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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1000/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente nella causa iscritta al n. R.G. 1000/2019 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa, via Caldarella n. 7, presso lo studio dell'avv. AIELLO Massimo, dal quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente - contro
( , in persona del Ministro protempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato n Roma, via Arenula n. 70, che si avvale, ex art. 417 bis c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente, della dott.ssa e del dott. ; Controparte_2 Controparte_3
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2019, esponeva di essere dipendente del Parte_1
a decorrere dalla data di assunzione del 14.7.1977 e di prestare servizio Controparte_1
presso il Tribunale di Siracusa con la qualifica, al momento della proposizione del ricorso, di
“Funzionario UNEP”, area terza, fascia F1 con decorrenza dall'01.12.2017 in virtù del positivo esito del concorso pubblico;
precisava che in precedenza, a decorrere dalla data di assunzione, veniva inquadrato, in base al previgente sistema di classificazione del personale del comparto
Giustizia, nell'area funzionale B, posizione economica B3 Super e, successivamente alla modifica operata dal CCNL integrativo del Ministero del 30.07.2010, nella II area, fascia Controparte_1
economica F5, con il profilo professionale di “Ufficiale Giudiziario”.
1 Deduceva che il CCNL Integrativo del 2010, nell'operare una diversa classificazione del personale, aveva sostanzialmente sottratto l'attività esecutiva alle competenze ordinarie dell'Ufficiale giudiziario previste, invece, dal previgente sistema di classificazione, prevedendo che l'attività di esecuzione potesse essere compiuta dall'Ufficiale Giudiziario solo se richiesta dal funzionario dirigente ed in presenza di specifiche esigenze d'ufficio; conseguentemente, deduceva che Pt_2 tra le mansioni svolte dall'assistente ex B3 in base al CCNL 2000 e quelle previste per Pt_2
l'ufficiale giudiziario nel CCNL 2010 , fascia economica F5 della Seconda Area (in cui è confluito il ricorrente), non vi era alcuna equivalenza, essendo state sottratte le attribuzioni in materia di esecuzione.
Evidenziava, pertanto, che il sopracitato CCNI del 2010 non aveva rispettato le originarie classificazioni del personale e, segnatamente, la distinzione tra assistenti e collaboratori ritenendo, altresì, che tale modifica non potesse ritenersi più devoluta alla contrattazione collettiva, in seguito alla novella introdotta dal d. lgs. 150/09.
Precisava, poi, che sia l'art. 52 del d. lgs. 30.03.2001 n. 165 sia l'art. 2103 c.c., applicabili al pubblico impiego, vietano ogni forma di mutamento in peius delle mansioni che comporterebbe una lesione della professionalità acquisita dal lavoratore.
Alla luce di tali premesse, lamentava l'illegittimità dell'art. 16 del CCNI 2010 nella parte in cui, per il passato, aveva disposto l'automatico inquadramento in area II, nel profilo “Ufficiale Giudiziario” degli assistenti giudiziari B3 che, in base al previgente CCNL 2000, avevano sempre compiuto tutti gli atti dell'ufficiale giudiziario a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.
Deduceva, pertanto, che lo avrebbe avuto diritto all'inquadramento nell'Area III con Parte_1 profilo professionale di “Funzionario UNEP” in virtù delle mansioni che lo stesso aveva continuativamente espletato, incluse quelle di esecuzione forzata. Al riguardo, evidenziava che il ricorrente aveva sempre svolto attività di esecuzione, sia quando risultava inquadrato quale
“aiutante Ufficiale Giudiziario” sia successivamente, dopo l'entrata in vigore del CCNI del 2010, come risultava dagli ordini di servizio dei Dirigenti dell'Ufficio Notifiche del Tribunale di Siracusa
(nel periodo dal 02.01.1984 al 23.10.2012) prodotti in atti;
lamentava, pertanto, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al profilo all'epoca detenuto, avendo lo svolto Parte_1 continuativamente l'attività di esecuzione forzata demandata contrattualmente al “Funzionario
UNEP” di Area III dal momento della nuova contrattazione collettiva del 2010 sino al momento in cui il ricorrente, a seguito del superamento del concorso pubblico indetto dal resistente, CP_1 aveva acquisito di diritto la qualifica di impiegato di Area III, fascia F1, con profilo di “Funzionario
UNEP”. Deduceva, poi, di aver subito un danno, in termini di anzianità professionale utile ai fini
2 della progressione economica all'interno dell'Area III, per effetto dell'omesso riconoscimento del profilo Funzionario UNEP al momento dell'entrata in vigore del CCNI del 2010.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”1. Controparte_1
Ritenere e dichiarare la nullità dell'art. 16, comma 2 e 3 e relativo Allegato A, CCNI del
29.07.2010, ovvero disporne la disapplicazione, nella parte in cui prevede, per il personale già alle dipendenze dell'amministrazione, l'automatico inquadramento, nell'area II degli Ufficiali giudiziari ex posizione economica B3, indipendentemente e a prescindere dal fatto che in precedenza ed in base al CCNI 2000, abbia regolarmente svolto tutti gli atti demandati dalle norme all'Ufficiale Giudiziario e, conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nell'Area III, profilo di Funzionario UNEP, del CCNI 2010, a decorrere dalla relativa entrata in vigore;
2. Ritenere e dichiarare, in virtù di quanto specificato in premessa, che il ricorrente ha continuativamente espletato, a seguito dell'entrata in vigore del CCNI del
