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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17629 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12216 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'1.7.2025
e vertente
T R A
(C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale Dott. , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Controparte_1 elettronica certificata dell'Avv. Gianluca De Micco Padula, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa in riassunzione
Attore
E
C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e amministratore unico Sig. , elettivamente Controparte_3 domiciliato in Albano Laziale, Via Saffi n. 71, presso lo studio legale dell'Avv. Daniele Supino, che lo rappresenta e difende insieme all'Avv. Federica Bolici, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Consorzio
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “…riportandosi a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto in atti, precisa le seguenti conclusioni a) in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da con l'originario atto di citazione in Controparte_2
1 opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 19/07/2021 e con la comparsa depositata il
31/05/2023 nel presente giudizio, in quanto non provate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare la C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, a pagare a l'importo complessivo di € 162.382,14 di Pt_1 cui alle fatture VI 565 del 20/10/2020 di € 27.617,67, V5 14148 del 07/04/2020 di € 40.826,98,
V5 14149 del 07/04/2020 di € 45.372,57, V5 14150 del 07/04/2020 di € 40.804,80, V5 14151 del
07/04/2020 di € 7.760,12, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 12 dei Regolamenti 2019 e
2021 (calcolati nel maggior valore tra il tasso legale vigente al momento della loro applicazione
e il tasso Euribor medio a 1 mese, per versamenti corrisposti entro trenta giorni dalla data di scadenza;
Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti, in tutti gli altri casi di ritardato o mancato versamento delle somme dovute) e ai sensi dell'art.
13 del Regolamento 2023 (calcolati nel minor valore tra il tasso legale vigente al momento della loro applicazione e l'Euribor medio a 3 mesi) dalle scadenze delle fatture V5 14148, V5 14149,
V5 14150, V5 14151, sino al soddisfo;
c) con vittoria di spese e compensi professionali oltre
I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali. Allega: “38. Regolamento ell'11/05/2023” in Pt_1 quanto documento successivo all'iscrizione a ruolo della presente causa.”;
• La difesa del convenuto: “…si riporta alla propria comparsa di costituzione insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 conveniva in giudizio esponendo: Controparte_2
- che era un consorzio privato senza fini di lucro, istituito in attuazione della normativa europea e nazionale in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti;
- che operava quale soggetto di coordinamento del sistema integrato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di recupero, riciclaggio e valorizzazione dei materiali di imballaggio, in conformità al D.lgs. n. 152/2006, allo Statuto e al Regolamento consortile;
- che svolgeva attività di pubblico interesse ambientale in forza di obblighi legali imposti ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi;
- che si fondava sull'obbligo, per tali soggetti, di aderire al , salvo l'adozione di Parte_1 sistemi alternativi previsti dalla legge, e di concorrere ai costi della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggio;
2 - che tale concorso avveniva mediante il versamento del contributo ambientale, determinato in relazione ai quantitativi di imballaggi immessi sul mercato nazionale;
- che il risultava regolarmente assoggettato alla disciplina Controparte_2 consortile ed era tenuto alla presentazione delle dichiarazioni periodiche sui quantitativi di imballaggi prodotti e/o commercializzati;
- che era altresì obbligato al tempestivo versamento del contributo ambientale dovuto, secondo modalità, criteri e termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento;
- che, a seguito delle attività di controllo e delle verifiche svolte, anche sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite, emergeva l'inadempimento del
[...]
