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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/05/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8315/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8315 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 in carica rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_2
Francesco Romoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Orvieto, via Garibaldi n. 17 e, quindi, presso l'indirizzo digitale del medesimo Email_1
ATTRICE E (P. IVA – C.F. n. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Delegato e legale rappresentante pro-tempore dott. rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 procura generale alle liti in atti, dall'avv. Daniele Sciarrillo, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Aurelio Saffi n.10 CONVENUTA OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Parte attrice come da citazione
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni in narrativa esposte ed impregiudicata ogni pronuncia più favorevole:
1. in via principale: accertare e dichiarare che il “tasso leasing” pari al 3,380% indicato dall'Istituto convenuto nel contratto di locazione finanziaria per cui è causa, accordato alla Società attrice, è inferiore a quello concretamente applicato e quindi accertare e dichiarare l'intervenuta violazione delle normative di trasparenza bancaria, dell'art. 117 commi 6 e 7 del T.U.B., nonché degli articoli 1284 e 1346 c.c. o di eventuale diversa normativa;
accertare e dichiarare il conseguente diritto - in virtù dell'art. 117 T.U.B., al ricalcolo dell'intero rapporto al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto;
per l'effetto condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in Controparte_1 favore della società attri ltima corrisposto in eccesso alla Banca, in quella misura che all'esito della espletanda CTU contabile sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi;
inoltre, ex art. 117 T.U.B., applicare a tutte le rate residue del rapporto il tasso di interesse corrispondente al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto. in via alternativa: dichiarare l'annullamento parziale delle singole clausole del contratto afferenti il computo degli interessi per vizio del consenso e per l'effetto, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici: accertare e dichiarare il conseguente diritto – in virtù dell'art. 117 T.U.B., al ricalcolo dell'intero rapporto al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto;
conseguentemente condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_1 in favore della società attrice a corrisposto in eccesso alla Banca, in quella misura che all'esito della espletanda CTU contabile sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi;
inoltre, ex art. 117 T.U.B., applicare a tutte le rate residue del rapporto il tasso di interesse corrispondente al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto.
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2. in via subordinata: laddove non si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 117 comma 6 del T.U.B., accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in violazione degli art. 1346 e 1284 c.c. ed accertare e dichiarare il diritto-dovere della Società attrice a corrispondere a per l'intera durata del contratto, il tasso legale degli interessi di volta in volta Controparte_1 annualmente determinato, nonch , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_1 Società attrice le somme versate come differenz sti e gli interessi legali. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con rimborso delle spese di CTU”..
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale rigettare le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e prescritte, nonché infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2024 la società Parte_1 previo accertamento della parziale invalidità del contratto di locazione finanziaria in essere tra le parti per violazione dell'art. 117 T.U.B. o degli artt. 1346 e 1284 c.c., ha chiesto di procedere al ricalcolo degli importi dovuti, applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB o, in subordine, al tasso legale, con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente ricevute. A fondamento delle domande, parte attrice:
- ha documentato di aver stipulato con in data 27.09.2010 il contratto di locazione Controparte_1 finanziaria avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di Terni;
- ha rilevato che il contratto prevedeva il pagamento del corrispettivo complessivo quantificato in euro 2.366.045,00 (oltre IVA), con la corresponsione di un primo canone di euro 396.000,00 (oltre IVA), da versare alla stipula del contratto, e di successivi n. 215 canoni mensili dell'importo ciascuno di euro 9.163,00 (oltre IVA), il primo dei quali da corrispondere il primo giorno del mese successivo alla data della consegna e collaudo, oltre all'eventuale opzione di acquisto del bene pari ad euro 198.000,00 (oltre IVA);
- nel contratto veniva specificato che il tipo di ammortamento era “progressivo francese” e che la
“tipologia di rata” era a “canoni variabili sulla base dell'andamento del tasso BEI (Euribor 3M – 0,25%)”, che la quotazione di tale parametro alla data del 23/09/2010 era pari a 0,629% e che il tasso di riferimento per l'indicizzazione era pari, a quella data, allo 0,63%, e il contratto conteneva ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di adeguamento del canone;
- ancora, nelle condizioni generali, all'art. 25, veniva riportata la definizione di tasso leasing dell'operazione e tale tasso era stato convenuto contrattualmente in misura pari a 3,380% ed espresso come tasso nominale convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni;
- il contratto era stato modificato nel corso dell'anno 2012 e successivamente nel corso dell'anno 2020. La difesa di parte attrice ha sostenuto di aver riscontrato alcune anomalie nell'andamento del rapporto, come accertate dal perito di parte, e che precisamente erano emersi i seguenti profili di illegittimità del contratto di locazione finanziaria:
- erronea indicazione contrattuale del tasso leasing - come tasso nominale pari al 3,380% - che non corrispondeva al tasso annuo effettivo previsto dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia nonché dalla Delibera CICR 9/02/00 nei casi di capitalizzazione infrannuale e, infine, imposto dall'art. 117 T.U.B.;
pagina 2 di 10 - assenza dell'indicazione nei documenti contrattuali dei criteri di composizione dei canoni e del piano di ammortamento, in quanto non vi era alcuna specificazione in ordine al regime finanziario (semplice o composto) applicato per il piano di rimborso, né in ordine alle modalità di composizione dei canoni in quota capitale e quota interessi né in merito alla composizione del primo canone (che aveva una durata inferiore al mese), e tali circostanze escludevano che in ordine al pagamento dei canoni fosse stato manifestato un consapevole e valido consenso da parte dell'utilizzatore, anche ai sensi dell'art. 1337 c.c. e in applicazione del principio sotteso all'art. 1194 c.c.;
- vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto, in violazione degli artt. 1346 c.c., 1418 c.c. e dell'art. 117 T.U.B., comma IV;
- assenza delle condizioni previste dall'art. 117 T.U.B., con conseguente applicazione del regime semplice dell'art. 821 c.c.;
- monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali determinato in regime composto, anziché in regime semplice, con aumento esponenziale degli interessi, accentuato dal regime di capitalizzazione mensile, in violazione dell'art. 1283 c.c. o, in via mediata, la violazione dell'art. 1344 c.c. In via istruttoria, la società attrice ha chiesto l'espletamento di una CTU tecnico-contabile. 2. Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza di tutte le Controparte_1 domande proposte ed eccependo:
- l'inammissibilità delle domande di ripetizione trattandosi di contratto di locazione finanziaria ancora in corso alla data di instaurazione del giudizio;
- la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate dall'utilizzatrice per decorrenza del termine di dieci anni dalla stipula del contratto e la prescrizione del diritto all'annullamento del contratto per vizio del consenso;
- l'impossibilità di qualificare il tasso leasing quale elemento essenziale del contratto, trattandosi di elemento con valenza puramente informativa, non equiparabile quindi al tasso di interesse indicato nell'art. 117 T.U.B. poiché le disposizioni della Banca d'Italia ne richiedono l'indicazione unicamente a fini di trasparenza nei fogli informativi;
- l'assenza di previsioni normative che impongano l'inserimento nei contratti di locazione finanziaria di un tasso leasing qualificato come effettivo;
- la determinatezza dell'obbligazione assunta dal soggetto utilizzatore, rilevando come la stessa fosse ugualmente soddisfatta dall'indicazione del TAN, posto che erano descritte in maniera puntuale le modalità restitutorie dell'importo finanziato;
- l'insussistenza in base alla normativa pro tempore vigente e in base a quella attuale di un obbligo di indicare il regime finanziario del piano di rimborso della somma erogata con i contratti di leasing, rilevando come il piano di ammortamento alla francese non comporti comunque alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
3. La causa è stata istruita solo documentalmente, essendo stato ritenuto superfluo l'espletamento della CTU contabile richiesta dalla difesa di parte attrice. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 aprile 2025, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e, in quella sede, è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, alcuna delle domande proposte è meritevole di accoglimento. 4.1. Con riferimento a tutte le contestazioni sollevate in merito al tasso leasing indicato in contratto come tasso nominale, ai sensi dell'art. 25 delle condizioni generali di contratto (cfr. atto di citazione pag. 7 punti 1-3 e pag. 8-11), giova premettere che nei contratti di locazione finanziaria è sufficiente che il testo del contratto riporti, come accaduto nel caso di specie, il tasso leasing, espressamente definito quale tasso pagina 3 di 10 di attualizzazione che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il costo di acquisto del bene locato e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale contrattualmente previsti. La necessità di inserire questo tasso nei contratti di locazione finanziaria è stata introdotta a far tempo dal 1° ottobre 2003 dalle Istruzioni della Banca d'Italia relative alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari” in virtù delle quali, tra le condizioni economiche per le operazioni di leasing finanziario, da includere nei fogli informativi messi a disposizione dei clienti, era previsto che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi” (titolo X, capitolo I, sezione 2 paragrafo 3.1.). Premesso che il contratto di leasing oggetto di causa identifica il tasso leasing, nella misura del 3,380% ed è stato espressamente previsto nelle condizioni generali di contrato (art. 25) che il tasso riportato nelle condizioni particolari era un tasso annuo espresso in forma nominale convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni, ad avviso di questo giudice l'eventuale differenza tra il tasso convenuto e quello concretamente applicato, inteso come Tasso Effettivo pone esclusivamente un problema di trasparenza del costo della locazione finanziaria, tanto più se si considera che le disposizioni contenute nel successivo Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, ratione temporis applicabili al caso di specie, prevedono l'indicazione del tasso interno di attualizzazione solo nella sezione II “Pubblicità e informazione precontrattuale”, al paragrafo 3 “Fogli informativi”. Del resto, anche l'art. 25 delle condizioni generali del contratto di leasing, volto a disciplinare il tasso leasing, non a caso, è rubricato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari”. Nel caso di specie non rileva affatto la mancata indicazione del tasso di leasing ma, al massimo, secondo la stessa prospettazione di parte attrice come sintetizzata nelle conclusioni dalla stessa rassegnate, l'erronea indicazione del tasso indicato in contratto che sarebbe inferiore a quello concretamente applicato, quindi l'eventuale opacità dell'operazione, in quanto l'utilizzatore non sarebbe stato messo nella condizione di conoscerne il costo effettivo e di confrontarlo con quello pubblicizzato da altri istituti finanziari. Senonché, va evidenziato che il tasso leasing è un indicatore del costo complessivo dell'operazione e assolve una funzione esclusivamente informativa. In questo senso si condivide integralmente l'orientamento di questo Tribunale che ha escluso la possibilità di configurare il tasso leasing quale elemento essenziale del contratto di locazione finanziaria, la cui eventuale nullità potrebbe comportare l'applicazione dell'art. 117 TUB. Ciò in quanto il Tasso Leasing trova la sua collocazione sul piano normativo esclusivamente a livello di normazione tecnica secondaria e, in particolare, nelle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza contrattuale, circostanza che impone di attribuire a tale dato una valenza puramente informativa, appunto in chiave di trasparenza contrattuale e non, invece, di struttura e contenuto dell'accordo negoziale;
è stato così evidenziato che “In sostanza, il Tasso Leasing non è oggetto di pattuizione fra le parti e sullo stesso, quindi, non si forma il consenso negoziale, ma è e deve essere semplicemente dichiarato in contratto, quale strumento informativo reso obbligatorio al fine di consentire all'utilizzatore di comprendere attraverso un dato di facile confrontabilità la convenienza economica (ossia il costo effettivo) del contratto” e che “L'oggetto del contratto di locazione finanziaria, infatti, è la messa a disposizione di un bene ad opera della concedente, dietro il versamento di canoni periodici ad opera dell'utilizzatore, con previsione di una opzione di acquisto al termine del piano concordato di versamento dei canoni;
