affidare la stessa impresa agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale, con l'aggiunta dei n. 9 nuovi prezzi concordati, la presente perizia prevede la concessione di un maggior tempo contrattuale di 60 gg naturali e consecutivi le conseguenti variazioni del programma lavori contrattuale, fissando così il tempo complessivo assegnato per l'esecuzione delle opere a gg 441.” Ancora, nell'atto di sottomissione (pag. 174 iscr. Ruolo), all'art. 3 la ha formalmente CP_9 accettato di “portare a termine i lavori suddetti, in maggior tempo di 60 giorni rispetto al tempo prefissato nel capitolato speciale d'appalto e le conseguenti variazioni del programma lavori e del piano sicurezza.”
Pertanto, come correttamente ha evidenziato il ctu, la variante aveva quale termine per l'ultimazione del lavoro aggiuntivo, 60 giorni naturali e consecutivi. Tale termine però, non è stato rispettato poiché, come emerso nel corso del giudizio di primo grado e come dimostrato dalla documentazione fotografica esibita in atti, quasi due anni dopo l'inizio dei lavori (2005), la seconda paratia non era stata ancora completata.
Tale responsabilità va condivisa con la stazione appaltante. Ed invero, la Controparte_4
(già ), con l'atto di costituzione in primo grado (pag. 53 prod. per
[...] CP_5 [...]
) aveva dichiarato che i lavori erano stati eseguiti “con costante vigilanza del direttore CP_4 dei lavori” della stazione appaltante. Nessuna contestazione è stata mossa nei confronti dell'impresa appaltatrice da parte della la quale avrebbe dovuto correttamente adoperarsi Controparte_4 affinché fossero rispettati i tempi di esecuzione dei lavori e fosse garantita la sicurezza degli edifici intorno.
Sul punto, la Suprema Corte con sentenza 17 marzo 2021 n. 7553 ha osservato che la peculiare qualificazione del Committente Pubblico, unitamente alla disciplina speciale del rapporto che ne consegue, costituisce, rispetto al contratto di appalto tra privati, circostanza che limita l'autonomia dell'appaltatore proprio per effetto della presenza del Committente pubblico che non svolge una mera attività di vigilanza bensì intensa e continua ingerenza nel corso dell'esecuzione dell'opera.
Tale ingerenza andrebbe, quindi, ad attenuare la caratteristica autonomia dell'appaltatore sulla quale tradizionalmente si basano gli addebiti di responsabilità mossi all'esecutore dell'opera, aprendo la strada ad una responsabilità del committente pubblico per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera. Ne consegue che, ove l'ingerenza della committente pubblica sia tale da vincolare l'attività dell'appaltatore tanto da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione, escludendo ogni autonomia nell'esecuzione ed organizzazione dei lavori, la prima sarà unica responsabile per gli eventuali danni cagionati a terzi viceversa, ove il fatto dannoso sia avvenuto in esecuzione del progetto o delle direttive della committente, vi sarà responsabilità concorrente e solidale.
Dunque, secondo la Corte, se l'autonomia dell'appaltatore può essere più o meno limitata dalla ingerenza della committente, incidendo conseguentemente sui profili di responsabilità dello stesso, difficilmente sarà possibile elidere completamente la responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera pubblica.
Emergono, infatti, vari obblighi a carico della committente pubblica che non si esauriscono nelle direttive e nei controlli. Insita nell'esecuzione dell'opera vi è altresì l'obbligazione di custodia, alla quale consegue un correlato profilo di responsabilità.
