Versione
1 gennaio 1993
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3 giugno 2013
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Art. 206.
(Attrezzature delle macchine agricole)
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice ((e per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio)) ((1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.))
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.
(Attrezzature delle macchine agricole)
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice ((e per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio)) ((1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.))
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.
Commentario • 1
- 1. Regolamento su veicoli e trasporti eccezionali, segnaletica verticaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 aprile 2013 · 48.473427
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1418Provvedimento: […] 7. Tanto premesso, tuttavia, CP_1 ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 141 D. Lgs 07 settembre 2005 n. 209, in ragione dell'irregolarità del trasporto dell'attrice sulla macchina seminatrice trainata dal CP_2 in quanto realizzato in violazione degli artt. 206, 208 e 209 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. Orbene, sul punto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ratione temporis applicabile, “ 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricoleLeggi di più...
- art. 141 D. Lgs. 209/2005·
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