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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3158/2023 promossa da:
, con l'avvocato Della Greca Sonia;
Parte_1
Parte attrice contro
, con l'avvocato Doro Liana e l'avvocato Stecca Veronica;
CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Dichiararsi che la separazione personale tra le parti in causa vada addebitata al marito CP_1
in ragione sia dei maltrattamenti familiari perpetrati ai danni della moglie anche alla presenza
[...]
dai figli minori sia per aver violato i doveri nascenti dal matrimonio intrattenendo una relazione extraconiugale.
• Essendo passata in giudicato la sentenza parziale che ha pronunciato la di separazione, essendo decori i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa in data 8 novembre 2001 a Shkoder (Albania) ordinandone la trascrizione presso gli Enti Competenti;
• Disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minorenne alla madre Persona_1 Pt_1
[...]
pagina 1 di 11 • confermarsi l'assegnazione della casa familiare a già unica intestataria del Parte_1
contratto in qualità di genitore convivente con i figli e;
CP_2 Per_2 Persona_1
• disporsi che versi a a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
, la somma mensile di 300,00, da rivalutarsi a far data dai Provvedimenti Persona_1
Presidenziali oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova.
• Essendo emerso in maniera inquivocabile che il ha tenuto condotte che hanno causato di CP_1
grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà della moglie ed altresì dei figli si chiede che il Tribunale Voglia adottare uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 70 c.p.c.
a tutela della ricorrente e del figlio minore . Persona_1
• condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite con distrazione a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
Per parte resistente:
“- Dichiararsi il divorzio tra i coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati , libero ciascun di fissare ove creda la propria residenza.
- Assegnarsi la casa familiare a in qualità di genitore convivente con i figli. Parte_1
- Affidarsi ai genitori congiuntamente il figlio minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
- Disporsi che versi a a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie;
-Spese di lite compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio l'8.11.2001 a Shkoder (Albania) e dalla unione Parte_1 CP_1
nascevano i figli , (in data 13.7.2002, maggiorenne) e (in data 22.9.2010, minorenne). Per_2 Per_1
La parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, con addebito al marito a causa delle condotte violente tenute da quest'ultimo, nonché la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e l'adozione di provvedimenti consequenziali relativi alla prole e ai profili di carattere economico
Il resistente si costituiva in giudizio, aderendo alle domande di separazione e divorzio e concludendo per il resto come da comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 12.7.2023 le parti confermavano la volontà di separarsi e di divorziare ed il Giudice delegato, visto l'art. 473 bis.42 c.p.c., si asteneva dal procedere al tentativo di conciliazione e pagina 2 di 11 dall'invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare;
quindi, con ordinanza 17.7.2023, visti gli artt. 473 bis.22 e 473 bis.46 c.p.c. adottava i provvedimenti più idonei a tutelare la ricorrente e il figlio minore, incaricando i Servizi Sociali competenti sul Comune di residenza del minore (Padova) di sentire il minore e i genitori separatamente, al fine di individuare, ove ravvisassero i presupposti, i più opportuni tempi di incontro in modalità protetta alla presenza di un operatore tra padre e il figlio minore calendarizzando colloqui e visite in modo da evitare occasioni di incontro tra genitori. Per_1
Pronunciata, all'esito dell'udienza del 21.12.2023, la sentenza parziale sullo status di separazione, con ordinanza dell'8.2.2024 il Giudice delegato, visto l'aggravamento della misura cautelare nei confronti di e le risultanze della relazione dei Servizi Sociali, sospendeva le visite tra il figlio minore CP_3
e il padre, incaricando i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno psicologico a Per_1
beneficio del minore con il suo consenso, nonché di attivare uno spazio terapeutico per la madre ed un percorso di ascolto e consulenza per il padre, sempre previo consenso di ciascuno di essi.
All'udienza del 26.9.2024, respinta l'istanza di autorizzazione alla produzione di nuovi documenti da parte della ricorrente, ritenendola non rilevante alla luce della documentazione già in atti e respinta l'istanza del resistente di ascolto del figlio minore, in quanto pregiudizievole per il minore stesso alla luce di quanto esposto nelle relazioni dei Servizi Sociali, fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio.
Depositati gli scritti conclusivi nei termini ex art. 473bis. 28 c.p.c. assegnati alle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in via definitiva.
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi ex art.473bis. 21 c.p.c.; il periodo di separazione, le vicende intercorse
(si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Considerato, altresì, il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status di separazione, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
2.
Ai sensi dell'art.473bis. 49, ultimo comma, c.p.c., la sentenza emessa all'esito del procedimento in cui siano state cumulativamente proposte, o successivamente riunite, domande di separazione e di divorzio pagina 3 di 11 tra le stesse parti contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Nel caso di specie, con riguardo alla separazione personale dei coniugi occorrerà valutare la domanda di addebito della separazione a , formulata dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo;
le CP_1
ulteriori statuizioni, relative alla regolamentazione degli interessi morali e materiali del figlio minore, disciplinate sino ad ora con i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c., costituiranno statuizioni inerenti al divorzio.