il consenso negoziale necessario per il perfezionamento del contratto, quindi, cade sull'importo concordato quale canone periodico oggetto della prestazione posta a carico dell'utilizzatore, non sul Tasso Leasing. Quest'ultimo, invece, rappresenta il margine di utile conseguito dalla concedente in forza del numero e dell'entità dei canoni concordati dalle parti: preso atto del prezzo di acquisto del bene sostenuto dalla concedente, in ragione del Tasso Leasing viene calcolato il canone periodico sul quale le parti pagina 4 di 10 scambiano il consenso negoziale, perfezionando il contratto. In sostanza, quindi, avendo pattuito le parti la corresponsione da parte dell'utilizzatore di un canone di un determinato importo per un numero determinato di volte, il Tasso Leasing esplicita in termini percentuali a quanto ammonti l'utile della concedente, ossia con quale margine si realizzi “l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti” (così Trib. Milano, G.U. dott. Ferrari, sentenza del 15 marzo 2022 n. 2217/2022) Dunque, l'obbligo di indicare il tasso leasing risponde a finalità di trasparenza e pubblicità né l'eventuale erronea indicazione di questo tasso comporta una incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti, laddove vi sia una chiara indicazione della durata, del corrispettivo complessivo, dell'importo dei canoni e del prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene. Ne consegue che l'erronea indicazione del tasso leasing contrattuale rispetto a quello applicato non può comportare gli effetti di cui all'art. 117, commi 6 e 7, T.U.B. - come invece sostenuto dalla difesa attorea - integrando, al più, la violazione di obblighi informativi, di pubblicità e trasparenza, fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, sempre che venga allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto di tale inadempimento, ciò che nel caso di specie non è accaduto. Inoltre, appaiono condivisibili anche le considerazioni di una parte della giurisprudenza di merito secondo cui “[i]l tasso nominale annuo, ottenuto moltiplicando il tasso c.d. periodale per 12, infatti, a differenza del tasso interno di rendimento, non tiene conto dell'effettiva periodicità dei pagamenti e specificamente della rateizzazione infrannuale che comporta un ulteriore esborso per l'utilizzatore ed un guadagno per il concedente dovuto proprio dal poter disporre anticipatamente delle somme e lucrarvi così gli interessi. Pertanto, come di recente osservato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 12889/2021) al fine di non vanificare la finalità propria del tasso leasing, vale a dire quella di rappresentare sinteticamente il costo in termini economici dell'operazione, lo stesso deve coincidere con il tasso interno di rendimento. Deve tuttavia ritenersi che dall'eventuale indicazione, in luogo del tasso leasing, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione invocata da parte attrice, vale a dire il ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma VII del TUB. In primo luogo appare ostativa alla suddetta sostituzione la peculiarità del contratto di leasing nonché degli interessi corrisposti dall'utilizzatore nell'ambito dello stesso in quanto “il canone pattuito - anche se la sua funzione causale é prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.” (Cass. 14760/2008). In ogni caso, come chiarito dalla sentenza delle Corte di Cassazione n. 12889/2021, l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustifica solo laddove il tasso leasing effettivo, vale a dire il t.i.r., oltre a non essere indicato non è neppure determinabile, “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà” e ciò in quanto “non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca”. Nel caso di specie il tasso leasing effettivo è calcolabile e del resto è stato calcolato da parte attrice in base a precise regole matematiche, essendo in contratto esplicitati il costo di acquisto del bene nonché ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, oltre al quantum del prezzo d'opzione: non opera dunque come detto la sanzione di cui all'art. 117 TUB comma settimo. La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo avrebbe piuttosto potuto legittimare una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore, allegando di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di
pagina 5 di 10 tale erroneo convincimento» (Tribunale di Milano, G.U. dott.ssa Guantario, sentenza del 12 novembre 2021, n. 9219; cfr. anche Corte d'appello di Milano, sentenza 30 settembre 2021 n. 2789). In effetti, anche la Suprema Corte (Cass., 13 maggio 2021, n. 12889) si è pronunciata in tema di tasso leasing in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, nella quale il contratto recava l'indicazione del tasso di leasing ma, dagli accertamenti eseguiti nel giudizio di merito, esso risultava quantitativamente difforme da quello che, ex lege, ai sensi delle evocate Istruzioni della Banca d'Italia avrebbe dovuto applicarsi nel caso di specie. Precisamente, nel contratto non faceva difetto l'indicazione del tasso di leasing, ma quest'ultimo, per un verso, non forniva all'utilizzatore una effettiva conoscenza del costo dell'operazione, visto che, applicato alla rateizzazione infrannuale del canone mensile, non coincideva con quello pattuito - e verosimilmente pubblicizzato - e, per altro verso, non corrispondeva ai parametri stabiliti dalla Banca d'Italia. Il tasso, pur espressamente indicato come tasso di leasing, soddisfaceva solo formalmente, ma non anche sostanzialmente le prescrizioni della Banca d'Italia in ordine all'indicazione del tasso interno di rendimento (TIR). A fronte di questa difformità, la questione controversa concerneva la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per ricorrere all'integrazione cogente del contenuto del contatto ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B., al fine di correggere la clausola determinativa del tasso di leasing. A tal fine, i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover distinguere diverse ipotesi: una prima, relativa al
“difetto della trasformazione ed equiparazione in equivalenza finanziaria dell'operazione che rappresentava il saggio di interessi in ragione di una non ricorrente restituzione annua del «prezzo» del leasing in quella concretamente occorsa, ove invece la restituzione del prezzo del leasing era stata prevista per periodi inferiori all'anno”; una seconda ipotesi, inerente ad una “rilevata differenza tra il tasso convenuto e quello applicato”; infine, una terza ipotesi, relativa alla divergenza tra le condizioni effettivamente praticate rispetto a quelle pubblicizzate. La Suprema Corte ha anche chiarito come tali ipotesi non integrino tutte il quadro che condiziona l'applicazione di cui all'art. 117 TUB, comma 7. Tralasciando l'ultima ipotesi che è testualmente disciplinata dal comma 6 dell'art. 117 TUB, con rinvio alle sanzioni sostitutive di cui al comma 7, i giudici si sono soffermati sulle altre due ipotesi evidenziando che “[c]ertamente non giustificherebbe l'applicazione della sanzione sostitutiva la seconda ipotesi, perché l'eventuale applicazione da parte della società concedente di un tasso diverso da quello convenuto non integra alcuna delle condizioni circostanziali previste dall'art. 117 Tub, presentando gli estremi di una violazione in cui la società di leasing sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del contratto”. Inoltre, anche in relazione alla prima ipotesi, ossia nel caso in cui il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo della stessa. Si sarebbe posto, cioè, un problema di trasparenza del costo del leasing. In tal caso – secondo la Suprema Corte – per valutare l'applicabilità o meno della sanzione sostitutiva di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB, si dovrebbe verificare se il tasso di leasing sia comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà (richiamando a tal fine la giurisprudenza di legittimità che aveva esaminato la questione della determinabilità del tasso di interesse, ritenendo possibile che lo stesso sia determinato per relationem, con il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse – Cass., 30 marzo 2018; Cass., 26 giugno 2019 e Cass., 19 maggio 2010 n. 12276). Infatti, «la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione pagina 6 di 10 dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco». La determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque l'irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione o in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore. In questa prospettiva, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata” (così, Cass., ordinanza 17 ottobre 2023 n. 28824: nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto;
nello stesso senso, Cass., 15 novembre 2024 n. 29530 e Cass., ordinanza 10 gennaio 2025 n. 711). Ebbene, applicando questi principi al caso di specie, deve escludersi che il tasso leasing effettivo non fosse determinabile, poiché esso poteva essere calcolato in base a precise regole matematiche, essendo esplicitati nel contratto il costo di acquisto del bene, nonché l'ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, oltre al prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Del resto, che questa operazione fosse possibile è confermato dalle conclusioni espresse dalla perizia depositata dalla stessa parte attrice, ove si è affermato che il tasso leasing effettivo fosse pari a 3,436% (cfr., perizia prodotta in allegato all'atto di citazione pag. 25 e relativo Allegato n. 7). Peraltro, come già evidenziato, si ritiene che il contenuto contrattuale fosse compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 T.UB.. Tali considerazioni inducono anche ad escludere la configurabilità di qualsivoglia vizio del consenso da parte della società utilizzatrice al momento della stipula del contratto. In ogni caso, anche fosse ravvisabile la violazione di obblighi informativi, di pubblicità e trasparenza, fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un danno in conseguenza tale inadempimento. 4.2. In relazione a tutte le ulteriori doglianze relative all'omessa esplicitazione dei criteri impiegati per la determinazione del piano di ammortamento e per la determinazione dei canoni nella loro composizione di capitale e interessi, anche in relazione al primo canone, nonché in riferimento alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composto) nel piano di ammortamento alla francese (cfr. atto di citazione pag.
7-8 punti 4-8 e pag. 11-17), si condividono le recenti statuizioni Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, la Suprema Corte ha chiarito come debba escludersi che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, ove “il contratto di mutuo contenga le indicazioni pagina 7 di 10 proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. civ., SS. UU., 29 maggio 2024, n. 15130). Tali principi, di recente, sono stati ritenuti estensibili anche ai mutui a tasso variabile (Cass., 19 marzo 2025 n. 7382). Le Sezioni Unite hanno chiarito che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente) e che il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
che i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
che il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Ebbene, facendo riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati, in ordine alla questione se in tale piano di ammortamento gli interessi (non scaduti) producano ulteriori interessi generando così un prezzo o un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno affermato: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, richiamando a tal fine i rilievi della Procura generale secondo cui «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi» (Cass. SS.UU., n. 15130/2024, in motivazione p. 16). Del resto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, l'espressione utilizzata in relazione ai piani di ammortamento alla francese in merito alla capitalizzazione in regime «composto» è unicamente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (Cass., SS.UU. n. 15130/2024, in motivazione pag. 16-17). Ancora, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
pagina 8 di 10 In merito all'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un «costo» o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., le Sezioni Unite hanno ritenuto questa impostazione non condivisibile, rilevando come la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non attenga alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. quanto, piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. Ancora, le Sezioni Unite hanno rilevato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide, di per sé, sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Le Sezioni Unite, sotto un diverso profilo, hanno anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incidesse sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, hanno escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» integri un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. Al riguardo, è stato evidenziato come il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non derivi da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduca in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisca il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Più di recente, la Suprema Corte (ordinanza n. 7382/2025 cit.) ha evidenziato come i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgano senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, ancorato ad un indice predeterminato;
ciò in quanto, “laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”. Quindi, alla luce dei principi espressi in tale ultima pronuncia della Corte di Cassazione, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta la chiara pagina 9 di 10 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse, della periodicità delle rate di rimborso, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Sebbene tali decisioni abbiano riguardato contratti di mutuo, i principi di diritto espressi e sopra riportati possono applicarsi anche alla fattispecie oggetto d'esame. Il contratto di locazione finanziaria in essere tra le parti contiene tutti gli elementi che rendono superflua, ai fini della validità del contratto e del rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, l'indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento “alla francese”. Nel contratto, infatti, sono pacificamente indicati: il corrispettivo complessivo dovuto, pari ad euro 2.366.045,00 oltre IVA;
la durata della locazione finanziaria, pari a 216 mesi;
la periodicità della corresponsione dei canoni, con cadenza mensile;
l'importo delle singole rate nella misura di € 9.163,00 (oltre IVA); i criteri e i parametri per la variabilità dei canoni;
il tasso leasing come TAN, pari al 3,380%; il prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nella misura di € 198.000,00 oltre IVA;
le ulteriori spese connesse con l'operazione. Nel caso di specie, dunque, la società utilizzatrice era in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare la convenienza economica del contratto, non potendosi ritenere che per il regime di capitalizzazione concretamente applicato al piano di ammortamento l'attrice abbia sostenuto costi occulti o che il suo consenso sia stato in qualche modo viziato.
In definitiva, non ricorrono i presupposti per dichiarare la parziale invalidità del contratto invocata da parte attrice;
restano conseguentemente assorbite le ulteriori domande, anche restitutorie, formulate dalla società attrice, avendo le stesse quale presupposto logico e giuridico l'accertamento della nullità parziale del contratto. Per le medesime ragioni si rende altresì superflua ogni valutazione in merito alle eccezioni di prescrizione sollevate dalla banca. In conclusione, tutte le domande proposte dalla società devono essere rigettate. Parte_1
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso 5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività relativa alla fase istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate. Si ritiene pertanto di liquidare le spese applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1 CP_1
a. rigetta le domande;
b. condanna la società al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida nella somma di euro 9.142,00 per compenso di avvocato, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 10 maggio 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8315 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 in carica rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_2
Francesco Romoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Orvieto, via Garibaldi n. 17 e, quindi, presso l'indirizzo digitale del medesimo Email_1
ATTRICE E (P. IVA – C.F. n. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
Delegato e legale rappresentante pro-tempore dott. rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 procura generale alle liti in atti, dall'avv. Daniele Sciarrillo, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Aurelio Saffi n.10 CONVENUTA OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Parte attrice come da citazione
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni in narrativa esposte ed impregiudicata ogni pronuncia più favorevole:
1. in via principale: accertare e dichiarare che il “tasso leasing” pari al 3,380% indicato dall'Istituto convenuto nel contratto di locazione finanziaria per cui è causa, accordato alla Società attrice, è inferiore a quello concretamente applicato e quindi accertare e dichiarare l'intervenuta violazione delle normative di trasparenza bancaria, dell'art. 117 commi 6 e 7 del T.U.B., nonché degli articoli 1284 e 1346 c.c. o di eventuale diversa normativa;
accertare e dichiarare il conseguente diritto - in virtù dell'art. 117 T.U.B., al ricalcolo dell'intero rapporto al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto;
per l'effetto condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in Controparte_1 favore della società attri ltima corrisposto in eccesso alla Banca, in quella misura che all'esito della espletanda CTU contabile sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi;
inoltre, ex art. 117 T.U.B., applicare a tutte le rate residue del rapporto il tasso di interesse corrispondente al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto. in via alternativa: dichiarare l'annullamento parziale delle singole clausole del contratto afferenti il computo degli interessi per vizio del consenso e per l'effetto, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici: accertare e dichiarare il conseguente diritto – in virtù dell'art. 117 T.U.B., al ricalcolo dell'intero rapporto al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto;
conseguentemente condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_1 in favore della società attrice a corrisposto in eccesso alla Banca, in quella misura che all'esito della espletanda CTU contabile sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi;
inoltre, ex art. 117 T.U.B., applicare a tutte le rate residue del rapporto il tasso di interesse corrispondente al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto.
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2. in via subordinata: laddove non si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 117 comma 6 del T.U.B., accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in violazione degli art. 1346 e 1284 c.c. ed accertare e dichiarare il diritto-dovere della Società attrice a corrispondere a per l'intera durata del contratto, il tasso legale degli interessi di volta in volta Controparte_1 annualmente determinato, nonch , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_1 Società attrice le somme versate come differenz sti e gli interessi legali. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con rimborso delle spese di CTU”..
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale rigettare le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e prescritte, nonché infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2024 la società Parte_1 previo accertamento della parziale invalidità del contratto di locazione finanziaria in essere tra le parti per violazione dell'art. 117 T.U.B. o degli artt. 1346 e 1284 c.c., ha chiesto di procedere al ricalcolo degli importi dovuti, applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, TUB o, in subordine, al tasso legale, con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente ricevute. A fondamento delle domande, parte attrice:
- ha documentato di aver stipulato con in data 27.09.2010 il contratto di locazione Controparte_1 finanziaria avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di Terni;
- ha rilevato che il contratto prevedeva il pagamento del corrispettivo complessivo quantificato in euro 2.366.045,00 (oltre IVA), con la corresponsione di un primo canone di euro 396.000,00 (oltre IVA), da versare alla stipula del contratto, e di successivi n. 215 canoni mensili dell'importo ciascuno di euro 9.163,00 (oltre IVA), il primo dei quali da corrispondere il primo giorno del mese successivo alla data della consegna e collaudo, oltre all'eventuale opzione di acquisto del bene pari ad euro 198.000,00 (oltre IVA);
- nel contratto veniva specificato che il tipo di ammortamento era “progressivo francese” e che la
“tipologia di rata” era a “canoni variabili sulla base dell'andamento del tasso BEI (Euribor 3M – 0,25%)”, che la quotazione di tale parametro alla data del 23/09/2010 era pari a 0,629% e che il tasso di riferimento per l'indicizzazione era pari, a quella data, allo 0,63%, e il contratto conteneva ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di adeguamento del canone;
- ancora, nelle condizioni generali, all'art. 25, veniva riportata la definizione di tasso leasing dell'operazione e tale tasso era stato convenuto contrattualmente in misura pari a 3,380% ed espresso come tasso nominale convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni;
- il contratto era stato modificato nel corso dell'anno 2012 e successivamente nel corso dell'anno 2020. La difesa di parte attrice ha sostenuto di aver riscontrato alcune anomalie nell'andamento del rapporto, come accertate dal perito di parte, e che precisamente erano emersi i seguenti profili di illegittimità del contratto di locazione finanziaria:
- erronea indicazione contrattuale del tasso leasing - come tasso nominale pari al 3,380% - che non corrispondeva al tasso annuo effettivo previsto dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia nonché dalla Delibera CICR 9/02/00 nei casi di capitalizzazione infrannuale e, infine, imposto dall'art. 117 T.U.B.;
pagina 2 di 10 - assenza dell'indicazione nei documenti contrattuali dei criteri di composizione dei canoni e del piano di ammortamento, in quanto non vi era alcuna specificazione in ordine al regime finanziario (semplice o composto) applicato per il piano di rimborso, né in ordine alle modalità di composizione dei canoni in quota capitale e quota interessi né in merito alla composizione del primo canone (che aveva una durata inferiore al mese), e tali circostanze escludevano che in ordine al pagamento dei canoni fosse stato manifestato un consapevole e valido consenso da parte dell'utilizzatore, anche ai sensi dell'art. 1337 c.c. e in applicazione del principio sotteso all'art. 1194 c.c.;
- vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto, in violazione degli artt. 1346 c.c., 1418 c.c. e dell'art. 117 T.U.B., comma IV;
- assenza delle condizioni previste dall'art. 117 T.U.B., con conseguente applicazione del regime semplice dell'art. 821 c.c.;
- monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali determinato in regime composto, anziché in regime semplice, con aumento esponenziale degli interessi, accentuato dal regime di capitalizzazione mensile, in violazione dell'art. 1283 c.c. o, in via mediata, la violazione dell'art. 1344 c.c. In via istruttoria, la società attrice ha chiesto l'espletamento di una CTU tecnico-contabile. 2. Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza di tutte le Controparte_1 domande proposte ed eccependo:
- l'inammissibilità delle domande di ripetizione trattandosi di contratto di locazione finanziaria ancora in corso alla data di instaurazione del giudizio;
- la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate dall'utilizzatrice per decorrenza del termine di dieci anni dalla stipula del contratto e la prescrizione del diritto all'annullamento del contratto per vizio del consenso;
- l'impossibilità di qualificare il tasso leasing quale elemento essenziale del contratto, trattandosi di elemento con valenza puramente informativa, non equiparabile quindi al tasso di interesse indicato nell'art. 117 T.U.B. poiché le disposizioni della Banca d'Italia ne richiedono l'indicazione unicamente a fini di trasparenza nei fogli informativi;
- l'assenza di previsioni normative che impongano l'inserimento nei contratti di locazione finanziaria di un tasso leasing qualificato come effettivo;
- la determinatezza dell'obbligazione assunta dal soggetto utilizzatore, rilevando come la stessa fosse ugualmente soddisfatta dall'indicazione del TAN, posto che erano descritte in maniera puntuale le modalità restitutorie dell'importo finanziato;
- l'insussistenza in base alla normativa pro tempore vigente e in base a quella attuale di un obbligo di indicare il regime finanziario del piano di rimborso della somma erogata con i contratti di leasing, rilevando come il piano di ammortamento alla francese non comporti comunque alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
3. La causa è stata istruita solo documentalmente, essendo stato ritenuto superfluo l'espletamento della CTU contabile richiesta dalla difesa di parte attrice. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 aprile 2025, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e, in quella sede, è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, alcuna delle domande proposte è meritevole di accoglimento. 4.1. Con riferimento a tutte le contestazioni sollevate in merito al tasso leasing indicato in contratto come tasso nominale, ai sensi dell'art. 25 delle condizioni generali di contratto (cfr. atto di citazione pag. 7 punti 1-3 e pag. 8-11), giova premettere che nei contratti di locazione finanziaria è sufficiente che il testo del contratto riporti, come accaduto nel caso di specie, il tasso leasing, espressamente definito quale tasso pagina 3 di 10 di attualizzazione che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il costo di acquisto del bene locato e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale contrattualmente previsti. La necessità di inserire questo tasso nei contratti di locazione finanziaria è stata introdotta a far tempo dal 1° ottobre 2003 dalle Istruzioni della Banca d'Italia relative alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari” in virtù delle quali, tra le condizioni economiche per le operazioni di leasing finanziario, da includere nei fogli informativi messi a disposizione dei clienti, era previsto che “per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi” (titolo X, capitolo I, sezione 2 paragrafo 3.1.). Premesso che il contratto di leasing oggetto di causa identifica il tasso leasing, nella misura del 3,380% ed è stato espressamente previsto nelle condizioni generali di contrato (art. 25) che il tasso riportato nelle condizioni particolari era un tasso annuo espresso in forma nominale convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni, ad avviso di questo giudice l'eventuale differenza tra il tasso convenuto e quello concretamente applicato, inteso come Tasso Effettivo pone esclusivamente un problema di trasparenza del costo della locazione finanziaria, tanto più se si considera che le disposizioni contenute nel successivo Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, ratione temporis applicabili al caso di specie, prevedono l'indicazione del tasso interno di attualizzazione solo nella sezione II “Pubblicità e informazione precontrattuale”, al paragrafo 3 “Fogli informativi”. Del resto, anche l'art. 25 delle condizioni generali del contratto di leasing, volto a disciplinare il tasso leasing, non a caso, è rubricato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari”. Nel caso di specie non rileva affatto la mancata indicazione del tasso di leasing ma, al massimo, secondo la stessa prospettazione di parte attrice come sintetizzata nelle conclusioni dalla stessa rassegnate, l'erronea indicazione del tasso indicato in contratto che sarebbe inferiore a quello concretamente applicato, quindi l'eventuale opacità dell'operazione, in quanto l'utilizzatore non sarebbe stato messo nella condizione di conoscerne il costo effettivo e di confrontarlo con quello pubblicizzato da altri istituti finanziari. Senonché, va evidenziato che il tasso leasing è un indicatore del costo complessivo dell'operazione e assolve una funzione esclusivamente informativa. In questo senso si condivide integralmente l'orientamento di questo Tribunale che ha escluso la possibilità di configurare il tasso leasing quale elemento essenziale del contratto di locazione finanziaria, la cui eventuale nullità potrebbe comportare l'applicazione dell'art. 117 TUB. Ciò in quanto il Tasso Leasing trova la sua collocazione sul piano normativo esclusivamente a livello di normazione tecnica secondaria e, in particolare, nelle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza contrattuale, circostanza che impone di attribuire a tale dato una valenza puramente informativa, appunto in chiave di trasparenza contrattuale e non, invece, di struttura e contenuto dell'accordo negoziale;
è stato così evidenziato che “In sostanza, il Tasso Leasing non è oggetto di pattuizione fra le parti e sullo stesso, quindi, non si forma il consenso negoziale, ma è e deve essere semplicemente dichiarato in contratto, quale strumento informativo reso obbligatorio al fine di consentire all'utilizzatore di comprendere attraverso un dato di facile confrontabilità la convenienza economica (ossia il costo effettivo) del contratto” e che “L'oggetto del contratto di locazione finanziaria, infatti, è la messa a disposizione di un bene ad opera della concedente, dietro il versamento di canoni periodici ad opera dell'utilizzatore, con previsione di una opzione di acquisto al termine del piano concordato di versamento dei canoni;
il consenso negoziale necessario per il perfezionamento del contratto, quindi, cade sull'importo concordato quale canone periodico oggetto della prestazione posta a carico dell'utilizzatore, non sul Tasso Leasing. Quest'ultimo, invece, rappresenta il margine di utile conseguito dalla concedente in forza del numero e dell'entità dei canoni concordati dalle parti: preso atto del prezzo di acquisto del bene sostenuto dalla concedente, in ragione del Tasso Leasing viene calcolato il canone periodico sul quale le parti pagina 4 di 10 scambiano il consenso negoziale, perfezionando il contratto. In sostanza, quindi, avendo pattuito le parti la corresponsione da parte dell'utilizzatore di un canone di un determinato importo per un numero determinato di volte, il Tasso Leasing esplicita in termini percentuali a quanto ammonti l'utile della concedente, ossia con quale margine si realizzi “l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti” (così Trib. Milano, G.U. dott. Ferrari, sentenza del 15 marzo 2022 n. 2217/2022) Dunque, l'obbligo di indicare il tasso leasing risponde a finalità di trasparenza e pubblicità né l'eventuale erronea indicazione di questo tasso comporta una incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti, laddove vi sia una chiara indicazione della durata, del corrispettivo complessivo, dell'importo dei canoni e del prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene. Ne consegue che l'erronea indicazione del tasso leasing contrattuale rispetto a quello applicato non può comportare gli effetti di cui all'art. 117, commi 6 e 7, T.U.B. - come invece sostenuto dalla difesa attorea - integrando, al più, la violazione di obblighi informativi, di pubblicità e trasparenza, fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, sempre che venga allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto di tale inadempimento, ciò che nel caso di specie non è accaduto. Inoltre, appaiono condivisibili anche le considerazioni di una parte della giurisprudenza di merito secondo cui “[i]l tasso nominale annuo, ottenuto moltiplicando il tasso c.d. periodale per 12, infatti, a differenza del tasso interno di rendimento, non tiene conto dell'effettiva periodicità dei pagamenti e specificamente della rateizzazione infrannuale che comporta un ulteriore esborso per l'utilizzatore ed un guadagno per il concedente dovuto proprio dal poter disporre anticipatamente delle somme e lucrarvi così gli interessi. Pertanto, come di recente osservato anche dalla Suprema Corte (Cass. n. 12889/2021) al fine di non vanificare la finalità propria del tasso leasing, vale a dire quella di rappresentare sinteticamente il costo in termini economici dell'operazione, lo stesso deve coincidere con il tasso interno di rendimento. Deve tuttavia ritenersi che dall'eventuale indicazione, in luogo del tasso leasing, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione invocata da parte attrice, vale a dire il ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma VII del TUB. In primo luogo appare ostativa alla suddetta sostituzione la peculiarità del contratto di leasing nonché degli interessi corrisposti dall'utilizzatore nell'ambito dello stesso in quanto “il canone pattuito - anche se la sua funzione causale é prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.” (Cass. 14760/2008). In ogni caso, come chiarito dalla sentenza delle Corte di Cassazione n. 12889/2021, l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustifica solo laddove il tasso leasing effettivo, vale a dire il t.i.r., oltre a non essere indicato non è neppure determinabile, “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà” e ciò in quanto “non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca”. Nel caso di specie il tasso leasing effettivo è calcolabile e del resto è stato calcolato da parte attrice in base a precise regole matematiche, essendo in contratto esplicitati il costo di acquisto del bene nonché ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, oltre al quantum del prezzo d'opzione: non opera dunque come detto la sanzione di cui all'art. 117 TUB comma settimo. La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo avrebbe piuttosto potuto legittimare una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore, allegando di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di
pagina 5 di 10 tale erroneo convincimento» (Tribunale di Milano, G.U. dott.ssa Guantario, sentenza del 12 novembre 2021, n. 9219; cfr. anche Corte d'appello di Milano, sentenza 30 settembre 2021 n. 2789). In effetti, anche la Suprema Corte (Cass., 13 maggio 2021, n. 12889) si è pronunciata in tema di tasso leasing in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, nella quale il contratto recava l'indicazione del tasso di leasing ma, dagli accertamenti eseguiti nel giudizio di merito, esso risultava quantitativamente difforme da quello che, ex lege, ai sensi delle evocate Istruzioni della Banca d'Italia avrebbe dovuto applicarsi nel caso di specie. Precisamente, nel contratto non faceva difetto l'indicazione del tasso di leasing, ma quest'ultimo, per un verso, non forniva all'utilizzatore una effettiva conoscenza del costo dell'operazione, visto che, applicato alla rateizzazione infrannuale del canone mensile, non coincideva con quello pattuito - e verosimilmente pubblicizzato - e, per altro verso, non corrispondeva ai parametri stabiliti dalla Banca d'Italia. Il tasso, pur espressamente indicato come tasso di leasing, soddisfaceva solo formalmente, ma non anche sostanzialmente le prescrizioni della Banca d'Italia in ordine all'indicazione del tasso interno di rendimento (TIR). A fronte di questa difformità, la questione controversa concerneva la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per ricorrere all'integrazione cogente del contenuto del contatto ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B., al fine di correggere la clausola determinativa del tasso di leasing. A tal fine, i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover distinguere diverse ipotesi: una prima, relativa al
“difetto della trasformazione ed equiparazione in equivalenza finanziaria dell'operazione che rappresentava il saggio di interessi in ragione di una non ricorrente restituzione annua del «prezzo» del leasing in quella concretamente occorsa, ove invece la restituzione del prezzo del leasing era stata prevista per periodi inferiori all'anno”; una seconda ipotesi, inerente ad una “rilevata differenza tra il tasso convenuto e quello applicato”; infine, una terza ipotesi, relativa alla divergenza tra le condizioni effettivamente praticate rispetto a quelle pubblicizzate. La Suprema Corte ha anche chiarito come tali ipotesi non integrino tutte il quadro che condiziona l'applicazione di cui all'art. 117 TUB, comma 7. Tralasciando l'ultima ipotesi che è testualmente disciplinata dal comma 6 dell'art. 117 TUB, con rinvio alle sanzioni sostitutive di cui al comma 7, i giudici si sono soffermati sulle altre due ipotesi evidenziando che “[c]ertamente non giustificherebbe l'applicazione della sanzione sostitutiva la seconda ipotesi, perché l'eventuale applicazione da parte della società concedente di un tasso diverso da quello convenuto non integra alcuna delle condizioni circostanziali previste dall'art. 117 Tub, presentando gli estremi di una violazione in cui la società di leasing sarebbe incorsa nella fase di esecuzione del contratto”. Inoltre, anche in relazione alla prima ipotesi, ossia nel caso in cui il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo della stessa. Si sarebbe posto, cioè, un problema di trasparenza del costo del leasing. In tal caso – secondo la Suprema Corte – per valutare l'applicabilità o meno della sanzione sostitutiva di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB, si dovrebbe verificare se il tasso di leasing sia comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà (richiamando a tal fine la giurisprudenza di legittimità che aveva esaminato la questione della determinabilità del tasso di interesse, ritenendo possibile che lo stesso sia determinato per relationem, con il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse – Cass., 30 marzo 2018; Cass., 26 giugno 2019 e Cass., 19 maggio 2010 n. 12276). Infatti, «la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione pagina 6 di 10 dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco». La determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque l'irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione o in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore. In questa prospettiva, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata” (così, Cass., ordinanza 17 ottobre 2023 n. 28824: nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto;
