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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
136/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott.re Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 136/2019 R.G.A.C. vertente tra
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] a [...], C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Panuccio, elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio in Reggio Calabria, Via P. Foti n. 1, PEC:
; Email_1
APPELLANTI contro
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
e nato l'[...] a [...], C.F._3 Controparte_2
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Fotia, elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria, in Via Argine Destro Calopinace S. Anna n. 36,
PEC: Email_2
APPELLATI
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione - Appello alla sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 210/2018 pubblicata il 7.2.2018 nel proc. 4385/2004.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 21.12.2004, , Persona_1 Pt_1
e proponevano azione al fine di conseguire la divisione dei beni
[...] Parte_2 in comproprietà con e rappresentando che: Controparte_1 Controparte_2
- in data 3.11.1975 veniva aperta la successione ex lege di;
Persona_2
- in data 26.3.1986 gli veniva rilasciato il permesso di costruire n. 23/86 per la realizzazione di un fabbricato in c.a. di due piani fuori terra e seminterrato da destinare ad abitazione, ubicato in Lazzaro di Motta San Giovanni, in Via Casalotto-Ferrina, sull'area del catasto Comunale al foglio 33, particella 51;
- che con atto per Notaio del 28.12.1986 n. rep. 1616, le sorelle e Per_3 Parte_1
avevano donato ai sigg.ri e , fratelli e rispettivamente CP_1 Parte_2 CP_2 coniugi, la quota parte del suddetto appezzamento di terreno sito in Lazzaro di Motta San
Giovanni località Casalotto Ferrina, già in catasto terreni alla partita 5242 foglio 33 di mappa, particella 51;
- che i comproprietari, con il medesimo atto, stabilivano anche di dividere le aree ove era stata preventivata la realizzazione del già menzionato fabbricato a due elevazioni fuori terra, determinando la proprietà esclusiva del piano terra ai sigg. e Parte_1 Pt_2 ed ai sigg. e l'intero secondo piano fuori
[...] Controparte_1 Controparte_2 terra;
- le parti ottenevano una variante al permesso di costruire 23/86. In particolare, veniva rilasciata la variante n. 106/1989 per trasformare il piano seminterrato in piano terra;
- i sig. , e , Persona_1 Parte_1 Parte_2 dunque, instauravano il giudizio al fine di ottenere la divisione giudiziaria della comunione ordinaria venutasi a creare con l'atto del Notaio del 28 dicembre 1986 n.rep. 1616 e Per_3 la divisione ereditaria della comunione relativa alla successione di , marito Persona_2
e padre delle parti inizialmente coinvolte nella lite;
ulteriormente, chiedevano anche la condanna dei convenuti al pagamento delle spese relative al completamento del muro di contenimento nonché il pagamento delle spese di lite. In conclusione, domandavano la divisione dell'asse in tre parti uguali;
- data la natura della lite il giudice disponeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di predisporre il progetto di divisione dell'immobile di cui alla particella 51 del foglio 33 e procedere alle operazioni necessarie alla divisione ereditaria della massa relativa alla successione di;
Persona_2
- nelle more del processo decedeva la sig.ra , madre delle germane;
Per_1 Pt_1
- la causa veniva riassunta e le parti chiedevano la divisione in due quote uguali;
- veniva disposta integrazione della CTU a causa della variazione delle quote ed a seguito di alcune contestazioni sul progetto di divisione del piano terra e del terreno retrostante relativo all'immobile di cui alla particella;
- in conclusione, tanto parte attrice quanto parte convenuta chiedevano la divisione sia del piano terra, rimasto comune ed indiviso, adibito a garage, sia dell'appezzamento di terreno retrostante;
solo parte attrice domandava la conclusione della realizzazione del muro nel cortile di pertinenza poiché a confine con la proprietà di terzi e avente funzione di contenimento, ma anche di delimitazione.
Le parti precisavano le conclusioni e, all'udienza del 18.7.2017, la causa veniva assegnata a sentenza.
Il Tribunale dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti sul compendio immobiliare oggetto di causa in forza della successione legittima di , Persona_2 accertando le quote di spettanza ad e nella misura: 1/2 a Parte_1 Controparte_1
e 1/2 a . Parte_1 Controparte_1
In particolare, disponeva che lo scioglimento avvenisse mediante divisione materiale in base al progetto di divisione redatto dal c.t.u. nella “PROPOSTA n. 2” di cui “INTEGRAZIONE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”, del 2 giugno 2012 e vergata dall'arch. Morgante, depositata il 4 giugno 2012, con ripartizione in lotti:
- ad il “lotto 2A”; Parte_1 - ad il “lotto 2B”: Controparte_1
- poneva a carico di il pagamento della somma di € 5.512,01 a favore di Parte_1 [...]
a titolo di conguaglio;
CP_1
- ordinava alle parti l'esecuzione di quanto necessario per l'attuazione della divisione;
- rigettava ogni altra domanda;
- compensava le spese di lite tra le parti;
- poneva a carico di tutte le parti in solido le spese di c.t.u.
Preliminarmente, il giudicante evidenziava che in esito al sopralluogo effettuato dal consulente tecnico era emerso che l'immobile sito al piano terra non era stato ultimato. Ciò comportava che i soggetti richiedenti il permesso erano decaduti dallo stesso e, pertanto, per ultimare l'opera dovevano munirsi di un altro permesso di costruire, mentre, da un'altra prospettiva, tale situazione poteva comportare un'impossibilità della divisione a causa dell'abusività del bene. Tuttavia, secondo la valutazione del Tribunale, nel caso di specie soccorreva l'art. 15 del DPR 380/2001 e, pertanto, la divisione era possibile per la parte dell'immobile esistente.
Per tali ragioni, assegnava alle parti attrici la quota del piano terra e del terreno retrostante di cui alla particella 51, foglio 33 come divisi nel frazionamento di cui all'allegato 9, del 2 novembre
2007, allegato grafico n. 3, del 2 novembre 2007, della consulenza tecnica d'ufficio con le osservazioni e le precisazioni indicate nei chiarimenti del CTU alle osservazioni del CT di parte attrice del 15 ottobre 2014.
Sul muro di contenimento, invece, riferiva che lo stesso insisteva sulla parte di immobile che era assegnata ai coniugi e , sicché, dovevano considerarsi Parte_1 Parte_2 proprietari di quella porzione sin dall'atto del Notaio del 28 dicembre 1986 n.rep. 1616, con Per_3 la conseguenza, sempre secondo la valutazione del giudicante, che non vi era titolo per condannare i convenuti al pagamento delle spese relative al muro perimetrale ricadente nella proprietà degli stessi attori.
Invero, i coniugi e erano privi di legittimazione passiva in Controparte_1 Controparte_2 quanto veniva rimosso ab origine il titolo in virtù del quale erano stati chiamati in causa per essere condannati al pagamento delle spese relative al rifacimento del muro e, dunque, il Tribunale rigettava la domanda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese di rifacimento del muro di contenimento e perimetrale del lato Nord insistente sulla quota assegnata ai coniugi
e . Parte_1 Parte_2
Ancora, quanto alla domanda di divisione ereditaria avanzata da parte attrice, la massa individuata dal consulente d'ufficio aveva un probabile valore di mercato pari ad € 205.703,73 e, pertanto, ad ogni erede era da assegnare una quota pari a € 102.856,86. Il CTU avanzava due proposte di divisione: con la prima cercava di ridurre al minimo i conguagli in denaro, mentre con la seconda riduceva al minimo i frazionamenti dei terreni agricoli.
Il Tribunale riteneva maggiormente confacente alla divisione l'opzione avanzata con la proposta n. 2.
In primo luogo, perché riduceva al minimo le ipotesi di frazionamento e, in secondo luogo, consentiva di ridurre parzialmente le spese e, infine, perché tale proposta aveva avuto apprezzamento dalle parti, con specifica adesione dei convenuti registrata nel verbale di causa del 26.9.2013 e ben considerata da parte attrice, anche se con qualche contestazione sul valore da attribuire all'immobile ubicato in Motta S.G. foglio 44, particella 1292, sub 2, 3 e 4.
Parte attrice per mezzo del proprio consulente, tuttavia, aveva contestato la valutazione del CTU relativa al valore dell'immobile, proponendo la compensazione del conguaglio dovuto in caso di assegnazione dei lotti sulla base del progetto di divisione indicato nella “PROPOSTA n.2”. La soluzione, secondo il Tribunale, non poteva trovare accoglimento in quanto il valore stimato dal consulente tecnico d'ufficio, riportato nella “INTEGRAZIONE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”, teneva già conto dello stato dell'immobile. Il CTU, difatti, così chiariva:
“E' necessario considerando nel caso specifico l'esistenza di parametri di svalutazione come: vetustà, necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (es. facciata, messa a norma degli impianti, sostituzione degli infissi esterni per il contenimento dei consumi energetici, realizzazione ex novo di servizi igienici), condizione distributiva planimetrica ed in alzato ( es: accesso esclusivo al piano superiore garantito solo da una scala “esterna”, un locale esterno all'unità immobiliare utilizzato come unico servizio igienico esistente, pertanto non rispondente alle norme igienico-sanitarie)”. Da questo estratto il Tribunale desumeva che, quanto osservato da CTP, fosse stato preso in considerazione da parte del CTU e, quindi, riteneva le osservazioni non conducenti e rigettava la domanda di compensazione con il minor valore.