29/07/2010, mansioni superiori afferenti al profilo professionale di Funzionario UNEP, Area III, fascia F1, di cui a detta ultima contrattazione collettiva, e ciò fino all'effettivo inquadramento all'interno di tale profilo disposto per effetto del positivo esito della selezione pubblica cui ha successivamente partecipato;
3. per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
ministro pro-tempore, con sede in Roma via Arenula n. 70 a corrispondere al ricorrente le differenze retributive intercorrenti tra il trattamento retributivo afferente al profilo professionale di
Funzionario Area III, posizione F1, di cui al CCNI del 29/07/2010 e quello percepito dal Pt_2 ricorrente in relazione all'inferiore profilo professionale di Ufficiale Giudiziario, Area II, posizione
F5, di appartenenza, con effetti a partire dalla data di entrata in vigore di detta nuova classificazione fino al riconoscimento del superiore profilo di Funzionario in virtù del Pt_2
positivo esito della selezione pubblica, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla relativa maturazione sino al soddisfo;
4. Condannare, altresì, il
, in persona del pro-tempore, con sede in Roma, via Arenula 70, Controparte_1 CP_4
al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto dell'omesso corretto inquadramento dell'area III con il profilo di Funzionario UNEP al momento dell'entrata in vigore del CCNI del
29.07.2010, da quantificarsi in € 1.000,00 per ogni anno fino all'effettivo conseguimento della superiore posizione F 1 della III Area in funzione delle relative retribuzioni non percepite a far data dal riconoscimento della posizione F1 Area III, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta dal Giudice anche con ricorso a criteri equitativi. Con vittoria di spese e compensi”.
3 Con memoria depositata in data 24.05.2019, si costituiva il eccependo, in Controparte_1 via preliminare, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione del credito vantato dal ricorrente, in relazione alle differenze retributive dovute per l'asserito svolgimento di mansioni superiori, per il periodo antecedente al 27.03.2014, ovvero antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, ripercorrendo la normativa disciplinante le mansioni del personale UNEP, a partire dal d.P.R.
1229/1959 che ha previsto l'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali di ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario e coadiutore, sino all'art. 56, comma 6 d.lgs. 29/1993 (ora art. 52 d.lgs. 165/2001 ) che ha rimesso la disciplina degli ordinamenti professionali e degli avanzamenti di carriera alla contrattazione collettiva. Richiamava, così, il CCNL del 16.2.1999 che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale accorpando le precedenti nove qualifiche funzionali previste dalla legge n. 312/1980 in tre Aree funzionali, prevedendo, per quel che qui interessa, l'inquadramento del collaboratore nell'Area funzionale C e degli assistenti Pt_2
nell'Area funzionale B, nonché il CCNL del 2000 che ha inquadrato l'assistente nella Pt_2 Pt_2 figura professionale dell'Ufficiale giudiziario, area funzionale B e posizione economica B3 e il collaboratore nella più elevata area funzionale C, posizione economica C1, confermando, Pt_2
sostanzialmente, il contenuto delle mansioni dell'assistente come individuate dal d.P.R. Pt_2
44/1990 e rafforzando il principio di flessibilità delle mansioni introdotto per evitare le precedenti rigidità. Richiamava, poi, la circolare del del 27.9.2002 che, alla luce Controparte_1
della classificazione del personale operata dal CCNI del 2000, ha fornito chiarimenti in merito alle competenze delle ex posizioni economiche B3, C1 della figura professionale dell'ufficiale giudiziario, affermando l'interfungibilità delle attività esterne (ovvero notificazione ed esecuzione) tra le posizioni economiche C2, C1 e B3, precisando che rimangono riservate alla competenza esclusiva del personale collocato nell'Area C “l'attività istruttoria, quella amministrativa e contabile, nonché l'attività di direzione di unità organiche nell'ambito di uffici NEP”.
Deduceva, quindi, che il nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNI del 2010 (al pari di quello introdotto dal precedente CCNI del 2007 e del 2000), muovendosi nel “terreno dell'equivalenza delle mansioni, considerando tali quelle relative alle attività di notificazione e quelle relative alla attività di esecuzione” , aveva modulato in maniera differente le mansioni equivalenti proprie di una figura professionale , attribuendo alla professionalità superiore del
Collaboratore UNEP (Ufficiale Giudiziario, area C, posizione economica C1 secondo il CCNI del
2000), le attività di esecuzione, nel rispetto della prerogative della contrattazione collettiva.
4 Sulla base di tali rilievi affermava, quindi, che il solo fatto di aver svolto, per di più in maniera non preponderante rispetto ad altre mansioni, attività di esecuzione (in precedenza ricomprese nella qualifica), non consente di riconoscere in capo al ricorrente la qualifica superiore rivendicata, richiamando sul punto l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito.
Concludeva evidenziando come il ricorrente non fosse mai stato adibito a mansioni superiori rispetto a quelle ascrivibili alla figura professionale di appartenenza e, pertanto, non avesse mai acquisito, ai sensi dell'art. 52 dlgs 165/200 un profilo economico e professionale superiore a quello in precedenza goduto, se non all'esito della procedura concorsuale con successivo inquadramento nella figura del funzionario UNEP a decorrere dall'1.12.2017.
