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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 971/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Mauro Gualtieri ed elettivamente domiciliato come in atti
attore-opponente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. Antonio Bisignani ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta- opposta
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana C.F._4
Durante ed elettivamente domiciliati come in atti
convenuti-oppostì
NONCHE' CONTRO
, nata IA (PZ) il 14/12/1959, CP_4 Controparte_5
(C.F.: ), (C.F.: C.F._5 Parte_2
Pag. 1 ), (C.F.: C.F._6 Controparte_6
) C.F._7
convenuti-opposti contumaci
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 10/2004
Tribunale di Lagonegro. A sostegno dell'opposizione evidenziava la carenza di tutti i presupposti di legge per l'adempimento richiesto dal
G.E. al creditore procedente e di qui l'insussistenza della inattività posta alla base della improcedibilità, non potendo affidarsi al creditore procedente l'adempimento della cancellazione della trascrizione di una donazione intervenuta successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Con ordinanza del 21 maggio 2021 il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità del processo esecutivo, resa in data 16 luglio 2019, e concedeva termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente.
Incardinato ritualmente il giudizio di merito sugli stessi presupposti di fatto e di diritto dell'opposizione, chiedeva, di accertare e dichiarare l'inopponibilità al creditore procedente ed alla procedura esecutiva della trascrizione dell'atto di donazione eseguita in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento e, in totale riforma della opposta ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 16 luglio 2019 e in totale conferma dell'ordinanza in data 21.05.2021, annullare tutte le statuizioni ed ordinare la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Si costituiva in giudizio che chiedeva l'estromissione Controparte_1
dal giudizio in quanto non più titolare di alcun diritto sui beni oggetto dell'esecuzione immobiliare poiché detti beni donati con atto pubblico
Pag. 2 per Notar di Lauria in data 31.01.2020 Repertorio N. Persona_1
11343, raccolta 8266 a nato a [...] il Persona_2
22.09.1991.
Sui costituivano in giudizio anche e che Controparte_2 CP_3
eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità di . Persona_3
Non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va confermata la contumacia di CP_4 [...]
e CP_5 Parte_2 Controparte_6
resa con ordinanza del 3 marzo 2022. Infatti, le stesse pur essendo state ritualmente evocate in giudizio non si sono costituite.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Infatti, il G.E. pronunciava, con il provvedimento impugnato, l'improcedibilità della procedura esecutiva in ragione della supposta inerzia del creditore procedente, il quale si era, a detta del G.E., reso inadempiente alle disposizioni “di attivarsi presso le competenti autorità affinché provvedano alla cancellazione della trascrizione dell'atto di donazione
e comunque per acquisire tutta documentazione idonea alle future valutazioni in ordine al prosieguo”, dopo aver statuito l'inopponibilità alla procedura dell'atto di donazione, regolarmente trascritto, relativo ai beni pignorati, in quanto trascritto successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Ad ogni buon conto, come ricordato anche nell'ordinanza del 21 maggio
2021, l'atto di donazione dei beni pignorati risulta, come statuito anche dal G.E. con ordinanza del 9 maggio 2017, inopponibile alla procedura esecutiva, in ragione della circostanza che la trascrizione relativa al
Pag. 3 suddetto atto di alienazione dei beni pignorati risulta successiva alla trascrizione del pignoramento apposto sui medesimi beni.
In particolare, la materia è disciplinata dagli articoli 2913 e seguenti del codice civile, dai quali si ricava agevolmente che, in un'ottica di tutela della garanzia patrimoniale costituitasi a seguito del pignoramento e al fine di non rendere vana l'azione espropriativa, qualsiasi atto di alienazione di beni sottoposti a pignoramento non produce effetto in pregiudizio dei creditori. Invero, non solo gli atti di alienazione ma tutte le modifiche nella titolarità del bene pignorato sono inefficaci/inopponibili per i creditori procedenti e/o intervenuti, una volta trascritto l'atto di pignoramento (ex multis, Cass. n. 12080 del
10.11.1992).
Alla luce di tanto, l'ordinanza del 9 maggio 2017 nella parte in cui
“onera il creditore di attivarsi presso le competenti autorità affinché provvedano alla cancellazione della trascrizione dell'atto di donazione
e comunque per acquisire tutta documentazione idonea alle future valutazioni in ordine al prosieguo” risulta erronea atteso che il processo esecutivo rimane indifferente a qualsiasi atto di alienazione dei beni pignorati qualora la trascrizione dell'atto dispositivo, come nel caso che ci occupa, venga trascritta successivamente all'atto di pignoramento dei medesimi beni.
