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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 19 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRATTAROLA MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZAFERRI SUSANNA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCOLA MANUELA e dell'avv. P.IVA_3
CORSALINI GUGLIELMO ( , elettivamente domiciliato in C/O INAIL, VIA C.F._1
PIAVE 25 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società impugna la sentenza n. 227/2023 resa dal Tribunale di Parte_1
Ancora, sezione Lavoro, pubblicata il 5.7.2023, non notificata, con la quale il Tribunale dichiarava corretta l'applicazione della tariffa 3600 per gli operai addetti alla Fincantieri, respingendo, nel resto,
pagina 1 di 11 il ricorso in opposizione al verbale di accertamento del 24.06.2021 n. AN /2021 / 824 -01 con il quale gli Ispettori dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Inail ritenevano che per l'attività concretamente svolta, la stessa non avrebbe dovuto applicare ai suoi dipendenti il CCNL Industria Metalmeccanica ma il CCNL Igiene Ambientale e, di conseguenza, ritenevano che nel periodo ottobre 2015 –
CP_ dicembre 2021, avesse evaso contributi e premi Inail per un totale di € 841.976,31.
Lamenta l'appellante (pur senza una specifica articolazione dei motivi di appello) l'erroneità della sentenza di primo grado, fondata su di una errata valutazione delle prove assunte e senza, peraltro, considerare la scelta degli enti pretesi creditori di escutere soltanto testimoni incapaci a deporre. Lamenta, in particolare, che il primo giudice non avrebbe dato il giusto rilievo alla sentenza del Tribunale di Ancona che aveva respinto la domanda di un lavoratore che pretendeva l'applicazione del CCNL Igiene-Ambientale; non avrebbe correttamente interpretato le dichiarazioni dei testi ed i dati inseriti in bilancio da cui, invece, si poteva evincere che l'attività prevalente della fosse quella metalmeccanica e non quella di pulizia, spurgo e rifiuti speciali;
non Parte_1
avrebbe considerato che il CCNL Igiene Ambiente si riferisce propriamente al trattamento dei rifiuti urbani, con conseguente esclusione di quelli industriali;
non avrebbe considerato che dalle operazioni Cont di pulizia svolte presso il principale cliente on derivava la raccolta di rifiuti quanto, invece, di sottoprodotti dell'attività di raffinazione.
Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale di accertamento impugnato.
Si è costituito nel presente grado l' , chiedendo il rigetto dell'appello sulla base delle CP_1
difese già proposte in primo grado ed avanzando appello incidentale in relazione al capo sulle spese di lite, ritenendo non giustificata la compensazione delle spese, attesa la soccombenza totale della ricorrente in relazione alla pretesa . CP_1
Si è costituito anche l'INAIL resistendo al gravame e avanzando, a sua volta, appello incidentale per la parte della sentenza sfavorevole all' , chiedendo la conferma CP_3 dell'applicazione della tariffa 6421 anziché 3600 per gli operai della Fincantieri, nonché la riforma della sentenza con riguardo alla statuizione sulle spese.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, va dichiarato infondato.
Va, innanzitutto, confermato quanto affermato dal primo giudice circa l'irrilevanza della sentenza emessa nei confronti dell'ex dipendente della , atteso che Parte_1 Parte_2
non corrisponde a verità quanto si espone in appello secondo cui il rigetto sarebbe avvenuto anche pagina 2 di 11 “argomentando in relazione all'attività in prevalenza svolta dalla e concludendo che, Parte_1
anche esaminando detta attività, si debba raggiungere la conclusione per cui il CCNL più affine è quello Metalmeccanici Industria in azienda applicato”.
La citata sentenza, infatti, in alcun modo scende ad esaminare l'attività svolta dalla società, limitandosi ad osservare che il ricorrente, quale addetto principalmente ad attività lavorativa presso la Raffineria Api, più probabilmente si fosse “occupato della pulizia, svuotamento e travaso (ovvero di “spurgo”) più di cisterne ed impianti contenenti liquidi di raffineria (non destinati allo smaltimento), che di pozzi neri e fognature (e quindi di “igiene”)”.
Si è, trattato, dunque, di una affermazione incidentale e che ha preso in esame solo l'attività svolta dal dipendente e non dalla società nel suo complesso (che, infatti, non lavora solo per Parte_2
Cont l' ma anche per altre committenti), senza, peraltro, alcun riferimento al corretto CCNL applicabile se non ai fini della domanda retributiva ex art. 36 Cost..
Per il resto, come affermato dal primo giudice e non contestato dall'appellante, diversi sono i criteri per valutare il CCNL applicabile, in sede previdenziale, al fine di garantire il parametro contributivo minimale comune rispetto al criterio per stabilire, sul piano retributivo, l'adeguatezza della retribuzione.
Venendo, dunque, al merito, si premette, innanzitutto, come non sia in contestazione tra le parti la correttezza dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “L'individuazione del CCNL cui parametrare l'obbligo contributivo va, dunque, fatto in base all'attività merceologica effettivamente svolta in modo prevalente dall'azienda”.
In sede ispettiva, come ricorda la sentenza, i dati di bilancio accertati dagli ispettori permettevano di verificare che l'attività prevalente fosse quella di gestione e smaltimento dei rifiuti, ovvero, in genere, ambientale.
In particolare, prendendo ad esami i ricavi desunti dalla situazione economica, venivano imputati ad attività ambientale i seguenti ricavi:
2015 2016 2017 2018 2019
Spurghi vari 326.099,82 363.570,84 403.029,83 920,52 2136,80
Multiservizi 112.472 87.289,67 140.825.40 503.145,34 548.082,08
Smaltimento rifiuti 63.532,98 63.279,47 59.647,52 71.697,61 74.381,81
API 1.170.044,75 962.477,92 986.200,34 1.624.036,99 1.525.049,09
Bonifiche amb.li 141.234,18 302.969,95 561.633,25 665.415,30 121.346,34
Bonifica cisterne 187.329,76 82.433,34 105.017,96 131.046,90 97.455,68
Trasporto rifiuti 123.677,74 212.615,16 414.419 27 526.032,47 661.916,57
pagina 3 di 11 Risanamento fognario 55.373,80 96.271,69 152.576,50 62.096,73 50.960,50
Totale 2.179.765,70 2.170.908,04 2.823.350,15 3.584.391.86 3.081.328,87
Considerato, dunque, che i ricavi totali negli anni in questione erano pari ad euro 3.169.986,89
(2015) 3.132.199,22 (2016) 3.583.150,59 (2017) 4.643.492,15 (2018), 4.095.502,39 (2019)
l'incidenza percentuale delle voci di Igiene Ambientale veniva calcolata in totali 68,76% 69,31%
78,79% 77,19% 75,23% per ciascun anno dal 2015 al 2019.
Gli ispettori prendevano, poi, in esame l'Oggetto Sociale descritto nella visura camerale di nei seguenti termini: la progettazione, realizzazione, gestione di impianti di Parte_1
raccolta, stoccaggio, di-scarica, smaltimento, riciclaggio anche con recupero di prodotto, di rifiuti di qualsiasi genere e classificazione, pericolosi e non pericolosi, urbani e industriali, compresi e rifiuti speciali … comprendente tra l' altro anche:
A) Gestione di Attività collegate alla movimentazione dei rifiuti e non;
B) Lavori di Bonifica di siti e aree inquinate
C) Lavori per pulizia e disinquinamento delle acque marine
F) Video ispezioni fognarie
H) Pulizia di pozzi neri e fognature
M) Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente
N) acquisto, vendita, noleggio di Bagni Chimici
R) Attività di risanamento e collaudo di reti fognarie e acquedotti
T) Assistenza tecnica per conduzione cantieri ed attività di consulenza nel settore ambientale.
Inoltre, sempre dal certificato camerale (Doc. 7, pagg. da 9 e 13) si rileva che Parte_1
ha iscrizioni ed autorizzazioni solo per attività di carattere ambientale e nessuna per attività
[...]
di carattere metalmeccanico.
Allo stesso modo, dal certificato camerale risultano attribuiti alla società i seguenti Codici
Ateco, tutti relativi alle attività ambientali: ◼ Codice 37: gestione delle Reti Fognarie;
◼ Codice
39.00.09: attività di risanamento e altri servizi per la gestione dei rifiuti;
◼ Codice 81.21: Pulizia
Generale di edifici;
◼ Codice 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici, di impianti e macchinari;
◼ Codice 81.29.1: Servizi di Disinfestazione (cfr. Certificato CCIAA pagg. 10 e 11).
La risulta, poi, iscritta all'albo dei gestori ambientali, iscrizione necessaria al Parte_1
fine di esercitare nel settore ambientale ed in particolare, per le seguenti attività (come da CCIAA):
1F = raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili 4D = raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
5F = raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 8F = Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
9C = bonifica di siti.
pagina 4 di 11 Ebbene, a fronte di tali dati oggettivi, per i quali il verbale fa piena prova fino a querela di falso, trattandosi di dati direttamente percepiti dagli ispettori sulla base della lettura della documentazione aziendale contabile, la parte ricorrente oggi appellante ha opposto allegazioni piuttosto generiche e parziali.
In particolare, la difesa della società, al fine di scalfire la tesi ispettiva, fonda il proprio ragionamento principalmente sulla circostanza che l'attività svolta in appalto presso la Raffineria
API costituirebbe una buona parte del fatturato aziendale e non potrebbe in nessun modo ricondursi ad attività di tipo ambientale, come tale rientrante nel perimetro del CCNL Igiene e Ambiente, quanto, invece, ad attività rientrante nell'applicazione del CCNL Metalmeccanica.
Tale tesi prende, poi, le mosse dal bilancio del 2020 (senza considerare i restanti bilanci esaminati in sede ispettiva), che si rimprovera al giudice non essere stato correttamente interpretato, sulla base di una travisata lettura della testimonianza della teste Tes_1
Ebbene, tale testimone ha affermato quanto segue: “il bilancio dell'anno 2020 si aggira sui
3.500.000,00 euro e la voci che lo compongono sono le seguenti: Api circa 1.300.000,00 euro;
altre aziende ma sempre in Api circa 200.000,00 euro;
Fincantieri circa 180.000,00 euro;
per rifiuti speciali per aziende circa 540,000,00 euro e circa 440.000,00 per spurghi privati”.
Dunque, correttamente il primo giudice ha osservato come, rispetto al fatturato totale, rimanga “un ulteriore fatturato che la teste non ha precisato e che probabilmente è da imputarsi alle altre attività registrate nel verbale ispettivo relativo agli anni dal 2015 al 2019 quali spurghi vari, attività Multiservizi, smaltimento rifiuti, bonifiche ambientali, bonifiche cisterne, trasporto rifiuti, risanamento fognario, che unitamente agli importi che la teste ha riferito essere imputabili a rifiuti speciali e spurghi privati raggiunge un totale di Euro 1.820.000,00 relativamente al bilancio 2020 superiore al 50% del fatturato totale”.
Seppure è vero che il primo giudice, al fine di colmare la lacuna della testimonianza, ha adottato un criterio di mera probabilità al fine di imputare i restanti ricavi, ciò, tuttavia, è stato fatto in maniera non arbitraria ma tenendo conto di quelli che erano stati i fatturati degli anni precedenti, dunque, secondo un criterio di verosimiglianza. D'altronde, se l'appellante avesse voluto con precisione ricostruire la provenienza dei fatturati per l'anno 2020 avrebbe potuto facilmente produrre il bilancio stesso, ovvero, quanto meno, articolare una prova orale più precisa, sicché non può ora lamentare una ricostruzione inesatta derivante da proprie lacune probatorie.
D'altro canto, pur essendo rimasta poco chiara, dalle testimonianze, l'incidenza del fatturato
API rispetto al totale (secondo la teste pari al 90%, secondo il teste pari al 45%), Tes_2 Tes_3 tuttavia, l'attività svolta presso tale sito non appare facilmente riconducibile ad attività
pagina 5 di 11 metalmeccanica, così come preteso dall'appellante. Cont Innanzitutto, la risulta avere lavorato all'interno dell' in quanto facente Parte_1
parte del consorzio COIMA, nell'ambito del quale la medesima era deputata a svolgere lavori che vengono così descritti (v. all. A regolamento interno prodotto da ): “prestazioni di servizi in CP_1
API Raffineria (bonifiche industriali), decapaggio tubazioni, nolo compressori e motogeneratori, nolo di pompe e di tubazioni, nolo di palacole, installazione e nolo impianto wellpoint, videoispezioni, risanamento fognario, collaudo fognario, disinfestazioni, bonifica di cisterne, locazione bagni chimici, trasporto e smaltimento rifiuti”.
Dal Documento di Valutazione del rischio della del Parte_1
Cont 30.08.2019 risulta che: “Presso cantieri temporanei o presso la raffineria si espletano attività operative di spurgo per fosse biologiche, pulizia fognature, pozzetti di ispezione, disotturazione di colonne di scarico, etc. In una fase preliminare viene individuato il tipo di lavoro da svolgere in accordo con il capo-cantiere; in seguito viene messo in evidenza tutte le tipologie di rischio presenti sul posto, non la natura chimico-fisica e biologica del liquame/refluo da aspirare, in modo da evidenziare i rischi e conseguentemente adottare le misure di prevenzione e protezione idonee al caso specifico. Dopo aver segnalato e delimitato l'area di lavoro (segnaletica su strada, protezione pozzetti o camere di ispezione, etc.) l'operatore di autospurgo, munito di idonea attrezzatura (es. gancio) procede con l'apertura dei pozzetti individuando quello che necessita di pulizia;
viene poi preparata una linea di aspirazione di tubi dell'automezzo al punto che necessita
d'intervento…omissis…omissis…la disotturazione delle condotte avviene mediante appositi ugelli posizionati e fissati all'estremità della linea dell'acqua di lavaggio;
in tal modo l'operatore sorregge e guida la manichetta dell'acqua lungo la tubazione garantendo una pulizia completa della condotta…omissis…omissis…al termine della lavorazione prima della partenza l'operatore procede alla compilazione del buono di lavoro da rilasciare al cliente e del FIR (Formulario di identificazione del rifiuto) nel quale vengono indicati i dati dei soggetti interessati al processo che coinvolge la gestione del rifiuto oltre le caratteristiche chimico fisico del rifiuto ed eventuali pericolosità…omissis…omissis… Al termine dell'intervento viene trasportato il refluo presso
l'impianto di destinazione (trattamento chimico fisico o biologico), scaricato il refluo e pulito
l'eventuale residuo in botte…omissis…omissis…Presso cantieri temporanei o presso la raffineria Cont i svolgono lavori di bonifica, anche in spazi confinati”. Cont Dunque, pur svolgendo la presso l' anche attività di nolo di impianti a Parte_1 servizio dell'attività di raffineria, ampia rilevanza si desume dagli atti anche in merito allo svolgimento di attività più propriamente ambientale.
pagina 6 di 11 Significativo in tal senso è il fatto che dai documenti cd PERMESSO DI LAVORO in API
Raffineria (prodotti dall' ) risulta del tutto usuale l'utilizzo di autospurgo, più propriamente CP_1
detto canal-jet.
Ebbene l'utilizzo dell'auto-spurgo è tipico del livello professionale 4 del CCNL Ambientali secondo il cui art. 15 “appartiene altresì a questo livello di inquadramento professionale,
l'operatore autista di combinata canal jet (autospurgo) responsabile della manovra dell'alta pressione con intervento personale e diretto in fognature e pozzi neri….”.
D'altronde, le prove orali di cui al ricorso hanno posto in particolare evidenza, quale Cont principale lavoro svolto presso l' quello di pulizia delle cisterne, laddove, invece, non si è data precisa quantificazione all'attività di nolo di impianti.
Ebbene, a prescindere dalla qualificazione tecnico-giuridica del materiale raccolto all'interno delle cisterne come rifiuto o sottoprodotto dell'attività industriale, è innegabile che si sia trattato di una attività svolta con gli autospurgo, similmente a quella che avviene negli impianti fognari, con la finalità di pulire le condotte o cisterne dai residui di lavorazione del petrolio.
Dunque, seppure il risultato di tale operazione non era, poi, destinato allo smaltimento quale rifiuto ma era riutilizzato, tuttavia, ciò non toglie che l'attività svolta per recuperare tale materiale
(c.d. decapaggio) era, comunque, propriamente un'operazione di pulizia, attuata con l'utilizzo di macchinari che sono propri delle attività igienico-ambientali.
Venendo, dunque, all'esame dei CCNL coinvolti, parte appellante ritiene che l'attività prevalente della società dovrebbe ritenersi quella di manutenzione impianti, spurgo oleodotti, recupero materiali e oli da essi, noleggio bagni chimici, sicchè si tratterebbe di attività prevista dal
CCNL Metalmeccanici che comprende la “manutenzione navi da carico passeggeri e da guerra” (per l'appalto Fincantieri), la “fornitura di servizi generali alle imprese”, la “attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività accessoria e sussidiaria alla realizzazione di quanto elencato comprese le opere di assistenza edili, la logistica, ed i trasporti di
(omissis) impianti idrici e sanitari” (noleggio manutenzione e pulizia di bagni chimici), conduzione di “impianti ecologici, trattamento acque e rifiuti” e infine l'”esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto”.
Non si nega che l'attività di noleggio bagni chimici o di impianti (tipo wellpoint) svolto dalla società appellante possa farsi rientrare nell'ambito di applicazione del CCNL Metalmeccanica, tuttavia, non vi è alcuna prova che questa fosse l'attività prevalente, essendo, essenzialmente, svolta Cont solo per l la Fincantieri.
Nell'ambito di tali appalti, inoltre, non era questa l'unica attività svolta dalla Parte_1
pagina 7 di 11 che, come visto, si occupava anche di spurghi fognari, bonifiche, trasporto di rifiuti e pulizie cisterne.
Per il resto, al di fuori di tali due appalti, l'attività della era prettamente Parte_1
ambientale, come si evince dall'analisi dei ricavi sopra esposti.
Occorre, poi, considerare che il CCNL Metalmeccanica si applica “Agli stabilimenti di produzione, progettazione sviluppo e servizio appartenenti al settore metalmeccanico e meccatronico nei quali l'utilizzo dei metalli, semimetalli ed assimilabili abbia una presenza caratteristica, esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante”, requisito che sicuramente appare difficile evincere nella fattispecie, ove l'utilizzo dei metalli o assimilabili non viene in alcun rilievo.
