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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1700/2024
EPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice ER Ivalù AM, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 Parte_1 Parte_2
Parte_3 (C.F. C.F. 3 ), (C.F. C.F. 2
tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Principe di
Belmonte n. 80 presso lo studio dell'Avv. Antonino Soresi che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrenti
e
Controparte_1 (C.F. C.F._4 residente in [...], via '
SA IN n. 37 e Controparte_2 (C.F. C.F._5
Resistenti contumaci
Oggetto: divisione ereditaria con assegnazione dei beni ex art. 720 c.c.
****
Con ricorso depositato in data 9.2.24 a norma dell'art. 281 decies c.p.c., Parte_1
Parte_2 e Parte_3 hanno adito il Tribunale in intestazione
[...]
formulando le seguenti domande: "1. Dire e dichiarare che gli attori hanno diritto a chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e ss. c.c.
2. Pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni sub a) e b) della narrativa mediante l'assegnazione alle parti del giudizio delle quote loro spettanti secondo quanto riferito in narrativa o secondo le quote che verranno determinate dal nominando ctu;
3. Ordinare alla convenuta di rendere il conto del godimento separato dei beni ereditari, con conseguente condanna della medesima a riconoscere agli altri coeredi ognuno per quanto di
-
ragione secondo le quote che saranno loro riconosciute un importo a titolo di indennità di occupazione dell'immobile, dalla data del decesso della Sig.ra Per_1 (22.9.2022) sino al soddisfo;
4. Condannare la resistente al pagamento di un importo ex art. 96 c.p.c. a motivo della mancata partecipazione alla mediazione;
5. Con condanna alla refusione delle spese per coloro i quali dovessero opporsi allo scioglimento".
A fondamento delle domande spiegate, i ricorrenti hanno premesso che, a seguito
Parte_1 e madre di CP_2
- coniuge di del decesso di Persona_2
Parte_2 - è caduta in Controparte_1 e Parte_3
[...]
comunione ereditaria la quota di ½ dei seguenti beni immobili: (i) appartamento sito in
Via SA IN n. 37; (ii) box sito in Via Antonio Veneziano n. 98.
Più nel dettaglio: (i) Parte_1 è titolare della quota complessiva di 16/24 sui suddetti immobili (essendo egli già proprietario della quota di ½ (12/24) dell'immobile sito in via Rabin acquistato con scrittura privata autenticata dal Notaio [...]
-
acquistato per Persona_3 in data 28 marzo 2001 e del box sito in via Veneziano
-
mezzo di atto pubblico di vendita ai rogiti del Notaio Persona_3 del 4.3.2019,
rep. n. 108053, racc. n. 31990 – nonché essendo divenuto titolare della restante quota pari a
4/24 per apertura della successione legittima della moglie Per_1 ); (ii) i figli sono divenuti titolari della quota di 2/24 ciascuno sui predetti immobili in ragione della successione legittima alla madre.
Deducevano, dunque, di voler sciogliere la comunione ereditaria sui predetti beni - anche mediante vendita degli stessi- chiedendo, altresì, il risarcimento del danno per l'occupazione esclusiva dell'immobile sito in via SA IN n.37 - da sempre adibito a casa coniugale di Controparte_3 Parte_1 e Persona_2
che vi abita unitamente al di lei figlio. Controparte_1 ' Correttamente instaurato il contraddittorio, i resistenti non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
All'udienza del 9.5.2024, il ricorrente Parte_1 ha rinunciato verbalmente al diritto di abitazione a lui spettante ex lege ai sensi dell'art. 540, comma 2 c.c., sull'immobile sito in via IN, specificando che è tale la ragione per la quale "l'indennità di occupazione” è stata richiesta da tutti i ricorrenti in rapporto alle rispettive quote di proprietà sull'immobile.
Parte 1 stante la nonCon note di trattazione scritta del 21.01.2025,
comoda divisibilità dei beni oggetto del compendio ereditario, come accertato in esito alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 8.11.2024 - ha richiesto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 720 ss. cc., l'assegnazione degli immobili con attribuzione del conguaglio in favore degli altri condividenti.
- preso atto che i ricorrenti hanno provveduto alla All'udienza dell'11.6.2025
rimozione dell'unica difformità catastale presente sull'immobile sito in via IN, ossia di una veranda costruita senza preventiva autorizzazione, come in seguito accertato dal
CTU - il Tribunale ha rinviato la causa per la decisione all'udienza cartolare del 13.11.25, ove, con note scritte depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per l'assegnazione degli immobili al ricorrente , previa decurtazione dal Parte_1
valore di stime del cespite sito in via IN, dei costi sostenuti per la regolarizzazione pari a complessive € 3.000,00.