3.
La ricorrente ha chiesto che la separazione venga addebitata al marito, a causa delle condotte verbalmente e fisicamente violente da lui tenute nei confronti della moglie durante la convivenza matrimoniale, tra il 2018 e il dicembre 2022 allorquando, a seguito di arresto in flagranza di CP_1
e di querela sporta dalla moglie, nel procedimento penale n. 9195/2022 era stata emessa la
[...]
misura cautelare di allontanamento del resistente dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, contestando che i motivi della separazione siano a lui addebitabili, essendosi il legame deteriorato per una serie di reciproche gravi divergenze ed incomprensioni che, in data 13.12.2022, si erano irrimediabilmente acuite allorché , CP_1
“esasperato dai continui litigi, rientrava a casa minacciando su di sé un atto di autolesionismo se la moglie non lo avesse ripreso in casa, ferendosi quindi con un coltello e per l'effetto provocando
l'intervento dei Carabinieri con successivo suo ricovero presso l'Ospedale Psichiatrico”, con conseguente emissione e convalida del provvedimento cautelare di allontanamento nei suoi confronti.
Nelle more dell'odierno procedimento, è pervenuta comunicazione ai sensi dell'art. 64bis disp. att.
c.p.p. del provvedimento in data 7.9.2023, con cui il G.i.p. di Padova ha disposto l'aggravamento della misura cautelare mediante aggiunta dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G., per violazione della misura cautelare quantomeno sotto il profilo del divieto di comunicazione alla persona offesa;
inoltre, in data 2.10.2024 è pervenuta comunicazione della sentenza di condanna di alla CP_1
pena di anni 2 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione dell'imputato ad uno specifico percorso di recupero ex art. 165 comma 5 c.p., per il delitto di all'art. 572 c.p. “perché sottoponeva la moglie convivente ad una serie Parte_1
continua di ingiurie, minacce anche di morte, e saltuariamente anche percosse (come nel giugno
2022), così ingenerando nella stessa uno stato continuo di sofferenza, tensione e paura per la propria
pagina 4 di 11 incolumità”, escludendo l'aggravante di aver commesso il fatto anche in presenza del figlio minore
Tale ultima sentenza risulta oggetto di impugnazione, sia da parte della Procura Persona_1
Generale che da parte dell'imputato.
Su tale documentazione il contraddittorio è stato garantito anche mediante l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., ove entrambe le parti hanno argomentato in merito alle risultanze della sentenza penale.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente è fondata.
Ritiene questo Collegio che sussistano elementi sufficienti per ritenere che abbia assunto CP_1
condotte maltrattanti nei confronti della moglie, nel corso della convivenza matrimoniale.
Va preliminarmente osservato che, mancando nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il Tribunale può anche avvalersi di prove c.d. atipiche per fondare il proprio convincimento, tra cui gli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (cfr.
Cass. Civ. n. 19521/2019; Cass. Civ. 18025/2019; Cass. Civ., Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017).
Ciò posto, come già rilevato dal Giudice delegato nell'ambito dell'ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c., deve ritenersi provato l'episodio del 13.12.2022, durante il quale il convenuto ha compiuto un gesto autolesivo puntando un coltello contro di sé per convincere la moglie ad accoglierlo nuovamente in casa, in quanto confermato dallo stesso convenuto, sia con la memoria di costituzione, sia con le dichiarazioni rese alla prima udienza. Tale episodio, per il quale è stato arrestato in CP_1
flagranza, appare poi ben descritto nell'ordinanza cautelare del 16.12.2022, che richiama la relazione di intervento della P.G.: “alle ore 13:50 del 13 dicembre 2022, pattuglia radiomobile interveniva in via
Todesco n. 6/2, in quanto tale segnalava che l'odierno indagato, a seguito di una lite, Parte_1
brandiva un coltello. Ivi giunti, in strada trovavano , amico del , che aveva visto Persona_3 CP_1
quest'ultimo infliggersi una coltellata nell'addome al culmine della lite. Entrati nell'abitazione i militari notavano il supino, privo di sensi, vicino al tavolo della cucina con una ferita sul lato CP_1
dx dell'addome, mentre sua moglie si trovava seduta sul divanetto dell'ingresso in stato di shock.
Veniva liberato dalla giacca e ramponata la ferita con un canovaccio in attesa che arrivasse personale medico, l'arma usata era un coltello da cucina seghettato con il manico nero sporco di sangue che si trovava sulla tavola”; all'episodio ha assistito il sig. (escusso a sommarie informazioni) e Persona_3
immediatamente dopo, sporgeva querela con cui riportava la quotidiana aggressività sia Parte_1
verbale che fisica da parte del marito da diversi anni.
pagina 5 di 11 Con particolare riguardo all'addebito della separazione, questo Tribunale aderisce all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351); peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ.,
Sez.
6-1 n. 433 del 14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n.
817 del 14.1.2011).