Dal canto suo, il CCNL FEDERAMBIENTE “disciplina il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di igiene ambientale, anche in caso di affidamento, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o della società da cui dipendono, intendendosi per tali servizi quelli relativi a: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri;
lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione;
disinfestazione; disinfezione;
demuscazione; diserbo chimico;
cura e manutenzione verde pubblico;
pubbliche affissioni;
deaffissioni; cancellazione scritte;
pozzetti stradali;
manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali;
illuminazione pubblica;
impianti sportivi;
piscine”.
Sicuramente, si tratta di attività che appaiono maggiormente assimilabili a quelle svolte dalla non solo, come detto, per quelle proprie di bonifiche ambientali e spurgo pozzi neri, Parte_1
Cont ma anche per quelle di pulizia cisterne svolte nell'ambito dell'appalto
In questo quadro, corretto deve ritenersi il richiamo da parte del primo giudice alla sentenza della Cassazione che, proprio pronunciandosi sul CCNL igiene ambientale, ha chiarito che “Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l.
n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore;
ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l' previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla CP_3
retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore
pagina 8 di 11 di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'individuare l'imponibile contributivo, aveva ritenuto applicabile non il c.c.n.l. del 2009 per í dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali - sul presupposto che quest'ultimo, facendo riferimento alla "gestione integrata dei servizi urbani", non contemplasse il trattamento dei rifiuti non urbani -, ma il c.c.n.l. trasporto merci, benché fosse stato accertato lo svolgimento, da parte dell'impresa, di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria all'attività di smaltimento)” (Cass. n. 14787/2023)”.
Come osservato nella sentenza impugnata, “La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “che l'espressione «gestione integrata dei rifiuti urbani» utilizzata dalle parti contraenti non possa essere strettamente intesa, così da escludere la gestione dei rifiuti non urbani risulta indirettamente dalla previsione, presente sia nel C.C.N.L. dei 2004 sia nei C.C.N.L. del 2009, secondo cui la gestione dei servizi ambientali è comprensiva anche del trasporto dei rifiuti, solidi e liquidi, «di qualsiasi categoria», non solo urbani, e che tra i servizi che il CCNL prevede vengano svolti, dalle imprese, rientrano i servizi di spazzamento;
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi” (Cass. 17107/2022)”.
Secondo l'appellante, tali pronunce non terrebbero in considerazione il fatto che il CCNL del
2009 restringe il campo espressamente, rispetto a quello del 2004, che prevedeva la gestione dei rifiuti non urbani, pericolosi e non, prodotti in aree extraurbane, sicché corretta dovrebbe ritenersi, al contrario, un'interpretazione restrittiva del concetto di rifiuto.
Non è dato, tuttavia, sapere dove l'appellante abbia trovato tale riferimento, atteso che il
CCNL del 2004, prodotto in atti, contiene l'identica formulazione di rifiuti urbani senza menzione di quelli non urbani, sicché non risulta verificabile la dedotta volontà delle parti sociali di restringere il campo di applicazione del detto CCNL, rispetto ad una precedente estensione.
Di conseguenza, al di là della prova testimoniale, nel complesso poco conducente e generica, non si ravvisano ragioni per sovvertire il ragionamento posto alla base della sentenza impugnata, fondato sui dati oggettivi sopra riportati e non smentiti in sede istruttoria.
D'altronde, la giurisprudenza ha chiarito (v. Cass. n. 9967 del 2007) che “l'individuazione della retribuzione-parametro per il calcolo del minimale contributivo va fatta con riferimento ad un settore produttivo e contrattuale affine, in linea di principio individuato dall salva la CP_1
possibilità per il datore di lavoro di allegare e provare l'esistenza di un CCNL a lui più favorevole e relativo ad un settore maggiormente affine” (v. anche Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17107 del
26/05/2022).
pagina 9 di 11 Nel caso in esame, non pare a questo Collegio che il datore di lavoro abbia provato che il
CCNL Metalmeccanica fosse maggiormente affine al settore produttivo prevalente, tant'è che, dal
2021, tutti i dipendenti sono stati spontaneamente inquadrati dalla società nel CCNL Igiene-
Ambiente.
Venendo, ora, all'appello incidentale dell'INAIL, il primo giudice ha ritenuto non corretta l'applicazione da parte dell'INAIL della classificazione di rischio relativa al personale addetto a lavori di costruzione e di allestimento eseguiti sia a bordo che a terra, di navi imbarcazioni, chiatte, pontoni, bacini e piattaforme galleggianti e simili, di carpenteria navale, boe, gavitelli, segnalamenti e altri accessori, di galleggianti e accessori per l'ormeggio e la navigazione. Secondo la sentenza impugnata “Dall'istruttoria svolta è emerso che l'attività svolta per la Fincantieri non riguardava in alcun modo lavori di costruzione e allestimento (teste , ma unicamente assistenza Tes_4 Tes_5
motopompe (teste , manutenzione impianti, pulizia tubazioni, noleggio bagni chimici, pompe Tes_6
e attrezzature (teste ), noleggio e pulizia bagni chimici (lavoratrice teste , Tes_7 Tes_2 Tes_8
pulizia impianti di gestione delle acque nere e flussaggio a bordo nave degli impianti di areazione
(lavoratore )”. Per_1
Ebbene, l'appello dell' si incentra sulla non corretta determinazione da parte del CP_3
giudice del tempo impiegato dai dipendenti della nelle lavorazioni di tale appalto. Parte_1
Tale motivo di appello non appare, tuttavia, rilevante atteso che, quand'anche i dipendenti fossero stati impegnati presso Fincantieri per tutti i giorni dell'anno e non per una ventina di giorni, come affermato in sentenza, in ogni caso, la tariffa 6421 prevista per lavorazioni di costruzione non sarebbe corretta, avendo la sentenza appurato che presso Fincantieri gli operai facevano attività assimilabile a quella di pulizia, ovvero di manutenzione impianti (sempre bagni chimici o simili).
Il motivo di appello va, pertanto, respinto.
Ugualmente, vanno respinti i motivi di appello circa la regolamentazione delle spese di lite, atteso che, alla luce della complessità della materia derivante anche dalla pluralità delle lavorazioni svolte e alla luce del seppure residuale accoglimento dell'originario ricorso, può confermarsi la sussistenza di eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese.
