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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2012/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. FRANCESCO LOCANTO
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti ANGELA BARSANTINI e ROSANNA MARIANI
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica della correlazione tra la patologia da cui è affetta e lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il riconoscimento della tutela . CP_1
L' si è costituito, eccependo preliminarmente la nullità/inammissibilità del ricorso, in quanto CP_1
l'oggetto della domanda, ossia il riconoscimento di malattia da stress lavoro-correlato, rientra tra le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, da introdursi con rito ordinario e non con la procedura ex art. 445 bis c.p.c.
All'udienza odierna il difensore della ricorrente, munito del relativo potere in mandato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con spese di lite compensate.
L' tramite il proprio difensore, munito del relativo mandato, ha dichiarato di accettare la CP_1 rinuncia e si è associato alla richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti, compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 21/07/2025 Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. FRANCESCO LOCANTO
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti ANGELA BARSANTINI e ROSANNA MARIANI
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica della correlazione tra la patologia da cui è affetta e lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il riconoscimento della tutela . CP_1
L' si è costituito, eccependo preliminarmente la nullità/inammissibilità del ricorso, in quanto CP_1
l'oggetto della domanda, ossia il riconoscimento di malattia da stress lavoro-correlato, rientra tra le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, da introdursi con rito ordinario e non con la procedura ex art. 445 bis c.p.c.
All'udienza odierna il difensore della ricorrente, munito del relativo potere in mandato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con spese di lite compensate.
L' tramite il proprio difensore, munito del relativo mandato, ha dichiarato di accettare la CP_1 rinuncia e si è associato alla richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti, compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 21/07/2025 Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri