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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza dell'11.03.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 5492/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 766/2022
R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Guastafierro Parte_1
Pasquale ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale, depositato dal dott. , nel giudizio di ATP nr. 766/2022 Rg, avendo il ctu escluso Persona_1 la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, stante l'accertamento di un'invalidità del 67%. Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
12.03.2021, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente.
Pag. 1 di 4 CP_
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 13.09.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 22.09.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 09.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo, la consulenza del CTU ritenendo la stessa viziata e chiedendo per l'effetto il rinnovo delle operazioni peritali.
Ha dedotto l'erronea valutazione da parte del ctu della sindrome depressiva endoreattiva, non riconosciuta come grave, nonostante il riconoscimento della gravità della patologia da parte della Commissione medica CP_
Dalla lettura dell'elaborato peritale, si deduce che il Dott. abbia condotto un ampio Persona_1 esame clinico e correttamente valutato l'apparato neurologico. Nella perizia si legge espressamente: “ROT normoelicitabili e simmetrici. Integra la sensibilità. Prova di Romberg negativa. Soggetto vigile, orientato nel tempo e nello
Pag. 2 di 4 spazio. Ideazione, logica, critica nella norma. Tono dell'umore tendente al versante depressivo con riferiti disturbi d'ansia”
(Cfr. Perizia in atti). Per tali ragioni, non può riconoscersi la gravità della patologia, così, come dedotto dalla parte ricorrente.
Si ricorda, inoltre, che in tema di valutazione medicolegale occorre che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia. In altre parole, episodici approcci al paziente psichiatrico senza un percorso diagnostico e clinico-trattamentale non possono assurgere al ruolo di documenti idonei a comprovare una malattia mentale. Nel caso di specie la parte ha documentato il disturbo depressivo depositando solo due certificati risalente al 06.09.2021 e al 07.10.2022, così come evidenziato dal Ctu nelle considerazioni medico-legali. CP_ Ad ogni modo, va rilevato che la visita effettuata presso la Commissione medica è precedente rispetto all'accesso peritale del 06.12.2022; per tale ragione, la stessa deve ritenersi superata dall'approfondito esame obiettivo condotto dal consulente del Tribunale. Ad oggi, a distanza di quasi due anni e mezzo dall'accesso peritale, come detto avvenuto il 06.12.2022, nessuna nuova documentazione di aggravamento è pervenuta con riferimento alla suddetta patologia. Ragione per cui le censure della parte non possono essere accolte, confermando le valutazioni del ctu in merito all'apparato psichico.
Infine, la parte ha dedotto che il CTU avrebbe sottostimato tutte le patologie connesse all'apparato osseo-articolare, nonostante i certificati del 16.06.2021, del 10.09.2021 e del 18.07.2022.
Orbene, si osserva che il ctu non solo ha preso in considerazione tali certificati (pag.
5-6 della perizia) ma dall'esame obiettivo ha riscontrato che, per quanto attiene l'apparato osteo-articolare, il Sig. Parte_1 non presenta significative limitazioni. Al riguardo ha rilevato quanto segue: “la digitopressione sulle apofisi spinose delle vertebre non evoca dolore, assenza di contrattura antalgica della muscolatura vertebrale. Nella norma
l'articolarità del rachide cervicale e dorso-lombare. Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari. Escursioni articolari delle spalle nella norma. Funzioni di presa e di pinza delle mani nella norma. Arti inferiori: flessoestensione delle ginocchia riferita dolente e limitata ai gradi estremi, presenza di scroscii articolari. Cambi posturali regolari. Stazione eretta ben mantenuta. Deambulazione autonoma” (cfr. Perizia in atti).
Anche in questo caso, non può riconoscersi la gravità della patologia, così, come dedotto dalla parte ricorrente, infatti, il ctu nelle considerazioni medico-legali ha specificato: “Alla patologia artrosica interessante le articolazioni delle ginocchia con lieve impegno funzionale, si può riconoscere un tasso di invalidità permanente pari all'
11%, applicando il criterio analogico e prendendo in considerazione quanto previsto alla voce-codice 7205 (anchilosi di ginocchio rettilinea) (cfr. Perizia in atti).
Né ad una diversa conclusione si può giungere considerando il nuovo certificato medico depositato unitamente alle note di trattazione scritta. In particolare, il certificato del 03.03.2025 dell CP_2
ha una funzione per lo più descrittiva del quadro patologico e da tale certifico emerge solo una
[...]
Pag. 3 di 4 semplice prescrizione di farmaci da assumere per due mesi.
A fronte di tutte le suindicate considerazioni, il ctu ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento del requisito sanitario.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarato Parte_1 soggetto non avente diritto all'assegno d'invalidità civile.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, redatta nel giudizio atp, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente Parte_1 il requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 11.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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