Identici motivi, unitamente al rigetto degli appelli incidentali, giustificano, anche in questo grado, la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello principale e gli appelli incidentali, confermando la sentenza impugnata;
2) compensa le spese di lite del presente grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, del pagina 10 di 11 doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 19 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRATTAROLA MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZAFERRI SUSANNA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
INAIL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCOLA MANUELA e dell'avv. P.IVA_3
CORSALINI GUGLIELMO ( , elettivamente domiciliato in C/O INAIL, VIA C.F._1
PIAVE 25 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società impugna la sentenza n. 227/2023 resa dal Tribunale di Parte_1
Ancora, sezione Lavoro, pubblicata il 5.7.2023, non notificata, con la quale il Tribunale dichiarava corretta l'applicazione della tariffa 3600 per gli operai addetti alla Fincantieri, respingendo, nel resto,
pagina 1 di 11 il ricorso in opposizione al verbale di accertamento del 24.06.2021 n. AN /2021 / 824 -01 con il quale gli Ispettori dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Inail ritenevano che per l'attività concretamente svolta, la stessa non avrebbe dovuto applicare ai suoi dipendenti il CCNL Industria Metalmeccanica ma il CCNL Igiene Ambientale e, di conseguenza, ritenevano che nel periodo ottobre 2015 –
CP_ dicembre 2021, avesse evaso contributi e premi Inail per un totale di € 841.976,31.
Lamenta l'appellante (pur senza una specifica articolazione dei motivi di appello) l'erroneità della sentenza di primo grado, fondata su di una errata valutazione delle prove assunte e senza, peraltro, considerare la scelta degli enti pretesi creditori di escutere soltanto testimoni incapaci a deporre. Lamenta, in particolare, che il primo giudice non avrebbe dato il giusto rilievo alla sentenza del Tribunale di Ancona che aveva respinto la domanda di un lavoratore che pretendeva l'applicazione del CCNL Igiene-Ambientale; non avrebbe correttamente interpretato le dichiarazioni dei testi ed i dati inseriti in bilancio da cui, invece, si poteva evincere che l'attività prevalente della fosse quella metalmeccanica e non quella di pulizia, spurgo e rifiuti speciali;
non Parte_1
avrebbe considerato che il CCNL Igiene Ambiente si riferisce propriamente al trattamento dei rifiuti urbani, con conseguente esclusione di quelli industriali;
non avrebbe considerato che dalle operazioni Cont di pulizia svolte presso il principale cliente on derivava la raccolta di rifiuti quanto, invece, di sottoprodotti dell'attività di raffinazione.
Chiede, pertanto, che sia annullato il verbale di accertamento impugnato.
Si è costituito nel presente grado l' , chiedendo il rigetto dell'appello sulla base delle CP_1
difese già proposte in primo grado ed avanzando appello incidentale in relazione al capo sulle spese di lite, ritenendo non giustificata la compensazione delle spese, attesa la soccombenza totale della ricorrente in relazione alla pretesa . CP_1
Si è costituito anche l'INAIL resistendo al gravame e avanzando, a sua volta, appello incidentale per la parte della sentenza sfavorevole all' , chiedendo la conferma CP_3 dell'applicazione della tariffa 6421 anziché 3600 per gli operai della Fincantieri, nonché la riforma della sentenza con riguardo alla statuizione sulle spese.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, va dichiarato infondato.
Va, innanzitutto, confermato quanto affermato dal primo giudice circa l'irrilevanza della sentenza emessa nei confronti dell'ex dipendente della , atteso che Parte_1 Parte_2
non corrisponde a verità quanto si espone in appello secondo cui il rigetto sarebbe avvenuto anche pagina 2 di 11 “argomentando in relazione all'attività in prevalenza svolta dalla e concludendo che, Parte_1
anche esaminando detta attività, si debba raggiungere la conclusione per cui il CCNL più affine è quello Metalmeccanici Industria in azienda applicato”.
La citata sentenza, infatti, in alcun modo scende ad esaminare l'attività svolta dalla società, limitandosi ad osservare che il ricorrente, quale addetto principalmente ad attività lavorativa presso la Raffineria Api, più probabilmente si fosse “occupato della pulizia, svuotamento e travaso (ovvero di “spurgo”) più di cisterne ed impianti contenenti liquidi di raffineria (non destinati allo smaltimento), che di pozzi neri e fognature (e quindi di “igiene”)”.
Si è, trattato, dunque, di una affermazione incidentale e che ha preso in esame solo l'attività svolta dal dipendente e non dalla società nel suo complesso (che, infatti, non lavora solo per Parte_2
Cont l' ma anche per altre committenti), senza, peraltro, alcun riferimento al corretto CCNL applicabile se non ai fini della domanda retributiva ex art. 36 Cost..
Per il resto, come affermato dal primo giudice e non contestato dall'appellante, diversi sono i criteri per valutare il CCNL applicabile, in sede previdenziale, al fine di garantire il parametro contributivo minimale comune rispetto al criterio per stabilire, sul piano retributivo, l'adeguatezza della retribuzione.
Venendo, dunque, al merito, si premette, innanzitutto, come non sia in contestazione tra le parti la correttezza dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “L'individuazione del CCNL cui parametrare l'obbligo contributivo va, dunque, fatto in base all'attività merceologica effettivamente svolta in modo prevalente dall'azienda”.
In sede ispettiva, come ricorda la sentenza, i dati di bilancio accertati dagli ispettori permettevano di verificare che l'attività prevalente fosse quella di gestione e smaltimento dei rifiuti, ovvero, in genere, ambientale.
In particolare, prendendo ad esami i ricavi desunti dalla situazione economica, venivano imputati ad attività ambientale i seguenti ricavi:
2015 2016 2017 2018 2019
Spurghi vari 326.099,82 363.570,84 403.029,83 920,52 2136,80
Multiservizi 112.472 87.289,67 140.825.40 503.145,34 548.082,08
Smaltimento rifiuti 63.532,98 63.279,47 59.647,52 71.697,61 74.381,81
API 1.170.044,75 962.477,92 986.200,34 1.624.036,99 1.525.049,09
Bonifiche amb.li 141.234,18 302.969,95 561.633,25 665.415,30 121.346,34
Bonifica cisterne 187.329,76 82.433,34 105.017,96 131.046,90 97.455,68
Trasporto rifiuti 123.677,74 212.615,16 414.419 27 526.032,47 661.916,57
pagina 3 di 11 Risanamento fognario 55.373,80 96.271,69 152.576,50 62.096,73 50.960,50
Totale 2.179.765,70 2.170.908,04 2.823.350,15 3.584.391.86 3.081.328,87
Considerato, dunque, che i ricavi totali negli anni in questione erano pari ad euro 3.169.986,89
(2015) 3.132.199,22 (2016) 3.583.150,59 (2017) 4.643.492,15 (2018), 4.095.502,39 (2019)
l'incidenza percentuale delle voci di Igiene Ambientale veniva calcolata in totali 68,76% 69,31%
78,79% 77,19% 75,23% per ciascun anno dal 2015 al 2019.
Gli ispettori prendevano, poi, in esame l'Oggetto Sociale descritto nella visura camerale di nei seguenti termini: la progettazione, realizzazione, gestione di impianti di Parte_1
raccolta, stoccaggio, di-scarica, smaltimento, riciclaggio anche con recupero di prodotto, di rifiuti di qualsiasi genere e classificazione, pericolosi e non pericolosi, urbani e industriali, compresi e rifiuti speciali … comprendente tra l' altro anche:
A) Gestione di Attività collegate alla movimentazione dei rifiuti e non;
B) Lavori di Bonifica di siti e aree inquinate
C) Lavori per pulizia e disinquinamento delle acque marine
F) Video ispezioni fognarie
H) Pulizia di pozzi neri e fognature
M) Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente
N) acquisto, vendita, noleggio di Bagni Chimici
R) Attività di risanamento e collaudo di reti fognarie e acquedotti
T) Assistenza tecnica per conduzione cantieri ed attività di consulenza nel settore ambientale.
Inoltre, sempre dal certificato camerale (Doc. 7, pagg. da 9 e 13) si rileva che Parte_1
ha iscrizioni ed autorizzazioni solo per attività di carattere ambientale e nessuna per attività
[...]
di carattere metalmeccanico.
Allo stesso modo, dal certificato camerale risultano attribuiti alla società i seguenti Codici
Ateco, tutti relativi alle attività ambientali: ◼ Codice 37: gestione delle Reti Fognarie;
◼ Codice
39.00.09: attività di risanamento e altri servizi per la gestione dei rifiuti;
◼ Codice 81.21: Pulizia
Generale di edifici;
◼ Codice 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici, di impianti e macchinari;
◼ Codice 81.29.1: Servizi di Disinfestazione (cfr. Certificato CCIAA pagg. 10 e 11).
La risulta, poi, iscritta all'albo dei gestori ambientali, iscrizione necessaria al Parte_1
fine di esercitare nel settore ambientale ed in particolare, per le seguenti attività (come da CCIAA):
1F = raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili 4D = raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
5F = raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 8F = Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
9C = bonifica di siti.
pagina 4 di 11 Ebbene, a fronte di tali dati oggettivi, per i quali il verbale fa piena prova fino a querela di falso, trattandosi di dati direttamente percepiti dagli ispettori sulla base della lettura della documentazione aziendale contabile, la parte ricorrente oggi appellante ha opposto allegazioni piuttosto generiche e parziali.
In particolare, la difesa della società, al fine di scalfire la tesi ispettiva, fonda il proprio ragionamento principalmente sulla circostanza che l'attività svolta in appalto presso la Raffineria
API costituirebbe una buona parte del fatturato aziendale e non potrebbe in nessun modo ricondursi ad attività di tipo ambientale, come tale rientrante nel perimetro del CCNL Igiene e Ambiente, quanto, invece, ad attività rientrante nell'applicazione del CCNL Metalmeccanica.
Tale tesi prende, poi, le mosse dal bilancio del 2020 (senza considerare i restanti bilanci esaminati in sede ispettiva), che si rimprovera al giudice non essere stato correttamente interpretato, sulla base di una travisata lettura della testimonianza della teste Tes_1
Ebbene, tale testimone ha affermato quanto segue: “il bilancio dell'anno 2020 si aggira sui
3.500.000,00 euro e la voci che lo compongono sono le seguenti: Api circa 1.300.000,00 euro;
altre aziende ma sempre in Api circa 200.000,00 euro;
Fincantieri circa 180.000,00 euro;
per rifiuti speciali per aziende circa 540,000,00 euro e circa 440.000,00 per spurghi privati”.
Dunque, correttamente il primo giudice ha osservato come, rispetto al fatturato totale, rimanga “un ulteriore fatturato che la teste non ha precisato e che probabilmente è da imputarsi alle altre attività registrate nel verbale ispettivo relativo agli anni dal 2015 al 2019 quali spurghi vari, attività Multiservizi, smaltimento rifiuti, bonifiche ambientali, bonifiche cisterne, trasporto rifiuti, risanamento fognario, che unitamente agli importi che la teste ha riferito essere imputabili a rifiuti speciali e spurghi privati raggiunge un totale di Euro 1.820.000,00 relativamente al bilancio 2020 superiore al 50% del fatturato totale”.
Seppure è vero che il primo giudice, al fine di colmare la lacuna della testimonianza, ha adottato un criterio di mera probabilità al fine di imputare i restanti ricavi, ciò, tuttavia, è stato fatto in maniera non arbitraria ma tenendo conto di quelli che erano stati i fatturati degli anni precedenti, dunque, secondo un criterio di verosimiglianza. D'altronde, se l'appellante avesse voluto con precisione ricostruire la provenienza dei fatturati per l'anno 2020 avrebbe potuto facilmente produrre il bilancio stesso, ovvero, quanto meno, articolare una prova orale più precisa, sicché non può ora lamentare una ricostruzione inesatta derivante da proprie lacune probatorie.
D'altro canto, pur essendo rimasta poco chiara, dalle testimonianze, l'incidenza del fatturato
API rispetto al totale (secondo la teste pari al 90%, secondo il teste pari al 45%), Tes_2 Tes_3 tuttavia, l'attività svolta presso tale sito non appare facilmente riconducibile ad attività
pagina 5 di 11 metalmeccanica, così come preteso dall'appellante. Cont Innanzitutto, la risulta avere lavorato all'interno dell' in quanto facente Parte_1
parte del consorzio COIMA, nell'ambito del quale la medesima era deputata a svolgere lavori che vengono così descritti (v. all. A regolamento interno prodotto da ): “prestazioni di servizi in CP_1
API Raffineria (bonifiche industriali), decapaggio tubazioni, nolo compressori e motogeneratori, nolo di pompe e di tubazioni, nolo di palacole, installazione e nolo impianto wellpoint, videoispezioni, risanamento fognario, collaudo fognario, disinfestazioni, bonifica di cisterne, locazione bagni chimici, trasporto e smaltimento rifiuti”.
Dal Documento di Valutazione del rischio della del Parte_1
Cont 30.08.2019 risulta che: “Presso cantieri temporanei o presso la raffineria si espletano attività operative di spurgo per fosse biologiche, pulizia fognature, pozzetti di ispezione, disotturazione di colonne di scarico, etc. In una fase preliminare viene individuato il tipo di lavoro da svolgere in accordo con il capo-cantiere; in seguito viene messo in evidenza tutte le tipologie di rischio presenti sul posto, non la natura chimico-fisica e biologica del liquame/refluo da aspirare, in modo da evidenziare i rischi e conseguentemente adottare le misure di prevenzione e protezione idonee al caso specifico. Dopo aver segnalato e delimitato l'area di lavoro (segnaletica su strada, protezione pozzetti o camere di ispezione, etc.) l'operatore di autospurgo, munito di idonea attrezzatura (es. gancio) procede con l'apertura dei pozzetti individuando quello che necessita di pulizia;
viene poi preparata una linea di aspirazione di tubi dell'automezzo al punto che necessita
d'intervento…omissis…omissis…la disotturazione delle condotte avviene mediante appositi ugelli posizionati e fissati all'estremità della linea dell'acqua di lavaggio;
in tal modo l'operatore sorregge e guida la manichetta dell'acqua lungo la tubazione garantendo una pulizia completa della condotta…omissis…omissis…al termine della lavorazione prima della partenza l'operatore procede alla compilazione del buono di lavoro da rilasciare al cliente e del FIR (Formulario di identificazione del rifiuto) nel quale vengono indicati i dati dei soggetti interessati al processo che coinvolge la gestione del rifiuto oltre le caratteristiche chimico fisico del rifiuto ed eventuali pericolosità…omissis…omissis… Al termine dell'intervento viene trasportato il refluo presso
l'impianto di destinazione (trattamento chimico fisico o biologico), scaricato il refluo e pulito
l'eventuale residuo in botte…omissis…omissis…Presso cantieri temporanei o presso la raffineria Cont i svolgono lavori di bonifica, anche in spazi confinati”. Cont Dunque, pur svolgendo la presso l' anche attività di nolo di impianti a Parte_1 servizio dell'attività di raffineria, ampia rilevanza si desume dagli atti anche in merito allo svolgimento di attività più propriamente ambientale.
pagina 6 di 11 Significativo in tal senso è il fatto che dai documenti cd PERMESSO DI LAVORO in API
Raffineria (prodotti dall' ) risulta del tutto usuale l'utilizzo di autospurgo, più propriamente CP_1
detto canal-jet.
Ebbene l'utilizzo dell'auto-spurgo è tipico del livello professionale 4 del CCNL Ambientali secondo il cui art. 15 “appartiene altresì a questo livello di inquadramento professionale,
l'operatore autista di combinata canal jet (autospurgo) responsabile della manovra dell'alta pressione con intervento personale e diretto in fognature e pozzi neri….”.
D'altronde, le prove orali di cui al ricorso hanno posto in particolare evidenza, quale Cont principale lavoro svolto presso l' quello di pulizia delle cisterne, laddove, invece, non si è data precisa quantificazione all'attività di nolo di impianti.
Ebbene, a prescindere dalla qualificazione tecnico-giuridica del materiale raccolto all'interno delle cisterne come rifiuto o sottoprodotto dell'attività industriale, è innegabile che si sia trattato di una attività svolta con gli autospurgo, similmente a quella che avviene negli impianti fognari, con la finalità di pulire le condotte o cisterne dai residui di lavorazione del petrolio.
Dunque, seppure il risultato di tale operazione non era, poi, destinato allo smaltimento quale rifiuto ma era riutilizzato, tuttavia, ciò non toglie che l'attività svolta per recuperare tale materiale
(c.d. decapaggio) era, comunque, propriamente un'operazione di pulizia, attuata con l'utilizzo di macchinari che sono propri delle attività igienico-ambientali.
Venendo, dunque, all'esame dei CCNL coinvolti, parte appellante ritiene che l'attività prevalente della società dovrebbe ritenersi quella di manutenzione impianti, spurgo oleodotti, recupero materiali e oli da essi, noleggio bagni chimici, sicchè si tratterebbe di attività prevista dal
CCNL Metalmeccanici che comprende la “manutenzione navi da carico passeggeri e da guerra” (per l'appalto Fincantieri), la “fornitura di servizi generali alle imprese”, la “attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività accessoria e sussidiaria alla realizzazione di quanto elencato comprese le opere di assistenza edili, la logistica, ed i trasporti di
(omissis) impianti idrici e sanitari” (noleggio manutenzione e pulizia di bagni chimici), conduzione di “impianti ecologici, trattamento acque e rifiuti” e infine l'”esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto”.
Non si nega che l'attività di noleggio bagni chimici o di impianti (tipo wellpoint) svolto dalla società appellante possa farsi rientrare nell'ambito di applicazione del CCNL Metalmeccanica, tuttavia, non vi è alcuna prova che questa fosse l'attività prevalente, essendo, essenzialmente, svolta Cont solo per l la Fincantieri.
Nell'ambito di tali appalti, inoltre, non era questa l'unica attività svolta dalla Parte_1
pagina 7 di 11 che, come visto, si occupava anche di spurghi fognari, bonifiche, trasporto di rifiuti e pulizie cisterne.
Per il resto, al di fuori di tali due appalti, l'attività della era prettamente Parte_1
ambientale, come si evince dall'analisi dei ricavi sopra esposti.
Occorre, poi, considerare che il CCNL Metalmeccanica si applica “Agli stabilimenti di produzione, progettazione sviluppo e servizio appartenenti al settore metalmeccanico e meccatronico nei quali l'utilizzo dei metalli, semimetalli ed assimilabili abbia una presenza caratteristica, esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante”, requisito che sicuramente appare difficile evincere nella fattispecie, ove l'utilizzo dei metalli o assimilabili non viene in alcun rilievo.