Proprio con riferimento all'obbligo di custodia la Corte di Cassazione arriva ad affermare la responsabilità del committente pubblico, enunciando il seguente principio di diritto “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente
è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore».” (Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 17 marzo 2021 n. 7553)
Così facendo, i giudici di legittimità si sono allontanati dai profili obbligatori puramente endocontrattuali, collegati al contratto di appalto pubblico e privato e oggetto dell'articolato dibattito giurisprudenziale pure richiamato. Hanno invece valorizzato un profilo di responsabilità extracontrattuale, l'art. 2051 c.c., comunque applicabile alla fattispecie esaminata in quanto il rapporto con i terzi è, appunto, estraneo al contratto d'appalto. A tal fine si evidenzia che, nonostante l'ingerenza della committenza, residua in capo alla Pt_1 autonomia, seppur limitata, nell'esecuzione dell'opera. Tale autonomia si è palesata, tra l'altro,
[...] nella gestione dei tempi di realizzazione della seconda paratia. Invero, come dettagliatamente evidenziato dal ctu, la seconda paratia, dopo ben due anni dall'inizio dei lavori, non era stata ancora completata.
Lo stesso ctu però evidenzia che, anche il progetto di variante tecnica, in particolare “la scelta di pali di diametro da 1,00 metro ad interasse di 1,40 cm è stata infelice, un interasse minore ed il completamento del rivestimento della parete a valle avrebbe limitato l'eccessivo drenaggio e di conseguenza i cedimenti”.
A ben vedere, vi sono alcuni elementi che meritano di essere vagliati: il sopralluogo effettuato dall'ing. in data 22.07.2003 sugli immobili di cui è causa, la dichiarazione resa da Tes_1 [...]
lo stato degli immobili prima dell'avvio dei lavori, la zona di edificazione del plesso Pt_12 scolastico R2, la zona dove si trovano gli immobili R4, le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di prime cure.
Il sopralluogo effettuato dall'ing. in data 22.07.2003, per conto della ha Tes_1 Parte_1 cristallizzato la situazione degli immobili. Dalla documentazione fotografica allegata sono evidenti le crepe sui muri degli immobili ma, come rilevato dal giudice di prime cure, il sopralluogo è stato effettuato dopo la consegna dei luoghi all'appaltatore (30.06.2003), ovvero dopo l'avvio dei lavori;
pertanto, non può essere elemento utile al fine di dimostrare la preesistenza di crepe sugli immobili. A tal proposito rileva la dichiarazione stragiudiziale resa dalla a un consulente di Parte_12 parte della dove asserisce di un quadro fessurativo già presente prima dell'avvio dei lavori. CP_9
La zona di edificazione del plesso scolastico rientra nell'area di rischio R2, a ridosso degli immobili ricadenti nell'area a grado di rischio R4, dove il rischio idrogeologico è molto elevato, aggravato dal fatto che le case sono di vecchia costruzione e sono state realizzate con materiali di qualità scadente, come affermato dal ctu.
In data 26.05.2004 il Comune di ha ordinato lo sgombero degli immobili poiché non CP_10 più abitabili.
I testi escussi nel corso del giudizio di prime cure hanno evidenziato che le lesioni si sono prodotte dopo l'inizio dei lavori (seppur alcune di queste dichiarazioni non sono state considerate veritiere).
Tutti questi elementi sono stati vagliati al fine di individuare le responsabilità delle parti in giudizio.
Il ctu ha altresì dichiarato che la palificazione, seppur ha creato degli evidenti danni nell'immediatezza della sua realizzazione, ha stabilizzato nel lungo tempo l'intero versante.
Ha altresì affermato, come già evidenziato, che la scelta dei pali di diametro di 1 metro, ad interasse di 1,40 con interstizi di 40 cm è stata infelice, un interasse minore ed il completamento del rivestimento della parete a valle avrebbe limitato l'eccessivo drenaggio e di conseguenza i cedimenti.
Pertanto, appare acclarata la responsabilità delle e della Parte_1 Controparte_4
per i danni causati sugli immobili.
[...]
Alla è addebitabile il ritardo nell'esecuzione della realizzazione della paratia. Parte_1
La Committenza avrebbe dovuto e potuto contestare la tardiva realizzazione della seconda paratia e limitare così i danni prodotti.