****
Terminata la sintetica esposizione dell'oggetto del contendere, deve in primo luogo procedersi alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di nata a Palermo il Persona_2
19.12.1949 ed ivi deceduta in data 22.9.2022 (v. dichiarazione di successione depositata dagli attori, doc. n. 2).
In assenza di disposizioni di ultima volontà, la successione per cui è causa risulta disciplinata dall'art. 581 c.c. (il quale regola le quote di spettanza in caso di concorso tra il coniuge ed i figli), per cui deve dichiararsi che l'eredità di Persona_2 si è
e, per 2/12 ciascuno, in favore devoluta per 4/12 in favore del coniuge, Parte_1
dei figli, ' Parte_3 Controparte_1 e Parte_2 Controparte_2 Ciò posto, dall'esame dei documenti versati in giudizio (v. titoli di provenienza pro- dotti dagli attori e Relazione notarile del 4.10.2023 a firma del Notaio, dott. [...]
Persona 3 ), risulta che il compendio ereditario è così composto:
1) Quota pari ad ½ dell'appartamento sito in Palermo, Via SA IN n. 37 - ubicato al piano primo a destra salendo la scala "A", interno 4, composto da ingresso, tre vani, w.c. bagno, w.c. di servizio, cucina, ripostiglio e orridoio di disimpegno, riportato al
C.U. del Comune di Palermo al foglio 25, mappale 3776 sub 9, cat. A/2, cl 7, vani 5,5 superficie catastale mq 98, R.C. Euro 355,06;
2) Quota pari ad ½ del box sito in Palermo, via Antonio Veneziano n. 98 - ubicato al piano terra, composto da un unico vano e w.c., esteso catastalmente mq 15, riportato al C.U. del Comune di Palermo al foglio 125, mappale 344 sub. 15, z.c. 2, cat. C/6,
c.l. 9, mq 15, R.C. Euro 51,13.
Ciò premesso, al fine di meglio individuare le quote di pertinenza delle parti di causa, deve evidenziarsi che tutti i beni immobili ricompresi nell'asse ereditario sono stati acquistati, in regime di comunione (art. 177 c.c.) dai coniugi Parte_1 e [...]
Persona_2
Poiché, quindi, i beni da dividere sono già - per metà in proprietà del ricorrente
-
gli immobili oggetto della comunione risultano per 16/24 nella di luiParte_1 titolarità e per 2/24 ciascuno nella titolarità degli altri condividenti.
****
Così individuata la massa da dividere, il Tribunale rileva che, a seguito delle il valore indagini estimative demandate al Consulente tecnico, Arch. Persona_4 '
dei cespiti (intera proprietà) facenti parte dell'asse ereditario risulta essere pari: ad €
97.550,00 per l'appartamento sito in Palermo, via SA IN (valore di stima calcolato già al netto delle spese necessarie per provvedere alla regolarizzazione delle difformità riscontrate); € 20.038,75 per il box auto sito in Palermo, via Antonio Veneziano.
Le conclusioni relative al valore venale dei beni rassegnate dal Consulente tecnico d'Ufficio non risultano contestate. Le stesse appaiono, inoltre, il frutto della corretta applicazione di una metodologia di stima (c.d. metodo sintetico comparativo) improntata alla ricerca del più probabile valore di mercato dei cespiti in relazione all'esame delle loro concrete caratteristiche.
**** Ciò premesso, al fine di procedere all'effettivo scioglimento della comunione ereditaria, occorre ricordare, preliminarmente, che il giudizio di divisione mira alla formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote [..] (in tal senso, cfr. Cass.
n°9659.2000); che, inoltre, lo scioglimento della comunione ha luogo preferibilmente in natura (art. 718 c.c.), salvo il compendio risulti non comodamente divisibile (artt. 720 e
1114 c.c.), ipotesi che ricorre quando “sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero" (ex multis Cass., Ord
n. 21612/21).
Venendo, quindi, all'esame del caso di specie, in ordine al profilo del quomodo della divisione, il Tribunale conviene con le conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico d'Ufficio Arch. in ordine alla non comoda divisibilità del compendio Persona_4 '
per cui è causa, risultando di palmare evidenza l'impossibilità di procedere alla formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento di valore corrispondente alle quote di spettanza di ciascuno dei condividenti.
