TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1117
TAR
Decreto cautelare 2 marzo 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e obbligo vaccinale

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo vaccinale sia giustificato dal principio di solidarietà e che il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore sia ragionevole. Le mansioni di 'addetto pattuglie' comportano contatti con terzi.

  • Rigettato
    Mancata previsione normativa di tamponi in luogo della vaccinazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'obbligo vaccinale, anziché il tampone, non sia irragionevole o sproporzionato, considerando il bilanciamento tra il diritto alla cura del singolo e l'interesse collettivo.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento e mancata previsione di retribuzione/assegno alimentare in caso di sospensione

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata corresponsione della retribuzione e di assegni alimentari è legittima in caso di sospensione per mancata vaccinazione, poiché il lavoratore sceglie di non vaccinarsi liberamente, a differenza delle ipotesi di sospensione per procedimenti penali o disciplinari.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria, motivazione, irragionevolezza e violazione del diritto alla retribuzione minima

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'obbligo vaccinale e la conseguente sospensione siano ragionevoli e proporzionati alla tutela della salute pubblica, bilanciando gli interessi in gioco.

  • Rigettato
    Contrasto con Regolamento UE 536/2014 e indebito condizionamento finanziario

    Il Tribunale ha chiarito che i vaccini anti-Covid-19 sono stati immessi in commercio con autorizzazione condizionata (CMA) e non sono più in fase di sperimentazione clinica. Le autorità scientifiche attestano la sicurezza e l'efficacia dei vaccini, e i benefici superano i rischi.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Motivi generici

    Il ricorso è stato rigettato nel merito per infondatezza dei motivi di impugnazione relativi all'obbligo vaccinale e alla sospensione.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per illegittimità degli atti

    La domanda risarcitoria è stata rigettata in quanto gli atti impugnati sono stati ritenuti legittimi e non sussiste la responsabilità dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1117
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1117
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo