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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2987/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2987/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CALCIATI EGIDIO Parte_1 C.F._1
VITTORIO e dall'avv. CALCIATI SILVIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUDONI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1) Accertare che la responsabilità dell'infortunio accaduto all'attore Sig. è da attribuirsi Parte_1 alla Società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
2) Per l'effetto condannare la Società convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma complessiva di € 90.526,96 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata e/o alternativa e salvo gravame:
pagina 1 di 5 3) Accertare che la responsabilità dell'infortunio accaduto all'attore Sig. è da attribuirsi Parte_1
alla Società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
4) Per l'effetto condannare la Società convenuta al risarcimento del danno Controparte_1
nella misura sopra indicata.
5) In ogni caso con il favore delle spese e competenze del giudizio”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione:
“In via principale:
- per le ragioni di cui all'espositiva, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle;
- mandare assolto il da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
In via subordinata:
- accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore ex art.1227 c.c., l'erronea quantificazione dei danni dal medesimo subiti e, per l'effetto, rideterminare il ristoro, laddove ritenuto dovuto, nella misura considerata corretta.
In ogni caso:
- condannare l'attore alla rifusione in favore del Convenuto delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva Parte_1 Controparte_1
in qualità di custode della filiale sita in Alghero, via Don Minzoni n. 13/a, al fine di accertare la
[...]
sua responsabilità ex art 2051 c.c. per il sinistro occorso in data il 2.3.2015 e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A fondamento della pretesa, l'attore deduceva:
- che, dopo essersi alzato dalla poltroncina presente nella sala d'attesa, era inciampato nel supporto della panca antistante quella sulla quale aveva atteso ed era caduto a terra;
- che la panca antistante presentava un ingombro esterno rispetto alla seduta, su cui era appunto inciampato;
- che le panche erano posizionate a distanza di circa mezzo metro l'una dall'altra e che erano occupate da molti utenti, sicché lo spazio di utilizzo era ridotto;
- che, a causa della caduta, aveva subito lesioni personali ed era stato sottoposto a intervento chirurgico;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro;
- che la responsabilità era da imputarsi al Controparte_1
pagina 2 di 5 - di aver instaurato la procedura di negoziazione assistita, senza esito positivo.
Il convenuto non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e interrogatorio formale di parte convenuta.
Con comparsa del 21.9.2023 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la banca convenuta la quale, contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva dell'attore per sua disattenzione e imprudenza, eccepita l'assenza di insidie sui luoghi, eccepito in ogni caso il concorso di colpa nella causazione della caduta, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
All'udienza del 26.9.2023 veniva revocata la contumacia di Controparte_1
All'udienza del 12.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
La fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio la pavimentazione della filiale, occorre condividere il seguente orientamento: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art 1127, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
pagina 3 di 5 che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la sede dove si è verificata la caduta è di proprietà di che risulta, pertanto, il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, occorre osservare quanto segue.
Pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della prova indiziaria del fatto storico, nel caso di specie, non
è stato fornito un sufficiente quadro indiziario a riscontro dell'esatta dinamica della caduta e, per l'effetto, non è stata provata la causalità tra la res e l'evento.
Anzitutto, l'interrogatorio formale di legale rappresentante per delega di CP_2 [...]
non portava ad alcuna confessione giudiziale ex artt. 228 e ss. c.p.c. in relazione ai fatti Controparte_1
contrari alla posizione di parte convenuta.
Quanto alla prova testimoniale escussa, nessuno dei testimoni era in grado di riferire in ordine al sinistro e alla modalità della caduta.
La teste , direttore della filiale al momento del sinistro, confermava che un Testimone_1
signore si era sentito male;
tuttavia non riferiva alcunché sulla circostanza della caduta. La teste ricordava, alquanto genericamente, che aveva avuto un “malore” e, a domanda precisa, Parte_1 dichiarava che “io non saprei dire la causa esatta dell'evento avvenuto in banca. Non ricordo neppure cosa mi avessero detto gli altri dipendenti nell'avvisarmi del fatto. Io, nel momento in cui sono uscita dall'ufficio e ho visto la situazione, ho immaginato avesse avuto un malore. Ma poi non ho ricostruito il fatto personalmente e quindi non saprei dire se era una caduta o un malore o una caduta dovuta a un malore”.
La stessa irrilevanza ai fini della prova della caduta si può affermare per le dichiarazioni rese dalla testimone volontaria del Polisoccorso, la quale non aveva assistito alla caduta e che era Testimone_2
intervenuta presso la filiale per effettuare l'intervento di soccorso. La testimone non ricordava alcun dettaglio sull'evento, neppure con riguardo alla “scena che ha visto una volta arrivata sul luogo”, sulle
“condizioni del sig. quando è intervenuta” o sulla “posizione era il sig. ”. Pt_1 Pt_1
Non vi sono pertanto elementi probatori a riscontro della dinamica della caduta.
Si noti che la prova della dinamica dell'evento è fondamentale per il vaglio sulla causalità tra caduta e res, che costituisce un elemento necessario ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 4 di 5 Peraltro, si noti che parte attrice non ha provato con sufficiente chiarezza lo stato dei luoghi e, in particolare, le caratteristiche delle panche situate all'interno della filiale.
La parte attrice produceva la fotografia della panca, relativa al periodo marzo 2015, sub doc. 13.
Sul punto, a prescindere dalla prova che quanto raffigurato fosse in concreto la situazione al momento della caduta nonché a prescindere dal fatto che non vi sia alcuna prova del fatto storico e dell'interazione dell'attore con la res, si noti che dalla fotografia appare che la distanza tra le panche sia adeguata, non viziata e idonea a permettere il passaggio di un pedone ordinariamente attento.
La semplice presenza del “supporto esterno”, oggetto di censura dell'attore, non può essere considerata come vizio della res ai fini della responsabilità ex art 2051 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non abbia soddisfatto l'onere Parte_1
probatorio del fatto storico e della causalità tra res ed evento.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione di valore indeterminabile basso, ridotta la fase introduttiva e di trattazione poiché la convenuta non depositava le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., si liquidano in € 3.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15%, a favore Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di;
Parte_1
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di per la Parte_1 Controparte_1 somma di € 3.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 15.5.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2987/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CALCIATI EGIDIO Parte_1 C.F._1
VITTORIO e dall'avv. CALCIATI SILVIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUDONI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
1) Accertare che la responsabilità dell'infortunio accaduto all'attore Sig. è da attribuirsi Parte_1 alla Società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
2) Per l'effetto condannare la Società convenuta al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma complessiva di € 90.526,96 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata e/o alternativa e salvo gravame:
pagina 1 di 5 3) Accertare che la responsabilità dell'infortunio accaduto all'attore Sig. è da attribuirsi Parte_1
alla Società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
4) Per l'effetto condannare la Società convenuta al risarcimento del danno Controparte_1
nella misura sopra indicata.
5) In ogni caso con il favore delle spese e competenze del giudizio”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione:
“In via principale:
- per le ragioni di cui all'espositiva, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle;
- mandare assolto il da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
In via subordinata:
- accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore ex art.1227 c.c., l'erronea quantificazione dei danni dal medesimo subiti e, per l'effetto, rideterminare il ristoro, laddove ritenuto dovuto, nella misura considerata corretta.
In ogni caso:
- condannare l'attore alla rifusione in favore del Convenuto delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva Parte_1 Controparte_1
in qualità di custode della filiale sita in Alghero, via Don Minzoni n. 13/a, al fine di accertare la
[...]
sua responsabilità ex art 2051 c.c. per il sinistro occorso in data il 2.3.2015 e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A fondamento della pretesa, l'attore deduceva:
- che, dopo essersi alzato dalla poltroncina presente nella sala d'attesa, era inciampato nel supporto della panca antistante quella sulla quale aveva atteso ed era caduto a terra;
- che la panca antistante presentava un ingombro esterno rispetto alla seduta, su cui era appunto inciampato;
- che le panche erano posizionate a distanza di circa mezzo metro l'una dall'altra e che erano occupate da molti utenti, sicché lo spazio di utilizzo era ridotto;
- che, a causa della caduta, aveva subito lesioni personali ed era stato sottoposto a intervento chirurgico;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro;
- che la responsabilità era da imputarsi al Controparte_1
pagina 2 di 5 - di aver instaurato la procedura di negoziazione assistita, senza esito positivo.
Il convenuto non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e interrogatorio formale di parte convenuta.
Con comparsa del 21.9.2023 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la banca convenuta la quale, contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva dell'attore per sua disattenzione e imprudenza, eccepita l'assenza di insidie sui luoghi, eccepito in ogni caso il concorso di colpa nella causazione della caduta, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
All'udienza del 26.9.2023 veniva revocata la contumacia di Controparte_1
All'udienza del 12.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
La fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio la pavimentazione della filiale, occorre condividere il seguente orientamento: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art 1127, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
pagina 3 di 5 che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la sede dove si è verificata la caduta è di proprietà di che risulta, pertanto, il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, occorre osservare quanto segue.
Pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della prova indiziaria del fatto storico, nel caso di specie, non
è stato fornito un sufficiente quadro indiziario a riscontro dell'esatta dinamica della caduta e, per l'effetto, non è stata provata la causalità tra la res e l'evento.
Anzitutto, l'interrogatorio formale di legale rappresentante per delega di CP_2 [...]
non portava ad alcuna confessione giudiziale ex artt. 228 e ss. c.p.c. in relazione ai fatti Controparte_1
contrari alla posizione di parte convenuta.
Quanto alla prova testimoniale escussa, nessuno dei testimoni era in grado di riferire in ordine al sinistro e alla modalità della caduta.
La teste , direttore della filiale al momento del sinistro, confermava che un Testimone_1
signore si era sentito male;
tuttavia non riferiva alcunché sulla circostanza della caduta. La teste ricordava, alquanto genericamente, che aveva avuto un “malore” e, a domanda precisa, Parte_1 dichiarava che “io non saprei dire la causa esatta dell'evento avvenuto in banca. Non ricordo neppure cosa mi avessero detto gli altri dipendenti nell'avvisarmi del fatto. Io, nel momento in cui sono uscita dall'ufficio e ho visto la situazione, ho immaginato avesse avuto un malore. Ma poi non ho ricostruito il fatto personalmente e quindi non saprei dire se era una caduta o un malore o una caduta dovuta a un malore”.
La stessa irrilevanza ai fini della prova della caduta si può affermare per le dichiarazioni rese dalla testimone volontaria del Polisoccorso, la quale non aveva assistito alla caduta e che era Testimone_2
intervenuta presso la filiale per effettuare l'intervento di soccorso. La testimone non ricordava alcun dettaglio sull'evento, neppure con riguardo alla “scena che ha visto una volta arrivata sul luogo”, sulle
“condizioni del sig. quando è intervenuta” o sulla “posizione era il sig. ”. Pt_1 Pt_1
Non vi sono pertanto elementi probatori a riscontro della dinamica della caduta.
Si noti che la prova della dinamica dell'evento è fondamentale per il vaglio sulla causalità tra caduta e res, che costituisce un elemento necessario ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 4 di 5 Peraltro, si noti che parte attrice non ha provato con sufficiente chiarezza lo stato dei luoghi e, in particolare, le caratteristiche delle panche situate all'interno della filiale.
La parte attrice produceva la fotografia della panca, relativa al periodo marzo 2015, sub doc. 13.
Sul punto, a prescindere dalla prova che quanto raffigurato fosse in concreto la situazione al momento della caduta nonché a prescindere dal fatto che non vi sia alcuna prova del fatto storico e dell'interazione dell'attore con la res, si noti che dalla fotografia appare che la distanza tra le panche sia adeguata, non viziata e idonea a permettere il passaggio di un pedone ordinariamente attento.
La semplice presenza del “supporto esterno”, oggetto di censura dell'attore, non può essere considerata come vizio della res ai fini della responsabilità ex art 2051 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non abbia soddisfatto l'onere Parte_1
probatorio del fatto storico e della causalità tra res ed evento.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione di valore indeterminabile basso, ridotta la fase introduttiva e di trattazione poiché la convenuta non depositava le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., si liquidano in € 3.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15%, a favore Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di;
Parte_1
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di per la Parte_1 Controparte_1 somma di € 3.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 15.5.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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