Per l'effetto, anche a voler prendere in considerazione il solo episodio del dicembre 2022, ampiamente confermato sia dal resistente che dai plurimi riscontri di cui agli atti delle indagini nel procedimento penale, la condotta ivi tenuta dal sig. è di per sé sufficiente a fondare la pronuncia di addebito CP_1
della separazione dei coniugi. Il gesto di autolesionismo costituisce indubbiamente una condotta di violenza domestica, in quanto idoneo a rappresentare strumento di intimidazione e minaccia nei confronti della moglie convivente.
Peraltro, non può trascurarsi ai fini della prova anche la sentenza penale non irrevocabile la quale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, “costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza... nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice” (cfr., peraltro con riferimento alla sentenza di patteggiamento e dunque con principi a fortiori applicabili al caso di specie, Cass. Civ.n. 3626 del 24.2.2004; Cass. Civ. n. 4493 del 24.2.2010).
pagina 6 di 11 La sentenza penale di condanna di per il delitto di maltrattamenti in famiglia, CP_1
pronunciandosi all'esito dell'acquisizione degli atti del fascicolo del PM ex art. 493 comma 3 c.p.p., ha richiamato espressamente l'episodio del 13.12.2022 rilevando che “le dichiarazioni della persona offesa costituiscono l'unica prova del reato contestato”, ritenendole coerenti, lineari e credibili, nonché Per_ riscontrate – quantomeno con riferimento all'episodio sopra citato – dal teste (amico dello stesso imputato) e da un certificato medico in atti.
Va rilevato che le violenze allegate dalla ricorrente si sono realizzare esclusivamente tra le mura domestiche, di talché le sue dichiarazioni possono assumere efficacia di argomento di prova ex art. 117
c.p.c. e appaiono coerenti con gli altri elementi acquisiti agli atti.
A tal riguardo, lo stesso resistente, pur negando di aver tenuto condotte violente in passato, ha confermato che l'episodio del dicembre 2022 era intervenuto al culmine di divergenze e incomprensioni (verosimilmente di gravità crescente, in quanto esitati in una condotta violenta mediante l'uso di un coltello), allegando di aver compiuto il gesto autolesionistico per convincere la moglie a riaccettarlo in casa, ciò che corrobora le dichiarazioni della ricorrente, secondo cui il marito ciclicamente si allontanava dalla casa familiare, per poi tornare e chiedere di essere riaccettato alla moglie, la quale ogni volta acconsentiva, come esposto in querela, sia per compassione, sia per timore di ripercussioni future.
Inoltre, pur non avendo la ricorrente denunciato il marito fino al 2022, è agli atti la diffida datata
19.8.2020, con cui il difensore di riferiva di un episodio di percosse in danno della moglie Parte_1
e intimava a di lasciare la casa familiare (cfr. doc. 4 ricorso); si tratta di deduzioni che non CP_1
possono ritenersi meramente strumentali al giudizio di separazione, in quanto risalenti a diversi anni prima l'introduzione dell'odierno giudizio e anch'esse coerenti rispetto al narrato di cui alla querela e al ricorso.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che la separazione sia addebitabile alle condotte violente di nei confronti della moglie, con assorbimento degli ulteriori motivi allegati dalla CP_1
ricorrente.
4.
Quanto già esposto a fondamento della pronuncia di addebito deve qui richiamarsi ai fini delle decisioni da assumere a tutela e nell'interesse preminente del figlio minore prossimo al Per_1
compimento dei 15 anni.
pagina 7 di 11 La circostanza che la sentenza penale abbia escluso l'aggravante dell'art. 572 comma 2 c.p., per difetto di prova che le condotte siano state tenute alla presenza del figlio minore, non può essere valorizzata ai fini di un provvedimento di affidamento condiviso del minore, come richiesto dal resistente.
La rilevanza degli atti di violenza nella individuazione del regime di affidamento è sancita dalla
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 31 prevede che “le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione”.
Le condotte violente nei confronti del coniuge, anche quando isolate, denotano una profonda e grave lacuna nelle capacità genitoriali anche indipendentemente dalla sussistenza o meno della c.d. violenza assistita da parte dei figli minori.
Inoltre, secondo quanto riportato dai Servizi Sociali incaricati dal Giudice delegato, ha riferito Per_1
agli operatori episodi i propri vissuti emotivi all'interno dell'ambiente familiare, “verbalizzando i propri stati d'animo di timore, preoccupazione e rabbia quando assisteva a episodi di violenza subiti dalla madre da parte del padre”; il ragazzo ha chiaramente manifestato di sentirsi più sereno e tranquillo all'interno dell'ambiente familiare (“… ora mi sento più libero dentro casa, prima dovevo stare attento a tutto per non infastidire mio papà”) e di non avere intenzione di vedere il padre (cfr. relazione del 7.12.2023), desiderio confermato anche nell'ultima relazione depositata il 18.9.2024.
Quanto sin qui riportato induce a confermare la valutazione del Giudice delegato, circa il carattere pregiudizievole, nel caso di specie, dell'ascolto del minore;
il fatto che il ragazzo abbia riportato in maniera chiara i propri sentimenti di timore, preoccupazione e rabbia nei confronti del padre rende del tutto inappropriata la convocazione del minore in Tribunale, che costituirebbe per lui verosimilmente fonte di ulteriore ansia e occasione per rievocare nuovamente i propri vissuti negativi.
Va rilevato, infine, che il resistente dal canto suo ha solo formalmente acconsentito al percorso di sostegno e ascolto proposto presso il UL AR (come da provvedimento del Giudice delegato in data 8.2.2024), senza tuttavia essersi mai attivato concretamente in tal senso e, dunque, precludendo al Tribunale ogni elemento di valutazione circa la consapevolezza e riconsiderazione dei suoi agiti passati.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il figlio minore Per_1
pagina 8 di 11 Si ritiene che le valutazioni del Servizio Sociale, relative ad una relazione madre-figlio idealizzata e all'opportunità di prevenire “possibili elementi di dipendenza e confusione sé-altro” non costituiscano ostacolo all'affidamento del minore alla madre, né tantomeno indice di condotte alienanti della madre, che devono anzi escludersi visto quanto ricostruito con riguardo ai comportamenti violenti del marito;
non si ritiene vi siano elementi idonei a generare dubbi sulla capacità genitoriale della madre, che pacificamente si è sempre occupata in via del tutto prevalente della crescita di entrambi i figli e con cui il minore ha sempre convissuto. Per_1
Si ritiene altresì che la soluzione più tutelante per sia quella di autorizzare la madre ad adottare Per_1
in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il figlio ed in particolare quelle relative a educazione, istruzione e salute, tenendo conto che l'assenza di rapporti protratta per molto tempo preclude anche la possibilità che il padre possa riconoscere gli autentici bisogni del figlio.
In ragione dei provvedimenti in punto di affidamento, il minore va collocato presso la madre, cui va assegnata ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita in via M. Todesco n. 6 Padova.
Quanto alle frequentazioni con il padre, la previsione di un calendario di incontri non appare soluzione idonea al caso di specie, atteso il fermo rifiuto di che quest'anno compirà 15 anni e dunque ha Per_1
un grado di maturità che gli consente di compiere tale scelta in autonomia;
sul punto, va richiamato il principio secondo cui la frequentazione di un genitore da parte del figlio minore deve essere il frutto
“di una sua scelta libera ed autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la maggiore età e che, in quanto tali, possono spingersi fino al rifiuto stesso” (Cass.
13/08/2019 n. 2134; Cass. 6471/2020).
Ove il minore dovesse manifestare la volontà di riprendere i rapporti con il padre, i Servizi Sociali potranno organizzare le visite tra padre e figlio secondo le modalità più tutelanti per il minore, previa valutazione di idoneità del padre e il proficuo esperimento da parte di quest'ultimo di un percorso volto alla riconsiderazione dei suoi comportamenti violenti assunti in ambito familiare.
5.
Con riferimento al mantenimento del figlio minore a carico del padre, non risultano essere intervenuti rilevanti fatti nuovi rispetto alla pronuncia dei provvedimenti temporanei, che devono sul punto essere integralmente confermati.
Sulla base della documentazione economica prodotta, le parti percepiscono uno stipendio analogo
(circa € 1.400/1.500,00 mensili) e il resistente ha provato di aver reperito una soluzione abitativa con oneri di € 450,00 mensili;
per l'effetto, si stima congruo confermare il contributo a carico del padre per pagina 9 di 11 il mantenimento di pari ad € 250,00 mensili annualmente rivalutabili oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, anche alla luce della circostanza che la madre, quale genitore affidatario in via esclusiva del minore, ha diritto alla percezione dell'assegno unico nella misura del 100% ex lege.
6.
Nulla deve statuirsi in punto di mantenimento del figlio maggiorenne e di contributi economici tra coniugi, in difetto di domande in tal senso.
7.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, tenuto conto della dichiarazione di addebito della separazione e dei provvedimenti relativi all'affidamento del figlio minore.
va pertanto condannato a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo CP_1
quanto previsto dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 per le cause di valore compreso tra
€ 26.001,00 ad € 52.000,00 e applicando i valori minimi in ragione della natura e complessità delle questioni trattate, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara l'addebito della responsabilità della separazione personale dei coniugi in capo a CP_1
;
[...]
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'8.11.2001 in Shkoder (Albania) tra Pt_1
e ;
[...] CP_1
3) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , attribuendo alla stessa Per_1 Parte_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., ivi comprese quelle relative all'educazione, istruzione e salute;
4) assegna la casa familiare sita in via M. Todesco n. 6 Padova a affinché vi abiti con Parte_1
il figlio minore Per_1
5) dispone che, ove il figlio minore manifesti la volontà di riprendere i rapporti con il Per_1
padre, i Servizi Sociali organizzino le visite tra padre e figlio secondo le modalità più tutelanti per il minore, previa valutazione di idoneità del padre e il proficuo esperimento da parte di quest'ultimo di un percorso volto alla riconsiderazione dei suoi comportamenti violenti assunti in ambito familiare;
pagina 10 di 11 6) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_2 Per_1 somma di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2023);
7) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per CP_1 Parte_1
compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3158/2023 promossa da:
, con l'avvocato Della Greca Sonia;
Parte_1
Parte attrice contro
, con l'avvocato Doro Liana e l'avvocato Stecca Veronica;
CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Dichiararsi che la separazione personale tra le parti in causa vada addebitata al marito CP_1
in ragione sia dei maltrattamenti familiari perpetrati ai danni della moglie anche alla presenza
[...]
dai figli minori sia per aver violato i doveri nascenti dal matrimonio intrattenendo una relazione extraconiugale.
• Essendo passata in giudicato la sentenza parziale che ha pronunciato la di separazione, essendo decori i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa in data 8 novembre 2001 a Shkoder (Albania) ordinandone la trascrizione presso gli Enti Competenti;
• Disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minorenne alla madre Persona_1 Pt_1
[...]
pagina 1 di 11 • confermarsi l'assegnazione della casa familiare a già unica intestataria del Parte_1
contratto in qualità di genitore convivente con i figli e;
CP_2 Per_2 Persona_1
• disporsi che versi a a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
, la somma mensile di 300,00, da rivalutarsi a far data dai Provvedimenti Persona_1
Presidenziali oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova.
• Essendo emerso in maniera inquivocabile che il ha tenuto condotte che hanno causato di CP_1
grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà della moglie ed altresì dei figli si chiede che il Tribunale Voglia adottare uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 70 c.p.c.
a tutela della ricorrente e del figlio minore . Persona_1
• condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite con distrazione a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
Per parte resistente:
“- Dichiararsi il divorzio tra i coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati , libero ciascun di fissare ove creda la propria residenza.
- Assegnarsi la casa familiare a in qualità di genitore convivente con i figli. Parte_1
- Affidarsi ai genitori congiuntamente il figlio minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
- Disporsi che versi a a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie;
-Spese di lite compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio l'8.11.2001 a Shkoder (Albania) e dalla unione Parte_1 CP_1
nascevano i figli , (in data 13.7.2002, maggiorenne) e (in data 22.9.2010, minorenne). Per_2 Per_1
La parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, con addebito al marito a causa delle condotte violente tenute da quest'ultimo, nonché la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e l'adozione di provvedimenti consequenziali relativi alla prole e ai profili di carattere economico
Il resistente si costituiva in giudizio, aderendo alle domande di separazione e divorzio e concludendo per il resto come da comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 12.7.2023 le parti confermavano la volontà di separarsi e di divorziare ed il Giudice delegato, visto l'art. 473 bis.42 c.p.c., si asteneva dal procedere al tentativo di conciliazione e pagina 2 di 11 dall'invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare;
quindi, con ordinanza 17.7.2023, visti gli artt. 473 bis.22 e 473 bis.46 c.p.c. adottava i provvedimenti più idonei a tutelare la ricorrente e il figlio minore, incaricando i Servizi Sociali competenti sul Comune di residenza del minore (Padova) di sentire il minore e i genitori separatamente, al fine di individuare, ove ravvisassero i presupposti, i più opportuni tempi di incontro in modalità protetta alla presenza di un operatore tra padre e il figlio minore calendarizzando colloqui e visite in modo da evitare occasioni di incontro tra genitori. Per_1
Pronunciata, all'esito dell'udienza del 21.12.2023, la sentenza parziale sullo status di separazione, con ordinanza dell'8.2.2024 il Giudice delegato, visto l'aggravamento della misura cautelare nei confronti di e le risultanze della relazione dei Servizi Sociali, sospendeva le visite tra il figlio minore CP_3
e il padre, incaricando i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno psicologico a Per_1
beneficio del minore con il suo consenso, nonché di attivare uno spazio terapeutico per la madre ed un percorso di ascolto e consulenza per il padre, sempre previo consenso di ciascuno di essi.
All'udienza del 26.9.2024, respinta l'istanza di autorizzazione alla produzione di nuovi documenti da parte della ricorrente, ritenendola non rilevante alla luce della documentazione già in atti e respinta l'istanza del resistente di ascolto del figlio minore, in quanto pregiudizievole per il minore stesso alla luce di quanto esposto nelle relazioni dei Servizi Sociali, fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio.
Depositati gli scritti conclusivi nei termini ex art. 473bis. 28 c.p.c. assegnati alle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in via definitiva.
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi ex art.473bis. 21 c.p.c.; il periodo di separazione, le vicende intercorse
(si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Considerato, altresì, il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status di separazione, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
2.
Ai sensi dell'art.473bis. 49, ultimo comma, c.p.c., la sentenza emessa all'esito del procedimento in cui siano state cumulativamente proposte, o successivamente riunite, domande di separazione e di divorzio pagina 3 di 11 tra le stesse parti contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Nel caso di specie, con riguardo alla separazione personale dei coniugi occorrerà valutare la domanda di addebito della separazione a , formulata dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo;
le CP_1
ulteriori statuizioni, relative alla regolamentazione degli interessi morali e materiali del figlio minore, disciplinate sino ad ora con i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c., costituiranno statuizioni inerenti al divorzio.
3.
