Decreto cautelare 2 marzo 2022
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01924/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parenti, Niccolò Maria D'Alessandro e Raffaella Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Lombardia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della nota del Comando Legione Carabinieri Lombardia del -OMISSIS-, recante la sospensione, con decorrenza dal 26 dicembre 2022, del ricorrente dal servizio e dalla relativa retribuzione, ai sensi del d. l. n. 172/2021;
- dell’invito a produrre la documentazione vaccinale del 23 dicembre 2021;
- dell’invito a produrre la documentazione vaccinale del 20 dicembre 2021;
- del d. l. n. 172/2021, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ”;
- del d. l. n. 127/2021 recante “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ”;
- del d. l. n. 44/2021, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ”;
- della l. n. 76/2021;
- della l. n. n. 106/2021;
- del d. l. n. 1/2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo;
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, appuntato scelto in servizio presso la Legione Carabinieri Lombardia, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti e le norme meglio specificati in epigrafe, nella parte in cui hanno disposto la sua sospensione dal servizio e lo hanno privato della retribuzione, e ha chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi .
2 - Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) “ violazione e/o falsa applicazione del d. l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, d. l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 cost. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990 - violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata. obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte ”: il ricorrente, dopo aver affermato la sindacabilità in astratto dell’atto politico, ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti gravati (e del d. l. n. 44/2021, art. 4- ter , comma 1, lett. b), perché con essi: “ il legislatore ha generalizzato l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori di cui all’art. 4 ter senza prevedere alcuna differenziazione in ordine alle tipologie di mansioni svolte. ”, laddove, invece, “ determinate mansioni, vengono svolte dagli stessi lavoratori singolarmente senza particolare contatto con il pubblico ”; questo sarebbe il caso dell’odierno ricorrente, che “svolge compiti che non arrecano alcun pregiudizio per la salute pubblica e non vi è nessun rischio di contagiare e/o essere contagiato da altri colleghi o da persone terze ”.
ii) “ violazione e/o falsa applicazione del d. l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d. l. n. 44/2021 ss.mm.ii. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990. violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata. mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione ”: il ricorrente ha lamentato l’illegittimità (derivata dall’art. 4- ter , comma 1, lett. b) del d. l. n. 44/2021) degli atti gravati, stante la mancata previsione, a livello legislativo, della possibilità per i soggetti obbligati di sottoporsi, in alternativa alla vaccinazione, a tampone regolare, al fine di continuare svolgere la loro attività lavorativa;
iii) “ violazione e/o falsa applicazione del d. l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d. l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. d.lgs. n. 66/2010 - violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa ”, il ricorrente ha lamentato la disparità di trattamento rispetto alle previsioni di cui agli artt. 914 e ss. del d. lgs n. 66/2010 (c.d. codice militare), i quali riconoscono al militare sospeso dal servizio perché indagato e/o sottoposto a misura cautelare personale la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, laddove, invece “ l’attuale previsione contenuta nel d.l. 44/2021 prevede la totale sospensione dalla retribuzione per tutti i dipendenti che non vogliano e/o non possano sottoporsi alla somministrazione del vaccino da Covid-19. ”;
iv) “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter d. l. 44/2021 ss.mm. ii; eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento ”: il ricorrente ha lamentato che l’art. 4- ter , comma 1, lett. b) del d. l. n. 44/2021 si atteggerebbe alla stregua di una c.d. legge provvedimento e opererebbe un irragionevole bilanciamento tra il diritto al lavoro e quello alla salute; infatti, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (in misura integrale) prevista in caso di mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale, finirebbe per penalizzare in maniera eccessiva e sproporzionata il diritto al lavoro nonché quello a una retribuzione equa dell’appartenente alle Forze Armate, pure costituzionalmente tutelati;
v) “ violazione e/o falsa applicazione del d. l. n. 1/2022, del d. l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d. l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione del regolamento europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h – violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa ”: il ricorrente ha censurato il contrasto dei provvedimenti gravati con il Regolamento UE 536/2014 “ sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ” e, in particolare, con l’art. 28, il quale, nel dettare le condizioni in presenza delle quali “ esclusivamente è consentita la conduzione di una sperimentazione clinica ”, alla lett. h), prevede che “ i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica. ”, mentre, nella specie, la sospensione dall’attività lavorativa e quindi dalla retribuzione costituirebbe un indebito condizionamento, di natura anche finanziaria, della volontà dei soggetti che verrebbero in tal modo coartati a partecipare alla sperimentazione clinica di che trattasi; conseguentemente, il ricorrente ha chiesto, sia pure in via subordinata, sollevarsi questione pregiudiziale interpretativa dell’art. 28, lett. h), cit. dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
3 – Il Ministero della Difesa si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha dedotto l’infondatezza.
4 - Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-del 2 marzo 2022, è stata respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica.
5 - Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 20 aprile 2022, è stata disposta la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sull’ordinanza del CGA n. -OMISSIS-del 22 marzo 2022.
6 - Con istanza dell’11 luglio 2025, parte ricorrente, precisato che la sollevata questione di legittimità costituzionale era stata definita con la sentenza n. -OMISSIS-, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione.
7 - Infine, il ricorrente, in vista della udienza odierna, con memoria ha: i) evidenziato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui avrebbero determinato la detrazione dell’anzianità di servizio; ii) formulato istanza di sospensione impropria del presente giudizio, stante la rimessione pregiudiziale operata dal Consiglio di Stato alla CGUE di plurime questioni interpretative concernenti la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che: “ stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ” ed è stata recepita nell’ordinamento interno con il d. lgs n. 216/2003 (v. Cons. Stato, sez. I, par., 23 luglio 2024, n. 887 oppure 12 giugno 2025, n. 563).
8 - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, uditi i legali come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9 – In via preliminare, va respinta l’istanza di sospensione del presente giudizio, essenzialmente sulla scorta della considerazione che l’odierno ricorrente, come visto, non ha denunciato il contrasto tra la direttiva comunitaria 2000/78/Ce e il diritto nazionale - ma il diverso contrasto tra il Regolamento UE n. 536/2014 e l’art. 4- bis del d. l. n. 44/2021 -, per modo che deve osservarsi che: “ seppure è vero che il giudice comunitario, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, interpreta il presupposto della rilevanza delle questioni sollevate dal giudice nazionale in maniera meno rigorosa rispetto, ad esempio, alla Corte costituzionale, è altrettanto vero che la violazione della normativa sovranazionale deve essere stata comunque dedotta nel giudizio a quo. Ora, né nel ricorso introduttivo né nell’atto di motivi aggiunti si fa cenno alla direttiva 78 del 2000, per cui le precisazioni che la Cgue. fornirà eventualmente al Consiglio di Stato non sarebbero comunque rilevanti nel presente giudizio ” (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 22603/2025).
10 – Introduttivamente, ai fini dell’esatta delimitazione del thema decidendum , il Collegio intende preliminarmente evidenziare come la dedotta fattispecie controversa debba ritenersi circoscritta, sulla base di quanto risulta dal tenore del proposto ricorso, alla disposta misura della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e alla conseguente mancata corresponsione della retribuzione per la durata del periodo di sospensione, non potendo estendersi all’ulteriore profilo – evocato nell’ambito della memoria ex art. 73 c.p.a. – involgente la detrazione dell’anzianità per la durata del periodo di sospensione dal servizio.
Tale aspetto, infatti, costituisce un nuovo elemento di contestazione introdotto in giudizio dalla parte ricorrente – a fondamento della correlata pretesa – tramite successiva memoria difensiva, non notificata alla controparte (cfr., in particolare, la memoria prodotta in data 4 dicembre 2025) (cfr. in una vicenda analoga T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 22840/2025).
Sul punto, il Collegio non può che riportarsi al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: i) da un lato, “ sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte non solo allorquando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche qualora, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, e non è quindi possibile con essa ampliare il thema decidendum ” (in tal senso, cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 188/2023); ii) dall’altro, sono inammissibili le domande proposte con memoria non notificata in quanto la stessa, deputata ad una funzione meramente illustrativa, risulta “ … strutturalmente inidonea, nel processo amministrativo, ad introdurre domande processuali ” (cfr. ex multis Cons. St., IV, n. 4352/2021; id., n. 5660/2023).
11 – Venendo al merito di causa, il gravame – pur affetto da manifesta inammissibilità nella parte tendente a ottenere la caducazione di norme di legge direttamente impugnate – è, in ogni caso, infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
12 - I motivi di gravame possono essere scrutinati congiuntamente, stante l’evidente connessione delle questioni giuridiche con essi poste, e vanno integralmente disattesi in quanto destituiti di fondamento sia in fatto sia in diritto.
13 - Osserva, peraltro, il Collegio che la giurisprudenza si è già espressa a più riprese su analoghe questioni con percorsi argomentativi ormai consolidati, dai quali il Collegio non vede ragione per discostarsi.
13.1 In particolare, questo Tribunale da ultimo ha affermato che: “ è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile. ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 12067/2025; idem n. 15615/2025).
13.2 - Peraltro, nel caso di specie, l’affermazione ricorsuale, secondo cui egli svolgerebbe mansioni che lo esporrebbero a sporadici e non significativi contatti con altri soggetti non solo è apodittica, in quanto priva di qualsivoglia prova addotta a conforto, ma è altresì smentita da quanto affermato nello stesso ricorso, a tenore del quale il ricorrente, svolge le “ funzioni di addetto pattuglie ”, cioè mansioni tipicamente operative che importano, all’opposto, continue interazioni con una pletora di soggetti per lo più sconosciuti.
13.3 - “ Le norme in commento, pertanto, non hanno comportato alcun illegittimo sacrificio della posizione dell’interessato, essendo l’obbligo vaccinale con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato. La Corte costituzionale, invero, sempre con la citata sentenza n. 15 del 2023 ha chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio ” (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 12067/2025; idem , n. 15615/2025 cit.).
13.4 - In tal senso, anche la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito la legittimità del meccanismo di sospensione dal diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa precisando che: “ in base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro “l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale” (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento del-OMISSIS- e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto. In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri. […] Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell’assegno alimentare. Come già chiarito da questa Corte, l’effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica “anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile” (sentenza n. 15 del 2023). Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi – evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento – in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti; il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata”. Diversamente da tali ipotesi, in cui “il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto”, nel caso in esame “è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. […] Tali conclusioni – ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia – non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell’assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. […] Alla luce delle considerazioni svolte, devono quindi dichiararsi non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto del-OMISSIS- anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l’erogazione di un assegno alimentare ” (cfr. Corte Costituzionale, 15 ottobre 2024, n. 188).
13.5 - In altri termini, nella fattispecie di cui è causa, la mancata corresponsione di un assegno alimentare al dipendente che rifiuti di vaccinarsi si giustifica alla luce della circostanza che la sospensione dall’attività lavorativa è, a ben vedere, l’inevitabile corollario di un rifiuto imputabile allo stesso dipendente di eseguire la propria prestazione in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, per modo è ragionevole che egli subisca integralmente le conseguenze sfavorevoli – anche in termini economici - della propria libera scelta.
14 - Nemmeno può essere positivamente apprezzato l’argomento secondo il quale la sospensione dell’attività lavorativa e della connessa retribuzione costituirebbe un condizionamento di natura finanziaria, che come tale farebbe venire meno una delle condizioni richieste dal legislatore eurounitario per la legittimità della sperimentazione clinica del vaccino somministrato contro la rapida e letale diffusione del Covid-19.
14.1 - Invero, nella specie non si è in presenza di una sperimentazione clinica ai sensi della direttiva comunitaria 2001/20/CE e del conseguente Regolamento n. 536/2014, bensì dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (in sigla Cma), ai sensi della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento n. 507/2006, di alcuni farmaci ritenuti utili per combattere il predetto virus.
14.2 - A tal proposito, si è già chiarito che: “ la Cma è a tutti gli effetti un’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco, l’unica differenza rispetto all’Aic ordinaria consistendo nel fatto che alcuni passaggi procedurali vengono posticipati rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione, fermo restando, però, che tali passaggi debbono essere comunque ultimati prima che il farmaco sia effettivamente disponibile per gli utilizzatori finali. In particolare, mentre nel caso dell’Aic ordinaria tutti i dati relativi al farmaco debbono essere forniti all’Ema o all’Agenzia nazionale prima del rilascio dell’autorizzazione, nel caso della Cma è consentito al produttore del farmaco di fornire alcuni di questi dati anche dopo il rilascio dell’Aic. L’autorizzazione è dunque “condizionata” all’effettiva presentazione dei dati indicati dalla competente Agenzia del farmaco. La sperimentazione clinica, invece, è una fase propedeutica alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla produzione del farmaco su larga scala, il che emerge ad esempio dal disposto dell’Allegato I, punto 8, della direttiva 2001/83/CE” (cfr. T.A.R. Marche n. 297/2025).
13.3 In tal senso si deve osservare che l’Istituto superiore di Sanità (ISS), l’Agenzia europea per i Medicinali (EMA), l’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e il Segretariato generale del Ministero della Salute, che costituiscono le autorità competenti in materia, hanno attestato che i vaccini anti Covid-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali poiché: “[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l’iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell’ISS sopra menzionata, pagina 2). Ciò posto, l’Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz’altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell’AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall’AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell’efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell’AIFA). Quanto al profilo della sicurezza, l’AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». 11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall’entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall’inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore; legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. ” (cfr. ancora Corte Costituzionale n. -OMISSIS-).
14.3 – Alla luce di ciò, deriva, altresì, la reiezione della richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia all’Unione Europea della questione pregiudiziale interpretativa sollevata con l’ultimo mezzo di gravame.
15 – In considerazione di quanto precede, il ricorso all’esame va complessivamente respinto, sia con riguardo alla domanda di annullamento, sia, di conseguenza, con riguardo alla domanda risarcitoria.
Sotto tale ultimo aspetto, il Collegio osserva che dall’accertamento della legittimità degli atti impugnati col ricorso discende sia l’impossibilità in limine di configurare una responsabilità dell’Amministrazione a titolo di attività provvedimentale illegittima, sia, comunque, l’esclusione della sussistenza, nel caso concreto, del requisito dell’ingiustizia del danno pur lamentato dal ricorrente.
Nella presente vicenda, difatti, l’attività amministrativa non si è esplicata in modo illegittimo e non ha leso alcuna pretesa sostanziale del ricorrente, essendo emersa la non spettanza del bene della vita da questi perseguito.
L’accertata insussistenza di quest’ultimo elemento, indispensabile per fondare un’azione risarcitoria per attività provvedimentale illegittima, esime infine il Collegio dall’esame della presenza degli altri elementi della forma di responsabilità azionata, dovendo la relativa azione, per quanto visto, essere senz’altro respinta.
16 - Nondimeno le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alla natura dell’interesse azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima- Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone citate nella presente pronuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
MA CA, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CA | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.