TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 13203/2020 promossa da:
(numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
Milano e Cf. ; P.IV. ), elettivamente domiciliata in Torino, via P.IVA_1 P.IVA_2
Genova n. 130/2, presso lo studio dell'avv. Lucia Accossato
( , che la rappresenta e difende per delega in Email_1
atti; attrice;
contro
(Cf. e P.IV. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_3 in Torino, Via Lamarmora n. 68, presso lo studio dell'avv. Sergio Vincenzo Barillari
( , che la rappresenta e difende unitamente Email_2 all'avv. Antonio Crivelli per delega in atti;
Email_3
convenuta;
e con l'intervento di
(numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, CP_2
Cf. e P.IV. ) e numero di iscrizione nel Registro delle P.IVA_4 Parte_2
Imprese di Treviso-Belluno, Cf. e P.IV. , elettivamente domiciliate in Torino, P.IVA_5
Via Aurelio Saffi n. 17, presso lo studio dell'avv. Mario Zurlo
( che le rappresenta e difende per delega in atti;
Email_4
intervenute;
Oggetto: contratto di locazione finanziaria;
risoluzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Attrice -ricorso ex art. 702 bis Cpc del 24/07/2020-: “… nel merito
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IR 1000600 stipulato tra AT s.p.a. (ora e la Parte_1
società con sede legale in Firenze, Via di Bellosguardo n. Controparte_1
2/R (CF e P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per P.IVA_3
l'effetto condannare la società con sede legale in Firenze, Controparte_1
Via di Bellosguardo n. 2/R (CF e P.IV ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore all'immediato rilascio in favore della Parte_1 per i motivi di cui in narrativa, dell'immobile sito in Comune di Cortona, frazione Camucia,
Viale Gramsci e precisamente: unità immobiliare facente parte di un maggior complesso artigianale disposta su due piani, composta da un piano terra ad uso deposito – magazzino, e un piano primo ad uso ufficio, censita al Catasto Urbano del Comune di
Cortona, Foglio 145, Particella 282 sub. 2, Cat. C/2, Rendita euro 900,44, libero da persone o cose;
IN VIA SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art.1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IR 1000600 stipulato tra AT s.p.a. (ora
e la società con sede legale Parte_1 Controparte_1
in Firenze, Via di Bellosguardo n. 2/R (CF e P.IV ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore e per l'effetto condannare la società Controparte_1
con sede legale in Firenze, Via di Bellosguardo n. 2/R (CF e P.IV ), in
[...] P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore all'immediato rilascio in favore della
per i motivi di cui in narrativa, dell'immobile sito in Comune di Parte_1
Cortona, frazione Camucia, Viale Gramsci e precisamente: unità immobiliare facente parte di un maggior complesso artigianale disposta su due piani, composta da un piano terra ad uso deposito – magazzino, e un piano primo ad uso ufficio, censita al Catasto Urbano del
Comune di Cortona, Foglio 145, Particella 282 sub. 2, Cat. C/2, Rendita euro 900,44, libero da persone o cose;
In ogni caso con riserva di agire nei confronti del resistente per il risarcimento dei danni subiti e subendi da nonché per il recupero dell'intero credito Parte_1
vantato e vantabile, in forza e dipendenza del contratto di locazione finanziaria di cui è causa.
2 Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IV, Cpa e rimborso forfettario”;
Convenuta -note scritte ex art. 127 ter Cpc del 30/08/2024-: “… -Nel merito, respingere tutte le domande formulate da in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- In via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, condannare la Parte_1
alla restituzione di quanto pagato dalla società per rate di prezzo Controparte_1
al netto dell'equo compenso per la detenzione, che sarà accertato in corso di giudizio, ai sensi dell'art. 1526 c.c, e conseguentemente, compensare gli importi eventualmente dovuti
a con il credito per restituzioni di ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 1526 c.c.;
-In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, condanni la Parte_1
a restituire all'utilizzatore il maggior valore di mercato del bene, dedotta la somma
[...] pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione del contratto;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Antonio
Crivelli che si dichiara antistatario”;
Intervenute -note scritte ex art. 127 ter Cpc del 12/09/2024-: “…dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle cessionarie in relazione alle domande riconvenzionali ex adverso formulate per le ragioni già indicate nella comparsa di intervento
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IR 1000600 stipulato tra AT s.p.a. (ora e la Parte_1
società con sede legale in Firenze, Via di Bellosguardo n. Controparte_1
2/R (CF e P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per P.IVA_3
l'effetto ANRE la società con sede legale in Controparte_1
Firenze, Via di Bellosguardo n. 2/R (CF e P.IV ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore all'immediato rilascio in favore della , in qualità di Parte_3 mandataria della per i motivi di cui in narrativa, dell'immobile sito in Parte_2
Comune di Cortona, frazione Camucia, Viale Gramsci e precisamente: unità immobiliare facente parte di un maggior complesso artigianale disposta su due
3 piani, composta da un piano terra ad uso deposito – magazzino, e un piano primo ad uso ufficio, censita al Catasto Urbano del Comune di Cortona, Foglio 145, Particella 282 sub.