La ricorrente ha chiesto che la separazione venga addebitata al marito, a causa delle condotte verbalmente e fisicamente violente da lui tenute nei confronti della moglie durante la convivenza matrimoniale, tra il 2018 e il dicembre 2022 allorquando, a seguito di arresto in flagranza di CP_1
e di querela sporta dalla moglie, nel procedimento penale n. 9195/2022 era stata emessa la
[...]
misura cautelare di allontanamento del resistente dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, contestando che i motivi della separazione siano a lui addebitabili, essendosi il legame deteriorato per una serie di reciproche gravi divergenze ed incomprensioni che, in data 13.12.2022, si erano irrimediabilmente acuite allorché , CP_1
“esasperato dai continui litigi, rientrava a casa minacciando su di sé un atto di autolesionismo se la moglie non lo avesse ripreso in casa, ferendosi quindi con un coltello e per l'effetto provocando
l'intervento dei Carabinieri con successivo suo ricovero presso l'Ospedale Psichiatrico”, con conseguente emissione e convalida del provvedimento cautelare di allontanamento nei suoi confronti.
Nelle more dell'odierno procedimento, è pervenuta comunicazione ai sensi dell'art. 64bis disp. att.
c.p.p. del provvedimento in data 7.9.2023, con cui il G.i.p. di Padova ha disposto l'aggravamento della misura cautelare mediante aggiunta dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G., per violazione della misura cautelare quantomeno sotto il profilo del divieto di comunicazione alla persona offesa;
inoltre, in data 2.10.2024 è pervenuta comunicazione della sentenza di condanna di alla CP_1
pena di anni 2 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione dell'imputato ad uno specifico percorso di recupero ex art. 165 comma 5 c.p., per il delitto di all'art. 572 c.p. “perché sottoponeva la moglie convivente ad una serie Parte_1
continua di ingiurie, minacce anche di morte, e saltuariamente anche percosse (come nel giugno
2022), così ingenerando nella stessa uno stato continuo di sofferenza, tensione e paura per la propria
pagina 4 di 11 incolumità”, escludendo l'aggravante di aver commesso il fatto anche in presenza del figlio minore
Tale ultima sentenza risulta oggetto di impugnazione, sia da parte della Procura Persona_1
Generale che da parte dell'imputato.
Su tale documentazione il contraddittorio è stato garantito anche mediante l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., ove entrambe le parti hanno argomentato in merito alle risultanze della sentenza penale.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente è fondata.
Ritiene questo Collegio che sussistano elementi sufficienti per ritenere che abbia assunto CP_1
condotte maltrattanti nei confronti della moglie, nel corso della convivenza matrimoniale.
Va preliminarmente osservato che, mancando nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il Tribunale può anche avvalersi di prove c.d. atipiche per fondare il proprio convincimento, tra cui gli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (cfr.
Cass. Civ. n. 19521/2019; Cass. Civ. 18025/2019; Cass. Civ., Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017).
Ciò posto, come già rilevato dal Giudice delegato nell'ambito dell'ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c., deve ritenersi provato l'episodio del 13.12.2022, durante il quale il convenuto ha compiuto un gesto autolesivo puntando un coltello contro di sé per convincere la moglie ad accoglierlo nuovamente in casa, in quanto confermato dallo stesso convenuto, sia con la memoria di costituzione, sia con le dichiarazioni rese alla prima udienza. Tale episodio, per il quale è stato arrestato in CP_1
flagranza, appare poi ben descritto nell'ordinanza cautelare del 16.12.2022, che richiama la relazione di intervento della P.G.: “alle ore 13:50 del 13 dicembre 2022, pattuglia radiomobile interveniva in via
Todesco n. 6/2, in quanto tale segnalava che l'odierno indagato, a seguito di una lite, Parte_1
brandiva un coltello. Ivi giunti, in strada trovavano , amico del , che aveva visto Persona_3 CP_1
quest'ultimo infliggersi una coltellata nell'addome al culmine della lite. Entrati nell'abitazione i militari notavano il supino, privo di sensi, vicino al tavolo della cucina con una ferita sul lato CP_1
dx dell'addome, mentre sua moglie si trovava seduta sul divanetto dell'ingresso in stato di shock.
Veniva liberato dalla giacca e ramponata la ferita con un canovaccio in attesa che arrivasse personale medico, l'arma usata era un coltello da cucina seghettato con il manico nero sporco di sangue che si trovava sulla tavola”; all'episodio ha assistito il sig. (escusso a sommarie informazioni) e Persona_3
immediatamente dopo, sporgeva querela con cui riportava la quotidiana aggressività sia Parte_1
verbale che fisica da parte del marito da diversi anni.
pagina 5 di 11 Con particolare riguardo all'addebito della separazione, questo Tribunale aderisce all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351); peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ.,
Sez.
6-1 n. 433 del 14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n.
817 del 14.1.2011).