All'esito dell'udienza del 17.10.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Il passaggio del ricorrente dall'ex area funzionale B, posizione economica B3, alla nuova II area, profilo professionale di ufficiale giudiziario (fascia retributiva F5), è avvenuto per effetto del
CCNL. 2006/2009 del 14 settembre 2007 che all' art. 6 dispone: “Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree:
Prima area: – comprendente la ex posizione A1, A1S;
Seconda area: – comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
Terza area: – comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S”.
Ai sensi del successivo art. 10:
“1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma
1”.
5 Ai sensi della tabella di trasposizione, allegato B, richiamata dall'art. 10, il personale inquadrato nell'area B del precedente sistema di classificazione, nella posizione B3, viene inquadrato automaticamente, in sede di primo inquadramento, nella II area del nuovo sistema classificatorio.
Non può dunque in alcun modo dubitarsi della correttezza dell'inquadramento del ricorrente nella II area , in forza del CCNL 2006/2009, in quanto la tabella di trasposizione stabilita dall'allegato 2, richiamato dall'art. 10 del CCNL di comparto è certamente insindacabile in questa sede.
Al riguardo, giova evidenziare, infatti, che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa, abilita quest'ultima a fornire una disciplina solamente per le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti.
E' questo, e solo questo, il limite alla contrattazione collettiva integrativa il cui eventuale superamento deve essere vagliato in questa sede, in cui non si possono invece sindacare le scelte della contrattazione collettiva in tema di individuazione del contenuto professionale delle singole qualifiche, in particolare confrontando il contenuto di contratti integrativi succedutisi nel tempo, i quali si pongono allo stesso livello della gerarchia delle fonti e, dunque, non possono costituire
l'uno il criterio di legittimità dell'altro. Si aggiunga che, come evidenziato da questa Corte (Cass. n.
13865 del 2015), il contratto integrativo nazionale per il (in quel caso si Controparte_1
discuteva del contratto integrativo del 2000 ma la situazione non muta con rifermento a quello del
2010) non ha una funzione meramente "attuativa" del contratto del comparto ma in una CP_5
serie di materie, compresa quella in esame, ha una funzione "integrativa". Tanto esclude che il
CCNI 2010 si ponga in contrasto con i limiti ed i vincoli previsti dalla contrattazione collettiva di livello superiore.
Le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, del resto, sottratte al sindacato giurisdizionale e lo stesso principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (v. Cass., SU, n. 16038 del 2010; Cass. n. 10105 del 2013; Cass. n. 1241 del
2016) (in questi termini Cass., 18 marzo 2022 n. 8960; Cass. 11 novembre 2021, n. 33395).
Tali principi assumono particolare rilevanza ai fini che interessano in questa sede in quanto, in applicazione degli stessi, l'unico aspetto potenzialmente sindacabile sarebbe un'eventuale violazione da parte del CCNI della delega contenuta nel CCNL di comparto.
Ma tale violazione nel caso in esame non può essersi verificata, in quanto l'art. 7 co. 3 del CCNL
2006/2009 ha espressamente e totalmente demandato alla contrattazione integrativa la definizione
6 dei profili professionali nell'ambito di ogni settore di attività, all'interno di ciascun'area (v.
Tribunale Bergamo n. 130/2024).
Appare opportuno precisare, inoltre, che la nullità dell'art. 16, commi 2 e 3, del CCNI del
29.7.2010, non può fondarsi su un'interpretazione letterale dell'art. 21 quater del d.l. n. 83/2015, norma richiamata da parte ricorrente (v. produzione documentale allegata al ricorso).
La citata disposizione, che, nell'intenzione del legislatore è intesa a “sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente” e a “definire i contenziosi giudiziari in corso”, autorizza il Controparte_1
“nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14
e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001”.
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza (Tribunale di Roma Sentenza n. 91/2022 del
10/01/2022), dal complessivo tenore di detta norma si evince che non è previsto l'automatico passaggio o inquadramento degli ufficiali giudiziari nella superiore qualifica di “Funzionario”, ma è demandato alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare apposite procedure selettive per l'acquisizione della categoria superiore;
procedure, peraltro, aperte anche agli esterni e non riservate in via esclusiva ai dipendenti già in servizio (art. 21 quater, comma 2). Conseguentemente, solo il superamento di procedure selettive può comportare l'inserimento – peraltro ex nunc, e non già in modo retroattivo – dei lavoratori nel livello superiore introdotto dal nuovo CCNI del 29/07/2010, e pur sempre nel rispetto delle piante organiche.
Ne deriva che il riferimento, contenuto nella citata disposizione, a non meglio specificati “profili di nullità” del CCNL in questione, debba essere inteso in senso atecnico, deponendo la norma per la non equivalenza delle qualifiche contrattuali e la necessità della previa verifica, mediante apposita procedura selettiva, aperta del resto anche a concorrenti esterni, dei requisiti per l'accesso alla categoria superiore di Funzionario Giudiziario (in questi termini Tribunale di Arezzo del
15.11.2022).