2, Cat. C/2, Rendita euro 900,44, libero da persone o cose;
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art.1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IR 1000600 stipulato tra AT s.p.a. (ora
e la società con sede legale Parte_1 Controparte_1
in Firenze, Via di Bellosguardo n. 2/R (CF e P.IV ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore e per l'effetto ANRE la società
[...]
con sede legale in Firenze, Via di Bellosguardo n. 2/R (CF e P.IV Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore all'immediato rilascio in P.IVA_3
favore della , in qualità di mandataria della per i motivi Parte_3 Parte_2 di cui in narrativa, dell'immobile sito in Comune di Cortona, frazione Camucia, Viale
Gramsci e precisamente: unità immobiliare facente parte di un maggior complesso artigianale disposta su due piani, composta da un piano terra ad uso deposito – magazzino, e un piano primo ad uso ufficio, censita al Catasto Urbano del Comune di
Cortona, Foglio 145, Particella 282 sub. 2, Cat. C/2, Rendita euro 900,44, libero da persone o cose.
In ogni caso con riserva di agire nei confronti della resistente per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalle Mandanti come sopra individuate, nonché per il recupero dell'intero credito vantato e vantabile, in forza e dipendenza del contratto di locazione finanziaria di cui è causa”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis Cpc del 24/07/2020, l ha agito in Parte_1
giudizio chiedendo al Tribunale:
- di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n.
IR 1000600 concluso tra la AT SP (poi ) e la Parte_1 Controparte_1
(utilizzatrice) in data 7/03/2008 (cfr. doc. 5 fasc. att.), avendo l
[...] Parte_1
(già AT SP), mediante lettera del 10/03/2020, dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto (art. 21), a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatrice rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni, rimasti insoluti a partire dal mese di settembre 2019 per un ammontare di € 15.688,39 (cfr. doc. 11 fasc. att.), e non essendosi perfezionato il “ripristino del contratto” richiesto dalla Controparte_3
[..
[...] [ essendo intervenuti “pagamenti solo parziali” nonostante fosse stato “espressamente
[...] evidenziato che, in difetto di pagamento di tutte le somme dovute … entro e non oltre il termine del 30 giugno 2020, sarebbe stato dato avvio alle azioni giudiziarie finalizzate a conseguire la riconsegna dell'immobile oggetto di locazione finanziaria” (cfr. ric. p. 5; doc.
12, 13 fasc. att.);
- di condannare la all'immediato rilascio dell'immobile oggetto Controparte_1
del contratto di locazione finanziaria risolto di diritto.
In subordine, l ha chiesto al Tribunale una pronuncia Parte_1
costitutiva di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per grave inadempimento della Controparte_1
Infine, l ha dichiarato di riservare a separato giudizio l'azione Parte_1 di recupero del credito nei confronti della nonché l'azione Controparte_1
risarcitoria.
Si è costituita la sostenendo che la risoluzione di diritto Controparte_1 invocata dalla ricorrente non si sarebbe verificata avendo l Parte_1 rinunciato agli effetti risolutivi discendenti dalla lettera del 10/03/2020, ponendo “in essere un comportamento … contrario alla volontà di risolvere il contratto in quanto con lettera del
20/04/2020 accettava la normale prosecuzione dell'ammortamento, a condizione della regolarizzazione della posizione debitoria da parte della Controparte_1
(ammontante a complessivi € 19.876,75 per canoni scaduti e a scadere sino a maggio
2020, oltre interessi di mora) come è avvenuto in data 28/05/2020” (cfr. comp. risp. p. 6),
“con ritardo di soli 20 giorni” (cfr. comp. risp. p. 5) rispetto al termine indicato nella missiva del 20/04/2020 (cfr. doc. 4 fasc. conv.) e ciò a causa della situazione emergenziale causata dall'epidemia da Covid 19 che aveva costretto l'utilizzatrice alla chiusura forzata dell'attività (ritardo, dunque, giustificabile e scusabile ex art. 3 c. 6 bis Dl 6/2020 conv. con modif. L13/2020).
