TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14548/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente S E N T E N Z A ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies e ss. c.p.c., nella causa iscritta al N. 14548/2024 R. Gen.Aff.Cont., con riservata in decisione all'udienza dell' 11.12.2024 TRA
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Nicola Montella che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti -RICORRENTE- e
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Roberto Tallarico che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti - RESISTENTE- nonché
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP C.F._3 ivi residente a[...] -RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile (codice P.IVA_1
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza. FATTO E DIRITTO Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc, depositato presso il Tribunale di Napoli in data 28.6.24 e notificato, in uno a pedissequo decreto di fissazione del- la udienza ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_3
[..
, al fine di sentirli condannare all'immediato rilascio dell'immobile sito in Na- poli (Na), alla via Merliani n. 133 ed al pagamento di € 30.405,60 a titolo di in- dennità di occupazione maturata da giugno 2022 a giugno 2024 (da parte di
[...]
). Parte_2
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'intervenuta caducazione del titolo abitativo in capo al IG. per effetto della revoca dell'assegnazione della casa fami- CP_1 liare alla madre IG.ra ; 2) Per l'effetto condannare la IG.ra CP CP
nonché il IG. , odierni resistenti a rilasciare immediata-
[...] CP_1 mente l'immobile sito in Via Merliani 133 di esclusiva ed incontestata proprietà del IG. ; 3) Per l'effetto, condannare l'odierno occupante sine Parte_1 titulo, IG. , al pagamento della somma di € 30.405,60 o della CP_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di indennità di occupazione;
4) Ancora per l'effetto, condannare il IG. al pa- CP_1 gamento dell'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravate ex art.96
1
c.p.c.; 5) Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio al sottoscritto procuratore antistatario(…)”. In punto di fatto, il ricorrente deduceva: che era proprietario dell'immobile sito in Napoli (Na), alla via Merliani n. 133 piano 3°, riportato al NCEU del Comune di Napoli, alla Sez. AVV, foglio 15, A, Persona_1
Tafuri rep. 39654, racc. 12918, depositato agli atti;
che il figlio dell'attore continuava ad occupare il suddetto im- CP_1 mobile in virtù di precedente assegnazione operata alla di lui madre IG.ra CP
giusta sentenza n. 8265/2011 del Tribunale di Napoli;
[...]
che l'assegnazione della casa coniugale veniva tuttavia successivamente caducata per effetto di revoca disposta con decreto del 27/05/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio recante R.G. n. 306/2021;
che pertanto, proprio in ragione del richiamato provvedimento di revoca, l'odierno ricorrente attivava procedura esecutiva finalizzata al rilascio dell'immobile sito in Napoli, alla Via Merliani n. 133 piano 3, richiedendo anche al figlio la restituzione dell'immobile libero da persone e cose;
CP_1
che tuttavia dichiarava di non voler liberare l'immobile , e risulta- CP_1 va vittorioso anche all'esito della sospensione dell'esecuzione disposta dal GE del Tribunale di Napoli nel procedimento identificato con n.r.g. 6778/22 ;
che l'odierno ricorrente in data 19 giugno 2023, con diffida ad Parte_1 adempiere, intimava invano al resistente di rilasciare spontanea- CP_1 mente l'immobile stante la sua necessità di rientrarne nel possesso;
che anche all'esito di procedimento ex art 700 cpc e di successivo procedimento di reclamo non era stato possibile per il ricorrente riottenere la disponibilità dell'immobile ;
che in data 14.03.2024 era presentata istanza di mediazione innanzi all'organismo RIMEDIA Camera di Mediazione e Conciliazione, conclusa con verbale negativo del 16/05/2024, stante la rilevata impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti costituite. Radicatosi il contraddittorio, nella contumacia di , il resistente CP [...]
, con propria comparsa di costituzione e risposta ritualmente deposita- Parte_2 ta, ha contestato la prospettazione attorea deducendo altresì che le ragioni del ri- corrente erano state disattese dal Tribunale adito anche in fase di reclamo da lui proposto avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare proprio in ragione dell'assenza del requisito del periculum in mora .