Ne deriva che ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva alcuna attività andava disposta in relazione al suddetto atto dispositivo in capo al creditore procedente. Risultava e risulta, infatti, sufficiente ai fini del processo esecutivo la mera dichiarazione di inopponibilità della donazione, tanto in considerazione della legittimità della trascrizione dell'atto di donazione in assenza di una norma dell'ordinamento che vieti di stipulare atti di alienazione di beni pignorati.
Qualsiasi attività del creditore procedente ove lo stesso fosse riuscito a svolgerla sarebbe stata, comunque, tamquam non esset.
Pag. 4 Da qui, l'impossibilità di ricavare l'inerzia o il disinteresse alla prosecuzione della procedura da parte dell'opponente.
Quanto, poi, alle eccezioni e richieste di parte opposta Controparte_1
occorre osservare che alcuna carenza di legittimazione passiva può
[...]
dirsi esistente. Infatti, la donazione cui si fa riferimento, avvenuta dopo la trascrizione del pignoramento e trascritta dopo quest'ultima, non risulta opponibile all'opponente (anche creditore procedente) risultando, per tabulas, successiva alla trascrizione del pignoramento e per le stesse ragioni sopra evidenziate di inopponibilità della precedente donazione.
Quanto alla invocata carenza di legittimazione passiva da parte di e per avere rinunciato all'eredità di CP_3 Controparte_2
rispettivamente in data 10/1/2022 e 23/8/2021, Persona_3
occorre specificare che se è vero che gli stessi risultavano chiamati all'eredità all'atto della instaurazione del giudizio di merito è pur vero che alcun rilievo assume il decesso del debitore esecutato in pendenza di procedura esecutiva immobiliare, una volta che il creditore abbia provveduto a trascrivere l'atto di pignoramento e che la struttura del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, come sottolineato da parte opponente, rendeva facoltativa la notificazione nei confronti di coloro i quali, si è appreso con la loro costituzione in giudizio, risultavano essere chiamati all'eredità. Inoltre, la rinuncia all'eredità, presupposto in ragione della quale si invoca la carenza di legittimazione passiva, risulta, per entrambi, successiva all'opposizione e all'incardinazione del giudizio di merito. Le stesse rinunce, come documentato in atti da parte opponente a mezzo deposito di certificazioni rilasciate dalla Cancelleria del
Tribunale, non risultavano intervenute né registrate all'atto della instaurazione del giudizio lasciando intendere, salva prova contraria da dare da parte dei diretti interessati, la sussistenza della qualità di eredi. In particolare, qualora manchi l'inserimento dell'atto di rinuncia nel registro delle successioni, si determinano le conseguenze proprie del difetto di
Pag. 5 inserzione, tra le quali, a fronte della produzione dell'atto di rinunzia,
l'onere di fornire la prova del fondamento dell'eccezione (ex multis,
Cass., n. 2820/2005).
Essendo stata fornita la prova della rinuncia nel presente giudizio, può essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da e . CP_3 Controparte_2
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della fonte che ha dato origine al giudizio e della oscillazione giurisprudenziale sulle tematiche sottese alla legittimazione passiva e alle conseguenze in ordine alla condanna alle spese di lite in caso di complessità e peculiarità della controversia (ex multis, Cons. Stato, 08/03/2024, n. 2283), sussistono idonee ragioni atte a giustificare la compensazione integrale delle spese di tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 971/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- in via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva di e;
CP_3 Controparte_2
- nel merito, accoglie l'opposizione e, accertata e dichiarata l'inopponibilità al creditore procedente (opponente) ed alla procedura esecutiva della trascrizione dell'atto di donazione intervenuto per atto notaio di Lauria in data 22 luglio 2018 rep. 4811 e Persona_1 trascritto a Potenza al numero 12445 reg. part. nonché dell'atto di donazione per notaio di Lauria in data 31 gennaio 2020 Persona_1 rep. n. 11343 racc. n. 8266, per l'effetto dispone per la prosecuzione della procedura esecutiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Lagonegro il 28 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 971/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Mauro Gualtieri ed elettivamente domiciliato come in atti
attore-opponente
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. Antonio Bisignani ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta- opposta
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana C.F._4
Durante ed elettivamente domiciliati come in atti
convenuti-oppostì
NONCHE' CONTRO
, nata IA (PZ) il 14/12/1959, CP_4 Controparte_5
(C.F.: ), (C.F.: C.F._5 Parte_2
Pag. 1 ), (C.F.: C.F._6 Controparte_6
) C.F._7
convenuti-opposti contumaci
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 10/2004
Tribunale di Lagonegro. A sostegno dell'opposizione evidenziava la carenza di tutti i presupposti di legge per l'adempimento richiesto dal
G.E. al creditore procedente e di qui l'insussistenza della inattività posta alla base della improcedibilità, non potendo affidarsi al creditore procedente l'adempimento della cancellazione della trascrizione di una donazione intervenuta successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Con ordinanza del 21 maggio 2021 il Giudice dell'Esecuzione accoglieva l'istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità del processo esecutivo, resa in data 16 luglio 2019, e concedeva termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente.