Quanto al ritardo nel pagamento delle rate successive a maggio 2020 (canone di giugno 2020 pari a € 3.400,00 e canone di luglio 2020 pari a € 2.387,00), la convenuta ha sostenuto:
- che questo sarebbe stato causato “esclusivamente dalla ricorrente la quale ometteva di addebitare le rate nel conto corrente intestato alla società Controparte_1 ed indicato nella comunicazione del 16/03/2020” (cfr. comp. risp. p. 5; doc. 2 fasc. conv.);
- che, in ogni caso, tale ritardo “non può costituire un “grave inadempimento” tale da
5 giustificare la risoluzione del contratto” (cfr. comp. risp. p. 6) ex art. 1 c. 137 L. 124/2017.
In via subordinata e riconvenzionale, nell'ipotesi in cui fosse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione e l'obbligo di restituzione dell'immobile, la Controparte_1 ha invocato l'applicazione analogica dell'art. 1526 c. 1 Cc, chiedendo la condanna dell' alla restituzione di quanto incassato per le rate di prezzo al Parte_1
netto dell'equo compenso per la detenzione.
In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, la ha Controparte_1 chiesto la condanna dell' alla restituzione del maggior valore di Parte_1 mercato del bene, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione del contratto.
All'esito della prima udienza -svoltasi con modalità cartolare (cfr. note scritte att.
5/01/2021 e note scritte conv. 21/12/2020)-, il IC istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la conversione del rito sommario ex art. 702 bis Cpc in rito ordinario e fissato udienza ex art. 183 Cpc al 10/03/2021 (cfr. verbale 13/01/2021).
In data 1/03/2021 sono intervenute volontariamente nel processo la e CP_2 la in qualità di successori a titolo particolare dell'attrice ex art. 111, c. 3 Parte_2
Cpc; nello specifico:
- la -nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, in forza di un CP_2
contratto di cessione di crediti ex art. 1, 4 e 7.1 L. 130/1999 del 1/12/2020- ha acquistato pro soluto dalla (cedente) tutti i crediti derivanti da contratti di Parte_1
leasing (cfr. doc. 1 fasc. intervenute), tra cui figura il contratto oggetto del presente giudizio
(cfr. doc. 5 fasc. intervenute, p. 59);
- la è la società veicolo di appoggio costituita al fine di valorizzare e Parte_2 gestire i beni oggetto dei suddetti contratti di leasing, nell'interesse esclusivo della cartolarizzazione, e cessionaria dei medesimi in forza di una cessione di rapporti giuridici in blocco ex art.
7.1 c. 4 e 5 L. 130/1999 ed ex art. 58 Tub del 5/12/2020 (cfr. doc. 2 fasc. intervenute); la titolarità dell'immobile di cui è causa è, dunque, oggi della Parte_2
[...]
Tali società, da un lato, hanno fatto proprie e ribadito le conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 Cpc e, dall'atro lato, con riguardo alle domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta, hanno sostenuto di essere carenti di legittimazione passiva.
All'udienza del 10/03/2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
All'udienza del 20/05/2022, il IC istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha ritenuto la
6 causa matura per la decisione e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente IC (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 17/09/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. In punto di diritto, con riferimento alla domanda attorea di accertamento della risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IR 1000600, va premesso che l'art. 1456 Cc stabilisce che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite” (cfr. art. 1456 c. 1 Cc). La risoluzione non è però automatica;
ai sensi del c. 2 dell'art. 1456 Cc, infatti, è necessario che la parte interessata manifesti alla controparte la volontà di avvalersi della clausola e solo dal momento della ricezione di tale manifestazione di volontà il contratto potrà ritenersi automaticamente risolto. Pertanto,
l'effetto risolutorio si determina mediante una fattispecie a formazione progressiva che si snoda nell'inadempimento dell'obbligazione dedotta nella clausola e nella successiva dichiarazione di volersene avvalere.