Per quanto sopra, quindi:
- preso atto della volontà del ricorrente Parte_1 di ottenere l'assegnazione dei beni relitti;
- tenuto conto, inoltre, che la divisione mediante vendita a terzi costituisce extrema ratio, tanto che "ai sensi dell'art. 720 c.c., secondo cui se l'immobile non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni dell'economia pubblica o dell'igiene, l'immobile deve essere preferibilmente ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore, il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell'immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile" (Cass, sent. n. 5679/2004);
la comunione ereditaria in essere tra Parte_1 Controparte_2 '
Parte_3 Controparte_1 Parte_2 deve essere sciolta assegnando, ex art. 720 c.c., a Parte_1 la piena proprietà degli immobili (rectius delle quote) in essa ricompresi. Dalla superiore statuizione discende -ex lege- l'obbligo, in capo all'assegnatario, di corrispondere agli altri condividenti il conguaglio (rectius l'eccedenza), ossia, l'equivalente monetario della porzione in natura che i coeredi non assegnatari non hanno potuto avere a causa dell'indivisibilità del bene (v. art. 720 c.c.).
Nella specie, per quanto sopra detto in ordine al valore dei cespiti caduti in comunione, il Tribunale determina il conguaglio dovuto da Parte_1 a ciascuno degli altri coeredi in € 9.799,06 coeredi (cifra che corrisponde a 2/24 del valore complessivo della massa pari ad € 117.588,75).
****
Tanto statuito in ordine alle concrete modalità della divisione, il Tribunale
evidenziato in via incidentale che la rinunzia al legato avente ad oggetto il diritto di abitazione sulla casa familiare deve rivestire forma scritta, non valendo, quindi, la rinunzia verbalmente manifestata in udienza- ritiene infondata la domanda risarcitoria proposta
, per difetto assoluto di prova in ordine all'utilizzo esclusivocontro Controparte_1 della casa di via IN.
****
Stante la peculiarità del giudizio divisionale, le spese di lite e per l'espletamento della Consulenza tecnica d'Ufficio vanno poste a carico della massa.
È, infatti, principio consolidato quello per quale "essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio" (ex multis, Cassazione, sent. n 15926 del
2019, Cass., sent, n.1185 del 2015).
Tale principio non può trovare deroga nel caso di specie, dal momento che i convenuti hanno semplicemente manifestato disinteresse verso la divisione, non ravvisandosi, però, una condotta di inutile "resistenza" rispetto alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa eccezione domanda e difesa disattesa, così provvede: nata a [...] il DICHIARA aperta la successione di Persona_2
19.12.1949 ed ivi deceduta in data 22.9.2022 senza lasciare testamento;
DICHIARA che l'eredità si è devoluta -ex art. 581 c.c.- per 4/12 in favore del e, per 2/12 ciascuno, in favore dei figliconiuge, Parte_1 Controparte_2
Parte_3 Controparte_1 e Parte_2
DISPONE lo scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione (art. 720 c.c.) a della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sui seguenti Parte_1
immobili: i) porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Palermo, via SA
IN n.37, ubicato al primo piano a destra salendo la scala "A", interno 4, composto da ingresso, tre vani, w.c., bagno, w.c. di servizio, cucina, ripostiglio e corridoio di disimpegno, confinante con detta via, vano scala e con proprietà del Comune di Palermo, riportato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 25, particella o mappale
3776 sub 9, z.c. 4, cat. A/2, classe 7, vani 5,5, sup. 98 m2, totale escluse aree scoperte 94 m2, rendita catastale euro 355,06; ii) locale box sito in Palermo, via Antonio Veneziano n. 98,
ubicato al piano terra, composto da un unico vano e w.c., esteso catastalmente mq 15, confinante con corridoio di accesso, con proprietà Parte_4 e con proprietà Pt_5 , riportato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 125, particella o mappale
344, sub 15, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 9, rendita catastale euro 51,13.
DA Parte_1 a corrispondere agli altri condividenti € 9.799,06
ciascuno a titolo di addebito dell'eccedenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
RIGETTA la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
PONE le spese di giudizio e per l'espletamento della Consulenza tecnica d'Ufficio a carico della massa.
Palermo,22.12.2025
IL GIUDICE
ER LU AM
EPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice ER Ivalù AM, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 Parte_1 Parte_2
Parte_3 (C.F. C.F. 3 ), (C.F. C.F. 2
tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Principe di
Belmonte n. 80 presso lo studio dell'Avv. Antonino Soresi che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrenti
e
Controparte_1 (C.F. C.F._4 residente in [...], via '
SA IN n. 37 e Controparte_2 (C.F. C.F._5
Resistenti contumaci
Oggetto: divisione ereditaria con assegnazione dei beni ex art. 720 c.c.
****
Con ricorso depositato in data 9.2.24 a norma dell'art. 281 decies c.p.c., Parte_1
Parte_2 e Parte_3 hanno adito il Tribunale in intestazione
[...]
formulando le seguenti domande: "1. Dire e dichiarare che gli attori hanno diritto a chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e ss. c.c.
2. Pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni sub a) e b) della narrativa mediante l'assegnazione alle parti del giudizio delle quote loro spettanti secondo quanto riferito in narrativa o secondo le quote che verranno determinate dal nominando ctu;
3. Ordinare alla convenuta di rendere il conto del godimento separato dei beni ereditari, con conseguente condanna della medesima a riconoscere agli altri coeredi ognuno per quanto di
-
ragione secondo le quote che saranno loro riconosciute un importo a titolo di indennità di occupazione dell'immobile, dalla data del decesso della Sig.ra Per_1 (22.9.2022) sino al soddisfo;
4. Condannare la resistente al pagamento di un importo ex art. 96 c.p.c. a motivo della mancata partecipazione alla mediazione;
5. Con condanna alla refusione delle spese per coloro i quali dovessero opporsi allo scioglimento".
A fondamento delle domande spiegate, i ricorrenti hanno premesso che, a seguito
Parte_1 e madre di CP_2
- coniuge di del decesso di Persona_2
Parte_2 - è caduta in Controparte_1 e Parte_3
[...]
comunione ereditaria la quota di ½ dei seguenti beni immobili: (i) appartamento sito in
Via SA IN n. 37; (ii) box sito in Via Antonio Veneziano n. 98.
Più nel dettaglio: (i) Parte_1 è titolare della quota complessiva di 16/24 sui suddetti immobili (essendo egli già proprietario della quota di ½ (12/24) dell'immobile sito in via Rabin acquistato con scrittura privata autenticata dal Notaio [...]
-
acquistato per Persona_3 in data 28 marzo 2001 e del box sito in via Veneziano
-
mezzo di atto pubblico di vendita ai rogiti del Notaio Persona_3 del 4.3.2019,
rep. n. 108053, racc. n. 31990 – nonché essendo divenuto titolare della restante quota pari a
4/24 per apertura della successione legittima della moglie Per_1 ); (ii) i figli sono divenuti titolari della quota di 2/24 ciascuno sui predetti immobili in ragione della successione legittima alla madre.
Deducevano, dunque, di voler sciogliere la comunione ereditaria sui predetti beni - anche mediante vendita degli stessi- chiedendo, altresì, il risarcimento del danno per l'occupazione esclusiva dell'immobile sito in via SA IN n.37 - da sempre adibito a casa coniugale di Controparte_3 Parte_1 e Persona_2
che vi abita unitamente al di lei figlio. Controparte_1 ' Correttamente instaurato il contraddittorio, i resistenti non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
All'udienza del 9.5.2024, il ricorrente Parte_1 ha rinunciato verbalmente al diritto di abitazione a lui spettante ex lege ai sensi dell'art. 540, comma 2 c.c., sull'immobile sito in via IN, specificando che è tale la ragione per la quale "l'indennità di occupazione” è stata richiesta da tutti i ricorrenti in rapporto alle rispettive quote di proprietà sull'immobile.
Parte 1 stante la nonCon note di trattazione scritta del 21.01.2025,
comoda divisibilità dei beni oggetto del compendio ereditario, come accertato in esito alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 8.11.2024 - ha richiesto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 720 ss. cc., l'assegnazione degli immobili con attribuzione del conguaglio in favore degli altri condividenti.
- preso atto che i ricorrenti hanno provveduto alla All'udienza dell'11.6.2025
rimozione dell'unica difformità catastale presente sull'immobile sito in via IN, ossia di una veranda costruita senza preventiva autorizzazione, come in seguito accertato dal
CTU - il Tribunale ha rinviato la causa per la decisione all'udienza cartolare del 13.11.25, ove, con note scritte depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito per l'assegnazione degli immobili al ricorrente , previa decurtazione dal Parte_1
valore di stime del cespite sito in via IN, dei costi sostenuti per la regolarizzazione pari a complessive € 3.000,00.
