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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1229 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra e per essa la , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti, attrice contro
, nato a [...], l'[...] CP_1
, nata a [...], il [...] CP_2
Convenuti contumaci
OGGETTO: accertamento accettazione eredità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30 maggio 2024, Parte_1
per essa . ha adito l'intestato
[...] Parte_2
Tribunale, al fine di accertare e dichiarare che e CP_1 CP_2
hanno accettato tacitamente l'eredità del congiunto , nato a Controparte_3 Canicattì, il 20 agosto 1950 e deceduto il 23 settembre 2004 e ordinare all'Agenzia delle Entrate – servizio pubblicità immobiliare la trascrizione del provvedimento, con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che:
- la aveva concesso a Controparte_4 Controparte_5
un mutuo di €.110.000,00, garantito da ipoteca, iscritta presso CP_2
l'Ufficio del Territorio di Agrigento il l'8/08/2007 ai nn. 21903/5835, per un montante di €. 220.000,00.;
- a seguito del loro inadempimento l'istituto di credito aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare 253/2009 R.G. Esec. aggredendo i beni immobili su cui era stata iscritta ipoteca, ma la predetta procedura, cui era intervenuta l'odierna attrice, quale cessionaria del credito, era stata dichiarata improcedibile per infruttuosità, giusta ordinanza del 15 maggio 2023;
- e risultano proprietari, rispettivamente per le CP_1 CP_2
quote di 334/1.000 e 222/1.000, degli immobili siti in Canicattì, Via Giovanni
Pascoli n. 24 e 26 e, precisamente:
- Laboratorio per arti e mestieri sito nel comune di Canicattì, cat. C/3, censito in catasto al foglio 54 particella 656 sub 2 (ex particella 656 sub.1);
- Appartamento di tipo economico sito nel Comune di Canicattì (AG), cat.
A/3 censito in catasto al foglio 54 particella 656 sub 3 (ex particella 656 sub.1), avendo posto in essere atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità devoluta, avendo partecipato e aderito alla richiesta di voltura catastale dei predetti immobili.
Sulla scorta di tali ragioni, l'attrice ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
e , ritualmente evocati in giudizio, non si sono CP_1 CP_2 costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 18 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato, l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di e . CP_1 CP_2
Nel merito, la domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettete, in punto di diritto, che, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva invocata da parte ricorrente, la disposizione di cui all'art. 476 c.c. richiede la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere quell'atto se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che integra la fattispecie anche il comportamento del chiamato consistente in una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass.
Civ. n. 21902/2011), dovendosi verificare che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, detta volontà di accettazione (Cass. Civ. n. 16507/2006).
Nel caso di specie, risulta agli atti la denuncia di successione del 6 giugno
2005 rep. 325166, trascritta il 7 febbraio 2006 e la voltura catastale ( cfr. documentazione in atti).
Ebbene, se da un lato si è concordi nel negare valore di comportamento qualificato ai sensi della disposizione citata alla presentazione della denuncia di successione (la quale svolge una funzione meramente fiscale e perciò può al più costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal
Giudice del merito), va, invece, riconosciuta come forma di accettazione tacita
- tra le altre - l'istanza per la voltura catastale dei beni immobili del defunto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità” (cfr. Cass. ord. 12259/2022).
Più in particolare, si ritiene che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato, che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass. n. 11478/2021).
In altri termini, la voltura catastale, oltre che per il pagamento dell'imposta, rileva anche ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale, dal momento che si tratta di un atto con cui viene comunicato all'Agenzia delle
Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile. Nel momento in cui tale atto viene compiuto dal chiamato all'eredità, esso costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie di accettazione tacita dell'eredità, essendo irragionevole che il chiamato, pur non volendo accettare l'eredità, si premuri comunque di comunicare all'Agenzia delle Entrate il trasferimento in suo favore del diritto su un bene ereditario.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, la circostanza che la voltura catastale sia stata richiesta ed eseguita dai convenuti tradisce la loro reale e concreta volontà di accettare l'eredità.
Venendo, adesso, alla domanda volta a procedere alla trascrizione dell'accettazione, va ricordato che la trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'articolo
2648 c.c. e, nel dettaglio:
- in caso di accettazione espressa essa opera, ai sensi del secondo comma, in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico, ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
- in caso di accettazione tacita, la stessa, ove non sia curata dall'erede, ben può essere richiesta, ai sensi del terzo comma, da chiunque vi abbia interesse sempre che, s'intende, il chiamato abbia compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, e ciò risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Ebbene, in quest'ultimo caso la richiesta di trascrizione può certamente provenire dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette. E invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c., diversa è l'ipotesi in cui l'atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2648 c.c., comma 3.
Dalla documentazione in atti (contratto di mutuo, ipoteca volontaria e pignoramento) emerge che sussiste un interesse concreto e attuale in capo a parte attrice a ottenere il richiesto accertamento per provvedere alle suddette formalità pubblicitarie.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm., esclusa la fase istruttoria e decisionale in base ai valori tra i minimi e i medi, stante la non complessità delle difese, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia dei convenuti, in accoglimento del ricorso: accerta e dichiara che , nato a [...], l'[...] e CP_1
, nata a [...], il [...], hanno accettato tacitamente CP_2
l'eredità a loro devoluta da , C.F. , Controparte_3 C.F._1
nato a [...], il [...] e deceduto il 23 settembre 2004; ordina alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Agrigento Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità; condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.900,00, oltre € 308,00 per esborsi, e oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 28 aprile 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1229 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra e per essa la , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti, attrice contro
, nato a [...], l'[...] CP_1
, nata a [...], il [...] CP_2
Convenuti contumaci
OGGETTO: accertamento accettazione eredità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30 maggio 2024, Parte_1
per essa . ha adito l'intestato
[...] Parte_2
Tribunale, al fine di accertare e dichiarare che e CP_1 CP_2
hanno accettato tacitamente l'eredità del congiunto , nato a Controparte_3 Canicattì, il 20 agosto 1950 e deceduto il 23 settembre 2004 e ordinare all'Agenzia delle Entrate – servizio pubblicità immobiliare la trascrizione del provvedimento, con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che:
- la aveva concesso a Controparte_4 Controparte_5
un mutuo di €.110.000,00, garantito da ipoteca, iscritta presso CP_2
l'Ufficio del Territorio di Agrigento il l'8/08/2007 ai nn. 21903/5835, per un montante di €. 220.000,00.;
- a seguito del loro inadempimento l'istituto di credito aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare 253/2009 R.G. Esec. aggredendo i beni immobili su cui era stata iscritta ipoteca, ma la predetta procedura, cui era intervenuta l'odierna attrice, quale cessionaria del credito, era stata dichiarata improcedibile per infruttuosità, giusta ordinanza del 15 maggio 2023;
- e risultano proprietari, rispettivamente per le CP_1 CP_2
quote di 334/1.000 e 222/1.000, degli immobili siti in Canicattì, Via Giovanni
Pascoli n. 24 e 26 e, precisamente:
- Laboratorio per arti e mestieri sito nel comune di Canicattì, cat. C/3, censito in catasto al foglio 54 particella 656 sub 2 (ex particella 656 sub.1);
- Appartamento di tipo economico sito nel Comune di Canicattì (AG), cat.
A/3 censito in catasto al foglio 54 particella 656 sub 3 (ex particella 656 sub.1), avendo posto in essere atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità devoluta, avendo partecipato e aderito alla richiesta di voltura catastale dei predetti immobili.
Sulla scorta di tali ragioni, l'attrice ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
e , ritualmente evocati in giudizio, non si sono CP_1 CP_2 costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 18 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato, l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di e . CP_1 CP_2
Nel merito, la domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettete, in punto di diritto, che, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva invocata da parte ricorrente, la disposizione di cui all'art. 476 c.c. richiede la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere quell'atto se non nella qualità di erede.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che integra la fattispecie anche il comportamento del chiamato consistente in una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass.
Civ. n. 21902/2011), dovendosi verificare che l'atto compiuto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, detta volontà di accettazione (Cass. Civ. n. 16507/2006).
Nel caso di specie, risulta agli atti la denuncia di successione del 6 giugno
2005 rep. 325166, trascritta il 7 febbraio 2006 e la voltura catastale ( cfr. documentazione in atti).
Ebbene, se da un lato si è concordi nel negare valore di comportamento qualificato ai sensi della disposizione citata alla presentazione della denuncia di successione (la quale svolge una funzione meramente fiscale e perciò può al più costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal
Giudice del merito), va, invece, riconosciuta come forma di accettazione tacita
- tra le altre - l'istanza per la voltura catastale dei beni immobili del defunto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità” (cfr. Cass. ord. 12259/2022).
Più in particolare, si ritiene che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato, che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (cfr. Cass. n. 11478/2021).
In altri termini, la voltura catastale, oltre che per il pagamento dell'imposta, rileva anche ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale, dal momento che si tratta di un atto con cui viene comunicato all'Agenzia delle
Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile. Nel momento in cui tale atto viene compiuto dal chiamato all'eredità, esso costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie di accettazione tacita dell'eredità, essendo irragionevole che il chiamato, pur non volendo accettare l'eredità, si premuri comunque di comunicare all'Agenzia delle Entrate il trasferimento in suo favore del diritto su un bene ereditario.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, la circostanza che la voltura catastale sia stata richiesta ed eseguita dai convenuti tradisce la loro reale e concreta volontà di accettare l'eredità.
Venendo, adesso, alla domanda volta a procedere alla trascrizione dell'accettazione, va ricordato che la trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'articolo
2648 c.c. e, nel dettaglio:
- in caso di accettazione espressa essa opera, ai sensi del secondo comma, in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico, ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
- in caso di accettazione tacita, la stessa, ove non sia curata dall'erede, ben può essere richiesta, ai sensi del terzo comma, da chiunque vi abbia interesse sempre che, s'intende, il chiamato abbia compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, e ciò risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Ebbene, in quest'ultimo caso la richiesta di trascrizione può certamente provenire dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette. E invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c., diversa è l'ipotesi in cui l'atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2648 c.c., comma 3.
Dalla documentazione in atti (contratto di mutuo, ipoteca volontaria e pignoramento) emerge che sussiste un interesse concreto e attuale in capo a parte attrice a ottenere il richiesto accertamento per provvedere alle suddette formalità pubblicitarie.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm., esclusa la fase istruttoria e decisionale in base ai valori tra i minimi e i medi, stante la non complessità delle difese, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia dei convenuti, in accoglimento del ricorso: accerta e dichiara che , nato a [...], l'[...] e CP_1
, nata a [...], il [...], hanno accettato tacitamente CP_2
l'eredità a loro devoluta da , C.F. , Controparte_3 C.F._1
nato a [...], il [...] e deceduto il 23 settembre 2004; ordina alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Agrigento Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità; condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.900,00, oltre € 308,00 per esborsi, e oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 28 aprile 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44