Discussa è l'ammissibilità di un'abdicazione all'effetto risolutivo dopo aver dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
in particolare:
- secondo una prima tesi, il contraente non inadempiente può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto della clausola risolutiva espressa e della relativa dichiarazione di volersene avvalere, manifestando in modo inequivoco (dopo aver dichiarato di avvalersi della clausola) l'interesse alla tardiva esecuzione del contratto, il che comporta il ripristino dell'obbligazione contrattuale (in tal senso Cass. 16993/2007; Cass.
23824/2010; Cass. 5734/2011);
- secondo un'altra tesi, “in caso di intervenuta risoluzione del contratto, sia legale che giudiziale, la parte a favore della quale si sono prodotti gli effetti risolutivi non può rinunciarvi, restando altrimenti leso l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto” (cfr. Cass. 20768/2015).
3. Nel caso che ci occupa, l (già AT SP), mediante Parte_1
comunicazione del 10/03/2020, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria n. IR 1000600 (art. 21), a fronte dell'inadempimento dell'utilizzatrice rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni, rimasti insoluti a partire dal mese di settembre 2019 per un ammontare di € 15.688,39 (cfr.
7 doc. 11 fasc. att.).
La non ha mosso contestazioni in ordine all'inadempimento Controparte_1 dedotto dall' nella missiva del 10/03/2020, né ha contestato l'effetto Parte_1 Parte_1 risolutivo conseguente a tale missiva, ma ha sostenuto che l'attrice -dopo la dichiarazione di avvalersi della clausola- avrebbe “espresso … l'effettiva volontà di rinunciare agli effetti risolutivi del contratto” (cfr. comp. risp. p. 7), accettando, con la missiva del 20/04/2020
(cfr. doc. 4 fasc. conv.), la normale prosecuzione dell'ammortamento “a condizione della regolarizzazione della posizione debitoria da parte della come è Controparte_1 avvenuto in data 28/05/020” (cfr. comp. risp. p. 6).
L' ha negato di aver rinunciato all'effetto risolutivo, precisando Parte_1 di essersi limitata a dichiararsi disponibile “a consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale subordinatamente al versamento delle rate scadute ed impagate ed interessi, entro il termine del 30 aprile 2020” (cfr. note scritte di prima udienza att. 5/01/2021, p. 3), il che non si è verificato, atteso che il pagamento di € 20.000,00 è intervenuto solo in data
28/05/2020, nonostante l non avesse accettato la proroga richiesta Parte_1
dalla (cfr. doc. 15, 16 fasc. att.); inoltre, i successivi pagamenti Controparte_1 richiesti con le missive del 16 e del 18/06/2020 (cfr. doc. 12, 13 fasc. att.) “non sono stati effettuati”; conseguentemente, “non è stato possibile procedere al ripristino del contratto”
(cfr. note scritte di prima udienza att. 5/01/2021, p. 4).
Ritiene il Tribunale che, anche accedendo alla tesi che ammette la possibilità della parte non inadempiente di rinunciare alla risoluzione già avveratasi per effetto della clausola risolutiva espressa, nel caso di specie, non possa ritenersi verificata alcuna abdicazione dell'effetto risolutivo e ciò alla luce della complessiva corrispondenza intervenuta tra le parti dopo la missiva del 10/03/2020.
In particolare, con le mails del 16 e del 18/03/2020, la ha Controparte_1 richiesto all' di essere rimessa in bonis rispetto al contratto di Parte_1
locazione finanziaria dichiarato risolto con la missiva del 10/03/2020, previo saldo delle rate scadute (cfr. doc. 2, 3 fasc. conv.).
Con la missiva del 20/04/2020, l -riscontrando la proposta della Parte_1 si è dichiarata “disponibile a definire la posizione” della Controparte_1 [...]