****
Terminata la sintetica esposizione dell'oggetto del contendere, deve in primo luogo procedersi alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di nata a Palermo il Persona_2
19.12.1949 ed ivi deceduta in data 22.9.2022 (v. dichiarazione di successione depositata dagli attori, doc. n. 2).
In assenza di disposizioni di ultima volontà, la successione per cui è causa risulta disciplinata dall'art. 581 c.c. (il quale regola le quote di spettanza in caso di concorso tra il coniuge ed i figli), per cui deve dichiararsi che l'eredità di Persona_2 si è
e, per 2/12 ciascuno, in favore devoluta per 4/12 in favore del coniuge, Parte_1
dei figli, ' Parte_3 Controparte_1 e Parte_2 Controparte_2 Ciò posto, dall'esame dei documenti versati in giudizio (v. titoli di provenienza pro- dotti dagli attori e Relazione notarile del 4.10.2023 a firma del Notaio, dott. [...]
Persona 3 ), risulta che il compendio ereditario è così composto:
1) Quota pari ad ½ dell'appartamento sito in Palermo, Via SA IN n. 37 - ubicato al piano primo a destra salendo la scala "A", interno 4, composto da ingresso, tre vani, w.c. bagno, w.c. di servizio, cucina, ripostiglio e orridoio di disimpegno, riportato al
C.U. del Comune di Palermo al foglio 25, mappale 3776 sub 9, cat. A/2, cl 7, vani 5,5 superficie catastale mq 98, R.C. Euro 355,06;
2) Quota pari ad ½ del box sito in Palermo, via Antonio Veneziano n. 98 - ubicato al piano terra, composto da un unico vano e w.c., esteso catastalmente mq 15, riportato al C.U. del Comune di Palermo al foglio 125, mappale 344 sub. 15, z.c. 2, cat. C/6,
c.l. 9, mq 15, R.C. Euro 51,13.
Ciò premesso, al fine di meglio individuare le quote di pertinenza delle parti di causa, deve evidenziarsi che tutti i beni immobili ricompresi nell'asse ereditario sono stati acquistati, in regime di comunione (art. 177 c.c.) dai coniugi Parte_1 e [...]
Persona_2
Poiché, quindi, i beni da dividere sono già - per metà in proprietà del ricorrente
-
gli immobili oggetto della comunione risultano per 16/24 nella di luiParte_1 titolarità e per 2/24 ciascuno nella titolarità degli altri condividenti.
****
Così individuata la massa da dividere, il Tribunale rileva che, a seguito delle il valore indagini estimative demandate al Consulente tecnico, Arch. Persona_4 '
dei cespiti (intera proprietà) facenti parte dell'asse ereditario risulta essere pari: ad €
97.550,00 per l'appartamento sito in Palermo, via SA IN (valore di stima calcolato già al netto delle spese necessarie per provvedere alla regolarizzazione delle difformità riscontrate); € 20.038,75 per il box auto sito in Palermo, via Antonio Veneziano.
Le conclusioni relative al valore venale dei beni rassegnate dal Consulente tecnico d'Ufficio non risultano contestate. Le stesse appaiono, inoltre, il frutto della corretta applicazione di una metodologia di stima (c.d. metodo sintetico comparativo) improntata alla ricerca del più probabile valore di mercato dei cespiti in relazione all'esame delle loro concrete caratteristiche.
**** Ciò premesso, al fine di procedere all'effettivo scioglimento della comunione ereditaria, occorre ricordare, preliminarmente, che il giudizio di divisione mira alla formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote [..] (in tal senso, cfr. Cass.
n°9659.2000); che, inoltre, lo scioglimento della comunione ha luogo preferibilmente in natura (art. 718 c.c.), salvo il compendio risulti non comodamente divisibile (artt. 720 e
1114 c.c.), ipotesi che ricorre quando “sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero" (ex multis Cass., Ord
n. 21612/21).
Venendo, quindi, all'esame del caso di specie, in ordine al profilo del quomodo della divisione, il Tribunale conviene con le conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico d'Ufficio Arch. in ordine alla non comoda divisibilità del compendio Persona_4 '
per cui è causa, risultando di palmare evidenza l'impossibilità di procedere alla formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento di valore corrispondente alle quote di spettanza di ciascuno dei condividenti.
Per quanto sopra, quindi:
- preso atto della volontà del ricorrente Parte_1 di ottenere l'assegnazione dei beni relitti;
- tenuto conto, inoltre, che la divisione mediante vendita a terzi costituisce extrema ratio, tanto che "ai sensi dell'art. 720 c.c., secondo cui se l'immobile non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni dell'economia pubblica o dell'igiene, l'immobile deve essere preferibilmente ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore, il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell'immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile" (Cass, sent. n. 5679/2004);
la comunione ereditaria in essere tra Parte_1 Controparte_2 '
Parte_3 Controparte_1 Parte_2 deve essere sciolta assegnando, ex art. 720 c.c., a Parte_1 la piena proprietà degli immobili (rectius delle quote) in essa ricompresi. Dalla superiore statuizione discende -ex lege- l'obbligo, in capo all'assegnatario, di corrispondere agli altri condividenti il conguaglio (rectius l'eccedenza), ossia, l'equivalente monetario della porzione in natura che i coeredi non assegnatari non hanno potuto avere a causa dell'indivisibilità del bene (v. art. 720 c.c.).
Nella specie, per quanto sopra detto in ordine al valore dei cespiti caduti in comunione, il Tribunale determina il conguaglio dovuto da Parte_1 a ciascuno degli altri coeredi in € 9.799,06 coeredi (cifra che corrisponde a 2/24 del valore complessivo della massa pari ad € 117.588,75).
****
Tanto statuito in ordine alle concrete modalità della divisione, il Tribunale
evidenziato in via incidentale che la rinunzia al legato avente ad oggetto il diritto di abitazione sulla casa familiare deve rivestire forma scritta, non valendo, quindi, la rinunzia verbalmente manifestata in udienza- ritiene infondata la domanda risarcitoria proposta
, per difetto assoluto di prova in ordine all'utilizzo esclusivocontro Controparte_1 della casa di via IN.
****
Stante la peculiarità del giudizio divisionale, le spese di lite e per l'espletamento della Consulenza tecnica d'Ufficio vanno poste a carico della massa.
È, infatti, principio consolidato quello per quale "essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio" (ex multis, Cassazione, sent. n 15926 del
2019, Cass., sent, n.1185 del 2015).
Tale principio non può trovare deroga nel caso di specie, dal momento che i convenuti hanno semplicemente manifestato disinteresse verso la divisione, non ravvisandosi, però, una condotta di inutile "resistenza" rispetto alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa eccezione domanda e difesa disattesa, così provvede: nata a [...] il DICHIARA aperta la successione di Persona_2
19.12.1949 ed ivi deceduta in data 22.9.2022 senza lasciare testamento;
DICHIARA che l'eredità si è devoluta -ex art. 581 c.c.- per 4/12 in favore del e, per 2/12 ciascuno, in favore dei figliconiuge, Parte_1 Controparte_2
Parte_3 Controparte_1 e Parte_2
DISPONE lo scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione (art. 720 c.c.) a della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sui seguenti Parte_1
immobili: i) porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Palermo, via SA
IN n.37, ubicato al primo piano a destra salendo la scala "A", interno 4, composto da ingresso, tre vani, w.c., bagno, w.c. di servizio, cucina, ripostiglio e corridoio di disimpegno, confinante con detta via, vano scala e con proprietà del Comune di Palermo, riportato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 25, particella o mappale
3776 sub 9, z.c. 4, cat. A/2, classe 7, vani 5,5, sup. 98 m2, totale escluse aree scoperte 94 m2, rendita catastale euro 355,06; ii) locale box sito in Palermo, via Antonio Veneziano n. 98,
ubicato al piano terra, composto da un unico vano e w.c., esteso catastalmente mq 15, confinante con corridoio di accesso, con proprietà Parte_4 e con proprietà Pt_5 , riportato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al foglio 125, particella o mappale
344, sub 15, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 9, rendita catastale euro 51,13.
DA Parte_1 a corrispondere agli altri condividenti € 9.799,06
ciascuno a titolo di addebito dell'eccedenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo;
RIGETTA la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
PONE le spese di giudizio e per l'espletamento della Consulenza tecnica d'Ufficio a carico della massa.
Palermo,22.12.2025
IL GIUDICE
ER LU AM