Dal canto suo, il CCNL FEDERAMBIENTE “disciplina il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di igiene ambientale, anche in caso di affidamento, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o della società da cui dipendono, intendendosi per tali servizi quelli relativi a: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri;
lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione;
disinfestazione; disinfezione;
demuscazione; diserbo chimico;
cura e manutenzione verde pubblico;
pubbliche affissioni;
deaffissioni; cancellazione scritte;
pozzetti stradali;
manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali;
illuminazione pubblica;
impianti sportivi;
piscine”.
Sicuramente, si tratta di attività che appaiono maggiormente assimilabili a quelle svolte dalla non solo, come detto, per quelle proprie di bonifiche ambientali e spurgo pozzi neri, Parte_1
Cont ma anche per quelle di pulizia cisterne svolte nell'ambito dell'appalto
In questo quadro, corretto deve ritenersi il richiamo da parte del primo giudice alla sentenza della Cassazione che, proprio pronunciandosi sul CCNL igiene ambientale, ha chiarito che “Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l.
n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore;
ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l' previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla CP_3
retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore
pagina 8 di 11 di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'individuare l'imponibile contributivo, aveva ritenuto applicabile non il c.c.n.l. del 2009 per í dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali - sul presupposto che quest'ultimo, facendo riferimento alla "gestione integrata dei servizi urbani", non contemplasse il trattamento dei rifiuti non urbani -, ma il c.c.n.l. trasporto merci, benché fosse stato accertato lo svolgimento, da parte dell'impresa, di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria all'attività di smaltimento)” (Cass. n. 14787/2023)”.
Come osservato nella sentenza impugnata, “La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “che l'espressione «gestione integrata dei rifiuti urbani» utilizzata dalle parti contraenti non possa essere strettamente intesa, così da escludere la gestione dei rifiuti non urbani risulta indirettamente dalla previsione, presente sia nel C.C.N.L. dei 2004 sia nei C.C.N.L. del 2009, secondo cui la gestione dei servizi ambientali è comprensiva anche del trasporto dei rifiuti, solidi e liquidi, «di qualsiasi categoria», non solo urbani, e che tra i servizi che il CCNL prevede vengano svolti, dalle imprese, rientrano i servizi di spazzamento;
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi” (Cass. 17107/2022)”.
Secondo l'appellante, tali pronunce non terrebbero in considerazione il fatto che il CCNL del
2009 restringe il campo espressamente, rispetto a quello del 2004, che prevedeva la gestione dei rifiuti non urbani, pericolosi e non, prodotti in aree extraurbane, sicché corretta dovrebbe ritenersi, al contrario, un'interpretazione restrittiva del concetto di rifiuto.
Non è dato, tuttavia, sapere dove l'appellante abbia trovato tale riferimento, atteso che il
CCNL del 2004, prodotto in atti, contiene l'identica formulazione di rifiuti urbani senza menzione di quelli non urbani, sicché non risulta verificabile la dedotta volontà delle parti sociali di restringere il campo di applicazione del detto CCNL, rispetto ad una precedente estensione.
Di conseguenza, al di là della prova testimoniale, nel complesso poco conducente e generica, non si ravvisano ragioni per sovvertire il ragionamento posto alla base della sentenza impugnata, fondato sui dati oggettivi sopra riportati e non smentiti in sede istruttoria.
D'altronde, la giurisprudenza ha chiarito (v. Cass. n. 9967 del 2007) che “l'individuazione della retribuzione-parametro per il calcolo del minimale contributivo va fatta con riferimento ad un settore produttivo e contrattuale affine, in linea di principio individuato dall salva la CP_1
possibilità per il datore di lavoro di allegare e provare l'esistenza di un CCNL a lui più favorevole e relativo ad un settore maggiormente affine” (v. anche Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17107 del
26/05/2022).
pagina 9 di 11 Nel caso in esame, non pare a questo Collegio che il datore di lavoro abbia provato che il
CCNL Metalmeccanica fosse maggiormente affine al settore produttivo prevalente, tant'è che, dal
2021, tutti i dipendenti sono stati spontaneamente inquadrati dalla società nel CCNL Igiene-
Ambiente.
Venendo, ora, all'appello incidentale dell'INAIL, il primo giudice ha ritenuto non corretta l'applicazione da parte dell'INAIL della classificazione di rischio relativa al personale addetto a lavori di costruzione e di allestimento eseguiti sia a bordo che a terra, di navi imbarcazioni, chiatte, pontoni, bacini e piattaforme galleggianti e simili, di carpenteria navale, boe, gavitelli, segnalamenti e altri accessori, di galleggianti e accessori per l'ormeggio e la navigazione. Secondo la sentenza impugnata “Dall'istruttoria svolta è emerso che l'attività svolta per la Fincantieri non riguardava in alcun modo lavori di costruzione e allestimento (teste , ma unicamente assistenza Tes_4 Tes_5
motopompe (teste , manutenzione impianti, pulizia tubazioni, noleggio bagni chimici, pompe Tes_6
e attrezzature (teste ), noleggio e pulizia bagni chimici (lavoratrice teste , Tes_7 Tes_2 Tes_8
pulizia impianti di gestione delle acque nere e flussaggio a bordo nave degli impianti di areazione
(lavoratore )”. Per_1
Ebbene, l'appello dell' si incentra sulla non corretta determinazione da parte del CP_3
giudice del tempo impiegato dai dipendenti della nelle lavorazioni di tale appalto. Parte_1
Tale motivo di appello non appare, tuttavia, rilevante atteso che, quand'anche i dipendenti fossero stati impegnati presso Fincantieri per tutti i giorni dell'anno e non per una ventina di giorni, come affermato in sentenza, in ogni caso, la tariffa 6421 prevista per lavorazioni di costruzione non sarebbe corretta, avendo la sentenza appurato che presso Fincantieri gli operai facevano attività assimilabile a quella di pulizia, ovvero di manutenzione impianti (sempre bagni chimici o simili).
Il motivo di appello va, pertanto, respinto.
Ugualmente, vanno respinti i motivi di appello circa la regolamentazione delle spese di lite, atteso che, alla luce della complessità della materia derivante anche dalla pluralità delle lavorazioni svolte e alla luce del seppure residuale accoglimento dell'originario ricorso, può confermarsi la sussistenza di eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese.
Identici motivi, unitamente al rigetto degli appelli incidentali, giustificano, anche in questo grado, la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello principale e gli appelli incidentali, confermando la sentenza impugnata;
2) compensa le spese di lite del presente grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, del pagina 10 di 11 doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 11 di 11