“a fronte della regolarizzazione della posizione debitoria” entro il Controparte_1
30/04/2020 (per un ammontare complessivo € 19.876,75, di cui € 15.688,39 per “saldo scaduto”, € 3.902,58 per “canoni a scadere sino a maggio 2020” e € 285,78 per “interessi
8 di mora”), precisando che, una volta “intervenuto il pagamento”, la Controparte_1
“sarà riammessa … a proseguire il normale ammortamento del capitale residuo successivo alla rata scadente il 1/06/2020”; al contrario, “in caso di infruttuosa decorrenza del termine”, la “sarà considerata decaduta dalla concessione Controparte_1 accordataLe” (cfr. doc. 4 fasc. conv.). Dal contenuto di tale missiva si deriva che l
[...]
non ha rinunciato tout court ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per Parte_1
effetto della missiva del 10/03/2020, ma ha condizionato tale rinuncia, e il conseguente ripristino dell'obbligazione contrattuale, al pagamento, entro il 30/04/2020, di € 19.876,75
“oltre eventuali ulteriori spese da quantificare al buon fine del pagamento pattuito” (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
Con mail del 27/04/2020, la ha chiesto di posticipare il Controparte_1 termine di pagamento del 30/04/2020, tenuto conto “dei due mesi di inattività forzata e dei conseguenti mancati incassi “, proponendo la seguente tempistica: “€ 10.000/00 entro il
5/5/2020; … € 10.000/00 entro il 30/5/2020” (cfr. doc. 15 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.).
Con missiva del 18/05/2020, l ha comunicato alla Parte_1 [...] di non accettare la richiesta di proroga del 27/04/2020 e, richiamando “il Controparte_1 contenuto della lettera di risoluzione contrattuale”, ha invitato l'utilizzatrice all'immediata riconsegna dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria (cfr. doc. 16 fasc. att.). In tal modo l ha escluso di avere ancora interesse all'esecuzione del Parte_1
contratto dopo il 30/04/2020, confermando di volersi avvalere della risoluzione di diritto invocata con la missiva del 10/03/2020.
Con mail del 25/05/2020, la ha dato atto di voler provvedere Controparte_1
al saldo delle rate scadute e degli interessi entro la fine di maggio 2020, rappresentando che “il ritardo nell'adempimento, di circa 1 mese, … è dipeso unicamente dall'attuale situazione che tutti ben conosciamo” ed auspicando un cambiamento della posizione dell' in quanto “del tutto scollegata con la realtà ed in particolare con Parte_1 le condizioni in cui si trovano oggi le imprese” (cfr. doc. 6 fasc. conv.).
In data 28/05/2020, la ha corrisposto all' Controparte_1 Parte_1
€ 20.000,00 (cfr. doc. 7 fasc. conv.); tale pagamento, contrariamente a quanto
[...]
sostenuto dalla convenuta, non ha comportato la realizzazione della condizione a cui l , con la missiva del 20/04/2020, aveva subordinato la rinuncia Parte_1 dell'effetto risolutivo e il conseguente ripristino dell'obbligo contrattuale, essendo intervenuto con un ritardo di 28 giorni rispetto al termine indicato nella missiva del
9 20/04/2020 e non avendo l accettato la proroga che le era stata Parte_1
proposta dalla Né la condizione può ritenersi avverata per effetto Controparte_1 del disposto di cui all'art. 3 c. 6 bis Dl 6/2020 -invocato dalla convenuta- tenuto conto che tale norma si limita a prevedere un'eventuale esclusione della responsabilità risarcitoria del debitore inadempiente.
Ciò chiarito, va però rilevato che l , dopo aver ricevuto il Parte_1
pagamento del 28/05/2020, con le missive del 16 e del 18/06/2020 (cfr. doc. 12, 13 fasc. att.) ha indubbiamente rivisto la propria posizione rispetto a quanto aveva precedentemente comunicato con la missiva del 18/05/2020 (ove aveva escluso qualsivoglia interesse all'esecuzione del contratto dopo il 30/04/2020). In particolare, con la missiva del 16/06/2020, l ha comunicato alla Parte_1 Controparte_1 che, entro la fine di giugno 2020, “dovrà essere effettuato il pagamento di Euro
[...]
3.400,00 nonché il pagamento del canone relativo al mese di luglio, pari a Euro 2.380,57, quale condizione necessaria per consentire l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla rimessione in bonis della posizione, con conseguente riallaccio del RID” (cfr. doc. 12 fasc. att.) e tale invito è stato reiterato con la missiva del 18/06/2020, ove è stato precisato che, in difetto di pagamento entro il 30/06/2020, “il contratto sovraindicato sarà considerato a tutti gli effetti risolto e verranno avviate -senza ulteriori preavvisi- le azioni giudiziarie finalizzate a conseguire la restituzione dell'immobile oggetto di locazione finanziaria” (cfr. doc. 13 fasc. att.).
