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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG n.480/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 480 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
promossa da c.f. ), elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Antonio Careddu che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione resa nel giudizio di primo grado
- appellante -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Pinna CP_1 C.F._2
giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Sassari presso l'Avv. Stefano Sanna
e contro
(c.f. , elettivamente domiciliata in Sassari presso lo Controparte_2 C.F._3
studio dell'Avv. Emanuela Rita Piras dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
1 - appellate –
e contro
(c.f. ), , CP_3 C.F._4 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
- contumaci -
Oggetto: opposizione di terzo ex art.404 c.p.c.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza come appresso giudicare: in via principale, in accoglimento dell'appello proposto da , riformare in parte qua la sentenza impugnata laddove dice: il Tribunale, Parte_1
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sentenza numero
334 del 2001 resa dal Tribunale di Nuoro 10.5.2001 all'esito del procedimento iscritto al numero
511/98 R.G.; 2. dichiara che e sono comproprietarie, CP_1 Parte_1 CP_3
ciascuna per la propria quota indivisa, e per averlo acquistato per usucapione, del seguente
immobile: terreno sito in agro di Olzai, originariamente distinto in catasto al foglio ex 27 mappale
98 sub 1, attualmente contrassegnato al foglio 27 particella 383 sub 1: 3. compensa le spese
processuali. Sostituire la decisione con la seguente declaratoria: La Corte, ritenuta infondata in fatto
e diritto la domanda di inefficacia della sentenza n.334 del 2001 resa dal Tribunale di Nuoro il
10.5.2001 relativa al procedimento iscritto al numero 511/98 R.G, la rigetta. In ogni caso, ed anche
per effetto di quanto sopra, rigetta altresì la domanda di usucapione proposta dalla , CP_1
poiché infondata ed indimostrata. Pone le spese del primo e secondo grado del giudizio in capo alla
” […]. CP_1
Nell'interesse dell'appellata CP_1
“L'Ecc.ma Corte adita, voglia giudicare I) respingendo il gravame proposto dalla e Parte_1
confermando integralmente la pronuncia appellata;
II) per gli effetti voler giudicare 1. confermando la dichiarazione di inefficacia della sentenza n.334 del 2001 resa dal Tribunale di Nuoro il 10 maggio
2 2001 all'esito del procedimento iscritto al n. 511/98 R.G;
2. Confermando che CP_1 Pt_1
e sono comproprietarie ciascuna per la propria quota indivisa, e per averlo
[...] CP_3
acquistato per usucapione, del seguente immobile: terreno sito in agro di Olzai, originariamente distinto in catasto al foglio 27 mappale 98 sub 1, attualmente contrassegnato al foglio 27, particella
383 sub 1 di are 00,13,34; III) con vittoria di spese e competenze di lite. Oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Nell'interesse di : Controparte_2
“Si precisa di non aver mai posseduto l'immobile per cui è causa e (che) non si intende rivendicare alcuna pretesa nel presente giudizio che dichiara di accettare allo stato degli atti in cui si trova. Con salvezza di ogni onere e spesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione di terzo ex art.404, I co, cpc ha convenuto in CP_1
giudizio nanti il Tribunale di Nuoro e (l'ultima quale erede di Parte_1 CP_3 Per_1
esponendo che 1) con sentenza n.334 del 10.5.2001, in giudicato per mancata opposizione di gravame,
il Tribunale di Nuoro aveva accolto la domanda di e volta a far accertare e Parte_1 Per_1
dichiarare l'avvenuta usucapione, in loro favore, del bene immobile sito in agro di Olzai, via Taloro,
distinto in catasto al F.27, particella 383 sub 1 (già F.27, mappale 98, sub 1); 2) della predetta unità
immobiliare risultava essere proprietaria, oltre a e anche l'esponente¸ litisconsorte Pt_1 Per_1
necessaria pretermessa in quanto legittimata attiva alla domanda di usucapione dell'immobile in disamina per aver posseduto uti dominus lo stesso continuativamente almeno dall'anno 1970; 3) ella,
sin da allora, aveva occupato l'immobile, provvedendo, tra l'altro, alla realizzazione di uno stabile adibito alla vendita al pubblico di generi alimentari;
4) il medesimo bene risultava anche ricompreso nella denunzia di successione di (padre delle parti in lite) presentata da Persona_2 Per_1
il 10.6.1989 “in favore, fra gli altri, dell'esponente”.
Ha concluso perché fosse annullata e/o dichiarata nulla la cit. sentenza n.334/2001 e perché, in via subordinata, venisse accertato e dichiarato che l'attrice era legittima proprietaria, in forza di avvenuta usucapione, dell'immobile de quo, vinte le spese.
Con comparsa 20.2.2012 si è costituita in giudizio la quale ha lamentato 1) la Parte_1
improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione ex D.Lgs
3 28/2010; 2) la carenza di legittimazione attiva della sorella risultando assenti i presupposti CP_1
giuridici per l'esercizio dell'opposizione di terzo;
3) la nullità della domanda per incertezza del
petitum.
