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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro AN IA TU, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 3607/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Paolo Zambardino e dall'avv.to Florida Iervolino
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 20.03.2024, parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione cat. AS n. 04514951, ha esposto di aver presentato, in data 8.06.2023, domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale a seguito di omologa di separazione consensuale n. 4309 del 05/04/2023; ha poi aggiunto che l' con CP_1 provvedimento del 17.10.2023, aveva rigettato l'istanza.
Avendo quindi eccepito l'illegittimità del diniego espresso dall' , ha chiesto accertare il diritto alla maggiorazione "al CP_1 milione" della prestazione n. 04514951 cat. AS dalla domanda amministrativa del 8.06.2023 e per gli anni a venire con condanna dell' al pagamento degli arretrati determinati dovuti dal CP_1
8.06.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ordine alla domanda riguardante il riconoscimento del diritto alla maggiorazione "al milione" della prestazione n. 04514951 cat.
AS con riferimento alla domanda amministrativa del 8.06.2023,
l' , premesso che il riconoscimento dell'assegno sociale è CP_1 subordinato alla sussistenza dello stato di bisogno, che deve essere adeguatamente comprovato (e che analoghe considerazioni valgono per la maggiorazione sociale e per il c.d. aumento al milione), ha dedotto che, nel caso di specie, in data 08.06.2023, il ricorrente aveva ripresentato domanda di maggiorazione sociale allegando accordo di separazione ma la domanda era stata respinta in data 17.10.2023 sulla base delle seguenti considerazioni:
l'istanza era stata presentata a brevissima distanza dalla separazione;
nell'accordo il Sig. dichiarava di Parte_1 provvedere autonomamente al proprio mantenimento pur essendo i redditi del coniuge capienti, da un lato, quindi, rinunciandovi e, dall'altro, dimostrando di non essere in stato di bisogno;
nonostante l'impegno a cambiare residenza nell'accordo di separazione, sussisteva la coabitazione nello stesso stabile variando di fatto solo l'unità immobiliare. L'ente ha pertanto ritenuto, in fase d'istruttoria della domanda, che la cessazione degli effetti civili del matrimonio risultasse precostituita per scorporare il reddito dell'ex coniuge al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione di assegno sociale e maggiorazione.
In punto di diritto giova rammentare i principi enucleati dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia di assegno sociale richiesto a seguito di separazione coniugale. Invero, con riguardo alla possibilità per il coniuge separato, che abbia rinunciato in sede di separazione al mantenimento, di beneficiare dell'assegno sociale, la Corte di cassazione ha stabilito che: “Il coniuge separato ha diritto all'Assegno Sociale di cui alla legge n.
335/1995 pur avendo rinunciato, in sede di separazione dei coniugi, al mantenimento e senza aver dato prova di essersi attivato per ottenere la modifica delle condizioni di separazione… Ne' ciò è
d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021, n.24954; in senso conforme Cassazione n. 29109/2022).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'ex coniuge abbia percepito, negli Controparte_2 anni 2023 e 2024, rispettivamente gli importi di € 25.698,00 ed €
23.672,00 (cfr. certificato Agenzia delle Entrate).
Deve dunque ritenersi, in relazione agli elementi raccolti, che il ricorrente ben avrebbe potuto chiedere un sostegno economico all'ex coniuge, anziché rinunciare ad ogni forma di aiuto. Tra la scelta del ricorrente di rinunciare ad ogni forma di mantenimento e la sopravvenuta situazione di bisogno economico vi è dunque nesso di causalità immediata e diretta, con la conseguenza che la condizione di impossidenza dove considerarsi frutto di una sua scelta volontaria. Risultando pertanto lo stato di bisogno conseguenza dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non può essere riconosciuta.
Deve infatti ritenersi che lo stato di bisogno, quale presupposto del riconoscimento della prestazione richiesta, debba essere reale e non procurato dallo stesso istante.