Ebbene, con tali missive -da leggersi nell'ottica della complessiva corrispondenza intervenuta tra le parti- l : Parte_1
- da un lato, ha confermato che il pagamento tardivo di € 20.000,00 (intervenuto il
28/05/2020, 28 giorni dopo la scadenza indicata nella missiva del 20/04/2020) non aveva determinato il ripristino del rapporto contrattuale;
- dall'altro lato, si è dichiarata nuovamente disponibile a rispristinare il rapporto contrattuale (rinunciando, dunque, all'effetto risolutivo conseguente alla missiva del
10/03/2020), ponendo però, quale condizione, il pagamento di € 5.780,57 (€ 3.400,00 + €
2.380,57) entro il tassativo termine del 30/06/2020.
Tale pagamento non è intervenuto (circostanza incontestata); conseguentemente, la condizione a cui l aveva subordinato l'abdicazione dell'effetto Parte_1
risolutivo non si è verificata e, dunque, il rapporto contrattuale non è stato ripristinato.
La difesa della convenuta, secondo cui il mancato pagamento del canone di giugno
10 2020 (€ 3.400,00) e di luglio 2020 (€ 2.387,00) sarebbe stato causato dalla condotta dell' che avrebbe erroneamente omesso, dopo aver ricevuto il Parte_1 Parte_1 pagamento del 28/05/2020, di riattivare il Rid sull'Iban comunicato dalla
[...]
con la missiva del 16/03/2020 (cfr. doc. 2 fasc. conv.), non può trovare Controparte_1
accoglimento, tenuto conto che:
- come suddetto, il pagamento del 28/05/2020 non ha comportato il ripristino del rapporto contrattuale, non essendosi verificata la condizione a cui l , Parte_1
con la missiva del 20/04/2020, aveva subordinato la rinuncia dell'effetto risolutivo, cioè il pagamento entro il 30/04/2020, termine rispetto al quale l'attrice non ha accettato proroghe;
coerentemente, pertanto, l non ha provveduto al riallaccio Parte_1
del Rid dopo il pagamento del 28/05/2020;
- con la missiva del 16/06/2020 l ha posto, quale condizione Parte_1 necessaria per il ripristino del rapporto contrattuale risolto e il “conseguente riallaccio del
RID”, “il pagamento di Euro 3.400,00 nonché il pagamento del canone relativo al mese di luglio, pari a Euro 2.380,57” entro il 30/06/2020 (cfr. doc. 12 fasc. att.), sicché la
[...] era pienamente consapevole che l avrebbe Controparte_1 Parte_1 riallacciato il Rid solo dopo aver ricevuto i citati pagamenti, trattandosi di un'incombenza dovuta solo dopo l'effettivo ripristino del rapporto contrattuale.
Né può trovare accoglimento la tesi -accennata dalla convenuta per la prima volta in comparsa conclusionale- dell'inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 del contratto per effetto dell'entrata in vigore della previsione di cui all'art. 1 c.
137 L. 124/2017 (norma imperativa che ha tipizzato ex lege la gravità dell'inadempimento ancorandola, per i leasing immobiliari, al mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi), tenuto conto che, se è vero che la citata previsione condiziona l'autonomia contrattuale delle parti escludendo che il concedente possa invocare la risoluzione (giudiziale o di diritto) per inadempimenti finanziari meno gravi di quello contemplato dalla norma anzidetta, è pur vero che, nel caso di specie, ciò non si è verificato, atteso che l , con la missiva del 10/03/2020, si è Parte_1
avvalsa della clausola risolutiva espressa a fronte del mancato pagamento dei canoni mensili a partire dal mese di settembre 2019 (cfr. doc. 11 fasc. att.).
In conclusione, deve confermarsi l'effetto risolutivo discendente dalla missiva del
10/03/2020 (cfr. doc. 11 fasc. att.) e deve escludersi che l vi abbia Parte_1 rinunciato, non essendosi verificate le condizioni a cui l'attrice aveva subordinato la
11 rinuncia e il conseguente ripristino del rapporto contrattuale (il pagamento di € 19.876,75 non è intervenuto entro il 30/04/2020 e il pagamento di € 5.780,57 non è intervenuto entro il 30/06/2020).