Nel merito ha replicato che 1) il terreno in disamina era stato da lei pacificamente e ininterrottamente
Per_ posseduto unitamente al fratello laddove l'attrice non aveva mai posseduto lo stesso, né prima né dopo la morte del padre;
2) l'iniziativa della attrice appariva più una lagnanza di carattere divisorio laddove, per contro, sin dal 1978 (ossia dalla morte del comune dante causa) gli unici possessori del bene erano stati e 3) alcuna rilevanza pratica spiegava il fatto che il terreno de quo Pt_1 Per_1
fosse stato inserito nella dichiarazione di successione del padre e in ogni caso Per_2 CP_1
doveva ritenersi aver perso il diritto di proprietà in forza della perfezionata usucapione come
Per_ dichiarata in favore dell'esponente e del fratello .
Ha concluso per il rigetto della domanda.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha, del pari, dedotto la improcedibilità della CP_3
domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione.
Nel merito ha dedotto che 1) e avevano unito il proprio possesso a quello del comune Pt_1 Per_1
genitore per goderne gli effetti;
2) gli stessi, inoltre, “a seguito del decesso paterno, si erano attivati per assicurare l'immobile al compendio ereditario” e, del resto, doveva ritenersi indubbio che
“l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata non potesse che avvantaggiare l'attrice”.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Con ordinanza 13.3.2012 il Giudice di Nuoro ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti già convenuti nel giudizio definito con la sentenza oggetto di opposizione.
Espletato l'incombente, la causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza 27.1.2017, la stessa è stata rimessa sul ruolo avendo ritenuto il Giudice di chiedere chiarimenti sia sull'esatta identificazione catastale del bene sia sugli intestatari del medesimo, ai fini di verificare la integrità del contraddittorio.
Resi i necessari chiarimenti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza 19.2.2019.
Con ordinanza 25.3.2019 il Tribunale ha invitato l'attrice a specificare se avesse inteso formulare domanda di accertamento della proprietà esclusiva ovvero in comproprietà.
4 All'udienza all'uopo fissata la difesa dell'attrice ha precisato che la propria pretesa andava intesa quale domanda di accertamento della proprietà esclusiva.
Con sentenza n.317/2019, pubblicata il 29.5.2019, il Tribunale di Nuoro ha 1) dichiarato l'inefficacia della sentenza n. 334/2001, resa dal Tribunale di Nuoro 10 maggio 2001 all'esito del procedimento iscritto al n. 511/98 R.G; 2) dichiarato e comproprietarie, CP_1 Parte_1 CP_3
ciascuna per la propria quota indivisa, e per averlo acquisito per usucapione, del terreno sito in agro di Olzai, originariamente distinto in catasto al foglio ex 27 mappale 98 su. 1, attualmente contrassegnato al foglio 27 particella 383 sub 1; 3) compensato le spese processuali.
Ha osservato il Giudice di primo grado che A) la domanda originariamente proposta dall'attrice, indipendentemente dalla terminologia usata in seno alle conclusioni di cui all'atto di citazione (dove si faceva riferimento a una richiesta di attribuzione in proprietà esclusiva del bene in contesa), era in realtà tesa ad ottenere, in una con l'annullamento e/o revoca della sentenza opposta ex art. 404 c.p.c.,
la dichiarazione di acquisita comproprietà, in capo a pro indiviso con e CP_1 Parte_1
, dell'immobile sito in agro di Olzai, Via Taloro, all'epoca della sentenza distinto in CP_3
catasto al foglio ex 27 mappale 98 sub 1 e attualmente contrassegnato al foglio 27 particella 383 sub
1; B) per contro, inammissibili dovevano ritenersi le (nuove) conclusioni rassegnate all'udienza del
16 aprile 2019 con le quali l'attrice intendeva essere dichiarata proprietaria esclusiva del bene de quo.
Il Tribunale ha, indi, ritenuto ammissibile l'azione proposta da posto che se CP_1
quest'ultima, al pari dei fratelli, all'epoca del giudizio n. 511/98 R.G. aveva già usucapito il bene,
una pronuncia di accertamento della proprietà esclusiva in capo ai soli e senza Pt_1 Per_1
peraltro che vi fosse stata convenuta quale litisconsorte necessario, l'aveva pregiudicata CP_1
nella misura in cui aveva accertato e dichiarato un diritto incompatibile con quello da ella vantato.
Infine, ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto (già alla data della sentenza opposta: 10.5.2001) della proprietà dell'immobile in questione per usucapione, in regime di
Per_ comunione pro indiviso con i fratelli e (tutti e tre aventi causa dal comune genitore Pt_1
e ciò anche per gli effetti di cui all'art.1146 c.c.) non avendo i convenuti neppure fornito Per_2
dimostrazione di aver usucapito, a loro volta, la quota dell'attrice.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello Parte_1
5 Ha, in limine dedotto l'appellante l'abnormità del provvedimento con cui il Giudice del Tribunale di
Nuoro – rimessa la causa sul ruolo - aveva ritenuto di chiedere all'attrice “l'effettivo scopo e contenuto della sua domanda giudiziale”.
Ha, indi, lamentato 1) la erroneità della decisione e la violazione dell'art.112 cpc posto che il
Tribunale aveva ritenuto (con ciò delineandosi un vizio di ultrapetizione) di riconoscere un regime di comproprietà “non soltanto non richiesto da parte attrice ma da questa esplicitamente e formalmente escluso in favore di una pretesa proprietà esclusiva”; 2) la ulteriore violazione dell'art.112 cpc in
“assenza di esigenze interpretative” non ravvisandosi neppure la presenza di “domanda implicita, presupposta o dipendente”; 3) il non corretto governo delle risultanze processuali posto che le dichiarazioni rese dai testi escussi consentivano di escludere un regime di possesso del bene da parte di CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituita in giudizio, la appellata ha resistito al gravame chiedendone CP_1
il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza 23.11.2020 è stata dichiarata la contumacia dell'appellata . CP_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza 17.9.2021, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
Con ordinanza 2.2.2022 la Corte, rimessa la causa in istruttoria, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e , già Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione di terzo ex art.404 cpc.
Con comparsa 13.2.2023 si è costituita in giudizio la quale ha rappresentato di Controparte_2
essere erede di già citata nella originaria causa di usucapione. Persona_3
Ha riferito di non aver mai posseduto l'immobile in disamina;
che non intendeva rivendicare alcuna pretesa in giudizio che dichiarava di accettare allo stato degli atti in cui si trovava.
Infine, con ordinanza 3.3.2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica agli eredi di Parte_2
, risultata irreperibile siccome deceduta.
[...]
Regolarizzato il contraddittorio, la causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 15.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
In limine va osservato che alcuna abnormità (testualmente nell'atto di appello) è rinvenibile nel contenuto dell'ordinanza 25.3.2019 non potendo seriamente negarsi la possibilità per il Giudice
(anche quando la causa sia stata già trattenuta in decisione) di rimettere la causa sul ruolo affinché le parti possano rendere i chiarimenti che egli ritenga di dover loro sottoporre.
Passando alla disamina dei motivi di gravame si rileva che correttamente il Tribunale di Nuoro ha ritenuto tardiva la domanda di accertamento della proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, come invocata da all'udienza 16.4.2019. CP_1
In diritto è sufficiente osservare che la domanda giudiziale deve essere interpretata dal Giudice non solo nella sua letterale formulazione (i.e. in riferimento alle espresse rassegnate conclusioni) ma anche alla luce del suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte.
Il che equivale a dire che le conclusioni rassegnate dalla parte devono essere valutate dal Giudice in riferimento al contenuto dell'atto nel quale le stesse sono trasfuse.
Nella specie, si legge nell'atto di citazione per opposizione di terzo ex art.404 cpc che della unità
immobiliare ubicata in Olzai, alla via Taloro, e distinta in catasto al F.27, part.383 sub 1 (già F.27,
Per_ mapp.98, sub 1 e oggetto della sentenza di usucapione resa in favore dei germani e Parte_1
ove il medesimo bene risultava allora distinto alla partita 777, F.27, mapp.98: la circostanza non è stata in alcun modo contestata dalle parti in lite) “risulta essere proprietaria, oltre ai signori e Pt_1
anche litisconsorte necessaria pretermessa in quanto legittimata attiva Per_1 CP_1
alla domanda di usucapione dell'immobile de quo”.
È evidente che dichiaratasi proprietaria, oltre a e dell'unità CP_1 Pt_1 Per_1
immobiliare in disamina, ha inteso far valere una sua posizione di contitolarità del bene per effetto della usucapione (anche) dalla medesima maturata.
Quanto esposto giustifica il rilievo del Giudice di primo grado (che questa Corte intende condividere) laddove ha affermato che per “errore materiale” (rectius, inesattezza), nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione, aveva fatto riferimento ad una richiesta di attribuzione in proprietà CP_1
esclusiva del bene in contesa posto che, in realtà, il suo intendimento era quello di ottenere, “in una con l'annullamento e/o revoca della sentenza opposta ex art.404 cpc la dichiarazione di acquisita comproprietà [anche in suo favore], pro indiviso con e dell'immobile sito in agro Pt_1 Per_1
7 di Olzai, via Taloro, all'epoca della sentenza distinto in catasto al foglio 27, mapp.98 sub 1 e attualmente contrassegnato al F.27, particella 383 sub 12”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Nuoro ha ritenuto tardiva (la, in verità, pure infondata nel merito) domanda di (v. dichiarazioni rese dalla difesa all'udienza 16.4.2019) tesa ad CP_1
ottenere la declaratoria di proprietà esclusiva del bene in disamina.
E altrettanto correttamente (non potendo intendersi neppure rinunciata la domanda ab origine formulata: è sufficiente qui osservare che la difesa di ha richiamato le conclusioni Parte_3
come rassegnate in atto di citazione e di cui si è detto sopra) il Giudice di Nuoro ha ritenuto di procedere alla disamina della domanda inizialmente formulata, ovvero quella avente ad oggetto la dichiarazione comproprietà dell'immobile, per intervenuta usucapione, in regime di comunione pro indiviso con i germani e Pt_1 Per_1
Alcuna violazione del principio di cui all'art.112 cpc può allora ritenersi configurabile essendo appena il caso di osservare, in ogni caso, che ricorre il vizio di ultra petizione soltanto allorché dalla pronuncia del Giudice derivino effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dalla parte.