Non essendo quindi stato dimostrato uno “stato di bisogno” effettivo, deve essere negato al ricorrente il diritto all'erogazione della prestazione richiesta.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
C.p.c. la esime dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta così decide:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa 15.12.2025
Il Giudice del lavoro
AN IA TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro AN IA TU, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 3607/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Paolo Zambardino e dall'avv.to Florida Iervolino
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 20.03.2024, parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione cat. AS n. 04514951, ha esposto di aver presentato, in data 8.06.2023, domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale a seguito di omologa di separazione consensuale n. 4309 del 05/04/2023; ha poi aggiunto che l' con CP_1 provvedimento del 17.10.2023, aveva rigettato l'istanza.
Avendo quindi eccepito l'illegittimità del diniego espresso dall' , ha chiesto accertare il diritto alla maggiorazione "al CP_1 milione" della prestazione n. 04514951 cat. AS dalla domanda amministrativa del 8.06.2023 e per gli anni a venire con condanna dell' al pagamento degli arretrati determinati dovuti dal CP_1
8.06.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ordine alla domanda riguardante il riconoscimento del diritto alla maggiorazione "al milione" della prestazione n. 04514951 cat.
AS con riferimento alla domanda amministrativa del 8.06.2023,
l' , premesso che il riconoscimento dell'assegno sociale è CP_1 subordinato alla sussistenza dello stato di bisogno, che deve essere adeguatamente comprovato (e che analoghe considerazioni valgono per la maggiorazione sociale e per il c.d. aumento al milione), ha dedotto che, nel caso di specie, in data 08.06.2023, il ricorrente aveva ripresentato domanda di maggiorazione sociale allegando accordo di separazione ma la domanda era stata respinta in data 17.10.2023 sulla base delle seguenti considerazioni:
l'istanza era stata presentata a brevissima distanza dalla separazione;
nell'accordo il Sig. dichiarava di Parte_1 provvedere autonomamente al proprio mantenimento pur essendo i redditi del coniuge capienti, da un lato, quindi, rinunciandovi e, dall'altro, dimostrando di non essere in stato di bisogno;
nonostante l'impegno a cambiare residenza nell'accordo di separazione, sussisteva la coabitazione nello stesso stabile variando di fatto solo l'unità immobiliare. L'ente ha pertanto ritenuto, in fase d'istruttoria della domanda, che la cessazione degli effetti civili del matrimonio risultasse precostituita per scorporare il reddito dell'ex coniuge al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione di assegno sociale e maggiorazione.
In punto di diritto giova rammentare i principi enucleati dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia di assegno sociale richiesto a seguito di separazione coniugale. Invero, con riguardo alla possibilità per il coniuge separato, che abbia rinunciato in sede di separazione al mantenimento, di beneficiare dell'assegno sociale, la Corte di cassazione ha stabilito che: “Il coniuge separato ha diritto all'Assegno Sociale di cui alla legge n.
335/1995 pur avendo rinunciato, in sede di separazione dei coniugi, al mantenimento e senza aver dato prova di essersi attivato per ottenere la modifica delle condizioni di separazione… Ne' ciò è
d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021, n.24954; in senso conforme Cassazione n. 29109/2022).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'ex coniuge abbia percepito, negli Controparte_2 anni 2023 e 2024, rispettivamente gli importi di € 25.698,00 ed €
23.672,00 (cfr. certificato Agenzia delle Entrate).
Deve dunque ritenersi, in relazione agli elementi raccolti, che il ricorrente ben avrebbe potuto chiedere un sostegno economico all'ex coniuge, anziché rinunciare ad ogni forma di aiuto. Tra la scelta del ricorrente di rinunciare ad ogni forma di mantenimento e la sopravvenuta situazione di bisogno economico vi è dunque nesso di causalità immediata e diretta, con la conseguenza che la condizione di impossidenza dove considerarsi frutto di una sua scelta volontaria. Risultando pertanto lo stato di bisogno conseguenza dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non può essere riconosciuta.
Deve infatti ritenersi che lo stato di bisogno, quale presupposto del riconoscimento della prestazione richiesta, debba essere reale e non procurato dallo stesso istante.
Non essendo quindi stato dimostrato uno “stato di bisogno” effettivo, deve essere negato al ricorrente il diritto all'erogazione della prestazione richiesta.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
C.p.c. la esime dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta così decide:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa 15.12.2025
Il Giudice del lavoro
AN IA TU