CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1276/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
02/04/2025 promossa d a
OGGETTO:
rappresentata e difesa dall'avv. PULCINI Parte_1
Servitu LU ES ( VIA VERDI 20 25010 C.F._1
BORGOSATOLLO; elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Pulcini
IA CE come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 10 APPELLATO CONTUMACE
contro
, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. TROMBINI Controparte_5
MARISA elettivamente domiciliati in VIA DON DE GIACOMI, 4 25065
LUMEZZANE presso il difensore avv. TROMBINI MARISA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATI
e contro e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_6 CP_7
BONU' LORENZO elettivamente domiciliati in CORSO CAVOUR N. 38
BRESCIA presso il difensore avv. BONU' LORENZO, come da procura allegata
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Terza sezione civile) n.
2622/21.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2015 e la figlia adivano il tribunale di Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 10 Brescia deducendo che e la moglie avevano Parte_2 CP_8
concluso con i fratelli , e due contratti di CP_1 CP_7 CP_6
permuta al fine di consentire a questi ultimi di divenire proprietari delle porzioni immobiliari che avevano occupato illegittimamente.
Una prima permuta era stata conclusa nel 1981 e con essa i coniugi Per_1
avevano ceduto la proprietà del mappale 265 ai fratelli mentre questi CP_1
ultimi, a loro volta, avevano ceduto la quota indivisa di ½ della proprietà dei mappali 435-451 in Comune di Lumezzane ( Bs), il diritto di transito sulla strada ancora da costruire, insistente sul mappale 452, e il diritto di posa di tubazioni fognarie, di acqua e gas metano;
nel predetto atto i coniugi Pt_3
si erano accollati le spese necessarie per la realizzazione del muro di
[...]
sostegno e della scala di accesso alla loro proprietà.
Il secondo atto di permuta era stato concluso il 7 maggio 1998 e con esso i coniugi avevano ceduto ai fratelli il mappale 393 mentre Per_1 CP_1
questi ultimi avevano trasferito la comproprietà della restante quota di ½ del mappale 765, fatta eccezione per il piazzale, rimasto in comproprietà.
I coniugi venivano altresì autorizzati a realizzare un garage in Per_1
aderenza ad un immobile adibito ad ufficio di proprietà dei fratelli e CP_1
questi a collocare i contatori in un'apposita nicchia che era stata realizzata nel muro di sostegno dopo la permuta del 1981.
Ciò premesso, i signori deducevano di essersi avveduti soltanto nel 2013 Pt_2
pagina 3 di 10 di plurime scorrettezze commesse dai fratelli il muro di sostegno che CP_1
avevano eretto, in esecuzione della permuta conclusa nel 1981 e che a tale epoca risultava insistere sulla loro proprietà, dopo la permuta conclusa nel
1998 era stato fatto rientrare nel mappale 264, di proprietà nella nicchia CP_1
realizzata nel muro di sostegno per contenere i contatori Enel e gas dei signori erano stati collocati anche i contatori dei signori e CP_1 Persona_2
e così pure il passaggio delle tubazioni consentito ai soli Persona_3
fratelli adesso veniva indebitamente esercitato anche dai signori CP_1
e le bollette relative al consumo di energia Persona_2 Persona_4
elettrica relative al cancello di accesso a tutte le proprietà prevedevano anche consumi relativi ad altre utenze.
Gli attori convenivano, quindi, in giudizio , , Controparte_1 Controparte_5
e chiedendone la condanna CP_3 Controparte_2 Controparte_4
al rimborso della spesa sostenuta per la realizzazione del muro di sostegno,
alla restituzione delle somme pagate, nel periodo compreso tra il 2005 e il
2012, per fatture relative ai consumi del cancello elettrico, nella parte eccedente gli effettivi consumi del cancello, alla rimozione delle tubazioni sottostanti al terreno di loro proprietà e deii corrispondenti contatori.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa i loro danti causa, e CP_7 CP_6
Autorizzata la chiamata, i terzi eccepivano la loro carenza di legittimazione.
pagina 4 di 10 Con sentenza n. 2622/2021 il tribunale di Brescia rigettava tutte le domande proposte dagli attori nonché le riconvenzionali svolte dai convenuti.
La sentenza è stata gravata da e . Parte_2 Parte_1
In seguito alla morte di la causa veniva riassunta da Parte_2 Parte_1
indi, all'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in
[...]
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione dei convenuti a chiamare in causa e CP_6 CP_7
[...]
Il motivo è infondato difettando in capo all'appellante, originaria attrice,
l'interesse a censurare il rigetto di un'eccezione sollevata dai terzi chiamati.
Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del muro di sostegno assumendo che l'accordo, contenuto nell'atto di permuta del 1981, in forza del quale i suoi genitori ( e ) si erano accollati l'onere del Parte_2 CP_8
pagamento di dette spese, si era fondato sul presupposto che il muro di sostegno insistesse sulla loro proprietà e non su quella dei signori CP_1
Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice fondava il rigetto della domanda su due distinte rationes
pagina 5 di 10 decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la prima relativa al fatto che nessuna indicazione era dato rinvenire nell'accordo in ordine al fatto che l'assunzione di tale obbligo fosse subordinata al presupposto che il muro insistesse sulla proprietà e la seconda relativa Pt_2
all'intervenuta prescrizione del diritto, per decorso del termine decennale sia nell'ipotesi in cui l'esordio del termine prescrizionale coincidesse con la stipula del primo contratto di permuta ( 22.1.1981) sia che coincidesse con il secondo atto di permuta, concluso dalle parti il 7.5.1998.
Delle due rationes solo la prima è stata censurata con la conseguenza che il motivo deve ritenersi inammissibile per l'esistenza del giudicato sulla "ratio
decidendi" non censurata ( cfr. Cass. 13880/2020).
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012 per i consumi di energia del cancello elettrico.
Assume che, diversamente da quanto prospettato dal primo giudice, nella prima memoria, depositata ai sensi dell'art. 173, primo comma, c.p.c., era stata, espressamente, contestata la circostanza relativa all'esistenza di un accordo sul fatto che nelle bollette relative ai consumi del cancello elettrico potessero confluire anche spese riguardanti altre utenze.
Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, nella prima memoria pagina 6 di 10 depositata ai sensi dell'art. 183, quinto comma, c.p.c., gli originari attori non sollevavano alcuna contestazione in ordine a quanto allegato dai convenuti ossia che nella determinazione delle rispettive quote da pagare, per le spese di energia elettrica del cancello, si era tenuto conto che nella medesima utenza sarebbero confluite anche modeste spese dei convenuti-appellati.
Con il quarto motivo censura il rigetto della domanda volta ad ottenere la rimozione del cancello o la sua vendita con conseguente distribuzione del ricavato.
Assume l'appellante che la domanda non era nuova perché era stata sì
formulata, per la prima volta, nella prima memoria, depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., ma era attinente alla medesima vicenda oggetto del giudizio.
Il motivo è infondato.
Nella prima memoria gli originari attori rinunciavano alla domanda volta ad ottenere l'installazione di un contatore per la misurazione dell'energia consumata dal cancello elettrico e formulavano, per la prima volta, una nuova domanda volta ad ottenere la totale rimozione del cancello.
Pur tralasciando la questione relativa alla novità della domanda, gli originari attori non hanno in alcun modo giustificato, giuridicamente, la richiesta di condanna dei convenuti alla demolizione di un cancello che dà accesso ad un cortile comune né tanto meno hanno mai dimostrato in giudizio di aver pagina 7 di 10 partecipato alla spesa per la sua posa sicchè la domanda è del tutto priva di fondamento.
Con il quinto motivo censura il rigetto delle domande di rimozione delle tubazioni posate al di sotto della sua proprietà e dei corrispondenti contatori nonché di pagamento all'indennità per passaggio abusivo di tubazioni.
Il motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio gli originari attori allegavano che, nell'atto di permuta del 1998, si era pattuito che nella nicchia realizzata sul muro di confine, la cui realizzazione era stata pattuita per contenere i soli contatori dei signori erano stati, in seguito, collocati i contatori dei signori CP_1 Parte_4
e di tali contatori così come delle tubazioni posate al
[...] Persona_4
di sotto della loro proprietà chiedevano la rimozione.
Il primo giudice respingeva la domanda in quanto i signori e Controparte_9
altro non erano che gli aventi causa di e Persona_3 CP_6 CP_7
in favore dei quali gli originari attori avevano costituito il diritto di
[...]
servitù di posa delle tubazioni di gas e di energia elettrica al di sotto della loro proprietà sicchè in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù,
l'alienazione del fondo dominante aveva comportato anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti ( cfr. Cass. 13817/2019).
L'appellante non si confronta con tali argomenti né li censura sicchè il motivo deve ritenersi inammissibile.
pagina 8 di 10 Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dei signori e le spese del grado che si liquidano Parte_5 Parte_6
in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665
per la fase introduttiva e euro 4287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge nonché a rifondere in favore di
[...]
e le spese del grado che si liquidano in complessivi CP_6 CP_7
euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dei signori Parte_5
e le spese del grado, liquidate Persona_3 CP_7 CP_6
come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere pagina 9 di 10 del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1276/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
02/04/2025 promossa d a
OGGETTO:
rappresentata e difesa dall'avv. PULCINI Parte_1
Servitu LU ES ( VIA VERDI 20 25010 C.F._1
BORGOSATOLLO; elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Pulcini
IA CE come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 10 APPELLATO CONTUMACE
contro
, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. TROMBINI Controparte_5
MARISA elettivamente domiciliati in VIA DON DE GIACOMI, 4 25065
LUMEZZANE presso il difensore avv. TROMBINI MARISA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATI
e contro e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_6 CP_7
BONU' LORENZO elettivamente domiciliati in CORSO CAVOUR N. 38
BRESCIA presso il difensore avv. BONU' LORENZO, come da procura allegata
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Terza sezione civile) n.
2622/21.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2015 e la figlia adivano il tribunale di Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 10 Brescia deducendo che e la moglie avevano Parte_2 CP_8
concluso con i fratelli , e due contratti di CP_1 CP_7 CP_6
permuta al fine di consentire a questi ultimi di divenire proprietari delle porzioni immobiliari che avevano occupato illegittimamente.
Una prima permuta era stata conclusa nel 1981 e con essa i coniugi Per_1
avevano ceduto la proprietà del mappale 265 ai fratelli mentre questi CP_1
ultimi, a loro volta, avevano ceduto la quota indivisa di ½ della proprietà dei mappali 435-451 in Comune di Lumezzane ( Bs), il diritto di transito sulla strada ancora da costruire, insistente sul mappale 452, e il diritto di posa di tubazioni fognarie, di acqua e gas metano;
nel predetto atto i coniugi Pt_3
si erano accollati le spese necessarie per la realizzazione del muro di
[...]
sostegno e della scala di accesso alla loro proprietà.
Il secondo atto di permuta era stato concluso il 7 maggio 1998 e con esso i coniugi avevano ceduto ai fratelli il mappale 393 mentre Per_1 CP_1
questi ultimi avevano trasferito la comproprietà della restante quota di ½ del mappale 765, fatta eccezione per il piazzale, rimasto in comproprietà.
I coniugi venivano altresì autorizzati a realizzare un garage in Per_1
aderenza ad un immobile adibito ad ufficio di proprietà dei fratelli e CP_1
questi a collocare i contatori in un'apposita nicchia che era stata realizzata nel muro di sostegno dopo la permuta del 1981.
Ciò premesso, i signori deducevano di essersi avveduti soltanto nel 2013 Pt_2
pagina 3 di 10 di plurime scorrettezze commesse dai fratelli il muro di sostegno che CP_1
avevano eretto, in esecuzione della permuta conclusa nel 1981 e che a tale epoca risultava insistere sulla loro proprietà, dopo la permuta conclusa nel
1998 era stato fatto rientrare nel mappale 264, di proprietà nella nicchia CP_1
realizzata nel muro di sostegno per contenere i contatori Enel e gas dei signori erano stati collocati anche i contatori dei signori e CP_1 Persona_2
e così pure il passaggio delle tubazioni consentito ai soli Persona_3
fratelli adesso veniva indebitamente esercitato anche dai signori CP_1
e le bollette relative al consumo di energia Persona_2 Persona_4
elettrica relative al cancello di accesso a tutte le proprietà prevedevano anche consumi relativi ad altre utenze.
Gli attori convenivano, quindi, in giudizio , , Controparte_1 Controparte_5
e chiedendone la condanna CP_3 Controparte_2 Controparte_4
al rimborso della spesa sostenuta per la realizzazione del muro di sostegno,
alla restituzione delle somme pagate, nel periodo compreso tra il 2005 e il
2012, per fatture relative ai consumi del cancello elettrico, nella parte eccedente gli effettivi consumi del cancello, alla rimozione delle tubazioni sottostanti al terreno di loro proprietà e deii corrispondenti contatori.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa i loro danti causa, e CP_7 CP_6
Autorizzata la chiamata, i terzi eccepivano la loro carenza di legittimazione.
pagina 4 di 10 Con sentenza n. 2622/2021 il tribunale di Brescia rigettava tutte le domande proposte dagli attori nonché le riconvenzionali svolte dai convenuti.
La sentenza è stata gravata da e . Parte_2 Parte_1
In seguito alla morte di la causa veniva riassunta da Parte_2 Parte_1
indi, all'udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in
[...]
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione dei convenuti a chiamare in causa e CP_6 CP_7
[...]
Il motivo è infondato difettando in capo all'appellante, originaria attrice,
l'interesse a censurare il rigetto di un'eccezione sollevata dai terzi chiamati.
Con il secondo motivo censurano il rigetto della domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del muro di sostegno assumendo che l'accordo, contenuto nell'atto di permuta del 1981, in forza del quale i suoi genitori ( e ) si erano accollati l'onere del Parte_2 CP_8
pagamento di dette spese, si era fondato sul presupposto che il muro di sostegno insistesse sulla loro proprietà e non su quella dei signori CP_1
Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice fondava il rigetto della domanda su due distinte rationes
pagina 5 di 10 decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la prima relativa al fatto che nessuna indicazione era dato rinvenire nell'accordo in ordine al fatto che l'assunzione di tale obbligo fosse subordinata al presupposto che il muro insistesse sulla proprietà e la seconda relativa Pt_2
all'intervenuta prescrizione del diritto, per decorso del termine decennale sia nell'ipotesi in cui l'esordio del termine prescrizionale coincidesse con la stipula del primo contratto di permuta ( 22.1.1981) sia che coincidesse con il secondo atto di permuta, concluso dalle parti il 7.5.1998.
Delle due rationes solo la prima è stata censurata con la conseguenza che il motivo deve ritenersi inammissibile per l'esistenza del giudicato sulla "ratio
decidendi" non censurata ( cfr. Cass. 13880/2020).
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012 per i consumi di energia del cancello elettrico.
Assume che, diversamente da quanto prospettato dal primo giudice, nella prima memoria, depositata ai sensi dell'art. 173, primo comma, c.p.c., era stata, espressamente, contestata la circostanza relativa all'esistenza di un accordo sul fatto che nelle bollette relative ai consumi del cancello elettrico potessero confluire anche spese riguardanti altre utenze.
Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, nella prima memoria pagina 6 di 10 depositata ai sensi dell'art. 183, quinto comma, c.p.c., gli originari attori non sollevavano alcuna contestazione in ordine a quanto allegato dai convenuti ossia che nella determinazione delle rispettive quote da pagare, per le spese di energia elettrica del cancello, si era tenuto conto che nella medesima utenza sarebbero confluite anche modeste spese dei convenuti-appellati.
Con il quarto motivo censura il rigetto della domanda volta ad ottenere la rimozione del cancello o la sua vendita con conseguente distribuzione del ricavato.
Assume l'appellante che la domanda non era nuova perché era stata sì
formulata, per la prima volta, nella prima memoria, depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., ma era attinente alla medesima vicenda oggetto del giudizio.
Il motivo è infondato.
Nella prima memoria gli originari attori rinunciavano alla domanda volta ad ottenere l'installazione di un contatore per la misurazione dell'energia consumata dal cancello elettrico e formulavano, per la prima volta, una nuova domanda volta ad ottenere la totale rimozione del cancello.
Pur tralasciando la questione relativa alla novità della domanda, gli originari attori non hanno in alcun modo giustificato, giuridicamente, la richiesta di condanna dei convenuti alla demolizione di un cancello che dà accesso ad un cortile comune né tanto meno hanno mai dimostrato in giudizio di aver pagina 7 di 10 partecipato alla spesa per la sua posa sicchè la domanda è del tutto priva di fondamento.
Con il quinto motivo censura il rigetto delle domande di rimozione delle tubazioni posate al di sotto della sua proprietà e dei corrispondenti contatori nonché di pagamento all'indennità per passaggio abusivo di tubazioni.
Il motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio gli originari attori allegavano che, nell'atto di permuta del 1998, si era pattuito che nella nicchia realizzata sul muro di confine, la cui realizzazione era stata pattuita per contenere i soli contatori dei signori erano stati, in seguito, collocati i contatori dei signori CP_1 Parte_4
e di tali contatori così come delle tubazioni posate al
[...] Persona_4
di sotto della loro proprietà chiedevano la rimozione.
Il primo giudice respingeva la domanda in quanto i signori e Controparte_9
altro non erano che gli aventi causa di e Persona_3 CP_6 CP_7
in favore dei quali gli originari attori avevano costituito il diritto di
[...]
servitù di posa delle tubazioni di gas e di energia elettrica al di sotto della loro proprietà sicchè in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù,
l'alienazione del fondo dominante aveva comportato anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti ( cfr. Cass. 13817/2019).
L'appellante non si confronta con tali argomenti né li censura sicchè il motivo deve ritenersi inammissibile.
pagina 8 di 10 Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dei signori e le spese del grado che si liquidano Parte_5 Parte_6
in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665
per la fase introduttiva e euro 4287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge nonché a rifondere in favore di
[...]
e le spese del grado che si liquidano in complessivi CP_6 CP_7
euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dei signori Parte_5
e le spese del grado, liquidate Persona_3 CP_7 CP_6
come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere pagina 9 di 10 del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10