Trattasi evidentemente di situazione estranea a quella della presente vertenza, con il che devono intendersi disattesi i primi due motivi di gravame di cui si è detto sopra.
Né miglior sorte merita neppure il motivo di appello di cui al superiore punto 3) avendo il Tribunale
di Nuoro fatto buon governo delle risultanze istruttorie dovendo apprezzarsi la posizione di Parte_3
Per_ come sostanzialmente identica a quella dei fratelli e
[...] Pt_1
Fondatamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che anche ella, alla morte del padre, è subentrata nel possesso di quest'ultimo – ex art.1146 c.c. – “e da quel momento ha posseduto, insieme ai fratelli, il terreno de quo”.
Per_ Del resto sono stati gli stessi (allora attori) e ad aver affermato, nell'atto di citazione Parte_1
3.11.1997 finalizzato alla declaratoria di avvenuta usucapione, di essere proprietari e al possesso,
“per averne avuto causa dal proprio genitore del terreno seminativo in agro di Olzai, Per_2
distinto in catasto alla partita 777, fg 28, mapp.98”: immobile, si aggiungeva, “nel possesso, pacifico, interrotto e da tempo immemorabile, di e dopo la sua morte degli odierni attori”. Persona_2
A conforto delle tesi di questa Corte neppure può omettere di richiamare le CP_1
argomentazioni difensive rese dalla convenuta (coniuge di all'atto della sua CP_3 Per_1
8 costituzione in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro avendo ella riferito che “a seguito del decesso
Per_ paterno, e si erano attivati per assicurare l'immobile al compendio ereditario” Pt_1
ulteriormente affermando che “l'accertamento della sentenza impugnata non potesse che avvantaggiare anche l'odierna attrice”.
Trattasi, all'evidenza, dell'esplicito riconoscimento delle pretese di assunto CP_1
incompatibile, pertanto, con la premessa che il proprio coniuge fosse divenuto proprietario Per_1
esclusivo (unitamente alla sorella del compendio in disamina. Pt_1
Le pretese di trovano ulteriore riconoscimento nelle dichiarazioni rese dai testi CP_1
escussi.
Si richiamano qui le dichiarazioni rese da (“ho iniziato a lavorare come falegname nel Parte_4
1957; quando io ho iniziato l'attività di falegname il terreno era coltivato dai genitori dei sigg. CP_1
successivamente il terreno è stato coltivato dai figli;
[..] nel fondo c'è solo l'abitazione di Pt_1
e di e un garage (abitazioni che il teste – escusso nel novembre 2015 – ha riferito
[...] CP_3
essere state edificate “12 o 15 anni fa”); nel terreno non ci sono negozi;
a fianco ad una distanza di
circa 20 o 30 metri c'era un negozio di alimentari …; preciso che in precedenza, tanti anni fa, il
negozio era ricompreso nel terreno recintato;
successivamente è stata aggiunta una recinzione che divide il terreno dal negozio”) P. (“quando hanno iniziato a costruire la casa – attività che il Tes_1
teste colloca negli anni intorno al 1977 - il terreno veniva coltivato in una parte dalla madre di Pt_1
e da tutti i figli di (in realtà, il fatto che non venga fatta menzione del padre
[...] Persona_4
induce questa Corte a ritenere che si tratti di fatti successivi al suo decesso avvenuto Persona_2
il 1.10.1978 all'età di 70 anni); … all'interno del terreno c'è anche un locale destinato a negozio, si trova nella parte destinata alla coltivazione, dall'altra parte ci sono le case. Prima era un negozio
di generi alimentari, curato dalla madre dei sigg. poi è passato a e agli altri fratelli;
CP_1 CP_1
in un periodo ha venduto anche , A. (“all'inizio il terreno era unico e c'era una Parte_1 Per_3
casa di abitazione in fondo della famiglia Il terreno era coltivato come orto;
se ne occupavano CP_1
Per_
, e forse anche l'altra sorella, non so dire”). Pt_1
Correttamente il Tribunale ha ulteriormente rilevato che né né la avevano neppure Parte_1 CP_3
offerto prova di aver usucapito anche la quota della congiunta non risultando dimostrato CP_1
Per_ che e alla morte del padre, avessero inteso estromettere la di loro sorella da una Parte_1
9 specifica parte del lotto.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Nuoro è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado tra la appellante e le appellate costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 – valore indeterminabile, complessità bassa - attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado. In riferimento alla posizione di non viene liquidata la fase Controparte_2
istruttoria/trattazione alla quale la medesima non ha partecipato).