La documentazione fotografica risalente al 2005, predisposta dai tecnici della committenza dimostra come quest'ultima fosse a conoscenza dell'evidente ritardo nell'esecuzione dell'opera e, ciò nonostante non ha adottato alcuna misura alternativa od effettuato alcuna segnalazione.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, dunque, non può escludersi la responsabilità della parte appellante e, pertanto, anche tale motivo di appello deve essere rigettato.
6- Sul quantum risarcitorio
Parte appellante, con il quinto motivo di appello lamenta l'erronea valutazione del giudice di prime cure in merito alle modalità di determinazione del quantum risarcitorio, evidenziando come i calcoli effettuati siano gravati da un errore di stima del valore medio dei beni immobili oggetto di risarcimento.
Esponeva che il giudice aveva errato poiché aveva utilizzato il valore di euro 1.280,00 al mq, come individuato dal ctu, e poi aveva operato le opportune decurtazioni e adeguamenti. Rilevava inoltre che, il corretto valore da cui partire era di euro 605,00 al mq, riferibile alle abitazioni di tipo economico site nel Comune di e poi, su questo valore base rendere le dovute CP_10 riduzioni.
Il giudice di prime cure in sentenza a pag. 21 rileva che “non si possono prendere in considerazione
i valori espressi dal c.t.u. considerando il prezzo di mercato di beni immobili siti in zona semi- centrale nel Comune di .”, poiché, “...non si potrebbe pertanto attribuire agli odierni CP_10 istanti il valore corrispondente ad un immobile nuovo, peraltro non posto in zona ad elevato rischio di frana.” Ancora “..partendo comunque dal valore di euro 1280,00 ritenuto dal ctu essere il prezzo di mercato al metro quadrato per l'anno 2016 in relazione a un immobile posto in zona semi-centrale del
Comune di e semi-nuovo (le ricerche di mercato compiute dalla difesa di CP_10 [...]
e allegate alle note depositate in data 11 maggio 2017 non hanno determinato Controparte_6 dei risultati sensibilmente divergenti rispetto a tale valore, tenuto conto del fatto che il predetto prezzo al metro quadrato, stabilito dall'ingegnere si ritiene sia riferito ad un'abitazione di CP_12 qualità notevolmente superiore rispetto agli immobili oggetto di causa), si devono applicare le seguenti decurtazioni:
a) del 30% di tale valore, per “riportarlo” al 2004, ritenendo che prima della crisi globale del settore immobiliare, verificatasi notoriamente nell'anno 2008, il prezzo dei beni immobili (di ottima qualità) era in costante ascesa e successivamente si è stabilizzato, così come ha riferito
l'ingegnere si giunge così a un valore di euro 896,00 al metro quadrato per le superfici Tes_2 residenziali (superiore rispetto alle quotazioni o.m.i. del 2012 per abitazioni di tipo economico, su cui ha preso posizione l'ingegnere si ribadisce comunque che il Tes_3 valore-base adottato dall'ingegnere deve essere considerato come relativo ad Tes_2 un'abitazione di ottima qualità in buono stato di conservazione); b) di un'ulteriore 20% poiché un immobile “di remota costruzione” edificato con materiali scadenti e non in linea con le NTC del 2008, non è “semi-nuovo”; si arriva così al valore di euro 716,80;
c)di un altro 60% per la proprietà e, invece, del 40% per le altre proprietà (tenuto conto Pt_12 del diverso stato di degrado che si ritiene accertato in giudizio, esistente al momento dell'avvio dei lavori di costruzione del liceo scientifico di ), perché gli immobili sono posti in zona CP_10
a elevato rischio di frana, quindi erano (ulteriormente) scarsamente appetibili sul mercato, in quanto soggetti a fenomeni lesivi per via del lento movimento franoso, nonché a possibili accentuazioni di tali lesioni in presenza di fenomeni naturali alluvionali.