7 Sotto diverso profilo, deve evidenziarsi che già “il d.P.R.. 15 dicembre 1959, n. 1229 ha nettamente distinto le figure dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, prevedendo, quanto alla prima di esse, l'attribuzione della "direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento", con la precisazione che
"negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione" (art. 106); prevedendo, quanto alla seconda figura, che "gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze", che essi "sono anche adibiti ai lavori interni d'ufficio" e sono "responsabili della regolarità della consegna della copia dell'atto
e della relazione di notificazione" (art. 165).
In relazione a tali figure, alle diverse professionalità, che ne caratterizzano i compiti, e ai corrispondenti livelli di responsabilità, il d.P.R. n. 1229 cit. ha previsto concorsi separati e il possesso di titoli di ammissione distinti.
Il medesimo d.P.R. n. 1229/1959 ha poi esteso agli aiutanti ufficiali giudiziari varie disposizioni dettate per gli ufficiali giudiziari (art. 162)… l'originaria distinzione tra la figura dell'ufficiale giudiziario e quella dell'aiutante ufficiale giudiziario, così come prevista dal d.p.r. 15 dicembre
1959, n. 1229, con le conseguenti implicazioni in tema di diversa responsabilità e professionalità richiesta, nonché di distinti requisiti e modalità di accesso alla carriera, si è conservata pure nel
C.C.N.L. Integrativo del 29 luglio 2010… Infatti, alla stregua della Tabella A allegata al suddetto contratto, i lavoratori che "compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario" sono unicamente i Funzionari UNEP (Area III); mentre gli Ufficiali Giudiziari (Area II) svolgono compiti più limitati, e cioè compiti "di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli
Uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti", in particolare curando "l'attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione".
In linea con tali previsioni è poi stabilito che i Funzionari operino "nell'ambito di direttive generali", mentre gli Ufficiali Giudiziari "secondo le direttive ricevute", restando ancora, e coerentemente, distinti i requisiti e i percorsi di ingresso nelle rispettive carriere;
ed è poi chiaro che l'assegnazione di attività di esecuzione o di elevazione di protesto, anziché dimostrare una raggiunta sovrapposizione di compiti e funzioni tra i lavoratori delle due aree, ne pone in evidenza la persistente difformità, trattandosi di attività non ordinaria ma soltanto eventuale in quanto dipendente da esigenze di servizio rimesse alla valutazione del capo dell'ufficio.
8 Ne consegue … la persistente diversità delle due figure professionali (sebbene diversamente denominate)…” (Cass., 16 novembre 2021 n. 34703).
Secondo il C.C.N.I. del 29 luglio 2010 appartengono, infatti, al profilo di ufficiale giudiziario di II area, ex figura professionale di ufficiale giudiziario di posizione economica B3 e B3S, “i lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli Uffici unici notificazione, esecuzione e protesti (uffici N.E.P.), curando, in particolare, l'attività di notificazione, e qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione”.
Le specifiche professionali sono indicate nelle “conoscenze teoriche e pratiche di medio livello;
discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati;
relazioni organizzative di media complessità”.
Appartengono, invece, al profilo superiore di funzionario UNEP di III area, di nuova creazione (ex ufficiale giudiziario di posizioni economiche C1, C1S, C2 e C3) i dipendenti che svolgono “attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrativo/giudiziarie, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal Capo dell'Ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente. Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario;
curano, altresì, la connessa attività istruttoria amministrativo- contabile, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organica NEP. Lavoratori cui è affidata la direzione dell'unità organica NEP. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza e svolgono, dietro incarico, attività ispettiva nel settore specifico inerente la loro funzione”.
Le specifiche professionali sono costituite da “elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche in campo amministrativo/giudiziario; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistica con assunzione diretta di responsabilità di risultati;
autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali”
Non resta che concludere che l'ordinamento professionale introdotto con il CCNI del 2010 si pone in assoluta continuità con l'ordinamento professionale delineato dal precedente CCNL del 2000 e non dà luogo ad alcun demansionamento del ricorrente.
Del resto, secondo noti principi, l'art. 52 d.lgs. 165/2001, in materia di mansioni dei pubblici dipendenti, ha delineato un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, non sindacabile da parte del giudice (Cass. Sez. Un., 4 aprile 2008,
n. 8740): “Restano, dunque, insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata
9 categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria.
Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico” (Cass., 26 gennaio 2017, n. 2011; Cass. 12 luglio 2022 n. 22026).
Una volta affermata, quindi, la diversità delle figure professionali (ufficiale giudiziario di II area e funzionario UNEP di III area) e l'insussistenza dell'allegato demansionamento del ricorrente, la domanda del ricorrente di riconoscimento del diritto alle differenze retributive correlate alle mansioni superiori asseritamente svolte non può che essere rigettata.
Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non ha fornito la prova di aver svolto in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, compiti propri di dette mansioni, non potendosi considerare le attività relative all'attività di esecuzione né quelle più qualificanti della mansione superiore, né quelle svolte in via preponderante rispetto alle altre mansioni, come dedotto e provato da parte convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla specificità e novità delle questioni giuridiche ( al momento di proposizione del ricorso) oggetto del giudizio.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1000/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o riserva, così provvede:
-rigetta il ricorso
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 12/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente nella causa iscritta al n. R.G. 1000/2019 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa, via Caldarella n. 7, presso lo studio dell'avv. AIELLO Massimo, dal quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente - contro
( , in persona del Ministro protempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato n Roma, via Arenula n. 70, che si avvale, ex art. 417 bis c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente, della dott.ssa e del dott. ; Controparte_2 Controparte_3
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2019, esponeva di essere dipendente del Parte_1
a decorrere dalla data di assunzione del 14.7.1977 e di prestare servizio Controparte_1
presso il Tribunale di Siracusa con la qualifica, al momento della proposizione del ricorso, di
“Funzionario UNEP”, area terza, fascia F1 con decorrenza dall'01.12.2017 in virtù del positivo esito del concorso pubblico;
precisava che in precedenza, a decorrere dalla data di assunzione, veniva inquadrato, in base al previgente sistema di classificazione del personale del comparto
Giustizia, nell'area funzionale B, posizione economica B3 Super e, successivamente alla modifica operata dal CCNL integrativo del Ministero del 30.07.2010, nella II area, fascia Controparte_1
economica F5, con il profilo professionale di “Ufficiale Giudiziario”.
1 Deduceva che il CCNL Integrativo del 2010, nell'operare una diversa classificazione del personale, aveva sostanzialmente sottratto l'attività esecutiva alle competenze ordinarie dell'Ufficiale giudiziario previste, invece, dal previgente sistema di classificazione, prevedendo che l'attività di esecuzione potesse essere compiuta dall'Ufficiale Giudiziario solo se richiesta dal funzionario dirigente ed in presenza di specifiche esigenze d'ufficio; conseguentemente, deduceva che Pt_2 tra le mansioni svolte dall'assistente ex B3 in base al CCNL 2000 e quelle previste per Pt_2
l'ufficiale giudiziario nel CCNL 2010 , fascia economica F5 della Seconda Area (in cui è confluito il ricorrente), non vi era alcuna equivalenza, essendo state sottratte le attribuzioni in materia di esecuzione.
Evidenziava, pertanto, che il sopracitato CCNI del 2010 non aveva rispettato le originarie classificazioni del personale e, segnatamente, la distinzione tra assistenti e collaboratori ritenendo, altresì, che tale modifica non potesse ritenersi più devoluta alla contrattazione collettiva, in seguito alla novella introdotta dal d. lgs. 150/09.
Precisava, poi, che sia l'art. 52 del d. lgs. 30.03.2001 n. 165 sia l'art. 2103 c.c., applicabili al pubblico impiego, vietano ogni forma di mutamento in peius delle mansioni che comporterebbe una lesione della professionalità acquisita dal lavoratore.
Alla luce di tali premesse, lamentava l'illegittimità dell'art. 16 del CCNI 2010 nella parte in cui, per il passato, aveva disposto l'automatico inquadramento in area II, nel profilo “Ufficiale Giudiziario” degli assistenti giudiziari B3 che, in base al previgente CCNL 2000, avevano sempre compiuto tutti gli atti dell'ufficiale giudiziario a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.
Deduceva, pertanto, che lo avrebbe avuto diritto all'inquadramento nell'Area III con Parte_1 profilo professionale di “Funzionario UNEP” in virtù delle mansioni che lo stesso aveva continuativamente espletato, incluse quelle di esecuzione forzata. Al riguardo, evidenziava che il ricorrente aveva sempre svolto attività di esecuzione, sia quando risultava inquadrato quale
“aiutante Ufficiale Giudiziario” sia successivamente, dopo l'entrata in vigore del CCNI del 2010, come risultava dagli ordini di servizio dei Dirigenti dell'Ufficio Notifiche del Tribunale di Siracusa
(nel periodo dal 02.01.1984 al 23.10.2012) prodotti in atti;
lamentava, pertanto, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al profilo all'epoca detenuto, avendo lo svolto Parte_1 continuativamente l'attività di esecuzione forzata demandata contrattualmente al “Funzionario
UNEP” di Area III dal momento della nuova contrattazione collettiva del 2010 sino al momento in cui il ricorrente, a seguito del superamento del concorso pubblico indetto dal resistente, CP_1 aveva acquisito di diritto la qualifica di impiegato di Area III, fascia F1, con profilo di “Funzionario
UNEP”. Deduceva, poi, di aver subito un danno, in termini di anzianità professionale utile ai fini
2 della progressione economica all'interno dell'Area III, per effetto dell'omesso riconoscimento del profilo Funzionario UNEP al momento dell'entrata in vigore del CCNI del 2010.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”1. Controparte_1
Ritenere e dichiarare la nullità dell'art. 16, comma 2 e 3 e relativo Allegato A, CCNI del
29.07.2010, ovvero disporne la disapplicazione, nella parte in cui prevede, per il personale già alle dipendenze dell'amministrazione, l'automatico inquadramento, nell'area II degli Ufficiali giudiziari ex posizione economica B3, indipendentemente e a prescindere dal fatto che in precedenza ed in base al CCNI 2000, abbia regolarmente svolto tutti gli atti demandati dalle norme all'Ufficiale Giudiziario e, conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nell'Area III, profilo di Funzionario UNEP, del CCNI 2010, a decorrere dalla relativa entrata in vigore;
