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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 2278/2024
VERBALE D'UDIENZA dell'11 febbraio 2025
Il giorno 11 febbraio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2278/2024 R.G.
Sono presenti :
L'avv. Iemma Rocco , per parte ricorrente;
Per parte resistente, l'avv. Mariangela GE per delega dell'avv. Katya Lea
Napoletano e dell'Avv. Adornato Dario Cosimo;
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'avv. Rocco Iemma (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
C.F.: – P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall' Avv. dall'Avv. Katya Lea Napoletano, del Foro di Grosseto e dell'Avv. Dario Roberto Cosimo Adornato, giusta procura generale alle liti
Notaio di Roma del 22\3\24 ( Rep n. 37875\7313), in atti Persona_1
resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2018 mod. AC/DEL10C del 4.10.2023, notificato il 14.10.2023, emesso dall' Sede di EG IA, con il consequenziale recupero di CP_1
contributi I.V.S. Gestione Commercianti e oneri accessori per gli anni 2018 – 2024 , come confermato dalla deliberazione n. 1231 del 18.7.2024 del Comitato
Amministratore della Gestione Commercianti .
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente, deduceva che il provvedimento di iscrizione d'ufficio qui impugnato emesso dall' Sede di CP_1
EG IA, motivato unicamente dalla circostanza che la società della quale l'odierno ricorrente è socio al 40% e senza poteri di rappresentanza
(GE di GE SA & C. s.n.c.; p. IVA corrente in P.IVA_3
Melicucco – RC;
esercente attività 56.30.30– Bar e altri esercizi simili senza cucina), aveva dichiarato ai fini fiscali, nel modello Unico 2019 SP, per l'anno d'imposta 2018, che l'attività svolta dallo stesso contribuente nell'impresa costituiva occupazione prevalente;
che, trattavasi di un mero errore materiale e formale, di un errore di compilazione, in quanto il signor GE, nato nel
1946 e pensionato da diverso tempo, non era affatto occupato presso l'esercizio commerciale e percepisce un reddito da pensione sempre o quasi sempre superiore a quello di partecipazione;
che, per gli anni d'imposta 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022 il signor GE ha ricevuto redditi da pensione rispettivamente per euro 8.358,00, euro 8.458,00, 8.492,00, 8.501,00 e 8.715,00
(vedi documentazione versata in atti), a fronte di redditi di partecipazione quantificati rispettivamente in euro 6.938,00, euro 10.355,00, euro 6.267,00, euro
2.263,00 e euro 2.692,00 ; che, in una precedente occasione, lo stesso aveva CP_1
proceduto ad accertamento d'ufficio del 5.8.2019, cancellando la posizione del signor GE dalla Gestione Commercianti con effetto dall'1.1.2014, nonostante egli fosse, come è, socio;
che, accortosi il contribuente del mero errore di compilazione proprio in occasione della notifica del14.10.2023, le suddette dichiarazioni sono state immediatamente rettificate, con l'eliminazione della“spunta” erroneamente in precedenza inserita. Ad oggi, le dichiarazioni così integrate non sono mai state contestate dall'Amministrazione Finanziaria. Successivamente, in data 17.10.2023 veniva allora proposto ricorso amministrativo e solo il 18.7.2024, all'esito della seduta del Comitato Amministratore della Gestione Commercianti, con deliberazione n. 1231, l' rigettava il ricorso amministrativo, rimanendo indifferente alla CP_1
rettifica o integrazione delle dichiarazioni dei redditi della società.
Pertanto, alla luce delle suddette premesse l'iscrizione d'ufficio oggetto del presente giudizio non può che considerarsi infondata e illegittima, posto che il signor GE, pensionato e in età avanzata, non ha alcun potere di rappresentanza e gestione in seno alla società della quale è solo socio di minoranza (società che, infatti, come si evince dalla visura camerale, deve ricorrere all'apporto di un numero di addetti dicerto non trascurabile), né presta il proprio lavoro personale in maniera abituale e prevalente presso l'esercizio commerciale, conseguendo egli redditi da pensione superiori ai redditi di partecipazione. Quindi, concludeva chiedendo di ” dichiarare nullo e inefficace e/o annullare e revocare il provvedimento impugnato per quanto esposto in punto di fatto e argomentato in diritto e, per l'effetto, dichiarare insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in capo al ricorrente e di conseguenza non dovuti gli importi già intimati dall' per gli anni dal 2018 al 2024 per complessivi CP_1
euro 39.166,04. Con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario e con condanna di controparte al rimborso di quanto nelle more venga indebitamente riscosso e relativi interessi”.