Nondimeno il resistente era stato costretto a difendersi anche in sede di recla- mo e nell'attuale giudizio pure nella fase di mediazione. Il resistente ricollega- va le ragioni del contenzioso non già all'esigenza da parte del ricorrente di rien- trare prontamente in possesso dell'immobile per motivi di necessità personale, rilevata la sua positiva redditività, quanto piuttosto per ragioni di conflittualità nel rapporto padre-figlio, esasperato negli anni già dalle originarie vicende socie- tarie intercorse tra le parti in lite e protrattosi all'indomani della costituzione di un'ulteriore famiglia da parte dell'odierno ricorrente , sfociando Parte_1 così in un susseguirsi di contenziosi tra le medesime parti processuali che aveva- no determinato effetti psicologicamente negativi sul figlio .Il re- CP_1 sistente contestava la fondatezza della domanda di rilascio dell'immobile in ra-
2
gione del diritto del resistente al mantenimento ai sensi dell'art. 315-bis c.p.c. stante la sua non autosufficienza e l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per sua improcedibilità, non essendo stata questa oggetto del procedimento di mediazione, nonché per sua illegittimità, essendo quantificata unilateralmente ed arbitrariamente ed infine per sua irragio- nevolezza poiché inspiegabilmente proposta solo nei riguardi del figlio resistente e non anche della IG.ra ex moglie del ricorrente e CP_1 CP madre del costituito resistente.
concludeva quindi per il rigetto della domanda di parte ricorrente. CP_1
All'udienza dell'11.12.2024, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ri- corso e del decreto d fissazione dell'udienza , ha dichiarato la contumacia di
. A seguito della discussione delle parti, che si sono riportate rispetti- CP vamente ai propri scritti e conclusioni il ricorrente ha inteso esplicitamente ri- nunciare alla domanda di condanna all'indennità di occupazione riservandosi azione separata. Pertanto la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies e ss c.p.c., con riserva di deposito della motivazione nel termine di leg- ge.
********
Va dichiarata la procedibilità della domanda attorea per intervenuta mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 16/05/2024). Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione per- sonale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessaria- mente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendi- cazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio perso- nale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale oc- corre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabo- lica”. Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla di- versa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo suc- cessivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter- partes, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova, mediante la cd. "pro-
3
batio diabolica". Ciò comporta che mentre con la rei vindicatio l'attore sostan- ziale deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa a sua volta, aveva validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, con l'azione di restituzio- ne invece, secondo i dettami della Suprema Corte di cui alla citata sentenza, per l'attore è sufficiente dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno. Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza n. 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale dispo- nibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in posses- so, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta conse- gna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi cau- sa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere pro- prietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica del- la rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”. Di tale orientamento il Tribunale prende atto e ne recepisce i dettami. Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame si rileva come debba essere qualificata come azione personale di restituzione derivante dal provvedimento di revoca di precedente assegnazione della casa familiare pro- nunciata dal Tribunale di Napoli il 27/5/2021 nel proc 306/2021 RG . E' pacifico e documentale che dopo il provvedimento del Parte_3
27/5/2021 non ha restituito l'immobile (ex casa coniugale) al suo ex marito (at- tuale ricorrente) , libero vuoto da cose e persone, a nulla rilevando che la resi- stente si sia traferita altrove anagraficamente . Ed ancora il costituito (figlio del ricorrente) ammette di continua- CP_1 re ad occupare l'immobile e si è rifiutato di rilasciarlo , nonostante le plurime azioni proposte da parte ricorrente. La prospettazione attorea trova immediata conferma nell'istruttoria svolta, non- ché negli atti prodotti in giudizio . Si ritiene, dunque provata, nel caso di specie, la titolarità attiva di Parte_4
[...
atteso che lo stesso ha provato mediante allegazioni il titolo di proprietà comprovante l'acquisto dell'immobile di cui chiede la restituzione. Risulta inoltre pacifico che non è emersa contestazione negli atti di causa da par- te resistente della proprietà del bene.