nello stesso senso, Cass., 15 novembre 2024 n. 29530 e Cass., ordinanza 10 gennaio 2025 n. 711). Ebbene, applicando questi principi al caso di specie, deve escludersi che il tasso leasing effettivo non fosse determinabile, poiché esso poteva essere calcolato in base a precise regole matematiche, essendo esplicitati nel contratto il costo di acquisto del bene, nonché l'ammontare, il numero e la frequenza dei singoli canoni, oltre al prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Del resto, che questa operazione fosse possibile è confermato dalle conclusioni espresse dalla perizia depositata dalla stessa parte attrice, ove si è affermato che il tasso leasing effettivo fosse pari a 3,436% (cfr., perizia prodotta in allegato all'atto di citazione pag. 25 e relativo Allegato n. 7). Peraltro, come già evidenziato, si ritiene che il contenuto contrattuale fosse compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 T.UB.. Tali considerazioni inducono anche ad escludere la configurabilità di qualsivoglia vizio del consenso da parte della società utilizzatrice al momento della stipula del contratto. In ogni caso, anche fosse ravvisabile la violazione di obblighi informativi, di pubblicità e trasparenza, fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un danno in conseguenza tale inadempimento. 4.2. In relazione a tutte le ulteriori doglianze relative all'omessa esplicitazione dei criteri impiegati per la determinazione del piano di ammortamento e per la determinazione dei canoni nella loro composizione di capitale e interessi, anche in relazione al primo canone, nonché in riferimento alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composto) nel piano di ammortamento alla francese (cfr. atto di citazione pag.
7-8 punti 4-8 e pag. 11-17), si condividono le recenti statuizioni Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, la Suprema Corte ha chiarito come debba escludersi che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, ove “il contratto di mutuo contenga le indicazioni pagina 7 di 10 proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. civ., SS. UU., 29 maggio 2024, n. 15130). Tali principi, di recente, sono stati ritenuti estensibili anche ai mutui a tasso variabile (Cass., 19 marzo 2025 n. 7382). Le Sezioni Unite hanno chiarito che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente) e che il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
che i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
che il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Ebbene, facendo riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati, in ordine alla questione se in tale piano di ammortamento gli interessi (non scaduti) producano ulteriori interessi generando così un prezzo o un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno affermato: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, richiamando a tal fine i rilievi della Procura generale secondo cui «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi» (Cass. SS.UU., n. 15130/2024, in motivazione p. 16). Del resto, hanno evidenziato le Sezioni Unite, l'espressione utilizzata in relazione ai piani di ammortamento alla francese in merito alla capitalizzazione in regime «composto» è unicamente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (Cass., SS.UU. n. 15130/2024, in motivazione pag. 16-17). Ancora, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
pagina 8 di 10 In merito all'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un «costo» o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., le Sezioni Unite hanno ritenuto questa impostazione non condivisibile, rilevando come la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non attenga alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. quanto, piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. Ancora, le Sezioni Unite hanno rilevato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide, di per sé, sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Le Sezioni Unite, sotto un diverso profilo, hanno anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incidesse sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, hanno escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» integri un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. Al riguardo, è stato evidenziato come il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non derivi da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduca in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisca il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Più di recente, la Suprema Corte (ordinanza n. 7382/2025 cit.) ha evidenziato come i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgano senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, ancorato ad un indice predeterminato;
ciò in quanto, “laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”. Quindi, alla luce dei principi espressi in tale ultima pronuncia della Corte di Cassazione, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta la chiara pagina 9 di 10 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse, della periodicità delle rate di rimborso, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Sebbene tali decisioni abbiano riguardato contratti di mutuo, i principi di diritto espressi e sopra riportati possono applicarsi anche alla fattispecie oggetto d'esame. Il contratto di locazione finanziaria in essere tra le parti contiene tutti gli elementi che rendono superflua, ai fini della validità del contratto e del rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, l'indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento “alla francese”. Nel contratto, infatti, sono pacificamente indicati: il corrispettivo complessivo dovuto, pari ad euro 2.366.045,00 oltre IVA;
la durata della locazione finanziaria, pari a 216 mesi;
la periodicità della corresponsione dei canoni, con cadenza mensile;
l'importo delle singole rate nella misura di € 9.163,00 (oltre IVA); i criteri e i parametri per la variabilità dei canoni;
il tasso leasing come TAN, pari al 3,380%; il prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nella misura di € 198.000,00 oltre IVA;
le ulteriori spese connesse con l'operazione. Nel caso di specie, dunque, la società utilizzatrice era in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare la convenienza economica del contratto, non potendosi ritenere che per il regime di capitalizzazione concretamente applicato al piano di ammortamento l'attrice abbia sostenuto costi occulti o che il suo consenso sia stato in qualche modo viziato.
In definitiva, non ricorrono i presupposti per dichiarare la parziale invalidità del contratto invocata da parte attrice;
restano conseguentemente assorbite le ulteriori domande, anche restitutorie, formulate dalla società attrice, avendo le stesse quale presupposto logico e giuridico l'accertamento della nullità parziale del contratto. Per le medesime ragioni si rende altresì superflua ogni valutazione in merito alle eccezioni di prescrizione sollevate dalla banca. In conclusione, tutte le domande proposte dalla società devono essere rigettate. Parte_1
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso 5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività relativa alla fase istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate. Si ritiene pertanto di liquidare le spese applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1 CP_1
a. rigetta le domande;
b. condanna la società al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che liquida nella somma di euro 9.142,00 per compenso di avvocato, CP_1 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 10 maggio 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 10 di 10