Ancora, il giudicante ribadiva che il peggioramento in corso di causa dello stato dell'immobile non doveva incidere sulla formazione delle quote poiché, anche l'art. 726 c.c. prescriveva che il valore dei beni fosse da calcolare al momento dell'apertura della successione. Sicché, il Tribunale riteneva di non prendere in considerazione i chiarimenti depositati dal CTU il 16 ottobre del 2014 per due ragioni: la prima era che il peggioramento dello stato dell'immobile si riverberava sul valore dello stesso in modo proporzionale su entrambi i lotti, mentre la seconda era che si trattava di un deterioramento successivo all'apertura della successione che era stato preso in considerazione dal CTU solo al fine di trovare una soluzione conciliativa della lite in corso. Dunque, il progetto di divisione approntato dal consulente tecnico d'ufficio era stato redatto nell'ottica di un'assegnazione diretta che nel caso specifico non era stata contestata. Il Tribunale compensava le spese di lite in quanto vi era stata soccombenza reciproca relativamente a diversi aspetti della divisione e, inoltre, compensava anche tra tutte le parti in solido le spese di
CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.
In conclusione, il Tribunale dichiarava aperta la successione di e lo scioglimento della Persona_2 comunione ordinaria esistente tra le parti e creata con atto del Notaio del 28.12.1986 n.rep. Per_3
1616 ed assegnava la quota del piano terra e del terreno retrostante di cui alla particella 51, foglio 33
a:
- e la quota individuata con il colore rosso indicata Parte_1 Parte_2 nell'allegato n. 9 grafico 3 della CTU;
- e la quota individuata dal colore azzurro sempre come Controparte_1 Controparte_2 da grafico.
Il Tribunale precisava ancora che i due garage venivano divisi con idonea segnaletica orizzontale ed il terreno retrostante diviso con recinzione metallica;
dichiarava lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sul compendio immobiliare oggetto di causa in forza della successione legittima di accertando le quote di spettanza ad e nella Persona_2 Parte_1 Controparte_1 misura di ½ a e ½ a disponeva lo scioglimento sulla base del Parte_1 Controparte_1 progetto divisionale redatto dal CTU nella proposta n. 2 – INTEGRAZIONE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – con assegnazione del lotto 2 A ad e del lotto 2 B ad Parte_1 [...]
, ponendo a carico dell'attrice il pagamento della somma di € 5.512,01 a favore della CP_1 convenuta a titolo di conguaglio.
In data 14.2.2019 con atto di citazione i coniugi E Parte_1 Parte_2 propongono appello con quattro motivi di gravame:
- Omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Errata applicazione dell'art. 720 c.c. Assegnazione aliud pro alio; - Omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Mancata costituzione della servitù di passaggio dell'impianto fognario;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 1104 c.c., con riferimento al rimborso delle spese necessarie per la cosa comune;
- Compensazione delle spese.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale laddove il giudice di prime cure in un primo momento affermava espressamente che l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio dovesse ritenersi parte integrante della motivazione, e, successivamente, aderiva solo parzialmente alla suddetta ctu, rigettando la richiesta di conguaglio dovuto in caso di assegnazione dei lotti sulla base del progetto di divisione indicato nella proposta n. 2 pari ad € 5.512,01. In particolare, gli appellanti sostengono che il consulente aveva stimato l'immobile nel 2012 assegnandogli un valore pari a 711 € mq, mentre nel 2014, con i chiarimenti depositati, indicava quale valore di mercato del fabbricato una cifra pari a 72.277,00 € (inferiore a quello rilevato nel 2012, pari ad € 97.143,93).
Dunque, i coniugiappellanti ribadiscono che già in primo grado avevano tempestivamente eccepito e dedotto che la divisione disposta nella consulenza del 2012 avrebbe determinato una sproporzione di quote stante, inoltre, la mancanza dei servizi igienici ubicati solo al piano superiore dal momento che l'immobile costituisce un unico corpo, con scale interne e senza la possibilità di effettuare opere nuove, di accesso dall'esterno. Anzi, il perito, sempre secondo gli appellanti, nonostante la mancanza di servizi igienici al piano superiore, assegnava ai convenuti un conguaglio in denaro di € 5.512,01, sebbene nelle osservazioni del 26.8.2013 lo stesso consulente affermasse che la divisione dell'immobile fosse possibile solo attraverso l'esecuzione di opere di adattamento e di manutenzione, necessarie ed indispensabili per raggiungere la divisione fisica del bene e, quindi, la sua fruibilità.
Dunque, anche le successive determinazioni del ctu in sede di chiarimenti in data 15.10.2014 avevano evidenziato la necessaria realizzazione di opere di manutenzione per il recupero dell'utilizzabilità del bene, escludendo anche il requisito dell'abitabilità con riferimento alla quota parte assegnata agli odierni appellanti, sui quali grava anche l'onere di corrispondere il conguaglio. Il ctu, ancora, sempre secondo la ricostruzione degli appellanti, aveva effettuato una previsione di spesa compresa tra € 35.000,00 e 40.000,00 determinando un'ipotesi di aliud pro alio in violazione dell'art. 720 c.c. Infine, i coniugi appellanti sostengono l'illegittimità del valore commerciale del bene in quanto sostanzialmente inutilizzabile poiché privo di scale di accesso e servizi igienici, determinando anche l'impossibilità di dover corrispondere un conguaglio agli odierni appellati.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale si sia discostato dalle risultanze dell'integrazione della CTU in particolare con riferimento alla servitù di passaggio di impianti. Invero, nel punto II della sentenza relativa alla divisione del piano terra dell'immobile il giudicante non si esprime sulle servitù di passaggio di impianti (pluviali di scarico e tubo in pvc che consentono lo scarico di acque meteoriche) all'interno dei locali. Ancora, con riferimento alla divisione dei garage mediante l'apposizione di una idonea segnaletica orizzontale, secondo parta appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto anche della necessità rilevata dal consulente di ripristino della rete fognaria per garantire la servitù di passaggio di impianti che si sarebbe dovuta creare necessariamente a seguito della divisione. La costituzione della servitù di passaggio dell'impianto fognario e le relative opere di manutenzioni erano state espressamente chieste dagli appellanti e, invece, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sul punto. Chiedono, quindi, che la Corte si pronunci sulla servitù di passaggio di impianti ed accolga la domanda formulata con riferimento alla necessità di predisporre opportune opere per lo spostamento ed il funzionamento della servitù.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il giudicante aveva rigettato la domanda di rifacimento del muro di contenimento perimetrale lato nord anche a carico dei convenuti.
In particolare, il Tribunale aveva affermato che il muro insisteva sulla quota assegnata ai coniugi ed , per questo motivo aveva escluso il loro diritto alla parziale Parte_1 Parte_2 refusione delle spese documentate sul presupposto che la divisione avesse effetti ex tunc.
Dunque, avendo la sentenza di divisione efficacia dichiarativa della spettanza delle quote del bene in comproprietà a ciascun dividente, si escludeva un effetto traslativo del bene stesso e il primo giudice presumeva che l'oggetto della quota si trovasse nella titolarità del soggetto al quale era stato assegnato sin dal momento della creazione della comunione.
Secondo gli odierni appellanti, in realtà, tale tesi non sarebbe legittima in quanto le parti, dal 28.12.1986, data in cui era stato rogato l'atto del Notaio , fino al 7.2.2018, data di Per_3 pubblicazione della sentenza impugnata, sono state comproprietarie del bene con la conseguente applicabilità della disciplina sull'amministrazione della cosa comune di cui artt. 1100 e ss. E invero, anche l'art. 1104 c.c. prevede che ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune.
Difatti, il muro, ribadiscono gli appellanti, era stato costruito per assolvere ad una funzione delimitativa della proprietà di tutte le parti, rispetto ai terzi;
ancora, gli appellati non si erano mai opposti alla costruzione del muro ed avevano approvato, tacitamente, la spesa. Sostengono che l'opera è utile anche agli odierni appellati e la titolarità ex tunc della quota divisa non esonera il comproprietario dall'onere di pagamento delle spese sostenute dagli altri partecipanti durante la permanenza dello stato di comunione;
per tali ragioni ribadiscono di aver diritto ad ottenere la metà del valore dei lavori necessari per il completamento del muro.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame lamentano la compensazione delle spese sostenute dalle parti in primo grado, comprese le spese della consulenza tecnica. Precisano che la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'appello attraverso il riconoscimento delle pretese determinerà la necessità di una diversa imputazione delle spese a carico di parte appellata.