Il valore al metro quadrato per le superfici residenziali, attualizzato al 2004, è dunque di euro 286,72 per la proprietà è di euro 430,08 per le altre proprietà, e quello per le superfici non Pt_12 residenziali, pari a un terzo del primo (così come ha ritenuto il ctu) è rispettivamente di euro 95,57
è di euro 143,36. Si tratta di valori comparabili rispetto a quelli ritenuti congrui dal consulente tecnico della compagnia di assicurazioni terza chiamata in giudizio. (… )
Si ottengono allora i seguenti valori, attualizzati al 26 maggio 2004, data delle due ordinanze sindacali di sgombero, che a parere di chi scrive hanno definitivamente “cristallizzato” la produzione del danno lamentato dagli attori (ribadendo le “scelte” del c.t.u., il primo rigo della tabella che segue riguarda l'immobile di proprietà Ehi il secondo rigo la casa dei signori Pt_12
– , il terzo gli immobili di , il quarto è la casa di proprietà Per_3 Per_5 Persona_5
– è il quinto l'immobile di proprietà – ; (… ) Pt_13 Pt_14 Per_2 Per_1
Il totale del danno è dunque pari a:
- € (38.993,92 + 2.092,98 + 10.267,29 =) 51.354,19 per l'immobile n. 1 spettante interamente a
; Parte_12
- € (46.061,57 + 559,10 + 7.217,66 =) 53.838,33 per l'immobile n. 2 spettante per metà
(€26.919,165) a e per l'altra metà (€ 26.919,165) a;
Per_3 Per_3 Persona_4
- € (89.706,09 + 4.217,65 + 15.476,52 =) 109.400,26 per l'immobile n. 3, spettante interamente a
; Persona_5
- € (37.184,72 + 1.393,46 + 6.254,09 =) 44.832,27 per l'immobile n. 4 spettante per metà (€
22.416,135) a e per metà (€ 22.416,135) a;
Parte_13 Parte_14 - € (57.716,74 + 8.726,22 =) 66.442,96 per l'immobile n. 5, spettante per un terzo (€ 22.147,653) a
e per due noni ciascuno (€ 14.765,102) a a Persona_2 Parte_9 Persona_1
e a Parte_10
Sulle predette somme, già attualizzate al 26 maggio 2004, rivalutate annualmente sino alla presente pronuncia secondo gli indici Istat Foi, devono essere calcolati gli interessi nella misura legale annua dalla predetta data fino al soddisfo (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 1712/1995).”
La Suprema Corte in una recente pronuncia ha statuito che: “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.” Sez. 3 - , Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023 (Rv. 667998 - 01) Ancora, “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.” Sez. 3 - , Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697 - 02)
Questa Corte ritiene che l'operato del giudice di prime cure sia corretto.
Ed invero, è stato preso quale valore base degli immobili quello indicato dal ctu (come, tra Tes_2
l'altro, riconfermato in sede di integrazione della ctu in data 14.11.2016), e su questo sono state operate le dovute decurtazioni precisate e dettagliate in sentenza, tenendo conto del materiale di scarsa qualità con cui sono stati edificati gli immobili, della zona R4 in cui ricadono, dello stato manutentivo non perfetto in cui versavano nell'anno 2004 ed infine, delle dichiarazioni rese dalla (ha Pt_12 riferito che il suo immobile prima dell'avvio dei lavori presentava già delle lesioni).
Ulteriore precisazione si rende necessaria relativamente alla lamentata condanna al pagamento delle spese di demolizione. Parte appellante lamenta che tale voce di danno non era stata oggetto di specifica richiesta da parte degli attori in primo grado e che pertanto, il giudice sia caduto in un errore di ultra petitum.
