Articolo 206 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 205Articolo 207
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
3 giugno 2013
Art. 206.
(Attrezzature delle macchine agricole)
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice ((e per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio)) ((1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.))
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 3 giugno 2013
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