4
Appare, altresì, indubbia anche la legittimazione passiva dei resistenti, emersa dall'istruttoria espletata . Invero, legittimato passivo dell'azione di restituzione di immobile è a sua volta colui che detiene l'immobile senza alcun titolo, non venendo in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene (Cass. 7041/2012). “L'azione per- sonale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al con- venuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il de- posito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di pro- prietario” (Cass. n. 25052/2018; Cass. Sez. Un. 7305/2014). E' indubbio che all'esito di nuovo accertamento operato nel merito del giudizio di modifica dei patti di divorzio, in virtù di decreto di revoca dell'assegnazione della casa fami- liare, il richiamato titolo di occupazione è venuto a caducarsi per entrambi i resi- stenti e . CP CP_1
Il ricorrente legittimamente ha richiesto la restituzione ad en- Parte_1 trambi i precedenti occupanti, avendone la necessità di entrarvi in possesso e non essendovi stata alcuna precedente o postuma pattuizione, tacita o espressa, legit- timante il protrarsi dell'occupazione da parte di entrambi i convenuti. Per quanto sopra esposto, come emerso dall'istruttoria, non essendovi più alcun titolo giuridico legittimante l'occupazione dell'immobile da parte di CP
e di va pronunciata condanna degli stessi all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile illegittimamente occupato e sito in Napoli alla Via Merliani n. 133, piano 3°, di proprietà del ricorrente . Parte_1
In merito alla richiesta di condanna di al pagamento dell'indennità CP_1 di occupazione sine titulo, inizialmente formulata dal ricorrente, si rileva che quest'ultimo, facendo esercizio del proprio diritto di riduzione della domanda giudiziale, ha esplicitamente rinunciato a tale capo di domanda all'udienza del 11.12.2024, riducendo così il thema decidendum del giudizio ed escludendo di conseguenza una pronuncia su tale specifica ulteriore domanda, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Le spese di lite e mediazione seguono la soccombenza dei convenuti, atteso che il presente giudizio si è reso necessario per la mancata compiuta liberazione e re- stituzione dell'immobile al suo legittimo proprietario da parte della precedente assegnataria e del figlio e pertanto si liquidano come CP CP_1 in dispositivo ex dm 147/2022 in favore della parte ricorrente sulla base dei valo- ri minimi di riferimento indicati nel D.M. n. 55/2014 e 38/2018 applicabili ra- tione temporis ed in particolare sulla base di quelli relativi allo scaglione di rife- rimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00 con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv Nicola Montella .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, definitivamente pronunciando così provvede:
• Accoglie la domanda e condanna e al ri- CP_1 CP lascio immediato, in favore di , dell'immobile sito Parte_1 in sito in Napoli (Na), alla via Merliani n. 133 catastalmente riportato al
5
NCEU del Comune di Napoli, alla Sez. AVV, foglio 15, part. 516, sub. 8 libero e vuoto da cose e persone;
• Condanna e in solido tra di loro al pa- CP CP_1 gamento in favore di delle spese di giudizio e di me- Parte_1 diazione liquidate in € 5.530/00 per compensi, € 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv Nicola Montella . Così deciso in Napoli il 7/1/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente S E N T E N Z A ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies e ss. c.p.c., nella causa iscritta al N. 14548/2024 R. Gen.Aff.Cont., con riservata in decisione all'udienza dell' 11.12.2024 TRA
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Nicola Montella che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti -RICORRENTE- e
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Roberto Tallarico che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti - RESISTENTE- nonché
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP C.F._3 ivi residente a[...] -RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile (codice P.IVA_1
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza. FATTO E DIRITTO Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc, depositato presso il Tribunale di Napoli in data 28.6.24 e notificato, in uno a pedissequo decreto di fissazione del- la udienza ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_3
[..
, al fine di sentirli condannare all'immediato rilascio dell'immobile sito in Na- poli (Na), alla via Merliani n. 133 ed al pagamento di € 30.405,60 a titolo di in- dennità di occupazione maturata da giugno 2022 a giugno 2024 (da parte di
[...]
). Parte_2
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'intervenuta caducazione del titolo abitativo in capo al IG. per effetto della revoca dell'assegnazione della casa fami- CP_1 liare alla madre IG.ra ; 2) Per l'effetto condannare la IG.ra CP CP
nonché il IG. , odierni resistenti a rilasciare immediata-
[...] CP_1 mente l'immobile sito in Via Merliani 133 di esclusiva ed incontestata proprietà del IG. ; 3) Per l'effetto, condannare l'odierno occupante sine Parte_1 titulo, IG. , al pagamento della somma di € 30.405,60 o della CP_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di indennità di occupazione;
4) Ancora per l'effetto, condannare il IG. al pa- CP_1 gamento dell'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravate ex art.96
1
c.p.c.; 5) Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio al sottoscritto procuratore antistatario(…)”. In punto di fatto, il ricorrente deduceva: che era proprietario dell'immobile sito in Napoli (Na), alla via Merliani n. 133 piano 3°, riportato al NCEU del Comune di Napoli, alla Sez. AVV, foglio 15, A, Persona_1
Tafuri rep. 39654, racc. 12918, depositato agli atti;
che il figlio dell'attore continuava ad occupare il suddetto im- CP_1 mobile in virtù di precedente assegnazione operata alla di lui madre IG.ra CP
giusta sentenza n. 8265/2011 del Tribunale di Napoli;
[...]
che l'assegnazione della casa coniugale veniva tuttavia successivamente caducata per effetto di revoca disposta con decreto del 27/05/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nel giudizio recante R.G. n. 306/2021;
che pertanto, proprio in ragione del richiamato provvedimento di revoca, l'odierno ricorrente attivava procedura esecutiva finalizzata al rilascio dell'immobile sito in Napoli, alla Via Merliani n. 133 piano 3, richiedendo anche al figlio la restituzione dell'immobile libero da persone e cose;
CP_1
che tuttavia dichiarava di non voler liberare l'immobile , e risulta- CP_1 va vittorioso anche all'esito della sospensione dell'esecuzione disposta dal GE del Tribunale di Napoli nel procedimento identificato con n.r.g. 6778/22 ;
che l'odierno ricorrente in data 19 giugno 2023, con diffida ad Parte_1 adempiere, intimava invano al resistente di rilasciare spontanea- CP_1 mente l'immobile stante la sua necessità di rientrarne nel possesso;
che anche all'esito di procedimento ex art 700 cpc e di successivo procedimento di reclamo non era stato possibile per il ricorrente riottenere la disponibilità dell'immobile ;
che in data 14.03.2024 era presentata istanza di mediazione innanzi all'organismo RIMEDIA Camera di Mediazione e Conciliazione, conclusa con verbale negativo del 16/05/2024, stante la rilevata impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti costituite. Radicatosi il contraddittorio, nella contumacia di , il resistente CP [...]
, con propria comparsa di costituzione e risposta ritualmente deposita- Parte_2 ta, ha contestato la prospettazione attorea deducendo altresì che le ragioni del ri- corrente erano state disattese dal Tribunale adito anche in fase di reclamo da lui proposto avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare proprio in ragione dell'assenza del requisito del periculum in mora .
Nondimeno il resistente era stato costretto a difendersi anche in sede di recla- mo e nell'attuale giudizio pure nella fase di mediazione. Il resistente ricollega- va le ragioni del contenzioso non già all'esigenza da parte del ricorrente di rien- trare prontamente in possesso dell'immobile per motivi di necessità personale, rilevata la sua positiva redditività, quanto piuttosto per ragioni di conflittualità nel rapporto padre-figlio, esasperato negli anni già dalle originarie vicende socie- tarie intercorse tra le parti in lite e protrattosi all'indomani della costituzione di un'ulteriore famiglia da parte dell'odierno ricorrente , sfociando Parte_1 così in un susseguirsi di contenziosi tra le medesime parti processuali che aveva- no determinato effetti psicologicamente negativi sul figlio .Il re- CP_1 sistente contestava la fondatezza della domanda di rilascio dell'immobile in ra-
2
gione del diritto del resistente al mantenimento ai sensi dell'art. 315-bis c.p.c. stante la sua non autosufficienza e l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per sua improcedibilità, non essendo stata questa oggetto del procedimento di mediazione, nonché per sua illegittimità, essendo quantificata unilateralmente ed arbitrariamente ed infine per sua irragio- nevolezza poiché inspiegabilmente proposta solo nei riguardi del figlio resistente e non anche della IG.ra ex moglie del ricorrente e CP_1 CP madre del costituito resistente.
concludeva quindi per il rigetto della domanda di parte ricorrente. CP_1
All'udienza dell'11.12.2024, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ri- corso e del decreto d fissazione dell'udienza , ha dichiarato la contumacia di
. A seguito della discussione delle parti, che si sono riportate rispetti- CP vamente ai propri scritti e conclusioni il ricorrente ha inteso esplicitamente ri- nunciare alla domanda di condanna all'indennità di occupazione riservandosi azione separata. Pertanto la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies e ss c.p.c., con riserva di deposito della motivazione nel termine di leg- ge.
