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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8267 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7469/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa De Luca Fulvia Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 26/02/2024 da:
(C.F: ), nata in [...] il [...], assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. D'Amore Nicola, presso il cui studio – sito in Milano, via Lamarmora n. 21 – è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2023/7370 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 19/12/2023; RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ER SA, presso il cui studio – sito in Milano, via Solari n. 19 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), nella sua qualità di Curatrice speciale del Controparte_2 C.F._3 minore (nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; Persona_1 minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 2024/2451 del Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Milano in data 18/04/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 8 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI come precisate all'udienza di discussione orale dell' 11/09/2025;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024, chiedeva al Tribunale di Milano – Parte_1
a modifica delle condizioni di cui al decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data
01/06/2023 e pubblicato in data 03/08/2023 (R.G. n. 2707/2019) – di assegnare in via esclusiva alla ricorrente i poteri di rappresentanza legale ed amministrazione nei confronti del figlio minore non espressamente riservati all'Ente Affidatario;
- di regolamentare le visite infrasettimanali e i periodi di vacanza secondo il criterio dell'alternanza e in base alle esigenze del minore;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento di Per_1 nella misura di euro 400,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
a sostegno delle proprie domande, rappresentava che la convivenza tra le parti si era interrotta già nel 2019, a causa delle condotte maltrattamenti attribuite al in danno della ricorrente, anche alla presenza del CP_1 minore;
con ricorso del 6.09.2019 del PM presso il Tribunale per i minorenni di Milano era stato Persona_1 quindi aperto un procedimento in tutela del minore in cui – a fronte delle fragilità rilevate nel contesto familiare e della situazione di tossicodipendenza paterna – giusto decreto provvisorio del T.M. del 9/09/2019 era stato disposto l'affido del minore al Comune di Milano, con collocamento prevalente presso la madre e con delega ai
Servizi sociali a regolamentarne le frequentazioni con il padre, oltre all'avvio dei percorsi riabilitativi in favore del padre – statuizioni di seguito confermate con il decreto definitivo sopra richiamato;
rappresentava altresì la ricorrente di aver aderito a tutti i percorsi prescritti e di essere riuscita ad affrancarsi dalle proprie fragilità nell'interesse del figlio, inserendosi nel mondo del lavoro e avendo reperito un'abitazione adeguata alle esigenze di mentre il padre era rimasto del tutto assente dalla vita del figlio, anche dal punto di vista economico, Per_1 oltre a esser discontinuo nelle frequentazioni con il figlio.
Con decreto dell'1/04/2024, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio e per l'aggiornamento sulla situazione familiare da parte dei Servizi sociali di Milano, nominando l'avv.
[...]
già nominata curatrice speciale del minore nell'ambito del procedimento promosso innanzi al Tribunale CP_2 per i Minorenni di Milano.
Con memoria difensiva depositata in data 15/07/2024, si costituiva in giudizio il sig. , il quale CP_1 dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo in punto conferma dell'affido di al Per_1
Comune di Milano per ulteriori 12 mesi, collocamento prevalente del bambino presso la madre e delega ai
Servizi sociali di Milano in ordine alla regolamentazione delle visite padre-figlio, nonché al contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre.
Con memoria difensiva depositata in data 16/09/2024, si costituiva in giudizio la curatrice del minore che chiedeva: di revocare l'affidamento di al Comune di Milano a favore di un affidamento esclusivo del Per_1
pagina 2 di 8 minore alla madre, ferma la limitazione della responsabilità genitoriale della madre rispetto alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, nonché: di confermare il collocamento prevalente del minore presso la madre, con delega ai Servizi sociali di Milano di regolamentare la ripresa dei rapporti padre-figlio, interrottisi già da oltre un anno;
infine di recepire le condizioni economiche concordate dai genitori;
rappresentava che mentre la madre era sempre stata collaborativa e adesiva agli interventi avviati a sostegno del nucleo familiare e nell'accudimento di (cui era stato nel frattempo diagnosticato un ritardo Per_1 cognitivo con relativa presa in carico all'UONPIA per un percorso di psicomotricità) al contrario, il padre continuava a far uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e si rifiutava di seguire i percorsi suggeriti presso NOA e CPS.
All'udienza di prima comparizione del 15/10/2024, le parti confermavano già raggiunti che chiedevano al
GD di recepire in via provvisoria;
alla richiesta si associava la curatrice speciale del minore, che chiedeva altresì di confermare gli interventi già in corso (nello specifico quello di ADM presso la madre) e la delega al Servizio
Sociale per la regolamentazione della ripresa dei rapporti padre- figlio nelle modalità ritenute più opportune, disponendo un congruo rinvio per consentire il passaggio di consegne in favore della nuova a.s. e verificare l'andamento della situazione familiare.
Il Giudice delegato adottava quindi a verbale i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
"- Dispone l'affido esclusivo del minore alla madre presso la quale rimarrà Persona_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Cefalù, 24;
- Limita la responsabilità genitoriale della madre quanto alla regolamentazione dei rapporti padre/figlio, demandata ai Servizi Sociali del comune di Milano che in collaborazione con le competenti ASST provvederanno:
- a mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo, proseguendo e/o avviando tutti gli interventi ritenuti opportuni a sostegno del minore;
- ad avviare la ripresa dei rapporti padre/figlio, nei tempi e nelle modalità opportune, ove ritenuto nell'interesse del minore e non ricorrano elementi di pregiudizio per il minore e comunque almeno inizialmente in modalità osservata e protetta – solo previa verifica della seria volontà del padre di garantire continuità alla relazione con il figlio e a intraprendere una presa in carico terapeutica continuativa presso i Servizi
Specialistici preposti (NOA e CPS – salvo che il padre sia disponibile alla prosecuzione del percorso privato in precedenza intrapreso);
- a mantenere l'intervento di educativa domiciliare in corso presso la madre
- a proseguire la presa in carico del padre presso il NOA, ove lo stesso sia disponibile a riprendere il percorso terapeutico già avviato;
Provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in punto mantenimento della prole disponendo che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 200,00 - Persona_1
a far data dal mese corrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamate;
Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla madre -quale genitore affidatario esclusivo del minore;
pagina 3 di 8 Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla madre -quale genitore affidatario esclusivo del minore.”
Quindi acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali di Milano, all'udienza dell'11/09/2025
u.s. la curatrice speciale del minore ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti e della delega ai Servizi sociali di Milano a regolamentare la ripresa dei rapporti padre-figlio, ancora sospesi, anche in ordine ai rapporti Per_ con le sorelle e (le altre figlie del , chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione, Per_3 CP_1 con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.; le parti si associavano alle richieste della Curatrice speciale del minore e, pertanto, il Giudice delegato, sentite le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
***
In ordine alla giurisdizione e alla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. UE
1111/2019, risiedendo il minore abitualmente in Italia;
per la stessa ragione, la legge applicabile è quella italiana ex art. 17 L. n. 101/2015, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996.
Sussiste, infine, la giurisdizione italiana anche in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett. d), essendo lo Stato di residenza abituale del creditore;
per la stessa ragione, la legge applicabile a tali obbligazioni alimentari è la legge italiana ex art. 15 Reg. CE 4/2009, che richiama l'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
In ordine al materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti in assenza peraltro di richieste istruttorie delle parti.
Statuizioni sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vada confermato l'affidamento del minore in via c.d. super-esclusiva alla Persona_1 madre già disposto in via provvisoria, come da concordi domande delle parti e della curatrice speciale del minore;
la madre, pertanto, eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.
La madre risulta aver superato le fragilità inizialmente rilevate nell'ambito del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, anche a fronte del buon livello di ingaggio e dell' adesione prestata agli interventi avviati a sostegno del minore e della relazione madre/figlio dai Servizi sociali di Milano, pagina 4 di 8 ed è all'oggi dotata di buone capacità genitoriali in via di miglioramento e consolidamento, anche grazie alla nuova soluzione abitativa e all'ausilio ricevuto dai familiari nella gestione del figlio;
la madre, peraltro, si occupa di fatto già da diversi anni in via esclusiva della gestione della quotidianità di che è apparso ben Per_1 accudito relativamente a tutte le sue necessità.
Al contrario, il padre è ormai totalmente assente dalla vita del minore già da fine 2023, con grande sofferenza per il bambino, che ha chiesto peraltro più volte di vedere le sorelle (le figlie che il resistente ha avuto da una precedente relazione).
Invero – oltre alla condizione di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti che risulta ancora attiva, a fronte peraltro del discontinuo percorso trattamentale – il resistente attraversa da tempo una situazione di forte disagio e malessere (di recente sfociata in un tentativo di suicidio) che non ha allo stato consentito la ripresa dei percorsi prescritti presso NOA e CPS e di conseguenza l'avvio della ripresa dei rapporti con il figlio.
Alla luce di quanto precede, dev'essere confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre, che rimane di fatto il genitore di riferimento del figlio come, peraltro, da concordi domande delle parti in tal senso.
Riguardo alle frequentazioni padre-figlio, atteso la protratta interruzione dei rapporti padre/figlio e la mancanza di collaborazione e di adesione dello stesso ai relativi interventi trattamentali, dev'essere confermata la delega ai Servizi sociali di Milano a regolamentare l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlio, solo ove non ricorrano situazioni di pregiudizio per il minore e almeno inizialmente in modalità osservate e protette, previa verifica della seria volontà del padre a garantire continuità alla relazione con il figlio e ad intraprendere una seria e continuativa presa in carico terapeutica presso i Servizi Specialistici preposti (NOA e CPS – salvo che il padre sia disponibile alla prosecuzione del percorso privato già intrapreso) al fine di superare le proprie problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti;
i Servizi sociali di Milano provvederanno altresì ad assicurare le frequentazioni del minore con gi altri familiari del ramo paterno (nella specie con i nonni paterni e Per_ le altre figlie del e ). Persona_5
I Servizi proseguiranno inoltre il monitoraggio sul nucleo familiare e la presa in carico di presso Per_1
l'UONPIA che provvederà alle rivalutazioni richieste e all'avvio degli interventi di sostegno opportuni, nonché
l'intervento di educativa domiciliare presso il domicilio materno al fine di consolidare i miglioramenti ottenuti sia dalla madre che dal minore (cfr. relazione del 17/03/2025).
Statuizioni economiche: Dev'essere sul punto confermato il contributo paterno al mantenimento del minore concordato dalle parti nella misura di euro 200,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e integrale erogazione dell'assegno unico universale in favore della madre, come già stabilito in sede di provvedimenti provvisori del 15/10/2024, risultando dette statuizioni congrue rispetto alla situazione economico – reddituale delle parti per come emergente dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti, nonché idonee a garantire le esigenze di vita e di crescita del minore.
pagina 5 di 8 In ordine alle spese di lite
Le spese di lite devono essere interamente compensate, considerato il sostanziale accordo raggiunto dalle parti su tutte le questioni rilevanti nel presente procedimento.
Il compenso spettante alla curatrice speciale del minore sarà invece posto a carico dell'Erario, attesa l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, e liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dispone l'affido del minore in via c.d. super esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1 prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre, pertanto, eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.
2) Incarica i Servizi sociali di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST
(UONPIA, CPS e NOA) ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di:
- mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo, proseguendo e/o avviando tutti gli interventi ritenuti opportuni a sostegno del minore;
- regolamentare la ripresa delle frequentazioni padre-figlio, ove non ricorrano situazioni di pregiudizio per il minore e almeno inizialmente in modalità osservate e protette, previa verifica della seria volontà del padre a garantire continuità alla relazione con il figlio e a riprendere la propria presa in carico terapeutica presso i Servizi Specialistici preposti (NOA e CPS), nonché in base all'andamento del relativo percorso trattamentale per il superamento delle proprie problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti;
- ad assicurare le frequentazioni del minore con gli altri familiari del ramo paterno (nella specie con i Per_ nonni paterni e le altre figlie del e ), sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze del Persona_5 minore;
- a mantenere l'intervento di educativa domiciliare in corso presso la madre;
- a proseguire la presa in carico del minore presso l' che provvederà alle rivalutazioni CP_3 richieste e all'avvio degli interventi di sostegno opportuni.
pagina 6 di 8 3) Pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio minore versando alla CP_1 madre entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 e con rivalutazione annuale Istat.
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, pagina 7 di 8 lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla madre -quale genitore affidatario esclusivo del minore;
6) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Controparte_4
Servizi sociali
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa De Luca Fulvia Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 26/02/2024 da:
(C.F: ), nata in [...] il [...], assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. D'Amore Nicola, presso il cui studio – sito in Milano, via Lamarmora n. 21 – è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2023/7370 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 19/12/2023; RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ER SA, presso il cui studio – sito in Milano, via Solari n. 19 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. ), nella sua qualità di Curatrice speciale del Controparte_2 C.F._3 minore (nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; Persona_1 minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 2024/2451 del Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Milano in data 18/04/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 8 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI come precisate all'udienza di discussione orale dell' 11/09/2025;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024, chiedeva al Tribunale di Milano – Parte_1
a modifica delle condizioni di cui al decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data
01/06/2023 e pubblicato in data 03/08/2023 (R.G. n. 2707/2019) – di assegnare in via esclusiva alla ricorrente i poteri di rappresentanza legale ed amministrazione nei confronti del figlio minore non espressamente riservati all'Ente Affidatario;
- di regolamentare le visite infrasettimanali e i periodi di vacanza secondo il criterio dell'alternanza e in base alle esigenze del minore;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento di Per_1 nella misura di euro 400,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
a sostegno delle proprie domande, rappresentava che la convivenza tra le parti si era interrotta già nel 2019, a causa delle condotte maltrattamenti attribuite al in danno della ricorrente, anche alla presenza del CP_1 minore;
con ricorso del 6.09.2019 del PM presso il Tribunale per i minorenni di Milano era stato Persona_1 quindi aperto un procedimento in tutela del minore in cui – a fronte delle fragilità rilevate nel contesto familiare e della situazione di tossicodipendenza paterna – giusto decreto provvisorio del T.M. del 9/09/2019 era stato disposto l'affido del minore al Comune di Milano, con collocamento prevalente presso la madre e con delega ai
Servizi sociali a regolamentarne le frequentazioni con il padre, oltre all'avvio dei percorsi riabilitativi in favore del padre – statuizioni di seguito confermate con il decreto definitivo sopra richiamato;
rappresentava altresì la ricorrente di aver aderito a tutti i percorsi prescritti e di essere riuscita ad affrancarsi dalle proprie fragilità nell'interesse del figlio, inserendosi nel mondo del lavoro e avendo reperito un'abitazione adeguata alle esigenze di mentre il padre era rimasto del tutto assente dalla vita del figlio, anche dal punto di vista economico, Per_1 oltre a esser discontinuo nelle frequentazioni con il figlio.
Con decreto dell'1/04/2024, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio e per l'aggiornamento sulla situazione familiare da parte dei Servizi sociali di Milano, nominando l'avv.
[...]
già nominata curatrice speciale del minore nell'ambito del procedimento promosso innanzi al Tribunale CP_2 per i Minorenni di Milano.
Con memoria difensiva depositata in data 15/07/2024, si costituiva in giudizio il sig. , il quale CP_1 dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo in punto conferma dell'affido di al Per_1
Comune di Milano per ulteriori 12 mesi, collocamento prevalente del bambino presso la madre e delega ai
Servizi sociali di Milano in ordine alla regolamentazione delle visite padre-figlio, nonché al contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della madre.
Con memoria difensiva depositata in data 16/09/2024, si costituiva in giudizio la curatrice del minore che chiedeva: di revocare l'affidamento di al Comune di Milano a favore di un affidamento esclusivo del Per_1
pagina 2 di 8 minore alla madre, ferma la limitazione della responsabilità genitoriale della madre rispetto alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, nonché: di confermare il collocamento prevalente del minore presso la madre, con delega ai Servizi sociali di Milano di regolamentare la ripresa dei rapporti padre-figlio, interrottisi già da oltre un anno;
infine di recepire le condizioni economiche concordate dai genitori;
rappresentava che mentre la madre era sempre stata collaborativa e adesiva agli interventi avviati a sostegno del nucleo familiare e nell'accudimento di (cui era stato nel frattempo diagnosticato un ritardo Per_1 cognitivo con relativa presa in carico all'UONPIA per un percorso di psicomotricità) al contrario, il padre continuava a far uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e si rifiutava di seguire i percorsi suggeriti presso NOA e CPS.
All'udienza di prima comparizione del 15/10/2024, le parti confermavano già raggiunti che chiedevano al
GD di recepire in via provvisoria;
alla richiesta si associava la curatrice speciale del minore, che chiedeva altresì di confermare gli interventi già in corso (nello specifico quello di ADM presso la madre) e la delega al Servizio
Sociale per la regolamentazione della ripresa dei rapporti padre- figlio nelle modalità ritenute più opportune, disponendo un congruo rinvio per consentire il passaggio di consegne in favore della nuova a.s. e verificare l'andamento della situazione familiare.
Il Giudice delegato adottava quindi a verbale i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
"- Dispone l'affido esclusivo del minore alla madre presso la quale rimarrà Persona_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Cefalù, 24;
- Limita la responsabilità genitoriale della madre quanto alla regolamentazione dei rapporti padre/figlio, demandata ai Servizi Sociali del comune di Milano che in collaborazione con le competenti ASST provvederanno:
- a mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo, proseguendo e/o avviando tutti gli interventi ritenuti opportuni a sostegno del minore;
- ad avviare la ripresa dei rapporti padre/figlio, nei tempi e nelle modalità opportune, ove ritenuto nell'interesse del minore e non ricorrano elementi di pregiudizio per il minore e comunque almeno inizialmente in modalità osservata e protetta – solo previa verifica della seria volontà del padre di garantire continuità alla relazione con il figlio e a intraprendere una presa in carico terapeutica continuativa presso i Servizi
Specialistici preposti (NOA e CPS – salvo che il padre sia disponibile alla prosecuzione del percorso privato in precedenza intrapreso);
- a mantenere l'intervento di educativa domiciliare in corso presso la madre
- a proseguire la presa in carico del padre presso il NOA, ove lo stesso sia disponibile a riprendere il percorso terapeutico già avviato;
Provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in punto mantenimento della prole disponendo che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 200,00 - Persona_1
a far data dal mese corrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamate;
Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla madre -quale genitore affidatario esclusivo del minore;
pagina 3 di 8 Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla madre -quale genitore affidatario esclusivo del minore.”
Quindi acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali di Milano, all'udienza dell'11/09/2025
u.s. la curatrice speciale del minore ha chiesto la conferma dei provvedimenti vigenti e della delega ai Servizi sociali di Milano a regolamentare la ripresa dei rapporti padre-figlio, ancora sospesi, anche in ordine ai rapporti Per_ con le sorelle e (le altre figlie del , chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione, Per_3 CP_1 con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.; le parti si associavano alle richieste della Curatrice speciale del minore e, pertanto, il Giudice delegato, sentite le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/09/2025.
***
In ordine alla giurisdizione e alla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. UE
1111/2019, risiedendo il minore abitualmente in Italia;
per la stessa ragione, la legge applicabile è quella italiana ex art. 17 L. n. 101/2015, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996.
Sussiste, infine, la giurisdizione italiana anche in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett. d), essendo lo Stato di residenza abituale del creditore;
per la stessa ragione, la legge applicabile a tali obbligazioni alimentari è la legge italiana ex art. 15 Reg. CE 4/2009, che richiama l'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23/11/2007.
In ordine al materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti in assenza peraltro di richieste istruttorie delle parti.
Statuizioni sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vada confermato l'affidamento del minore in via c.d. super-esclusiva alla Persona_1 madre già disposto in via provvisoria, come da concordi domande delle parti e della curatrice speciale del minore;
la madre, pertanto, eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.
La madre risulta aver superato le fragilità inizialmente rilevate nell'ambito del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, anche a fronte del buon livello di ingaggio e dell' adesione prestata agli interventi avviati a sostegno del minore e della relazione madre/figlio dai Servizi sociali di Milano, pagina 4 di 8 ed è all'oggi dotata di buone capacità genitoriali in via di miglioramento e consolidamento, anche grazie alla nuova soluzione abitativa e all'ausilio ricevuto dai familiari nella gestione del figlio;
la madre, peraltro, si occupa di fatto già da diversi anni in via esclusiva della gestione della quotidianità di che è apparso ben Per_1 accudito relativamente a tutte le sue necessità.
Al contrario, il padre è ormai totalmente assente dalla vita del minore già da fine 2023, con grande sofferenza per il bambino, che ha chiesto peraltro più volte di vedere le sorelle (le figlie che il resistente ha avuto da una precedente relazione).
Invero – oltre alla condizione di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti che risulta ancora attiva, a fronte peraltro del discontinuo percorso trattamentale – il resistente attraversa da tempo una situazione di forte disagio e malessere (di recente sfociata in un tentativo di suicidio) che non ha allo stato consentito la ripresa dei percorsi prescritti presso NOA e CPS e di conseguenza l'avvio della ripresa dei rapporti con il figlio.
Alla luce di quanto precede, dev'essere confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre, che rimane di fatto il genitore di riferimento del figlio come, peraltro, da concordi domande delle parti in tal senso.
Riguardo alle frequentazioni padre-figlio, atteso la protratta interruzione dei rapporti padre/figlio e la mancanza di collaborazione e di adesione dello stesso ai relativi interventi trattamentali, dev'essere confermata la delega ai Servizi sociali di Milano a regolamentare l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlio, solo ove non ricorrano situazioni di pregiudizio per il minore e almeno inizialmente in modalità osservate e protette, previa verifica della seria volontà del padre a garantire continuità alla relazione con il figlio e ad intraprendere una seria e continuativa presa in carico terapeutica presso i Servizi Specialistici preposti (NOA e CPS – salvo che il padre sia disponibile alla prosecuzione del percorso privato già intrapreso) al fine di superare le proprie problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti;
i Servizi sociali di Milano provvederanno altresì ad assicurare le frequentazioni del minore con gi altri familiari del ramo paterno (nella specie con i nonni paterni e Per_ le altre figlie del e ). Persona_5
I Servizi proseguiranno inoltre il monitoraggio sul nucleo familiare e la presa in carico di presso Per_1
l'UONPIA che provvederà alle rivalutazioni richieste e all'avvio degli interventi di sostegno opportuni, nonché
l'intervento di educativa domiciliare presso il domicilio materno al fine di consolidare i miglioramenti ottenuti sia dalla madre che dal minore (cfr. relazione del 17/03/2025).
Statuizioni economiche: Dev'essere sul punto confermato il contributo paterno al mantenimento del minore concordato dalle parti nella misura di euro 200,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori e integrale erogazione dell'assegno unico universale in favore della madre, come già stabilito in sede di provvedimenti provvisori del 15/10/2024, risultando dette statuizioni congrue rispetto alla situazione economico – reddituale delle parti per come emergente dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti, nonché idonee a garantire le esigenze di vita e di crescita del minore.
pagina 5 di 8 In ordine alle spese di lite
Le spese di lite devono essere interamente compensate, considerato il sostanziale accordo raggiunto dalle parti su tutte le questioni rilevanti nel presente procedimento.
Il compenso spettante alla curatrice speciale del minore sarà invece posto a carico dell'Erario, attesa l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, e liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dispone l'affido del minore in via c.d. super esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1 prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
la madre, pertanto, eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere di vigilanza del padre.
2) Incarica i Servizi sociali di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST
(UONPIA, CPS e NOA) ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di:
- mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo, proseguendo e/o avviando tutti gli interventi ritenuti opportuni a sostegno del minore;
- regolamentare la ripresa delle frequentazioni padre-figlio, ove non ricorrano situazioni di pregiudizio per il minore e almeno inizialmente in modalità osservate e protette, previa verifica della seria volontà del padre a garantire continuità alla relazione con il figlio e a riprendere la propria presa in carico terapeutica presso i Servizi Specialistici preposti (NOA e CPS), nonché in base all'andamento del relativo percorso trattamentale per il superamento delle proprie problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti;
- ad assicurare le frequentazioni del minore con gli altri familiari del ramo paterno (nella specie con i Per_ nonni paterni e le altre figlie del e ), sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze del Persona_5 minore;
- a mantenere l'intervento di educativa domiciliare in corso presso la madre;
- a proseguire la presa in carico del minore presso l' che provvederà alle rivalutazioni CP_3 richieste e all'avvio degli interventi di sostegno opportuni.
pagina 6 di 8 3) Pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio minore versando alla CP_1 madre entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 e con rivalutazione annuale Istat.
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, pagina 7 di 8 lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla madre -quale genitore affidatario esclusivo del minore;
6) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Controparte_4
Servizi sociali
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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