Regolarmente istituito il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva, CP_1
nel merito, l'infondatezza del ricorso, in quanto il contribuente è stato iscritto il 04/10/2023, a seguito di operazione Poseidone, con decorrenza 01/01/2018.
L'iscrizione è stata effettuata in quanto la società ha indicato l'occupazione prevalente del contribuente in dichiarazione dei redditi Unico SP anno 2018. Nonostante la precedente necessità del contribuente di segnalare la sua non iscrivibilità, la società ha perseverato nel presentare la dichiarazione dei redditi compilando la casella di occupazione prevalente sia per l'anno 2018 che per gli anni successivi.
Pertanto, concludeva, chiedendo di” dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi esposti e rigettare nel merito la domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
La causa è stata istruita con prove documentali.
La domanda proposta da parte ricorrente va qualificata ai sensi dell'art.24
D.L.gs n.46 del 1999 e risulta tempestivamente prodotta.
Il provvedimento di iscrizione d'ufficio qui impugnato (doc. 2), emesso dall' Sede di EG IA, nasce dal fatto che la società della quale CP_1
l'odierno ricorrente è socio al 40% e senza poteri di rappresentanza ha dichiarato ai fini fiscali, nel modello Unico 2019 SP per l'anno d'imposta 2018, che l'attività svolta dallo stesso contribuente nell'impresa costituisce occupazione prevalente.
La disciplina da applicare al caso di specie è quella contenuta nell'art.29, comma 1 della legge 160/1975, che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano prevalentemente organizzate e/o dirette con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
-abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendità, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
-partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
-siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti di licenze e/o autorizzazioni o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Cassazione con la Sentenza resa a Sezioni Unite n.3240 del 12.02.2010 ha statuito che in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'iscrizione nella gestione, di cui all'art.2, comma 26 della legge n.335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, il giudice deve accertare la partecipazione del socio, personalmente al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Quindi, affinchè possa ritenersi un soggetto obbligato a versare la contribuzione per cui è causa è necessario che lo stesso versi concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore, essendo invece necessario che il socio svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr.
Tribunale Perugia, Sezione Lavoro 07.04.2016).
Passando al caso di specie occorre accertare se l'attività svolta dal ricorrente all'interno della società fosse effettivamente caratterizzata da abitualità e prevalenza. Si rileva che il processo relativo a controversie per il pagamento di contributi previdenziali, benchè instaurato mediante opposizione ad avviso di accertamento, da luogo ad un giudizio ordinario sui diritti ed obblighi inerenti il rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
L' nel suddetto giudizio riveste la posizione formale di parte opposta, ma CP_1
quella sostanziale di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
In ragione di ciò è onere dell'opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente con riferimento agli anni in questione di iscrizione nella gestione dei commercianti .
Tanto detto si osserva che l'istituto previdenziale ben lungi dall'avere effettuato alcun accertamento in concreto sulla posizione del ricorrente, ha semplicemente desunto dalla qualità di socio che lo stesso svolgeva attività lavorativa prevalente ed abituale all'interno della società, anzi nonostante le dichiarazioni siano state immediatamente rettificate, con l'eliminazione della“spunta” erroneamente in precedenza inserita, l' ha continuato ad CP_1
iscrivere lo stesso nella Gestione Commercianti. In merito la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, aveva affermato il generale principio della emendabilità e della rettificablità della dichiarazione pro contribuente, in applicazione dei principi di buona fede, imparzialità e capacità contributiva.
In realtà per quanto riguarda le iscrizioni automatiche dell dei soci di CP_1
società, dopo la sentenza n. 1759/2021 della Cassazione, l'iscrizione per gli stessi alla gestione IVS, deve passare da un effettivo accertamento dell'attività svolta dallo stesso per la società.
Ed a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dalla parte opponente , lo stesso ha dimostrato documentalmente di non possedere i requisiti richiesti dalla normativa, nel caso di specie , ovvero la partecipazione personale all'attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi, relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Era onere dell'Ente previdenziale, quale attore sostanziale , allegare elementi concreti a fondamento della propria pretesa e dare prova della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente.
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato il valore della causa con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' con distrazione aa favore dell'avvocato, CP_1
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso;
- annulla il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2018 mod. AC/DEL10C del 4.10.2023, notificato il
14.10.2023, emesso dall' Sede di EG IA;
CP_1 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite , che liquida in €.2.303,00, oltre IVA, CPA e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 11 febbraio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G. 2278/2024
VERBALE D'UDIENZA dell'11 febbraio 2025
Il giorno 11 febbraio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2278/2024 R.G.
