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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 465/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 7 maggio
2025 e promossa promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Furci Siculo, Parte_1 CodiceFiscale_1
via IV Novembre 7, presso lo studio dell'avv. GARUFI SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, C.F. , e , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Roccalumera (ME), via Umberto I n° 644 C.F._3 presso lo studio dell'avv. LONGO GIOVANNI che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti hanno concluso concordamente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 18/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 07.02.2025, esponeva che Parte_1
dalla relazione, ormai interrotta, con era nato, in data 20/01/2005, il Controparte_1 n. 465/2025 R.G.
figlio . Parte_2
Rappresentava, altresì, che, cessata la convivenza, con decreto del 04.04.2017, il Tribunale di
Messina aveva disciplinato l'affidamento ed il mantenimento del figlio e, in particolare, in tale sede era stato previsto l'obbligo a carico del di corrispondere alla resistente un Pt_1 contributo per il mantenimento della prole di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rilevava che il ragazzo, ormai divenuto maggiorenne, non aveva negligentemente adottato alcuna iniziativa per rendersi economicamente autonomo, e, pertanto, concludeva chiedendo che fosse revocato l'obbligo posto a suo carico di corrispondere la somma prevista per il mantenimento del figlio o, in via subordinata, che fosse prevista la corresponsione di una somma di misura inferiore, pari ad € 100,00, e che la stessa fosse corrisposta direttamente al figlio.
Con decreto del 12/02/2025, veniva fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti.
Con comparsa del 01.04.2025, si costituivano in giudizio e Controparte_1 Parte_2
contestando quanto sostenuto dal ricorrente e chiedendo che fossero rigettate le domande dallo stesso formulate.
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti dichiaravano di volere concludere il giudizio alle condizioni di cui alla seguente proposta conciliativa:
- la corresponsione da parte di , direttamente in favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 125,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- corresponsione del predetto importo entro il 5 di ogni mese, al codice Iban
[...], intestato a;
Parte_2
- compensazione delle spese di lite.
Preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che detti accordi possano essere recepiti, non apparendo gli stessi contrari all'interesse della prole.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 07.02.2025, disattesa ogni contraria Parte_2
domanda, eccezione, così provvede: n. 465/2025 R.G.
1) dispone, in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici fra le parti, come da accordo dalle stesse raggiunto alla udienza del 7 maggio 2025 e riportato in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 10.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 7 maggio
2025 e promossa promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Furci Siculo, Parte_1 CodiceFiscale_1
via IV Novembre 7, presso lo studio dell'avv. GARUFI SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, C.F. , e , C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Roccalumera (ME), via Umberto I n° 644 C.F._3 presso lo studio dell'avv. LONGO GIOVANNI che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti hanno concluso concordamente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 18/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 07.02.2025, esponeva che Parte_1
dalla relazione, ormai interrotta, con era nato, in data 20/01/2005, il Controparte_1 n. 465/2025 R.G.
figlio . Parte_2
Rappresentava, altresì, che, cessata la convivenza, con decreto del 04.04.2017, il Tribunale di
Messina aveva disciplinato l'affidamento ed il mantenimento del figlio e, in particolare, in tale sede era stato previsto l'obbligo a carico del di corrispondere alla resistente un Pt_1 contributo per il mantenimento della prole di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rilevava che il ragazzo, ormai divenuto maggiorenne, non aveva negligentemente adottato alcuna iniziativa per rendersi economicamente autonomo, e, pertanto, concludeva chiedendo che fosse revocato l'obbligo posto a suo carico di corrispondere la somma prevista per il mantenimento del figlio o, in via subordinata, che fosse prevista la corresponsione di una somma di misura inferiore, pari ad € 100,00, e che la stessa fosse corrisposta direttamente al figlio.
Con decreto del 12/02/2025, veniva fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti.
Con comparsa del 01.04.2025, si costituivano in giudizio e Controparte_1 Parte_2
contestando quanto sostenuto dal ricorrente e chiedendo che fossero rigettate le domande dallo stesso formulate.
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti dichiaravano di volere concludere il giudizio alle condizioni di cui alla seguente proposta conciliativa:
- la corresponsione da parte di , direttamente in favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 125,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- corresponsione del predetto importo entro il 5 di ogni mese, al codice Iban
[...], intestato a;
Parte_2
- compensazione delle spese di lite.
Preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che detti accordi possano essere recepiti, non apparendo gli stessi contrari all'interesse della prole.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 07.02.2025, disattesa ogni contraria Parte_2
domanda, eccezione, così provvede: n. 465/2025 R.G.
1) dispone, in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici fra le parti, come da accordo dalle stesse raggiunto alla udienza del 7 maggio 2025 e riportato in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 10.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.