Chiedono, dunque, in riforma della sentenza la condanna delle controparti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In conclusione, gli odierni appellanti, domandano di annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui ha assegnato in proprietà esclusiva le quote proveniente dall'eredità prima di e poi di e segnatamente nella parte in cui Persona_2 Persona_1 ha ritenuto il fabbricato della strada SS 106 divisibile, senza considerare la mancanza di servizi igienici e di accesso nonché la realizzazione di nuovi lavori con incidenza sul costo;
di riformulare la divisione dichiarando che nessun conguaglio deve essere corrisposto e che le spese per rendere abitabile e fruibile l'immobile devono essere poste solidalmente a carico della massa o a carico solidale delle sorelle ed eredi;
condannare i coniugi e a Controparte_1 Controparte_2 rifondere la metà delle spese sostenute dagli appellanti per la costruzione del muro lato nord nonché gli ulteriori costi per il completamento del muro;
modificare la servitù di passaggio dell'impianto fognario nel piano terreno dell'immobile oggetto di divisione;
condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In data 19.6.2019 si costituiscono e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di rigettare integralmente il gravame e per l'effetto, confermare la sentenza n. 210/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, nonché di condannare gli appellanti alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio.
Preliminarmente evidenziano di non essersi mai opposti alla divisione dei beni rimasti in comunione, tanto che il seminterrato era stato oggetto di un piano di divisione il cui elaborato veniva posto agli atti e sulla base di tale progetto divisionale anche il terreno retrostante il fabbricato era stato pacificamente diviso tra le parti che avevano, quindi, proceduto all'assegnazione in parti uguali.
Di ciò, secondo gli appellati, era prova il fatto che ciascuna coppia aveva proceduto sulla parte di terreno di propria spettanza collocando una cabina contenente l'autoclave, una doccia e delle colture orticole.
Per quanto concerne il muro, sostengono che lo stesso è stato completato in tutta la sua estensione
e privo di lesioni o segni di cedimento per cui lo stesso non necessitava di alcun intervento.
Ribadiscono che si tratta di un muro di proprietà degli appellanti che delimita la loro proprietà con quella di ed e detto muro, quindi, non ricade nella proprietà Parte_3 Parte_4 degli odierni appellati che, invece, confinano con . Persona_4
Ancora, quanto alle eccezioni di parte appellante relativamente all'errata valutazione del valore dell'immobile sito in Lazzaro SS 106 che nella proposta n. 2 del CTU del 4.6.2012 veniva stimato in
€ 711,00 (determinando, quindi, un valore superiore dell'immobile rispetto a quello indicato dal CTU con i chiarimenti resi il 15.10.2014), gli appellati sostengono le contestazioni di controparte non possono trovano fondamento in quanto il valore dell'immobile viene determinato anche dallo stato di manutenzione, elemento di conseguenza che può mutare nel tempo. Nel caso di specie, quindi, coerentemente allo stato dell'immobile il prezzo dello stesso è mutato nel tempo. Quanto all'affermazione dell'errata divisione dell'immobile in piani, ancora, gli appellati sostengono che non corrisponde al vero il fatto che tale divisione non tenesse conto della mancanza dei servizi igienici al piano inferiore e della mancanza delle scale interne. In realtà, i servizi igienici non sono presenti in alcun piano e spetterà a ciascun proprietario, sempre secondo la ricostruzione di parte appellata, procedere alla ristrutturazione dell'immobile secondo la divisione ereditaria attribuita;
anzi gli appellati sostengono che l'immobile sarebbe dotato di scale esterne ad ogni unità immobiliare.
Quanto ai danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana che sarebbero superiori a quanto valutato nel primo sopralluogo nel 2007, sostengono che, nel caso specie, un immobile già ammalorato sul quale non viene eseguita alcuna opera di manutenzione fa sì che i danni certamente aumentino nel tempo. Gli appellati contestano, infine, anche il secondo motivo d'appello evidenziando che i lavori alla rete fognaria ed idrica non sono eseguibili poiché, data la sismicità del suolo, eventuali lavori potrebbero causare lesioni e danni, se non il crollo dello stabile oltre al fatto che tale doglianza non è mai stata oggetto di contestazione da parte appellante e sarebbe, quindi, proposta per la prima volta in questa sede.
In data 23.9.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per “Omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Errata applicazione dell'art. 720 c.c. Assegnazione aliud pro alio”. In particolare, contestano il fatto che il ctu abbia aderito solo parzialmente alla richiesta di compensazione del conguaglio dovuto in caso di assegnazione dei lotti sulla base del progetto di divisione indicato nella proposta n. 2 e ribadiscono che il consulente avrebbe erroneamente stimato nel 2012 l'intero fabbricato per un valore di € 711,00 al mq e, successivamente, nel 2014 avrebbe indicato, invece, come valore di mercato dell'immobile un importo pari ad € 72.277,99 (stima nettamente inferiore rispetto al 2012 ove il valore di mercato era pari ad € 97.143,93). Ritengono, infine, che il consulente abbia dato atto, in sede di chiarimenti o consulenza integrativa, della divisibilità del bene solo attraverso opere di adattamento e manutenzione escludendo, quindi, il requisito dell'abitabilità in quanto il fabbricato sarebbe privo di scale di accesso e servizi igienici. Per tutti motivi sopra esposti, ritengono illegittima la decisione del Tribunale di corrispondere un conguaglio in denaro agli odierni appellati, somma che sarebbe versata per riequilibrare un valore commerciale che, in realtà, sarebbe inesistente dal momento che il fabbricato dovrebbe essere sottoposto ad una integrale ristrutturazione per poter essere utilizzato e che, in ogni caso, la parte a loro assegnata sarebbe inutilizzabile e priva di autonomia.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente si evidenzia che “ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12.2.2021).
Dunque, il diritto dei coeredi ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendosi operare una divisione dei beni per genere, così da evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti e non pregiudicare il diritto dei condividenti di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello del complesso da dividere.
Nel caso in esame, i coniugi e non hanno mai contestato la Parte_1 Parte_2 divisibilità dei beni, anzi, hanno proposto azione al fine di ottenere tanto la divisione giudiziaria della comunione ordinaria venutasi a creare con l'atto del Notaio del 28 dicembre 1986 n. Per_3 rep.1616, quanto la divisione ereditaria apertasi alla morte di . Persona_2
Pertanto, incardinato il processo e preso atto del decesso di nelle more del Persona_1 giudizio, le parti, chiedevano, concordemente e in maniera pacifica, la divisione di tutti i beni in due quote uguali.
L'immobile, contrariamente a quanto riferito da parte appellante, risulta certamente divisibile e non vi è stata alcuna errata applicazione dell'art. 720 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, malgrado la naturale ed agevole divisibilità di un bene immobile, costituito da due locali con ingressi indipendenti, ne aveva dichiarato la non comoda divisibilità, per la stretta connessione economica e funzionale dei locali medesimi, l'uno, adibito a deposito, strumentale all'altro, utilizzato come negozio)” (Cassazione civile sez. II, 15/12/2016, n.25888).
In particolare, la dedotta mancanza dei servizi igienici o delle scale, non possono costituire elementi da cui trarre l'indivisibilità dell'immobile in questione. Il consulente tecnico nominato ne ha accertato la comoda divisibilità, ha rilevato che i servizi igienici non sono presenti nemmeno nell'altro immobile, poiché situati all'esterno. Nulla ha poi dedotto in merito all'assenza di scale che, invero, sono visibili nella documentazione fotografica allegata.
Peraltro, il conguaglio è dovuto non per il fabbricato in sé per sé, ma è frutto di una valutazione complessiva dei beni della massa ereditaria e non.
Dunque, parte appellante è tenuta ai sensi dell'art. 728 c.c. a corrispondere il conguaglio in denaro, pari ad € 5.512,01 dal momento che “l'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 22/04/2015 “In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ., è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi”); così, ove la porzione in natura di uno dei coeredi non corrisponda al valore di quella a cui ha diritto, si prevedono dei conguagli in denaro a favore degli altri eredi per ristabilire tale equivalenza (Cass. civ. n. 726/2018: “In tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura”).
Mediante la consulenza tecnica, invero, il ctu ha redatto due progetti divisionali omogenei sia quantitativamente che qualitativamente, ma, nella seconda proposta, venivano ridotte al minimo sia le ipotesi di frazionamento - circostanza che, quando si tratta di terreni agricoli, è da tenere in dovuta considerazione- sia le spese;
peraltro, tale proposta aveva avuto apprezzamento dalle parti, con specifica adesione da parte dei convenuti registrata nel verbale di causa del 26/9/2013 e ben considerata dall'allora parte attrice. Quanto alla contestazione relativa al valore dell'immobile, appare condivisibile quanto affermato dal Tribunale secondo cui l'art. 726 c.c. prescrive che il valore dei beni vada calcolato al momento dell'apertura della successione. Nel caso di specie, il peggioramento dello stato dell'immobile si è riverberato sul valore dello stesso in modo proporzionale su entrambi i lotti ed il ctu ne aveva tenuto conto al momento della stima e del progetto divisionale.
In conclusione, correttamente, il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di annullamento del conguaglio in denaro. Con il secondo motivo d'appello rubricato “Omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Mancata costituzione della servitù di passaggio dell'impianto fognario” gli appellanti censurano la sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe omesso di esprimersi sulle servitù di passaggio di impianti discostandosi anche dalle risultanze della integrazione di ctu.
