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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3934/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 13/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1
'avv. , liato in Corso Trinità, 44 76015 Trinitapoli ITALIApresso il difensore avv. DI NATALE FRANCESCO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
resistente; contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 19/05/2022 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1 CP_2 chiedendo dichiarare che il ricorre amento degli ni familiari rich a far data dal 21.07.2021 per la somma mensile pari ad euro 25,82; B) per l'effetto condannare l al pagamento in favore dell'istante maggiore o minore somma risultante dalla CP_1
e da istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge
Non si costituiva CP_1
Con il decreto di fissazione dell'udienza il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi ai sensi dell'art. 127 c.p.c..
Il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente.
Osserva
Il ricorrente, il quale ha presentato domanda amministrativa in data 21-7-2021, lamenta che gli assegni familiari gli sono stati riconosciuti con la missiva 16-9-2021 (….. l'Istituto, con missiva del 16.09.2021 ha provveduto al ricalcolo della pensione concedendo il trattamento di famiglia, ma
1 non individuando alcuna somma a credito, infatti si legge: “la informo che la pensione numero 10075924 categoria VO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere del 1 luglio 2020 […] a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito fino al 31 ottobre 2021”…) senza considerare come base di calcolo la tabella 21A.
Nella nota in questione il trattamento di famiglia è stato liquidato nella misura di € 10,33.
In ricorso non si allega il mancato pagamento di tale rateo, seppure nella incongrua misura indicata e si pretende il pagamento dell'intero importo di € 25,82- corrispondete a quello indicato nella ta. 21 A- senza scomputare quanto pure dall già riconosciuto. CP_1
Al fine del quantum deve farsi riferimento alla Tab. 21 A senza figli e considerando il reddito complessivo risultante dalle dichiarazioni reddituali versate in atti (all. 3).
In ricorso, ai fini della misura del reddito coniugale, si assume essere stato pari ad € 19823,00 nel 2019 ed € 19.903,00 nel 2020 (importi effettivamente indicati nelle dichiarazioni reddituali di cui all'allegato 3, le quali, tuttavia, si riferiscono al solo . Pt_1
Determinando il € 10.33 l'importo dovuto l ha applicato l'ammontare previsto per lo CP_1 scaglione da € 20.943,97 ad € 24.432,76.
Si osserva che gli importi indicati in ricorso sono quelli indicati nelle dichiarazioni dei redditi del ricorrente laddove nulla si dice in ricorso (e tanto meno si dimostra per Pt_1 tabulas) in ordine ai r ercepiti dalla moglie del predetto.
Non vi sono pertanto elementi per riscontrare la domanda di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- dichiara la contumacia dell CP_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Foggia, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 13/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1
'avv. , liato in Corso Trinità, 44 76015 Trinitapoli ITALIApresso il difensore avv. DI NATALE FRANCESCO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
resistente; contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 19/05/2022 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1 CP_2 chiedendo dichiarare che il ricorre amento degli ni familiari rich a far data dal 21.07.2021 per la somma mensile pari ad euro 25,82; B) per l'effetto condannare l al pagamento in favore dell'istante maggiore o minore somma risultante dalla CP_1
e da istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge
Non si costituiva CP_1
Con il decreto di fissazione dell'udienza il Magistrato già titolare del procedimento disponeva procedersi ai sensi dell'art. 127 c.p.c..
Il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente.
Osserva
Il ricorrente, il quale ha presentato domanda amministrativa in data 21-7-2021, lamenta che gli assegni familiari gli sono stati riconosciuti con la missiva 16-9-2021 (….. l'Istituto, con missiva del 16.09.2021 ha provveduto al ricalcolo della pensione concedendo il trattamento di famiglia, ma
1 non individuando alcuna somma a credito, infatti si legge: “la informo che la pensione numero 10075924 categoria VO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere del 1 luglio 2020 […] a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito fino al 31 ottobre 2021”…) senza considerare come base di calcolo la tabella 21A.
Nella nota in questione il trattamento di famiglia è stato liquidato nella misura di € 10,33.
In ricorso non si allega il mancato pagamento di tale rateo, seppure nella incongrua misura indicata e si pretende il pagamento dell'intero importo di € 25,82- corrispondete a quello indicato nella ta. 21 A- senza scomputare quanto pure dall già riconosciuto. CP_1
Al fine del quantum deve farsi riferimento alla Tab. 21 A senza figli e considerando il reddito complessivo risultante dalle dichiarazioni reddituali versate in atti (all. 3).
In ricorso, ai fini della misura del reddito coniugale, si assume essere stato pari ad € 19823,00 nel 2019 ed € 19.903,00 nel 2020 (importi effettivamente indicati nelle dichiarazioni reddituali di cui all'allegato 3, le quali, tuttavia, si riferiscono al solo . Pt_1
Determinando il € 10.33 l'importo dovuto l ha applicato l'ammontare previsto per lo CP_1 scaglione da € 20.943,97 ad € 24.432,76.
Si osserva che gli importi indicati in ricorso sono quelli indicati nelle dichiarazioni dei redditi del ricorrente laddove nulla si dice in ricorso (e tanto meno si dimostra per Pt_1 tabulas) in ordine ai r ercepiti dalla moglie del predetto.
Non vi sono pertanto elementi per riscontrare la domanda di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- dichiara la contumacia dell CP_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Foggia, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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