Controparte_2
- che tale inadempimento atteneva al mancato pagamento di plurimi importi dovuti a titolo di contributo ambientale, riferiti a diverse annualità;
- che procedeva, pertanto, all'emissione delle fatture relative agli importi accertati come dovuti;
- che l'importo complessivo ammontava ad euro 162.382,14, oltre agli interessi di mora previsti dalla normativa consortile in caso di ritardato o mancato pagamento;
- che aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano, giudice territorialmente competente ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c., avuto riguardo al luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria;
- che il Tribunale di Milano, ritenuta la fondatezza della pretesa creditoria e la sussistenza dei presupposti di legge, emetteva il decreto ingiuntivo n. 11317/2021 in data 12 giugno 2021;
- che il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Controparte_2 iscrivendo la causa al R.G. n. 33738/2021 del Tribunale di Milano;
- che il eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_2
Milano in favore del Tribunale di Roma;
- che eccepiva, altresì, la pretesa carenza di prova in ordine all'an e al quantum del credito azionato;
- che, nel corso del giudizio di opposizione, il giudice adito dichiarava la propria incompetenza territoriale, individuando quale giudice competente il Tribunale di Roma;
- che, per tale ragione, provvedeva alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di
Roma;
3 - che, quindi, insisteva per l'accertamento della fondatezza della propria pretesa creditoria e per il rigetto delle eccezioni e delle domande sollevate dalla parte convenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) in via preliminare, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla C.F. , di pagare al in persona del Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
Direttore Generale Dott. , immediatamente e senza dilazione, l'importo di € Controparte_1
162.382,14 di cui alle fatture VI 565 del 20/10/2020 di € 27.617,67, V5 14148 del 07/04/2020 di
€ 40.826,98, V5 14149 del 07/04/2020 di € 45.372,57, V5 14150 del 07/04/2020 di € 40.804,80,
V5 14151 del 07/04/2020 di € 7.760,12, oltre interessi di mora ex art. 13 del Regolamento Pt_1
2021, già art. 12 dei Regolamenti previgenti, dalle scadenze delle fatture V5 14148, V5 14149,
V5 14150, V5 14151, sino al soddisfo, oltre le spese legali della procedura ingiuntiva;
b) in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande originariamente proposte da
[...] con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il Controparte_2
19/07/2021 in quanto non provate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare la C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, a pagare a 'importo complessivo di € 162.382,14 di cui alle Pt_1 fatture VI 565 del 20/10/2020 di € 27.617,67, V5 14148 del 07/04/2020 di € 40.826,98, V5 14149 del 07/04/2020 di € 45.372,57, V5 14150 del 07/04/2020 di € 40.804,80, V5 14151 del 07/04/2020 di € 7.760,12, oltre interessi di mora ex art. 13 del Regolamento 021, già art. 12 dei Pt_1
Regolamenti previgenti, dalle scadenze delle fatture V5 14148, V5 14149, V5 14150, V5 14151, sino al soddisfo;
d) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_2 quale esponeva:
- che il Contributo Ambientale Conai (C.A.C.) risultava erroneamente determinato in eccesso a causa di un inesatto computo dei volumi di plastica ceduti a terzi;
- che, a fronte delle 723,835 tonnellate indicate dal nel prospetto riepilogativo, la Pt_1 verifica contabile espletata evidenziava un volume sensibilmente inferiore, pari a 508,13 tonnellate di imballaggi in plastica commercializzati nel periodo 2009-2012;
- che, pertanto, i volumi emergenti dalla fatturazione risultavano così articolati: per l'anno
2009 pari a 178,965 tonnellate, per l'anno 2010 pari a 139,842 tonnellate, per l'anno 2011 pari a
145,332 tonnellate e per l'anno 2012 pari a 43,998 tonnellate;
4 - che contestava di aver accettato, anche implicitamente, le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato dal Pt_1
- che, inoltre, l'articolo 12 del Regolamento Conai prevedeva in capo al consorziato una facoltà di contestazione entro trenta giorni dalla comunicazione, senza che tale previsione fosse assistita da sanzione di decadenza o accettazione implicita;
- che eccepiva la carenza di valenza probatoria delle fatture emesse dal in quanto le Pt_1 stesse non costituivano piena prova del credito vantato;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, ovvero, in via gradata, rideterminare la minor somma dovuta dalla
[...] sulla base delle risultanze e delle indicazioni della espletanda CTU contabile.”. Controparte_2
In data 26.6.2023 veniva ingiunto alla convenuta ex art. 186 Controparte_2 ter c.p.c., di pagare all'intimante la somma di € 162.382,14, a titolo di c.a.c. Parte_1 dovuto ed omesso per il periodo 2009-2012 e di sanzione ex art. 13, 6° comma, Regolamento
Conai, per violazione degli obblighi di collaborazione nell'attività di accertamento, oltre al pagamento delle spese di lite sino a quel momento maturate.