Nulla sulle spese in riferimento agli appellati contumaci.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che CP_1
liquida in € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che Controparte_2
liquida in € 3473,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 12.6.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 480 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
promossa da c.f. ), elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Antonio Careddu che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione resa nel giudizio di primo grado
- appellante -
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Pinna CP_1 C.F._2
giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Sassari presso l'Avv. Stefano Sanna
e contro
(c.f. , elettivamente domiciliata in Sassari presso lo Controparte_2 C.F._3
studio dell'Avv. Emanuela Rita Piras dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
1 - appellate –
e contro
(c.f. ), , CP_3 C.F._4 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
- contumaci -
Oggetto: opposizione di terzo ex art.404 c.p.c.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza come appresso giudicare: in via principale, in accoglimento dell'appello proposto da , riformare in parte qua la sentenza impugnata laddove dice: il Tribunale, Parte_1
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sentenza numero
334 del 2001 resa dal Tribunale di Nuoro 10.5.2001 all'esito del procedimento iscritto al numero
511/98 R.G.; 2. dichiara che e sono comproprietarie, CP_1 Parte_1 CP_3
ciascuna per la propria quota indivisa, e per averlo acquistato per usucapione, del seguente
immobile: terreno sito in agro di Olzai, originariamente distinto in catasto al foglio ex 27 mappale
98 sub 1, attualmente contrassegnato al foglio 27 particella 383 sub 1: 3. compensa le spese
processuali. Sostituire la decisione con la seguente declaratoria: La Corte, ritenuta infondata in fatto
e diritto la domanda di inefficacia della sentenza n.334 del 2001 resa dal Tribunale di Nuoro il
10.5.2001 relativa al procedimento iscritto al numero 511/98 R.G, la rigetta. In ogni caso, ed anche
per effetto di quanto sopra, rigetta altresì la domanda di usucapione proposta dalla , CP_1
poiché infondata ed indimostrata. Pone le spese del primo e secondo grado del giudizio in capo alla
” […]. CP_1
Nell'interesse dell'appellata CP_1
“L'Ecc.ma Corte adita, voglia giudicare I) respingendo il gravame proposto dalla e Parte_1
confermando integralmente la pronuncia appellata;
II) per gli effetti voler giudicare 1. confermando la dichiarazione di inefficacia della sentenza n.334 del 2001 resa dal Tribunale di Nuoro il 10 maggio
2 2001 all'esito del procedimento iscritto al n. 511/98 R.G;
2. Confermando che CP_1 Pt_1
e sono comproprietarie ciascuna per la propria quota indivisa, e per averlo
[...] CP_3
acquistato per usucapione, del seguente immobile: terreno sito in agro di Olzai, originariamente distinto in catasto al foglio 27 mappale 98 sub 1, attualmente contrassegnato al foglio 27, particella
383 sub 1 di are 00,13,34; III) con vittoria di spese e competenze di lite. Oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Nell'interesse di : Controparte_2
“Si precisa di non aver mai posseduto l'immobile per cui è causa e (che) non si intende rivendicare alcuna pretesa nel presente giudizio che dichiara di accettare allo stato degli atti in cui si trova. Con salvezza di ogni onere e spesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione di terzo ex art.404, I co, cpc ha convenuto in CP_1
giudizio nanti il Tribunale di Nuoro e (l'ultima quale erede di Parte_1 CP_3 Per_1
esponendo che 1) con sentenza n.334 del 10.5.2001, in giudicato per mancata opposizione di gravame,
il Tribunale di Nuoro aveva accolto la domanda di e volta a far accertare e Parte_1 Per_1
dichiarare l'avvenuta usucapione, in loro favore, del bene immobile sito in agro di Olzai, via Taloro,
distinto in catasto al F.27, particella 383 sub 1 (già F.27, mappale 98, sub 1); 2) della predetta unità
immobiliare risultava essere proprietaria, oltre a e anche l'esponente¸ litisconsorte Pt_1 Per_1
necessaria pretermessa in quanto legittimata attiva alla domanda di usucapione dell'immobile in disamina per aver posseduto uti dominus lo stesso continuativamente almeno dall'anno 1970; 3) ella,
sin da allora, aveva occupato l'immobile, provvedendo, tra l'altro, alla realizzazione di uno stabile adibito alla vendita al pubblico di generi alimentari;
4) il medesimo bene risultava anche ricompreso nella denunzia di successione di (padre delle parti in lite) presentata da Persona_2 Per_1
il 10.6.1989 “in favore, fra gli altri, dell'esponente”.
Ha concluso perché fosse annullata e/o dichiarata nulla la cit. sentenza n.334/2001 e perché, in via subordinata, venisse accertato e dichiarato che l'attrice era legittima proprietaria, in forza di avvenuta usucapione, dell'immobile de quo, vinte le spese.
Con comparsa 20.2.2012 si è costituita in giudizio la quale ha lamentato 1) la Parte_1
improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione ex D.Lgs
3 28/2010; 2) la carenza di legittimazione attiva della sorella risultando assenti i presupposti CP_1
giuridici per l'esercizio dell'opposizione di terzo;
3) la nullità della domanda per incertezza del
petitum.
Nel merito ha replicato che 1) il terreno in disamina era stato da lei pacificamente e ininterrottamente
Per_ posseduto unitamente al fratello laddove l'attrice non aveva mai posseduto lo stesso, né prima né dopo la morte del padre;
2) l'iniziativa della attrice appariva più una lagnanza di carattere divisorio laddove, per contro, sin dal 1978 (ossia dalla morte del comune dante causa) gli unici possessori del bene erano stati e 3) alcuna rilevanza pratica spiegava il fatto che il terreno de quo Pt_1 Per_1
fosse stato inserito nella dichiarazione di successione del padre e in ogni caso Per_2 CP_1
doveva ritenersi aver perso il diritto di proprietà in forza della perfezionata usucapione come
Per_ dichiarata in favore dell'esponente e del fratello .
Ha concluso per il rigetto della domanda.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha, del pari, dedotto la improcedibilità della CP_3
domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione.
Nel merito ha dedotto che 1) e avevano unito il proprio possesso a quello del comune Pt_1 Per_1
genitore per goderne gli effetti;
2) gli stessi, inoltre, “a seguito del decesso paterno, si erano attivati per assicurare l'immobile al compendio ereditario” e, del resto, doveva ritenersi indubbio che
“l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata non potesse che avvantaggiare l'attrice”.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Con ordinanza 13.3.2012 il Giudice di Nuoro ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti già convenuti nel giudizio definito con la sentenza oggetto di opposizione.
Espletato l'incombente, la causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza 27.1.2017, la stessa è stata rimessa sul ruolo avendo ritenuto il Giudice di chiedere chiarimenti sia sull'esatta identificazione catastale del bene sia sugli intestatari del medesimo, ai fini di verificare la integrità del contraddittorio.
Resi i necessari chiarimenti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza 19.2.2019.
Con ordinanza 25.3.2019 il Tribunale ha invitato l'attrice a specificare se avesse inteso formulare domanda di accertamento della proprietà esclusiva ovvero in comproprietà.
4 All'udienza all'uopo fissata la difesa dell'attrice ha precisato che la propria pretesa andava intesa quale domanda di accertamento della proprietà esclusiva.
Con sentenza n.317/2019, pubblicata il 29.5.2019, il Tribunale di Nuoro ha 1) dichiarato l'inefficacia della sentenza n. 334/2001, resa dal Tribunale di Nuoro 10 maggio 2001 all'esito del procedimento iscritto al n. 511/98 R.G; 2) dichiarato e comproprietarie, CP_1 Parte_1 CP_3
ciascuna per la propria quota indivisa, e per averlo acquisito per usucapione, del terreno sito in agro di Olzai, originariamente distinto in catasto al foglio ex 27 mappale 98 su. 1, attualmente contrassegnato al foglio 27 particella 383 sub 1; 3) compensato le spese processuali.
Ha osservato il Giudice di primo grado che A) la domanda originariamente proposta dall'attrice, indipendentemente dalla terminologia usata in seno alle conclusioni di cui all'atto di citazione (dove si faceva riferimento a una richiesta di attribuzione in proprietà esclusiva del bene in contesa), era in realtà tesa ad ottenere, in una con l'annullamento e/o revoca della sentenza opposta ex art. 404 c.p.c.,
la dichiarazione di acquisita comproprietà, in capo a pro indiviso con e CP_1 Parte_1
, dell'immobile sito in agro di Olzai, Via Taloro, all'epoca della sentenza distinto in CP_3
catasto al foglio ex 27 mappale 98 sub 1 e attualmente contrassegnato al foglio 27 particella 383 sub
1; B) per contro, inammissibili dovevano ritenersi le (nuove) conclusioni rassegnate all'udienza del
16 aprile 2019 con le quali l'attrice intendeva essere dichiarata proprietaria esclusiva del bene de quo.
Il Tribunale ha, indi, ritenuto ammissibile l'azione proposta da posto che se CP_1
quest'ultima, al pari dei fratelli, all'epoca del giudizio n. 511/98 R.G. aveva già usucapito il bene,
una pronuncia di accertamento della proprietà esclusiva in capo ai soli e senza Pt_1 Per_1
peraltro che vi fosse stata convenuta quale litisconsorte necessario, l'aveva pregiudicata CP_1
nella misura in cui aveva accertato e dichiarato un diritto incompatibile con quello da ella vantato.
Infine, ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto (già alla data della sentenza opposta: 10.5.2001) della proprietà dell'immobile in questione per usucapione, in regime di
Per_ comunione pro indiviso con i fratelli e (tutti e tre aventi causa dal comune genitore Pt_1
e ciò anche per gli effetti di cui all'art.1146 c.c.) non avendo i convenuti neppure fornito Per_2
dimostrazione di aver usucapito, a loro volta, la quota dell'attrice.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello Parte_1
5 Ha, in limine dedotto l'appellante l'abnormità del provvedimento con cui il Giudice del Tribunale di
Nuoro – rimessa la causa sul ruolo - aveva ritenuto di chiedere all'attrice “l'effettivo scopo e contenuto della sua domanda giudiziale”.
