Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 21 ottobre 2024, iscritta al n. 2580 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo alla Via Igino Garbini n. 51, presso lo studio dell'Avv. Cipriana Contu che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 7 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_3
mente ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 3 luglio 2004 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Montefiascone (VT), parte 2, serie
A, n. 20); che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il 15 Persona_1
gennaio 2006, maggiorenne che le parti dichiarano essere non ancora economica- mente autosufficiente;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi.
Hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, condizioni che regoleranno il periodo della separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signor esterà assegnata Pt_3
alla stessa e vi vivrà insieme alla figli;
Persona_2
3.
considerato che
la figli seppur maggiorenne non è economicamente Per_1
autosufficiente, nonché, in considerazione dell'attuale situazione delle parti, si con- corda che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della stessa in ra- gione delle proprie possibilità;
4. entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straor- dinarie che dovranno essere previamente concordate e documentate (salvo quelle urgenti e indifferibili) e nel caso di disaccordo varrà quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Viterbo del 2018;
5. i coniugi convengono che ciascuno provvederà autonomamente al proprio man- tenimento, in quanto entrambi pienamente idonei allo svolgimento dell'attività la- vorativa per capacità, età e condizioni personali/sociali;
6. le eventuali detrazioni fiscali per la figlia saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico per la figlia o emolumenti analoghi saranno percepiti al
50% da ciascun genitore;
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7. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
A seguito di ordinanza interlocutoria, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito alle effettive modalità di mantenimento della figlia, le parti hanno stabilito che: “Il sig verserà alla signor quale contri- Parte_1 Parte_3
buto per il mantenimento della figli , la somma di euro 100,00 mensili Per_1
entro il 15 di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2025 oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo del 2018”.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- fiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
lle condizioni indicate in motivazione;
Pt_3
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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