Sono presenti :
L'avv. Iemma Rocco , per parte ricorrente;
Per parte resistente, l'avv. Mariangela GE per delega dell'avv. Katya Lea
Napoletano e dell'Avv. Adornato Dario Cosimo;
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario, in funzione di G.L., Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'avv. Rocco Iemma (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
C.F.: – P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall' Avv. dall'Avv. Katya Lea Napoletano, del Foro di Grosseto e dell'Avv. Dario Roberto Cosimo Adornato, giusta procura generale alle liti
Notaio di Roma del 22\3\24 ( Rep n. 37875\7313), in atti Persona_1
resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2018 mod. AC/DEL10C del 4.10.2023, notificato il 14.10.2023, emesso dall' Sede di EG IA, con il consequenziale recupero di CP_1
contributi I.V.S. Gestione Commercianti e oneri accessori per gli anni 2018 – 2024 , come confermato dalla deliberazione n. 1231 del 18.7.2024 del Comitato
Amministratore della Gestione Commercianti .
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente, deduceva che il provvedimento di iscrizione d'ufficio qui impugnato emesso dall' Sede di CP_1
EG IA, motivato unicamente dalla circostanza che la società della quale l'odierno ricorrente è socio al 40% e senza poteri di rappresentanza
(GE di GE SA & C. s.n.c.; p. IVA corrente in P.IVA_3
Melicucco – RC;
esercente attività 56.30.30– Bar e altri esercizi simili senza cucina), aveva dichiarato ai fini fiscali, nel modello Unico 2019 SP, per l'anno d'imposta 2018, che l'attività svolta dallo stesso contribuente nell'impresa costituiva occupazione prevalente;
che, trattavasi di un mero errore materiale e formale, di un errore di compilazione, in quanto il signor GE, nato nel
1946 e pensionato da diverso tempo, non era affatto occupato presso l'esercizio commerciale e percepisce un reddito da pensione sempre o quasi sempre superiore a quello di partecipazione;
che, per gli anni d'imposta 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022 il signor GE ha ricevuto redditi da pensione rispettivamente per euro 8.358,00, euro 8.458,00, 8.492,00, 8.501,00 e 8.715,00
(vedi documentazione versata in atti), a fronte di redditi di partecipazione quantificati rispettivamente in euro 6.938,00, euro 10.355,00, euro 6.267,00, euro
2.263,00 e euro 2.692,00 ; che, in una precedente occasione, lo stesso aveva CP_1
proceduto ad accertamento d'ufficio del 5.8.2019, cancellando la posizione del signor GE dalla Gestione Commercianti con effetto dall'1.1.2014, nonostante egli fosse, come è, socio;
che, accortosi il contribuente del mero errore di compilazione proprio in occasione della notifica del14.10.2023, le suddette dichiarazioni sono state immediatamente rettificate, con l'eliminazione della“spunta” erroneamente in precedenza inserita. Ad oggi, le dichiarazioni così integrate non sono mai state contestate dall'Amministrazione Finanziaria. Successivamente, in data 17.10.2023 veniva allora proposto ricorso amministrativo e solo il 18.7.2024, all'esito della seduta del Comitato Amministratore della Gestione Commercianti, con deliberazione n. 1231, l' rigettava il ricorso amministrativo, rimanendo indifferente alla CP_1
rettifica o integrazione delle dichiarazioni dei redditi della società.
Pertanto, alla luce delle suddette premesse l'iscrizione d'ufficio oggetto del presente giudizio non può che considerarsi infondata e illegittima, posto che il signor GE, pensionato e in età avanzata, non ha alcun potere di rappresentanza e gestione in seno alla società della quale è solo socio di minoranza (società che, infatti, come si evince dalla visura camerale, deve ricorrere all'apporto di un numero di addetti dicerto non trascurabile), né presta il proprio lavoro personale in maniera abituale e prevalente presso l'esercizio commerciale, conseguendo egli redditi da pensione superiori ai redditi di partecipazione. Quindi, concludeva chiedendo di ” dichiarare nullo e inefficace e/o annullare e revocare il provvedimento impugnato per quanto esposto in punto di fatto e argomentato in diritto e, per l'effetto, dichiarare insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti in capo al ricorrente e di conseguenza non dovuti gli importi già intimati dall' per gli anni dal 2018 al 2024 per complessivi CP_1
euro 39.166,04. Con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che qui si dichiara antistatario e con condanna di controparte al rimborso di quanto nelle more venga indebitamente riscosso e relativi interessi”.