********
Va dichiarata la procedibilità della domanda attorea per intervenuta mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 16/05/2024). Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione per- sonale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessaria- mente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendi- cazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio perso- nale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale oc- corre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabo- lica”. Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla di- versa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo suc- cessivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter- partes, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova, mediante la cd. "pro-
3
batio diabolica". Ciò comporta che mentre con la rei vindicatio l'attore sostan- ziale deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa a sua volta, aveva validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, con l'azione di restituzio- ne invece, secondo i dettami della Suprema Corte di cui alla citata sentenza, per l'attore è sufficiente dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno. Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza n. 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale dispo- nibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in posses- so, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta conse- gna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi cau- sa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere pro- prietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica del- la rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”. Di tale orientamento il Tribunale prende atto e ne recepisce i dettami. Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame si rileva come debba essere qualificata come azione personale di restituzione derivante dal provvedimento di revoca di precedente assegnazione della casa familiare pro- nunciata dal Tribunale di Napoli il 27/5/2021 nel proc 306/2021 RG . E' pacifico e documentale che dopo il provvedimento del Parte_3
27/5/2021 non ha restituito l'immobile (ex casa coniugale) al suo ex marito (at- tuale ricorrente) , libero vuoto da cose e persone, a nulla rilevando che la resi- stente si sia traferita altrove anagraficamente . Ed ancora il costituito (figlio del ricorrente) ammette di continua- CP_1 re ad occupare l'immobile e si è rifiutato di rilasciarlo , nonostante le plurime azioni proposte da parte ricorrente. La prospettazione attorea trova immediata conferma nell'istruttoria svolta, non- ché negli atti prodotti in giudizio . Si ritiene, dunque provata, nel caso di specie, la titolarità attiva di Parte_4
[...
atteso che lo stesso ha provato mediante allegazioni il titolo di proprietà comprovante l'acquisto dell'immobile di cui chiede la restituzione. Risulta inoltre pacifico che non è emersa contestazione negli atti di causa da par- te resistente della proprietà del bene.
4
Appare, altresì, indubbia anche la legittimazione passiva dei resistenti, emersa dall'istruttoria espletata . Invero, legittimato passivo dell'azione di restituzione di immobile è a sua volta colui che detiene l'immobile senza alcun titolo, non venendo in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene (Cass. 7041/2012). “L'azione per- sonale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al con- venuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il de- posito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di pro- prietario” (Cass. n. 25052/2018; Cass. Sez. Un. 7305/2014). E' indubbio che all'esito di nuovo accertamento operato nel merito del giudizio di modifica dei patti di divorzio, in virtù di decreto di revoca dell'assegnazione della casa fami- liare, il richiamato titolo di occupazione è venuto a caducarsi per entrambi i resi- stenti e . CP CP_1
Il ricorrente legittimamente ha richiesto la restituzione ad en- Parte_1 trambi i precedenti occupanti, avendone la necessità di entrarvi in possesso e non essendovi stata alcuna precedente o postuma pattuizione, tacita o espressa, legit- timante il protrarsi dell'occupazione da parte di entrambi i convenuti. Per quanto sopra esposto, come emerso dall'istruttoria, non essendovi più alcun titolo giuridico legittimante l'occupazione dell'immobile da parte di CP
e di va pronunciata condanna degli stessi all'immediato rilascio CP_1 dell'immobile illegittimamente occupato e sito in Napoli alla Via Merliani n. 133, piano 3°, di proprietà del ricorrente . Parte_1
In merito alla richiesta di condanna di al pagamento dell'indennità CP_1 di occupazione sine titulo, inizialmente formulata dal ricorrente, si rileva che quest'ultimo, facendo esercizio del proprio diritto di riduzione della domanda giudiziale, ha esplicitamente rinunciato a tale capo di domanda all'udienza del 11.12.2024, riducendo così il thema decidendum del giudizio ed escludendo di conseguenza una pronuncia su tale specifica ulteriore domanda, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. Le spese di lite e mediazione seguono la soccombenza dei convenuti, atteso che il presente giudizio si è reso necessario per la mancata compiuta liberazione e re- stituzione dell'immobile al suo legittimo proprietario da parte della precedente assegnataria e del figlio e pertanto si liquidano come CP CP_1 in dispositivo ex dm 147/2022 in favore della parte ricorrente sulla base dei valo- ri minimi di riferimento indicati nel D.M. n. 55/2014 e 38/2018 applicabili ra- tione temporis ed in particolare sulla base di quelli relativi allo scaglione di rife- rimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00 con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv Nicola Montella .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, definitivamente pronunciando così provvede:
• Accoglie la domanda e condanna e al ri- CP_1 CP lascio immediato, in favore di , dell'immobile sito Parte_1 in sito in Napoli (Na), alla via Merliani n. 133 catastalmente riportato al
5
NCEU del Comune di Napoli, alla Sez. AVV, foglio 15, part. 516, sub. 8 libero e vuoto da cose e persone;
• Condanna e in solido tra di loro al pa- CP CP_1 gamento in favore di delle spese di giudizio e di me- Parte_1 diazione liquidate in € 5.530/00 per compensi, € 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv Nicola Montella . Così deciso in Napoli il 7/1/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
6