In particolare, sostengono che i pluviali di scarico ed il tubo in pvc che consentirebbe lo scarico delle acque meteoriche all'interno dei locali non sarebbe stato oggetto di analisi da parte del primo giudice e che la divisione dei due garage mediante l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale avrebbe dovuto tenere conto della necessità, rilevata dal consulente, di ripristino della rete fognaria per garantire la servitù di passaggio di impianti da realizzare a seguito della divisione.
Il motivo è infondato. Preliminarmente si evidenzia che, nel corso del primo giudizio, né nell'atto di citazione, né in quello in riassunzione, né infine nelle comparse conclusionali, gli odierni appellanti abbiano mai richiesto la realizzazione di tali impianti.
Invero, oggetto della domanda è sempre stata la divisione dei beni accompagnata da specifica richiesta delle parti (reiterata in tutti gli atti suddetti) di completamento del muro o di un indennizzo per i lavori svolti e/o da completare sul muro stesso, ma mai era stata effettuata specifica richiesta di realizzazione dell'impianto fognario. Anzi, la questione emergeva solo in sede di CTU ove il consulente, nella prospettazione del progetto divisionale, faceva presente i lavori da completare e/o realizzare, partendo proprio dalla divisione del garage che era, insieme al terreno retrostante il fabbricato, una delle parti rimaste in comunione e di cui si chiedeva la divisione.
Senza dimenticare, inoltre, che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio; sul punto Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12633 del 8.5.2024 “Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti
e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello”. Dunque, non si tratta di una omessa valutazione della consulenza tecnica, come invece hanno lamentato gli appellanti, poiché il giudicante aderendo alla CTU ed al progetto divisionale indicato ha espressamente risposto alla domanda della parte il cui obiettivo è sempre stato addivenire ad una suddivisione tanto della massa ereditaria quanto dei beni rimasti in comunione.
Peraltro, il primo giudice ha disposto altresì che le parti provvedessero ad eseguire quanto necessario per l'attuazione della divisione, prevedendo con tale statuizione tutte le opere necessarie a consentire la divisione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16.11.2022:“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive).
Per tali ragioni anche questo motivo d'appello è infondato.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 1104 c.c., con riferimento al rimborso delle spese necessarie per la cosa comune” gli appellanti lamentano il rigetto della domanda relativa al pagamento delle spese di rifacimento del muro di contenimento perimetrale lato nord.
Preliminarmente, si evidenzia che nell'atto di donazione del Notar del 28 dicembre 1986 n. Per_3 rep. 1616 le parti, prima di procedere alle donazioni e divisioni, dichiaravano che le germane Pt_1
e restavano comproprietarie congiuntamente ed in parti uguali tra loro di un Controparte_1 appezzamento di terreno sito in Lazzaro di Motta San Giovanni, località Casalotto Ferrina, limitante con e con con stradella comunale e con Parte_3 Parte_4 Persona_4 CP_3 riportato nel catasto terreni alla partita 5142 foglio 33 di mappa, particella 51.
Dato atto della donazione, si procedeva alla divisione in virtù del medesimo atto in previsione della costruzione di un fabbricato a due piani fuori terra, specificando che ai coniugi e Parte_2
sarebbe stata attribuita l'area corrispondente al piano terra (primo piano fuori terra) Parte_1 del costruendo fabbricato adibita alla costruzione di un appartamento di metri quadri circa 131; ai coniugi e sarebbe stata attribuita l'area corrispondente al primo Controparte_2 Controparte_1 piano (secondo fuori terra) del costruendo fabbricato poi adibito alla costruzione di un appartamento di 131 mq circa. Restavano, invece, indivisi tra i condividenti il piano seminterrato e l'appezzamento di terreno retrostante al costruendo fabbricato, non occupato dal fabbricato stesso.
Ai fini di comprendere se il motivo è meritevole di accoglimento, appare in primo luogo necessario definire a quali spese si riferiscano gli appellanti. In primo grado, gli odierni appellanti avevano concluso chiedendo di “assegnare alle parti un termine per l'edificazione del muro di sostegno e confine nel cortile retrostante ed in mancanza di esecuzione dei lavori e di completamento del muro, condannare i convenuti al pagamento delle somme che saranno ritenute necessarie per la realizzazione del predetto muro.”
In appello, e hanno rilevato che le spese di costruzione del Parte_1 Parte_2 muro sono state sostenute in epoca in cui il bene era in comproprietà e che sono imputabili anche ai coniugi appellati, di tal che gli appellanti hanno diritto alla rifusione della metà delle spese sostenute per lo sbancamento del terreno e la realizzazione del muro, nonché la metà delle del valore dei lavori che si rendono necessari per il completamento del muro.
Gli appellati, costituendosi nel giudizio di primo grado, hanno sostenuto che il muro era completo in tutta la sua estensione e privo di lesioni o segni di cedimento, per cui non necessitava di alcun intervento. Analoghe osservazioni hanno fatto nel corso del presente giudizio. Non hanno quindi posto in contestazione né l'edificazione del muro, né la funzione assolta dal predetto, affermando piuttosto che non necessitava di opere di manutenzione.
La consulenza tecnica disposta d'ufficio, con specifico riferimento al muro di contenimento che
“delimita” la particella n. 51 (pag. 40 elaborato del ctu), ha rilevato che, al momento del sopralluogo eseguito, il muro si trovava allo stato rustico ed aveva necessità di interventi manutentivi, quantificando l'importo dei lavori in € 7.133,82.
Il motivo è fondato.
Ritiene il collegio che la necessità di porre tali spese a carico di entrambe le parti deriva dalla circostanza che tale muro ha una funzione comune. Esso delimita la proprietà degli , anche se non è posto esattamente sul confine, come Pt_1 rilevato dal consulente nominato in primo grado e, soprattutto, ha una funzione di contenimento della quale, evidentemente, beneficiano entrambe le proprietà, ancorché divise.
Dunque, anche se tale muro si trova interamente nella proprietà assegnata agli odierni appellanti, come rilevato dal primo giudice, tuttavia, esso svolge una funzione utile ad entrambe le unità abitative, fungendo da opera di contenimento che ha consentito la trasformazione del piano seminterrato in piano terra, ne consegue che le spese ad esso relative debbano essere imputate ad entrambi i comproprietari. In tal senso, la Corte di cassazione ha così ritenuto: “In tema di condominio negli edifici, appurata la funzione comune del muro di contenimento di un giardino di proprietà esclusiva (e comunque di confine tra la proprietà privata e quella condominiale), le spese necessarie per la conservazione di questo manufatto devono essere ripartite tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà” (Cassazione civile sez. II, 12/05/2014, n.10270).
Tanto premesso in punto di fatto, occorre osservare che le parti appellanti non hanno in alcun modo dimostrato quali costi abbiano dovuto sopportare per lo sbancamento e per l'edificazione del muro, con la conseguenza che alcuna cifra può essere loro riconosciuta a tale titolo.
Quanto, invece, alle spese necessarie per procedere alla manutenzione del muro, tali spese sono state riconosciute come necessarie dal consulente e sono state altresì quantificate dall'esperto nominato nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che gli odierni appellati sono tenuti a corrispondere la metà della cifra indicata dal consulente tecnico.
Con il quarto motivo, le parti appellanti contestano la statuizione della sentenza impugnata afferente alla avvenuta compensazione delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto di procedere alla compensazione delle spese di lite in forza di una soccombenza reciproca.
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, sussiste soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di pluralità di domande, rigettate o accolte dal giudice a svantaggio di entrambe le parti, sia nell'ipotesi di domanda parzialmente accolta. In particolare, ricorre soccombenza reciproca anche quando la stessa parte propone più domande, delle quali solo alcune vengano accolte.
Proprio tale evenienza è quella che ricorre nel caso di specie, ove la domanda proposta dagli odierni appellanti, originari attori, è stata accolta solo limitatamente alle spese necessarie per il muro comune, peraltro soltanto nel giudizio di appello. Pertanto, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, anche tale statuizione appare essere meritevole di conferma, con conseguente rigetto del motivo di appello. Ed invero, a fronte delle diverse domande proposte dalle odierne parti appellanti, soltanto una ha trovato accoglimento in sede giudiziaria.
Parimenti, quanto alle spese di consulenza tecnica non c'è motivo alcuno di riformare sul punto la sentenza impugnata, specie ove si consideri che tale consulenza è stata necessaria al fine di consentire la divisione della massa ereditaria e, dunque, nell'interesse di tutte le parti del giudizio (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020: “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92
c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”).