Ha, indi, lamentato 1) la erroneità della decisione e la violazione dell'art.112 cpc posto che il
Tribunale aveva ritenuto (con ciò delineandosi un vizio di ultrapetizione) di riconoscere un regime di comproprietà “non soltanto non richiesto da parte attrice ma da questa esplicitamente e formalmente escluso in favore di una pretesa proprietà esclusiva”; 2) la ulteriore violazione dell'art.112 cpc in
“assenza di esigenze interpretative” non ravvisandosi neppure la presenza di “domanda implicita, presupposta o dipendente”; 3) il non corretto governo delle risultanze processuali posto che le dichiarazioni rese dai testi escussi consentivano di escludere un regime di possesso del bene da parte di CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituita in giudizio, la appellata ha resistito al gravame chiedendone CP_1
il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza 23.11.2020 è stata dichiarata la contumacia dell'appellata . CP_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza 17.9.2021, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
Con ordinanza 2.2.2022 la Corte, rimessa la causa in istruttoria, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e , già Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione di terzo ex art.404 cpc.
Con comparsa 13.2.2023 si è costituita in giudizio la quale ha rappresentato di Controparte_2
essere erede di già citata nella originaria causa di usucapione. Persona_3
Ha riferito di non aver mai posseduto l'immobile in disamina;
che non intendeva rivendicare alcuna pretesa in giudizio che dichiarava di accettare allo stato degli atti in cui si trovava.
Infine, con ordinanza 3.3.2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica agli eredi di Parte_2
, risultata irreperibile siccome deceduta.
[...]
Regolarizzato il contraddittorio, la causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 15.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
In limine va osservato che alcuna abnormità (testualmente nell'atto di appello) è rinvenibile nel contenuto dell'ordinanza 25.3.2019 non potendo seriamente negarsi la possibilità per il Giudice
(anche quando la causa sia stata già trattenuta in decisione) di rimettere la causa sul ruolo affinché le parti possano rendere i chiarimenti che egli ritenga di dover loro sottoporre.
Passando alla disamina dei motivi di gravame si rileva che correttamente il Tribunale di Nuoro ha ritenuto tardiva la domanda di accertamento della proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, come invocata da all'udienza 16.4.2019. CP_1
In diritto è sufficiente osservare che la domanda giudiziale deve essere interpretata dal Giudice non solo nella sua letterale formulazione (i.e. in riferimento alle espresse rassegnate conclusioni) ma anche alla luce del suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte.
Il che equivale a dire che le conclusioni rassegnate dalla parte devono essere valutate dal Giudice in riferimento al contenuto dell'atto nel quale le stesse sono trasfuse.
Nella specie, si legge nell'atto di citazione per opposizione di terzo ex art.404 cpc che della unità
immobiliare ubicata in Olzai, alla via Taloro, e distinta in catasto al F.27, part.383 sub 1 (già F.27,
Per_ mapp.98, sub 1 e oggetto della sentenza di usucapione resa in favore dei germani e Parte_1
ove il medesimo bene risultava allora distinto alla partita 777, F.27, mapp.98: la circostanza non è stata in alcun modo contestata dalle parti in lite) “risulta essere proprietaria, oltre ai signori e Pt_1
anche litisconsorte necessaria pretermessa in quanto legittimata attiva Per_1 CP_1
alla domanda di usucapione dell'immobile de quo”.
È evidente che dichiaratasi proprietaria, oltre a e dell'unità CP_1 Pt_1 Per_1
immobiliare in disamina, ha inteso far valere una sua posizione di contitolarità del bene per effetto della usucapione (anche) dalla medesima maturata.
Quanto esposto giustifica il rilievo del Giudice di primo grado (che questa Corte intende condividere) laddove ha affermato che per “errore materiale” (rectius, inesattezza), nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione, aveva fatto riferimento ad una richiesta di attribuzione in proprietà CP_1
esclusiva del bene in contesa posto che, in realtà, il suo intendimento era quello di ottenere, “in una con l'annullamento e/o revoca della sentenza opposta ex art.404 cpc la dichiarazione di acquisita comproprietà [anche in suo favore], pro indiviso con e dell'immobile sito in agro Pt_1 Per_1
7 di Olzai, via Taloro, all'epoca della sentenza distinto in catasto al foglio 27, mapp.98 sub 1 e attualmente contrassegnato al F.27, particella 383 sub 12”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Nuoro ha ritenuto tardiva (la, in verità, pure infondata nel merito) domanda di (v. dichiarazioni rese dalla difesa all'udienza 16.4.2019) tesa ad CP_1
ottenere la declaratoria di proprietà esclusiva del bene in disamina.
E altrettanto correttamente (non potendo intendersi neppure rinunciata la domanda ab origine formulata: è sufficiente qui osservare che la difesa di ha richiamato le conclusioni Parte_3
come rassegnate in atto di citazione e di cui si è detto sopra) il Giudice di Nuoro ha ritenuto di procedere alla disamina della domanda inizialmente formulata, ovvero quella avente ad oggetto la dichiarazione comproprietà dell'immobile, per intervenuta usucapione, in regime di comunione pro indiviso con i germani e Pt_1 Per_1
Alcuna violazione del principio di cui all'art.112 cpc può allora ritenersi configurabile essendo appena il caso di osservare, in ogni caso, che ricorre il vizio di ultra petizione soltanto allorché dalla pronuncia del Giudice derivino effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dalla parte.
