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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO MA UM, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3034/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Marolla;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 25.07.2024, , premesso di aver svolto attività di Parte_1 operaio addetto alla movimentazione anche manuale dei carichi a bordo delle imbarcazioni nonché di ormeggiatore a terra alle dipendenze della società Navigazione Arcipelago Ponziano s.r.l. dal 2008, accennate le tipologie di mansioni disimpegnate, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato CP_1
Tribunale al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale “spondiloartrosi e discopatia del rachide, protrusioni discali multiple, protrusioni discali con sofferenza radicolare” denunciata e non riconosciuta dall' convenuto. CP_2
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezione preliminare di nullità e di improcedibilità del CP_1 ricorso, di cui chiedeva in ogni caso anche il rigetto nel merito, vinte le spese di lite.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto del termine di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di merito concisamente esplicitate.
Occorre infatti osservare che, ai fini della decisione nel merito, appare necessario verificare se la malattia denunciata da parte ricorrente possa ritenersi insorta a causa del lavoro svolto, e quindi se rientri tra le malattie tabellate previste dal DPR n. 1124/65 (e successivi aggiornamenti), ovvero se comunque sia conseguenza dell'esposizione a rischio durante l'attività lavorativa.
L'esame approfondito del materiale probatorio acquisito, unitamente alle circostanze in fatto articolate, non consente di ritenere provate le deduzioni attoree.
Anche a voler prescindere dalle significative carenze assertive che inficiano il ricorso, nel quale difetta una compiuta descrizione sia delle dinamiche di esecuzione della prestazione lavorativa che avrebbero inciso sull'apparato osteoarticolare del ricorrente sia delle riduzioni permanenti che si sarebbero determinate a carico della sua integrità psicofisica (infatti neppure quantificate in termini percentuali), il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'esperita istruttoria testimoniale abbia in ogni caso offerto un quadro probatorio manifestamente insufficiente ad acclarare l'esposizione del lavoratore al fattore di rischio tecnopatogenetico (genericamente) enunciato nell'atto introduttivo.
In particolare, l'unico teste escusso (in quanto unico indicato in lista attorea), sig. , Persona_1 fratello del ricorrente e pescatore autonomo titolare di una propria imbarcazione, ha avuto una percezione delle circostanze riferite estremamente frammentaria e rapsodica, limitata alle sole ipotesi in cui si verificava la coincidenza che entrambi i fratelli si trovassero nello stesso momento al porto di Terracina durante le operazioni di ormeggio, disormeggio o scarico merci. Ad ogni modo, anche il contenuto delle propalazioni del testimone, con riguardo alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da parte del fratello, si è rilevato estremamente scarno (“egli aspetta che i colleghi sulla nave gli lancino una cima più leggera, alla quale è agganciata quella più robusta con la catena. Tira questa cima ed assicura quella più pesante alla bitta. Ci sono tre cime, due di poppa ed una di prua. Questa operazione la faceva un paio di volte al giorno. L'ho visto anche collaborare con i colleghi al carico e scarico delle merci, a mano e con i muletti”)
Appare quindi plateale l'insufficienza (anche solo) quantitativa degli elementi istruttori acquisiti, per cui, nel rispetto della scelta attorea di chiedere CTU medico-legale all'udienza del 13.05.2025, si è ritenuto non necessario procedere all'affidamento di un incarico peritale che, in assenza di chiari presupposti fattuali su cui fondare l'indagine (tempi di esposizione al rischio lavorativo, dinamiche di sovraccarico del distretto osteoarticolare interessato, ecc.), si sarebbe caratterizzato in termini puramente 'esplorativi', in nitido contrasto con le finalità proprie dell'istituto.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto della natura e della qualità delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO MA UM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO MA UM, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3034/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Marolla;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 25.07.2024, , premesso di aver svolto attività di Parte_1 operaio addetto alla movimentazione anche manuale dei carichi a bordo delle imbarcazioni nonché di ormeggiatore a terra alle dipendenze della società Navigazione Arcipelago Ponziano s.r.l. dal 2008, accennate le tipologie di mansioni disimpegnate, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato CP_1
Tribunale al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale “spondiloartrosi e discopatia del rachide, protrusioni discali multiple, protrusioni discali con sofferenza radicolare” denunciata e non riconosciuta dall' convenuto. CP_2
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezione preliminare di nullità e di improcedibilità del CP_1 ricorso, di cui chiedeva in ogni caso anche il rigetto nel merito, vinte le spese di lite.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto del termine di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le assorbenti ragioni di merito concisamente esplicitate.
Occorre infatti osservare che, ai fini della decisione nel merito, appare necessario verificare se la malattia denunciata da parte ricorrente possa ritenersi insorta a causa del lavoro svolto, e quindi se rientri tra le malattie tabellate previste dal DPR n. 1124/65 (e successivi aggiornamenti), ovvero se comunque sia conseguenza dell'esposizione a rischio durante l'attività lavorativa.
L'esame approfondito del materiale probatorio acquisito, unitamente alle circostanze in fatto articolate, non consente di ritenere provate le deduzioni attoree.
Anche a voler prescindere dalle significative carenze assertive che inficiano il ricorso, nel quale difetta una compiuta descrizione sia delle dinamiche di esecuzione della prestazione lavorativa che avrebbero inciso sull'apparato osteoarticolare del ricorrente sia delle riduzioni permanenti che si sarebbero determinate a carico della sua integrità psicofisica (infatti neppure quantificate in termini percentuali), il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'esperita istruttoria testimoniale abbia in ogni caso offerto un quadro probatorio manifestamente insufficiente ad acclarare l'esposizione del lavoratore al fattore di rischio tecnopatogenetico (genericamente) enunciato nell'atto introduttivo.
In particolare, l'unico teste escusso (in quanto unico indicato in lista attorea), sig. , Persona_1 fratello del ricorrente e pescatore autonomo titolare di una propria imbarcazione, ha avuto una percezione delle circostanze riferite estremamente frammentaria e rapsodica, limitata alle sole ipotesi in cui si verificava la coincidenza che entrambi i fratelli si trovassero nello stesso momento al porto di Terracina durante le operazioni di ormeggio, disormeggio o scarico merci. Ad ogni modo, anche il contenuto delle propalazioni del testimone, con riguardo alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da parte del fratello, si è rilevato estremamente scarno (“egli aspetta che i colleghi sulla nave gli lancino una cima più leggera, alla quale è agganciata quella più robusta con la catena. Tira questa cima ed assicura quella più pesante alla bitta. Ci sono tre cime, due di poppa ed una di prua. Questa operazione la faceva un paio di volte al giorno. L'ho visto anche collaborare con i colleghi al carico e scarico delle merci, a mano e con i muletti”)
Appare quindi plateale l'insufficienza (anche solo) quantitativa degli elementi istruttori acquisiti, per cui, nel rispetto della scelta attorea di chiedere CTU medico-legale all'udienza del 13.05.2025, si è ritenuto non necessario procedere all'affidamento di un incarico peritale che, in assenza di chiari presupposti fattuali su cui fondare l'indagine (tempi di esposizione al rischio lavorativo, dinamiche di sovraccarico del distretto osteoarticolare interessato, ecc.), si sarebbe caratterizzato in termini puramente 'esplorativi', in nitido contrasto con le finalità proprie dell'istituto.
Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto della natura e della qualità delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO MA UM