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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 74/2020 depositato il 10/01/2020
proposto da
Comune di IG - Viale XXV Luglio 2/b 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE e pubblicata il 30/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 801-2017 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 837-2017 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso per le parti ritualmente notiziate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 944/01/2019, pronunciata il 21/05/2019 e depositata in Segreteria il 30/05/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. I - ha parzialmente accolto il ricorso presentato
Resistente_1dalla Sig.ra avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di
IG (LE), contrassegnati rispettivamente dal n. 801 del 28/09/2017, notificato il 18/12/2017 dell'importo di € 672,00 per IMU 2014, nonché dal n. 837 del 29/09/2017 notificato il 24/11/2017 dell'importo di € 1.207,00 per IMU 2015.
I primi giudici rideterminavano infatti il valore dell'area ai fini IMU in € 30,00 al mq., a fronte del valore di € 75,00/mq. di cui agli accertamenti opposti, con conseguente riduzione di interessi e sanzioni.
Ha proposto appello il Comune con il quale, dopo aver ribadito la congruità del valore dell'area ai fini
IMU, chiedeva l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente riforma della sentenza opposta. In subordine chiedeva la rideterminazione del valore dell'area ai fini IMU in un importo maggiore rispetto a quello indicato dalla CTP di Lecce, con vittoria di diritti ed onorari.
Nominativo_1 Nominativo_2 Nominativo_3 Nominativo_4Per la contribuente appellata si sono costituiti i cinque figli ( , , ,
Nominativo_5 Resistente_1e ), quali eredi della Sig.ra nel frattempo deceduta, per presentare le loro controdeduzioni all'appello con cui insistono per la conferma della sentenza di prime cure.
Infine, in data 24/09/2025, entrambi i difensori delle parti hanno presentato un'istanza congiunta con la quale rappresentano che “... il contenzioso de quo è stato oggetto di transazione tra le parti, come atto che si allega (doc. 1), con la conseguenza che è venuta meno la materia del contendere, ...”.
Chiedono, di conseguenza, che questa Corte dichiari con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere “... senza pronuncia sulla c.d. soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite, già oggetto di transazione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO VISTI gli atti di cui all'appello RGA n. 74/2020; VISTI gli avvisi di accertamento del Comune di IG (LE) contrassegnati rispettivamente dal n. 801 del 28/09/2017, notificato il 18/12/2017 dell'importo di € 672,00 per IMU 2014, nonché dal n. 837 del 29/09/2017 notificato il 24/11/2017 dell'importo di € 1.207,00 per IMU 2015;
PRESO ATTO del deposito, effettuato in data 24/09/2025 da entrambi i difensori delle parti, di un'istanza congiunta volta ad ottenere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere “... senza pronuncia sulla c.d. soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite, già oggetto di transazione.”.
VISTO l'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Lecce 24 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NN IT Venneri DI EU
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 74/2020 depositato il 10/01/2020
proposto da
Comune di IG - Viale XXV Luglio 2/b 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE e pubblicata il 30/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 801-2017 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 837-2017 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso per le parti ritualmente notiziate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 944/01/2019, pronunciata il 21/05/2019 e depositata in Segreteria il 30/05/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. I - ha parzialmente accolto il ricorso presentato
Resistente_1dalla Sig.ra avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di
IG (LE), contrassegnati rispettivamente dal n. 801 del 28/09/2017, notificato il 18/12/2017 dell'importo di € 672,00 per IMU 2014, nonché dal n. 837 del 29/09/2017 notificato il 24/11/2017 dell'importo di € 1.207,00 per IMU 2015.
I primi giudici rideterminavano infatti il valore dell'area ai fini IMU in € 30,00 al mq., a fronte del valore di € 75,00/mq. di cui agli accertamenti opposti, con conseguente riduzione di interessi e sanzioni.
Ha proposto appello il Comune con il quale, dopo aver ribadito la congruità del valore dell'area ai fini
IMU, chiedeva l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente riforma della sentenza opposta. In subordine chiedeva la rideterminazione del valore dell'area ai fini IMU in un importo maggiore rispetto a quello indicato dalla CTP di Lecce, con vittoria di diritti ed onorari.
Nominativo_1 Nominativo_2 Nominativo_3 Nominativo_4Per la contribuente appellata si sono costituiti i cinque figli ( , , ,
Nominativo_5 Resistente_1e ), quali eredi della Sig.ra nel frattempo deceduta, per presentare le loro controdeduzioni all'appello con cui insistono per la conferma della sentenza di prime cure.
Infine, in data 24/09/2025, entrambi i difensori delle parti hanno presentato un'istanza congiunta con la quale rappresentano che “... il contenzioso de quo è stato oggetto di transazione tra le parti, come atto che si allega (doc. 1), con la conseguenza che è venuta meno la materia del contendere, ...”.
Chiedono, di conseguenza, che questa Corte dichiari con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere “... senza pronuncia sulla c.d. soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite, già oggetto di transazione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO VISTI gli atti di cui all'appello RGA n. 74/2020; VISTI gli avvisi di accertamento del Comune di IG (LE) contrassegnati rispettivamente dal n. 801 del 28/09/2017, notificato il 18/12/2017 dell'importo di € 672,00 per IMU 2014, nonché dal n. 837 del 29/09/2017 notificato il 24/11/2017 dell'importo di € 1.207,00 per IMU 2015;
PRESO ATTO del deposito, effettuato in data 24/09/2025 da entrambi i difensori delle parti, di un'istanza congiunta volta ad ottenere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere “... senza pronuncia sulla c.d. soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite, già oggetto di transazione.”.
VISTO l'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Lecce 24 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NN IT Venneri DI EU