La causa, istruita con l'acquisizione di documenti, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'1.7.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La innanzi al Tribunale di Milano, aveva agito in Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dal con il quale è stato intimato il pagamento Pt_1 di complessivi € 162.382,14, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di contributo ambientale complessivamente evaso e dovuto a far data dal gennaio 2009 a dicembre 2018. Pt_1
A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Milano e di conseguente nullità del decreto ingiuntivo, il a riassunto il giudizio innanzi all'intestato Pt_1
Tribunale al fine di ottenere il pagamento della predetta somma, contestando la ricostruzione elaborata dall'originaria opponente, che ha dedotto la insussistenza del credito azionato in via monitoria dal , il quale non avrebbe nemmeno assolto all'onere probatorio su di sé Parte_1 incombente.
5 Ciò precisato, in termini generali, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Con riguardo alla disciplina di riferimento, quest'ultima è costituita dal d.lgs. n. 152/2006, che ha sostituito il D.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi), recependo le direttive europee
91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE - quest'ultima modificata dalla direttiva 2004/12 CE e dalla direttiva 2013/2/UE attuata in Italia dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare pubblicato nella G.U. n. 136 del 14 giugno 2014.
è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito in ossequio della normativa europea Pt_1 in materia di imballaggi, finalizzato alla tutela dell'ambiente attraverso il raggiungimento degli obiettivi di recupero, di riciclo e di valorizzazione dei materiali di imballaggio. svolge funzioni di programmazione, raccordo e coordinamento dei Consorzi di filiera Pt_1
(Ricrea, Cial, Comieco, Rilegno, Co.Re.Pla., Co.Re.Ve.) con la pubblica amministrazione, ripartendo tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico.
In base alla normativa citata, tutti i soggetti tenuti per legge al versamento del contributo ambientale devono presentare al ichiarazioni periodiche inerenti ai quantitativi di Pt_1 imballaggio o materiali di imballaggio prodotti, importati ed esportati;
in difetto
6 il provvede a determinare il contributo ambientale dovuto a seguito delle opportune Pt_1 verifiche.
Il contributo ambientale è proporzionato alla quantità di imballaggi che ogni impresa Pt_1 consorziata immette sul mercato nazionale, quantitativo che la stessa è tenuto a dichiarare periodicamente trasmettendo al e relative dichiarazioni. Pt_1
Nello specifico, il contributo deve essere esposto in fattura in ogni passaggio della cessione da un soggetto all'altro dei beni costituenti imballaggi, rimanendo in capo al solo produttore l'obbligo di dichiararlo e di corrisponderlo al indicando la quantità di materiale da Pt_1 imballaggio soggetto al decreto immessa sul mercato.
Ciò precisato, nella fattispecie concreta, il già in sede monitoria, ha depositato le Pt_1 fatture emesse nei confronti della opponente (all.3 al doc. 23 fascicolo , annotate nei Pt_1
Registri IVA (anch'essi depositati all'interno del fascicolo monitorio, doc. 23 fascicolo del
. Pt_1
Ed invero, si evince dalla documentazione in atti che dal 2009, Controparte_2 ha omesso di dichiarare il c.a.c per le “prime cessioni” degli imballaggi, per complessivi €
275.667,07 - importo poi oggetto di procedura di regolarizzazione deliberata dal CdA del Pt_1
e non onorata dalla debitrice - come evincibile dal verbale delle attività di verifica del 13.02.2019
(doc. 14.1 fascicolo , sottoscritto da e non oggetto di Pt_1 Controparte_2 disconoscimento, nel quale viene dato atto dell'attività di commercializzazione di materiale soggetto al c.a.c. da parte della società ingiunta, della mancata dichiarazione degli imballaggi vuoti importati per espressa erronea interpretazione della normativa in materia, della mancata indicazione in fattura dell'importo dovuto a titolo di contributo ambientale, quantomeno sino al
2015.