2. Ritenere e dichiarare, in virtù di quanto specificato in premessa, che il ricorrente ha continuativamente espletato, a seguito dell'entrata in vigore del CCNI del
29/07/2010, mansioni superiori afferenti al profilo professionale di Funzionario UNEP, Area III, fascia F1, di cui a detta ultima contrattazione collettiva, e ciò fino all'effettivo inquadramento all'interno di tale profilo disposto per effetto del positivo esito della selezione pubblica cui ha successivamente partecipato;
3. per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
ministro pro-tempore, con sede in Roma via Arenula n. 70 a corrispondere al ricorrente le differenze retributive intercorrenti tra il trattamento retributivo afferente al profilo professionale di
Funzionario Area III, posizione F1, di cui al CCNI del 29/07/2010 e quello percepito dal Pt_2 ricorrente in relazione all'inferiore profilo professionale di Ufficiale Giudiziario, Area II, posizione
F5, di appartenenza, con effetti a partire dalla data di entrata in vigore di detta nuova classificazione fino al riconoscimento del superiore profilo di Funzionario in virtù del Pt_2
positivo esito della selezione pubblica, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla relativa maturazione sino al soddisfo;
4. Condannare, altresì, il
, in persona del pro-tempore, con sede in Roma, via Arenula 70, Controparte_1 CP_4
al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto dell'omesso corretto inquadramento dell'area III con il profilo di Funzionario UNEP al momento dell'entrata in vigore del CCNI del
29.07.2010, da quantificarsi in € 1.000,00 per ogni anno fino all'effettivo conseguimento della superiore posizione F 1 della III Area in funzione delle relative retribuzioni non percepite a far data dal riconoscimento della posizione F1 Area III, ovvero a quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta dal Giudice anche con ricorso a criteri equitativi. Con vittoria di spese e compensi”.
3 Con memoria depositata in data 24.05.2019, si costituiva il eccependo, in Controparte_1 via preliminare, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione del credito vantato dal ricorrente, in relazione alle differenze retributive dovute per l'asserito svolgimento di mansioni superiori, per il periodo antecedente al 27.03.2014, ovvero antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, ripercorrendo la normativa disciplinante le mansioni del personale UNEP, a partire dal d.P.R.
1229/1959 che ha previsto l'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali di ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario e coadiutore, sino all'art. 56, comma 6 d.lgs. 29/1993 (ora art. 52 d.lgs. 165/2001 ) che ha rimesso la disciplina degli ordinamenti professionali e degli avanzamenti di carriera alla contrattazione collettiva. Richiamava, così, il CCNL del 16.2.1999 che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale accorpando le precedenti nove qualifiche funzionali previste dalla legge n. 312/1980 in tre Aree funzionali, prevedendo, per quel che qui interessa, l'inquadramento del collaboratore nell'Area funzionale C e degli assistenti Pt_2
nell'Area funzionale B, nonché il CCNL del 2000 che ha inquadrato l'assistente nella Pt_2 Pt_2 figura professionale dell'Ufficiale giudiziario, area funzionale B e posizione economica B3 e il collaboratore nella più elevata area funzionale C, posizione economica C1, confermando, Pt_2
sostanzialmente, il contenuto delle mansioni dell'assistente come individuate dal d.P.R. Pt_2
44/1990 e rafforzando il principio di flessibilità delle mansioni introdotto per evitare le precedenti rigidità. Richiamava, poi, la circolare del del 27.9.2002 che, alla luce Controparte_1
della classificazione del personale operata dal CCNI del 2000, ha fornito chiarimenti in merito alle competenze delle ex posizioni economiche B3, C1 della figura professionale dell'ufficiale giudiziario, affermando l'interfungibilità delle attività esterne (ovvero notificazione ed esecuzione) tra le posizioni economiche C2, C1 e B3, precisando che rimangono riservate alla competenza esclusiva del personale collocato nell'Area C “l'attività istruttoria, quella amministrativa e contabile, nonché l'attività di direzione di unità organiche nell'ambito di uffici NEP”.
Deduceva, quindi, che il nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNI del 2010 (al pari di quello introdotto dal precedente CCNI del 2007 e del 2000), muovendosi nel “terreno dell'equivalenza delle mansioni, considerando tali quelle relative alle attività di notificazione e quelle relative alla attività di esecuzione” , aveva modulato in maniera differente le mansioni equivalenti proprie di una figura professionale , attribuendo alla professionalità superiore del
Collaboratore UNEP (Ufficiale Giudiziario, area C, posizione economica C1 secondo il CCNI del
2000), le attività di esecuzione, nel rispetto della prerogative della contrattazione collettiva.
4 Sulla base di tali rilievi affermava, quindi, che il solo fatto di aver svolto, per di più in maniera non preponderante rispetto ad altre mansioni, attività di esecuzione (in precedenza ricomprese nella qualifica), non consente di riconoscere in capo al ricorrente la qualifica superiore rivendicata, richiamando sul punto l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito.
Concludeva evidenziando come il ricorrente non fosse mai stato adibito a mansioni superiori rispetto a quelle ascrivibili alla figura professionale di appartenenza e, pertanto, non avesse mai acquisito, ai sensi dell'art. 52 dlgs 165/200 un profilo economico e professionale superiore a quello in precedenza goduto, se non all'esito della procedura concorsuale con successivo inquadramento nella figura del funzionario UNEP a decorrere dall'1.12.2017.