Deve, pertanto, accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IR 1000600 del 7/03/2008, con la conseguenza che, dal 10/03/2020 (data della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa), è venuto meno il titolo di detenzione dell'immobile locato, sicché la deve essere Controparte_1
condannata alla restituzione in favore della . Parte_1
4. Con riferimento alla domanda riconvenzionale restitutoria avanzata dalla
[...] ai sensi dell'art. 1526 c. 1 Cc, in punto di diritto, va premesso che le Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la disciplina dettata dalla L.
124/2017, art. 1, c. 136-140, non ha carattere retroattivo nel senso che:
- non può trovare applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 Cc o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Cc), con la conseguenza che, per detti contratti, gli effetti risolutori non potranno essere quelli disciplinati dall'art. 1 c. 138 L. 124/2017 (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo c.
139), ma rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con la precisazione che, per quest'ultimo social-tipo negoziale, dovrà applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 Cc (e non quella dettata dall'art. 72-quater L. Fall.).
- deve, invece, ritenersi consentita l'applicazione della nuova legge rispetto ai contratti di leasing conclusi antecedentemente alla sua entrata in vigore, allorché, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ossia non si sia verificato, prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dall'applicazione del diritto previgente.
In applicazione di questi principi di diritto, nel caso di specie, deve trovare applicazione la L. 127/2017 e non l'art. 1526 Cc invocato da parte convenuta, tenuto conto che la risoluzione di diritto (ex art. 1456 Cc) del contratto di locazione finanziaria di cui è causa si è verificata con decorrenza dal 10/03/2020 e, dunque, dopo l'entrata in vigore della L. 124/2017.
12 Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale restitutoria avanzata dalla ai sensi dell'art. 1526 c. 1 Cc. Controparte_1
5. Né può essere accolta l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...]
tenuto conto che la regolazione dei rapporti di debito/credito tra Controparte_1
l'utilizzatrice e la concedente (disciplinata dall'art. 1, c. 138, L. 124/2017 che prevede che
“in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”) presuppone la previa restituzione del bene, in modo che la concedente possa venderlo o riallocarlo sul mercato (secondo il procedimento di cui al c. 139, art. 1 L. 124/2017).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc della parte convenuta e devono essere liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 modificato dal Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00), tenuto conto dei caratteri della controversia, delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte (dunque riducendo la fase istruttoria stante la natura documentale della vertenza e tenendo conto che la e la sono CP_2 Parte_2 intervenute in corso di causa esponendo una linea difensiva analoga a quella dell'attrice, la quale non ha poi depositato le memorie ex art. 183 c. 6 Cpc né gli scritti conclusivi).
Ne deriva che la deve essere condannata a pagare: Controparte_1
- a favore dell'attrice , la somma di € 4.180,00 per compensi e Parte_1
€ 432,38 per spese (CU, marca e spese di notifica del ricorso introduttivo), oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), IV se dovuta e
Cpa come per legge;
- a favore delle intervenute e la somma CP_2 Parte_2 complessiva di € 7.088,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), IV se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando,
13 respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
ACCERTA l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 Cc del contratto di locazione finanziaria n. IR 1000600 concluso tra la AT SP (poi ) e la Parte_1
in data 7/03/2008; Controparte_1
AN la a restituire alla l'immobile Controparte_1 Parte_2
oggetto del contratto di locazione finanziaria n. IR (unità immobiliare sita in P.IVA_6
Comune di Cortona, frazione Camucia, Viale Gramsci, facente parte di un maggior complesso artigianale disposta su due piani, composta da un piano terra ad uso deposito – magazzino, e un piano primo ad uso ufficio, censita al Catasto Urbano del Comune di
Cortona, Foglio 145, Particella 282 sub. 2, Cat. C/2, Rendita euro 900,44), libero da persone o cose;
AN la a rimborsare le spese di lite: Controparte_1
- in favore dell'attrice , per un ammontare di € 4.180,00 per Parte_1 compensi e € 432,38 per spese, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
(ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), IV se dovuta e Cpa come per legge.
- in favore delle intervenute e per un ammontare CP_2 Parte_2 complessivo di € 7.088,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), IV se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 9/01/2025
Il IC
dr.ssa Rachele Olivero
14