- Spese processuali Quanto alle spese del presente giudizio, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 Controparte_2 deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, pone a carico di e Controparte_1 le spese di manutenzione del muro di contenimento perimetrale Controparte_2 lato nord, quantificate in € 7.133,82, somma da rivalutarsi sino all'attualità, in ragione di metà.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, 15 aprile 2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott.re Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 136/2019 R.G.A.C. vertente tra
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nato il [...] a [...], C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Panuccio, elettivamente domiciliati C.F._2 presso il suo studio in Reggio Calabria, Via P. Foti n. 1, PEC:
; Email_1
APPELLANTI contro
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
e nato l'[...] a [...], C.F._3 Controparte_2
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Fotia, elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria, in Via Argine Destro Calopinace S. Anna n. 36,
PEC: Email_2
APPELLATI
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione - Appello alla sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 210/2018 pubblicata il 7.2.2018 nel proc. 4385/2004.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 21.12.2004, , Persona_1 Pt_1
e proponevano azione al fine di conseguire la divisione dei beni
[...] Parte_2 in comproprietà con e rappresentando che: Controparte_1 Controparte_2
- in data 3.11.1975 veniva aperta la successione ex lege di;
Persona_2
- in data 26.3.1986 gli veniva rilasciato il permesso di costruire n. 23/86 per la realizzazione di un fabbricato in c.a. di due piani fuori terra e seminterrato da destinare ad abitazione, ubicato in Lazzaro di Motta San Giovanni, in Via Casalotto-Ferrina, sull'area del catasto Comunale al foglio 33, particella 51;
- che con atto per Notaio del 28.12.1986 n. rep. 1616, le sorelle e Per_3 Parte_1
avevano donato ai sigg.ri e , fratelli e rispettivamente CP_1 Parte_2 CP_2 coniugi, la quota parte del suddetto appezzamento di terreno sito in Lazzaro di Motta San
Giovanni località Casalotto Ferrina, già in catasto terreni alla partita 5242 foglio 33 di mappa, particella 51;
- che i comproprietari, con il medesimo atto, stabilivano anche di dividere le aree ove era stata preventivata la realizzazione del già menzionato fabbricato a due elevazioni fuori terra, determinando la proprietà esclusiva del piano terra ai sigg. e Parte_1 Pt_2 ed ai sigg. e l'intero secondo piano fuori
[...] Controparte_1 Controparte_2 terra;
- le parti ottenevano una variante al permesso di costruire 23/86. In particolare, veniva rilasciata la variante n. 106/1989 per trasformare il piano seminterrato in piano terra;
- i sig. , e , Persona_1 Parte_1 Parte_2 dunque, instauravano il giudizio al fine di ottenere la divisione giudiziaria della comunione ordinaria venutasi a creare con l'atto del Notaio del 28 dicembre 1986 n.rep. 1616 e Per_3 la divisione ereditaria della comunione relativa alla successione di , marito Persona_2
e padre delle parti inizialmente coinvolte nella lite;
ulteriormente, chiedevano anche la condanna dei convenuti al pagamento delle spese relative al completamento del muro di contenimento nonché il pagamento delle spese di lite. In conclusione, domandavano la divisione dell'asse in tre parti uguali;
- data la natura della lite il giudice disponeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di predisporre il progetto di divisione dell'immobile di cui alla particella 51 del foglio 33 e procedere alle operazioni necessarie alla divisione ereditaria della massa relativa alla successione di;
Persona_2
- nelle more del processo decedeva la sig.ra , madre delle germane;
Per_1 Pt_1
- la causa veniva riassunta e le parti chiedevano la divisione in due quote uguali;
- veniva disposta integrazione della CTU a causa della variazione delle quote ed a seguito di alcune contestazioni sul progetto di divisione del piano terra e del terreno retrostante relativo all'immobile di cui alla particella;
- in conclusione, tanto parte attrice quanto parte convenuta chiedevano la divisione sia del piano terra, rimasto comune ed indiviso, adibito a garage, sia dell'appezzamento di terreno retrostante;
solo parte attrice domandava la conclusione della realizzazione del muro nel cortile di pertinenza poiché a confine con la proprietà di terzi e avente funzione di contenimento, ma anche di delimitazione.
Le parti precisavano le conclusioni e, all'udienza del 18.7.2017, la causa veniva assegnata a sentenza.
Il Tribunale dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti sul compendio immobiliare oggetto di causa in forza della successione legittima di , Persona_2 accertando le quote di spettanza ad e nella misura: 1/2 a Parte_1 Controparte_1
e 1/2 a . Parte_1 Controparte_1
In particolare, disponeva che lo scioglimento avvenisse mediante divisione materiale in base al progetto di divisione redatto dal c.t.u. nella “PROPOSTA n. 2” di cui “INTEGRAZIONE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”, del 2 giugno 2012 e vergata dall'arch. Morgante, depositata il 4 giugno 2012, con ripartizione in lotti:
- ad il “lotto 2A”; Parte_1 - ad il “lotto 2B”: Controparte_1
- poneva a carico di il pagamento della somma di € 5.512,01 a favore di Parte_1 [...]
a titolo di conguaglio;
CP_1
- ordinava alle parti l'esecuzione di quanto necessario per l'attuazione della divisione;
- rigettava ogni altra domanda;
- compensava le spese di lite tra le parti;
- poneva a carico di tutte le parti in solido le spese di c.t.u.
Preliminarmente, il giudicante evidenziava che in esito al sopralluogo effettuato dal consulente tecnico era emerso che l'immobile sito al piano terra non era stato ultimato. Ciò comportava che i soggetti richiedenti il permesso erano decaduti dallo stesso e, pertanto, per ultimare l'opera dovevano munirsi di un altro permesso di costruire, mentre, da un'altra prospettiva, tale situazione poteva comportare un'impossibilità della divisione a causa dell'abusività del bene. Tuttavia, secondo la valutazione del Tribunale, nel caso di specie soccorreva l'art. 15 del DPR 380/2001 e, pertanto, la divisione era possibile per la parte dell'immobile esistente.
Per tali ragioni, assegnava alle parti attrici la quota del piano terra e del terreno retrostante di cui alla particella 51, foglio 33 come divisi nel frazionamento di cui all'allegato 9, del 2 novembre
2007, allegato grafico n. 3, del 2 novembre 2007, della consulenza tecnica d'ufficio con le osservazioni e le precisazioni indicate nei chiarimenti del CTU alle osservazioni del CT di parte attrice del 15 ottobre 2014.
Sul muro di contenimento, invece, riferiva che lo stesso insisteva sulla parte di immobile che era assegnata ai coniugi e , sicché, dovevano considerarsi Parte_1 Parte_2 proprietari di quella porzione sin dall'atto del Notaio del 28 dicembre 1986 n.rep. 1616, con Per_3 la conseguenza, sempre secondo la valutazione del giudicante, che non vi era titolo per condannare i convenuti al pagamento delle spese relative al muro perimetrale ricadente nella proprietà degli stessi attori.
Invero, i coniugi e erano privi di legittimazione passiva in Controparte_1 Controparte_2 quanto veniva rimosso ab origine il titolo in virtù del quale erano stati chiamati in causa per essere condannati al pagamento delle spese relative al rifacimento del muro e, dunque, il Tribunale rigettava la domanda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese di rifacimento del muro di contenimento e perimetrale del lato Nord insistente sulla quota assegnata ai coniugi
e . Parte_1 Parte_2
Ancora, quanto alla domanda di divisione ereditaria avanzata da parte attrice, la massa individuata dal consulente d'ufficio aveva un probabile valore di mercato pari ad € 205.703,73 e, pertanto, ad ogni erede era da assegnare una quota pari a € 102.856,86. Il CTU avanzava due proposte di divisione: con la prima cercava di ridurre al minimo i conguagli in denaro, mentre con la seconda riduceva al minimo i frazionamenti dei terreni agricoli.
Il Tribunale riteneva maggiormente confacente alla divisione l'opzione avanzata con la proposta n. 2.
In primo luogo, perché riduceva al minimo le ipotesi di frazionamento e, in secondo luogo, consentiva di ridurre parzialmente le spese e, infine, perché tale proposta aveva avuto apprezzamento dalle parti, con specifica adesione dei convenuti registrata nel verbale di causa del 26.9.2013 e ben considerata da parte attrice, anche se con qualche contestazione sul valore da attribuire all'immobile ubicato in Motta S.G. foglio 44, particella 1292, sub 2, 3 e 4.
Parte attrice per mezzo del proprio consulente, tuttavia, aveva contestato la valutazione del CTU relativa al valore dell'immobile, proponendo la compensazione del conguaglio dovuto in caso di assegnazione dei lotti sulla base del progetto di divisione indicato nella “PROPOSTA n.2”. La soluzione, secondo il Tribunale, non poteva trovare accoglimento in quanto il valore stimato dal consulente tecnico d'ufficio, riportato nella “INTEGRAZIONE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO”, teneva già conto dello stato dell'immobile. Il CTU, difatti, così chiariva:
“E' necessario considerando nel caso specifico l'esistenza di parametri di svalutazione come: vetustà, necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (es. facciata, messa a norma degli impianti, sostituzione degli infissi esterni per il contenimento dei consumi energetici, realizzazione ex novo di servizi igienici), condizione distributiva planimetrica ed in alzato ( es: accesso esclusivo al piano superiore garantito solo da una scala “esterna”, un locale esterno all'unità immobiliare utilizzato come unico servizio igienico esistente, pertanto non rispondente alle norme igienico-sanitarie)”. Da questo estratto il Tribunale desumeva che, quanto osservato da CTP, fosse stato preso in considerazione da parte del CTU e, quindi, riteneva le osservazioni non conducenti e rigettava la domanda di compensazione con il minor valore.