Regolarmente istituito il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva, CP_1
nel merito, l'infondatezza del ricorso, in quanto il contribuente è stato iscritto il 04/10/2023, a seguito di operazione Poseidone, con decorrenza 01/01/2018.
L'iscrizione è stata effettuata in quanto la società ha indicato l'occupazione prevalente del contribuente in dichiarazione dei redditi Unico SP anno 2018. Nonostante la precedente necessità del contribuente di segnalare la sua non iscrivibilità, la società ha perseverato nel presentare la dichiarazione dei redditi compilando la casella di occupazione prevalente sia per l'anno 2018 che per gli anni successivi.
Pertanto, concludeva, chiedendo di” dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi esposti e rigettare nel merito la domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
La causa è stata istruita con prove documentali.
La domanda proposta da parte ricorrente va qualificata ai sensi dell'art.24
D.L.gs n.46 del 1999 e risulta tempestivamente prodotta.
Il provvedimento di iscrizione d'ufficio qui impugnato (doc. 2), emesso dall' Sede di EG IA, nasce dal fatto che la società della quale CP_1
l'odierno ricorrente è socio al 40% e senza poteri di rappresentanza ha dichiarato ai fini fiscali, nel modello Unico 2019 SP per l'anno d'imposta 2018, che l'attività svolta dallo stesso contribuente nell'impresa costituisce occupazione prevalente.
La disciplina da applicare al caso di specie è quella contenuta nell'art.29, comma 1 della legge 160/1975, che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano prevalentemente organizzate e/o dirette con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
-abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendità, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
-partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
-siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti di licenze e/o autorizzazioni o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La Cassazione con la Sentenza resa a Sezioni Unite n.3240 del 12.02.2010 ha statuito che in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata, ai fini dell'iscrizione nella gestione, di cui all'art.2, comma 26 della legge n.335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, il giudice deve accertare la partecipazione del socio, personalmente al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Quindi, affinchè possa ritenersi un soggetto obbligato a versare la contribuzione per cui è causa è necessario che lo stesso versi concreta ed effettiva partecipazione al lavoro aziendale, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore, essendo invece necessario che il socio svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr.
Tribunale Perugia, Sezione Lavoro 07.04.2016).
Passando al caso di specie occorre accertare se l'attività svolta dal ricorrente all'interno della società fosse effettivamente caratterizzata da abitualità e prevalenza. Si rileva che il processo relativo a controversie per il pagamento di contributi previdenziali, benchè instaurato mediante opposizione ad avviso di accertamento, da luogo ad un giudizio ordinario sui diritti ed obblighi inerenti il rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
L' nel suddetto giudizio riveste la posizione formale di parte opposta, ma CP_1
quella sostanziale di attore, mentre l'opponente quella di convenuto.
In ragione di ciò è onere dell'opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente con riferimento agli anni in questione di iscrizione nella gestione dei commercianti .
Tanto detto si osserva che l'istituto previdenziale ben lungi dall'avere effettuato alcun accertamento in concreto sulla posizione del ricorrente, ha semplicemente desunto dalla qualità di socio che lo stesso svolgeva attività lavorativa prevalente ed abituale all'interno della società, anzi nonostante le dichiarazioni siano state immediatamente rettificate, con l'eliminazione della“spunta” erroneamente in precedenza inserita, l' ha continuato ad CP_1
iscrivere lo stesso nella Gestione Commercianti. In merito la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, aveva affermato il generale principio della emendabilità e della rettificablità della dichiarazione pro contribuente, in applicazione dei principi di buona fede, imparzialità e capacità contributiva.
In realtà per quanto riguarda le iscrizioni automatiche dell dei soci di CP_1
società, dopo la sentenza n. 1759/2021 della Cassazione, l'iscrizione per gli stessi alla gestione IVS, deve passare da un effettivo accertamento dell'attività svolta dallo stesso per la società.
Ed a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dalla parte opponente , lo stesso ha dimostrato documentalmente di non possedere i requisiti richiesti dalla normativa, nel caso di specie , ovvero la partecipazione personale all'attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi, relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Era onere dell'Ente previdenziale, quale attore sostanziale , allegare elementi concreti a fondamento della propria pretesa e dare prova della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente.
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato il valore della causa con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' con distrazione aa favore dell'avvocato, CP_1
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso;
- annulla il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti con decorrenza 1.1.2018 mod. AC/DEL10C del 4.10.2023, notificato il
14.10.2023, emesso dall' Sede di EG IA;
CP_1 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite , che liquida in €.2.303,00, oltre IVA, CPA e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 11 febbraio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo