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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4527/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250031307146000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente sig, Ricorrente_1 ricorre contro la cartella di pagamento n. 10020250031307146000, relativa all'IRPEF per l'anno 2021, per un importo complessivo di euro 2.246, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. La cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2021, relativa a tributi I.I.D.D. e I.V.A., è stata notificata al contribuente il 28/07/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, con contestazione limitata al recupero di ritenute operate a titolo di imposta sui compensi da incaricato alle vendite a domicilio.
L'odierno ricorrente eccepisce che, pur trovandosi in una situazione normativa di esonero dichiarativo ex art. 1, comma 4, del D.P.R. 600/1973, ha presentato comunque la dichiarazione dei redditi 2021, esercitando la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo. Precisa che la dichiarazione indica e porta in detrazione le ritenute per euro 1.580,00 trattenute sui compensi da incaricato alle vendite, sostenendo che la norma consente, in un'ottica di favor rei, di utilizzare tali ritenute nella dichiarazione. La stessa dichiarazione presentata si chiude con un credito di euro 3.023,00. Pertanto, contesta esclusivamente il recupero delle ritenute, ritenendo illegittima la cartella poiché la dichiarazione è stata presentata nel rispetto della disciplina che gli consente, pur esonerato, di presentarla e di fruire delle ritenute in detrazione.
La Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Legale presenta controdeduzioni nel procedimento R.G.R. n.
4527/2025 ed eccepisce che la cartella origina da controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2021 del contribuente, incaricato di commercio/vendita a domicilio. In seguito a tale controllo formale, l'Agenzia delle Entrate ha ridotto i contributi indicati al rigo RP21 da euro 450 a euro 210
e ha azzerato le ritenute per euro 1.580,00 indicate al rigo RG37, poiché dai dati incrociati risultano ritenute operate a titolo di imposta (ritenuta definitiva) e non a titolo di acconto. L'Ufficio nelle controdeduzioni richiama la disciplina specifica dei compensi degli incaricati alle vendite a domicilio (art. 25-bis del D.P.R. 600/1973
e art. 1 del D.P.R. 600/1973), affermando che le ritenute sono applicate a titolo di imposta e quindi definitive.
Inoltre, richiama il comma 6 dell'art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, che rinvia al co 1 e configura la ritenuta sulle provvigioni come ritenuta a titolo d'imposta, con base imponibile pari alle provvigioni al netto di una deduzione forfetaria del 22 per cento. Pertanto, evidenzia che l'art. 1, comma 4, del D.P.R. 600/1973 esonera dalla dichiarazione chi possiede soltanto redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta e che, pur potendo il contribuente presentare la dichiarazione, non è comunque consentito portare in detrazione le ritenute a titolo definitivo. In virtù di quanto controdedotto, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data odierna la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, preliminarmente esaminati i fatti e la normativa applicabile, rigetta il ricorso. La legge statuisce che il soggetto incaricato delle vendite a domicilio non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi e che le provvigioni fatturate e percepite sono assoggettate a una ritenuta d'imposta definitiva alla fonte. A tale riguardo, l'art. 25-bis, comma 6, primo periodo, del D.P.R. 600/1973, afferma quanto segue: «
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito». Tale ritenuta, versata direttamente dall'azienda committente in qualità di sostituto d'imposta, è calcolata sull'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito;
tali provvigioni non si cumulano con altri redditi percepiti e sono escluse dalla dichiarazione dei redditi indipendentemente dall'ammontare totale.
In virtù di quanto sopra, la disciplina speciale degli artt. 25-bis e 1 del D.P.R. 600/1973 è chiara sulla definitività della ritenuta e non lascia spazio a un'applicazione del favor rei in senso riduttivo del prelievo. Pertanto, il
Giudice ritiene corretto l'azzeramento del rigo RG37 effettuato dall'Ufficio e precisa che le ritenute a titolo d'imposta non possono essere nuovamente portate in detrazione nella dichiarazione, nel caso di provvigioni corrisposte agli incaricati di vendite. A tal fine, l'art. 1, comma 4, lett. b-bis), del D.P.R. 600/1973 prevede l'esonero dalla dichiarazione per chi possiede soltanto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma non trasforma la ritenuta definitiva in ritenuta d'acconto né incide sulla natura giuridica delle ritenute, che restano non detraibili, rendendo legittima la rettifica operata ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
La dottrina e la prassi qualificano tali provvigioni come reddito tassato «a titolo definitivo», non suscettibile di scomputo in dichiarazione, proprio perché colpito da imposta sostitutiva definitiva. Pertanto, il Giudice esclude che il favor rei consenta un uso «espansivo» della facoltà dichiarativa per trasformare un prelievo a titolo d'imposta in credito d'imposta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di soccombenza per un totale di Euro 700,00 oltre oneri se dovuti da liquidarsi alle parti resistenti o ai procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Salerno in data 22 Dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Alfano
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4527/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250031307146000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente sig, Ricorrente_1 ricorre contro la cartella di pagamento n. 10020250031307146000, relativa all'IRPEF per l'anno 2021, per un importo complessivo di euro 2.246, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. La cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2021, relativa a tributi I.I.D.D. e I.V.A., è stata notificata al contribuente il 28/07/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, con contestazione limitata al recupero di ritenute operate a titolo di imposta sui compensi da incaricato alle vendite a domicilio.
L'odierno ricorrente eccepisce che, pur trovandosi in una situazione normativa di esonero dichiarativo ex art. 1, comma 4, del D.P.R. 600/1973, ha presentato comunque la dichiarazione dei redditi 2021, esercitando la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo. Precisa che la dichiarazione indica e porta in detrazione le ritenute per euro 1.580,00 trattenute sui compensi da incaricato alle vendite, sostenendo che la norma consente, in un'ottica di favor rei, di utilizzare tali ritenute nella dichiarazione. La stessa dichiarazione presentata si chiude con un credito di euro 3.023,00. Pertanto, contesta esclusivamente il recupero delle ritenute, ritenendo illegittima la cartella poiché la dichiarazione è stata presentata nel rispetto della disciplina che gli consente, pur esonerato, di presentarla e di fruire delle ritenute in detrazione.
La Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Legale presenta controdeduzioni nel procedimento R.G.R. n.
4527/2025 ed eccepisce che la cartella origina da controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2021 del contribuente, incaricato di commercio/vendita a domicilio. In seguito a tale controllo formale, l'Agenzia delle Entrate ha ridotto i contributi indicati al rigo RP21 da euro 450 a euro 210
e ha azzerato le ritenute per euro 1.580,00 indicate al rigo RG37, poiché dai dati incrociati risultano ritenute operate a titolo di imposta (ritenuta definitiva) e non a titolo di acconto. L'Ufficio nelle controdeduzioni richiama la disciplina specifica dei compensi degli incaricati alle vendite a domicilio (art. 25-bis del D.P.R. 600/1973
e art. 1 del D.P.R. 600/1973), affermando che le ritenute sono applicate a titolo di imposta e quindi definitive.
Inoltre, richiama il comma 6 dell'art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, che rinvia al co 1 e configura la ritenuta sulle provvigioni come ritenuta a titolo d'imposta, con base imponibile pari alle provvigioni al netto di una deduzione forfetaria del 22 per cento. Pertanto, evidenzia che l'art. 1, comma 4, del D.P.R. 600/1973 esonera dalla dichiarazione chi possiede soltanto redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta e che, pur potendo il contribuente presentare la dichiarazione, non è comunque consentito portare in detrazione le ritenute a titolo definitivo. In virtù di quanto controdedotto, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data odierna la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, preliminarmente esaminati i fatti e la normativa applicabile, rigetta il ricorso. La legge statuisce che il soggetto incaricato delle vendite a domicilio non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi e che le provvigioni fatturate e percepite sono assoggettate a una ritenuta d'imposta definitiva alla fonte. A tale riguardo, l'art. 25-bis, comma 6, primo periodo, del D.P.R. 600/1973, afferma quanto segue: «
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito». Tale ritenuta, versata direttamente dall'azienda committente in qualità di sostituto d'imposta, è calcolata sull'ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito;
tali provvigioni non si cumulano con altri redditi percepiti e sono escluse dalla dichiarazione dei redditi indipendentemente dall'ammontare totale.
In virtù di quanto sopra, la disciplina speciale degli artt. 25-bis e 1 del D.P.R. 600/1973 è chiara sulla definitività della ritenuta e non lascia spazio a un'applicazione del favor rei in senso riduttivo del prelievo. Pertanto, il
Giudice ritiene corretto l'azzeramento del rigo RG37 effettuato dall'Ufficio e precisa che le ritenute a titolo d'imposta non possono essere nuovamente portate in detrazione nella dichiarazione, nel caso di provvigioni corrisposte agli incaricati di vendite. A tal fine, l'art. 1, comma 4, lett. b-bis), del D.P.R. 600/1973 prevede l'esonero dalla dichiarazione per chi possiede soltanto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma non trasforma la ritenuta definitiva in ritenuta d'acconto né incide sulla natura giuridica delle ritenute, che restano non detraibili, rendendo legittima la rettifica operata ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
La dottrina e la prassi qualificano tali provvigioni come reddito tassato «a titolo definitivo», non suscettibile di scomputo in dichiarazione, proprio perché colpito da imposta sostitutiva definitiva. Pertanto, il Giudice esclude che il favor rei consenta un uso «espansivo» della facoltà dichiarativa per trasformare un prelievo a titolo d'imposta in credito d'imposta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di soccombenza per un totale di Euro 700,00 oltre oneri se dovuti da liquidarsi alle parti resistenti o ai procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Salerno in data 22 Dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Alfano