Ancora, il giudicante ribadiva che il peggioramento in corso di causa dello stato dell'immobile non doveva incidere sulla formazione delle quote poiché, anche l'art. 726 c.c. prescriveva che il valore dei beni fosse da calcolare al momento dell'apertura della successione. Sicché, il Tribunale riteneva di non prendere in considerazione i chiarimenti depositati dal CTU il 16 ottobre del 2014 per due ragioni: la prima era che il peggioramento dello stato dell'immobile si riverberava sul valore dello stesso in modo proporzionale su entrambi i lotti, mentre la seconda era che si trattava di un deterioramento successivo all'apertura della successione che era stato preso in considerazione dal CTU solo al fine di trovare una soluzione conciliativa della lite in corso. Dunque, il progetto di divisione approntato dal consulente tecnico d'ufficio era stato redatto nell'ottica di un'assegnazione diretta che nel caso specifico non era stata contestata. Il Tribunale compensava le spese di lite in quanto vi era stata soccombenza reciproca relativamente a diversi aspetti della divisione e, inoltre, compensava anche tra tutte le parti in solido le spese di
CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.
In conclusione, il Tribunale dichiarava aperta la successione di e lo scioglimento della Persona_2 comunione ordinaria esistente tra le parti e creata con atto del Notaio del 28.12.1986 n.rep. Per_3
1616 ed assegnava la quota del piano terra e del terreno retrostante di cui alla particella 51, foglio 33
a:
- e la quota individuata con il colore rosso indicata Parte_1 Parte_2 nell'allegato n. 9 grafico 3 della CTU;
- e la quota individuata dal colore azzurro sempre come Controparte_1 Controparte_2 da grafico.
Il Tribunale precisava ancora che i due garage venivano divisi con idonea segnaletica orizzontale ed il terreno retrostante diviso con recinzione metallica;
dichiarava lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sul compendio immobiliare oggetto di causa in forza della successione legittima di accertando le quote di spettanza ad e nella Persona_2 Parte_1 Controparte_1 misura di ½ a e ½ a disponeva lo scioglimento sulla base del Parte_1 Controparte_1 progetto divisionale redatto dal CTU nella proposta n. 2 – INTEGRAZIONE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – con assegnazione del lotto 2 A ad e del lotto 2 B ad Parte_1 [...]
, ponendo a carico dell'attrice il pagamento della somma di € 5.512,01 a favore della CP_1 convenuta a titolo di conguaglio.
In data 14.2.2019 con atto di citazione i coniugi E Parte_1 Parte_2 propongono appello con quattro motivi di gravame:
- Omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Errata applicazione dell'art. 720 c.c. Assegnazione aliud pro alio; - Omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Mancata costituzione della servitù di passaggio dell'impianto fognario;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 1104 c.c., con riferimento al rimborso delle spese necessarie per la cosa comune;
- Compensazione delle spese.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale laddove il giudice di prime cure in un primo momento affermava espressamente che l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio dovesse ritenersi parte integrante della motivazione, e, successivamente, aderiva solo parzialmente alla suddetta ctu, rigettando la richiesta di conguaglio dovuto in caso di assegnazione dei lotti sulla base del progetto di divisione indicato nella proposta n. 2 pari ad € 5.512,01. In particolare, gli appellanti sostengono che il consulente aveva stimato l'immobile nel 2012 assegnandogli un valore pari a 711 € mq, mentre nel 2014, con i chiarimenti depositati, indicava quale valore di mercato del fabbricato una cifra pari a 72.277,00 € (inferiore a quello rilevato nel 2012, pari ad € 97.143,93).
Dunque, i coniugiappellanti ribadiscono che già in primo grado avevano tempestivamente eccepito e dedotto che la divisione disposta nella consulenza del 2012 avrebbe determinato una sproporzione di quote stante, inoltre, la mancanza dei servizi igienici ubicati solo al piano superiore dal momento che l'immobile costituisce un unico corpo, con scale interne e senza la possibilità di effettuare opere nuove, di accesso dall'esterno. Anzi, il perito, sempre secondo gli appellanti, nonostante la mancanza di servizi igienici al piano superiore, assegnava ai convenuti un conguaglio in denaro di € 5.512,01, sebbene nelle osservazioni del 26.8.2013 lo stesso consulente affermasse che la divisione dell'immobile fosse possibile solo attraverso l'esecuzione di opere di adattamento e di manutenzione, necessarie ed indispensabili per raggiungere la divisione fisica del bene e, quindi, la sua fruibilità.
Dunque, anche le successive determinazioni del ctu in sede di chiarimenti in data 15.10.2014 avevano evidenziato la necessaria realizzazione di opere di manutenzione per il recupero dell'utilizzabilità del bene, escludendo anche il requisito dell'abitabilità con riferimento alla quota parte assegnata agli odierni appellanti, sui quali grava anche l'onere di corrispondere il conguaglio. Il ctu, ancora, sempre secondo la ricostruzione degli appellanti, aveva effettuato una previsione di spesa compresa tra € 35.000,00 e 40.000,00 determinando un'ipotesi di aliud pro alio in violazione dell'art. 720 c.c. Infine, i coniugi appellanti sostengono l'illegittimità del valore commerciale del bene in quanto sostanzialmente inutilizzabile poiché privo di scale di accesso e servizi igienici, determinando anche l'impossibilità di dover corrispondere un conguaglio agli odierni appellati.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale si sia discostato dalle risultanze dell'integrazione della CTU in particolare con riferimento alla servitù di passaggio di impianti. Invero, nel punto II della sentenza relativa alla divisione del piano terra dell'immobile il giudicante non si esprime sulle servitù di passaggio di impianti (pluviali di scarico e tubo in pvc che consentono lo scarico di acque meteoriche) all'interno dei locali. Ancora, con riferimento alla divisione dei garage mediante l'apposizione di una idonea segnaletica orizzontale, secondo parta appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto anche della necessità rilevata dal consulente di ripristino della rete fognaria per garantire la servitù di passaggio di impianti che si sarebbe dovuta creare necessariamente a seguito della divisione. La costituzione della servitù di passaggio dell'impianto fognario e le relative opere di manutenzioni erano state espressamente chieste dagli appellanti e, invece, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sul punto. Chiedono, quindi, che la Corte si pronunci sulla servitù di passaggio di impianti ed accolga la domanda formulata con riferimento alla necessità di predisporre opportune opere per lo spostamento ed il funzionamento della servitù.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il giudicante aveva rigettato la domanda di rifacimento del muro di contenimento perimetrale lato nord anche a carico dei convenuti.
In particolare, il Tribunale aveva affermato che il muro insisteva sulla quota assegnata ai coniugi ed , per questo motivo aveva escluso il loro diritto alla parziale Parte_1 Parte_2 refusione delle spese documentate sul presupposto che la divisione avesse effetti ex tunc.
Dunque, avendo la sentenza di divisione efficacia dichiarativa della spettanza delle quote del bene in comproprietà a ciascun dividente, si escludeva un effetto traslativo del bene stesso e il primo giudice presumeva che l'oggetto della quota si trovasse nella titolarità del soggetto al quale era stato assegnato sin dal momento della creazione della comunione.
Secondo gli odierni appellanti, in realtà, tale tesi non sarebbe legittima in quanto le parti, dal 28.12.1986, data in cui era stato rogato l'atto del Notaio , fino al 7.2.2018, data di Per_3 pubblicazione della sentenza impugnata, sono state comproprietarie del bene con la conseguente applicabilità della disciplina sull'amministrazione della cosa comune di cui artt. 1100 e ss. E invero, anche l'art. 1104 c.c. prevede che ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune.
Difatti, il muro, ribadiscono gli appellanti, era stato costruito per assolvere ad una funzione delimitativa della proprietà di tutte le parti, rispetto ai terzi;
ancora, gli appellati non si erano mai opposti alla costruzione del muro ed avevano approvato, tacitamente, la spesa. Sostengono che l'opera è utile anche agli odierni appellati e la titolarità ex tunc della quota divisa non esonera il comproprietario dall'onere di pagamento delle spese sostenute dagli altri partecipanti durante la permanenza dello stato di comunione;
per tali ragioni ribadiscono di aver diritto ad ottenere la metà del valore dei lavori necessari per il completamento del muro.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame lamentano la compensazione delle spese sostenute dalle parti in primo grado, comprese le spese della consulenza tecnica. Precisano che la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'appello attraverso il riconoscimento delle pretese determinerà la necessità di una diversa imputazione delle spese a carico di parte appellata.
Chiedono, dunque, in riforma della sentenza la condanna delle controparti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In conclusione, gli odierni appellanti, domandano di annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria nella parte in cui ha assegnato in proprietà esclusiva le quote proveniente dall'eredità prima di e poi di e segnatamente nella parte in cui Persona_2 Persona_1 ha ritenuto il fabbricato della strada SS 106 divisibile, senza considerare la mancanza di servizi igienici e di accesso nonché la realizzazione di nuovi lavori con incidenza sul costo;
di riformulare la divisione dichiarando che nessun conguaglio deve essere corrisposto e che le spese per rendere abitabile e fruibile l'immobile devono essere poste solidalmente a carico della massa o a carico solidale delle sorelle ed eredi;
condannare i coniugi e a Controparte_1 Controparte_2 rifondere la metà delle spese sostenute dagli appellanti per la costruzione del muro lato nord nonché gli ulteriori costi per il completamento del muro;
modificare la servitù di passaggio dell'impianto fognario nel piano terreno dell'immobile oggetto di divisione;
condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In data 19.6.2019 si costituiscono e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di rigettare integralmente il gravame e per l'effetto, confermare la sentenza n. 210/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, nonché di condannare gli appellanti alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio.
Preliminarmente evidenziano di non essersi mai opposti alla divisione dei beni rimasti in comunione, tanto che il seminterrato era stato oggetto di un piano di divisione il cui elaborato veniva posto agli atti e sulla base di tale progetto divisionale anche il terreno retrostante il fabbricato era stato pacificamente diviso tra le parti che avevano, quindi, proceduto all'assegnazione in parti uguali.
Di ciò, secondo gli appellati, era prova il fatto che ciascuna coppia aveva proceduto sulla parte di terreno di propria spettanza collocando una cabina contenente l'autoclave, una doccia e delle colture orticole.
Per quanto concerne il muro, sostengono che lo stesso è stato completato in tutta la sua estensione
e privo di lesioni o segni di cedimento per cui lo stesso non necessitava di alcun intervento.
Ribadiscono che si tratta di un muro di proprietà degli appellanti che delimita la loro proprietà con quella di ed e detto muro, quindi, non ricade nella proprietà Parte_3 Parte_4 degli odierni appellati che, invece, confinano con . Persona_4
Ancora, quanto alle eccezioni di parte appellante relativamente all'errata valutazione del valore dell'immobile sito in Lazzaro SS 106 che nella proposta n. 2 del CTU del 4.6.2012 veniva stimato in
€ 711,00 (determinando, quindi, un valore superiore dell'immobile rispetto a quello indicato dal CTU con i chiarimenti resi il 15.10.2014), gli appellati sostengono le contestazioni di controparte non possono trovano fondamento in quanto il valore dell'immobile viene determinato anche dallo stato di manutenzione, elemento di conseguenza che può mutare nel tempo. Nel caso di specie, quindi, coerentemente allo stato dell'immobile il prezzo dello stesso è mutato nel tempo. Quanto all'affermazione dell'errata divisione dell'immobile in piani, ancora, gli appellati sostengono che non corrisponde al vero il fatto che tale divisione non tenesse conto della mancanza dei servizi igienici al piano inferiore e della mancanza delle scale interne. In realtà, i servizi igienici non sono presenti in alcun piano e spetterà a ciascun proprietario, sempre secondo la ricostruzione di parte appellata, procedere alla ristrutturazione dell'immobile secondo la divisione ereditaria attribuita;
anzi gli appellati sostengono che l'immobile sarebbe dotato di scale esterne ad ogni unità immobiliare.
Quanto ai danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana che sarebbero superiori a quanto valutato nel primo sopralluogo nel 2007, sostengono che, nel caso specie, un immobile già ammalorato sul quale non viene eseguita alcuna opera di manutenzione fa sì che i danni certamente aumentino nel tempo. Gli appellati contestano, infine, anche il secondo motivo d'appello evidenziando che i lavori alla rete fognaria ed idrica non sono eseguibili poiché, data la sismicità del suolo, eventuali lavori potrebbero causare lesioni e danni, se non il crollo dello stabile oltre al fatto che tale doglianza non è mai stata oggetto di contestazione da parte appellante e sarebbe, quindi, proposta per la prima volta in questa sede.
In data 23.9.2024 la causa viene assegna in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per “Omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Errata applicazione dell'art. 720 c.c. Assegnazione aliud pro alio”. In particolare, contestano il fatto che il ctu abbia aderito solo parzialmente alla richiesta di compensazione del conguaglio dovuto in caso di assegnazione dei lotti sulla base del progetto di divisione indicato nella proposta n. 2 e ribadiscono che il consulente avrebbe erroneamente stimato nel 2012 l'intero fabbricato per un valore di € 711,00 al mq e, successivamente, nel 2014 avrebbe indicato, invece, come valore di mercato dell'immobile un importo pari ad € 72.277,99 (stima nettamente inferiore rispetto al 2012 ove il valore di mercato era pari ad € 97.143,93). Ritengono, infine, che il consulente abbia dato atto, in sede di chiarimenti o consulenza integrativa, della divisibilità del bene solo attraverso opere di adattamento e manutenzione escludendo, quindi, il requisito dell'abitabilità in quanto il fabbricato sarebbe privo di scale di accesso e servizi igienici. Per tutti motivi sopra esposti, ritengono illegittima la decisione del Tribunale di corrispondere un conguaglio in denaro agli odierni appellati, somma che sarebbe versata per riequilibrare un valore commerciale che, in realtà, sarebbe inesistente dal momento che il fabbricato dovrebbe essere sottoposto ad una integrale ristrutturazione per poter essere utilizzato e che, in ogni caso, la parte a loro assegnata sarebbe inutilizzabile e priva di autonomia.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente si evidenzia che “ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12.2.2021).
Dunque, il diritto dei coeredi ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendosi operare una divisione dei beni per genere, così da evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti e non pregiudicare il diritto dei condividenti di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello del complesso da dividere.
Nel caso in esame, i coniugi e non hanno mai contestato la Parte_1 Parte_2 divisibilità dei beni, anzi, hanno proposto azione al fine di ottenere tanto la divisione giudiziaria della comunione ordinaria venutasi a creare con l'atto del Notaio del 28 dicembre 1986 n. Per_3 rep.1616, quanto la divisione ereditaria apertasi alla morte di . Persona_2
Pertanto, incardinato il processo e preso atto del decesso di nelle more del Persona_1 giudizio, le parti, chiedevano, concordemente e in maniera pacifica, la divisione di tutti i beni in due quote uguali.
L'immobile, contrariamente a quanto riferito da parte appellante, risulta certamente divisibile e non vi è stata alcuna errata applicazione dell'art. 720 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, malgrado la naturale ed agevole divisibilità di un bene immobile, costituito da due locali con ingressi indipendenti, ne aveva dichiarato la non comoda divisibilità, per la stretta connessione economica e funzionale dei locali medesimi, l'uno, adibito a deposito, strumentale all'altro, utilizzato come negozio)” (Cassazione civile sez. II, 15/12/2016, n.25888).
In particolare, la dedotta mancanza dei servizi igienici o delle scale, non possono costituire elementi da cui trarre l'indivisibilità dell'immobile in questione. Il consulente tecnico nominato ne ha accertato la comoda divisibilità, ha rilevato che i servizi igienici non sono presenti nemmeno nell'altro immobile, poiché situati all'esterno. Nulla ha poi dedotto in merito all'assenza di scale che, invero, sono visibili nella documentazione fotografica allegata.
Peraltro, il conguaglio è dovuto non per il fabbricato in sé per sé, ma è frutto di una valutazione complessiva dei beni della massa ereditaria e non.
Dunque, parte appellante è tenuta ai sensi dell'art. 728 c.c. a corrispondere il conguaglio in denaro, pari ad € 5.512,01 dal momento che “l'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8259 del 22/04/2015 “In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ., è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi”); così, ove la porzione in natura di uno dei coeredi non corrisponda al valore di quella a cui ha diritto, si prevedono dei conguagli in denaro a favore degli altri eredi per ristabilire tale equivalenza (Cass. civ. n. 726/2018: “In tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura”).
Mediante la consulenza tecnica, invero, il ctu ha redatto due progetti divisionali omogenei sia quantitativamente che qualitativamente, ma, nella seconda proposta, venivano ridotte al minimo sia le ipotesi di frazionamento - circostanza che, quando si tratta di terreni agricoli, è da tenere in dovuta considerazione- sia le spese;
peraltro, tale proposta aveva avuto apprezzamento dalle parti, con specifica adesione da parte dei convenuti registrata nel verbale di causa del 26/9/2013 e ben considerata dall'allora parte attrice. Quanto alla contestazione relativa al valore dell'immobile, appare condivisibile quanto affermato dal Tribunale secondo cui l'art. 726 c.c. prescrive che il valore dei beni vada calcolato al momento dell'apertura della successione. Nel caso di specie, il peggioramento dello stato dell'immobile si è riverberato sul valore dello stesso in modo proporzionale su entrambi i lotti ed il ctu ne aveva tenuto conto al momento della stima e del progetto divisionale.