All'esito dell'udienza del 17.10.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Il passaggio del ricorrente dall'ex area funzionale B, posizione economica B3, alla nuova II area, profilo professionale di ufficiale giudiziario (fascia retributiva F5), è avvenuto per effetto del
CCNL. 2006/2009 del 14 settembre 2007 che all' art. 6 dispone: “Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree:
Prima area: – comprendente la ex posizione A1, A1S;
Seconda area: – comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
Terza area: – comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S”.
Ai sensi del successivo art. 10:
“1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma
1”.
5 Ai sensi della tabella di trasposizione, allegato B, richiamata dall'art. 10, il personale inquadrato nell'area B del precedente sistema di classificazione, nella posizione B3, viene inquadrato automaticamente, in sede di primo inquadramento, nella II area del nuovo sistema classificatorio.
Non può dunque in alcun modo dubitarsi della correttezza dell'inquadramento del ricorrente nella II area , in forza del CCNL 2006/2009, in quanto la tabella di trasposizione stabilita dall'allegato 2, richiamato dall'art. 10 del CCNL di comparto è certamente insindacabile in questa sede.
Al riguardo, giova evidenziare, infatti, che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa, abilita quest'ultima a fornire una disciplina solamente per le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti.
E' questo, e solo questo, il limite alla contrattazione collettiva integrativa il cui eventuale superamento deve essere vagliato in questa sede, in cui non si possono invece sindacare le scelte della contrattazione collettiva in tema di individuazione del contenuto professionale delle singole qualifiche, in particolare confrontando il contenuto di contratti integrativi succedutisi nel tempo, i quali si pongono allo stesso livello della gerarchia delle fonti e, dunque, non possono costituire
l'uno il criterio di legittimità dell'altro. Si aggiunga che, come evidenziato da questa Corte (Cass. n.
13865 del 2015), il contratto integrativo nazionale per il (in quel caso si Controparte_1
discuteva del contratto integrativo del 2000 ma la situazione non muta con rifermento a quello del
2010) non ha una funzione meramente "attuativa" del contratto del comparto ma in una CP_5
serie di materie, compresa quella in esame, ha una funzione "integrativa". Tanto esclude che il
CCNI 2010 si ponga in contrasto con i limiti ed i vincoli previsti dalla contrattazione collettiva di livello superiore.
Le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, del resto, sottratte al sindacato giurisdizionale e lo stesso principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (v. Cass., SU, n. 16038 del 2010; Cass. n. 10105 del 2013; Cass. n. 1241 del
2016) (in questi termini Cass., 18 marzo 2022 n. 8960; Cass. 11 novembre 2021, n. 33395).
Tali principi assumono particolare rilevanza ai fini che interessano in questa sede in quanto, in applicazione degli stessi, l'unico aspetto potenzialmente sindacabile sarebbe un'eventuale violazione da parte del CCNI della delega contenuta nel CCNL di comparto.
Ma tale violazione nel caso in esame non può essersi verificata, in quanto l'art. 7 co. 3 del CCNL
2006/2009 ha espressamente e totalmente demandato alla contrattazione integrativa la definizione
6 dei profili professionali nell'ambito di ogni settore di attività, all'interno di ciascun'area (v.
Tribunale Bergamo n. 130/2024).
Appare opportuno precisare, inoltre, che la nullità dell'art. 16, commi 2 e 3, del CCNI del
29.7.2010, non può fondarsi su un'interpretazione letterale dell'art. 21 quater del d.l. n. 83/2015, norma richiamata da parte ricorrente (v. produzione documentale allegata al ricorso).
La citata disposizione, che, nell'intenzione del legislatore è intesa a “sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente” e a “definire i contenziosi giudiziari in corso”, autorizza il Controparte_1
“nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14
e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001”.
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza (Tribunale di Roma Sentenza n. 91/2022 del
10/01/2022), dal complessivo tenore di detta norma si evince che non è previsto l'automatico passaggio o inquadramento degli ufficiali giudiziari nella superiore qualifica di “Funzionario”, ma è demandato alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare apposite procedure selettive per l'acquisizione della categoria superiore;
procedure, peraltro, aperte anche agli esterni e non riservate in via esclusiva ai dipendenti già in servizio (art. 21 quater, comma 2). Conseguentemente, solo il superamento di procedure selettive può comportare l'inserimento – peraltro ex nunc, e non già in modo retroattivo – dei lavoratori nel livello superiore introdotto dal nuovo CCNI del 29/07/2010, e pur sempre nel rispetto delle piante organiche.
Ne deriva che il riferimento, contenuto nella citata disposizione, a non meglio specificati “profili di nullità” del CCNL in questione, debba essere inteso in senso atecnico, deponendo la norma per la non equivalenza delle qualifiche contrattuali e la necessità della previa verifica, mediante apposita procedura selettiva, aperta del resto anche a concorrenti esterni, dei requisiti per l'accesso alla categoria superiore di Funzionario Giudiziario (in questi termini Tribunale di Arezzo del
15.11.2022).