Trattasi evidentemente di situazione estranea a quella della presente vertenza, con il che devono intendersi disattesi i primi due motivi di gravame di cui si è detto sopra.
Né miglior sorte merita neppure il motivo di appello di cui al superiore punto 3) avendo il Tribunale
di Nuoro fatto buon governo delle risultanze istruttorie dovendo apprezzarsi la posizione di Parte_3
Per_ come sostanzialmente identica a quella dei fratelli e
[...] Pt_1
Fondatamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che anche ella, alla morte del padre, è subentrata nel possesso di quest'ultimo – ex art.1146 c.c. – “e da quel momento ha posseduto, insieme ai fratelli, il terreno de quo”.
Per_ Del resto sono stati gli stessi (allora attori) e ad aver affermato, nell'atto di citazione Parte_1
3.11.1997 finalizzato alla declaratoria di avvenuta usucapione, di essere proprietari e al possesso,
“per averne avuto causa dal proprio genitore del terreno seminativo in agro di Olzai, Per_2
distinto in catasto alla partita 777, fg 28, mapp.98”: immobile, si aggiungeva, “nel possesso, pacifico, interrotto e da tempo immemorabile, di e dopo la sua morte degli odierni attori”. Persona_2
A conforto delle tesi di questa Corte neppure può omettere di richiamare le CP_1
argomentazioni difensive rese dalla convenuta (coniuge di all'atto della sua CP_3 Per_1
8 costituzione in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro avendo ella riferito che “a seguito del decesso
Per_ paterno, e si erano attivati per assicurare l'immobile al compendio ereditario” Pt_1
ulteriormente affermando che “l'accertamento della sentenza impugnata non potesse che avvantaggiare anche l'odierna attrice”.
Trattasi, all'evidenza, dell'esplicito riconoscimento delle pretese di assunto CP_1
incompatibile, pertanto, con la premessa che il proprio coniuge fosse divenuto proprietario Per_1
esclusivo (unitamente alla sorella del compendio in disamina. Pt_1
Le pretese di trovano ulteriore riconoscimento nelle dichiarazioni rese dai testi CP_1
escussi.
Si richiamano qui le dichiarazioni rese da (“ho iniziato a lavorare come falegname nel Parte_4
1957; quando io ho iniziato l'attività di falegname il terreno era coltivato dai genitori dei sigg. CP_1
successivamente il terreno è stato coltivato dai figli;
[..] nel fondo c'è solo l'abitazione di Pt_1
e di e un garage (abitazioni che il teste – escusso nel novembre 2015 – ha riferito
[...] CP_3
essere state edificate “12 o 15 anni fa”); nel terreno non ci sono negozi;
a fianco ad una distanza di
circa 20 o 30 metri c'era un negozio di alimentari …; preciso che in precedenza, tanti anni fa, il
negozio era ricompreso nel terreno recintato;
successivamente è stata aggiunta una recinzione che divide il terreno dal negozio”) P. (“quando hanno iniziato a costruire la casa – attività che il Tes_1
teste colloca negli anni intorno al 1977 - il terreno veniva coltivato in una parte dalla madre di Pt_1
e da tutti i figli di (in realtà, il fatto che non venga fatta menzione del padre
[...] Persona_4
induce questa Corte a ritenere che si tratti di fatti successivi al suo decesso avvenuto Persona_2
il 1.10.1978 all'età di 70 anni); … all'interno del terreno c'è anche un locale destinato a negozio, si trova nella parte destinata alla coltivazione, dall'altra parte ci sono le case. Prima era un negozio
di generi alimentari, curato dalla madre dei sigg. poi è passato a e agli altri fratelli;
CP_1 CP_1
in un periodo ha venduto anche , A. (“all'inizio il terreno era unico e c'era una Parte_1 Per_3
casa di abitazione in fondo della famiglia Il terreno era coltivato come orto;
se ne occupavano CP_1
Per_
, e forse anche l'altra sorella, non so dire”). Pt_1
Correttamente il Tribunale ha ulteriormente rilevato che né né la avevano neppure Parte_1 CP_3
offerto prova di aver usucapito anche la quota della congiunta non risultando dimostrato CP_1
Per_ che e alla morte del padre, avessero inteso estromettere la di loro sorella da una Parte_1
9 specifica parte del lotto.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Nuoro è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado tra la appellante e le appellate costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 – valore indeterminabile, complessità bassa - attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado. In riferimento alla posizione di non viene liquidata la fase Controparte_2
istruttoria/trattazione alla quale la medesima non ha partecipato).
Nulla sulle spese in riferimento agli appellati contumaci.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che CP_1
liquida in € 4996,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che Controparte_2
liquida in € 3473,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 12.6.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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