Per l'effetto, anche a voler prendere in considerazione il solo episodio del dicembre 2022, ampiamente confermato sia dal resistente che dai plurimi riscontri di cui agli atti delle indagini nel procedimento penale, la condotta ivi tenuta dal sig. è di per sé sufficiente a fondare la pronuncia di addebito CP_1
della separazione dei coniugi. Il gesto di autolesionismo costituisce indubbiamente una condotta di violenza domestica, in quanto idoneo a rappresentare strumento di intimidazione e minaccia nei confronti della moglie convivente.
Peraltro, non può trascurarsi ai fini della prova anche la sentenza penale non irrevocabile la quale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, “costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza... nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice” (cfr., peraltro con riferimento alla sentenza di patteggiamento e dunque con principi a fortiori applicabili al caso di specie, Cass. Civ.n. 3626 del 24.2.2004; Cass. Civ. n. 4493 del 24.2.2010).
pagina 6 di 11 La sentenza penale di condanna di per il delitto di maltrattamenti in famiglia, CP_1
pronunciandosi all'esito dell'acquisizione degli atti del fascicolo del PM ex art. 493 comma 3 c.p.p., ha richiamato espressamente l'episodio del 13.12.2022 rilevando che “le dichiarazioni della persona offesa costituiscono l'unica prova del reato contestato”, ritenendole coerenti, lineari e credibili, nonché Per_ riscontrate – quantomeno con riferimento all'episodio sopra citato – dal teste (amico dello stesso imputato) e da un certificato medico in atti.
Va rilevato che le violenze allegate dalla ricorrente si sono realizzare esclusivamente tra le mura domestiche, di talché le sue dichiarazioni possono assumere efficacia di argomento di prova ex art. 117
c.p.c. e appaiono coerenti con gli altri elementi acquisiti agli atti.
A tal riguardo, lo stesso resistente, pur negando di aver tenuto condotte violente in passato, ha confermato che l'episodio del dicembre 2022 era intervenuto al culmine di divergenze e incomprensioni (verosimilmente di gravità crescente, in quanto esitati in una condotta violenta mediante l'uso di un coltello), allegando di aver compiuto il gesto autolesionistico per convincere la moglie a riaccettarlo in casa, ciò che corrobora le dichiarazioni della ricorrente, secondo cui il marito ciclicamente si allontanava dalla casa familiare, per poi tornare e chiedere di essere riaccettato alla moglie, la quale ogni volta acconsentiva, come esposto in querela, sia per compassione, sia per timore di ripercussioni future.
Inoltre, pur non avendo la ricorrente denunciato il marito fino al 2022, è agli atti la diffida datata
19.8.2020, con cui il difensore di riferiva di un episodio di percosse in danno della moglie Parte_1
e intimava a di lasciare la casa familiare (cfr. doc. 4 ricorso); si tratta di deduzioni che non CP_1
possono ritenersi meramente strumentali al giudizio di separazione, in quanto risalenti a diversi anni prima l'introduzione dell'odierno giudizio e anch'esse coerenti rispetto al narrato di cui alla querela e al ricorso.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che la separazione sia addebitabile alle condotte violente di nei confronti della moglie, con assorbimento degli ulteriori motivi allegati dalla CP_1
ricorrente.
4.
Quanto già esposto a fondamento della pronuncia di addebito deve qui richiamarsi ai fini delle decisioni da assumere a tutela e nell'interesse preminente del figlio minore prossimo al Per_1
compimento dei 15 anni.
pagina 7 di 11 La circostanza che la sentenza penale abbia escluso l'aggravante dell'art. 572 comma 2 c.p., per difetto di prova che le condotte siano state tenute alla presenza del figlio minore, non può essere valorizzata ai fini di un provvedimento di affidamento condiviso del minore, come richiesto dal resistente.
La rilevanza degli atti di violenza nella individuazione del regime di affidamento è sancita dalla
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 31 prevede che “le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione”.
Le condotte violente nei confronti del coniuge, anche quando isolate, denotano una profonda e grave lacuna nelle capacità genitoriali anche indipendentemente dalla sussistenza o meno della c.d. violenza assistita da parte dei figli minori.
Inoltre, secondo quanto riportato dai Servizi Sociali incaricati dal Giudice delegato, ha riferito Per_1
agli operatori episodi i propri vissuti emotivi all'interno dell'ambiente familiare, “verbalizzando i propri stati d'animo di timore, preoccupazione e rabbia quando assisteva a episodi di violenza subiti dalla madre da parte del padre”; il ragazzo ha chiaramente manifestato di sentirsi più sereno e tranquillo all'interno dell'ambiente familiare (“… ora mi sento più libero dentro casa, prima dovevo stare attento a tutto per non infastidire mio papà”) e di non avere intenzione di vedere il padre (cfr. relazione del 7.12.2023), desiderio confermato anche nell'ultima relazione depositata il 18.9.2024.
Quanto sin qui riportato induce a confermare la valutazione del Giudice delegato, circa il carattere pregiudizievole, nel caso di specie, dell'ascolto del minore;
il fatto che il ragazzo abbia riportato in maniera chiara i propri sentimenti di timore, preoccupazione e rabbia nei confronti del padre rende del tutto inappropriata la convocazione del minore in Tribunale, che costituirebbe per lui verosimilmente fonte di ulteriore ansia e occasione per rievocare nuovamente i propri vissuti negativi.
Va rilevato, infine, che il resistente dal canto suo ha solo formalmente acconsentito al percorso di sostegno e ascolto proposto presso il UL AR (come da provvedimento del Giudice delegato in data 8.2.2024), senza tuttavia essersi mai attivato concretamente in tal senso e, dunque, precludendo al Tribunale ogni elemento di valutazione circa la consapevolezza e riconsiderazione dei suoi agiti passati.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il figlio minore Per_1
pagina 8 di 11 Si ritiene che le valutazioni del Servizio Sociale, relative ad una relazione madre-figlio idealizzata e all'opportunità di prevenire “possibili elementi di dipendenza e confusione sé-altro” non costituiscano ostacolo all'affidamento del minore alla madre, né tantomeno indice di condotte alienanti della madre, che devono anzi escludersi visto quanto ricostruito con riguardo ai comportamenti violenti del marito;
non si ritiene vi siano elementi idonei a generare dubbi sulla capacità genitoriale della madre, che pacificamente si è sempre occupata in via del tutto prevalente della crescita di entrambi i figli e con cui il minore ha sempre convissuto. Per_1
Si ritiene altresì che la soluzione più tutelante per sia quella di autorizzare la madre ad adottare Per_1
in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il figlio ed in particolare quelle relative a educazione, istruzione e salute, tenendo conto che l'assenza di rapporti protratta per molto tempo preclude anche la possibilità che il padre possa riconoscere gli autentici bisogni del figlio.
In ragione dei provvedimenti in punto di affidamento, il minore va collocato presso la madre, cui va assegnata ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare, sita in via M. Todesco n. 6 Padova.
Quanto alle frequentazioni con il padre, la previsione di un calendario di incontri non appare soluzione idonea al caso di specie, atteso il fermo rifiuto di che quest'anno compirà 15 anni e dunque ha Per_1
un grado di maturità che gli consente di compiere tale scelta in autonomia;
sul punto, va richiamato il principio secondo cui la frequentazione di un genitore da parte del figlio minore deve essere il frutto
“di una sua scelta libera ed autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la maggiore età e che, in quanto tali, possono spingersi fino al rifiuto stesso” (Cass.
13/08/2019 n. 2134; Cass. 6471/2020).
Ove il minore dovesse manifestare la volontà di riprendere i rapporti con il padre, i Servizi Sociali potranno organizzare le visite tra padre e figlio secondo le modalità più tutelanti per il minore, previa valutazione di idoneità del padre e il proficuo esperimento da parte di quest'ultimo di un percorso volto alla riconsiderazione dei suoi comportamenti violenti assunti in ambito familiare.
5.
Con riferimento al mantenimento del figlio minore a carico del padre, non risultano essere intervenuti rilevanti fatti nuovi rispetto alla pronuncia dei provvedimenti temporanei, che devono sul punto essere integralmente confermati.
Sulla base della documentazione economica prodotta, le parti percepiscono uno stipendio analogo
(circa € 1.400/1.500,00 mensili) e il resistente ha provato di aver reperito una soluzione abitativa con oneri di € 450,00 mensili;
per l'effetto, si stima congruo confermare il contributo a carico del padre per pagina 9 di 11 il mantenimento di pari ad € 250,00 mensili annualmente rivalutabili oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, anche alla luce della circostanza che la madre, quale genitore affidatario in via esclusiva del minore, ha diritto alla percezione dell'assegno unico nella misura del 100% ex lege.
6.
Nulla deve statuirsi in punto di mantenimento del figlio maggiorenne e di contributi economici tra coniugi, in difetto di domande in tal senso.
7.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, tenuto conto della dichiarazione di addebito della separazione e dei provvedimenti relativi all'affidamento del figlio minore.
va pertanto condannato a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo CP_1
quanto previsto dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 per le cause di valore compreso tra
€ 26.001,00 ad € 52.000,00 e applicando i valori minimi in ragione della natura e complessità delle questioni trattate, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara l'addebito della responsabilità della separazione personale dei coniugi in capo a CP_1
;
[...]
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'8.11.2001 in Shkoder (Albania) tra Pt_1
e ;
[...] CP_1
3) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , attribuendo alla stessa Per_1 Parte_1
l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., ivi comprese quelle relative all'educazione, istruzione e salute;
4) assegna la casa familiare sita in via M. Todesco n. 6 Padova a affinché vi abiti con Parte_1
il figlio minore Per_1
5) dispone che, ove il figlio minore manifesti la volontà di riprendere i rapporti con il Per_1
padre, i Servizi Sociali organizzino le visite tra padre e figlio secondo le modalità più tutelanti per il minore, previa valutazione di idoneità del padre e il proficuo esperimento da parte di quest'ultimo di un percorso volto alla riconsiderazione dei suoi comportamenti violenti assunti in ambito familiare;
pagina 10 di 11 6) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_2 Per_1 somma di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2023);
7) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per CP_1 Parte_1
compenso professionale, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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