Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin conIGliere
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo conIGliere relatore riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1327 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesca Romani nel cui studio in Roma Corso Vittorio Emanuele n. 209 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Raffaella Controparte_1 P.IVA_1
Greco elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere della Vittoria n. 11 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lorè;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 12
Monaco nel cui studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 21 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
; Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1969 pubblicata il
6/2/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato a la IGnora Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
556/2015 , R.G. n. 78136/2014 , emesso dal Giudice del Tribunale di Roma in data 22/12/2014, pubblicato in data 13 gennaio 2015, notificato all'opponente in data 29 maggio 2015 , con il quale veniva intimato ad essa opponente il pagamento della somma di €. 21.019,59, oltre interessi e spese di procedura.
Il provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi:
-in via preliminare, in rito, veniva eccepita, l'inefficacia del provvedimento per mancata notificazione del decreto ingiuntivo nel termine di 60 gg. dalla pronuncia ( (art. 644 c.p.c.)
-Nel merito, l'opponente contestava la debenza del credito asserendo la propria estraneità al contratto di finanziamento, disconoscendo il contratto e le relative sottoscrizioni. Si costituiva l'opposta insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo previa concessione della provvisoria esecuzione.
Parte opposta chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata del terzo per essere da questi manlevata;
Controparte_4
Si costituiva in giudizio il terzo , (ovvero la Controparte_2 società che aveva venduto l'auto Cherokee alla IGnora ), chiamato Pt_1 in causa da il quale contestava a sua volta Parte_2 la domanda di parte opponente. La società depositava copiosa CP_2 documentazione, tra cui l' atto di trascrizione della vettura in favore di parte opponente. (c.f.: doc.3).
Successivamente, con provvedimento del 12.12.2017 il giudizio veniva interrotto per cancellazione dal registro delle imprese della società opposta Compagnia Finanziaria1).
pag. 2 di 12 Parte opponente riassumeva detto giudizio con istanza di riassunzione del 19.02.2018, ritualmente solo nei confronti di
[...]
e in solido alla cessionaria , attesa la cancellazione dal Parte_3 registro delle imprese di per cui il giudizio era Parte_2 stato interrotto;
Con atto del 15 maggio 2018 si costituiva in giudizio
[...]
, in qualità di cessionaria di Parte_4 Parte_2
[...]
Successivamente si costituiva in giudizio ( in data 9 aprile 2019) – con atto di intervento ex art. 111 c.p.c.- qualità di Controparte_5 cessionaria pro- soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli aderendo alla posizione processuale di parte Parte_3 opposta.
Nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. parte opponente, costituita con nuovo difensore, proponeva querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c. sul doc.n.3 prodotto da ( atto di trascrizione del CP_2 veicolo a favore di essa opponente).
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio.
Successivamente, il Presidente autorizzava la rimessione a questo giudice atteso che la querela di falso non era direttamente collegata al procedimento di ingiunzione.
La causa, istruita in via documentale e a mezzo testi veniva rinviata per la p.c. e successivamente trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. 556/2015, emesso dal Tribunale Parte_1 di Roma in data 22/12/2014, pubblicato in data 13 gennaio 2015, notificato all'opponente in data 29 maggio 2015 in quanto inefficace ex art. 644 c.p.c. e ne ha disposto la revoca;
ha condannato a pagare a Parte_1
cessionario pro-soluto di e, la Controparte_1 Parte_3 somma di euro €. 21.019,59; ha infine condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La causa viene decisa nel merito in questo giudizio a cognizione ordinaria atteso che, deve essere effettivamente dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato fuori termine. All'esame degli atti, risulta che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal tribunale di Roma in data 22 dicembre 2014, depositato in data 13 gennaio 2015 .(c.f. doc. di parte opposta) e passato per la notifica ex
L.53/94 a mezzo del servizio postale, in data 27 maggio 2015: atto consegnato all'opponente in data 29 maggio 2015 ( cf: avviso di ricevimento in atti depositato dall'opposta).
pag. 3 di 12 Il decreto ingiuntivo pertanto è stato notificato oltre il termine di gg.
60 dalla pronuncia e, dunque, ex art.644 c.p.c. deve essere dichiarato inefficace.
Nel merito la domanda di parte attrice/opponente non è suscettibile di accoglimento per le motivazioni che seguono: In merito all'istanza ex art. 221 c.p.c della IGnora - reiterata Pt_1 anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, rileva nella fattispecie l'irrilevanza dell'accertamento di falso ai fini di questo giudizio atteso che, secondo quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, : “non tanto l'autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, quanto, piuttosto l'imputabilità dello stesso all'attrice, la riconducibilità di tale contratto alla sua sfera giuridica (… prova il finanziamento in essere). Ciò in quanto, non trattandosi di contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, da un lato le modalità di conclusione possono anche prescindere dalla sottoscrizione, dall'altro può trovare applicazione il principio di apparenza del diritto che assume rilievo dirimente nel caso di specie”. (in tal senso: Sentenza del Tribunale di Perugia del 19.10.2009). Ne deriva che, l'eventuale accertamento della non riconducibilità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento alla IG.ra , Pt_1
“non vale ad escludere ex se l'imputabilità del contratto alla stessa. Di fatto ha prodotto copia della busta paga Controparte_2 riferibile alla IG.ra , di settembre 2006, che era il documento più Pt_1 recente e disponibile per la richiesta di finanziamento;
la busta paga è stata emessa dalla soc. BR S.r.l. ove ( fatto pacifico) la stessa svolgeva la propria attività professionale.
La IG.ra , inoltre, contrariamente a quanto sostenuto, ha Pt_1 pagato alcuni ratei di mutuo (pag. 8 atto di chiamata in causa del terzo da parte della Finanziaria ed all. 4 del fascicolo monitorio); pertanto, la sentenza del Tribunale di Lamezia sopra citata, è applicabile alla odierna fattispecie.
La vendita è avvenuta in favore della IG.ra per euro Pt_1
19.000,00 come risulta da certificato PRA e, quindi, molto verosimilmente il veicolo sia stato successivamente rivenduto alla concessionaria al prezzo di euro 16.900,00. Sulla posizione della Parte_2 Parte_2
La IG.ra , invero, sottoscriveva il predetto contratto esibendo Pt_1
l'originale della propria carta d'identità, del codice fiscale, nonché dell'ultima busta paga, documenti dei quali, la Società Autolanciani S.p.a., venditore del veicolo provvedeva, come di norma, ad effettuare copia. (doc. 2, 4 e 6 comparsa costituzione , Parte_2 Nonostante l'assoluta corrispondenza delle sottoscrizioni apposte, la IGnora , nel corso del giudizio, ha disconosciuto formalmente, ex art. Pt_1
pag. 4 di 12 214 c.p.c., la firma apposta in calce al contratto di finanziamento, deducendo l'assoluta estraneità al rapporto obbligatorio in oggetto. I mezzi di prova offerti dall'opponente, rendono la ricostruzione dei fatti assolutamente inverosimile.
Infatti, la circostanza del finanziamento trova conferma tanto nei documenti allegati dalla (trasferimento di proprietà – Controparte_2 all. 1 comparsa di costituzione;
certificato di proprietà n. 06/A600401N, rilasciato dal PRA in data 24.11.2006 – all. 2 comparsa di costituzione), quanto nelle dichiarazioni rese dai testi escussi: e Testimone_1 [...]
questi ultimi, infatti, a precisa domanda, confermavano che, la Tes_2 IG.ra , aveva sottoscritto personalmente il contratto di finanziamento Pt_1 in sede di acquisto del veicolo fornendo gli originali del documento di identità, del codice fiscale e dell'ultima busta paga. La difesa della IG.ra , ha eccepito che, la busta paga Pt_1 utilizzata per la concessione del finanziamento (relativa al mese di settembre 2006) non sarebbe a lei riconducibile in alcun modo: per dimostrare ciò ha depositato due buste paga dei mesi di febbraio e marzo
2005; tuttavia sono proprio tali documenti ad avvalorare la tesi di parte dell'interveniente allorché evidenzia che, codice fiscale e indirizzo del datore di lavoro risultano identici in tutti i documenti e, addirittura, dall'estratto INPS prodotto, la denominazione del datore di lavoro, coincide con quella presente sulla busta paga depositata dalla CP_2
(Fabbrini S.r.l.). Le circostanze che avvalorano la tesi secondo la quale l'opponente abbia acquistato il veicolo collegato al finanziamento sono quinti molteplici e tutte concomitanti: anche a prescindere dal doc. 3) depositato da per il quale la IGnora ha proposto querela di falso in CP_2 Pt_1 via incidentale ( prima memoria ex art. 183 n.1).
Le circostanze che avvalorano la tesi secondo la quale, la IG.ra
, abbia acquistato il veicolo oggetto di causa mediante la regolare Pt_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 864700, sono molteplici: ad esempio, l'atto di trasferimento di proprietà con cui la IG.ra
, ha acquistato il veicolo tg. CL603DK (all. 1 comparsa di Pt_1 costituzione), nonché il certificato di proprietà n. 06/A600401N, rilasciato dal PRA in data 24.11.2006 relativo al medesimo mezzo (all. 2 comparsa di costituzione); inoltre, anche a prescindere dal doc. 3) di si CP_2 deve tenere in debito conto la identicità delle firme apposte dalla IG.ra sul contratto di finanziamento (v. fasc. monitorio), sull'atto di Pt_1 vendita del veicolo (all. 3 comparsa di costituzione), sulla copia del proprio documento d'identità (v. fasc. monitorio) e sulla procura alle liti rilasciata al proprio difensore per l'opposizione a decreto ingiuntivo: tutte riferibili – ictu oculi- ad;
Parte_1
pag. 5 di 12 Risulta altresì prodotto dall'opposta documentazione riferita al pagamento da parte della IG.ra di numerose rate di finanziamento a Pt_1 mezzo bonifici, cambiali ed assegni . Si evidenzia altresì l'orientamento – condiviso da questo giudice- della giurisprudenza che, in casi analoghi, si è così espressa: “mal si concilia con la dichiarazione di estraneità dell'opponente al contratto di finanziamento, considerato peraltro che in tale contesto risulta identificato con documento di riconoscimento C.I”; considerato che il potere di disconoscere la scrittura ex art. 214 c.p.c., presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente” (Trib. Lamezia Terme, ord. 28.09.2015).
Per le motivazioni sin qui espresse il giudice, accertato che il decreto ingiuntivo è stato proposto fuori termine, ne dispone la revoca.
Decidendo nel merito, deve essere riconosciuto il finanziamento della Finanziaria a favore di con la Parte_2 Pt_2 Parte_1 conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di euro
21.019,59 da corrispondere a favore della cessionaria Parte_4
, in solido – -secondo le rispettive ragioni- a
[...] CP_6
( cessionaria pro-soluto di e), intervenuta
[...] Parte_3 nel processo ex art. 111 c.p.c. Alla soccombenza consegue l'onere al pagamento delle spese di questo giudizio poste a carico di ed a favore di Parte_1
e, in solido a ( e per essa al suo Parte_3 Controparte_1 procuratore antistatario, Avv.Raffaella Greco) secondo le rispettive ragioni, liquidate come in dispositivo;
Condanna altresì la IGnora , per il principio della Parte_1 soccombenza virtuale. al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore della terza chiamata – come da dispositivo.”. Controparte_2
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1969/2023 pubblicata il
06/02/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione XVII, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana
Cerenzia, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 46983/2015 e notificata il 7.2.2023, Previa conferma del capo della sentenza che dando atto che il decreto opposto è stato pubblicato (depositato) il 13.1.2015 ed è stato notificato il 29.5.2015, oltre i 60 giorni previsti dalla legge, ne ha dichiarato l'inefficacia ai sensi dell'art 644 c.p.c., con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ivi liquidate;
a) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, dato atto della falsità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento, espressamente e formalmente disconosciuta dall'istante nell'atto di opposizione ed in corso pag. 6 di 12 di causa, e alla luce di tutte le eccezioni esposte in atti, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificata il 7 luglio 2015, accertare e dichiarare che la Parte_5
, us, cessionario pro soluto di
[...]
non vanta alcun credito nei confronti della IGnora Parte_3
, in forza del contratto di finanziamento n. 864700 del 7 Parte_1 novembre 2006, e pertanto rigettare ogni domanda ex adverso formulata perché infondata, nonché dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e la revoca del monitorio;
b) nel merito, alla stregua delle eccezioni svolte nei motivi di appello, nonché della documentazione prodotta, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificata in data 7 luglio 2015, comunque accertare e dichiarare che la
Parte_5
us, cessionario pro soluto di non
[...] Parte_3 vanta alcun credito nei confronti della IGnora , in forza Parte_1 del contratto di finanziamento n. 864700 del 2006, e pertanto rigettare ogni domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto ed in diritto, nonché dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e la revoca del monitorio;
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla Signora
contro
Parte_1
l'impugnata sentenza, condannandolo, pertanto, alle spese del presente giudizio”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - rigettare integralmente le doglianze ex adverso articolate avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 1969/2023 in quanto destituite di fondamento fattuale e giuridico e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa in favore dei procuratori antistatari. Si deposita:
1. Atto di citazione in Appello ex art. 342 c.p.c. nell'interesse della IG.ra .” Pt_1
Dichiarata la contumacia di Controparte_3 rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 14/3/2025.
§ 4. – Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata da Controparte_1 Parte_1 con atto depositato il 6/3/2025 (dopo il deposito delle note conclusive d'appello), sul presupposto che non avrebbe dato Controparte_1 prova di essere subentrata nel credito nascente dal contratto di pag. 7 di 12 finanziamento, non offrendo elementi per ritenerlo ricompreso tra i crediti ceduti in blocco dalla . Parte_6 In realtà, sin dall'atto di costituzione in primo grado CP_1 ha allegato di essersi resa cessionaria pro soluto di un pacchetto di
[...] crediti in sofferenza originato dai portafogli di Parte_4
, e
[...] Controparte_7 Controparte_8
tra i quali era ricompreso quello verso , della
[...] Parte_1 circostanza che tale cessione si fosse realizzata alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e 58 del d. Lgs. n.
383/1993, nonché di aver dato notizia della cessione in blocco mediante pubblicazione nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 143 del 11/12/2018. D'altra parte, non ha contestato tali presupposti Parte_1 della legittimazione attiva di sicchè, seppure tale Controparte_1 eccezione possa proporsi in ogni stato e grado del giudizio, sconta tuttavia, in termini di prova, la maturazione delle preclusioni, nella specie legate al deposito di documenti, con l'effetto che tali presupposti devono intendersi provati, in quanto non contestati, tutte le volte che il creditore non possa più documentarli per essere maturate le preclusioni istruttorie.
§ 5. – L'appello proposto da contiene quattro Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 214
C.P.C., 216 C.P.C. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E OMESSA/INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe dato corso al procedimento di verificazione delle firme in calce al contratto di finanziamento del 7/11/2006, da lei disconosciute, e, anziché nominare un consulente grafologico, ne avrebbe arbitrariamente affermato l'autenticità sulla base di altri atti acquisiti al processo.
Il motivo è infondato.
Ammettendo i mezzi di prova proposti dal venditore e dal finanziatore, il Tribunale ha dato seguito alla verificazione, procedimento che, pur senza l'osservanza di particolari formalità, ben può essere istruito con ogni mezzo di prova, non necessariamente mediante consulenza grafologica che si avvalga di saggi grafici o di scritture comparative. Dalle dichiarazioni rese dai testi, il Tribunale, nel concorso anche di altri elementi, ha argomentato che il contratto di finanziamento del
7/11/2006 fosse stato personalmente sottoscritto da , Parte_1 restando irrilevante che lo stesso Tribunale avrebbe, senza l'ausilio di un consulente grafologico, affermato che le firme apposte sul contratto di pag. 8 di 12 finanziamento fossero identiche a quelle sull'atto di rivendita del veicolo, sul documento d'identità e sulla procura alle liti. Le ragioni della decisione restano ferme pur prescindendo dalla valutazione tecnica che fosse stata impropriamente o arbitrariamente compiuta dal Tribunale.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 221 C.P.C., 222 C.P.C.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che, nonostante avesse querelato di falsità la sottoscrizione apposta nell'atto del 17/4/2007 di rivendita dell'autovettura alla Concessionaria Autolanciani, autenticata dal delegato ACI 189, il primo giudice non avrebbe interpellato la parte che lo aveva prodotto, né avrebbe assunto alcun provvedimento decisorio sulla querela.
Il motivo è infondato.
L'eventuale inosservanza degli adempimenti previsti in presenza di una querela di falso in via incidentale, e la stessa omissione di pronuncia sulla querela, non hanno conseguenze sulla decisione della causa, perché l'atto del 17/4/2007 di rivendita dell'autovettura alla Concessionaria Autolanciani, autenticata dal delegato ACI 189, è irrilevante rispetto alle ragioni della decisione, che hanno riguardato il contratto di finanziamento del 7/11/2006 e l'atto di acquisto del 16/11/2006 trascritto il 24/11/2006 nel certificato di proprietà.
Non vale neppure obiettare che il Tribunale avrebbe compiuto una indebita comparazione tra le firme apposte sul contratto di finanziamento e quelle sull'atto di rivendita del veicolo, perché, per quanto già visto, le ragioni della decisione ben possono prescindere da tale giudizio di identità.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “ERRATA RICOSTRUZIONE
DEI FATTI ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante l'accertamento di autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, sul presupposto che ella svolgesse attività lavorativa documentata dalle buste paga, avesse pagato numerose rate del finanziamento, fosse in suo favore certificata al PRA la vendita per € 19.000, avesse esibito al momento del finanziamento la carta di identità, il codice fiscale e l'ultima busta paga, fosse il finanziamento confermato dai testi e trascurando che le buste paga Testimone_1 Testimone_2 sarebbero state disconosciute e il rapporto di lavoro (pure cessato nell'agosto 2006) non provato, il pagamento di rate del finanziamento sarebbe stato solo allegato ma non provato, lo stesso certificato del PRA
pag. 9 di 12 avrebbe rivelato un numero di proprietari incompatibili con un normale acquisto, l'esibizione della carta di identità, del codice fiscale e della busta paga sarebbe stata solo allegata ma non provata.
Il motivo è infondato.
E' vero che il Tribunale ha fatto ricorso a argomenti che suffragassero la riferibilità del finanziamento a , Parte_1 svalutando la stessa necessità di accertare l'autenticità della sua firma, tuttavia lo stesso Tribunale ha poi scrutinato le dichiarazioni dei testi
[...] e accreditando la circostanza che in loro Tes_1 Testimone_2 presenza avesse sottoscritto il contratto di finanziamento. Parte_1
La circostanza è decisiva per ritenere obbligata Parte_1 alla restituzione, ora reclamata da né vale contestare le Controparte_1 ulteriori ragioni che suffragano l'assunzione dell'obbligo. Più segnatamente, la finanziaria ha prodotto la carta di identità, il tesserino del codice fiscale e l'ultima busta paga del mese di settembre 2006 di , confermando le dichiarazioni dei testi Parte_1 Testimone_1
e in presenza dei quali ella sottoscrisse il finanziamento Testimone_2 esibendo l'originale della propria carta d'identità, del codice fiscale e dell'ultima busta paga. Quest'ultima scrittura non può essere disconosciuta da Parte_1
perché formata e proveniente dal suo datore di lavoro, la BR srl,
[...] avendola ella soltanto consegnata alla finanziaria, come è provato dalle dichiarazioni testimoniali.
La circostanza che nel settembre 2006 lavorasse Parte_1 per la BR srl non è smentita dalle buste paga del febbraio e del marzo 2005, da ella prodotte, nelle quali il datore di lavoro risulta essere la Motor
Store srl, ben potendo queste riferirsi ad un precedente lavoro ovvero a una diversa denominazione del datore di lavoro, tanto più che dall'estratto conto INPS, esibito dalla stessa , risulta che la BR srl fosse Parte_1 stata il suo datore di lavoro, né la circostanza che tali periodi lavorativi si fermino al 31/8/2006 prova la natura fittizia dell'impiego nel mese di settembre, ben potendosi trattare di un estratto conto non aggiornato. Ulteriore elemento a suffragio dell'obbligo di restituzione assunto è rappresentato dal pagamento di numerose rate del finanziamento, la prima delle quali addebitata sul conto corrente di indicato dalla stessa CP_9
nel contratto di finanziamento e a lei intestato, mentre le Parte_1 ulteriori rate saldate con bonifici e mediante cessione di cambiali intestate a
, le quali non potevano non essere in possesso della Parte_7 stessa giacchè cedute e incassate a deconto del suo Parte_1 debito. Il teste ha assistito alla sottoscrizione da parte di Testimone_2
della trascrizione dell'atto di vendita della vettura Jeep Parte_1
Cherokee tg. CL603DK innanzi al notaio dott. e il Persona_1
pag. 10 di 12 certificato di proprietà del veicolo acquistato grazie al finanziamento a nome di conferma che ella ebbe a curare le pratiche per la Parte_1 trascrizione al PRA e che fu lei a sottoscrivere il finanziamento, nè la circostanza che il veicolo avesse avuto un elevato numero di proprietari, sia prima che dopo l'acquisto da parte sua, smentisce tale acquisto, rivelando semmai che ella ebbe convenienza ad acquistare e rivendere il veicolo che passava rapidamente di mano in mano.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “VIOLAZIONE DELL'ART.
2.721 C.C. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ED OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che i testi e Testimone_1 non avrebbero potuto essere sentiti sopravanzando il valore Testimone_2 del contratto la somma di € 2,28, e che in ogni caso, le loro dichiarazioni sarebbero state inattendibili lavorando per conto della Testimone_1
né potendo egli aver personalmente curato la vendita per cui è CP_2 causa, e non potendo essere stato al corrente dei fatti. Testimone_2
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato sfogo alla prova testimoniale non già rispetto alla prova di un contratto del valore superiore ad € 2,28, ma rispetto al fatto storico della sottoscrizione del finanziamento e del passaggio di proprietà, circostanze che non incontrano i limiti probatorio di cui all'art. 2721 c.c.. Oltretutto, una volta espletata la prova, non ne ha Parte_1 eccepito la nullità, non potendo ora sollevare in sede di impugnazione doglianze riferite all'ammissione che hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti, tanto da dover essere denunciate, ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c., dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (Cass. n. 7110/2016; Cass.
16723/2020). Quanto all'attendibilità dei testi è sufficiente osservare che la qualifica di apprendista per conto dell' di pure CP_2 Testimone_1 protrattasi nel tempo, gli ha dato titolo per ricevere nel 2006 il contratto di finanziamento sottoscritto da , a nulla rilevando che Parte_1 avrebbe stabilizzato la propria qualità di venditore con partita IVA dal 2009, mentre la circostanza che il teste non sia stato in grado di Testimone_2 riferire in quale data sottoscrisse la trascrizione dell'atto Parte_1 di vendita della vettura Jeep Cherokee tg. CL603DK innanzi al notaio dott. non ne inficia la credibilità perché l'atto è del Persona_1
16/11/2006 e cioè precedente di quindici anni la deposizione testimoniale.
pag. 11 di 12 § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di contro la
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 1969 pubblicata il 6/2/2023 resa tra le parti dal Tribunale di
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di e di e per Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate per ciascuna in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 14/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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