Nel caso di specie gli attori in primo grado, oltre la condanna al risarcimento dei danni subiti, avevano chiesto la condanna dei convenuti “ad eliminare la causa del danno ovvero ad apprestare a loro cure
e spese tutte le possibili soluzioni tecniche affinché cessi e non si riproponga il danno lamentato in narrativa”. Sulla scorta di tale conclusione era stato demandato al ctu di individuare “le opere necessarie alla relativa rimozione ed i costi relativi”.
Il ctu, rilevate le ordinanze di sgombero emanate dal Comune di , la zona di CP_10 edificazione degli immobili, R4 ad alto rischio idrogeologico e lo stato in cui gli immobili versavano a seguito dei danni, ha evidenziato “la non possibilità di qualsiasi intervento” (pag. 4 ctu) ed ancora, “ha ritenuto di dovere tenere in debito conto anche la demolizione degli stessi che in ogni caso per la sicurezza e l'incolumità di cose e persone deve essere effettuata reputandola a carico dei proprietari”. La Cassazione sul punto si è espressa nei seguenti termini: “In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o in forma specifica, quest'ultima esperibile anche in materia contrattuale - del patrimonio leso.
Sez. 3, Sentenza n. 15726 del 02/07/2010 (Rv. 614021 - 01)
Il costo della demolizione non poteva essere domandato al momento del deposito dell'atto di citazione di primo grado poiché soltanto con l'espletamento della perizia è emerso che gli immobili, considerato in grave stato delle lesioni, il continuo peggioramento con il tempo, e la zona a grave rischio idrogeologico, non potevano essere ristrutturati ma esclusivamente demoliti.
Pertanto, deve essere confermata la statuizione del giudice di prime cure e il relativo il motivo di appello va rigettato.
7- Sulla copertura assicurativa della Parte_1
Parte appellante con il sesto motivo di appello lamenta l'erronea interpretazione delle clausole contrattuali della polizza assicurativa rivendicata dalla con la Parte_1 Controparte_6
[...]
In atti è stata prodotta dalla la polizza assicurativa sottoscritta con Parte_1 [...] in data 07.03.2003 n. 7/33, (pag. 196 iscr. a ruolo). Tale assicurazione comprende Controparte_6 sia la r.c.t. che la r.c.o.. e sono state “flaggate” le norme aggiuntive indicate con le lettere “F” e “I”, che comprendono i danni a condutture e impianti sotterranei e danni da interruzione o sospensione di attività.
Nella polizza a pag. 197 sono state indicate le attività esercitate dalla società ovvero: “
2- Costruzione di edifici con operazioni di scavo, fornitura di servizi di rete, sopraelevazioni e demolizioni di fabbricati anche parzialmente occupati, ristrutturazione ed ogni altra operazione prevista al punto
1; 3 – Operazione di scavi per fondazioni, lavori di sterro e reinterro per scavi generali, riadattamento dei terreni, preparazione aree e terrapieni ed ogni altra attività di cui ai punti 1 e 2;
4- Costruzione e manutenzione di strade, fognature, acquedotti e reti per la distribuzione di pubblici servizi con operazioni finalizzate all'esecuzione di tali lavori ed ogni altra attività di cui ai punti 1- 2 e 3”. L'art. 13 delle Condizioni Contrattuali (pag. 202) prevede: “a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per
i quali è stata stipulata l'assicurazione.” Vero è quanto sostenuto dall'appellata che tra le norme aggiuntive non Controparte_6
è stata ricompresa nel modulo quella per danni da cedimento o franamento di terreno indicata con la lettera “G”. Va rilevato che, l'art. 14 delle Condizioni Contrattuali (pag. 202) prevede che: “A) l'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, vale anche per la responsabilità civile derivante dall'assicurato ed ai suoi dipendenti o subappaltatori.” Tra le attività principali dichiarate in polizza vi è anche la costruzione di edifici con operazioni di scavo, per fondazioni, lavori di sterro e a pag. 197 tra franchigie – scoperti – limiti di risarcimento vi
è “applicabili esclusivamente ai danni: a cose occasionati da lavoro su o lungo strade, rientranti nelle attività dei punti 3-4 o 5 con scoperto 10% MINIMO € 250 (L. 484.067).” Va rilevato dunque che, l'attività compiuta dalla rientra tra le attività principali Parte_1 dichiarate dalla stessa in polizza.
Ma, per espressa previsione dell'art. 17 lettera f delle condizioni contrattuali (pag. 204), sono stati esclusi “i danni fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, scuotimento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.”
Ne consegue che, non può ritenersi valida e operativa la polizza assicurativa e pertanto il motivo di appello è rigettato.
8- Spese processuali
Parte appellante con il settimo motivo di appello lamenta l'incongruenza e sproporzione nel dispositivo di sentenza circa la statuizione della condanna alle spese. In particolare, lamenta che la determinazione è sproporzionata poiché venivano liquidati euro 13.430,00 al procuratore degli attori
(10 soggetti) ed euro 21.387,00 al difensore di , terza chiamata, (1 Controparte_6 soggetto).
Il giudice di prime cure a pagina 26 della sentenza precisa che le spese di lite nei confronti del procuratore degli attori sono state liquidate come da nota spese depositata in data 12.09.2018 dall'avvocato pari ad euro 13.430,00 e che, le spese di lite in favore di Controparte_6 sono state liquidate ai sensi della tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), pari ad euro 21.387,00.
Pertanto, alcuna incongruenza è ravvisabile nella determinazione del primo giudice, che ha proceduto alla liquidazione della compagnia assicurativa applicando i valori previsti nelle tabelle di riferimento, mentre, quanto al difensore delle parti privati, si è attenuto alla minor somma da questi richiesta.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 260.000,01 a
520.000,00 utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del
13.8.2022, tenendo conto del valore dichiarato della causa pari ad € 325.867,98 e dei parametri minimi, tenuto conto della circostanza che le questioni sollevate non sono di particolare complessità.
Quanto alle parti private, avendo il difensore assistito in giudizio una pluralità di parti aventi una posizione sostanzialmente unitaria, deve procedersi ad una sola, complessiva liquidazione delle spese processuali.
La giurisprudenza ha precisato, infatti, che spetta al procuratore una liquidazione distinta per ciascuna parte solo qualora l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Cass. 24757/2005;
Cass. 21064/2009; Cass. 11591/2015).
Le spese, dunque, sono liquidate in complessivi € 10.060,00 in favore della a Controparte_4
; € 10.060,00 in favore di € 10.060,00 in favore degli
[...] Controparte_6 appellati e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14 Pt_14
da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c., così
[...] determinati: fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.195,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.276,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00; Fase decisionale, valore minimo: € 3.649,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di EG RI, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di della Parte_1 Controparte_13 [...]
, di Controparte_14 Controparte_15
in proprio e nella qualità di eredi di e di
[...] Persona_1 Per_2
e di , nella qualità di eredi
[...] Controparte_3 Parte_3 di e di , quest'ultima anche quale erede di , Persona_3 Persona_4 Persona_5
, quale erede di Parte_4 Persona_5 Parte_5
quale erede di , , e
[...] Persona_5 Parte_6 Parte_7 nella qualità di eredi di a sua volta erede di , Persona_6 Persona_5 Parte_8
, nella qualità di erede di , , in proprio e
[...] Persona_5 Parte_9 nella qualità di erede di , , in proprio e nella qualità Persona_2 Parte_10 di erede di , nella qualità di erede di , in Persona_2 Parte_11 Persona_1 proprio e nella qualità di erede di , Persona_2 Parte_12 Parte_13
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] Parte_14 provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la al pagamento delle spese di lite così determinate: € 10.060,00 in Parte_1 favore della a;
€ 10.060,00 in favore di Controparte_4 [...]
€ 10.060,00 in favore degli appellati e Controparte_6 Controparte_1
; Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c., oltre rimborso spese forfettarie del 15% sui compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così è deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito