Art. 33. Analisi del profilo di rischio ed ispezioni 1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), puo' svolgere attivita' ispettive anche per determinare se un impianto fisso e' conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attivita' possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attivita' svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento.
2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le attivita' di cui al comma 1.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)) .
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il Comitato puo' essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca ((, nonche' dal GSE e dalle unita' specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)) .
6. I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.
2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le attivita' di cui al comma 1.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)) .
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il Comitato puo' essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca ((, nonche' dal GSE e dalle unita' specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)) .
6. I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.