In conclusione, correttamente, il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di annullamento del conguaglio in denaro. Con il secondo motivo d'appello rubricato “Omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Mancata costituzione della servitù di passaggio dell'impianto fognario” gli appellanti censurano la sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe omesso di esprimersi sulle servitù di passaggio di impianti discostandosi anche dalle risultanze della integrazione di ctu.
In particolare, sostengono che i pluviali di scarico ed il tubo in pvc che consentirebbe lo scarico delle acque meteoriche all'interno dei locali non sarebbe stato oggetto di analisi da parte del primo giudice e che la divisione dei due garage mediante l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale avrebbe dovuto tenere conto della necessità, rilevata dal consulente, di ripristino della rete fognaria per garantire la servitù di passaggio di impianti da realizzare a seguito della divisione.
Il motivo è infondato. Preliminarmente si evidenzia che, nel corso del primo giudizio, né nell'atto di citazione, né in quello in riassunzione, né infine nelle comparse conclusionali, gli odierni appellanti abbiano mai richiesto la realizzazione di tali impianti.
Invero, oggetto della domanda è sempre stata la divisione dei beni accompagnata da specifica richiesta delle parti (reiterata in tutti gli atti suddetti) di completamento del muro o di un indennizzo per i lavori svolti e/o da completare sul muro stesso, ma mai era stata effettuata specifica richiesta di realizzazione dell'impianto fognario. Anzi, la questione emergeva solo in sede di CTU ove il consulente, nella prospettazione del progetto divisionale, faceva presente i lavori da completare e/o realizzare, partendo proprio dalla divisione del garage che era, insieme al terreno retrostante il fabbricato, una delle parti rimaste in comunione e di cui si chiedeva la divisione.
Senza dimenticare, inoltre, che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio; sul punto Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12633 del 8.5.2024 “Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti
e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello”. Dunque, non si tratta di una omessa valutazione della consulenza tecnica, come invece hanno lamentato gli appellanti, poiché il giudicante aderendo alla CTU ed al progetto divisionale indicato ha espressamente risposto alla domanda della parte il cui obiettivo è sempre stato addivenire ad una suddivisione tanto della massa ereditaria quanto dei beni rimasti in comunione.
Peraltro, il primo giudice ha disposto altresì che le parti provvedessero ad eseguire quanto necessario per l'attuazione della divisione, prevedendo con tale statuizione tutte le opere necessarie a consentire la divisione (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16.11.2022:“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive).
Per tali ragioni anche questo motivo d'appello è infondato.
Con il terzo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 1104 c.c., con riferimento al rimborso delle spese necessarie per la cosa comune” gli appellanti lamentano il rigetto della domanda relativa al pagamento delle spese di rifacimento del muro di contenimento perimetrale lato nord.
Preliminarmente, si evidenzia che nell'atto di donazione del Notar del 28 dicembre 1986 n. Per_3 rep. 1616 le parti, prima di procedere alle donazioni e divisioni, dichiaravano che le germane Pt_1
e restavano comproprietarie congiuntamente ed in parti uguali tra loro di un Controparte_1 appezzamento di terreno sito in Lazzaro di Motta San Giovanni, località Casalotto Ferrina, limitante con e con con stradella comunale e con Parte_3 Parte_4 Persona_4 CP_3 riportato nel catasto terreni alla partita 5142 foglio 33 di mappa, particella 51.
Dato atto della donazione, si procedeva alla divisione in virtù del medesimo atto in previsione della costruzione di un fabbricato a due piani fuori terra, specificando che ai coniugi e Parte_2
sarebbe stata attribuita l'area corrispondente al piano terra (primo piano fuori terra) Parte_1 del costruendo fabbricato adibita alla costruzione di un appartamento di metri quadri circa 131; ai coniugi e sarebbe stata attribuita l'area corrispondente al primo Controparte_2 Controparte_1 piano (secondo fuori terra) del costruendo fabbricato poi adibito alla costruzione di un appartamento di 131 mq circa. Restavano, invece, indivisi tra i condividenti il piano seminterrato e l'appezzamento di terreno retrostante al costruendo fabbricato, non occupato dal fabbricato stesso.
Ai fini di comprendere se il motivo è meritevole di accoglimento, appare in primo luogo necessario definire a quali spese si riferiscano gli appellanti. In primo grado, gli odierni appellanti avevano concluso chiedendo di “assegnare alle parti un termine per l'edificazione del muro di sostegno e confine nel cortile retrostante ed in mancanza di esecuzione dei lavori e di completamento del muro, condannare i convenuti al pagamento delle somme che saranno ritenute necessarie per la realizzazione del predetto muro.”
In appello, e hanno rilevato che le spese di costruzione del Parte_1 Parte_2 muro sono state sostenute in epoca in cui il bene era in comproprietà e che sono imputabili anche ai coniugi appellati, di tal che gli appellanti hanno diritto alla rifusione della metà delle spese sostenute per lo sbancamento del terreno e la realizzazione del muro, nonché la metà delle del valore dei lavori che si rendono necessari per il completamento del muro.
Gli appellati, costituendosi nel giudizio di primo grado, hanno sostenuto che il muro era completo in tutta la sua estensione e privo di lesioni o segni di cedimento, per cui non necessitava di alcun intervento. Analoghe osservazioni hanno fatto nel corso del presente giudizio. Non hanno quindi posto in contestazione né l'edificazione del muro, né la funzione assolta dal predetto, affermando piuttosto che non necessitava di opere di manutenzione.
La consulenza tecnica disposta d'ufficio, con specifico riferimento al muro di contenimento che
“delimita” la particella n. 51 (pag. 40 elaborato del ctu), ha rilevato che, al momento del sopralluogo eseguito, il muro si trovava allo stato rustico ed aveva necessità di interventi manutentivi, quantificando l'importo dei lavori in € 7.133,82.
Il motivo è fondato.
Ritiene il collegio che la necessità di porre tali spese a carico di entrambe le parti deriva dalla circostanza che tale muro ha una funzione comune. Esso delimita la proprietà degli , anche se non è posto esattamente sul confine, come Pt_1 rilevato dal consulente nominato in primo grado e, soprattutto, ha una funzione di contenimento della quale, evidentemente, beneficiano entrambe le proprietà, ancorché divise.
Dunque, anche se tale muro si trova interamente nella proprietà assegnata agli odierni appellanti, come rilevato dal primo giudice, tuttavia, esso svolge una funzione utile ad entrambe le unità abitative, fungendo da opera di contenimento che ha consentito la trasformazione del piano seminterrato in piano terra, ne consegue che le spese ad esso relative debbano essere imputate ad entrambi i comproprietari. In tal senso, la Corte di cassazione ha così ritenuto: “In tema di condominio negli edifici, appurata la funzione comune del muro di contenimento di un giardino di proprietà esclusiva (e comunque di confine tra la proprietà privata e quella condominiale), le spese necessarie per la conservazione di questo manufatto devono essere ripartite tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà” (Cassazione civile sez. II, 12/05/2014, n.10270).
Tanto premesso in punto di fatto, occorre osservare che le parti appellanti non hanno in alcun modo dimostrato quali costi abbiano dovuto sopportare per lo sbancamento e per l'edificazione del muro, con la conseguenza che alcuna cifra può essere loro riconosciuta a tale titolo.
Quanto, invece, alle spese necessarie per procedere alla manutenzione del muro, tali spese sono state riconosciute come necessarie dal consulente e sono state altresì quantificate dall'esperto nominato nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che gli odierni appellati sono tenuti a corrispondere la metà della cifra indicata dal consulente tecnico.
Con il quarto motivo, le parti appellanti contestano la statuizione della sentenza impugnata afferente alla avvenuta compensazione delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto di procedere alla compensazione delle spese di lite in forza di una soccombenza reciproca.
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, sussiste soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di pluralità di domande, rigettate o accolte dal giudice a svantaggio di entrambe le parti, sia nell'ipotesi di domanda parzialmente accolta. In particolare, ricorre soccombenza reciproca anche quando la stessa parte propone più domande, delle quali solo alcune vengano accolte.
Proprio tale evenienza è quella che ricorre nel caso di specie, ove la domanda proposta dagli odierni appellanti, originari attori, è stata accolta solo limitatamente alle spese necessarie per il muro comune, peraltro soltanto nel giudizio di appello. Pertanto, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, anche tale statuizione appare essere meritevole di conferma, con conseguente rigetto del motivo di appello. Ed invero, a fronte delle diverse domande proposte dalle odierne parti appellanti, soltanto una ha trovato accoglimento in sede giudiziaria.
Parimenti, quanto alle spese di consulenza tecnica non c'è motivo alcuno di riformare sul punto la sentenza impugnata, specie ove si consideri che tale consulenza è stata necessaria al fine di consentire la divisione della massa ereditaria e, dunque, nell'interesse di tutte le parti del giudizio (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020: “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92
c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”).
- Spese processuali Quanto alle spese del presente giudizio, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 Controparte_2 deduzione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, pone a carico di e Controparte_1 le spese di manutenzione del muro di contenimento perimetrale Controparte_2 lato nord, quantificate in € 7.133,82, somma da rivalutarsi sino all'attualità, in ragione di metà.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, 15 aprile 2025
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito