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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2887/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SANTULLI TERESA ricorrente e
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso rappresentato e difeso da giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato Parte_1
affermava di aver prestato attività lavorativa a favore della al 5.11.2019 CP_2
al 30.9.21 e di aver percepito a titolo di assegni familiare, debitamente richiesti ed autorizzati dall' la sola somma di €. 349,14 a titolo di “Arretrato assegni CP_3
Familiari” oltre alla somma di €. 95,04 a titolo di “arretrati maggiorazione ANF” come ricavabile sempre dalla busta paga di dicembre 2021 mentre avrebbe dovuto ricevere una somma maggiore.
Ha concluso chiedendo di “condannare la convenuta al pagamento a favore della stessa del relativo importo dovuto nella misura di €. 2.005,82 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, previa se del caso CTU contabile, oltre accessori di legge”.
Il datore di lavoro, sebbene regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note scritte.
L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
La prestazione è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Il nucleo familiare è composto ai sensi dell'art. 1 legge n.153/1988 e il dpr n.797/1955 dal richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie); i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
Orbene, nel caso in esame emerge dagli atti di causa come il ricorrente abbia presentato domanda di corresponsione degli assegni per due distinti periodi ( cfr. allegati n.8 al ricorso).
Il datore di lavoro non si è costituito per contestare la sussistenza del rapporto di lavoro provato dalle buste paga e ciò, seppure la contumacia non abbia valore di mancata contestazione, consente di ritenere che il rapporto si sia espletato nel periodo indicato dall'ultima busta paga.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposti, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (cfr. Cass. 9 marzo 1990, n. 1898 Cass. 9, febbraio 2009,
n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n.
12695).
La documentazione relativa al rapporto di lavoro e le domande all' con CP_3
la produzione del relativo estratto consentono, però, di ritenere sussistente la prova suddetta.
Dall'estratto dalla posizione emerge, con riferimento alla domanda CP_3
presentata dalla stessa relativa al periodo 1.7.2020-30.6.2021 (quindi peraltro dopo l'inizio del rapporto di lavoro), che la stessa era stata accolta e l'importo ANF mensile per tale periodo risultava pari ad €. 137,50 mensili cfr. all.7).
Per tale periodo la ricorrente avrebbe dovuto percepire la somma complessiva di €. 1.925,00 euro (€. 137,50 x 12). Quanto al periodo successivo e quindi dal 1.7.21 alla fine del rapporto intervenuta come visto il 30.9.21, relativo al periodo 1.7.21 - 28.2.22 (cfr. all. 8)
l'importo mensile era di €175,00 con conseguente spettanza per il periodo da luglio a settembre 2021 (3 mesi) della somma di €. 525,00 (€. 175,00 x 3);
Spettava, quindi, alla ricorrente la somma di €. 2.450,00 (1.925,00 + 525,00).
Le spese di lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 2.450,00 oltre interessi dalla maturazione al saldo quali assegni per il nucleo familiare per i due periodi rivendicati in ricorso;
condanna il datore di lavoro la rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 1314,00 oltre spese generali iva e cpa di legge da distrarsi.
Tivoli, il 26.11.2025
Il giudice
TA SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2887/2024, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SANTULLI TERESA ricorrente e
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso rappresentato e difeso da giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato Parte_1
affermava di aver prestato attività lavorativa a favore della al 5.11.2019 CP_2
al 30.9.21 e di aver percepito a titolo di assegni familiare, debitamente richiesti ed autorizzati dall' la sola somma di €. 349,14 a titolo di “Arretrato assegni CP_3
Familiari” oltre alla somma di €. 95,04 a titolo di “arretrati maggiorazione ANF” come ricavabile sempre dalla busta paga di dicembre 2021 mentre avrebbe dovuto ricevere una somma maggiore.
Ha concluso chiedendo di “condannare la convenuta al pagamento a favore della stessa del relativo importo dovuto nella misura di €. 2.005,82 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, previa se del caso CTU contabile, oltre accessori di legge”.
Il datore di lavoro, sebbene regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa previo deposito di note scritte.
L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
La prestazione è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Il nucleo familiare è composto ai sensi dell'art. 1 legge n.153/1988 e il dpr n.797/1955 dal richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie); i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
Orbene, nel caso in esame emerge dagli atti di causa come il ricorrente abbia presentato domanda di corresponsione degli assegni per due distinti periodi ( cfr. allegati n.8 al ricorso).
Il datore di lavoro non si è costituito per contestare la sussistenza del rapporto di lavoro provato dalle buste paga e ciò, seppure la contumacia non abbia valore di mancata contestazione, consente di ritenere che il rapporto si sia espletato nel periodo indicato dall'ultima busta paga.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposti, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (cfr. Cass. 9 marzo 1990, n. 1898 Cass. 9, febbraio 2009,
n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n.
12695).
La documentazione relativa al rapporto di lavoro e le domande all' con CP_3
la produzione del relativo estratto consentono, però, di ritenere sussistente la prova suddetta.
Dall'estratto dalla posizione emerge, con riferimento alla domanda CP_3
presentata dalla stessa relativa al periodo 1.7.2020-30.6.2021 (quindi peraltro dopo l'inizio del rapporto di lavoro), che la stessa era stata accolta e l'importo ANF mensile per tale periodo risultava pari ad €. 137,50 mensili cfr. all.7).
Per tale periodo la ricorrente avrebbe dovuto percepire la somma complessiva di €. 1.925,00 euro (€. 137,50 x 12). Quanto al periodo successivo e quindi dal 1.7.21 alla fine del rapporto intervenuta come visto il 30.9.21, relativo al periodo 1.7.21 - 28.2.22 (cfr. all. 8)
l'importo mensile era di €175,00 con conseguente spettanza per il periodo da luglio a settembre 2021 (3 mesi) della somma di €. 525,00 (€. 175,00 x 3);
Spettava, quindi, alla ricorrente la somma di €. 2.450,00 (1.925,00 + 525,00).
Le spese di lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 2.450,00 oltre interessi dalla maturazione al saldo quali assegni per il nucleo familiare per i due periodi rivendicati in ricorso;
condanna il datore di lavoro la rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € 1314,00 oltre spese generali iva e cpa di legge da distrarsi.
Tivoli, il 26.11.2025
Il giudice
TA SC