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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 02/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 711/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Gabriele Salvatore;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Maurizio
Valentini;
RESISTENTE
E
, rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria CP_2 difensiva di costituzione, dall'avv. Vincenzo Antonucci;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/05/2025 il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento con il quale era stata approvata la graduatoria definitiva
1 relativa al bando di selezione indetto da per l'assunzione di 4 Controparte_1 farmacisti, nella parte in cui non era stato attribuito alcun punteggio per il Master
Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia” e formulava le seguenti conclusioni:
“In accoglimento della domanda, e per le ragioni esposte:
-- previo annullamento e /o disapplicazione e/o riforma degli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui illegittimamente non è stato attribuito, in favore, del ricorrente, il punteggio relativo al Master Universitario di I livello in
"Fondamenti di fitoterapia", conseguito in data 20/02/2017 presso l'Università degli Studi di Siena con votazione 110/110;
1) accertare e dichiarare che al dott. deve essere valutato il Parte_1
Master Universitario di I livello in "Fondamenti di fitoterapia", conseguito in data 20/02/2017 presso l'Università degli Studi di Siena con votazione 110/110 in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 5 del bando di concorso, riguardante la “DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DEI
PUNTEGGI”, sub la voce “Master Univ. o equiv. e attestati specialistici”;
-- e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio massimo, pari a due punti, trattandosi di Master Universitario specifico, modificando la sua posizione nella graduatoria di merito;
2) condannare la in persona del Presidente p.t., ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 10.000,00 in via equitativa e/o alla diversa somma, maggiore
e/o minore, che risulterà di giustizia, sempre in via equitativa.
3) condannare la in persona del Presidente p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese di lite”.
1.1. costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice ordinario e nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. , costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la CP_2 mancanza di interesse ad agire del ricorrente ed il proprio difetto di legittimazione
2 passiva. Nel merito il dott. deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_2 chiedeva il rigetto.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
2.1. è una società a responsabilità limitata, il cui unico socio è il Controparte_1
Comune di Chieti, che si occupa, tra le altre cose, della gestione di tre farmacie comunali. La suddetta società, il 15 novembre 2023, ha pubblicato il “Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria temporanea da utilizzare per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato-full time (Liv. 1 CCNL Assofarm) da impiegare presso le farmacie comunali del Comune di Chieti gestite dalla società CP_1 CP_1
(doc. 1 ric.).
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica, indicando, tra i titoli posseduti, il Master Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia” (doc. 2 ric.). Il 28/03/2025 è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso, nella quale il ricorrente si è collocato tra gli idonei, al 15° posto, con attribuzione di un punteggio di 19,30 (doc. 6 e doc. 7 ric.). E' pacifico che al ricorrente non sia stato attribuito alcun punteggio per il Master
Universitario in “Fondamenti di fitoterapia” ed è proprio tale mancata attribuzione che viene censurata in questa sede.
2.2. Tale essendo la sequenza dei fatti, deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di società cd.
"in house providing", le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti,
3 trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008” (Cass. civ. S.U., sent. n. 18749/2023).
D'altro canto, anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 prevede, al comma 4, che
“resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”, confermando, dunque, che, anche nell'attuale assetto, regolato dal d.lgs. n. 175/2016, le controversie relative alle procedure di assunzione del personale delle società a partecipazione pubblica sono devolute al giudice ordinario.
2.2. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di interesse ad agire del ricorrente. Il dott. ha partecipato ad una procedura Parte_1 concorsuale che si è conclusa con l'approvazione di una graduatoria che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del bando di selezione, conserva una validità di 24 mesi e può essere utilizzata per ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato.
E' evidente, pertanto, l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio per l'attribuzione di un ulteriore punteggio che lo porterebbe dalla quindicesima alla quinta posizione. Tale interesse ad agire è attualmente ancora più evidente posto che, a seguito della rinuncia di una delle vincitrici, la società resistente ha rettificato la graduatoria di merito, collocando al quarto posto il dott. , che CP_2 prima della rettifica occupava il quinto posto. Occorre, inoltre, considerare che il riconoscimento del punteggio rivendicato dal ricorrente, gli consentirebbe di precedere in graduatoria il dott. , in considerazione della minore età CP_2 anagrafica. Nelle specie, infatti, non avendo il dott. dichiarato titoli di CP_2 preferenza, si applica il titolo di preferenza generale della minore età anagrafica, previsto dall'art. 5, comma 4, lett. p) del D.P.R. n. 487/94. Quest'ultimo decreto è sicuramente applicabile alla procedura concorsuale di cui si discute in questa sede, in quanto espressamente richiamato nella parte iniziale del bando di selezione pubblica indetto da D'altro canto, a prescindere da tale Controparte_1 espresso richiamo, quello della minore età anagrafica è sicuramente un criterio oggettivo e trasparente, da utilizzare per determinare una precedenza in graduatoria tra due canditati che hanno ottenuto il medesimo punteggio.
4 Le considerazioni appena svolte portano anche ad affermare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo evidente che il dott.
assume nel presente giudizio la veste di controinteressato/litisconsorte CP_2 necessario. Una pronuncia favorevole al ricorrente determinerebbe, infatti, una modifica della graduatoria, con effetti sfavorevoli per il dott. , che si CP_2 vedrebbe superato dal dott. . Parte_1
2.3. Quanto al merito, la pretesa del ricorrente di vedersi attribuire 2 punti per il
Master Universitario è sicuramente fondata.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati” (Cass. civ., ord. n.
31422/2021).
Nel caso di specie, l'art. 5 del bando della selezione cui ha partecipato il ricorrente, prevede che la Commissione esaminatrice disponga “ai fini della valutazione delle candidature di complessivi 30 (trenta) punti, di cui 10 riservati alla valutazione dei titoli ed attestati”. Il medesimo articolo 5 stabilisce per i
“Master specifici (per attività di cui al Bando)” l'attribuzione di max 2 punti. Il ricorrente ha dichiarato nella domanda di essere in possesso di un Master
Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia”. Non vi è dubbio che si tratti di un master specifico per attività del bando, dal momento che la fitoterapia
è indicata dallo stesso articolo 5 come materia del colloquio orale. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo per il master si pone in aperto contrasto con quanto stabilito dal bando ed è palesemente illegittima. Come palesemente illegittima è la decisone assunta dalla Commissione Esaminatrice nella seduta del 21/03/2024 di non assegnare alcun punteggio alle varie tipologie di Master, decisione che viola la regola specifica posta dal bando di attribuire un punteggio per i master universitari specifici. La giustificazione di tale decisione è
5 del tutto irragionevole atteso che, se la finalità fosse stata effettivamente quella di evitare disparità di trattamento tra i candidati, come dichiarato nel verbale della seduta, la Commissione si sarebbe dovuta limitare ad indicare, naturalmente prima dell'esame delle domande dei candidati e non dopo – come avvenuto nelle specie
- dei criteri specifici ed oggettivi di valutazione dei master, che prendessero in considerazione, ad esempio, la data di conseguimento del titolo o la materia o il gruppo di materie rilevanti, e non certo escludere in radice la valutazione di titoli che il bando imponeva, invece, chiaramente, di considerare.
2.4. Le considerazioni che precedono portano ad affermare il diritto del ricorrente all'attribuzione di due punti per il Master Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia”. Sul punto ritiene il giudicante che l'attribuzione di due punti sia vincolata, in quanto il limite massimo di 2 punti deve intendersi riferito all'eventualità in cui il candidato abbia più master in materie attinenti al bando.
D'altra parte, l'attribuzione del punteggio massimo è comunque giustificata e doverosa, trattandosi di master su una materia particolarmente attinente alle attività della figura professionale per la quale è stata indetta la procedura concorsuale, come dimostrato anche dall'inclusione di tale materia (fitoterapia) tra quelle oggetto del colloquio orale.
***
3. Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione, nella graduatoria di merito pubblicata il 28/03/2025, dell'ulteriore punteggio di due punti per il Master Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia” e alla conseguente assegnazione del punteggio totale di 21,30.
***
4. Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni nella misura di €
10.000,00, proposta ex art. 96 c.p.c., essa non può trovare accoglimento, non sussistendo il presupposto dell'aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
***
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo secondo le
6 previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di lavoro di valore indeterminabile-scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00-valore medio per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione, nella graduatoria di merito pubblicata il
28/03/2025, dell'ulteriore punteggio di due punti per il Master Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia” e alla conseguente assegnazione del punteggio totale di 21,30; rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 9.516,00, di cui € 259,00 per spese e €
9.257,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 02/10/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 02/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 711/2025;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Gabriele Salvatore;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Maurizio
Valentini;
RESISTENTE
E
, rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria CP_2 difensiva di costituzione, dall'avv. Vincenzo Antonucci;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/05/2025 il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento con il quale era stata approvata la graduatoria definitiva
1 relativa al bando di selezione indetto da per l'assunzione di 4 Controparte_1 farmacisti, nella parte in cui non era stato attribuito alcun punteggio per il Master
Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia” e formulava le seguenti conclusioni:
“In accoglimento della domanda, e per le ragioni esposte:
-- previo annullamento e /o disapplicazione e/o riforma degli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui illegittimamente non è stato attribuito, in favore, del ricorrente, il punteggio relativo al Master Universitario di I livello in
"Fondamenti di fitoterapia", conseguito in data 20/02/2017 presso l'Università degli Studi di Siena con votazione 110/110;
1) accertare e dichiarare che al dott. deve essere valutato il Parte_1
Master Universitario di I livello in "Fondamenti di fitoterapia", conseguito in data 20/02/2017 presso l'Università degli Studi di Siena con votazione 110/110 in quanto riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 5 del bando di concorso, riguardante la “DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DEI
PUNTEGGI”, sub la voce “Master Univ. o equiv. e attestati specialistici”;
-- e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio massimo, pari a due punti, trattandosi di Master Universitario specifico, modificando la sua posizione nella graduatoria di merito;
2) condannare la in persona del Presidente p.t., ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 10.000,00 in via equitativa e/o alla diversa somma, maggiore
e/o minore, che risulterà di giustizia, sempre in via equitativa.
3) condannare la in persona del Presidente p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese di lite”.
1.1. costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice ordinario e nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. , costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la CP_2 mancanza di interesse ad agire del ricorrente ed il proprio difetto di legittimazione
2 passiva. Nel merito il dott. deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_2 chiedeva il rigetto.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
2.1. è una società a responsabilità limitata, il cui unico socio è il Controparte_1
Comune di Chieti, che si occupa, tra le altre cose, della gestione di tre farmacie comunali. La suddetta società, il 15 novembre 2023, ha pubblicato il “Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria temporanea da utilizzare per l'assunzione attraverso titoli e colloquio di n. 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato-full time (Liv. 1 CCNL Assofarm) da impiegare presso le farmacie comunali del Comune di Chieti gestite dalla società CP_1 CP_1
(doc. 1 ric.).
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica, indicando, tra i titoli posseduti, il Master Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia” (doc. 2 ric.). Il 28/03/2025 è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso, nella quale il ricorrente si è collocato tra gli idonei, al 15° posto, con attribuzione di un punteggio di 19,30 (doc. 6 e doc. 7 ric.). E' pacifico che al ricorrente non sia stato attribuito alcun punteggio per il Master
Universitario in “Fondamenti di fitoterapia” ed è proprio tale mancata attribuzione che viene censurata in questa sede.
2.2. Tale essendo la sequenza dei fatti, deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di società cd.
"in house providing", le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti,
3 trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008” (Cass. civ. S.U., sent. n. 18749/2023).
D'altro canto, anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 prevede, al comma 4, che
“resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”, confermando, dunque, che, anche nell'attuale assetto, regolato dal d.lgs. n. 175/2016, le controversie relative alle procedure di assunzione del personale delle società a partecipazione pubblica sono devolute al giudice ordinario.
2.2. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di interesse ad agire del ricorrente. Il dott. ha partecipato ad una procedura Parte_1 concorsuale che si è conclusa con l'approvazione di una graduatoria che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del bando di selezione, conserva una validità di 24 mesi e può essere utilizzata per ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato.
E' evidente, pertanto, l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio per l'attribuzione di un ulteriore punteggio che lo porterebbe dalla quindicesima alla quinta posizione. Tale interesse ad agire è attualmente ancora più evidente posto che, a seguito della rinuncia di una delle vincitrici, la società resistente ha rettificato la graduatoria di merito, collocando al quarto posto il dott. , che CP_2 prima della rettifica occupava il quinto posto. Occorre, inoltre, considerare che il riconoscimento del punteggio rivendicato dal ricorrente, gli consentirebbe di precedere in graduatoria il dott. , in considerazione della minore età CP_2 anagrafica. Nelle specie, infatti, non avendo il dott. dichiarato titoli di CP_2 preferenza, si applica il titolo di preferenza generale della minore età anagrafica, previsto dall'art. 5, comma 4, lett. p) del D.P.R. n. 487/94. Quest'ultimo decreto è sicuramente applicabile alla procedura concorsuale di cui si discute in questa sede, in quanto espressamente richiamato nella parte iniziale del bando di selezione pubblica indetto da D'altro canto, a prescindere da tale Controparte_1 espresso richiamo, quello della minore età anagrafica è sicuramente un criterio oggettivo e trasparente, da utilizzare per determinare una precedenza in graduatoria tra due canditati che hanno ottenuto il medesimo punteggio.
4 Le considerazioni appena svolte portano anche ad affermare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo evidente che il dott.
assume nel presente giudizio la veste di controinteressato/litisconsorte CP_2 necessario. Una pronuncia favorevole al ricorrente determinerebbe, infatti, una modifica della graduatoria, con effetti sfavorevoli per il dott. , che si CP_2 vedrebbe superato dal dott. . Parte_1
2.3. Quanto al merito, la pretesa del ricorrente di vedersi attribuire 2 punti per il
Master Universitario è sicuramente fondata.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati” (Cass. civ., ord. n.
31422/2021).
Nel caso di specie, l'art. 5 del bando della selezione cui ha partecipato il ricorrente, prevede che la Commissione esaminatrice disponga “ai fini della valutazione delle candidature di complessivi 30 (trenta) punti, di cui 10 riservati alla valutazione dei titoli ed attestati”. Il medesimo articolo 5 stabilisce per i
“Master specifici (per attività di cui al Bando)” l'attribuzione di max 2 punti. Il ricorrente ha dichiarato nella domanda di essere in possesso di un Master
Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia”. Non vi è dubbio che si tratti di un master specifico per attività del bando, dal momento che la fitoterapia
è indicata dallo stesso articolo 5 come materia del colloquio orale. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo per il master si pone in aperto contrasto con quanto stabilito dal bando ed è palesemente illegittima. Come palesemente illegittima è la decisone assunta dalla Commissione Esaminatrice nella seduta del 21/03/2024 di non assegnare alcun punteggio alle varie tipologie di Master, decisione che viola la regola specifica posta dal bando di attribuire un punteggio per i master universitari specifici. La giustificazione di tale decisione è
5 del tutto irragionevole atteso che, se la finalità fosse stata effettivamente quella di evitare disparità di trattamento tra i candidati, come dichiarato nel verbale della seduta, la Commissione si sarebbe dovuta limitare ad indicare, naturalmente prima dell'esame delle domande dei candidati e non dopo – come avvenuto nelle specie
- dei criteri specifici ed oggettivi di valutazione dei master, che prendessero in considerazione, ad esempio, la data di conseguimento del titolo o la materia o il gruppo di materie rilevanti, e non certo escludere in radice la valutazione di titoli che il bando imponeva, invece, chiaramente, di considerare.
2.4. Le considerazioni che precedono portano ad affermare il diritto del ricorrente all'attribuzione di due punti per il Master Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia”. Sul punto ritiene il giudicante che l'attribuzione di due punti sia vincolata, in quanto il limite massimo di 2 punti deve intendersi riferito all'eventualità in cui il candidato abbia più master in materie attinenti al bando.
D'altra parte, l'attribuzione del punteggio massimo è comunque giustificata e doverosa, trattandosi di master su una materia particolarmente attinente alle attività della figura professionale per la quale è stata indetta la procedura concorsuale, come dimostrato anche dall'inclusione di tale materia (fitoterapia) tra quelle oggetto del colloquio orale.
***
3. Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione, nella graduatoria di merito pubblicata il 28/03/2025, dell'ulteriore punteggio di due punti per il Master Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia” e alla conseguente assegnazione del punteggio totale di 21,30.
***
4. Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni nella misura di €
10.000,00, proposta ex art. 96 c.p.c., essa non può trovare accoglimento, non sussistendo il presupposto dell'aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
***
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo secondo le
6 previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di lavoro di valore indeterminabile-scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00-valore medio per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione, nella graduatoria di merito pubblicata il
28/03/2025, dell'ulteriore punteggio di due punti per il Master Universitario di I livello in “Fondamenti di fitoterapia” e alla conseguente assegnazione del punteggio totale di 21,30; rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 9.516,00, di cui € 259,00 per spese e €
9.257,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 02/10/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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