7 Sotto diverso profilo, deve evidenziarsi che già “il d.P.R.. 15 dicembre 1959, n. 1229 ha nettamente distinto le figure dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, prevedendo, quanto alla prima di esse, l'attribuzione della "direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento", con la precisazione che
"negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attività connessa alla funzione" (art. 106); prevedendo, quanto alla seconda figura, che "gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze", che essi "sono anche adibiti ai lavori interni d'ufficio" e sono "responsabili della regolarità della consegna della copia dell'atto
e della relazione di notificazione" (art. 165).
In relazione a tali figure, alle diverse professionalità, che ne caratterizzano i compiti, e ai corrispondenti livelli di responsabilità, il d.P.R. n. 1229 cit. ha previsto concorsi separati e il possesso di titoli di ammissione distinti.
Il medesimo d.P.R. n. 1229/1959 ha poi esteso agli aiutanti ufficiali giudiziari varie disposizioni dettate per gli ufficiali giudiziari (art. 162)… l'originaria distinzione tra la figura dell'ufficiale giudiziario e quella dell'aiutante ufficiale giudiziario, così come prevista dal d.p.r. 15 dicembre
1959, n. 1229, con le conseguenti implicazioni in tema di diversa responsabilità e professionalità richiesta, nonché di distinti requisiti e modalità di accesso alla carriera, si è conservata pure nel
C.C.N.L. Integrativo del 29 luglio 2010… Infatti, alla stregua della Tabella A allegata al suddetto contratto, i lavoratori che "compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario" sono unicamente i Funzionari UNEP (Area III); mentre gli Ufficiali Giudiziari (Area II) svolgono compiti più limitati, e cioè compiti "di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli
Uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti", in particolare curando "l'attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione".
In linea con tali previsioni è poi stabilito che i Funzionari operino "nell'ambito di direttive generali", mentre gli Ufficiali Giudiziari "secondo le direttive ricevute", restando ancora, e coerentemente, distinti i requisiti e i percorsi di ingresso nelle rispettive carriere;
ed è poi chiaro che l'assegnazione di attività di esecuzione o di elevazione di protesto, anziché dimostrare una raggiunta sovrapposizione di compiti e funzioni tra i lavoratori delle due aree, ne pone in evidenza la persistente difformità, trattandosi di attività non ordinaria ma soltanto eventuale in quanto dipendente da esigenze di servizio rimesse alla valutazione del capo dell'ufficio.
8 Ne consegue … la persistente diversità delle due figure professionali (sebbene diversamente denominate)…” (Cass., 16 novembre 2021 n. 34703).
Secondo il C.C.N.I. del 29 luglio 2010 appartengono, infatti, al profilo di ufficiale giudiziario di II area, ex figura professionale di ufficiale giudiziario di posizione economica B3 e B3S, “i lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell'ambito dell'attività degli Uffici unici notificazione, esecuzione e protesti (uffici N.E.P.), curando, in particolare, l'attività di notificazione, e qualora, a giudizio del Capo dell'Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l'attività di esecuzione”.
Le specifiche professionali sono indicate nelle “conoscenze teoriche e pratiche di medio livello;
discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati;
relazioni organizzative di media complessità”.
Appartengono, invece, al profilo superiore di funzionario UNEP di III area, di nuova creazione (ex ufficiale giudiziario di posizioni economiche C1, C1S, C2 e C3) i dipendenti che svolgono “attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrativo/giudiziarie, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal Capo dell'Ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente. Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario;
curano, altresì, la connessa attività istruttoria amministrativo- contabile, amministrano tutte le somme riscosse dall'unità organica NEP. Lavoratori cui è affidata la direzione dell'unità organica NEP. Lavoratori che partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione per le materie di competenza e svolgono, dietro incarico, attività ispettiva nel settore specifico inerente la loro funzione”.
Le specifiche professionali sono costituite da “elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche in campo amministrativo/giudiziario; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistica con assunzione diretta di responsabilità di risultati;
autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali”
Non resta che concludere che l'ordinamento professionale introdotto con il CCNI del 2010 si pone in assoluta continuità con l'ordinamento professionale delineato dal precedente CCNL del 2000 e non dà luogo ad alcun demansionamento del ricorrente.
Del resto, secondo noti principi, l'art. 52 d.lgs. 165/2001, in materia di mansioni dei pubblici dipendenti, ha delineato un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, non sindacabile da parte del giudice (Cass. Sez. Un., 4 aprile 2008,
n. 8740): “Restano, dunque, insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata
9 categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria.
Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico” (Cass., 26 gennaio 2017, n. 2011; Cass. 12 luglio 2022 n. 22026).
Una volta affermata, quindi, la diversità delle figure professionali (ufficiale giudiziario di II area e funzionario UNEP di III area) e l'insussistenza dell'allegato demansionamento del ricorrente, la domanda del ricorrente di riconoscimento del diritto alle differenze retributive correlate alle mansioni superiori asseritamente svolte non può che essere rigettata.
Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non ha fornito la prova di aver svolto in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, compiti propri di dette mansioni, non potendosi considerare le attività relative all'attività di esecuzione né quelle più qualificanti della mansione superiore, né quelle svolte in via preponderante rispetto alle altre mansioni, come dedotto e provato da parte convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla specificità e novità delle questioni giuridiche ( al momento di proposizione del ricorso) oggetto del giudizio.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1000/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o riserva, così provvede:
-rigetta il ricorso
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 12/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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