Il ha infatti fornito prova documentale delle seguenti circostanze: Parte_1
- l'avvio di una procedura di controllo a seguito di raccomandate del 22.04.2014 e del
03.07.2014 (doc. 11);
- l'irrogazione, a seguito del mancato riscontro da parte della consorziata, di una sanzione di
€ 27.615,67 ex art. 13, co. 6, Regolamento (doc. 19), seguita poi da un ricorso per decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dal Conai;
- la sottoscrizione di una scrittura con cui la consorziata si è impegnata, con piano di rientro,
a pagare l'importo dovuto, anche in via ulteriore (doc. 12 fascicolo;
Pt_1
7 - l'avvio di un'ulteriore verifica ex art. 11, co. 2, Regolamento a carico della consorziata il
21.12.2018 (doc. 13), a seguito della quale il a proposto una procedura di regolarizzazione Pt_1 con limitazione dell'accertamento agli ultimi cinque anni precedenti all'avvio della verifica;
- il mancato pagamento di quanto indicato da parte della consorziata, che, nelle more, non ha mai fornito riscontro o formulato contestazioni;
- l'inserimento nelle banche dati del Conai dei Mod.
6.1. Plastica per complessivi €
110.462,68 (doc. 18);
- l'irrogazione, puntualmente comunicata alla consorziata, della sanzione pari a € 27.615,67.
Peraltro, tutte le attività ispettive eseguite dal (insieme con la società sono Pt_1 CP_4 state svolte in contraddittorio con (cfr. pec del 23.04.2019, doc. 14, Controparte_2 con cui il a reso noto alla consorziata l'esito della verifica ex art. 11, co. 2, Regolamento), Pt_1 il quale non ha mai fornito alcuna risposta e/o contestazione alle varie comunicazioni pervenutele durante il corso dei controlli.
Pertanto, la quantità di imballaggi, valutata sulla base delle fatture di acquisto emesse nei confronti della società debitrice e sulla quale è stato poi calcolato la somma complessiva del contributo ambientale dovuto, deve ritenersi accertata anche nell'odierno giudizio riassunto, nelle more del quale la convenuta non ha dedotto né tantomeno allegato alcun fatto impeditivo della pretesa creditoria, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c..
In definitiva, dunque, la consorziata - la quale ha mosso soltanto generiche e non provate contestazioni avverso la domanda di pagamento formulata in questa sede dal sul volume Pt_1 degli imballaggi in plastica commercializzati nel periodo oggetto di accertamento, sollevate, peraltro, senza alcun supporto documentale, soltanto nell'odierno giudizio riassunto e senza nulla aggiungere, peraltro, in merito alle sanzioni comunque irrogate - risulta pacificamente essere debitrice di parte attrice della somma oggetto di decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 115
c.p.c..
In conclusione, la domanda di condanna formulata dal deve essere accolta e, per Pt_1
l'effetto, deve essere condannata alla corresponsione, in favore Controparte_2 di dell'importo di € 162.382,14, oltre agli interessi di mora ex art. 13 del Regolamento Pt_1
Conai 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex D.M.
147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, individuato alla luce del valore di
8 causa indicato, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, ridotta ai valori minimi, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Paolo Goggi, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) A conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 26.6.2023, su istanza di parte attrice, condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1 dell'importo di € 162.382,14, oltre agli interessi di mora ex art. 13 del Regolamento Conai 2021;
2) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
liquidate in € 786,00 per esborsi (già liquidate con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.) e in Pt_1
€ 11.268,00, per compensi (di cui € 2.242,00 già liquidate con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.), oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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