Incardinato ritualmente il giudizio di merito sugli stessi presupposti di fatto e di diritto dell'opposizione, chiedeva, di accertare e dichiarare l'inopponibilità al creditore procedente ed alla procedura esecutiva della trascrizione dell'atto di donazione eseguita in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento e, in totale riforma della opposta ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 16 luglio 2019 e in totale conferma dell'ordinanza in data 21.05.2021, annullare tutte le statuizioni ed ordinare la prosecuzione delle operazioni di vendita.
Si costituiva in giudizio che chiedeva l'estromissione Controparte_1
dal giudizio in quanto non più titolare di alcun diritto sui beni oggetto dell'esecuzione immobiliare poiché detti beni donati con atto pubblico
Pag. 2 per Notar di Lauria in data 31.01.2020 Repertorio N. Persona_1
11343, raccolta 8266 a nato a [...] il Persona_2
22.09.1991.
Sui costituivano in giudizio anche e che Controparte_2 CP_3
eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva per aver rinunciato all'eredità di . Persona_3
Non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va confermata la contumacia di CP_4 [...]
e CP_5 Parte_2 Controparte_6
resa con ordinanza del 3 marzo 2022. Infatti, le stesse pur essendo state ritualmente evocate in giudizio non si sono costituite.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Infatti, il G.E. pronunciava, con il provvedimento impugnato, l'improcedibilità della procedura esecutiva in ragione della supposta inerzia del creditore procedente, il quale si era, a detta del G.E., reso inadempiente alle disposizioni “di attivarsi presso le competenti autorità affinché provvedano alla cancellazione della trascrizione dell'atto di donazione
e comunque per acquisire tutta documentazione idonea alle future valutazioni in ordine al prosieguo”, dopo aver statuito l'inopponibilità alla procedura dell'atto di donazione, regolarmente trascritto, relativo ai beni pignorati, in quanto trascritto successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Ad ogni buon conto, come ricordato anche nell'ordinanza del 21 maggio
2021, l'atto di donazione dei beni pignorati risulta, come statuito anche dal G.E. con ordinanza del 9 maggio 2017, inopponibile alla procedura esecutiva, in ragione della circostanza che la trascrizione relativa al
Pag. 3 suddetto atto di alienazione dei beni pignorati risulta successiva alla trascrizione del pignoramento apposto sui medesimi beni.
In particolare, la materia è disciplinata dagli articoli 2913 e seguenti del codice civile, dai quali si ricava agevolmente che, in un'ottica di tutela della garanzia patrimoniale costituitasi a seguito del pignoramento e al fine di non rendere vana l'azione espropriativa, qualsiasi atto di alienazione di beni sottoposti a pignoramento non produce effetto in pregiudizio dei creditori. Invero, non solo gli atti di alienazione ma tutte le modifiche nella titolarità del bene pignorato sono inefficaci/inopponibili per i creditori procedenti e/o intervenuti, una volta trascritto l'atto di pignoramento (ex multis, Cass. n. 12080 del
10.11.1992).
Alla luce di tanto, l'ordinanza del 9 maggio 2017 nella parte in cui
“onera il creditore di attivarsi presso le competenti autorità affinché provvedano alla cancellazione della trascrizione dell'atto di donazione
e comunque per acquisire tutta documentazione idonea alle future valutazioni in ordine al prosieguo” risulta erronea atteso che il processo esecutivo rimane indifferente a qualsiasi atto di alienazione dei beni pignorati qualora la trascrizione dell'atto dispositivo, come nel caso che ci occupa, venga trascritta successivamente all'atto di pignoramento dei medesimi beni.
Ne deriva che ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva alcuna attività andava disposta in relazione al suddetto atto dispositivo in capo al creditore procedente. Risultava e risulta, infatti, sufficiente ai fini del processo esecutivo la mera dichiarazione di inopponibilità della donazione, tanto in considerazione della legittimità della trascrizione dell'atto di donazione in assenza di una norma dell'ordinamento che vieti di stipulare atti di alienazione di beni pignorati.
Qualsiasi attività del creditore procedente ove lo stesso fosse riuscito a svolgerla sarebbe stata, comunque, tamquam non esset.
Pag. 4 Da qui, l'impossibilità di ricavare l'inerzia o il disinteresse alla prosecuzione della procedura da parte dell'opponente.
Quanto, poi, alle eccezioni e richieste di parte opposta Controparte_1
occorre osservare che alcuna carenza di legittimazione passiva può
[...]
dirsi esistente. Infatti, la donazione cui si fa riferimento, avvenuta dopo la trascrizione del pignoramento e trascritta dopo quest'ultima, non risulta opponibile all'opponente (anche creditore procedente) risultando, per tabulas, successiva alla trascrizione del pignoramento e per le stesse ragioni sopra evidenziate di inopponibilità della precedente donazione.
Quanto alla invocata carenza di legittimazione passiva da parte di e per avere rinunciato all'eredità di CP_3 Controparte_2
rispettivamente in data 10/1/2022 e 23/8/2021, Persona_3
occorre specificare che se è vero che gli stessi risultavano chiamati all'eredità all'atto della instaurazione del giudizio di merito è pur vero che alcun rilievo assume il decesso del debitore esecutato in pendenza di procedura esecutiva immobiliare, una volta che il creditore abbia provveduto a trascrivere l'atto di pignoramento e che la struttura del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, come sottolineato da parte opponente, rendeva facoltativa la notificazione nei confronti di coloro i quali, si è appreso con la loro costituzione in giudizio, risultavano essere chiamati all'eredità. Inoltre, la rinuncia all'eredità, presupposto in ragione della quale si invoca la carenza di legittimazione passiva, risulta, per entrambi, successiva all'opposizione e all'incardinazione del giudizio di merito. Le stesse rinunce, come documentato in atti da parte opponente a mezzo deposito di certificazioni rilasciate dalla Cancelleria del
Tribunale, non risultavano intervenute né registrate all'atto della instaurazione del giudizio lasciando intendere, salva prova contraria da dare da parte dei diretti interessati, la sussistenza della qualità di eredi. In particolare, qualora manchi l'inserimento dell'atto di rinuncia nel registro delle successioni, si determinano le conseguenze proprie del difetto di
Pag. 5 inserzione, tra le quali, a fronte della produzione dell'atto di rinunzia,
l'onere di fornire la prova del fondamento dell'eccezione (ex multis,
Cass., n. 2820/2005).
Essendo stata fornita la prova della rinuncia nel presente giudizio, può essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da e . CP_3 Controparte_2
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della fonte che ha dato origine al giudizio e della oscillazione giurisprudenziale sulle tematiche sottese alla legittimazione passiva e alle conseguenze in ordine alla condanna alle spese di lite in caso di complessità e peculiarità della controversia (ex multis, Cons. Stato, 08/03/2024, n. 2283), sussistono idonee ragioni atte a giustificare la compensazione integrale delle spese di tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 971/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- in via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva di e;
CP_3 Controparte_2
- nel merito, accoglie l'opposizione e, accertata e dichiarata l'inopponibilità al creditore procedente (opponente) ed alla procedura esecutiva della trascrizione dell'atto di donazione intervenuto per atto notaio di Lauria in data 22 luglio 2018 rep. 4811 e Persona_1 trascritto a Potenza al numero 12445 reg. part. nonché dell'atto di donazione per notaio di Lauria in data 31 gennaio 2020 Persona_1 rep. n. 11343 racc. n. 8266, per l'effetto dispone per la prosecuzione della procedura esecutiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Lagonegro il 28 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6